Contestazioni della società nei confronti del Fisco per la “cartella di pagamento” in materia di Irpef, fondata sulla “dichiarazione” da essa presentata. Ciò nonostante, è illogico parlare di “dichiarazione integrativa”, e di conseguenza, come fatto invece dall’Agenzia delle Entrate, sostenere l’applicabilità del relativo “termine annuale”.
Confermata, perciò, la vittoria della società, il cui operato in sede di contenzioso è pienamente legittimo, e azzerata la “cartella di pagamento”.
Per i giudici della Cassazione, difatti, è un riferimento certo “l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione”. Allo stesso tempo, però, “il termine annuale previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa” non può esplicare “alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria”, anche se “fondato su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente”. È evidente, difatti, “il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario”, e conseguente è “l’inapplicabilità” in sede di contenzioso “di decadenze relative alla sola fase amministrativa”.
Più in particolare, i giudici sottolineano che “laddove ci si opponga ad un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte in tema di dichiarazione integrativa, bensì in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi addotti dalle parti, nel rispetto dei relativi oneri probatori”. Di conseguenza, “va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine annuale” previsto per la presentazione della “dichiarazione integrativa”.
Corretta, quindi, la linea d’azione – rivelatasi fruttuosa – seguita dalla società in sede di contenzioso. Per questo motivo, è definitivo l’azzeramento della “cartella di pagamento”.
Catapano Gerardo Antonio
Giuseppe Catapano osserva: REVOCATO IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ, LEGITTIMA COMUNQUE LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO AL CURATORE
“Avvisi di accertamento” notificati al “solo curatore”, eppure è stata revocata “la sentenza che aveva sottoposto la società a fallimento”. Ciò spinge i giudici tributari a ritenere nulla la “cartella” consegnata alla società.
Tale visione, però, viene demolita dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano che “alla data in cui venne effettuata la notificazione degli avvisi di accertamento a mano del curatore era ancora pendente il giudizio di appello avverso la sentenza che aveva revocato il fallimento della società, con la conseguenza della piena validità della notificazione effettuata, correttamente, all’organo a ciò deputato in costanza di fallimento”. Ciò assume un valore decisivo, soprattutto tenendo presente che “la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento diviene esecutiva, con conseguente ritorno in bonis del soggetto sottoposto a procedura concorsuale, solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che tale revoca abbia disposto”.
Peraltro, viene aggiunto, “anche ritenendo che la notificazione dell’atto impositivo debba essere effettuata anche al fallito personalmente, l’inosservanza di tale adempimento non rende nulla la cartella, già notificata al curatore, ma produce il solo effetto di impedire che l’avviso di accertamento divenga definitivo nei confronti del soggetto fallito, ammettendosi che, in tal caso, quest’ultimo, nell’inerzia del curatore, possa direttamente impugnarlo con termine decorrente dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza”, e in questa vicenda, “come evincibile dal contenuto del ricorso introduttivo”, la società si è limitata a “denunziare la mancata notificazione degli avvisi di accertamento, senza sollevare alcuna censura alla pretesa impositiva sottesa agli atti impositivi”.
Tutto ciò permette ai giudici della Cassazione di chiudere ab origine la battaglia giudiziaria, sancendo la piena legittimità della “notificazione degli avvisi” e, quindi, della “cartella” nei confronti della società.
Catapano Giuseppe informa: Si scrive Repubblica democratica, si legge paradosso matematico
«Bevi Democrazia, la bibita gassata al gusto di libertà di espressione». «Democrazia, contro il monarca impossibile, senza pre-trattare».«Uso Democrazia. Perché? Non so perché!».
Quando si sente parlare di democrazia, ormai l’impressione è che si stia facendo un operazione di marketing. Non a caso di parla di “spot” elettorali.
«Vota e fai votare Antonio La Trippa»: non è poi cambiato molto da allora.
Chi crede veramente nella democrazia, non può che essere sconfortato da come essa funzioni.
Lo si è già scritto (e qualcuno nella storia lo ha già detto) che la democrazia è la peggior forma di governo, ma la migliore fra quelle che sinora abbiamo trovato.
Un’idea un po’ controcorrente, potrebbe essere invece quella di vedere la storia come un qualcosa di dinamico, ma circolare. Alla Giovan Battista Vico insomma. Ogni periodo storico necessiterebbe così di una sua forma di governo, che emergerebbe naturalmente nel dato periodo, come sua connaturata espressione. A qualcuno serviva il Re, a qualcuno il Comune, a qualcun altro il Partito.
A noi dunque è toccata la democrazia, coi suoi pregi e suoi difetti.
Ma cos’è la “democrazia”?
È “comando del popolo”, come suggerisce l’etimo? È il governo della maggioranza? È il diritto di esprimere sempre e comunque la propria opinione? È un sistema di governo che rappresenta il maggior numero di elettori? Già iniziano i problemi, perché sposando l’una o l’altra interpretazione – e tutte sono valide – cambiano gli effetti. E se si combinano due o più definizioni, si possono avere dei conflitti fra principi.
Complichiamo un po’ le cose: la democrazia poi, può essere diretta o rappresentativa. Oggi la democrazia rappresentativa va molto di moda e si è usi riempirsi la bocca del termine, abusarne, citarlo a sproposito.
Viene apologizzata la democrazia ateniese dell’antica Grecia, ma ci si dimentica di indicare alcuni dati. Nella città stato, l’apice di quella che oggi indichiamo come democrazia ateniese, si ha sotto Pericle. In questo periodo, solo i maschi, adulti, con cittadinanza e che avessero prestato il servizio militare, godevano del diritto di voto. In tutta l’Attica si stima fossero circa 30.000 (ossia un attuale paesino di campagna). In città come Atene, dunque, stiamo parlando solo del 10/20% della popolazione. In sostanza aveva diritto al voto qualche manciata di centinaia di persone.
Ed era una democrazia diretta. ..si potrebbe dire “il bello della diretta”!
La democrazia diretta funziona. Funziona abbastanza bene, ma deve fare i conti con la matematica. Con i grossi numeri (e i grossi territori) diventa difficilmente esercitabile.
La democrazia rappresentativa “funziona” un po’ peggio. Anch’essa funziona meglio in piccoli territori e con popolazioni ridotte nel numero.
Per entrambe poi, maggiore è l’educazione civica della popolazione, migliori saranno i risultati (quindi iniziamo a guardarci attorno e a farci qualche domanda…). Entrambe dunque si scontrano con la matematica. La democrazia rappresentativa addirittura, combatte con essa sul terreno dei paradossi.
Un certo premio nobel Kenneth Arrow, notò già qualche anno fa che i due concetti non andavano d’accordo e sviluppò una teoria economica-sociale detta dell’”Impossibilità”. Egli valutò che “democrazia” significasse un’insieme di requisiti da soddisfare, quali rappresentatività, universalità, stabilità di governo, efficacia ecc. . Notò che i requisiti non potevano essere soddisfatti tutti simultaneamente. Mai citato dai costituzionalisti e dai politici (ma capiamoli: in effetti non fa molto gioco dire che in realtà il nostro apologizzato sistema di governo non funziona!).
La cosa si spiega meglio con il “paradosso di Condorcet”, il quale cerca di individuare la scelta collettiva più coerente con le singole scelte individuali. In un sistema nel quale A è preferito a B e B è preferito a C, A dovrebbe essere preferito a C. Ma nella realtà ciò non sempre avviene. Si potrebbe per esempio avere la situazione in cui A abbia il 40% dei voti, B il 35% e C il 25%: A verrebbe eletto nonostante non rappresenti la maggioranza. In un sistema a ballottaggio poi, B potrebbe vincere su A ottenendo il 50% + 1 dei voti. Voti però, che si calcolano sul totale dei votanti (l’affluenza), non degli aventi diritto.
Ulteriore differenziazione nella democrazia rappresentativa è il sistema maggioritario e quello proporzionale. Entrambi, in qualche misura, non soddisfano la matematica e quindi la reale coerenza con le scelte individuali dei singoli elettori. Così ad esempio, nel 2000 Bush vinse su Gore col sistema maggioritario, nonostante quest’ultimo avesse ottenuto 500.000 voti in più. D’altra parte il sistema proporzionale, che meglio garantirebbe questa coerenza, all’opposto non garantisce la governabilità. Anzi, la sfavorisce.
Poi ancora c’è il sistema delle preferenze o delle tanto vituperate nomine. E qui iniziamo a guardare sotto il nostro zerbino.
Proviamo a scostare un attimo il velo. Se il primo sistema – che viene esaltato come garanzia di democraticità – fu sostituito, ci sarà pure un motivo. Nessuno forse si vuole ricordare della compravendita dei voti, dei voti di scambio o di cosa avveniva nelle chiese negli anni ’70, dove il parroco durante l’omelia “suggeriva” di votare un partito che fosse “democratico e cristiano”, mentre i partiti facevano a gara (e si accampavano davanti agli uffici elettorali) per ottenere la registrazione del simbolo in alto a sinistra (o in basso a destra) sulla scheda elettorale. Così si potevano indottrinare gli elettori molto più facilmente.
In certe zone d’Italia, ancora oggi, ogni voto ha un determinato prezzo. Può andare da 20 a 50 €. Oppure può consistere nel lavoro per un parente, nel condono, nella concessione ad edificare o in tante, tante altre cose.
A dispetto del «Nel segreto dell’urna Dio ti vede, Stalin no», le preferenze sono controllabili con una buona approssimazione, soprattutto nei seggi piccoli.
Da un lato, si possono ottenere voti in più con la “benemerenza” del Presidente di Seggio nell’interpretazione delle “chiare intenzioni di voto” e delle schede “nulle”. Dall’altro andando proprio a contare i dati del seggio alla fine dell’elezione. Se Impastato Peppino ti ha promesso il voto suo e del parentado – diciamo 12 voti – e tu, Antonio La Trippa, sai che nel suo seggio hai chiesto voti solo a lui, potrai controllare se ti ha effettivamente votato e fatto votare.
Poi, per esempio, ci sono accordi di partito, per cui un partito deve ottenere un tot di seggi al Parlamento: ma le votazioni hanno premiato un altro partito in quel collegio. Che fare? Niente paura, l’eletto non accetterà la carica (e avrà un’altra poltrona in cambio, magari in qualche consiglio di amministrazione) e il primo dei non eletti, ossia il nostro uomo, otterrà l’agognato seggio. Se poi il nostro uomo non è il primo, a catena gli altri si dimetteranno. E gli equilibri di potere saranno preservati. Non è fantascienza: capitava veramente (e forse capita ancora).
Poi possiamo sempre candidare il nostro uomo – natio di Bolzano – a Cosenza, perché quello è un seggio “sicuro” per il nostro partito.
Non ci stupiamo. La Repubblica italiana (che non è mai stata ufficialmente dichiarata) si fonda su presunti brogli elettorali e sul sicuro fatto che centinaia di migliaia di schede nulle non furono mai riconteggiate (come chiesto con ricorsi ufficiali in Cassazione) e qualche milione di votanti (quelli delle zone metropolitane delle Colonie) furono esclusi dal voto.
Rincuorante.
Così, la nomina, vorrebbe (ma rimane meramente nell’ottativo) evitare tutte queste fattispecie. Se l’uomo giusto, preparato, competente, tecnico, capace, fosse però poco eleggibile, ad esempio perché antipatico, o senza carisma o non in grado di comunicare efficacemente al corpo elettorale, il sistema a nomine potrebbe garantire che le sue capacità servano comunque la causa del bene comune. Già, in teoria. Perché la pratica della nomina ci è tristemente nota.
Quindi cosa fare?
Il problema rimane. Ma forse sarebbe saggio affrontarlo dall’altro capo. Gli elettori. Rivoltiamo il calzino allora.
Gli elettori hanno diritto – e ormai non più dovere – al voto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto gli anni 18 e godano dei diritti politici.
In base a cosa esercitano il loro diritto di voto?
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E qui sta la magagna. Ossia questo è fulcro della questione: l’educazione. Civica ovviamente, ma già quella sociale sarebbe una buona base di partenza. Un pizzico di cultura – nel senso conoscitivo del termine – poi non guasterebbe. E, ben più utopica, se ci fosse un pochettino di consapevolezza saremmo a cavallo.
Ma c’è anche quella vecchia storia dell’eguaglianza a mettere i bastoni tra le ruote: l’art. 3 Cost. recita più o meno che tutti i cittadini (i cittadini!) sono eguali (non uguali!) davanti alla legge. Il notevole sforzo ermeneutico fatto dalla Consulta in decenni di Repubblica, ha estrapolato il principio secondo cui «La legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse».
Wow!
Che dire?!
Quale illuminazione.
Ma traducendo, significa che considerando in maniera diversa (cambiando i nomi a) fattispecie ritenute uguali, si posso ribaltare i risultati.
Cosa molto utile quando si è chiamati a giudicare.
Una delle cose più banali nell’universo è l’unicità. La diversità né è la conseguenza. La diversità del singolo, si sposa poi con l’uguaglianza dell’insieme, grazie alla somiglianza. Questa è la base delle categorizzazioni. Così gli alberi sono tutti uguali (hanno le stesse caratteristiche), eppure fra di essi ci sono diverse varietà, classi e specie. Ogni albero di ciascuna di esse ha le stesse caratteristiche degli altri alberi, ma è comunque diverso da tutti questi. E così via all’infinito.
E quindi gli elettori sono tutti uguali. Però ci sono quelli consapevoli e quelli no, quelli influenzabili e quelli no. Ci sono anche gli evasori fiscali e cittadini onesti, gli informati e i menefreghisti, coloro che conoscono il funzionamento delle leggi e coloro che non hanno la minima idea di come funzioni lo Stato e si limitano a mettere una X ogni 5 anni. Se va bene.
Ci sono gli stupidi (non nel senso di ignoranti, ma di deficienti: che “deficiunt”, ossia mancano) e gli intelligenti. Ci sono gli ignoranti (che ignorano) e i dotti (che non è sinonimo di intelligenza).
Ed ognuno ha lo stesso diritto di voto. Il voto di ognuno vale quanto quello dell’altro.
Giusto? Forse sì, ma forse anche no.
E quindi forse si potrebbe anche pensare che il voto, come ogni diritto, andrebbe guadagnato e mantenuto. Così magari – ma è solo un’ipotesi – se ci liberassimo del dogma del “una testa un voto”, magari la democrazia, anche quella rappresentativa, funzionerebbe meglio.
Bisognerebbe però studiare attentamente un sistema predeterminato di “accesso proporzionale” al voto completo. Un voto suddiviso in decimi per esempio. Dove un decimo può essere la cittadinanza, un decimo il pagare le tasse, un decimo il servizio militare o civile (o genericamente alla collettività se suona meglio ai benpensanti), aver compiuto un tot di anni un altro decimo e così via. Il vero problema sarebbe solo di contare i voti, garantendo l’anonimato. Ma con un po’ di fantasia e organizzazione, sarebbe facilmente suprabile.
Gli anni. Altro fattore non trascurabile che influenza il voto. Nel 1975 ad esempio, quando l’età per votare fu portata da 21 a 18, le motivazioni che spinsero i governanti a compiere quella scelta non furono poi così nobili. I ragazzi, si sa, sono ribelli. E se sono ribelli voteranno in una certa direzione. Per la maggior parte almeno.
Eppure recenti studi neuroscientifici dimostrano che la maturità encefalica (ossia il pieno sviluppo delle capacità cognitive) si ha attorno ai 25 anni.
Avevano dunque ragione i nostri avi che potevano votare solo a 25 anni (ciò dal 1861 fino al 1912)?
A prescindere dai decimi o dagli interi, comunque, sta di fatto che il voto funzionerebbe meglio se fosse vissuto (e regolamentato) anche come un dovere, oltre che un diritto. E se diventa un dovere, si combatte l’astensionismo. Dopo tutto la scuola primaria è detta dell’”obbligo” proprio perché i governanti hanno dovuto “obbligare” la popolazione ad istruirsi.
E l’istruzione è l’altro fuoco del nostro ellisse. Il cittadino ha diritto di essere elettore solo in quanto cittadino. Giusto?!
Per diventare medico, bisogna aver studiato, aver superato un esame e aver fatto una determinata pratica. Perché curare le persone è un servizio importantissimo per la comunità e bisogna possedere il giusto grado di istruzione per poterlo fare in maniera corretta. Così vale per gli avvocati, per i commercialisti, ma anche per i meccanici e per gli agricoltori. Ogni contesto necessita della necessaria istruzione.
Istruzione civica, giuridica e politica, che noi elettori italiani non abbiamo. Ma eleggere chi ci governerà non è altrettanto – se non più – importante per la collettività?!
Facciamo un esempio semplice. Giusto per capire. Per poter guidare bisogna superare un esame teorico ed un pratico. Perché bisogna garantire di conoscere le regole che governano la circolazione stradale, bisogna dimostrare di conoscere come funziona un motore e di essere in grado di guidare consapevolmente nel traffico.
E allora, se il voto è la pietra angolare su cui si poggia la nostra democrazia rappresentativa, perché noi elettori non siamo a chiamati a dover conoscere il funzionamento istituzionale dello Stato. Quanti fra coloro che possiamo ammirare nei provini del “Grande Fratello” – così, tanto per sparare sulla Croce Rossa – sanno, anche in maniera elementare, come si forma una legge in Italia?
Eppure votano. Loro votano. L’uomo dei provini (amabilmente commentato dalla Gialappas Band) che alla domanda: «È la Terra che gira attorno al Sole o è il Sole che gira attorno alla Terra?» si è fermato a pensare ed ha risposto: «È il Sole che gira dentro alla terra!»: vota. E il suo voto vale quanto il tuo. E il caro Antonio La Trippa lo sa.
E se gli elettori dovrebbero essere istruiti, allo stesso modo lo dovrebbero esserlo gli eletti. E quindi si potrebbe loro richiedere di sostenere un esame preventivo per l’eleggibilità, che garantisca alla comunità che essi sappiano cosa stanno andando a fare.
Ma subito dopo “una testa, un voto” c’è “una testa, un’idea” …e si sa, troppe idee fanno male. Meglio evitare troppa gente che pensa con la sua testa.
Tanto alla fine ci scandalizziamo all’incontrario: guai a toccare la democrazia, guai a toccare l’u-guaglianza.
Quindi:
VotaAntoniovotAntoniovotaAntonio. E tutto andrà per il verso giusto. È una promessa: fidati.
Giuseppe Catapano scrive: Gli Usa restituiscono all’Italia 25 capolavori
Venticinque capolavori dell’arte italica, per lo più di epoca greco-romana, sono stati restituiti all’Italia dagli Stati Uniti stamattina, al termine di una indagine del carabinieri del nucleo tutela culturale. Stamattina, presso la caserma La Marmora, è avvenuta la restituzione materiale in via definitiva alla presenza del ministro Dario Franceschini e dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America, John R. Phillips. Tutti i beni erano stati sequestrati e confiscati nel corso di complesse attività investigative condotte dai militari in stretta collaborazione con l’Homeland Security Investigations – Immigration and Customs Enforcement (ICE), poiché giunti illegalmente negli Usa.
Questo l’elenco dei beni restituiti: una Kalpis etrusca a figure nere con scene di delfini, databile 510-500 a.C., del pittore di Micali. Ne corso del procedimento penale della Procura di Roma a carico di Giacomo Medici, era emerso che la kalpis, di proprietà del Toledo Museum of Art (Ohio, USA), era riconducibile alle attività illecite del noto trafficante italiano. Il bene, una volta restituito e prima di essere formalmente rimpatriato, è stato in esposizione al Consolato Generale d’Italia in New York nell’ambito della programmazione dell’Anno della Cultura Italiana negli Usa.
Ancora, un cratere attico a figure rosse, del pittore di Methyse, 460-450 a.C., anch’esso parte dei beni trafficati da Giacomo Medici che aveva venduto il cratere nel 1983 al Minneapolis Institute of Arts. L’allora direttore e presidente del MIA, avendo appreso dalla stampa dell’esistenza di indagini su un cratere in collezione nella sua istituzione museale, attraverso una missiva inviata al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, promosse la ratifica di un accordo per la restituzione del bene, se fosse stata provata la sua provenienza illecita.
Tra i beni restituiti figurano anche un pelike apula a figure rosse, 340 – 320 a.C, una coppia di oinochoai apuli trilobati in stile Gnathia, 330-300 a.C., uno stamnos apulo peuceta, VI secolo a.C., altezza cm. 23,2, tutti individuati dalla sezione elaborazione dati del comando CC TPC e in vendita all’asta Christie’s New York del 7.12.2011, tra quelle presenti nel cosiddetto Archivio Becchina. Ulteriori accertamenti investigativi hanno consentito di accertare che tutti i beni erano riconducibili a scavi clandestini avvenuti negli anni 70-80 in Puglia.
Ancora, un affresco a forma di medaglione raffigurante un busto di giovane donna con un amorino sulle spalle, I sec. A.C., un affresco raffigurante una figura maschile, I sec. A.C., un affresco raffigurante una figura femminile con lungo mantello rosso e regge con la mano destra una piccola Oinochoe, , I sec.
a.C., cm. 72×60 oppure 50×35, tutti facenti parte di una collezione privata di un magnate statunitense, in procinto di essere posta in vendita all’asta. Un esame sommario dei beni ha fatto subito ipotizzare che alcuni di essi potessero essere di provenienza illegale dall’Italia. Grazie alla collaborazione dell’ICE, che ha inviato tutte le effigi fotografiche dei reperti al Comando CC TPC, la SED ha identificato i tre affreschi quale parziale provento del furto avvenuto il 26 giugno 1957 presso l’ufficio Scavi della Soprintendenza Archeologica di Pompei (Napoli). Nel corso del furto del 1957, furono asportati complessivamente sei affreschi. Nel corso degli anni, oltre i tre appena rimpatriati, il CC TPC ha recuperato tutti i beni asportati.
Si prosegue con un cratere lucano a campana, a figure rosse, attribuibile al pittore di Amykos, 440-410 a.C.., anch’esso tra i beni raffigurati nell’ Archivio Becchina. L’ICE NY ha proceduto quindi alla confisca amministrativa e alla restituzione definitiva al Comando CC TPC che ne aveva rivendicata l’appartenenza al patrimonio culturale italiano.
Ancora un askos a forma di cane, IV-II sec. A.C., una cuspide di sarcofago pestano, raffigurante Auleta, IV-III secolo a.C. di proprietà di una società del Liechtenstein, in importazione negli USA e proveniente dalla Svizzera, e destinata ad un noto collezionista americano. La relazione tecnica ha accertato che la cuspide era autentica e riconducibile all’area archeologica di Paestum.
Un coperchio di sarcofago in marmo stilizzato, raffigurante donna sdraiata, epoca romana, risalente al II secolo d.C..
Recentemente, l’ICE New York aveva inviato al reparto operativo TPC, le foto del bene in vendita a 4,5 milioni di dollari presso una galleria di New York. Il proprietario efra un collezionista giapponese, già noto al PC per aver restituito all’Italia migliaia di reperti sequestrati poiché riconducibili ad acquisti da Becchina. Nel 2014, il collezionista nipponico ha concordato con la Procura Distrettuale di New York, di rinunciare al diritto di proprietà sul bene, acconsentendo alla confisca a favore dell’ICE ed alla successiva restituzione a favore dell’Italia.
Ancora, un bronzetto romano raffigurante “Marte” II sec. d.C..
Individuato su un catalogo d’asta Christie’s New York , dove era stato posto in vendita con provenienza indicata in collezione privata anni ’80 ma in realtà venduto nel 1991 alla Merrin Galleries di New York.
Sequestrati anche un cannone a retrocarica in ferro, XVII secolo, riconducibile alla città di Venezia,un cammeo di tipologia antica con iscrizione riferibile alle cosiddette gemme gnostiche o a carattere scaramantico e un frammento di ceramica, con raffigurazione di una figura mitologica, tipo Minerva, con armatura ed elmo.
Tornano in Italia anche una oinochoe configurata a testa maschile, riferibile al V- IV sec. a.C. riproducente una Nubia, una testa votiva in terracotta raffigurante un volto maschile, III secolo a.C., un cratere attico a campana, a figure rosse, V sec. A.C. e uno skyphos attico a figure rosse, pittore di Penelope, V sec. a.C.
Tra i libri, rientrano in italia l’Historia natural di Ferrante Imperato Napolitano”, lo Stirpium Historiae e il Rariorm Plantarum Historia Anno 1601 Book, tutti sottratti da Massimo Marino De Caro, che ha ammesso tutto nell’ambito delle indagini afferenti alla spoliazione della Biblioteca annessa al Monumento Nazionale dei Girolamini di Napoli. L’uomo aveva confessato di avere sottratto numerosi volumi di botanica dalla Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di averli affidati ad una Casa d’Aste fiorentina per la vendita. La perquisizione, disposta dalla Procura della Repubblica di Roma ha consentito di rinvenire i segni del passaggio di 17 volumi (gran parte dei quali recuperati e restituiti.
Gli ultimi due beni culturali sequestrati sono un frammento di pittura murale raffigurante Cristo Benedicente, cm. (h)125 x 102 x 5, secolo XII, di arte romana, rubato nella Cripta ubicata a Guidonia Montecelio (RM), in località Marco Simone Vecchio e infine un manoscritto del Quindicesimo secolo, trafugato nell’agosto del 1990 dagli Archivi dell’Arcidiocesi di Torino. Si tratta di una delle pagine mancanti dell’opera di origine lombarda dal titolo “Messale di Ludovico da Romagno”.
Giuseppe Catapano informa: Visco: la ripresa è avviata, accelerare sulle riforme. Pericolo Grecia per la stabilità
Le “difficoltà” della Grecia a definire le riforme necessarie, assieme all’incertezza “sull’esito delle prolungate trattative con le istituzioni europee e con il Fondo monetario internazionale, alimentano tensioni gravi, potenzialmente destabilizzanti”.
Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali all’assemblea annuale, aggiungendo che, ad ogni modo, “il riacutizzarsi della crisi greca ha avuto ripecussioni finora limitate sui premi per il rischio sovrano nel resto dell’area, riflettendo le riforme avviate in molti Paesi, i progressi conseguiti nella governance europea e negli strumenti a disposizione delle autorità per evitare fenomeni di contagio”.
Nella sua relazione il governatore ha sottolineato che l’Italia torna a crescere ma c’è il rischio di una ripresa frenata che non crea occupazione. Un timore, questo, particolarmente accentuato nel Mezzogiorno. Occorre perciò rimuovere le debolezze della nostra struttura economica e produttiva accelerando le riforme: solo così l’uscita dalla crisi potrà riflettersi in un aumento dei posti di lavoro, assicurando nuova linfa alla domanda interna, in grado, a sua volta, di consolidare lo sviluppo.
Visco, fotografa nelle sue “Considerazioni finali”, un Paese che esce finalmente dalla crisi più lunga del dopoguerra ma deve creare le condizioni per sfruttare al meglio la migliorata congiuntura internazionale e “consolidare la ripresa”. L’azione del governo viene promossa e incoraggiata insieme: bene Jobs act, bonus 80 euro e gestione dei conti pubblici, ma guai a fermarsi in mezzo al guado.
In Italia, dice Visco, “esiste il rischio, particolarmente accentuato nel Mezzogiorno, che la ripresa non sia in grado di generare occupazione nella stessa misura in cui è accaduto in passato all’uscita da fasi congiunturali sfavorevoli”.
“L’aumento del pil nel primo trimestre – riconosce il governatore nel testo letto davanti alla platea dell’assemblea di Bankitalia – interrompe una lunga fase ciclica sfavorevole; proseguirebbe nel trimestre in corso e in quelli successivi”. Ma poi avverte subito: “Per non deludere le aspettative di cambiamento occorre allargare lo spettro dell’azione di riforma avviata e accelerarne l’attuazione”. I benefici in alcuni casi non sono immediati ma questo, spiega Visco, “è un motivo in più per agire, perseguendo un disegno organico e coerente”. E’ il caso del Jobs act, una cui valutazione degli effetti procurati è ancora “prematura”. E tuttavia “la forte espansione delle assunzioni a tempo indeterminato nei primi mesi del 2015, favorita anche dai consistenti sgravi fiscali in vigore da gennaio, è un segnale positivo, suggerisce che con il consolidarsi della ripresa l’occupazione potrà crescere e orientarsi verso forme più stabili”.
Ma non è solo l’eventuale stallo nelle riforme a preoccupare il numero uno di Bankitalia: “Il ritorno a una crescita stabile, tale da offrire nuove prospettive di lavoro, richiede che prosegua lo sforzo di innovazione necessario per adeguarsi alle nuove tecnologie e alla competizione a livello globale”. E, in questo senso, in Italia “esiste il rischio, particolarmente accentuato nel Mezzogiorno, che la ripresa non sia in grado di generare occupazione nella stessa misura in cui e’ accaduto in passato all’uscita da fasi congiunturali sfavorevoli”. Questo perché la crisi appena superata “si è innestata su una grande trasformazione dettata dal progresso tecnologico e dalla crescita dell’integrazione tra le economie, con grandi paesi emergenti tra i protagonisti”.
In questo scenario, secondo il governatore di Bankitalia, “la domanda di lavoro da parte delle imprese più innovative potrebbe non bastare a riassorbire la disoccupazione nel breve periodo. Ne risenterebbe la stessa sostenibilità della ripresa, che non troverebbe sufficiente alimento nella spesa interna”.
Il consolidamento della ripresa passa anche necessariamente attraverso la capacità delle imprese italiane di competere a livello internazionale. E qui Visco sottolinea con preoccupazione un dualismo nel nostro sistema produttivo: “I risultati delle imprese più efficienti, che hanno aumentato le vendite sui mercati esteri, investito e realizzato innovazioni, contrastano con quelli di una parte considerevole del sistema produttivo, caratterizzata da una scarsa propensione a innovare e da strutture organizzative e gestionali più tradizionali”.
Visco rileva che “l’attività innovativa è in Italia meno intensa che negli altri principali paesi avanzati, soprattutto nel settore privato”. Da noi, spiega, “le imprese non solo nascono mediamente più piccole, ma faticano anche a espandersi”. Con rilessi negativi sui posti di lavoro: “In termini di occupati, anche quando hanno successo crescono a ritmi più bassi e per un periodo più limitato”.
Non devono esserci perciò più indugi nel rimuovere gli ostacoli all’attività delle imprese e alla loro crescita, che vanno dalla complessità del quadro normativo alla scarsa efficienza delle amministrazioni pubbliche, ai ritardi della giustizia, alle carenze del sistema dell’istruzione e della formazione. Una situazione per giunta “aggravata dai fenomeni di corruzione e in più aree dall’operare della criminalità organizzata”.
Il consiglio di Visco alle imprese è “una maggiore attenzione per l’ammodernamento urbanistico, per la salvaguardia del territorio e del paesaggio, per la valorizzazione del patrimonio culturale”. Più investimenti pubblici e privati in questi settori potranno “produrre benefici importanti, coniugando innovazione e occupazione anche al di fuori dei comparti piu’ direttamente coinvolti, quali edilizia e turismo”.
Ultima indicazione sulla scuola. Visco non dà valutazioni sul contestato ddl all’esame del Parlamento, ma avverte: “Per migliorare i programmi di investimento, accrescerne la qualità e indirizzare le risorse dove sono più necessarie non si può prescindere da una valutazione sistematica e approfondita dei servizi offerti e delle conoscenze acquisite”.
Sofferenze a 200 mld a fine 2014. “Alla fine del 2014 la consistenza delle sofferenze è arrivata a sfiorare i 200 mld, il 10% del complesso dei crediti; gli altri prestiti deteriorati ammontavano a 150 mld, il 7,7% degli impieghi”. Lo ha detto il governatore di Bankitalia, aggiungendo che “prima della crisi, nel 2008, l’incidenza delle partite deteriorate era, nel complesso, del 6%”.
Il 90% del bonus da 80 euro già speso dalle famiglie. L’indagine sui bilanci delle famiglie condotta dalla Banca d’Italia indica che il 90% circa del bonus fiscale sarebbe stato speso e che, nei primi mesi del 2015, la quota delle famiglie che segnala di arrivare con difficoltà alla fine del mese si sarebbe lievemente ridotta rispetto a un anno prima.
Giuseppe Catapano informa: Presentata a Napoli la campagna Moige e Fit ‘Sos Tabacco Minori’ contro consumo illecito
Nel 2014 si è registrato “un preoccupante incremento” del consumo di prodotti illeciti del tabacco e Napoli è “la città più colpita dal fenomeno”. Sono tra i dati resi noti oggi durante la presentazione della seconda edizione della campagna “Sos tabacco minori” lanciata dal Moige con la Federazione italiana tabaccai (Fit) per la quale è stato creato il sito ‘sostabaccominori’ e un video da condividere sui social network.
La campagna è stata presentata, non a caso, proprio a Napoli, nella Sala Giunta del palazzo comunale dove si è anche fatto il punto sulla lotta al commercio illecito di prodotti del tabacco. Se nel 2013 si è registrato un importante calo dei consumi ottenuto anche grazie al grande impegno delle forze dell’ordine, il 2014 ha fatto registrare un preoccupante incremento del fenomeno dovuto alla facilità di accesso e ai bassi prezzi del mercato nero. Nel 2014 la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 200 tonnellate di sigarette di contrabbando di cui una buona parte in Campania con la denuncia di 6.744 persone.
Di queste sigarette sequestrate circa la metà sono rappresentate dalle cosiddette “cheap white”, sigarette prodotte in paesi come Cina, Russia, Emirati Arabi Uniti ed Ucraina irregolarmente introdotte nel territorio dell’Unione Europea nonostante non siano conformi ai suoi standard di produzione e commercializzazione: è di conseguenza facilmente intuibile il potenziale maggiore rischio associato al consumo delle stesse.
L’Italia, per sua naturale collocazione geografica, si pone come “nodo di scambio” delle tratte del contrabbando, caratterizzandosi non solamente come mercato di consumo. Lo testimoniano gli ingenti quantitativi bloccati nei porti di Ancona, Gioia Tauro, Bari, Genova, Napoli, Trieste e Brindisi che portano l’Italia tra i primi paesi in Europa per quantità di prodotti sequestrati. Napoli è la città più colpita dal fenomeno: da una ricerca realizzata dall’agenzia Msi Intelligence nel 2014, basata sull’analisi di pacchetti vuoti raccolti per le strade, emerge che i pacchetti “non domestici” sono 1 su 3 e in prossimità di scuole il dato raggiunge livelli allarmanti superando in alcuni casi il 50%.
“In Campania il traffico dell’illecito dei tabacchi lavorati esteri si è evoluto negli ultimi anni”, spiega il tenente colonnello Giuseppe Furciniti, comandante del Gico di Napoli. “In particolare – sottolinea – non si trovano più le vecchie sigarette contraffatte con il marchio classico della multinazionale, ma il mercato si è completamente saturato con una nuova tipologia di prodotti chiamati cheap white, realizzati in maniera illegale nei paesi soprattutto dell’Est Europa e in Medio Oriente, che non possono essere venduti in Europa perché mancano dei requisiti di sicurezza e qualità”.
Secondo Maria Rita Munizzi, presidente nazionale del Moige, “la lotta al fenomeno dell’illecito passa attraverso la maggiore consapevolezza da parte di tutti, rivenditori, genitori e figli, della pericolosità e della diffusione del contrabbando. L’accesso da parte dei minori ai tabacchi lavorati può essere contrastato con efficacia solo all’interno dei circuiti di vendita legali, dove gli esercenti possono e devono garantire il divieto d’accesso al tabacco per i minorenni”. Proprio per questo, spiega il presidente della Fit Francesco Marigliano, i tabaccai “rappresentano una sicurezza per il consumatore perché i prodotti venduti in tabaccheria rispondono agli standard di produzione previsti dall’Europa. Purtroppo – aggiunge – il fenomeno del tabacco illecito a Napoli e provincia è più evidente perché c’è la vendita per strada e i dati che affrontiamo sono allarmanti. Ben vengano quindi iniziative del genere che portano a sensibilizzare le istituzioni sulla questione”.
Invito accolto apertamente dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Napoli Enrico Panini, che annuncia al riguardo “un’iniziativa nei prossimi mesi sugli stili di vita”. “Siamo tutti autonomi – sottolinea Panini – ma abbiamo la responsabilità di non far cadere sugli altri le nostre scelte. Le cifre sono preoccupanti e bisogna intervenire, scenderemo quindi in campo con gli strumenti di cui dispone un Comune che non vuole stare a guardare perché la salute dei cittadini per noi è il bene più prezioso”.
Giuseppe Catapano scrive: Processi ancora pieni di carta
Processo civile telematico. Ma ancora pieno di carte. Dalle continue interruzioni dei servizi, ai quasi 40 tribunali che trasmettono ancora gli atti in forma cartacea, alla richiesta della maggior parte dei giudici della copia di cortesia, il pct, a quasi un anno dalla sua entrata in vigore nei tribunali d’Italia, sta creando più complicazioni che altro. È la fotografia scattata ancora una volta dall’Associazione nazionale degli avvocati italiani sull’attuazione della giustizia digitale in Italia (si veda ItaliaOggi dell’8 aprile scorso), con tanto di casi specifici. A partire dal tribunale di Velletri, che ha dichiarato inammissibili gli atti introduttivi inviati in via telematica senza il decreto Dgsia. Altri tribunali, continua l’Anai, hanno avuto il decreto autorizzativo, ma non ne hanno dato puntuale informazione. Ancora, il tribunale di Monza ha stabilito che il giudice potrà sempre richiedere agli avvocati copia cartacea di cortesia e di documenti già depositati telematicamente. Al contrario, il tribunale di Salerno ha invitato i difensori a depositare copia telematica di cortesia in formato pdf nativo, del ricorso e della comparsa di costituzione. «Gli avvocati», afferma l’Anai, «si devono quindi far carico di un duplice processo, telematico e cartaceo, anche in uffici giudiziari lontani dal proprio studio, mentre i giudici lamentano motivazioni per rifiutare il processo telematico». Anai richiama anche un sondaggio effettuato dal Csm, dal quale emerge che su 116 uffici di primo grado, per più di 50 la trasmissione del fascicolo telematico per il processo di appello non viene in alcun modo garantita.
Catapano giuseppe informa: Pignoramento con modalità telematiche
Esecuzioni forzate. Buone notizie per i creditori insoddisfatti. Aumenta il numero di tribunali che consentono di consultare immediatamente, per via telematica, le banche dati della pubblica amministrazione (come l’anagrafe tributaria, l’anagrafe dei conti correnti, PRA, ecc.) al fine di individuare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento. E ciò anche se la norma che ha previsto tale novità – inserita nell’ultima riforma del processo civile – richiede l’approvazione di specifici decreti attuativi che tuttavia ancora non esistono.
Oltre al Tribunale di Mantova e Novara, c’è anche Napoli e Taranto. In verità, se a Napoli l’orientamento era già stato battezzato alcuni mesi fa, ora viene ribadito con un ulteriore provvedimento, a conferma dell’unità di interpretazione del foro partenopeo. Anche a Taranto, il presidente del Tribunale ha autorizzato direttamente l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico (PRA) e in quelle degli enti previdenziali (Inps, su tutti), per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Detto in parole povere, nonostante sul punto si registri un contrasto giurisprudenziale (non tutti i tribunali sono sulla stessa linea di pensiero), stando a questo orientamento il creditore avrà gioco facile nella ricerca dei beni del debitore da pignorare (sempre che ve ne siano). Senza, infatti, bisogno di attendere i provvedimenti di attuazione del Governo – che chissà quanto tempo ancora richiedono – da subito il creditore potrà ricercare i beni del debitore tramite il computer dell’ufficiale giudiziario. Chi ha perso una causa ed è stato condannato con una sentenza, ha emesso assegni a vuoto, non ha pagato un decreto ingiuntivo ricevuto, ecc. non potrà più nascondere né l’automobile, né eventuali pensioni, né soprattutto conti in banca. Il pignoramento di quest’ultimo è, di norma, il più “convincente”: a nessuno piace vedersi bloccati i risparmi provenienti dallo stipendio o dalla pensione. Senonché se fino a ieri il creditore doveva utilizzare difficoltosi mezzi di intelligence per scoprire la banca di appoggio del debitore, oggi questo dato si potrà ottenere in un batter d’occhi attraverso la consultazione di quella banca dati che tutti gli istituti di credito hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni in loro possesso, inerenti la tenuta e la consistenza dei conti correnti degli italiani. Insomma, non si scappa!
Catapano Giuseppe scrive: Equitalia: il pignoramento blocca il conto corrente
Equitalia e la banca hanno agito correttamente, per come prevede la legge. Difatti la procedura speciale di pignoramento presso terzi, prevista appositamente per la riscossione esattoriale, prevede che l’Agente per la riscossione invii al terzo (la banca) l’atto di pignoramento senza bisogno dell’udienza davanti al giudice. Con tale atto di pignoramento, Equitalia ordina all’istituto di credito di pagare direttamente all’Esattore – entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anteriormente alla data di notifica dell’atto; – alle rispettive scadenze le restanti somme. Il tutto fino a concorrenza del credito per il quale Equitalia procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturati sino al giorno del pagamento e riportati nell’atto stesso. Ovviamente se è vero che il terzo pignorato (la banca) non può disporre di queste somme in modo difforme (pertanto non può pagare assegni del cliente che, nelle more, dovessero venire in pagamento e che, pertanto andrebbero protestati) è anche vero che nulla vieta al debitore di mutare conto corrente di appoggio per i successivi accrediti. L’obbligo della banca di versare man mano le somme ad Equitalia non si estende all’ultimo stipendio accreditato sul conto, il quale deve restare nella disponibilità del debitore. Il fatto che le somme percepite a titolo di stipendio siano confluite in un conto corrente ostacola in realtà, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’applicazione del limite di pignorabilità del quinto dello stipendio. In pratica, se è vero che la busta paga, pignorata in azienda, può essere trattenuta fino a massimo il 20% (appunto pari a 1/5), nel caso in cui le somme confluiscano in banca il pignoramento si può estendere al 100% degli importi. Ciò in quanto verrebbe meno il rapporto diretto tra gli emolumenti e la loro fonte e si creerebbe di fatto confusione tra essi e le somme a diverso titolo depositate sul conto corrente. Tuttavia, se nel conto del contribuente confluiscono solo le mensilità stipendiali e sia possibile dimostrare ciò al giudice (per esempio da un estratto conto), secondo un orientamento minoritario – ma che sta prendendo via via piede – sarebbe legittima l’opposizione deducendo che il pignoramento, in quanto avente ad oggetto la sola retribuzione lavorativa, deve rispettare il limite del quinto e non può estendersi a tutta la provvista depositata in banca. Quest’ultima tesi è sostenuta da un orientamento affermatosi recentemente con riguardo al pignoramento delle pensione ma estendibile anche ai crediti da lavoro. Si tratta della sentenza del Tribunale di Savona (2014) e del Tribunale di Sulmona (2013) che escludono il pignoramento integrale del conto corrente a due condizioni: – la natura del credito deve essere immediatamente riconoscibile per natura ed importo: in pratica, deve essere palese ed evidente che sul conto vengano accreditati solo i ratei dello stipendio. Bisogna quindi consentire al giudice di identificare esattamente la provenienza delle somme depositate; – sullo stesso conto non devono essere fatti ulteriori accrediti diversi da quelli dei ratei dello stipendio. Insomma, il debitore oggetto dell’esecuzione forzata deve essere in grado di dimostrare che sul conto vi sia solo e soltanto lo stipendio e null’altro.
Giuseppe Catapano: Accertamenti Agenzia Entrate e cartelle Equitalia, nullità confermata
Sono nulle e non vanno pagate le pretese di pagamento dell’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali firmati dai 767 dirigenti decaduti con la sentenza della Corte Costituzionale di marzo scorso. A confermare il primo orientamento favorevole al contribuente dato dalla CTP di Milano è ora la CTR Lombardia: il primo caso di giudizio di appello che si risolve in favore del cittadino. La sentenza è quasi fresca di giornata, perché appena diffusa, sebbene depositata l’altro ieri, ma le sue motivazioni hanno già scosso il fisco italiano che ora intravede seriamente il pericolo di dover rinunciare a riscuotere l’evasione fiscale degli ultimi anni. Questo perché, se in primo grado si erano avuti precedenti discordanti, la Ctr milanese è invece categorica: per gli atti firmati dai dirigenti incaricati decaduti a seguito della decisione della Consulta “non sembra esservi ombra di dubbio sulla caducità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità succedutasi negli anni”. Come noto, la Consulta, nello scorso mese di marzo, aveva dichiarato illegittima la nomina a dirigente di ben 767 funzionari, perché avvenuta senza pubblico concorso. Risultato: anche gli atti firmati da tale personale – secondo la Commissione lombarda di secondo grado – sono da considerare radicalmente nulli. E ciò anche in forza di un costante orientamento della Cassazione (da noi, spesso, richiamate in queste pagine per sostenere appunto la fondatezza di tale tesi) secondo cui va interpretata con estremo rigore quella norma di legge che prescrive: “L’accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione (…)” del capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’aspetto più interessante della pronuncia è che essa fa riferimento al concetto di nullità radicale dell’accertamento fiscale: si tratta, cioè, del vizio più grave (dopo l’inesistenza) di cui può essere affetto un atto. In buona sostanza, la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, e finanche dal giudice stesso qualora il contribuente non lo faccia per dimenticanza o ignoranza. Come dire che è la stessa Corte, dinanzi alla quale sia stato impugnato un atto, a doverlo annullare d’ufficio se si accorge che fa parte di quelli firmati da chi non aveva i poteri, e questo a prescindere dall’eventuale contestazione del ricorrente. Non ci sono neanche termini massimi per far valere il vizio, perché la nullità può essere rilevata (oltre che dal giudice) anche dalla parte in secondo grado o anche prima che la causa venga decisa, nonostante l’eccezione non sia stata inserita nell’atto di ricorso. Secondo dunque la CTR Lombardia la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice in quanto si verificherebbe un’ipotesi di nullità assoluta del provvedimento, essendo tale atto viziato da difetto assoluto di attribuzione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio. I giudici sconfessano anche la teoria del funzionario di fatto, cui si sta appellando l’Agenzia delle Entrate per salvare l’orticello, ma che, evidentemente, non ha applicazione nel caso di specie. Chi sono i dirigenti decaduti? L’elenco dei dirigenti senza poteri, interessati dalla sentenza della Corte Costituzionale, è stato messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate per questioni di trasparenza. Si può consultare a questa pagina web: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/amministrazione+ trasparente/personale/dirigenti+cartella/curricula+e+dati+retributivi+dirigenti In pratica si può trattare di a) direttori provinciali “reggenti”; b) altri funzionari/dirigenti su delega di questi reggenti; c) dirigenti “reggenti” con incarico di capo ufficio/area delegati alla firma dal direttore provinciale. Nella prime due ipotesi infatti, il direttore provinciale “reggente”, non avendo potuto occupare quel ruolo non poteva né sottoscrivere l’atto né delegare terzi. Nella terza ipotesi, invece, il dirigente (capo ufficio/area) che ha sottoscritto l’atto, su delega del direttore provinciale, non poteva ricoprire tale incarico. Anche alle cartelle di Equitalia L’aspetto che interessa più i contribuenti forse è questo: la nullità si estende anche alle cartelle di Equitalia? Il punto è delicato e ancora non si riscontrano decisioni in merito. Tutto si gioca proprio sull’accennato concetto di “nullità assoluta”: essa non è mai sanabile e comporta l’annullamento non solo dell’atto viziato, ma anche di tutta quella serie di atti che sono stati emessi come conseguenza del primo. Un effetto domino, quindi, secondo un principio di diritto che ora potrebbe tornare utile al contribuente. Dunque, se l’accertamento è nullo e sulla scorta di esso, in caso di mancato pagamento, è stata emessa la cartella di Equitalia, anch’essa dovrebbe essere nulla. Come detto, però, bisognerà procedere ancora con prudenza, in attesa di comprendere come le Commissioni Tributarie si orienteranno sulla questione.