Catapano Giuseppe: L’auto lasciata nel parcheggio deve avere l’assicurazione

A torto si pensa che l’assicurazione auto sia legata alla “circolazione” intesa come movimento fisico del mezzo su strada. Non è così. Quando il codice della strada parla di “obbligo di copertura assicurativa” si riferisce anche ai mezzi lasciati (o anche abbandonati) sul suolo pubblico. O anche alle aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni o degli animali.

Stesso discorso per i parcheggi privati che consentono l’accesso a un numero indeterminato di persone, senza autorizzazione: si pensi agli spazi antistanti i supermercati. In tal caso, si tratta di aree equiparate alle strade di uso pubblico. Di conseguenza, i veicoli che circolano all’interno di tali aree, anche se delineate da sbarre metalliche, sono soggetti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, anche all’obbligo della copertura rc-auto.

Così è legittima la multa effettuata dal vigile urbano che, vendendo un’auto su un parcheggio pubblico o ai margini della strada, la trovi sprovvista di tagliando assicurativo o senza l’rc auto rinnovata.

In tali casi, scatterà la sanzione amministrativa pecuniaria (da 798 a 3.194 euro) oltre al sequestro. Una multa che potrebbe essere, quindi, superiore allo stesso rinnovo dell’rc auto.

Lo stesso dicasi nel caso in cui il mezzo sia stato ereditato. E anche se l’eredità è avvenuta con beneficio di inventario. Difatti, in tali casi, l’erede risponde dei beni entrati nel proprio patrimonio e dovrà curarsi di custodire il mezzo del defunto all’interno di un garage o di un’area privata; diversamente, dovrà rinnovare la polizza auto (leggi l’approfondimento “Auto in eredità: il beneficio di inventario non salva dalle sanzioni”).

Anche l’esistenza di un fermo auto, notificato da Equitalia, impone al proprietario del mezzo di non lasciarlo abbandonato su strada sprovvisto di copertura assicurativa, ma di custodirlo in luogo privato come potrebbe, per esempio, essere il parcheggio del condominio. Il fatto di non poter guidare il mezzo sottoposto alle ganasce fiscali non implica che lo si debba abbandonare, tantopiù se privo di copertura assicurativa.

Quanto ai mezzi privi di targa, volante o sedile per la guida è vero che, in passato, la Cassazione ha detto che non devono essere necessariamente assicurati, tuttavia per essi è necessaria la rottamazione. Peraltro, lasciare un mezzo in tali condizioni sul suolo pubblico espone al pericolo di un reato ben più grave che è quello dell’abbandono di rifiuti speciali e pericolosi o l’occupazione illegale di suolo pubblico.

Perché l’auto lasciata su una strada pubblica deve essere assicurata?
Semplice: qualora essa abbia cagionato un incidente stradale (magari per come parcheggiata), l’assicurazione sarà tenuta al risarcimento della vittima. Dunque, operando l’obbligo di indennizzo a carico del proprietario, scatterà anche quello di assicurazione obbligatoria per danni a terzi.

Catapano Giuseppe informa: Guidare l’auto con il solo foglio rosa è reato?

Guidare con solo il foglio rosa e senza avere accanto una persona munita di patente dal almeno 10 anni non costituisce reato. A chiarirlo è stata la Cassazione con una sentenza di ieri . Per il responsabile, però, scatta una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada pari a una somma da euro 419 a euro 1.682, oltre al fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Non solo. La legge impone che le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati . Diversamente scatta una sanzione da 84 a 335 euro. Illecito amministrativo, dunque, e non reato. La Cassazione afferma che, in caso di possesso del foglio rosa e mancata presenza di un accompagnatore con patente di guida da almeno 10 anni, il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 febbraio – 2 marzo 2015, n. 9195 Presidente Sirena – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. S.G., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 13.02.2014, con la quale è stata affermata la penale responsabilità dei prevenuto in ordine al reato dì cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di € 3.000,00 di ammenda. II ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità penale; rileva il verbalizzante, sentito in giudizio, ebbe a riferire che Steven, al momento del controllo, era in possesso del c.d. foglio rosa; e che non era però accompagnato da altro soggetto titolare di patente di guida da almeno dieci anni. A sostegno degli assunti, l’esponente allega al ricorso la patente di guida che ha conseguito in data 7.02.2009. Ciò premesso, il ricorrente osserva che il Tribunale, pur avendo dato atto delle circostanze sopra riferite, ha omesso di riqualificare il fatto nell’ambito della violazione amministrativa di cui all’art. 122 comma 8, cod. strada. Con il secondo motivo la parte si duole della entità della pena e della mancata concessione della sospensione condizionale. Considerato in diritto 1. II ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono. Osserva il Collegio che ad oggi risulta intervenuta la causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque in data 12.04.2014, tenuto conto delle intervenute sospensioni. Ciò posto, occorre peraltro rilevare che nel caso ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle errate valutazioni rese dal giudice procedente, in ordine all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente. Ed invero, il giudicante riferisce espressamente che l’imputato era in possesso del foglio rosa al momento del controllo; e che, peraltro, non si trovava accompagnato da un istruttore o altro soggetto in possesso del titolo abilitato da almeno dieci anni. Risulta, allora, evidente che, sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della sentenza impugnata, il fatto per cui si procede non è previsto dalla legge come reato. Come correttamente osservato dalla difesa nel primo motivo di doglianza, infatti, la guida del veicolo, da parte di soggetto autorizzato all’esercitazione, non accompagnato da persona provvista di patente di guida da almeno dieci anni, come nel caso di specie, integra la violazione amministrativa di cui all’art. 122, comma 8, cod. strada. 2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Resta assorbito ogni altro profilo di censura. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Giuseppe Catapano informa: Buca sulla strada, auto danneggiata, risarcimento escluso

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella propria “vita automobilistica”, di finire con una ruota in una buca nascosta sul manto stradale e, per causa di ciò, doverla sostituire. In molti casi, il danno economico non è particolarmente elevato e, specie di questi tempi, non giustifica un’azione giudiziaria per il risarcimento del danno. Ma il tempo perso per l’imprevisto, la fatica nella sostituzione dello pneumatico bucato (che spesso richiede l’intervento di terzi), il fermo tecnico del mezzo dal gommista spingono poi, non poche persone, a muovere le contestazioni all’ente pubblico proprietario della strada. E se, oltre al danno, si aggiunge la beffa di una mancata risposta, allora scattano le richieste di indennizzo attraverso la domanda al giudice di pace o al Tribunale (a seconda del valore della causa). Attenzione, però. Non sempre la legge consente di ottenere il risarcimento del danno. E questo dipende, soprattutto, dalla dimensione della buca, dalla sua collocazione, dalla condotta di guida del conducente. In questa breve guida, cercheremo di fare il punto della situazione per consigliare al meglio chi, specie nella stagione invernale, subisce un danno del genere. 1 | LA BUCA STRADALE È bene sapere che la giurisprudenza ritiene risarcibile solo i danni provocati da “insidie stradali occulte”: per tali si intendono quegli ostacoli (nel nostro caso, le buche sull’asfalto) che non siano facilmente visibili o prevedibili usando l’ordinaria diligenza. E questo perché all’utente della strada è sempre richiesto di attivare un comportamento prudente. Insomma, è necessaria la “non visibilità” del pericolo e la “non prevedibilità” della situazione. Per esempio: una fossa di dimensioni tali da invadere un’intera carreggiata non può certo qualificarsi come un’insidia occulta o un trabocchetto. Chi ci cade dentro non potrà, quindi, che prendersela con sé stesso. Paradossalmente, se il Comune non ripara una strada e la lascia in condizioni di evidente dissesto avrà meno possibilità di essere condannato al risarcimento rispetto a una situazione in cui, invece, la strada sia sostanzialmente agibile, ma sia presente qualche saltuario pericolo (leggi: “Danni alle ruote da fosse: se il Comune non ripara la strada dissestata non è responsabile”). 2 | LA CONDOTTA DI GUIDA Nello stesso tempo, il conducente deve tenere una condotta di guida prudente. Egli non deve aver concorso a determinare il danno. Così, anche in presenza di una fossa insidiosa, ma il cui danno l’automobilista poteva evitare tenendo un comportamento rispettoso del codice della strada, non scatta il risarcimento del danno. Insomma, la condizione di pericolosità deve derivare dalla cosa in sé (la buca) e non anche dal concorso del conducente. Secondo la Cassazione, una strada, anche astrattamente pericolosa, non è in grado di nuocere chi tiene una condotta di guida prudente . Chi chiede, quindi, il risarcimento dovrà anche dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Per esempio: la presenza di un cantiere sulla strada deve sollecitare la massima prudenza nell’automobilista che, pertanto, è tenuto ad adeguare la propria guida alle mutate condizioni di pericolo. In casi come questo sarà molto più difficile ottenere il risarcimento. Per esempio: anche la presenza di un cartello stradale che avvisi l’utente della presenza di una strada dissestata dovrebbe imporre una cautela maggiore al conducente, il quale ben potrebbe scegliere un percorso alternativo. 3 | L’ESTENSIONE DELLA STRADA Per le fosse apertesi da poco tempo, l’estensione della strada (ossia la sua lunghezza) potrebbe essere motivo per ostacolare la richiesta di risarcimento. Difatti, l’ente proprietario deve avere il tempo necessario, dal verificarsi del pericolo e dalla relativa segnalazione, per attivarsi e, previa collocazione dell’opportuna segnaletica, provvedere alla riparazione. Così, come non potrebbero esserci scuse per non pagare per il danno provocato da una buca su strada del centro abitato (posta la vicinanza e la sorveglianza diretta delle stesse), le cose potrebbero cambiare su una strada statale o, comunque, su una particolarmente estesa e, magari, “sperduta” . 4 | ONERE DELLA PROVA In ogni caso, all’atto della richiesta del risarcimento, all’automobilista spetta solo documentare: – il fatto storico (l’essere caduto nella buca stradale) – e la conseguente spesa (il danno economico). Al contrario, tutte le contrarie eccezioni volte a paralizzare la richiesta di indennizzo (buca facilmente visibile, condotta imprudente del danneggiato, presenza di un cantiere, cartellonista stradale con gli avvisi, ecc.) spettano all’ente pubblico proprietario della strada. Quest’ultimo deve dimostrare quello che la giurisprudenza chiama “caso fortuito” ossia il fatto che l’incidente si è verificato non per colpa del proprietario del suolo, ma per: – un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza (si pensi ad una buca appena apertasi a causa della caduta di un masso); – oppure la condotta negligente e imprudente della stessa vittima. 5 | LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO Quando vi sarete accertati che tutte le condizioni vi consentono di chiedere il risarcimento, a questo punto sarà necessario “preparare” le prove per la vostra pretesa. Nell’immediatezza del danno, sarà necessario scattare le fotografie: tanto alla strada, quanto al mezzo danneggiato. Provate a “contestualizzare” le immagini: non limitatevi a immortalare i singoli particolari. Sarà meglio fotografare la fossa con una persona vicino o, meglio, con l’auto, per evidenziare il rapporto delle rispettive grandezze. Inoltre la via andrà ripresa anche in una visione prospettica, per dimostrarne lo stato dei luoghi e individuarne l’esatta collocazione geografica. Telefonate alle autorità per chiedere che accorrano e stilino il relativo verbale. Non sempre però la polizia è disponibile a intervenire se non vi sono danni a persone. Per cui sarà opportuno chiedere ai testimoni presenti nelle vicinanze i relativi nominativi per poterli poi fornire al giudice in caso di contenzioso. Se vi siete fatti male, non dimenticate di andare subito al pronto soccorso e farvi rilasciare il relativo certificato medico con l’attestazione del vostro stato di salute. Il carrozziere al quale affiderete l’auto per la riparazione dovrà rilasciarvi la fattura o un preventivo per la spesa necessaria al ripristino del mezzo. Questa servirà per documentare il danno economico che avete subito o che dovrete sostenere. Infine, dovrete inviare una richiesta di risarcimento danni (diffida) con raccomandata a.r. all’ente pubblico proprietario della strada (spesso si tratta del Comune). Dovrete allegare anche la documentazione fotografica, i certificati medici, i preventivi di spesa e i nomi dei testimoni che sono disposti a confermare quanto da voi sostenuto. Se tutto ciò non dovesse essere sufficiente a ottenere il risarcimento, sarà opportuno consultarsi con un avvocato che vi spieghi, innanzitutto, la convenienza di una eventuale causa e, quindi, possa procedere all’atto di citazione, previa eventuale negoziazione assistita.