Giuseppe Catapano informa: Il diritto di accesso alle informazioni ambientali: ampliamento del novero dei soggetti legittimati nella giurisprudenza amministrativa

In linea generale, il diritto di accesso alle informazioni contenute in un documento reperibile presso una Pubblica Amministrazione è regolamentato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, che espressamente riconoscono tale diritto non a tutti i cittadini, ma solo a chi è detentore di un interesse concreto ed attuale alla consultazione del documento stesso. Il diritto di accesso in materia ambientale è invece regolamentato dal D.Lgs. 195 del 19 agosto 2005, il quale ha recepito la direttiva europea 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale abrogando la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 39 del 1997.
Una serie di recenti sentenze del giudice amministrativo ha concorso a delineare i contenuti del diritto di accesso alle informazioni ambientali, chiarendone le peculiarità rispetto alla regolamentazione dell’accesso nelle altre materie.
La frequenza delle pronunce ed il consolidarsi di un orientamento netto ed uniforme da parte del giudice amministrativo ci consente lo svolgimento delle seguenti considerazioni di sintesi.
Un contributo particolarmente incisivo è dato dalla sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato che, 20 maggio 2014, n. 2557, secondo cui la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale “prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241”.
Peraltro, con la medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha precisato che “le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale” (Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557).
Con la ancor più recente sentenza n. 6687 del 17 dicembre 2014, il Tar Campania, Napoli, in linea con la posizione precedentemente assunta dai giudici di Palazzo Spada, ha accolto il ricorso presentato da una associazione senza scopo di lucro con finalità di salvaguardia dell’ambiente e da un privato cittadino in tema di diritto di accesso alle informazioni ambientali regolato dal citato D.Lgs. 195/2005, confermando che il diritto di accesso è finalizzato a garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche essendo a tal fine prevista “un’area di accessibilità […] svincolata dai più restrittivi presupposti” indicati dall’art. 22 e ss. della L. 241/1990, purché sia verificata la sussistenza di un “genuino interesse ambientale fatto valere” e l’esclusione, per contro, di “finalità diverse, ad es. di tipo economico – patrimoniale”. Sicché l’interesse all’accesso all’informazione ambientale è “da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del citato D.Lgs. n. 195” (Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 19 settembre 2011, n. 1231
Come chiarito dal G.A. in altro recente arresto, infatti, “l”accesso alle informazioni ambientali è del tutto svincolato da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell’interesse del singolo, in quanto l’informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull’ambiente quale bene giuridico protetto dall’ordinamento, con l’unico limite delle richieste “estremamente generiche”, posto che esse devono essere specificamente individuate con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all’art. 2 punto 3, d.lg. n. 195 del 2005″ (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 17 marzo 2014, n. 809). Ciò vale anche per gli organismi associativi, essendo anche questi ultimi esonerati dall’allegare alcuna specifica concreta situazione legittimante, purchè sia comunque dimostrata l’inerenza dell’istanza di accesso formulata ai propri scopi statutari (Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 2004, n. 8200).
Questo non significa, peraltro, che il richiedente possa effettuare accesso in difetto di quel “genuino interesse ambientale” -richiesto dal D.Lgs. 195/2005- all’integrità della matrice ambientale. È dunque sempre necessario dimostrare l’incidenza concreta dell’atto amministrativo richiesto sui valori giuridici ambientali (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816), “con la conseguenza che l’accesso all’informazione ambientale può essere legittimamente negato nei casi di richieste manifestamente irragionevoli ovvero espresse in termini eccessivamente generici” (Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557); tuttavia la P.A. non può subordinare l’accoglimento dell’istanza all’accertamento della sussistenza di uno specifico interesse qualificato. Al contrario, una eventuale richiesta di documentazione all’interessato da parte dell’amministrazione finalizzata alla verifica dell’esistenza di un interesse concreto ed attuale da parte dell’istante che possa giustificare l’esercizio del diritto di accesso, si porrebbe in aperto contrasto con la ratio della disciplina speciale che risulta preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, mediante la deliberata eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle relative informazioni (ex pluris TAR Lazio, Roma, sez. III, 28 giugno 2006 , n. 5272).
Quanto sopra è l’evidente attuazione, nell’ordinamento interno, del principio comunitario in forza del quale “l’esigenza che le informazioni ambientali trovino ampia diffusione si fonda essenzialmente sul fatto che la conoscenza di questo tipo di dati (e l’accesso alla relativa documentazione) non realizza semplicemente un interesse del privato richiedente ma è condizione per la realizzazione di un interesse pubblico: quello alla tutela dell’ambiente e anche, molto spesso, della salute della collettività” (Corte di Giustizia UE, sez. III, 28 luglio 2011, n. 71).
Volendo dunque in conclusione tracciare un quadro di estrema sintesi dell’istituto così come delineato dalle recenti pronunce, possiamo osservare che la speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo:
– l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso;
– il contenuto delle cognizioni accessibili.
Sotto il primo profilo, l’art. 3, D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.
Quanto al secondo aspetto, il nostro ordinamento considera informazione ambientale qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l’ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell’ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull’ambiente. Il citato articolo 3 estende il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali” (che, come chiarisce la sentenza del Tar Calabria, 9 dicembre 2014 n. 793, “implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste”), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 della L. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione: secondo il Consiglio di Stato, rientra nel concetto di “informazioni ambientali” “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell’ambiente” (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795).
Le uniche limitazioni poste dal D.Lgs. 195/2005 sono indicate espressamente all’art. 5, che nega l’accesso quando l’informazione richiesta è:
a)detenuta da un ufficio diverso rispetto a quello a cui è stata inoltrata la richiesta, in questo caso la P.A. deve però provvedere a indicare presso quale ente è reperibile l’informazione;
b)manifestamente irragionevole, eccessivamente generica oppure quando sia su dati incompleti o in corso di completamento;
c)pregiudizievole per un’autorità pubblica; per le relazioni internazionali; per lo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali (sentenza del 20 agosto 2013, n. 4181 del Consiglio di Stato), ai diritti di proprietà intellettuale, alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica;
d)pregiudizievole per la tutela dell’ambiente o del paesaggio.