La falcidia dei crediti nel piano del consumatore ex art. 8 comma 1 bis l. 3/2012. Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n.65

Corte Costituzionale, 10 Marzo 2022, n. 65. Pres. Amato. Est. Navarretta.

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1-bis l. 3/2012 nella parte in cui non stabilisce che «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione».

Invero, è la stessa ratio dell’art. 8, comma 1-bis l.3/2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata.

I pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, fino a quando il piano del consumatore non viene omologato, sono efficaci. Non è applicabile al piano del consumatore la disciplina di cui all’art. 44 l. fall., che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento; è, infatti, l’omologazione del piano che rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto dispone l’art. 13, comma 4, della legge n. 3 del 2012”.