Catapano Giuseppe: CONTRIBUTO ‘SSN’, CARTELLA ‘TARGATA’ INPS E OPPOSIZIONE DELLA SOCIETA’: DECISIONE AFFIDATA AL GIUDICE TRIBUTARIO

“Cartella di pagamento” consegnata alla società, e finalizzata al “recupero di contribuzione dovuta per il ‘Servizio sanitario nazionale’” e relativa al periodo 1994-1997. Scontro inevitabile con l’Istituto nazionale di previdenza sociale. A fare da ‘arbitro’, però, deve essere il giudice tributario, e non quello ordinario.
A sancirlo sono i giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dalla società e sovvertendo l’ottica proposta dalla Commissione tributaria regionale – dove era stata dichiarata la “giurisdizione del giudice ordinario” –, evidenziano che “il contributo per il ‘Servizio sanitario nazionale’” ha “natura tributaria”.
Accolta la tesi proposta dalla società, secondo cui “la controversia instaurata successivamente all’entrata in vigore dell’entrata in vigore dell’art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, seppure relativamente ad anni pregressi, aventi a oggetto il preteso omesso versamento di ‘contributi SSN’ in riferimento a prestazioni di lavoro subordinato e relative sanzioni, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 d.lgs. 546/92”.
Questione riaffidata, quindi, nuovamente alla Commissione tributaria, che dovrà, ora, esaminare la vicenda in dettaglio.

Catapano Giuseppe comunica: Rifiuti: l’imposta non è dovuta se l’immobile è rimasto inoccupato

Non va pagata l’imposta sui rifiuti (attualmente Tari, in passato Tarsu e prima ancora Tares) se il contribuente dimostra che l’immobile è rimasto inoccupato e ha già corrisposto tale tributo per un’abitazione nella quale risiede.

Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale di Roma con una recente sentenza  che ha annullato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione della Tari e mancato pagamento del relativo tributo. Il contribuente, dal canto suo, invocava la nullità dell’atto sostenendo che, nell’immobile, non aveva mai abitato. I giudici di secondo grado gli hanno dato ragione.

Secondo la sentenza in commento, non si deve pagare l’imposta sui rifiuti relativa a un determinato immobile se quest’ultimo, nel periodo riguardante l’accertamento, è rimasto inoccupato (nel caso di specie, tale circostanza era stata dimostrata a mezzo di dichiarazione spontanea inviata dal ricorrente al Comune di Roma e dal fatto che il contribuente, nello stesso periodo, ha abitato in un altro immobile, dove gli è stata inviata, per gli stessi anni, la Tarsu).

Non si può negare che il Ministero abbia più volte precisato che la presenza di arredo o l’attivazione delle utenze (per esempio, l’acqua o la luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione dell’immobile. Ma è sempre concesso al contribuente dimostrare il contrario, ossia il fatto che comunque l’abitazione è rimasta del tutto inoccupata. Ovviamente, la mancanza di allacciamenti può essere provata attraverso documentazione scritta, e questo è sufficiente per ottenere la cancellazione della tassa. Per verificare, invece, l’assenza di arredi è necessaria un’ispezione sul luogo, che quasi nessun Comune fa. E allora possono supplire altre prove, come per esempio il fatto che il contribuente abbia sempre abitato un altro immobile e per quest’ultimo abbia corrisposto il relativo tributo sui rifiuti.