Catapano Giuseppe osserva: Proroga, ripetuta, del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale, Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 (Presidente: Criscuolo, Relatore:Redattore: Zanon): «PUBBLICA AMMINISTRAZIONEImpiego pubblico – Previsione che nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per il conferimento di incarichi dirigenziali, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali ai propri funzionari con la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953 – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv. con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso; il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta “l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso” (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009). Ne consegue, l’illegittimità costituzionale delle ripetute proroghe del conferimento nelle agenzie fiscali (Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Agenzia del territorio) di incarichi dirigenziali senza passare prima per un concorso pubblico. (Massima redazionale)

 

Nella sentenza, la Consulta ricorda che, considerate le regole organizzative interne dell’Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale − come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all’esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. trib. civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; Sezione VI civile − T, 11 ottobre 25012, n. 17400) – la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata.

 

Sugli effetti per gli atti impositivi emessi dai funzionari preposti a incarichi dirigenziali nominati senza concorso

 

Sul tema, peraltro, nel corso del “question time” seduta del 21 novembre 2013, Camera dei deputati – Commissioni finanze (VI) – 5-01563 Zanetti e Sberna, con oggetto “Contenzioso relativo alle nomine di dirigenti presso l’Agenzia delle entrate” l’Esecutivo ha osservato che per quanto riguarda “la legittimità degli atti emessi dai funzionari preposti a incarichi dirigenziali, si sottolinea che, secondo la giurisprudenza amministrativa, quando la nomina di un soggetto a organo della pubblica amministrazione si appalesi illegittima e venga annullata, gli eventuali atti adottati da tale soggetto restano efficaci, essendo di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce (TAR Lazio, 14 febbraio 2011, n. 1379). Al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che l’annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina di un funzionario non travolge, in linea di principio, gli atti da questo adottati nell’esercizio della sua funzione e riguardanti soggetti diversi da quelli che hanno impugnato l’atto di nomina (Consiglio di Stato, 10 marzo 2005, n. 992). Si aggiunga che, in base all’articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal «capo dell’ufficio» (o da un suo delegato): è evidente che «capo dell’ufficio» e «dirigente» non sono espressioni sinonime, come sottolineato nella sentenza del 10 agosto 2010, n. 18515, della Corte di Cassazione, la quale ha appunto stabilito che ai fini della legittimità degli avvisi di accertamento la legge non richiede che il soggetto preposto alla direzione dell’ufficio rivesta qualifica dirigenziale.