Hai iniziato a pagare (o hai pagato integralmente) una cartella esattoriale e solo dopo ti sei accorto che la notifica non era avvenuta correttamente? Sei sempre in tempo per impugnarla (e, quindi, chiedere il rimborso di quanto anticipato): questo perché il pagamento anticipato non sana i vizi di notifica. Lo ha chiarito la Cassazione con una tanto recente quanto importante sentenza . Il principio di raggiungimento dello scopo Il codice di procedura civile stabilisce che non può considerarsi nullo un atto che, pur carente dei requisiti essenziali, abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè sia arrivato a conoscenza del destinatario e questi abbia avuto la possibilità di difendersi. Questo principio vale soprattutto in tema di notifiche: per cui, se il contribuente viene, in qualsiasi modo, a conoscenza del plico, allora non può, nello stesso tempo, impugnarlo davanti al giudice, sostenendo di non averne mai ricevuto una corretta notifica. Il pagamento non è raggiungimento dello scopo Questo principio, però, non si applica nel caso in cui il contribuente abbia pagato la cartella di pagamento. In soldoni, il fatto di aver già sborsato i soldi in favore dell’Agente della riscossione non impedisce di contestare la cartella in un secondo momento. Secondo, infatti, la sentenza in commento, il pagamento della pretesa fiscale non sana la nullità della relativa notifica. Il pagamento, insomma, non può considerarsi come elemento per ritenere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo. Il cittadino, infatti, potrebbe aver aperto il portafogli per altri scopi come, per esempio, evitare un’ipoteca, il fermo dell’auto o il blocco del conto corrente. Ciò vale ancor di più tutte le volte in cui il vizio della cartella o della notifica non è quello della nullità, ma della inesistenza. La differenza è macroscopica: a dispetto della nullità (che, evidentemente, in alcuni casi può essere sanata), l’inesistenza è insanabile perché ricorre tutte le volte in cui vengono violate norme di legge particolarmente importanti, poste a garanzia del contribuente. Tale sarebbe, per esempio, il caso di mancanza di firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate sull’avviso di accertamento. O ancora, la mancanza di date sulla relata di notifica. O, ancora, la consegna della cartella esattoriale effettuata da una posta privata e non da Poste Italiane. Risultato: il fatto di aver iniziato a pagare Equitalia (o aver pagato integralmente tutto il debito) non impedisce al contribuente di impugnare la cartella viziata, poiché il far fronte alla pretesa tributaria non equivale a sanare il vizio della notifica. E, in più, nel caso in cui il vizio della cartella o della sua notifica non sia quello della nullità, ma della inesistenza, non esistono termini di scadenza per l’impugnazione. Dunque, è nulla l’ipoteca dell’esattore, in caso di recapito dell’accertamento a un indirizzo sbagliato, anche quando il cittadino abbia saldato tutto o parte del debito. Il pagamento non sana il vizio nella procedura attuata dalla società di riscossione.
Catapano Gerardo Antonio
Catapano Giuseppe osserva: L’affido condiviso va garantito: il padre è capace di accudire il figlio anche se piccolissimo
Dopo la separazione, il diritto del genitore a vedere i propri figli che vivono con l’ex non può subire alcun tipo di limitazione, neanche se il figlio è ancora in tenera età e si presume che il padre possa essere inadeguato a tale compito. Qualsiasi tipo di intesa o difficoltà nella gestione degli incontri con i minori deve essere rimossa dagli ex per consentire alla prole il costante contatto con i genitori. E’ quanto emerge da una recente pronuncia del Tribunale di Milano. L’affidamento In caso di separazione, la regola vuole che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori (il cosiddetto “affido condiviso”) e collocati in modo prevalente presso uno dei due (di solito, la madre) con pieno diritto dell’altro a frequentarli secondo un calendario concordato dalle parti ovvero, in caso di disaccordo, stabilito dal giudice. La soluzione opposta, quella cioè dell’affido esclusivo, rimane circoscritta a casi estremi di comprovata incapacità di un genitore a prendersi cura della prole e indipendentemente dalla fisiologica conflittualità esistente tra gli ex (per un approfondimento sul tema leggi: “Richiesta di affido esclusivo: quali presupposti e alternative?”). Non di rado accade, tuttavia, che uno dei genitori (spesso la madre), ritenendosi l’unico in grado di comprendere appieno le esigenze dei minori (specie se molto piccoli), ostacoli la conclusione degli accordi di separazione riguardanti la prole o li subordini a condizioni che finiscono col rendere l’affido condiviso più che altro una formalità. Molti padri separati si trovano così a veder calpestato il loro pieno diritto a stare con i figli dietro soluzioni consensuali solo apparenti. Gli accordi non possono essere in danno del minore A riguardo, però, è importante ricordare che il tribunale non può dare valore (attraverso la cosiddetta omologazione) a qualsiasi genere di accordo concluso tra i genitori: ad esempio non potrebbe mai essere omologata una convenzione in cui uno dei genitori si dichiari disponibile a rinunciare all’affidamento dei figli in quanto è un diritto del minore avere “due genitori”. Il giudice, quindi, è libero di discostarsi da eventuali clausole che ritenga in qualche modo pregiudizievoli per i figli minori in quanto non riconoscano loro il diritto di mantenere legami con ciascun genitore e parente di questo (come i nonni) e di potersi sviluppare in un ambiente sano. Il problema è stato affrontato dal Tribunale di Milano in una pronuncia di pochi giorni fa , riferita ad un procedimento nel quale una madre intendeva limitare il diritto del padre a stare con la figlia in ragione della tenera età di quest’ultima. In particolare, il giudice meneghino ha affermato che il diritto di visita del genitore che non vivrà stabilmente con la prole (cosiddetto “non collocatario”) non può subire limitazioni nei termini in cui spesso vorrebbe l’altro. Al genitore non collocatario deve essere, infatti, assicurato di poter trascorrere con i figli tempi di permanenza idonei ad garantire una certa continuità nei rapporti (come degli interi week end e tempi infrasettimanali), sempre che ciò non interferisca con la normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell’habitat principale dei minori presso il genitore con cui i figli risiedono in modo abituale. Quando il magistrato, però, regola i suddetti tempi di permanenza, egli si limita a fissare solo una “cornice minima” degli stessi che poi deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all’interesse dei minori. Spetta, cioè, ai genitori mostrarsi in grado di riempire tale cornice, sapendo comprendere le circostanze del momento (ad esempio i bisogni dettati dall’età e dall’indole del bambino). Tuttavia, si legge in sentenza, regolare i tempi di permanenza dei figli è cosa ben diversa dal limitarli in modo significativo (ad esempio stabilendo che il genitore non possa vedere i figli da solo o non sia libero di scegliere dove trascorrere con loro il tempo). Le limitazioni infatti al diritto/dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, possono basarsi solo sulla prova che tale rapporto possa in qualche modo essere dannoso per i minori. E certamente ritenere che un padre non possa essere in grado di occuparsi di un bambino solo per via delle sua tenera età (nel caso di specie di 2 anni), è una conclusione che si fonda su un pregiudizio che conduce a ritenere diseguali le figure dei genitori e i loro rapporti con i figli. Nessuna scuola insegna come diventare madri e padri, ma – si legge in sentenza – “la genitorialità si apprende facendo i genitori e, dunque, solo esercitando il ruolo genitoriale una figura matura e affina le proprie competenze genitoriali”.
Giuseppe Catapano: Reato introdursi in casa propria ma assegnata all’ex dopo la separazione
Entrare in casa propria, dopo che questa è stata assegnata all’altro coniuge a seguito di un procedimento di separazione giudiziale, fa scattare una condanna penale. Accade spesso che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale da parte del giudice della separazione non venga preso di buon grado dal coniuge estromesso. Ciò non solo a causa della conseguente necessità per quest’ultimo di procurarsi una nuova collocazione abitativa (sobbarcandosi così nuove spese), ma soprattutto per l’impossibilità di ricavare un reddito dal bene (grazie alla sua vendita o locazione) quando egli ne si sia anche proprietario (o comproprietario). La pronuncia del tribunale, infatti, fa perdere al coniuge cui non sia stato assegnato l’immobile ogni diritto di uso e godimento su di esso. Ne consegue che, nel caso in cui questi si introduca in modo arbitrario nell’immobile assegnato all’ex, rischia la condanna per il reato di violazione di domicilio, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la pena più severa (da tre a cinque anni) se commesso con violenza sulle cose o sulle persone. È quanto ricorda la Cassazione in una recente sentenza. Il caso è quello di una ex moglie che, forzando la porta d’ingresso, si era introdotta all’interno dell’ex casa coniugale assegnata al marito e lo aveva aggredito dopo aver danneggiato le suppellettili dell’appartamento. In particolare, la Suprema Corte sottolinea che, affinché possa individuarsi la responsabilità penale in capo al coniuge, sono da considerarsi irrilevanti circostanze quali: – il titolo di proprietà (o comproprietà) sul bene: esso è infatti indipendente dal diritto al pieno godimento da parte dell’assegnatario; – o l’aver ricevuto le chiavi di casa dall’ex: il possesso delle chiavi non autorizza, infatti, il soggetto estromesso ad introdursi nell’immobile contro la volontà dell’assegnatario e, tra l’altro, contrasta con l’ingresso forzato in casa. Stesso reato, vale la pena ricordarlo, lo commette anche il coniuge che, a seguito del provvedimento del giudice, si rifiuti di lasciare la casa coniugale (leggi: Assegnazione della casa familiare: cosa fare se l’ex non se ne va), in quanto l’assegnatario dell’immobile ha diritto, dopo la separazione, a veder rispettata la propria vita privata e assicurata la cessazione di una convivenza divenuta ormai intollerabile. A tale riguardo, giova però precisare che, anche qualora i coniugi vivano sotto il tetto coniugale da “separati in casa”, è sempre necessario attendere che il giudice si pronunci sull’assegnazione del bene prima di prendere qualsiasi iniziativa. In mancanza, infatti, il coniuge che decida di cambiare le serrature della casa familiare in comproprietà – anche se l’ex si allontani volontariamente preannunciando la volontà di separarsi -incorrerebbe nell’ulteriore reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale rappresenta, quindi, uno spartiacque essenziale al fine della individuazione della eventuale responsabilità penale in capo a uno o all’altro dei coniugi.
Catapano Giuseppe comunica: COMPETENZE CHIARE
Il piano anti-dissesto idrogeologico dovrebbe essere – non da oggi, ma da anni – l’espressione dell’azione lunga e costante di manutenzione con cui lo Stato si prende cura del territorio e invece è stato e resta l’espressione massima del caos istituzionale in cui versa lo Stato italiano dalla riforma del titolo V. avremmo bisogno di un fondo unico a risorse costanti negli anni, competenze straordinarie alle Regioni e poteri sostitutivi (anche di revoca delle risorse) allo Stato, progetti esecutivi, esclusione dal patto di stabilità. Abbiamo, invece, un minestrone di inefficienze che segna il massimo di distanza fra politica e cittadini.
Il passato recente è segnato da sovrapposizioni e polverizzazione di competenze, conflitti insensati fra governo e regioni, soggetti con grandi responsabilità ma poteri scarsi: significativa su tutti e tre questi fronti, la storia dei commissari straordinari nominati dal Governo negli anni scorsi per superare le inerzie locali ma bloccati nella loro attività dal mancato passaggio di poteri e carte da parte delle Regioni. Ma non è tutto qui. C’è frammentazione e disordine programmatorio senza una volontà o un disegno strategico o una regìa unitari, progetti inesistenti e sempre rinviati. C’è un caos alimentato dalla volontà di non decidere: anche quando non si è intervenuti a far rispettare i vincoli idrogeologici previsti dalla pianificazione territoriale. C’è l’onnipresente patto di stabilità interno, longa manus di una politica rigorista voluta da Bruxelles ma in cui hanno sguazzato i ministri dell’Economia contenti di programmare opere destinate solo a creare residui passivi. Un cambiamento si è visto negli ultimi mesi. Anzitutto perché il livello e il ritmo delle tragedie si è fatto insostenibile. In secondo luogo perché il governo Renzi ha posto subito il dissesto idrogeologico tra le priorità su cui intervenire – l’altra è l’edilizia scolastica – e, consapevole del disordine istituzionale, ha creato a Palazzo Chigi una unità di missione che suona come commissariamento più che come coordinamento. È stato avviato un percorso di cambiamento ma il cammino è lungo e le resistenze molte. Vediamo cosa si dovrebbe fare e cosa si è cominciato a fare.
Le competenze regionali.
Con la nomina dei presidenti delle Regioni a commissari di governo si è accorciata la catena di comando e dovrebbe essere superata l’impasse che nasceva dal conflitto fra governo e regioni. Resta l’accentramento di poteri in un commissario straordinario ma questi poteri non creano più dualismo con le competenze regionali. Ora i commissari dovranno superare la prova dei rapporti con gli enti locali: bisognerà capire se i commissari-governatori agiranno in caso di inerzia di sindaci e amministratori locali. Vanno rafforzati i poteri sostitutivi centrali e regionali: revoca delle risorse per chi non spende e commissariamenti per chi non fa progettazioni e appalti.
Il coordinamento di Palazzo Chigi.
L’unità di missione guidata da Erasmo D’Angelis a Palazzo Chigi ha superato l’atteggiamento che faceva della presidenza del Consiglio un profeta disarmato. Alcuni risultati: ha fatto da detonatore svegliando un ministero dell’Ambiente che in passato era stato elemento di confusione e rallentamento, anziché di accelerazione (e va a merito del ministro Galletti che l’azione sia stata coordinata e non “concorrenziale”); ha svolto un’azione di monitoraggio a tutto campo dando pubblicità a numeri che erano fermi nei cassetti dei poteri locali e ministeriali; ha sventolato la minaccia di revoca di fondi che da sola è bastata a svegliare i sindaci dormienti .
Programmazione e fondo unico.
C’è ancora molto caos sul fronte delle risorse disponibili: qui le minacce di revoca dei fondi a vecchi progetti incagliati non bastano a dare continuità all’intervento. Un salto di qualità si farà se il governo riuscirà a dare sostanza al piano 2014-2020. È importante che Delrio e Galletti lo abbiano annunciato, dando un orizzonte temporale chiaro e lungo agli interventi. Ma siamo agli annunci, appunto, e ora bisogna riempirlo di risorse e progetti. Fondi Ue, richieste al <piano Juncker>, connessione fra vecchie e nuove risorse: va tutto bene ma non se ne uscirà finché per questo settore non si passerà a un fondo unico a risorse costanti negli anni. Questo è il vero salto che Renzi dovrebbe fare al governo sul fronte Economia-Ragioneria: pochi fondi unici a risorse costanti per le priorità di investimento. Un fondo per le infrastrutture, uno per l’edilizia scolastica, uno per la difesa del suolo, con importi predeterminati che tolgano alla legge di stabilità annuale il potere di fare e disfare. Costanza e chiarezza nel tempo, questo serve. Va da sé che a queste priorità andrebbero assegnate anche chiare quote di deroga al patto di stabilità interno.
Progettazione in ritardo.
Resta l’altro fronte critico: la progettazione. Basta guardare gli interventi definiti di massima priorità, come quelli nelle aree metropolitane, per vedere che si sta ancora lavorando a progetti definitivi (non esecutivi), se non ancora, in certi casi, a studi di fattibilità. Anche qui l’unità di missione prova a spingere e qualche risultato l’ha ottenuto (per esempio sul Tagliamento). Ma l’inadeguatezza della progettazione resta il male assoluto italiano e nessuno ancora lo ha messo al centro delle politiche sul territorio. Non si potrà passare da una spesa di 200 milioni a una spesa di un miliardo l’anno senza task force di progettisti (interni ed esterni alla Pa) che si dedichino alla prima fase dell’Investimento, quella da cui dipendono costi e tempi.
Giuseppe Catapano scrive: Punto di partenza senza spazio
Se il “metodo Barbuto” sia ripetibile su larga scala si vedrà.
Ambizioso ? tagliare di circa 800 mila liti il contenzioso civile arretrato. Appare però già più realistico di quello che si è dato il capo del Governo, che punta a dimezzare i 5 milioni e rotti di cause in giacenza entro la fine della legislatura. Intanto si può però osservare che sono rispettate corrette basi metodologiche. Prima di intervenire sarebbe sempre meglio conoscere. E certo il lavoro messo a punto dallo staff del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è imponente, in parte accorpando i risultati di precedenti ricerche statistiche (per esempio quelle sugli uffici “virtuosi”) in parte proponendo rivelazioni inedite. Con il pregio di essere stato svolto in poco tempo e di legare già adesso studi e definizione della priorità.
Va in questa direzione l’individuazione del paletto dei tre anni di vetustà del contenzioso da aggredire . Tenendo conto di un dato di fatto, certificato dalle varie e successive rilevazioni in sede europea: la produttività della Magistratura Italiana non ha nulla da invidiare a quella delle migliori europee. A fare la differenza, emerge, neanche troppo tra le righe, nella relazione di Barbuto di accompagnamento allo studio, sono le capacità organizzative e la difficoltà a fare scelte da parte dei vertici degli uffici.
Avere ben chiara la scala degli obiettivi è allora determinante. E in questo senso la moral suasion del nuovo capo di Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria è già partita.
Il lavoro reso pubblico dal Ministero della Giustizia ha anche un pregio ulteriore, perché squaderna un’Italia giudiziaria veramente “a macchia di leopardo”. Dove, ufficio per ufficio, sono oggi disponibili i dati sulle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, del loro rapporto rispetto al bacino di utenza e dei rispettivi tassi di scopertura, del numero di affari introdotti e di quelli definiti (anche in rapporto alla produttività del singolo magistrato). Certo, dati che avranno bisogno di spiegazioni e magari, di ulteriori affinamenti, ma che, intanto, rappresentano, anche per il loro grado di aggiornamento (2013), un punto di partenza fondamentale per chi intende riflettere sull’organizzazione della giustizia.
Nello stesso tempo sono messi a disposizione elementi di giudizio sulle future scelte del ministero. Per esempio sulla collocazione delle nuove assunzioni promesse per il personale amministrativo oppure su utilizzo e destinazione dei budget per il processo telematico.
A cura del Prof. Giuseppe Catapano
Catapano Giuseppe informa: LA COMPETENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO IN MATERIA DI ISCRIZIONE DI IPOTECA SUGLI IMMOBILI
Secondo l’insegnamento di questa Corte, a seguito dell’introduzione, ad opera dell’art. 35, comma 26-quinquies, lettera e-bis), della legge n. 223 del 2006, nell’elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rientra l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, difatti è sancito che “le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria” (Cass. sez. un., 5 marzo 2009, n. 5286; per il regime vigente in epoca anteriore alla novella del ’2006, si veda Cass., sez. un., 24 marzo, 2009, n. 7034; con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il fermo di beni mobili, cfr. Cass., sez. un., 5 giugno 2008, n. 14831).
Catapano Giuseppe: CONTRIBUTO ‘SSN’, CARTELLA ‘TARGATA’ INPS E OPPOSIZIONE DELLA SOCIETA’: DECISIONE AFFIDATA AL GIUDICE TRIBUTARIO
“Cartella di pagamento” consegnata alla società, e finalizzata al “recupero di contribuzione dovuta per il ‘Servizio sanitario nazionale’” e relativa al periodo 1994-1997. Scontro inevitabile con l’Istituto nazionale di previdenza sociale. A fare da ‘arbitro’, però, deve essere il giudice tributario, e non quello ordinario.
A sancirlo sono i giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dalla società e sovvertendo l’ottica proposta dalla Commissione tributaria regionale – dove era stata dichiarata la “giurisdizione del giudice ordinario” –, evidenziano che “il contributo per il ‘Servizio sanitario nazionale’” ha “natura tributaria”.
Accolta la tesi proposta dalla società, secondo cui “la controversia instaurata successivamente all’entrata in vigore dell’entrata in vigore dell’art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, seppure relativamente ad anni pregressi, aventi a oggetto il preteso omesso versamento di ‘contributi SSN’ in riferimento a prestazioni di lavoro subordinato e relative sanzioni, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 d.lgs. 546/92”.
Questione riaffidata, quindi, nuovamente alla Commissione tributaria, che dovrà, ora, esaminare la vicenda in dettaglio.
Catapano Giuseppe informa: LA NORMA SALVA L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE PER ASSENZA DI DOLO E COLPA GRAVE MA NON LA SOCIETA’
Un contribuente ricorre avverso la sentenza, di una CTR avente ad oggetto sanzioni amministrative ed in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio che ha riformato la sentenza di primo grado, confermando la comminatoria della sanzione amministrativa relativa alla dichiarazione Ilor, mentre ha mantenuto fermo l’annullamento della sanzione relativa alla dichiarazione Irpeg. La Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese, avendo appurato, infatti, sulla base dei fatti la esclusione della sussistenza del dolo e della colpa grave, e come tutta l’attività del legale rappresentante sia stata diligente ed orientata al riconoscimento dell’applicazione della normativa agevolativa, comportante l’esenzione decennale dalle imposte Ilor ed Iperg, e rilevato altresì che emerge come fossero state rilevate sia la formazione del giudicato interno che l’esistenza di una delibera della Società che si assumeva il debito da sanzioni del proprio amministratore, stabilisce tuttavia che il legislatore non abbia voluto, in tale ipotesi, escludere in toto l’irrogazione della sanzione, ma prevedere che, nel caso di assenza di dolo o colpa e di diretto vantaggio, all’autore materiale non potrà essere richiesto il pagamento della sanzione per la somma eccedente euro il massimale previsto, tanto che lo stesso comma fa salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della società. Conclude che nel caso in esame, quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni, che comunque devono essere assolte.
Catapano Giuseppe informa: Ipoteca di Equitalia nulla per la nota di iscrizione con errori grossolani
Se la nota di iscrizione – con cui viene formalizzata, presso i registri immobiliari, l’ipoteca di Equitalia sui beni del contribuente – contiene degli errori evidenti su elementi essenziali di tale formalità, l’ipoteca stessa è nulla e va cancellata. Invece gli errori meno gravi (come un diverso termine di durata della garanzia rispetto al titolo) possono essere sanati con la semplice rettifica. A dirlo è la Cassazione con una sentenza di questa mattina. Con una interessante motivazione la Suprema corte ha fatto un vero e proprio vademecum sulla validità delle ipoteche, incluse quelle di Equitalia. Val la pena, allora, ripercorrere gli interessanti passaggi della sentenza. Innanzitutto la sentenza ricorda che l’ipoteca ha efficacia per venti anni, salvo che le parti stabiliscano diversamente. Che succede però se, nel compilare la nota di iscrizione dell’ipoteca il creditore inserisca, a causa di un errore materiale, un termine dell’ipoteca inferiore a quello di legge? Può tale errore far sì che l’ipoteca abbia un termine di efficacia diverso da quello ventennale previsto dal codice civile? La risposta, a detta dei giudici, è negativa. L’ipoteca – chiariscono i giudici – si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, sulla base di un titolo a suo fondamento (una sentenza di condanna o di risarcimento dei danni, una cambiale, un atto notarile, la volontà delle parti, una norma di legge, ecc.). Allo scopo di effettuare l’iscrizione, il creditore – che fino a quel momento è solo il titolare di un diritto alla iscrizione ipotecaria – deve recarsi presso l’ufficio dei registri immobiliari e farne richiesta, presentando la nota di iscrizione in duplo e una copia del titolo da consegnare all’ufficio affinché rimanga ivi custodito. La nota di iscrizione deve riportare una serie di elementi essenziali, tra cui gli estremi del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore d’ipoteca; il titolo; la sua data; l’importo della somma per la quale l’iscrizione è chiesta; il tempo della esigibilità dell’ipoteca. Gli errori consistenti in omissioni o inesattezze che inducano incertezza sugli elementi essenziale della nota, oppure sull’identità del debitore, del creditore, sull’ammontare del credito o sulla identificazione del bene dato in garanzia producono l’invalidità dell’ipoteca: invalidità cui non si può ovviare con lo strumento della rettifica. Al contrario, l’omissione o l’incertezza su aspetti non essenziali è ovviabile attraverso la rettifica. Dai caratteri essenziali dell’ipoteca sopra accennati si desume che l’ipoteca nasce solo con la sua iscrizione (perciò i tecnici dicono che tale iscrizione ha effetto “costitutivo”). Tuttavia essa nasce in modo valido non necessariamente sulla base di quanto dichiarato dal creditore nella nota di iscrizione, ma nei limiti in cui vi sia conformità tra la nota di iscrizione e il titolo su cui il diritto a iscrivere ipoteca si fonda, nel senso che gli elementi essenziali, che devono essere riportati a pena di nullità nella nota di iscrizione, devono essere coincidenti con quelli risultanti dal titolo. La conseguenza di una eventuale divergenza sugli elementi essenziali è l’invalidità dell’ipoteca, in quanto la nota non può far nascere un diritto di garanzia non corrispondente al titolo. Diversa è invece la situazione che si crea se nella nota viene inserito, per errore, un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia dell’ipoteca, non previsto dal titolo o a esso non conforme. Ciò non può invalidare l’ipoteca o modificarne la sostanza, in quanto la garanzia ipotecaria non può avere caratteristiche diverse rispetto a quanto previsto nel titolo stesso o in esso non previste. Insomma, qualora l’errore nella nota di iscrizione cada su un elemento non essenziale, diverso dagli elementi essenziali indicati dalla legge, e quindi non idoneo ad incidere sulla identificazione del contenuto della garanzia e la cui presenza non è fonte di invalidità della garanzia stessa, lo stesso è ovviabile con lo strumento della rettifica, che rimuove l’inserimento nella nota ipotecaria della previsione del termine inferiore a quello di legge inserita per errore rendendo chiaro anche ai terzi che l’iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ordinario ventennale. Quali sono gli errori essenziali? La Cassazione spiega a chiare lettere che gli errori consistenti in omissioni o inesattezze che inducano incertezza sugli elementi essenziali della nota, ossia sulla identità del debitore, del creditore, sull’ammontare del credito o sulla identificazione del bene dato in garanzia (quindi sulla esatta identificazione dei soggetti coinvolti, dell’oggetto sul quale ricade la garanzia ipotecaria e del credito garantito), producono l’invalidità della iscrizione ipotecaria, non ovviabile con lo strumento della rettifica, mentre l’omissione o l’incertezza in ordine agli aspetti non essenziali è ovviabile con lo strumento della rettifica.
Catapano Giuseppe: Con il fermo auto posso circolare o vendere l’auto?
Il fermo amministrativo (anche detto “ganasce fiscali”) viene emesso a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale inviata da Equitalia entro i termini di legge (60 giorni) e ha ad oggetto i veicoli iscritti nei pubblici registri.
Decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, il concessionario della riscossione può disporre il fermo del veicolo chiedendone l’iscrizione al PRA.
Dopo aver emesso il provvedimento di fermo, prima di chiederne l’iscrizione al PRA, il concessionario della riscossione deve inviare al contribuente una comunicazione con la quale lo invita a versare l’importo dovuto entro il termine di 20 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine il concessionario procede all’iscrizione al PRA.
L’iscrizione del fermo amministrativo fa sorgere un vincolo all’utilizzo del veicolo, dal momento che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e l’eventuale circolazione abusiva determina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Se a seguito del fermo il debito non viene estinto, il concessionario potrà procedere al pignoramento del bene e alla conseguente vendita forzata.
Il fatto che sul mezzo sia presente un fermo non vuol dire che esso non possa essere venduto. Al contrario, l’automobile potrà essere oggetto di compravendita, ma l’acquirente acquisterà il mezzo con tutto il fermo e, quindi, non solo il divieto di utilizzarla, ma anche il rischio di una espropriazione forzata qualora il debitore principale (sul quale rimane il debito con l’erario) non paghi la cartella esattoriale.
Infatti, come specificato dall’ACI, dopo l’iscrizione del fermo, è possibile trascrivere al PRA il trasferimento di proprietà dell’auto, fermo restando che l’atto di vendita successivamente trascritto non sarà opponibile dal nuovo acquirente al concessionario che potrà procedere alla vendita forzata del veicolo qualora non venga effettuato il pagamento dovuto.
Gli atti di disposizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo sono, dunque, inefficaci solo nei confronti del concessionario .
Se il debitore effettua il pagamento integrale delle somme dovute (tributo, sanzioni, interessi e relative spese di notifica), il concessionario emette il provvedimento di revoca del fermo e lo invia al contribuente.
Il contribuente con il provvedimento di revoca può chiedere al PRA la formalità di cancellazione del fermo.
La formalità di cancellazione è completamente esente da emolumenti in quanto in base alla nuova tariffa PRA non sono più dovuti neanche gli emolumenti per l’iscrizione che, come noto, venivano versati dalla parte in sede di cancellazione del fermo.