L’assicurazione deve rimborsare al proprio assicurato, contro il quale sia stata intrapresa un’azione di responsabilità professionale, le spese legali per il giudizio anche nel caso in cui nessun risarcimento venga riconosciuto al terzo che ha intrapreso la causa e che riteneva di essere stato danneggiato. È quanto precisato dalla Cassazione con una sentenza di ieri. L’assicurazione è dunque tenuta a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal codice civile ossia entro un quarto della somma assicurata.
Catapano Gerardo Antonio
Giuseppe Catapano comunica: Mediazione tributaria a 360 °
La mediazione tributaria abbraccia tutti gli enti impositori (e non più solo l’Agenzia delle entrate). Chiunque vorrà opporsi a un accertamento di importo fino a 20 mila euro, dovrà prima passare dal reclamo, che sarà presentato alla Ctp e poi esaminato da apposite strutture «autonome» delle stesse amministrazioni. In caso di accordo le sanzioni saranno ridotte al 35% del minimo. Spazio alla conciliazione in qualsiasi grado del processo, anche laddove l’intesa tra le parti maturi fuori udienza: se la pace fiscale avviene in appello le sanzioni si riducono al 40% del minimo, mentre in pendenza di giudizio di cassazione al 50%. Stop alla compensazione «selvaggia» delle spese di lite, che potrà essere dichiarata solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi motivi (da evidenziare nella sentenza). Sono queste alcune delle principali novità contenute nello schema di dlgs di revisione del contenzioso tributario, all’esame del consiglio dei ministri di oggi, che reca anche il restyling della disciplina degli interpelli. Come anticipato la composizione delle commissioni resterà collegiale. Il giudice monocratico viene introdotto solo nei giudizi di ottemperanza per importi inferiori a 10 mila euro (o comunque per il pagamento delle spese di giudizio). Il decreto introduce una sostanziale parità tra le parti nell’esecutorietà delle sentenze non definitive.
Giuseppe Catapano informa: Incentivi fiscali per negoziare
Incentivi fiscali per la negoziazione degli avvocati e per gli arbitrati. Il decreto legge con misure per la giustizia civile, atteso in consiglio dei ministri, avvicina la negoziazione assistita alle conciliazioni gestite dagli organismi di mediazioni ed estende il beneficio fiscale a chi sposta a un arbitrato una causa pendente in tribunale. È previsto per le parti un credito di imposta massimo pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati. L’articolo 22 del provvedimento, stando al testo provvisorio, modifica il decreto legge 132/2014, che ha introdotto una speciale forma di risoluzione delle controversie.
Si tratta della negoziazione assistita, che vede protagonisti i legali. Per tutte le controversie civili e commerciali, anziché iniziare un contenzioso avanti al giudice, si può instaurare una trattativa ufficiale, che, se va bene, si conclude con un accordo, che ha il valore di una sentenza (vale come titolo esecutivo per i pignoramenti). Per alcune controversie la negoziazione assistita è obbligatoria, nel senso che non si può nemmeno iniziare la causa se non si è tentato l’accordo: si tratta dei recuperi di crediti fino a 50 mila euro (in materie diverse da quelle soggette a mediazione obbligatoria) e per i risarcimenti danni da circolazione di veicoli e natanti. Con riferimento alla negoziazione si era messo in evidenza che il decreto 132/2014 non aveva previsto alcun incentivo fiscale. Il dl colma questa lacuna e prevede meccanismi di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e anche dell’arbitrato, attraverso l’adozione del modello del credito di imposta già previsto per la mediazione dal dlgs 28/2010.
Catapano Giuseppe: Tra Marino e Renzi è “Smentita Capitale”. Il premier non ha silurato il sindaco
Battute mai pronunciate, virgolettati inesistenti, ricostruzioni di stampa prive di fondamento. E’ un susseguirsi di smentite lungo i corridoi romani, tra Palazzo Chigi e il Campidoglio. Secondo quanto scrivono oggi alcuni quotidiani, il premier Matteo Renzi avrebbe detto ai suoi fedelissimi che il sindaco di Roma Ignazio Marino non sarebbe “in grado di proseguire” il suo mandato, non per mancanza di onestà, che gli viene senz’altro riconosciuta, ma per difficoltà nel governare la Capitale. Pronta la smentita: alcune fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che i virgolettati e le valutazioni su Roma e sul sindaco Marino non sono mai stati pronunciati. D’altra parte, anche Marino, sempre secondo ricostruzioni di stampa, avrebbe fatto alcune “battute” sul governo Renzi. Battute che, ha precisato il Campidoglio stamattina in una nota “sono posizioni prive di qualsiasi fondamento: il sindaco “non ha mai pronunciato le parole e le ‘battute’ sul governo che gli sono state attribuite da alcuni quotidiani oggi”. Il terzo round di smentite su articoli della stampa locale arriva da Guido Improta, assessore alla Mobilita e ai Trasporti e ai Rapporti con l’Assemblea Capitolina, che ieri ha annunciato di volersi dimettere dall’incarico: “Ho sempre avuto il massimo rispetto per i giornalisti e comprendo le difficoltà nel dover scrivere qualcosa di interessante tutti i giorni. Ma non mi si possono attribuire giudizi sul sindaco Marino, che non ho mai pronunciato, come leggo su alcune cronache locali di oggi”
Giuseppe Catapano osserva: Catasto, riforma bloccata. Niente decreto in consiglio dei ministri
Salta la riforma del catasto. Il secondo decreto attuativo della delega fiscale in tema di immobili non arriverà invece sul tavolo del consiglio dei ministri. Un testo molto atteso sulla cui base ricalcolare tutti i valori catastali. Ma quel testo bisognerà aspettarlo ancora, perché a pochi giorni dalla scadenza della delega fissata per il 27 giugno si è scoperto, grazie alle simulazioni curate dall’Agenzia delle Entrate, che le nuove rendite diventerebbero in generale molto più alte e in alcuni casi arriverebbero alle stelle. Così l’invarianza di gettito delle imposte sulla casa, Imu e Tasi, sarrebbe in pericolo, Anche perché sarebbe difficilissimo agire sulle aliquote di Imu e Tasi per ridurle, sia perché bisognerebbe stabilire se intervenire a livello nazionale o locale, sia perché sarà necessario capire come il nuovo sistema potrebbe funzionare con la local tax, la tassa unica per i servizi erogati dagli enti locali annunciata più volte dal presidente del consiglio Matteo Renzi. Secondo i primi calcoli, i valori degli immobili ottenuti con la nuova formula aumentano in centro e in periferia, nonostante lo sconto del 30%, inserito nel decreto per attutire i rialzi. Le abitazioni oggi classificate come economiche e popolari (A3 e A4), soprattutto nei centri storici, spiccano letteralmente il volo: A Napoli il valore di una casa popolare in centro sale di sei volte. A Venezia di cinque. A Roma di quattro. Una rivalutazione giusta per le abitazioni ormai non più popolari e legate a un catasto ormai vecchio. Ma i tecnici temono che a un aumento troppo brusco delle rendite corrisponda un aumento altrettanto brutale del gettito da immobili, ora fisato a 24 miliardi tra Imu e Tasi per prime e seconde case. Sarebbe un ulteriore colpo per il mercato immobiliare. In ogni caso, con il decreto che oggi il consiglio dei ministri avrebbe dovuto approvare, sarebbero stati necessari cinque anni per completare la riforma del catasto. Le linee generali del dlgs non approvato prevedono che il valore patrimoniale degli immobili sarà determinato dall’Agenzia delle entrate (divisione ex Territorio) mediante stima diretta, con processi uniformi a livello nazionale e con parametri specifici per ciascuna categoria catastale, elaborati da Sose. Le funzioni statistiche (cioè il rapporto tra valori di mercato e le caratteristiche dei fabbricati) e i relativi ambiti di applicazione, validati dalle commissioni censuarie, saranno adottati con decreti del ministero dell’Economia e delle finanze. Alla procedura collaboreranno i comuni. L’amministrazione, in caso di insufficienza di risorse umane, potrà anche chiedere l’aiuto di ordini e collegi professionali, per le attività di rilevazione e di stima. I contribuenti potranno opporsi alle nuove rendite ricorrendo al giudice tributario. Durante la riforma degli estimi, comunque, i comuni non potranno procedere ai riclassamenti delle microzone già previsti dalla legge n. 311/2004.
Giuseppe Catapano informa: Censis, spesa per il sociale ridotta dell’81% in 7 anni
In 7 anni la spesa sociale pubblica è stata ridotta ad un quinto di quello che era. Lo rileva il Censis in “Salvare il sociale” nell’ambito dell’annuale appuntamento di riflessione di giugno “Un mese di sociale”.
La riduzione è stata dell’81% nel periodo 2007-2014. Le risorse assegnate al Fondo sociale sono passate da 1,6 miliardi di euro nel 2007 a 435,3 milioni nel 2010, per poi scendere a soli 43,7 milioni nel 2012. Negli ultimi due anni c’è stato un qualche recupero arrivando ai 297,4 milioni del 2014.
Anche il Fondo per la non autosufficienza è passato dai 400 milioni di euro del 2010 al totale annullamento nel 2012, per poi risalire a 350 milioni nell’ultimo anno.
Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa sociale dei Comuni supera i 7 miliardi di euro l’anno, pari a 115,7 euro per abitante. La spesa è destinata per il 38,9% a garantire interventi e servizi, per il 34,4% al funzionamento delle strutture, per il 26,7% ai trasferimenti in denaro. E il Sud ha i maggiori trasferimenti statali rispetto alle risorse proprie dei Comuni, e queste ultime coprono meno della metà delle spese per il welfare locale, a fronte di una media nazionale del 62,5%, amplifinando il divario con il Nord.
“Le categorie che assorbono la quota maggiore di spesa – spiega il Censis – sono le famiglie e i minori (40%), i disabili (23,2%), gli anziani (19,8%), i poveri e i senza fissa dimora (7,9%). Ma le differenze territoriali sono macroscopiche. Si passa dai 282,5 euro per abitante nella Provincia autonoma di Trento ai 25,6 euro della Calabria. Mentre gran parte delle regioni del Centro-Nord si colloca al di sopra della media nazionale, il Sud presenta una spesa media pro-capite che ammonta a meno di un terzo (50,3 euro) di quella del Nord-Est (159,4 euro). Il Mezzogiorno è l’area del Paese in cui è maggiore il peso dei trasferimenti statali rispetto alle risorse proprie dei Comuni. Al Sud queste ultime coprono meno della metà delle spese per il welfare locale, a fronte di una media nazionale del 62,5%. Di conseguenza, i tagli ai trasferimenti statali hanno un impatto diretto sulla riduzione delle risorse disponibili e quindi dei servizi destinati al sociale a livello locale, ampliando il divario già profondo tra Nord e Sud”.
Le istituzioni non profit sono 104 ogni 10.000 abitanti in Valle d’Aosta, 100 in Trentino Alto Adige, 82 in Friuli Venezia Giulia, ma solo 41 ogni 10.000 abitanti in Calabria, 40 in Sicilia, 37 in Puglia, 25 in Campania. Le associazioni non riconosciute sono più di 200.000 (il 66,7% del totale), più di 68.000 sono associazioni riconosciute (22,7%), le cooperative sociali sono oltre 11.000 (3,7%), più di 6.000 le fondazioni (2,1%), oltre 14.000 sono istituzioni con altra forma giuridica (4,8%). Sul totale delle istituzioni non profit, quelle impegnate nel settore sanitario e nell’assistenza sociale sono 36.000 (rappresentano il 12% del totale), precedute da quelle attive nel settore cultura, sport e ricreazione, che da sole rappresentano il 65% del totale.
Per il Censis “l’andamento del Fondo per le politiche sociali, istituito nel 1997 per trasferire risorse aggiuntive agli enti locali e garantire l’offerta di servizi per anziani, disabili, minori, famiglie in difficoltà, testimonia il progressivo ridimensionamento dell’impegno pubblico sul fronte delle politiche socio-sanitarie e socio-assistenziali”.
Giuseppe Catapano scrive: Trasferire la residenza, Equitalia non pignora più la casa
Il decreto del Fare ha stabilito l’impignorabilità dell’unica casa di residenza del debitore; in particolare, Equitalia non può procedere all’espropriazione se l’immobile: – è l’unico di proprietà del contribuente; – se è adibito ad uso abitativo (esclusi, quindi, gli studi e gli usi aziendali); – costituisce la residenza anagrafica del debitore; – non si tratta di abitazione di lusso: non deve cioè rientrare nelle categorie catastali A/8 e A/9. Pertanto, il contribuente che, titolare di due immobili e vendendone uno, vada a vivere nell’altro (che resta, quindi, l’unico di proprietà) e vi fissi la residenza, non potrà subire il pignoramento di Equitalia (non si deve comunque trattare di immobile di lusso). Equitalia resta, però, libera di iscrivere ipoteca su tale casa (la soglia minima di debito per poter iscrivere ipoteca per crediti esattoriali è di 20mila euro). Inoltre, nulla toglie che eventuali altri creditori (per esempio, una banca) possano comunque mettere in vendita, con un’esecuzione forzata, la prima casa di proprietà. In tal caso, Equitalia concorrerà normalmente alla ripartizione del ricavato. In buona sostanza, la nuova norma ha posto ad Equitalia unicamente il divieto di iniziare procedure di esecuzione forzata sull’unica casa, ferma restando la possibilità di iscrivere ipoteca e di partecipare all’esecuzione forzata avviata da altri creditori. In ogni caso, non si ravvisa né la necessità, né l’opportunità di procedere a vendita della seconda casa. E questo per due ragioni. In ordine alla necessità: Equitalia può mettere all’asta gli immobili di proprietà del contribuente a condizione che il proprio credito sia di almeno 120mila euro. Sintetizzando, se per l’iscrizione di ipoteca il credito minimo fatto valere da Equitalia è pari a 20mila euro, per procedere poi alla materiale espropriazione ed esecuzione forzata (solo in presenza di più immobili) è necessario che l’ammontare delle cartelle esattoriali non pagate raggiunga la soglia delle fatidiche 120mila euro. Nel caso di specie, invece, il lettore parla di un debito di 100mila euro. Ragion per cui esso, seppur non al riparo dall’ipoteca (non lo sarebbe neanche se fosse l’unico immobile), è al riparto dalla vendita all’asta. In ordine alla opportunità: In caso di vendita della casa, Equitalia può sempre esercitare l’azione revocatoria (nei 5 anni successivi all’atto di vendita) quando dimostri (circostanza abbastanza agevole) che la cessione è avvenuta per frodare le ragioni del creditore. È sufficiente dimostrare che il contribuente non abbia altri beni “facilmente” aggredibili come quello alienato, per poter rendere inefficace l’atto di compravendita e consentire a Equitalia di aggredire detto immobile. Col risultato che il contribuente dovrà restituire i soldi ottenuti dall’acquirente del bene e perderà anche l’immobile. Le cose non cambiano in caso di donazione dell’immobile medesimo (anzi, in tal caso, l’onere della prova per Equitalia è anche più agevole). Senza contare il rischio che, da una manovra così congeniata, qualcuno possa intravedere l’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In tal caso, scattando un procedimento penale, per il contribuente i problemi potrebbero essere più gravi della perdita di una casa.
Giuseppe Catapano: Il numero della cartella di pagamento sull’avviso a.r. non fa prova
L’indicazione del numero delle cartelle di pagamento sull’avviso di ricevimento non ha valore di prova assoluta e incontestabile (cosiddetta “fede privilegiata”) in quanto non si tratta di una attestazione che redige l’agente postale: solo il postino, infatti, in quanto pubblico ufficiale, può attribuire valore di prova a quanto indicato nelle buste postali. Infatti la legge stabilisce che gli avvisi di ricevimento sono predisposti dagli interessati (ossia dai clienti del servizio postale) e non dal postino medesimo. Inoltre, l’agente postale che consegna un plico con avviso di ricevimento fa firmare al destinatario, provvedendo a rispedirlo al mittente completo in ogni sua parte. Ciò comporta che le indicazioni sull’avviso di ricevimento, non hanno valore di prova privilegiata, ma valgono come semplice presunzioni. Risultato: è priva di alcun valore di prova la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento della cartella di Equitalia senza che ad essa si accompagni una attestazione dell’ufficiale postale. Lo ha detto la Cassazione con una ordinanza di questa mattina. L’aspetto pratico della sentenza è piuttosto interessante: se la cartella di pagamento e l’avviso di ricevimento contengono indicazioni effettuate a penna dal mittente e non dall’ufficio postale, esse possono essere facilmente impugnate: basta contestarle per scaricare poi su Equitalia l’onere della prova contraria. La vicenda È stato respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che sosteneva di aver notificato una cartella di pagamento entro i termini. Il contribuente aveva opposto, fra le altre cose, che dalla stampa del sito on line di Poste italiane la data era più risalente. I giudici hanno ritenuto, nel caso di specie, che il sito on line delle Poste Italiane sia in grado di dimostrare la data consegna della cartella di pagamento. È invece priva di valenza probatoria la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento se non c’è l’attestazione del postino.
Catapano Giuseppe comunica: Multa sulle strisce blu oltre tempo massimo, nuove regole
Era scoppiato un vero e proprio casus belli l’anno scorso in merito alla legittimità delle multe sulle strisce blu per “grattino scaduto”: secondo, infatti, giudici e Ministero mancherebbe, nel codice della strada, la norma che punisce il conducente quando l’auto permane sulle strisce blu anche quando il ticket orario è scaduto e non viene rinnovato. Oggi però arrivano le nuove istruzioni del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture. La nota chiarisce che, ai fini della legittimità delle multe in questione, è necessario che vi sia un regolamento comunale a definire (o meglio, “regolamentare”) la sosta sulle strisce blu. Tale regolamento deve quindi indicare tutti i casi in cui sia obbligatorio il pagamento del ticket e, in particolare: – in quali fasce orarie; – in quali giorni della settimana (per esempio quelli feriali) – per quali categorie di veicoli. Solo se tali parametri sono stati ben definiti nel provvedimento del Comune, i vigili o gli ausiliari del traffico potranno elevare la multa da 25 euro agli automobilisti che lasciano la macchina anche oltre il tempo dal pagamento. Diversamente, la sanzione è illegittima. Dunque, ammesso che l’automobilista voglia avventurarsi in un ricorso al giudice di pace contro una multa di poche decine di euro, potrebbe eccepire l’inesistenza del regolamento comunale, onerando l’amministrazione resistente di esibirlo in giudizio; in assenza di tale prova, l’automobilista vincerà il ricorso. Insomma, a seguito della nuova nota, le multe per chi tiene l’auto per troppo tempo (rispetto a quanto ha pagato) sulle strisce blu non sono automaticamente “sanate”, né – al contrario – restano tutte illegittime, ma dipenderà da Comune a Comune, in base all’eventuale approvazione del regolamento apposito. Questo perché il Codice della strada prevede le multe sulle strisce blu solo “se si tratta di sosta limitata o regolamentata”. Di qui la domanda cruciale: quando la sosta è “regolamentata”? Sul punto era nato un forte dibattito sia in giurisprudenza che a livello amministrativo. Si era detto, infatti, che la violazione dell’obbligo di rinnovare il ticket avrebbe comportato solo un inadempimento contrattuale, con diritto del Comune a riscuotere le somme non con i normali strumenti del diritto amministrativo (sanzione e riscossione con iscrizione a ruolo dell’importo e intervento di Equitalia), ma con quelli del diritto civile (inadempimento contrattuale e azione di recupero crediti). Il problema aveva ovviamente scatenato le proteste dei sindaci che, dopo un incontro con il Governo, erano riusciti a strappare un orientamento diverso, ma contenuto in un semplice comunicato: atto che non è stato sufficiente a convincere le Prefetture del mutato indirizzo. Così ora i chiarimenti con la nuova nota ministeriale che delinea il concetto di “sosta regolamentata” e la conseguente applicazione della multa da 25 euro (per chi parcheggia senza pagare nulla la sanzione parte invece da 41 euro).
Catapano Giuseppe informa: Equitalia, cancellati i ruoli fino a 2mila euro
Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate). Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore. In particolare: – i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati; – anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito. In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso. In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività. Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati. Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.