Catapano Giuseppe comunica: LA COMUNICAZIONE DATI IVA RELATIVA AL 2014

IN SINTESI

Entro il mese di febbraio va presentata la Comunicazione dati IVA relativa all’anno precedente. Considerato che il 28.2.2015 cade di sabato il termine è differito al 2.3.2015. La presentazione in via autonoma del mod. IVA 2015 entro tale data, a prescindere dal saldo (debito / credito), esonera il contribuente dalla presentazione della Comunicazione dati relativa al 2014. Va evidenziato che la Finanziaria 2015 ha introdotto, a decorrere dal 2016, l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio. Contestualmente è stata eliminata la Comunicazione dati IVA. Quest’anno, quindi, sarà l’ultimo anno di presentazione della stessa.

 

Come noto la Comunicazione dati IVA disciplinata dall’art. 8-bis, DPR n. 322/98 è finalizzata a

consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato UE è tenuto a versare al bilancio comunitario.
Per l’adempimento in esame, va utilizzato l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate
con il Provvedimento 17.1.2011. Nello stesso vanno riepilogate le risultanze relative al 2014 delle
liquidazioni periodiche / annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche) al fine di
determinare l’IVA a debito / credito.
Non vanno considerate le “tipiche” operazioni da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad
esempio, calcolo definitivo del pro-rata, compensazioni effettuate nell’anno, riporto del credito IVA
relativo all’anno precedente, ecc.).
Per fornire informazioni più dettagliate e facilitare il confronto con la dichiarazione annuale,
in sede di compilazione della Comunicazione in esame, si ritiene comunque possibile
tenere conto delle citate operazioni di rettifica e conguaglio.
In merito alla Comunicazione in esame va evidenziato che:
• il 2015 è l’ultimo anno di presentazione. Infatti, l’art. 1, comma 64, Finanziaria 2015, ha:
− introdotto a decorrere dal 2016 (con riferimento al 2015) l’obbligo di presentazione della
dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio;
− abrogato la presentazione della Comunicazione dati IVA;
• recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15.1.2015, ha aggiornato le istruzioni
per la compilazione della Comunicazione in commento. In particolare le nuove istruzioni riportano
quale riferimento normativo per la conservazione dei documenti informatici il DM 17.6.2014.
SOGGETTI OBBLIGATI
La Comunicazione dati IVA interessa i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della
dichiarazione annuale, anche se nel 2014 non sono state effettuate:
• operazioni imponibili;
• liquidazioni periodiche (ad esempio, per i soggetti rientranti nel regime delle nuove iniziative ex
art. 13, Legge n. 388/2000 o che hanno adottato il regime contabile agevolato ex art. 27, comma
3, DL n. 98/2011).
SOGGETTI ESONERATI
Non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione in esame:
• i contribuenti che nel 2014:
− hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
− sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato
soltanto operazioni esenti;
ancorché siano tenuti a presentare il mod. IVA 2015 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR
n. 633/72.
Non sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti che hanno registrato operazioni
intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero effettuato acquisti per i quali l’IVA è
dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
• i soggetti esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui
alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 che
non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
• i soggetti passivi UE che nel 2014, ai sensi dell’art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n.
331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o
comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;

 

• i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91, esonerati dagli
adempimenti IVA relativamente ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
connesse con gli scopi istituzionali;
• i soggetti extraUE identificati ai fini IVA in Italia ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72 (non
identificati in un altro Stato UE) per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi
elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi;
• i soggetti ex art. 74, TUIR, ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra
enti locali, le associazioni e gli Enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le
Province, le Regioni, ecc. e gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività
previdenziali e assistenziali;
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
• le persone fisiche che nel 2014 hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 25.000.
Va evidenziato che per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato ex art. 27,
comma 3, DL n. 98/2011 il limite per l’esonero dalla Comunicazione in esame è fissato a
€ 25.822,84 così come previsto dall’Agenzia nel Provvedimento 22.12.2011, n. 185825;
• le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda, a condizione che nel 2014 non
abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
• i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (soggetti con
volume d’affari dell’anno precedente non superiore a € 7.000);
• i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
• i soggetti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2014 (mod. IVA 2015) in forma
autonoma entro il 2.3.2015 (il 28.2.2015 cade di sabato).
La presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro febbraio, consente,
infatti, al contribuente di beneficiare dell’esonero dall’invio della Comunicazione dati IVA.
Considerato che il 28.2.2015 cade di sabato e pertanto il termine di presentazione della
Comunicazione dati IVA è differito al 2.3.2015, l’esonero dalla stessa è riconosciuto anche nel
caso in cui il mod. IVA 2015 sia presentato il 2.3.2015.
Va peraltro evidenziato che, poiché la presentazione della dichiarazione IVA annuale incide sulla
data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per
importi superiori a € 5.000 annui, la presentazione del mod. IVA 2015 in data 2.3.2015, ancorché
consenta l’esonero dalla presentazione dalla Comunicazione dati IVA, comporta che la
compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16.4.2015.
In tali casi è quindi opportuno presentare il mod. IVA 2015 entro il 28.2.2015 al fine di poter
compensare il credito IVA 2014 dal 16.3.2015.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.1.2011, n. 1/E la dichiarazione IVA
annuale può essere presentata in forma autonoma, a prescindere dal saldo (debito / credito)
risultante dalla stessa.
Di conseguenza, anche i contribuenti con un saldo IVA 2014 a debito, possono usufruire
dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2014 se presentano il
mod. IVA 2015 in forma autonoma entro il 2.3.2015.
ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ – CONTABILITÀ SEPARATA
I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72, per
obbligo o per opzione, devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a
tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla
presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le
quali sussiste l’obbligo di presentazione del modello.
Per determinare il superamento del predetto limite di € 25.000 (in base al quale sussiste o
meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni,
comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero.

 

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Il modello si compone di 3 Sezioni. In particolare:
• nella Sezione I, oltre ai dati del contribuente, vanno riportati l’anno (2014) e il codice attività,
desunto dalla Tabella Ateco 2007 (in caso di esercizio di più attività va riportato il codice
dell’attività prevalente in base al relativo volume d’affari).
In presenza di più attività gestite con contabilità separata va barrata l’apposita casella
“Contabilità separata”;
• nelle Sezioni II e III vanno riportati i dati relativi alle operazioni effettuate nel 2014, annotate
nei registri IVA (fatture emesse / corrispettivi e acquisti). Non rileva la periodicità di liquidazione
(mensile o trimestrale). I soggetti:
− trimestrali devono includere anche i dati relativi alle operazioni del quarto trimestre (ottobre
– dicembre), anche se saranno liquidate nella dichiarazione annuale;
− mensili c.d. posticipati devono includere i dati delle operazioni relative al 2014 (gennaio –
dicembre), non rilevando le modalità seguite per le liquidazioni periodiche, così come avviene
nella dichiarazione annuale.
RIGO CD1 – OPERAZIONI ATTIVE
Campo Descrizione
1
Va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2014 (cessioni di beni /
prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, comprese le operazioni:
• ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, comprese quelle per
le quali è stata applicato il regime della liquidazione “IVA per cassa” ex art. 32-bis, DL
n. 83/2012;
• per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura a seguito dell’applicazione del
“reverse charge” (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell’edilizia, ecc.), per
le quali l’imposta è dovuta dall’acquirente / committente soggetto passivo IVA;
• non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-
septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma
6-bis, DPR n. 633/72 (tali operazioni concorrono dal 2013 alla formazione del volume
d’affari).
Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n. 41/95
nel campo in esame va ricompreso l’ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.
Non vanno ricomprese le autofatture ex art. 17, comma 2, annotate nel registro delle
fatture emesse / corrispettivi (la cui imposta confluisce a rigo CD4).
2
Vanno riportate le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, ecc., già evidenziate a
campo 1, comprese:
• le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano;
• le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali;
• le esportazioni di rottami.
Va riportata anche la parte “non imponibile” dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni
usati con applicazione del regime del margine.
Non vanno comprese le cessioni UE che devono essere evidenziate a campo 4.
3 Vanno riportate le operazioni esenti (art. 10), già evidenziate a campo 1.
4
Vanno riportate le cessioni UE di beni ex art. 41, DL n. 331/93 comprese quelle di
rottami, già evidenziate a campo 1.
In tale campo non va riportato l’ammontare degli acquisti UE annotati nel
registro delle fatture emesse / corrispettivi.

 

Vanno riportate le cessioni di beni strumentali. Le cessioni da indicare nel campo in
esame sono “già ricomprese nei campi precedenti”. Pertanto, se la cessione del
bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione / non imponibilità oppure la
stessa costituisce una cessione UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno
dei campi da 2 a 4, anche a campo 5.
RIGO CD2 – OPERAZIONI PASSIVE
Campo Descrizione
1
Va riportato il totale degli acquisti / importazioni al netto dell’IVA, annotati nel
2014, ancorché con IVA indetraibile, compresi:
• gli acquisti UE di beni;
• gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale);
• le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 2;
• i servizi ricevuti in ambito UE per i quali è stata integrata la fattura emessa
dall’operatore UE;
• gli acquisti di rottami;
• gli acquisti ad esigibilità differita. Va evidenziato che per le fatture ricevute,
emesse da soggetti che adottano la liquidazione “IVA per cassa” ex art. 32-bis,
DL n. 83/2012, la detrazione dell’IVA a credito non è subordinata al pagamento
della stessa.
Analogamente a quanto previsto per la compilazione del quadro VF del mod.
IVA 2015, si ritiene che nel campo in esame devono essere ricompresi anche
gli acquisti effettuati dai contribuenti che adottano il regime dei minimi ex
art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, ancorché le relative fatture siano state
emesse senza applicazione dell’IVA.
2
Vanno riportati gli acquisti non imponibili (ad esempio, art. 9) compresi quelli con
utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine, già evidenziati a campo 1.
Non vanno compresi gli acquisti UE non imponibili che rientrano nel campo 4.
3
Vanno riportati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad IVA (art. 68, esclusa
lett. a) e le importazioni di oro da investimento, già evidenziati a campo 1.
Non vanno compresi gli acquisti UE esenti (che vanno evidenziati a campo 4).
4 Vanno riportati gli acquisti UE di beni, compresi quelli di rottami, già evidenziati a
campo 1. Non vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano.
5
Vanno riportati gli acquisti di beni strumentali. Gli acquisti da indicare nel campo in
esame sono “già ricompresi nei campi precedenti”. Con riferimento ad un bene
strumentale acquistato in regime di esenzione / non imponibilità ovvero in ambito UE, il
relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche a campo 5.
In tale campo va indicato l’importo relativo all’acquisto di beni ammortizzabili,
materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46 e il prezzo di
riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili, considerando il
corrispettivo relativo all’acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto, locazione o altro
titolo oneroso, i relativi canoni.
RIGO CD3 – IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA
Campo Descrizione
1 e 2
Va indicato l’ammontare (imponibile / IVA) delle importazioni di materiali d’oro,
semilavorati in oro e argento puro, per le quali l’IVA non è stata versata in Dogana,
bensì assolta mediante l’annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture
emesse / corrispettivi nonché in quello degli acquisti.

 

Va indicato l’ammontare (imponibile / IVA) delle importazioni di rottami e altri materiali
di recupero, per le quali l’IVA non è stata versata in Dogana, bensì assolta mediante
l’annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse / corrispettivi
nonché in quello degli acquisti.
RIGO CD4 – IVA ESIGIBILE (A DEBITO)
compresa l’IVA relativa alle operazioni ad
esigibilità differita effettuate in anni precedenti,
incassate nel 2014.
RIGO CD5 – IVA DETRATTA (A CREDITO)
L’IVA assolta con il “reverse charge” da parte dell’acquirente / committente, va indicata sia a rigo
CD4 che a rigo CD5. Ciò interessa a titolo esemplificativo:
• le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72;
• i servizi in ambito UE per i quali è stata integrata la fattura estera;
• gli acquisti UE di beni;
• gli acquisti di rottami;
• le prestazioni di subappalto nel settore edile;
• gli acquisti di immobili ad uso abitativo e strumentali, imponibili ex art. 10, comma 1, nn. 8-bis e
8-ter, DPR n. 633/72;
• gli acquisti di microprocessori e unità centrali di elaborazione.
I soggetti che applicano regimi particolari di determinazione dell’IVA dovuta o detraibile (ad
esempio, regime speciale agricoltura, agriturismo, ecc.) devono indicare nei righi CD4 e
CD5 l’imposta risultante dall’applicazione del regime di appartenenza.
A rigo CD6 va esposta a campo 1 l’IVA dovuta (se CD4 > CD5) ovvero a campo 2 l’IVA a credito
(se CD4 < CD5).
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Come sopra accennato la Comunicazione dati IVA va presentata:
• entro il mese di febbraio di ogni anno. Considerato che il 28.2.2015 cade di sabato la
Comunicazione dati IVA relativa al 2014 va presentata entro il 2.3.2015;
• in via telematica, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.
La Comunicazione si considera trasmessa tempestivamente se inviata entro il 2.3.2015
e scartata dal sistema telematico, a condizione che la stessa (corretta) sia nuovamente
inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione “di scarto” dell’Agenzia
delle Entrate.
SOGGETTI NON RESIDENTI
Come previsto dall’art. 17, DPR n. 633/72, i soggetti non residenti non possono avere 2 posizioni
IVA in Italia, ossia non possono operare sia tramite una stabile organizzazione che tramite un
rappresentante fiscale / identificazione diretta.
Di conseguenza, un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia, deve presentare
una Comunicazione dati IVA riferita alle operazioni imputabili alla stessa e nel riquadro
“Dichiarante” della Sezione I riportare il codice carica “1”.
Le operazioni effettuate dalla casa madre devono confluire nella posizione della
stabile organizzazione, poiché gli adempimenti relativi a tali operazioni non possono
essere eseguiti tramite un rappresentate fiscale / identificazione diretta.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
In presenza di operazioni straordinarie ovvero di trasformazioni sostanziali soggettive (ad
esempio, conferimento di una ditta individuale in una società, donazione o successione di azienda,

 

fusione, scissione, scioglimento di una società di persone con proseguimento dell’attività da parte di
un socio, ecc.) nelle quali si realizza una continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione
sono previste particolari modalità di presentazione della Comunicazione.
A tal fine è necessario distinguere le operazioni verificatesi nel 2014 da quelle poste in essere nel
periodo compreso tra l’1.1.2015 e la presentazione della Comunicazione dati IVA.
OPERAZIONI STRAORDINARIE NEL CORSO DEL 2014
Estinzione
dante causa Compilazione Comunicazione

L’avente causa è tenuto a presentare 2 Comunicazioni dati IVA:
• la prima con i dati relativi alle operazioni effettuate dal dante causa nel 2014
fino all’ultima liquidazione periodica effettuata prima dell’operazione
straordinaria, riportando nella parte “Contribuente” i dati del dante causa e nella
parte “Dichiarante” i dati dell’avente causa e il codice carica “9”;
• la seconda con i dati relativi alle operazioni effettuate dall’avente causa nel
2014, nonché quelle effettuate dal dante causa dopo l’ultima liquidazione
periodica.
NO
Con cessione
debito / credito IVA
La Comunicazione dati IVA va compilata con modalità
analoghe a quelle previste per le operazioni con
estinzione del dante causa sopra specificate.
Senza cessione
debito / credito IVA
Ciascun soggetto presenta la propria
Comunicazione dati IVA relativa alle operazioni
effettuate nel 2014.
OPERAZIONI STRAORDINARIE TRA L’1.1.2015 E LA PRESENTAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE DATI IVA
Estinzione
dante causa Compilazione Comunicazione

La Comunicazione dati IVA relativa alle operazioni poste in essere dal dante
causa nel 2014 va presentata dall’avente causa, riportando nella parte
“Contribuente” i dati del dante causa e nella parte “Dichiarante” i dati dell’avente
causa e il codice carica “9”.
NO Ciascun soggetto presenta la propria Comunicazione dati IVA relativa alle
operazioni effettuate nel 2014.
SANZIONI
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA si riflette sul regime sanzionatorio.
All’omessa presentazione ovvero all’invio con dati incompleti / errati non sono applicabili le
sanzioni previste in caso di omessa / infedele dichiarazione.
A tali violazioni è comunque applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97
per “l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria … o invio di tali
comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
Eventuali errori / omissioni riportati nella Comunicazione non possono essere integrati o
rettificati utilizzando il ravvedimento operoso.
Sul punto le istruzioni specificano che “poiché non è possibile rettificare o integrare una
comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella
dichiarazione annuale IVA”.

 

ESEMPIO
Un contribuente mensile ha effettuato nel corso del 2014 le seguenti operazioni.
OPERAZIONI ATTIVE
Operazioni Importo Aliquota IVA IVA A DEBITO
Cessioni interne 800.000 10% 80.000
150.000 22% 33.000
Prestazioni di servizi 2.000 Esenti —
Cessioni UE 350.000 Non imponibili —
Cessioni verso S. Marino 10.000 Non imponibili —
Esportazioni 30.000 Non imponibili —
Totale 1.342.000 113.000
OPERAZIONI PASSIVE
Operazioni Importo Aliquota IVA IVA A CREDITO
Acquisti interni 480.000 10% 48.000
35.000 22% 7.700
Acquisti interni con utilizzo del plafond 335.000 Non imponibili —
Acquisti con IVA indetraibile 7.000 22% —
Importazioni 11.000 22% 2.420
Acquisti UE beni 7.000 22% 1.540
Acquisti servizi in ambito UE 14.500 22% 3.190
Acquisti da contribuenti minimi 5.000 — —
Totale 894.500 62.850
Il contribuente dispone di un credito 2013 pari a € 17.000, interamente utilizzato in compensazione
nel mod. F24 ed ha effettuato versamenti periodici per un importo pari ad € 50.000.
Per la compilazione della Comunicazione dati IVA vanno considerati i seguenti elementi:
rigo CD1 – Totale operazioni attive 1.342.000
di cui:
– operazioni non imponibili (10.000 + 30.000) 40.000
– operazioni esenti 2.000
– cessioni intracomunitarie di beni 350.000
rigo CD2 – Totale operazioni passive 894.500
di cui:
– acquisti non imponibili 335.000
– acquisti intracomunitari di beni 7.000
rigo CD4 – IVA esigibile 117.730
IVA su cessioni interne (80.000 + 33.000) 113.000 +
IVA su acquisti UE (1.540 + 3.190) 4.730 +
rigo CD5 – IVA detratta 62.850
IVA su acquisti interni (48.000 + 7.700) 55.700 +
IVA su importazioni 2.420 +
IVA su acquisti UE beni 1.540 +
IVA su acquisti servizi in ambito UE 3.190 +
rigo CD6 – IVA dovuta 54.880
IVA esigibile (CD4) 117.730 +
IVA detratta (CD5) 62.850 –