CATAPANO GIUSEPPE: RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE ED ECCEDENZE DI VERSAMENTO PRONTI I CODICI PER COMPENSAZIONI IN F24 DA PARTE DEI SOSTITUTI

Pronti i codici tributo che datori di lavoro ed enti pensionistici possono utilizzare per compensare in F24 le somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale e le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive. Con l’istituzione dei nuovi codici, previsti dalla risoluzione n. 13/E di oggi, l’Agenzia dà attuazione alle novità contenute nel “Decreto semplificazioni” (Dlgs n. 175/2014, art. 15) per favorire la trasparenza e semplificare le operazioni da parte dei sostituti di imposta.

Rimborsi da assistenza fiscale, ecco i codici che entrano in F24 – Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da Caf e professionisti abilitati, sono istituiti i codici tributo:

• “1631” Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale

• “3796” Somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale

• “3797” Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale

Non sono più utilizzabili in compensazione i codici “4731”, “3803”e “3846”.

Eccedenze di versamento, 5 i codici a battesimo – Per permettere ai sostituti d’imposta di compensare in F24 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, entrano in scena i codici tributo:

• “1627” Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati

• “1628” Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

• “1629” Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi

• “1669” Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta

• “1671” Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta

Non sono più utilizzabili in compensazione i codici: “1102”, “1103”, “1680”, “1706”, “1707”, “1710”, “1711”, “1713”, “3802”, “3848”, “8111” e “8112”.

Credito per famiglie numerose e per i canoni di locazione – Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti dalle imprese marittime al proprio personale, le Entrate hanno istituito i seguenti codici tributo:

• “1632” Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta

• “1633” Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta

• “1634” Credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale (previsto dall’art. 4, comma 1, Dl n. 457/1997)

Le nuove modalità di recupero e i relativi codici tributo valgono anche per i sostituti d’imposta che utilizzano il modello F24 Enti pubblici.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet http://www.agenziaentrate.it, nella sezione “Normativa e prassi”.

Catapano Giuseppe comunica: IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO “VIRTUALE” TRAMITE IL MOD. F24

IN SINTESI
A decorrere dal 20.2.2015 il versamento dell’imposta di bollo
assolta in modo “virtuale”, nonché dei relativi accessori, interessi
e sanzioni, va effettuato mediante il mod. F24 utilizzando gli
specifici nuovi codici tributo recentemente istituiti dall’Agenzia
delle Entrate.
Per consentire l’adeguamento alle nuove modalità di pagamento
è previsto un periodo transitorio fino al 31.3.2015, durante il quale
è possibile ancora utilizzare il mod. F23.

Come noto, in base a quanto disposto dagli artt. 15 e 15-bis, DPR n. 642/72 per determinate
categorie di atti e documenti l’imposta di bollo può essere assolta in modo “virtuale”.
In base a quanto previsto dall’art. 17, comma 2, lett. h-ter), D.Lgs. n. 241/97 l’utilizzo del mod. F24
per il pagamento dei tributi può essere esteso “alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore”.
Sul punto, il MEF con Decreto 8.11.2011 ha esteso le modalità di versamento di cui al citato art. 17
anche all’imposta di bollo nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 3.2.2015 ha disposto che a partire dal
20.2.2015 il versamento dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale”, nonché dei relativi
accessori, interessi e sanzioni va effettuato mediante il mod. F24.
Quest’ultimo in un’ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti,
“garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell’imposta e rappresenta inoltre un ulteriore
progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il
modello F24 per il pagamento di numerosi tributi”.
Al fine di consentire l’adeguamento alle nuove modalità, è previsto un periodo transitorio fino al
31.3.2015 nel quale l’imposta in esame può essere ancora versata mediante il mod. F23.
Ai fini del versamento tramite il mod. F24, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3.2.2015, n.
12/E ha istituito i seguenti codici tributo:
Codice tributo Descrizione
“2505” BOLLO VIRTUALE – RATA
“2506” BOLLO VIRTUALE – ACCONTO
“2507” BOLLO VIRTUALE – Sanzioni
“2508” BOLLO VIRTUALE – Interessi
I codici tributo in esame vanno utilizzati anche per il versamento dell’imposta di bollo “virtuale”
tramite il mod. “F24 Enti pubblici”.
In caso di versamento rateale (codice tributo “2505”) nel campo
“rateazione/regione/prov./mese di rif.to” del mod. F24 e nel campo “riferimento A” del mod.
“F24 Enti pubblici” va riportato il numero della rata in pagamento seguito dal numero
complessivo delle rate bimestrali.
I suddetti codici, come precisato nella citata Risoluzione n. 12/E, sono utilizzabili esclusivamente
“in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati”. Ne consegue che
eventuali eccedenze di versamento relative all’imposta in esame non potranno essere compensate
con altri tributi.
L’Agenzia precisa infine che, il codice tributo “9400” denominato “Spese di notifica per atti
impositivi”, già utilizzato per i pagamenti tramite il mod. F24, è esteso anche ai versamenti
effettuati mediante il mod. “F24 Enti pubblici”. 􀂄