Catapano Giuseppe comunica: Visto di conformità su 730 precompilato e altre dichiarazioni: i chiarimenti per Caf e professionisti

Nuove istruzioni per Caf, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che rilasciano il visto di conformità sulle dichiarazioni, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto “semplificazioni” (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175). Con la circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015, le Entrate forniscono chiarimenti in merito alle modifiche contenute nel suddetto decreto semplificazioni con riferimento alle sanzioni, previste dall’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle garanzie, di cui agli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 e alle modalità di esecuzione dei controlli, di cui all’articolo 26 del medesimo decreto ministeriale

Chi può apporre il visto sul 730

La circolare specifica che il visto di conformità sul 730 può essere rilasciato solo dai Caf e dai professionisti iscritti:

· nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

· nell’albo dei consulenti del lavoro.
In pratica, l’attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione 730 è riservata agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e agli iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro, restando esclusi da tali attività gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Nel sito internet dell’Agenzia delle entrate saranno consultabili i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730, il luogo di svolgimento dell’attività, l’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi.
In ogni caso, le Entrate ricordano che i professionisti che intendono apporre il visto di conformità devono darne comunicazione alle Entrate. Una volta presentata la comunicazione, il professionista può immediatamente prestare assistenza fiscale. L’Agenzia precisa che per la specifica attività di assistenza sui 730, i professionisti non possono avvalersi di una società di servizi e che, nel caso di associazione professionale, ogni singolo professionista che intenda rilasciare il visto deve essere personalmente abilitato.

Per il 730/2015 abilitazioni entro il 7 luglio

Caf-imprese e Caf-dipendenti possono svolgere l’attività di assistenza fiscale in seguito all’autorizzazione della Direzione regionale delle Entrate compente. Per apporre il visto sul 730, è necessario essere abilitati alla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni precompilate e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni. I professionisti abilitati dopo il 7 luglio 2015 (ultima data per presentare i 730), potranno prestare assistenza fiscale solo a partire dal 2016.

Le novità in materia di controllo e assistenza fiscale

I Caf e i professionisti che rilasciano il visto di conformità sul 730 non devono verificare la correttezza dei redditi indicati dal contribuente, salvo quelli di lavoro indicati in dichiarazione, che devono corrispondere a quanto esposto nelle certificazioni (Cu). Inoltre, per quanto riguarda i controlli che Caf e professionisti devono effettuare in relazione alle dichiarazioni IVA, alle richieste di rimborso Iva infrannuale e a tutte le altre dichiarazioni dei redditi, il documento di prassi conferma quanto illustrato rispettivamente nelle circolari n. 57/E del 2009 e 28/E del 2014.

Un mese in più per fornire chiarimenti

La circolare chiarisce che a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2015, Caf e professionisti avranno 60 giorni di tempo per trasmettere telematicamente la documentazioni richieste dall’Agenzia. Entro i successivi 60 giorni, l’Amministrazione finanziaria comunicherà l’esito del controllo e i motivi per cui ha rettificato i dati contenuti in dichiarazione, in modo da permettere ai Caf e ai professionisti di fornire ulteriori chiarimenti.

Polizze assicurative

I Caf e i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono adeguare il massimale della polizza per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale (stabilito dal decreto semplificazioni in tre milioni di euro), prima dell’apposizione del visto, anche se la polizza stessa non era ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto. Solo in caso di visto di conformità sulla dichiarazione 730, la polizza deve essere integrata anche con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (rilascio di visto infedele). Per mantenere l’abilitazione, il requisito della copertura assicurativa deve permanere nel tempo; pertanto il professionista deve trasmettere alla Direzione regionale competente una copia del rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento.

Se il visto è infedele

La circolare chiarisce che le responsabilità in capo al Caf o al professionista sono limitate al solo visto infedele, e non ai comportamenti di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Nel dettaglio la circolare ricorda che in caso di visto infedele i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30 per cento, che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Inoltre, se il Caf o il professionista riscontrano errori sul visto, sono tenuti ad avvisare il contribuente e a presentare una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata assistenza, anche senza il consenso di quest’ultimo. La responsabilità degli intermediari è, in questi casi, limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. L’Amministrazione finanziaria ha, infine, il potere di sospendere o di revocare l’abilitazione ai professionisti che hanno commesso gravi e ripetute inadempienze, ad esempio l’alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del due, cinque e otto per mille. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2015)

Catapano Giuseppe comunica: Avvocati: preventivo scritto anche se il cliente non lo chiede

Il disegno di legge Concorrenza, licenziato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e ora prossimo all’esame delle Camere, prevede importanti novità in numerosi settori economici e commerciali sino ad oggi rimasti “rigidi” ad ogni riforma. Si ricorderà la triste fine che aveva fatto il decreto “Destinazione Italia” del quale furono bocciate le norme con maggiore impatto sul mercato, tra cui quelle sugli sconti delle Rc-auto. Oggi il ddl Concorrenza ne riprende le stesse disposizioni (con alcune modifiche) e, allo stesso tempo, ne prevede di nuove sulla scorta delle recenti raccomandazioni fornite dall’Antitrust. Le principali novità – dalle quali sono state però stralciate le disposizioni che avrebbero consentito alle parafarmacie e ai supermercati di vendere i farmaci di fascia C – riguardano il mondo delle professioni, in particolare avvocati e notai. Si pensi, ad esempio, alla possibilità per avvocati e commercialisti di stipulare, al posto dei notai, i “piccoli” atti di compravendita (leggi “Avvocati al posto dei notai”). Fine dell’esclusiva Per quanto riguarda la professione forense, viene esclusa l’esclusività della consulenza stragiudiziale ai soli avvocati, ai quali resta comunque resta riservata totalmente la difesa in tribunale ed in qualsiasi grado di giudizio. Si rende così possibile ad esperti e consulenti (v. commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), anche se non iscritti all’albo degli avvocati, di fornire consulenza legale, ampliando il bacino di offerta di tale servizio e la libertà del cliente nella scelta del soggetto al quale richiedere tale prestazione. Preventivo scritto sempre obbligatorio Il Ddl concorrenza stabilisce poi che l’obbligo per l’avvocato – attualmente previsto dalla legge – di fornire il preventivo della parcella per la prestazione professionale solo in caso di domanda espressa da parte del cliente scatterà sempre e comunque. In pratica, il legale dovrà fornire il preventivo scritto anche senza una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’assistito. La nuova norma modificherà quindi la legge di riforma dell’ordinamento forense che ora risulterà formulata in questo modo: Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Associazioni e società di professionisti Potranno partecipare alle associazioni tra gli avvocati anche legali che non abbiano necessariamente il domicilio professionale presso la sede dell’associazione. L’avvocato potrà aderire a più di un’associazione. Circa la facoltà di esercizio della professione in forma societaria, per evitare contrasti con la disciplina generale in materia di società tra professionisti (STP), viene estesa agli avvocati la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di soci di capitale non professionisti, nella misura di un terzo dei conferimenti.