Catapano Giuseppe osserva: Lo raccoglieremo. Strada per strada

Tre sono i miliardi di euro di liquidità di emergenza che la Banca di Grecia ha richiesto alla BCE, ed 1,8 sono quelli che ha avuto. Coprono appena il debito in scadenza il 30 di giugno, che ammonta a 1,6. All’Eurosummit convocato d’urgenza lunedì si parlerà di una cosa soltanto, il default di Atene, che ormai pare inevitabile, a meno di un sostegno finanziario russo che forse non tarderà ad arrivare.

Per Putin è giunto il momento di dimostrare di essere lui “il buono”, o quanto meno il previdente, dal momento che Unione Europea, Bce e Fmi – i tre creditori – paiono aver perso la titubanza nel sostenere la parte dei “cattivi”. E lo dimostrerà con un paio di miliardi per la concessione della costruzione di un gasdotto in territorio greco.

In cinque giorni agli sportelli sono stati prelevati oltre 4 miliardi di euro, ed è un crescendo. Le aziende sui conti non hanno più niente: i soldi per gli stipendi sono giroconti dall’estero.

Il fallimento di uno stato lo senti quando arriva. Arriva quando la gente è stanca. Quando quel che legge sui giornali già l’aveva pensato. E magari anche rimosso, nondimeno non è nuovo.

Tsipras non può continuare a tagliare pensioni e stipendi. È stato eletto con la promessa di non farlo e facendolo non si salverà nessuno. Ugualmente. Cedere ai ricatti non è mai stata la mossa migliore. Perché il ricatto accettato non è mai l’ultimo.

Uno stato non può abdicare alla sua sovranità. Non può svendere i suoi cittadini. Se il credito vale più della vita qualcosa si è per via perduto. Lo raccoglieremo. Strada per strada.

Giuseppe Catapano informa: ILLEGITTIMA LA NOTA DI CREDITO SU OPERAZIONI INESISTENTI

In tema di Iva, la speciale procedura di variazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 – che consente al cedente di portare in detrazione l‘Iva in ogni caso in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura… viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile” – presuppone necessariamente, come si desume univocamente dalla funzione perseguita dalla norma, che l’operazione da rettificare sia una operazione vera e reale, e non già inesistente. Ciò discende arche dal disposto del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, il quale nel prevedere che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura, da un lato incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d’imposta e, dall’altro, incide indirettamente, in combinato disposto con lo stesso D.P.R., art. 19, comma 1, e art. 26, comma 3, anche sul destinatario della fattura medesima: questi, infatti, non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta in totale carenza del suo presupposto. Inoltre, dal tenore della norma si evince che le ragioni per cui si determina il venire meno di una operazione possono essere molteplici (tanto che l’elenco appare solo indicativo) e ciò che assume rilevo non è tanto la modalità con cui si manifesta la causa di variazione dell’imponibile Iva, quanto piuttosto che della vacazione e della causa si effettui la registrazione ai sensi del D.P.R. n. 633 de 1972, artt. 23, 24 e 25. Ne consegue che non è legittimo l’utilizzo della procedura di cui all’art. 26, se le operazioni fatturate non si sono effettivamente realizzate.

Catapano Giuseppe informa: INAMMISSIBILE IL RECLAMO PER MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI TARDIVO DEPOSITO DEL RICORSO

A stabilire il principio i giudici di una CTP pugliese. Il riferimento è all’art. 17 bis del DLgs. 546/92, e più precisamente al comma 1 che dispone: “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48″. Dalla lettura della norma si rileva che ai sensi della predetta norma, il reclamo mediazione va proposto solo se l’atto, per importo inferiore a euro 20.000,00, è emesso dall’Agenzia delle Entrate, con costituzione in giudizio nel termine previsto dal comma 9 dello stesso art. 17-bis. Nella fattispecie in giudizio, l’atto impugnato non risulta emesso dall’Agenzia delle Entrate e il ricorrente, oltre a non dover presentare il ricorso reclamo contro la predetta Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio nel temine, previa inammissibilità, dei 30 giorni dalla presentazione del ricorso alla competente CTR. Ragion per cui la costituzione in giudizio, per deposito della copia del ricorso nella segreteria della CTP, è tardiva e per conseguenza il ricorso in esame va ritenuto inammissibile.

Giuseppe Catapano scrive: DEBITO DELL’IMPRENDITORE CON L’INPS: OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE, E PIANO DI RATEIZZAZIONE NON RISPETTATO. APPLICABILE LA PENA DETENTIVA

“Omesso versamento” all’‘Inps’ delle “ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti”, relativamente al mese di giugno del 2007. Questa la contestazione mossa nei confronti di un imprenditore, e pari, in soldi, a poco più di 3mila euro.
A fronte di tale “accusa” viene decisa, a sorpresa, l’applicazione della “pena detentiva”, essendo valutata come “inefficace” la mera “sanzione pecuniaria”.
E ora la visione delineata in Appello viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano, nonostante le obiezioni mosse dall’uomo, la legittimità della “pena detentiva”.
Decisivo si rivela il contesto della condotta tenuta dall’imprenditore. Più precisamente, “l’omissione contributiva, già di per sé di non scarsa rilevanza, è parte di una situazione più ampia di debito verso l’Inps”, e, per giunta, “il piano di rateizzazione” dell’imprenditore “per sanare la sua posizione non era completato alla data dell’udienza dibattimentale del 28 settembre 2011”, anzi in quell’occasione si è preso atto che “l’ultimo versamento risaliva al 4 agosto 2010 e che perdurava un residuo dovuto”.
Irrilevante, infine, il richiamo difensivo all’ipotetico “stato di crisi economico-finanziaria della società”, anche perché basato solo sull’“intervenuto fallimento, dichiarato” però “addirittura sei anni dopo rispetto alla commissione del reato”.

Catapano Giuseppe osserva: AMMINISTRATORE APPENA NOMINATO MA PUR SEMPRE PENALMENTE PERSEGUIBILE

La sezione penale della corte di cassazione in tema di omesso pagamento delle ritenute ai lavoratori dipendenti, ripercorre le sue decisioni e le conferma. Il caso è un pò singolare in quanto l’amministratore era stato nominato quattro giorni prima della chiusura dell’esercizio in cui si era consumato il reato. Questo fatto non è rilevante ai fini del giudizio, anzi lo è di più l’impossibilità per l’azienda di non essere nelle condizioni finanziarie di aver potuto adempiere al proprio obbligo. In effetti la posizione dei giudici supremi in materia non è stata sempre netta, anzi in passato molte pronunzie hanno evidenziato che era nelle possibilità degli imputati di poter provare il periodo di crisi , qualche volta dimostrazione accolta con favore e seguita da assoluzione. Quello che rileva è anche l’omesso versamento che poteva effettuarsi non già allo scadere dell’esercizio ma della presentazione del modello 770 con i vari ravvedimenti operosi, secondo l’art.10-bis del d.lgs 74/2000 : “ 1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”. Pertanto tutte le scusanti e le esimenti addotte ma non dimostrate non salvano l’amministratore appena nominato.

Catapano Giuseppe osserva: Il nuovo lavoro a chiamata

I decreti attuativi del job act riformano anche il lavoro a chiamata (anche detto lavoro intermittente o job on call). Si tratta di un normale contratto di lavoro subordinato, con la differenza che qui il dipendente si mette a disposizione per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (sulla base delle esigenze stabilite dai CCNL o dai contratti collettivi territoriali o definite da decreto ministeriale) oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Al dipendente spetta la corresponsione di una indennità di disponibilità nell’ipotesi sia vincolato alla chiamata del datore di lavoro e, durante tale periodo, non possa assumere altri impegni lavorativi.

Soggetti
L’azienda può stipulare il contratto a chiamata unicamente con lavoratori di età inferiore ai 24 o superiore ai 55 anni: in entrambi i casi, nell’arco del triennio solare, non si possono mai superare le 400 giornate di lavoro effettivo per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro. A tale regola fanno però eccezione i settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

Se il lavoratore si rifiuta
Il lavoratore che rifiuti, senza motivo giustificato, di prestare l’attività al momento della chiamata da parte dell’azienda può essere licenziato e obbligato a restituire la quota di indennità di disponibilità relativa al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto. Col Job Act viene però cancellato ogni riferimento al “congruo risarcimento del danno” in favore del datore di lavoro, nella misura fissata dai contratti collettivi o dal contratto di lavoro.
Esclusioni
L’azienda non può utilizzare il lavoro intermittente in tre casi:
– per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
– presso unità produttive in cui siano state avviate, nei 6 mesi precedenti, procedure di licenziamento collettivo ovvero sospensioni o riduzioni di orario verso lavoratori con le medesime mansioni;
– in caso di mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.
Comunicazioni
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore deve comunicarne la durata alla direzione territoriale del Lavoro attraverso modalità telematiche.
Inoltre, almeno una volta all’anno il datore è tenuto ad informare le Rsa/Rsu sull’andamento del ricorso al lavoro intermittente.

Catapano Giuseppe: Stop abogados in Cassazione

All’avvocato non basta aver preso l’abilitazione in Spagna per la difensa davanti alle “Corti superiori” per poter poi esercitare, anche in Italia, la professione davanti alla Cassazione: è necessario, infatti, che anche i cosiddetti abogados siano iscritti nella speciale sezione prevista per gli avvocati “stabiliti”, e che quindi abbiano maturato almeno 12 anni di anzianità professionale (salvo le nuove regole sull’iscrizione all’albo dei cassazionisti entrate in vigore con l’ultima riforma forense). È la stessa Suprema Corte a riferirlo con una sentenza di ieri.

Nuova puntata, quindi, nella eterna contesa tra regole europee sulla libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi da un lato, e norme interne sulla regolamentazione delle professioni dall’altro: al centro della vicenda, di nuovo il tentativo dei legali di superare, attraverso le meno restrittive regole spagnole, le rigidità della normativa italiana.
A spezzare le speranze degli “avvocati con la valigia”, è intervenuta la stessa Suprema Corte, secondo cui il ricorso per Cassazione deve essere sempre sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale: in difetto, si ha una causa di inammissibilità dell’atto di impugnazione che non potrebbe essere sanata neanche dal successivo conseguimento, da parte del difensore stesso, dell’abilitazione in questione, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista intervenuto dopo la scadenza del termine per impugnare.

Quindi, il difensore con la diversa abilitazione professionale conseguita in Spagna deve comunque dimostrare, per l’esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, la sua iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati cassazionisti.

Giuseppe Catapano: La truffa delle schede telefoniche intestate a utenti ignari

Sim card taroccate: mai lasciare i propri dati alla mercé di tutti, ma a volte è impossibile esimersi dal farlo, come quando si chiede a un rivenditore di schede telefoniche l’attivazione di un contratto; in tali casi, bisogna fornire – come tutti sanno – non solo i propri dati, ma anche la copia dei documenti di identità. Ed è proprio utilizzando questi ultimi che numerosi dealer (rivenditori di sim card) hanno intestato delle utenze telefoniche ad ignari ex clienti allo scopo di utilizzarle poi per attività criminali. Capita di svegliarsi la mattina e di trovare un invito a comparire presso la Procura della Repubblica solo perché qualcuno ha utilizzato l’altrui nome e cognome per intestare a quest’ultimo, a sua insaputa, una sim card relativa a una utenza telefonica e con questa abbia posto in essere reati di tutti i tipi. È capitato a 142 persone. Subito è scattata l’indagine di polizia e della Guardia di Finanza. Di qui, oltre ai reati contestati dalle autorità di pubblica sicurezza, anche le multe (salate) del Garante della Privacy per illecito utilizzo dei dati altrui (ciliegina sulla torta di un procedimento ben più grave). Tra i casi accertanti c’è quello di una pensionata che non si era mai recata presso il rivenditore ove risultava essere stata intestata una scheda SIM a suo nome; o quello di un utente di telefonia mobile che – dopo un’attivazione effettivamente richiesta e la raccolta dei suoi dati personali – si è poi ritrovato intestatario di un’altra scheda adoperata per traffici illeciti; o quello infine di persone che non si sono mai recate nella zona geografica dove le schede sono state attivate. Come difendersi Il vero problema è che tutto passa prima per l’accertamento dell’estraneità del cittadino agli episodi criminali: bisognerà quindi procedere immediatamente alla nomina di un avvocato difensore che provveda alle relative contestazioni. Si tratta di indagini a tutela del cittadino che richiedono prima la verifica dell’innocenza delle persone che risultano formalmente intestatarie delle schede, poi la verifica presso le società telefoniche dell’esistenza della documentazione presentata per attivare le sim card (fotocopia del documento di identità) e della genuinità delle sottoscrizione dei moduli di attivazione. Chi non ha le condizioni di reddito necessarie per poter far fronte alle spese legali, potrà chiedere il gratuito patrocinio. Se, invece, verranno avviate indagini nei confronti del cittadino, a quest’ultimo verrà nominato d’ufficio un difensore (salvo la possibilità di revocarlo e sostituirlo con uno di propria fiducia). Attenzione: contrariamente a quanto si pensi, il difensore d’ufficio non è gratuito (in quel caso si tratta di difesa con il gratuito patrocinio).

Giuseppe Catapano osserva: Se paghi la collaboratrice domestica in contanti rischi grosso

Per anni ai servizi domestici, assunta a voce, non versati i contributi e, soprattutto, pagata in contanti: sono errori, questi, che non bisognerebbe mai fare neanche con la donna delle pulizie perché, qualora questa decida di intentare una causa al capo famiglia, assumendo di essere stata assunta, ma mai pagata e mai “denunciata” all’ufficio del lavoro, la prova contraria sarà pressoché impossibile. Risultato: dopo anni e anni di collaborazione, il “datore di lavoro”, anche se non è un imprenditore, dovrà pagare tutti gli stipendi di cui non vi è una traccia (perché non avvenuti con assegno o bonifici, ma solo per contanti). Oltre, ovviamente, ai contributi previdenziali e alle sanzioni. È quanto si evince da una sentenza di ieri della Cassazione. Quale difesa? Quasi nessuna. Sostenere che si è trattato di una collaborazione dovuta a rapporto di parentela, affinità o amicizia richiede una prova precisa e puntuale, da parte del capo famiglia, che difficilmente si potrebbe fornire. Stesso discorso vale qualora ci difenda sostenendo che, secondo gli accordi tra le parti, le prestazioni lavorative erano da considerarsi a titolo gratuito. E questo perché il lavoro si paga (tradotto in termini giuridici, si usa dire che vi è “presunzione di onerosità”, salvo prova contraria). Insomma, ogni tipo di attività svolta in favore di un’altra persona potrebbe essere facilmente inquadrata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato qualora si dimostri il rapporto di soggezione alle direttive del datore di lavoro e, quindi, il fatto che le prestazioni si siano ripetute nel tempo con una certa continuità. Per la collaboratrice, invece, il gioco della prova è molto più facile. A lei basterà dimostrare, con testimoni, di aver svolto le faccende domestiche, lavato i piatti, lucidato i pavimenti, insomma di fare le tipiche pulizie di casa sotto le direttive, il controllo e le indicazioni della famiglia ospitante. Quanto al compenso, alla donna delle pulizie basterebbe sostenere di non aver mai ricevuto alcuna paga per scaricare sul datore di lavoro l’onere della prova contraria. Se quest’ultimo non riesce a fornire la dimostrazione di aver versato le retribuzioni concordate (cosa che succede tutte le volte che si paga in contanti) la sua condanna sarà praticamente inevitabile.

Giuseppe Catapano: VOLTAGABBANA ITALICI E LEADER STRANIERI, È INIZIATA LA FUGA DA RENZI VERSO…

Vien voglia di difenderlo, Matteo Renzi, ora che tutti gli adulatori di ieri prendono le distanze o addirittura gli voltano la schiena. “Giglio Magico, avete un problema, il vostro Renzi sta diventando un primo ministro come gli altri: chi lo ha plebiscitato alle primarie e ha dato il 40% dei voti europei al Pd lo ha fatto per avere Matteo, se avesse voluto un leader imbalsamato si sarebbe tenuto Letta, che era più competente”, ha sdottoreggiato Massimo Gramellini sulla Stampa, gli stessi, autore e giornale, che hanno intonato lodi sperticate al Rottamatore da quando ha messo piede a palazzo Chigi. Ed è solo uno dei tanti esempi di chi – vecchia abitudine italica – giudica partendo dai dati elettorali anziché dai fatti. Nessuno di questi, al contrario di noi, si era guadagnato l’appellativo di “gufo” prima del voto. Non una critica, non un appunto (della serie meglio tenerselo buono). Poi, vista la botta che gli hanno assestato gli italiani, ecco le supponenti analisi su che cosa non va, sulla spinta propulsiva che si è esaurita. Ecco che di colpo si scopre che sui migranti è afono, che in Europa non batte chiodo, che la riforma della scuola è un pasticcio, che su Cdp ha fatto un gran casino, che l’Italicum gli tornerà sui denti come un boomerang. Giudizi crudi, espressi come se glieli avessero sempre detti in faccia. Veri e propri professionisti delle “previsioni sul passato” che, appunto, fanno di tutto per renderti simpatico Renzi, anche quando ce la mette tutta per rendersi urticante.

Ma anche fuori dai confini patri s’intravedono spalle che si girano. Non ci riferiamo a Hollande che pur di recuperare voti manda i militari al confine di Ventimiglia, dimenticandosi i vezzeggiativi che Renzi aveva usato nei suoi confronti quando si era immaginato un (inesistente) asse franco-italiano in funzione anti-Berlino. E neppure alla Merkel, che non si è mai sforzata molto di nascondere lo scarso feeling con quel ragazzo troppo chiacchierone. No, pensiamo soprattutto agli americani, cui non sono piaciuti i tentennamenti su Putin e che dopo l’iniziale endorsement ora si sono fatti guardinghi e freddi. Ciascuno di loro avrà buone ragioni, per carità, ma anche qui gli eccessi ci spingono, nostro malgrado, verso moti di simpatia nei confronti di Renzi.

Per fortuna, però, ci pensa lo stesso presidente del Consiglio, esagerando, a costringerci a tornare “gufi”. E sì perché, francamente, è inascoltabile quando riduce il primo comandamento del verbo renziano, le primarie piddine – già, proprio quelle su cui ha costruito la sua fortuna politica – ad una specie di “peste della partecipazione democratica”. Non eravamo forse disfattisti, noi che ne abbiamo criticato l’uso “à la carte” fin dai primordi? Bisognava che perdesse lui per accorgersi che le primarie o favoriscono i cacicchi locali (copyright Macaluso) o i populisti urlatori? Per non parlare della valutazione sulle elezioni regionali. Prima ti fa sperare in una sana autocritica quando parla apertamente di un suo “insuccesso” (ci volevano i ballottaggi?) e definisce il dopo-elezioni come il “momento più difficile” di questa legislatura, poi ti fa cascare le braccia quando s’inventa il non meglio definito ritorno al “Renzi 1”, riducendo tutto alla comunicazione e alla percezione che si ha di lui. Peccato che “Renzi 2” dica esattamente il contrario di “Renzi 1”, quando i proprietari della Ditta erano altri. Ma non è delle sorti del Pd che ci preoccupiamo, anche perché uno che se ne intende come Emanuele Macaluso l’ha dichiarato già morto. Ci preoccupa invece il governo e la guida che esso deve dare al Paese in una fase decisiva, in bilico tra stagnazione e ripresa e con il pericolo incombente che i fatti greci diventino una bomba pronta ad esplodere sotto le nostre terga. E qui le risposte, ahinoi, latitano. Macaluso dice con saggezza che “occorrono analisi serie e spietate, non solo sul risultato elettorale ma sulla società italiana e sulla crisi della politica che condiziona l’economia”. E aggiunge: “Renzi pensava di essere lui la soluzione, ma, al contrario, con queste elezioni i rischi di implosione del Paese e della stessa democrazia si sono accresciuti”. Vero. Perché se il renzismo batte in testa, non è vero che il centro-destra abbia recuperato centralità e consistenza. Un repechage di Berlusconi è assurdo solo pensarlo, mentre il profilo politico di Salvini è incompatibile con palazzo Chigi, non fosse altro per ragioni internazionali (la vicinanza alla Le Pen e il flirt con Putin). Inoltre noi non crediamo al “candidato nuovo”, vuoi perché non ci sono nomi credibili all’orizzonte, vuoi perché l’effetto Brugnaro non è trasferibile sul piano nazionale e vuoi, infine, perché Berlusconi non perderà mai la convinzione che meglio di lui elettoralmente parlando non può fare nessuno.

Dunque, Renzi rimane nella “scomoda” posizione (che sia tale è ormai accertato) di uomo senza alternative e dunque indispensabile. Cosa che, nel breve (mesi), lo costringe (o lo aiuta, a seconda dei punti di vista) a restare dov’è, ma che lo espone a bersaglio di tutti e, paradossalmente, favorisce la nascita di ipotesi magari fino a ieri impensabili. Per ora la mettiamo lì con beneficio d’inventario, ma la sensazione è che più d’uno, dentro e fuori Italia, guardi all’ipotesi di un movimento 5stelle non più grillino, ancora capace di spendere parole d’ordine populiste per mantenere e accrescere il tesoretto di voti finora conquistato ma nello stesso tempo temperato da innesti riformisti tali da rendere possibile un programma di governo sufficientemente serio ed equilibrato. Ripetiamo, per ora sono più che altro sensazioni, quelle che abbiamo. Ma le attenzioni verso Luigi Di Maio si moltiplicano, per essere casuali. E comunque il tema merita un ulteriore approfondimento, e ci torneremo presto. Anche perché questo scenario politico non è destinato a durare a lungo.