Aumentano le tasse locali, ma ciò è dovuto a scelte del governo centrale, “piuttosto che espressione dell’autonomia impositiva degli enti decentrati”. La Corte dei Conti evidenzia inoltre che tra il 1995 e il 2014 la quota delle entrate derivanti dalle amministrazioni locali sul totale della Pubblica Amministrazione è quasi raddoppiata passando dall’11,4% al 21,9%, ribadendo che “ciò è stato il frutto di scelte operate a livello di governo centrale”.
Lo rileva il Rapporto 2015 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica, nel quale sono forniti al Parlamento e al Governo una valutazione della nostra finanza pubblica. Vengono anche analizzati gli andamenti macroeconomici e le prospettive della finanza pubblica.
“Il rapporto fra la spesa dei Governi locali e il totale della spesa pubblica del periodo 2001-2014 è rimasto sostanzialmente costante, in Italia come pure in Germania. Solo in Francia, ove si registrava un livello di “centralismo” di partenza decisamente più elevato, il peso della spesa pubblica locale si è lievemente accresciuto”.
Si sostiene anche che “un duraturo controllo sulle dinamiche di spesa può ormai difficilmente prescindere da una riscrittura del patto sociale che lega i cittadini all’azione di governo e che abbia al proprio centro una riorganizzazione dei servizi di welfare”.
Così come indicato anche nel Def, “le condizioni di sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica – sottolinea la Corte dei Conti – richiedono uno scenario macroeconomico ambizioso”, con interventi profondi capaci di rialzare le dinamiche produttive. In questo programma di riforme strutturali bisogna anche “restituire capacità di spesa a famiglie e imprese. Una direzione intrapresa nel 2014, con la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro e con un bonus erogato alle famiglie”.
Il blocco della dinamica retributiva e “la consistente flessione” del numero dei dipendenti della P.a. hanno portato nei quattro anni 2011-2014 ad una diminuzione complessiva della spesa di personale di circa il 5%, pari a 8,7 miliardi.
Mentre il riordino delle Province deve sciogliere ancora il nodo dei dipendenti. “L’assorbimento dei soprannumerari delle Province rischia di rendere più difficile l’operazione di riordino”. Si tratta questa di “un’operazione impegnativa che impatta su un quadro disomogeneo e frammentato”, che evidenzia criticità strutturali, in parte acuite dai recenti interventi di contenimento della spesa pubblica.
Quella della distribuzione del personale delle Province tra Regioni e Comuni, spiega la Corte, è una operazione che pesa “sia sotto i profili del dimensionamento organizzativo dei diversi enti, sia sotto quello dell’esistenza di non sempre giustificate differenze nel trattamento economico”.
concessionario della riscossione
Giuseppe Catapano osserva: Diritto oggettivo, soggettivo e interesse legittimo: che significa?
Nel nostro Paese, la parola “diritto” ha un duplice significato e, sebbene possa essere utilizzata indifferentemente nell’uno o nell’altro senso, il risultato è completamente diverso. Per esempio: – se raccontiamo a un amico che nella nostra scuola si studia il diritto, gli stiamo dicendo che si studia un complesso di regole (o norme giuridiche) poste dallo Stato per regolare la vita civile all’interno della nostra nazione; – se invece gli raccontiamo che durante l’estate abbiamo lavorato in uno stabilimento balneare e per questo abbiamo diritto di essere pagati, non c’è dubbio che stiamo utilizzando il medesimo termine non più per indicare un complesso di regole, ma per dire che ci troviamo nella posizione di poter pretendere di riscuotere la somma concordata con il datore di lavoro. Come individuare, allora, il significato da attribuire, di volta in volta, alla parola diritto? In linea generale, lo si può intuire dal senso del discorso, ma per una sicura distinzione si usa allora accompagnare la parola diritto a un ulteriore termine che ne specifichi il senso: – diritto oggettivo – diritto soggettivo. DIRITTO OGGETTIVO In particolare il diritto oggettivo è l’insieme delle regole (o norme giuridiche) poste dallo Stato per disciplinare la vita sociale all’interno dei propri confini. Poiché queste norme, come si è appena detto, sono poste dallo Stato, il diritto oggettivo viene anche indicato come diritto positivo. DIRITTO SOGGETTIVO Invece, il diritto soggettivo attribuisce il potere di far valere davanti a un giudice un proprio interessi riconosciuto meritevole di tutela da una norma presente nel diritto oggettivo. Così, si ha diritto soggettivo a ottenere la retribuzione dall’azienda per il lavoro svolto, a non essere licenziati per un motivo discriminatorio, a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito, il diritto a non essere molestati nel godimento delle proprie cose, a poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione a parità di condizioni con gli altri cittadini. Condizione perché esista un diritto soggettivo è che sia presente, nel diritto oggettivo, una norma che riconosca come meritevole di tutela un certo tipo di interesse. INTERESSE LEGITTIMO Quando si parla di diritti soggettivi, spesso li si confonde con i semplici interessi che, invece, non sono tutelati dall’ordinamento. Quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione che agisce in veste di Stato, la posizione del cittadino non è quasi mai quella la stessa che egli può vantare nei rapporti con gli altri soggetti privati, ma è una posizione subordinata, dove non esistono diritti soggettivi, ma solo interessi legittimi. Per esempio: il candidato in un concorso pubblico non può avere il diritto soggettivo ad essere assunto o ad essere valutato in modo corretto, ma ha un interesse legittimo a che le operazioni si compiano secondo legge e in modo uguale e trasparente per tutti. A tutti sarà capitato di stabilire un rapporto con organi della pubblica amministrazione: per esempio con un vigile urbano che ci contesta una multa; con un ufficio pubblico che ci rilasci un documento; con una commissione di esami che verifichi la nostra preparazione a ricoprire un incarico pubblico, ecc. In questi casi e in molti altri simili, è sicuramente nostro interesse – anche per il bene collettivo dello Stato, che funzioni in perfetta regola senza discriminazioni e con la massima efficienza – che questi organi svolgano la loro funzione nel rispetto della legge. La mancata valutazione di un nostro punteggio per la graduatoria di un bando non ci dà automaticamente il diritto soggettivo ad essere assunti, ma l’interesse a che la nostra posizione sia valutata correttamente, in modo da poter davvero sperare che quell’ufficio pubblico sia ricoperto dal migliore candidato. L’ordinamento chiama questa posizione interesse legittimo. L’interesse legittimo è l’interesse del soggetto a che gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività. La violazione dell’interesse legittimo può dar luogo a riparazioni di vario genere: finanche il risarcimento del danno.
Giuseppe Catapano scrive: Microcredito, otto banche al via
Al 27 maggio otto le banche pronte per l’erogazione delle operazioni del microcredito. Le banche disponibili ad erogare i finanziamenti di microcredito sono: l’Unicredit, la banca di credito cooperativo Aquara, la banca di credito cooperativo Capaccio Paestum, la banca di credito cooperativo di Scafati e Cetara, la banca di credito cooperativo alto casertano e basso frusinate, la banca di credito cooperativo monte pruno di Rosigno e di Laurino, la banca san Francesco – credito cooperativo, la banca di credito cooperativo «Sen Pietro Grammatico» di Paceco. Questo è quanto emerge da un report pubblicato sul sito del movimento cinque stelle dedicato al microcredito. Dai dati forniti il 28 maggio dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro (Cnocdl) emerge che oltre 3 mila società di piccola media dimensione e di lavoratori con partita Iva hanno effettuato la prenotazione online della garanzia al fondo, per un controvalore di richieste inoltrate pari a circa 80 milioni di euro. Tre sono i passi per ottenere la garanzia del fondo Pmi: la prenotazione, la conferma della prenotazione e la presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo alla procedura telematica presente sul sito fondo di garanzia.
Catapano Giuseppe: Il fisco arriva a pesare fino all’80% sulle società
Imprese italiane asfissiate dal fisco. La tassazione sulle medie aziende «continua a essere punitiva». Il livello impositivo nel 2013 è stato del 38,1%, con punte dell’80% in alcuni casi limite. Senza l’Irap la pressione fiscale scenderebbe di oltre 11 punti percentuali al 26,4%, in linea cioè con quello delle medie imprese europee. Qualche spiraglio è stato aperto dalla legge n. 190/2014, che ha reso integralmente deducibile il costo del lavoro ai fini Irap: la misura dovrebbe portare il tax rate complessivo al 33% nel 2015, pur lasciando picchi di imposizione intorno al 60%. È quanto emerge dall’indagine annuale sulle medie imprese industriali italiane, realizzata da Mediobanca e Unioncamere, presentata ieri a Milano. Il rapporto è basato sulla rilevazione di 3.212 aziende manifatturiere, che assicurano il 16% del valore aggiunto del settore e il 17% delle esportazione nazionali. Pur in un contesto di generale miglioramento, il capitolo fiscale continua a restare un peso significativo. Anche se la manovra sull’Irap adottata dal governo con la legge di stabilità 2015 lascia aperte buone prospettive. «Il costo del lavoro pesa nelle medie imprese per circa il 66% del valore aggiunto», evidenzia lo studio, «si stima che la riforma fiscale possa abbattere il tax rate dal 38,1% al 33%. Per il panel considerato si tratta di un calo di circa 460 milioni di euro di minori imposte su base annua, cioè 1,4 miliardi nel triennio 2015-2017». Un risparmio fiscale che, sottolinea il rapporto, potrebbe valere 11.450 posti di lavoro in più (+2%), oppure maggiori investimenti (+7%) o ancora un rafforzamento della struttura patrimoniale delle società (+9%). L’indagine rileva pure che il carico tributario complessivamente gravante sulle medie imprese (38% nel 2013) è di 12 punti percentuali superiore a quello che emerge dai bilanci dei grandi gruppi.
Giuseppe Catapano comunica: ANCORA CONDONO. E’ ONERE DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE I PAGAMENTI
La corte di Cassazione si pronuncia, e crediamo che si pronuncerà ancora per qualche altro anno, sull’annoso problema del condono del 2002 riguardante le cartelle esattoriali IRPEF e ILOR. E’ un condono demenziale, così dicono gli ermellini, e quindi in questo caso, disciplinato dall’art.12 della legge 289 del 2002 devono essere i contribuenti a dover dimostrare i pagamenti e non l’ufficio a dimostrare il contrario. La vicenda nasce dal consueto pagamento della prima rata prevista dal condono con le susseguenti presuntivamente mai pagate. A seguito di questo parziale pagamento il contribuente riceveva un fermo amministrativo, ma ne contestava la legittimità lamentando di non aver mai ricevuto un avviso prodromico, come per esempio un diniego. Secondo il primi due gradi di giudizio il contribuente era in bonis in quanto aveva almeno pagato la prima tranche. Ma i giudici supremi ribaltano completamente la sentenza reputando insufficiente il versamento del ricorrente e non applicabile alcun accertamento straordinario da parte dell’Ufficio. Un’altra puntata di una storia infinita che si ripresenterà sicuramente in futuro.
Giuseppe Catapano informa: RENZI IN STILE CAMERON? PRO E CONTRO IN VISTA DI ELEZIONI CHE SARANNO UN ESAME SEVERO PER IL GOVERNO
Si è diffusa l’idea che quattro milioni di pensionati in ansia per le conseguenze della sentenza della Consulta sulla legge Fornero, che gli insegnanti e gli studenti scioperanti per la riforma della scuola, che i dipendenti pubblici sul piede di guerra, e che i disillusi di Renzi – fans della prima ora, via via andati perdendo fiducia – siano complessivamente un numero tale da poter tirare un brutto scherzo al presidente del Consiglio in occasione delle elezioni regionali che si terranno fra due settimane. Non sappiamo francamente se sia davvero così, e comunque ci sottraiamo come sempre alla lotteria dei sondaggi e delle previsioni. Notiamo però alcune cose. Alcune a favore di Renzi. Primo: è fisiologico perdere consenso in corso d’opera; anzi, più se ne perde più può essere il segnale che si stanno prendendo decisioni – giuste o sbagliate che siano – senza l’ansia di voler accontentare tutti e piacere a tutti. Secondo: Renzi ha scientemente spaccato il Pd, per trasformarlo in qualcosa che fosse libero dai condizionamenti vetero-comunisti di una parte della “vecchia ditta” e vetero-cattocomunisti di quella che una volta era la sinistra DC più ideologica. Se pagasse un prezzo elettorale a sinistra sarebbe normale – e, immaginiamo, calcolato – e comunque andrà verificato quanto questa operazione gli consente di recuperare al centro, nel corpaccione maggioritario dell’elettorato moderato. Se anche fosse che si becca il 30% anziché il quasi 41% delle europee, risulterebbe pur sempre il primo partito e sarebbe molto più libero politicamente. Dunque, nel caso, il gioco sarebbe valsa la candela. Terzo: i nemici di Renzi, pur essendoci molti motivi buoni per criticarlo, continuano invece a usare argomenti logori (“va troppo veloce”), esagerati (“l’Italicum cancella la democrazia”) e conservativo-corporativi (“no ai presidi sceriffo nelle scuole”), mostrando di non avere alcun progetto riformatore alternativo. Così, alla fine, anche chi non è del tutto convinto dell’azione del governo e trova urticanti certi modi e toni di Renzi, finisce per votarlo, aiutato dal sempre più gettonato concetto che “non c’è alternativa”.
È pur vero, però, che a sfavore del presidente del Consiglio militano altri argomenti. Primo: se ricevi una scomoda eredità come il “caso pensioni” non puoi rispondere, come ha fatto Renzi, “ci inventeremo qualcosa”. Secondo: se vuoi introdurre la meritocrazia nella scuola (sacrosanto intendimento) non puoi mettere sul piatto l’assunzione di 160 mila precari, orrenda toppa a un buco pluriennale, e per di più beccarti i sindacati che ti spernacchiano. Su questo tema condividiamo il giudizio, sereno ma tagliente, di Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, secondo cui l’operazione precari “avrà effetti molto negativi, abbassando la qualità della scuola e ostacolandone il rinnovamento per molti anni a venire, perché senza una preventiva analisi dei profili necessari si adotta la logica assumiamo questi insegnanti e poi vediamo che cosa gli possiamo far fare”. Terzo: è inutile ostinarsi a declamare che l’economia ha svoltato, perché non è vero e chi lo constata quotidianamente si irrita a sentirselo dire. E noi, che non temiamo di passare per gufi (ci siamo abituati), azzardiamo persino di dire che i nostri fondamentali economici sono ancora con i piedi ben piantati nella recessione. Si pensi solo a questo: abbiamo fatto nel primo trimestre +0,3%, abbiamo messo in cascina su base annua due decimi di punto, tutte le stime (ultima quella di S&P) ci dicono che chiuderemo il 2015 a +0,4% e la massima ambizione è di smentire queste nefaste ipotesi confermando la previsione del governo di +0,7%. Risultati modesti in assoluto, ma che diventano negativi se si considera che sono stati e saranno conseguiti in un contesto favorevole senza precedenti (tassi, cambio, prezzo del petrolio, liquidità Bce), senza il quale saremmo ancora con il segno meno davanti. Quarto: il decisionismo di Renzi in materia di legge elettorale e riforme istituzionali non paga. Non perché gli italiani che nel merito ha smontato sia l’Italicum che il nuovo Senato, ma perché – a torto, sia chiaro – non considerano prioritario il tema.
Dunque, vedremo cosa uscirà dalle urne. Una cosa è certa: Renzi ha commesso l’errore – che gli deriva da quello di voler essere anche il segretario del Pd – di politicizzare l’appuntamento elettorale. Lo fece con le europee, gli ha detto bene e ci ha campato sopra per un anno, ma ora potrebbe anche doversene pentire. In tutti i casi sgombriamo preventivamente il campo da paralleli impropri: la vittoria di Cameron e l’Italicum di Renzi. Si è scritto che i Tory hanno vinto le elezioni con il 36% dei voti, e nessuno ha gridato allo scandalo. Ma lo storico maggioritario inglese non ha nulla da spartire con l’Italicum, e i candidati conservatori (tutti scelti dagli elettori) hanno conquistato 330 collegi uninominali, e se Cameron non disponesse della maggioranza assoluta, adesso sarebbe al lavoro per formare un governo di coalizione, senza dover ricorrere al ballottaggio tra le prime due liste. Detto questo, rimaniamo dell’idea che un sistema, il first-past-the-post, in cui un partito (Ukip) che prende quasi quattro milioni di voti pari al 12,6% e porta a casa un solo seggio mentre un altro (lo Snp) ne ottiene 56 con solo il 4,7%, sia a dir poco bizzarro, e comunque non rispondente al dna italiano. Una cosa, invece, è vera e non si è detta: il pragmatismo a-ideologico di Renzi – a volte usato bene, altre male, ma questo è un altro discorso – lo rende molto più somigliante a Cameron che ai laburisti. E non solo a quelli un po’ radicali di Miliband, ma anche a quelli riformisti di Blair. E questo elemento di genetica politica vedrete che, dopo le regionali, terrà banco. Ma ci torneremo a giugno, quando il quadro politico sarà costretto a fare i conti con il risultato elettorale.
Catapano Giuseppe scrive: RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO: ATTENZIONE ALL’ENTE CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO
Richiamando la sentenza della Cassazione n, 4682/12, i giudici della CTR toscana hanno ribadito come l’individuazione della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente debba operarsi, come si desume dalla lettera del DLgs. n 546 del 1992 art. 4, con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ovverosia il Concessionario della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento impugnata dal contribuente. Nella fattispecie in giudizio la competenza della CT non poteva che essere quella di Prato in quanto la cartella di pagamento è stata emessa dal Concessionario alla riscossione di Prato. Altresì precisano come se è vero che l’art. 39 del c.p.c. dispone che il secondo giudice adito deve dichiarare la litispendenza, tuttavia questa dichiarazione deve essere fatta dal giudice competente.
Catapano Giuseppe: Con il fermo auto posso circolare o vendere l’auto?
Il fermo amministrativo (anche detto “ganasce fiscali”) viene emesso a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale inviata da Equitalia entro i termini di legge (60 giorni) e ha ad oggetto i veicoli iscritti nei pubblici registri.
Decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, il concessionario della riscossione può disporre il fermo del veicolo chiedendone l’iscrizione al PRA.
Dopo aver emesso il provvedimento di fermo, prima di chiederne l’iscrizione al PRA, il concessionario della riscossione deve inviare al contribuente una comunicazione con la quale lo invita a versare l’importo dovuto entro il termine di 20 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine il concessionario procede all’iscrizione al PRA.
L’iscrizione del fermo amministrativo fa sorgere un vincolo all’utilizzo del veicolo, dal momento che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e l’eventuale circolazione abusiva determina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Se a seguito del fermo il debito non viene estinto, il concessionario potrà procedere al pignoramento del bene e alla conseguente vendita forzata.
Il fatto che sul mezzo sia presente un fermo non vuol dire che esso non possa essere venduto. Al contrario, l’automobile potrà essere oggetto di compravendita, ma l’acquirente acquisterà il mezzo con tutto il fermo e, quindi, non solo il divieto di utilizzarla, ma anche il rischio di una espropriazione forzata qualora il debitore principale (sul quale rimane il debito con l’erario) non paghi la cartella esattoriale.
Infatti, come specificato dall’ACI, dopo l’iscrizione del fermo, è possibile trascrivere al PRA il trasferimento di proprietà dell’auto, fermo restando che l’atto di vendita successivamente trascritto non sarà opponibile dal nuovo acquirente al concessionario che potrà procedere alla vendita forzata del veicolo qualora non venga effettuato il pagamento dovuto.
Gli atti di disposizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo sono, dunque, inefficaci solo nei confronti del concessionario .
Se il debitore effettua il pagamento integrale delle somme dovute (tributo, sanzioni, interessi e relative spese di notifica), il concessionario emette il provvedimento di revoca del fermo e lo invia al contribuente.
Il contribuente con il provvedimento di revoca può chiedere al PRA la formalità di cancellazione del fermo.
La formalità di cancellazione è completamente esente da emolumenti in quanto in base alla nuova tariffa PRA non sono più dovuti neanche gli emolumenti per l’iscrizione che, come noto, venivano versati dalla parte in sede di cancellazione del fermo.