Catapano Giuseppe: Una certificazione etica per il recupero crediti

Un sistema di certificazione etica dedicato alle società di recupero crediti. È il progetto sviluppato da LifeGate, società che si occupa di sviluppo sostenibile delle imprese, e SAI Global, ente di certificazione internazionale. Ethical Debt Collection, questa la denominazione della certificazione, dovrebbe certificare la trasparenza dell’operato delle società di recupero crediti, con ritorni positivi, e non solo economici, anche per le banche.

La positiva ripercussione di un approccio etico

A oggi i mancati pagamenti da parte delle famiglie italiane ammontano a 50 miliardi di euro e si registra un pagamento arretrato di 833 euro per ogni italiano (dati Codacons, 2014): le banche quindi non possono fare a meno di mettere in campo società di recupero crediti, ma non possono certo permettersi, in un tale momento di difficoltà, di perdere un cliente storico o, ancora peggio, subire un danno reputazionale a seguito di lamentele su social media e forum pubblici riguardo a una scorretta pratica di riscossione dei crediti.

«Con debiti maggiori e sempre più incagliati, il mercato del recupero crediti deve riuscire a creare valore – commenta Stefano Corti, Direttore Generale di LifeGate – seguendo un approccio sostenibile e competitivo. Impattando positivamente su tutta la filiera: Ethical Debt Collection”, rispetto ai precedenti standard, si concretizza in un manifesto di principi volti a garantire che il debitore venga trattato con il massimo rispetto, che la società di recupero crediti e l’esattore operino in condizioni lavorative ottimali e che l’azienda mandante sia soddisfatta del processo di recupero del credito a fronte di un’azione globale etica e rispettosa” tutelare quindi il consumatore, garantire una contrattualistica opportuna alle società di recupero crediti e, infine, tutelare anche il mandante, che potrà affidarsi a un operatore che agisce in maniera sostenibile».

Parametri di costruzione della certificazione

La creazione dello standard si è articolata su tre diverse fasi: la prima, di analisi, poi il coinvolgimento degli stakeholder e, infine, la stesura del disciplinare. Nella prima fase, si è creato un benchmarking (nazionale e internazionale) tra i riferimenti normativi e i codici deontologici di riferimento, attraverso una mappatura dei processi di attività del recupero crediti e l’analisi SWOT del sistema. Nella seconda fase, invece, sono stati coinvolti gli stakeholder (reti esattoriali, società mandatarie e debitori), per identificare le criticità e i punti di miglioramento del processo di recupero crediti e definire, quindi, una scala di valori riferita ai vari requisiti dello standard. Infine, è stato elaborato il disciplinare, in cui sono presenti 120 parametri di riferimento suddivisi tra una area generale e due aree specifiche: phone collection e riscossione a domicilio.

«A questi parametri obbligatori, abbiamo poi aggiunto dei criteri facoltativi, che dimostrano il desiderio da parte della società di implementare un sistema di gestione migliore – spiega Davide Marzetto, Head of Audit Certification & Scheme Management SAI Global. A seconda della presenza o meno di questi criteri non vincolanti, le società possono ottenere tre livelli di certificazione: golden (per chi segue dall’86 al 100% dei criteri facoltativi), silver (51%-85%) e infine bronze (0-50%)».

Il processo di certificazione

Per ottenere la certificazione, le società devono procedere, in primis, con un processo di autocertificazione da inviate al comitato dello standard, che ne verifica il livello di conformità iniziale e propone, dunque, degli eventi formativi con consulenti esterni qualificati. In un secondo tempo, si avvia la “verifica in campo”: un controllo sulla reale applicazione dello standard all’interno della organizzazione, sondando persone e processi con interviste a vari livelli. Infine, passata la check-list, la valutazione conclusiva passa nelle mani di un Comitato Tecnico che valuta se la società opera effettivamente secondo lo standard: a seconda del risultato, si può procedere con una azione correttiva o rilasciare direttamente la certificazione. «Inoltre, l’attestato di riconoscimento ha validità triennale dalla data di emissione – conclude Corti. L’organizzazione è anche sottoposta a visite periodiche annuali per verificare la corretta applicazione dello standard e il suo mantenimento».

Catapano Giuseppe informa: “SEMPLIFICATA” LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

IN SINTESI

Con riguardo alla Certificazione Unica, recentemente l’Agenzia
delle Entrate, nell’ambito di un Comunicato stampa, precisa che
“per il primo anno” i soggetti interessati possono avvalersi di
alcune semplificazioni in fase di compilazione.
In particolare, nella Certificazione Unica 2015 da inviare entro il
prossimo 9.3.2015 è possibile scegliere se:
 compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi
all’INAIL;
 includere o meno le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti.
Inoltre, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non
dichiarabili tramite il mod. 730 potranno essere inviate
successivamente alla predetta data, senza applicazione di
sanzioni.

 

Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il
7.3 la Certificazione Unica per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex
mod. CUD) nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti
nell’anno precedente. A tal fine va utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 15.1.2015 (Informativa SEAC 10.2.2015, n. 41).
Inoltre, entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i
sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la
Certificazione in esame.
La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
 i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi;
 i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS
Gestione Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.
Relativamente al 2014 la Certificazione Unica:
 va inviata all’Agenzia entro il prossimo 9.3.2015 (il 7.3 cade di sabato);
 va consegnata (in duplice copia) ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 12.2.2015, nell’ottica di
agevolare i soggetti interessati, riconosce, per il “primo anno” di invio della nuova certificazione, la
possibilità di usufruire di alcune semplificazioni in sede di compilazione del modello.
In particolare, esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica 2015, è possibile
scegliere:
 se compilare o meno la sezione destinata all’indicazione dei dati assicurativi INAIL;
 se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Inoltre, l’Agenzia specifica che:
“fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la
dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro
autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza
applicazione di sanzioni”.
Di conseguenza qualora la certificazione contenga:
 dati utilizzabili in sede di predisposizione del mod. 730 precompilato, va presentata entro il
9.3.2015;
 esclusivamente redditi per la cui dichiarazione non è consentito l’utilizzo del mod. 730 (è
il caso, ad esempio, dei compensi corrisposti nel 2014 a lavoratori autonomi titolari di partita
IVA), l’invio della stessa può essere effettuato anche dopo il 9.3.2015, senza sanzioni.
Da quanto sopra si può quindi desumere che, qualora un sostituto d’imposta abbia corrisposto
nel 2014 sia redditi di lavoro dipendente che compensi di lavoro autonomo a soggetti titolari di
partita IVA, potrà, ad esempio, predisporre una Certificazione Unica 2015 contenente solo i
redditi di lavoro dipendente, da trasmettere entro il 9.3.2015, ed una Certificazione Unica 2015
contenente esclusivamente i redditi di lavoro autonomo abituale da inviare anche
successivamente.

CERTIFICAZIONE
UNICA 2015
 non compilare la sezione dati INAIL
 non inviare le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti
 inviare dopo il 9.3.2015 le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili con il mod. 730