Catapano Giuseppe comunica: Giudizio negativo del cliente sul ristorante o sull’hotel: rimozione con ricorso d’urgenza

Si moltiplicano, ormai, i portali web dove, insieme alle indicazioni sulle strutture alberghiere, ristoranti e locali notturni, si accompagnano anche le valutazioni dei clienti. E così, è altrettanto facile incappare nel giudizio negativo dell’avventore insoddisfatto o particolarmente critico. Ma laddove il giudizio personale si spinge fino alla diffamazione, specie se pubblicata da un falso cliente solo per arrecare danno all’esercizio commerciale rivale, può intervenire il tribunale con un ricorso d’urgenza all’articolo 700 del codice di procedura civile. A tale conclusione è arrivato è arrivato il Tribunale di Venezia con una recente sentenza. Secondo il giudice veneto, il sito web specializzato in recensioni di locali ed esercizi pubblici destinati a turisti e viaggiatori ha l’obbligo, prima ancora di risarcire il danno, di prevenirlo e, quantomeno, di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie (che fanno uso di forme oggettivamente incivili) oppure quelle che non appaiono essere state postate da “veri viaggiatori”, perché magari, dietro di loro, si nascondono solo concorrenti in commercio. Insomma il portale deve obbligatoriamente garantire la veridicità della recensione, nel senso di rispondenza delle opinioni espresse e dei fatti narrati ad esperienza effettivamente vissuta (lo può fare, per esempio, ponendo domande apposite al recensore, in modo da verificarne la genuinità). Se non lo fa, e se la recensione assume i toni oggettivamente offensivi, il sito è obbligato a cancellarla dalle proprie pagine. Diversamente, l’impresa potrà ricorrere al tribunale con la richiesta di emissione di un provvedimento d’urgenza in pochi mesi. Non si può applicare, in casi come questo, la direttiva europea sul commercio elettronico che, recepita in Italia nel 2003, stabilisce la non responsabilità del provider che ospita contenuti altrui. Peraltro, a tutto voler concedere, la stessa normativa trasforma la responsabilità del gestore di servizi internet in una responsabilità di tipo omissivo: il che significa che l’obbligo al risarcimento del danno scatta non appena gli perviene la segnalazione di abuso e la richiesta di cancellazione del contenuto illecito. Il sito web ha il dovere, scrive il giudice, di assicurare una minima garanzia di veridicità dei messaggi postati, escludendo le recensioni apertamente diffamatorie e i testi che non appaiono scritti da veri viaggiatori ma da persone che ad esempio hanno interesse a screditare il ristorante.

Giuseppe Catapano: Creditori: le ricerche nell’anagrafe tributaria dei beni del debitore sono già operative

È già da ora operativo l’accesso telematico all’Anagrafe tributaria, nell’ambito dell’esecuzione forzata, per scovare redditi e patrimoni “nascosti” dei debitori. Chi aveva confidato sulla mancata emanazione dei regolamenti attuativi per dormire sonni tranquilli ha fatto i conti senza l’oste. E ciò anche se le disposizioni di attuazione al codice di procedura civile stabiliscono che le modalità per l’accesso a tale banca dati dovranno essere determinate con decreto (ancora non emanato) del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il MEF, sentito il Garante Privacy. A dirlo è un recente e interessante provvedimento del Tribunale di Mantova. Non dovranno più aspettare i creditori che, in attesa che la riforma potesse diventare operativa, hanno nel frattempo sospeso le ricerche propedeutiche all’esecuzione forzata in attesa di poter accedere al maxi-archivio dell’Agenzia delle Entrate (anagrafe tributaria e anagrafe dei conti correnti). Secondo il provvedimento in commento, il creditore può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza attendere i decreti attuativi. Dunque, chi ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, perché in possesso di un titolo esecutivo (per esempio: sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, contratto di mutuo, ecc.) potrà chiedere, all’ufficiale giudiziario, dopo aver pagato il relativo contributo unificato, che questi acceda, con modalità telematiche, alle banche dati del fisco da cui è già da oggi possibile evincere di quali beni o redditi è titolare il debitore. Non solo. Se l’ufficiale giudiziario risponde “picche” al creditore, perché le strutture tecnologiche, in uso al suo ufficio e necessarie a consentirgli l’accesso diretto alle banche dati, sono ancora inadeguate, il creditore può essere autorizzato, dal Presidente del Tribunale, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati (per esempio, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate) le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi. È vero: il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è, in primis, l’ufficiale giudiziario. Ma l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma consente solo a quest’ultimo di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni siano effettuate dai gestori medesimi e non dal creditore. Non ci sarà, pertanto, alcuna lesione della privacy, perché saranno le amministrazioni a prendere in consegna la richiesta e non il creditore direttamente dal suo pc di casa. Insomma, fine del gioco della “mosca cieca” per molti.

Giuseppe Catapano informa: Equitalia: se anche inizi a pagare puoi sempre impugnare la cartella non notificata

Hai iniziato a pagare (o hai pagato integralmente) una cartella esattoriale e solo dopo ti sei accorto che la notifica non era avvenuta correttamente? Sei sempre in tempo per impugnarla (e, quindi, chiedere il rimborso di quanto anticipato): questo perché il pagamento anticipato non sana i vizi di notifica. Lo ha chiarito la Cassazione con una tanto recente quanto importante sentenza . Il principio di raggiungimento dello scopo Il codice di procedura civile  stabilisce che non può considerarsi nullo un atto che, pur carente dei requisiti essenziali, abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè sia arrivato a conoscenza del destinatario e questi abbia avuto la possibilità di difendersi. Questo principio vale soprattutto in tema di notifiche: per cui, se il contribuente viene, in qualsiasi modo, a conoscenza del plico, allora non può, nello stesso tempo, impugnarlo davanti al giudice, sostenendo di non averne mai ricevuto una corretta notifica. Il pagamento non è raggiungimento dello scopo Questo principio, però, non si applica nel caso in cui il contribuente abbia pagato la cartella di pagamento. In soldoni, il fatto di aver già sborsato i soldi in favore dell’Agente della riscossione non impedisce di contestare la cartella in un secondo momento. Secondo, infatti, la sentenza in commento, il pagamento della pretesa fiscale non sana la nullità della relativa notifica. Il pagamento, insomma, non può considerarsi come elemento per ritenere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo. Il cittadino, infatti, potrebbe aver aperto il portafogli per altri scopi come, per esempio, evitare un’ipoteca, il fermo dell’auto o il blocco del conto corrente. Ciò vale ancor di più tutte le volte in cui il vizio della cartella o della notifica non è quello della nullità, ma della inesistenza. La differenza è macroscopica: a dispetto della nullità (che, evidentemente, in alcuni casi può essere sanata), l’inesistenza è insanabile perché ricorre tutte le volte in cui vengono violate norme di legge particolarmente importanti, poste a garanzia del contribuente. Tale sarebbe, per esempio, il caso di mancanza di firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate sull’avviso di accertamento. O ancora, la mancanza di date sulla relata di notifica. O, ancora, la consegna della cartella esattoriale effettuata da una posta privata e non da Poste Italiane. Risultato: il fatto di aver iniziato a pagare Equitalia (o aver pagato integralmente tutto il debito) non impedisce al contribuente di impugnare la cartella viziata, poiché il far fronte alla pretesa tributaria non equivale a sanare il vizio della notifica. E, in più, nel caso in cui il vizio della cartella o della sua notifica non sia quello della nullità, ma della inesistenza, non esistono termini di scadenza per l’impugnazione. Dunque, è nulla l’ipoteca dell’esattore, in caso di recapito dell’accertamento a un indirizzo sbagliato, anche quando il cittadino abbia saldato tutto o parte del debito. Il pagamento non sana il vizio nella procedura attuata dalla società di riscossione.