“Cartella di pagamento” nei confronti di una società, e relativa alla “liquidazione in base alla dichiarazione dei redditi per gli anni 2000 e 2001”. Ma, secondo i giudici tributari regionali, l’operato del Fisco è viziato… più precisamente, decisiva è la “mancanza di sottoscrizione e dell’indicazione del responsabile del procedimento”, e ciò, sempre per dei giudici di secondo grado, porta all’annullamento della “cartella”.
Di avviso opposto, però, i giudici della Cassazione. Questi ultimi, in premessa, ricordano che “la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008”, come in questo caso, “non è affetta da nullità”. E, subito dopo, ancora i giudici di terzo grado aggiungono che “l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”.
Chiara, quindi, la chiave di lettura offerta dai giudici della Cassazione, e di cui dovranno tenere conto i giudici tributari regionali riprendendo in esame la vicenda.
Catapano Gerardo Antonio
Giuseppe Catapano comunica: UNESCO – tre nuove riserve italiane
Sono italiani i nuovi 3 siti naturalistici UNESCO, ritenuti esempi mondiali di sviluppo sostenibile e di crescita economica e turistica rispettosa dell’ecosistema e della biodiversità. Si tratta di due siti a carattere interregionale, l’Appennino Tosco-Emiliano, e il Delta del Po (quest’ultimo sul confine fra Veneto e Emilia Romagna), e del sito Alpi Ledrensi e Judicaria che si estende dalle Dolomiti di Brenta al Lago di Garda nella Provincia di Trento.
Lo ha sancito il Consiglio internazionale dell’UNESCO nell’ambito del programma “Uomo e Biosfera” (MAB), che ha approvato l’iscrizione di tre nuovi siti italiani nel prestigioso network mondiale delle riserve UNESCO.
“E’ la prima volta, in quarant’anni, che l’Italia ottiene un risultato cosi’ importante a livello internazionale in ambito ambientale – afferma il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti -. L’UNESCO, iscrivendo 3 nuovi siti nella Lista delle eccellenze naturalistiche, evidenzia la straordinaria biodiversità e ricchezza di paesaggi del nostro Paese e, al tempo stesso, riconosce la capacità delle comunità locali di saper trovare il giusto equilibrio fra uomo e natura, valorizzando l’insieme delle risorse umane, naturali, culturali, paesaggistiche e produttive presenti sul territorio”.
Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, si dice orgoglioso di “un riconoscimento che premia il lavoro intenso di candidatura attivato da più di un anno da parte del parco dell’Appennino e delle comunità locali. Un riconoscimento che, nella sua interezza, premia anche la Regione con più boschi in Italia e con un eccezionale patrimonio naturalistico e biodiversità”. Lo sottolinea Rossi per il riconoscimento Unesco del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.
Per il Delta del Po “è una bellissima notizia che attendavamo da quando l’iter per questo riconoscimento era iniziato – commenta il presidente della regione Veneto, Luca Zaia – . Non avevamo dubbi che mancasse solo l’ufficializzazione che attestasse l’importanza e il fascino di uno dei parchi deltizi più interessanti d’Europa. Confermo il nostro impegno a salvaguardare e valorizzare questo territorio – sottolinea Zaia -, avendo a cuore oltre all’ambiente e alle straordinarie risorse naturalistiche che accoglie, anche la comunita’ polesana, che da un attento e compatibile sviluppo culturale e turistico, puo’ trarre irrinunciabili benefici”.
Per il duplice riconoscimento si dice sodisfatta anche la regione Emilia Romagna attraverso l’assessore regionale alle Politiche ambientali, Paola Gazzolo: “è un risultato straordinario, di cui possono fregiarsi solo 13 Riserve in tutta Italia. Orgogliosi che di tre candidature italiane riconosciute, due siano in Emilia-Romagna. Un punto di partenza per internazionalizzare il nostro patrimonio ambientale e promuovere una crescita sostenibile”.
Giuseppe Catapano scrive: Corte dei Conti, aumento tasse locali dovuto allo Stato centrale
Aumentano le tasse locali, ma ciò è dovuto a scelte del governo centrale, “piuttosto che espressione dell’autonomia impositiva degli enti decentrati”. La Corte dei Conti evidenzia inoltre che tra il 1995 e il 2014 la quota delle entrate derivanti dalle amministrazioni locali sul totale della Pubblica Amministrazione è quasi raddoppiata passando dall’11,4% al 21,9%, ribadendo che “ciò è stato il frutto di scelte operate a livello di governo centrale”.
Lo rileva il Rapporto 2015 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica, nel quale sono forniti al Parlamento e al Governo una valutazione della nostra finanza pubblica. Vengono anche analizzati gli andamenti macroeconomici e le prospettive della finanza pubblica.
“Il rapporto fra la spesa dei Governi locali e il totale della spesa pubblica del periodo 2001-2014 è rimasto sostanzialmente costante, in Italia come pure in Germania. Solo in Francia, ove si registrava un livello di “centralismo” di partenza decisamente più elevato, il peso della spesa pubblica locale si è lievemente accresciuto”.
Si sostiene anche che “un duraturo controllo sulle dinamiche di spesa può ormai difficilmente prescindere da una riscrittura del patto sociale che lega i cittadini all’azione di governo e che abbia al proprio centro una riorganizzazione dei servizi di welfare”.
Così come indicato anche nel Def, “le condizioni di sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica – sottolinea la Corte dei Conti – richiedono uno scenario macroeconomico ambizioso”, con interventi profondi capaci di rialzare le dinamiche produttive. In questo programma di riforme strutturali bisogna anche “restituire capacità di spesa a famiglie e imprese. Una direzione intrapresa nel 2014, con la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro e con un bonus erogato alle famiglie”.
Il blocco della dinamica retributiva e “la consistente flessione” del numero dei dipendenti della P.a. hanno portato nei quattro anni 2011-2014 ad una diminuzione complessiva della spesa di personale di circa il 5%, pari a 8,7 miliardi.
Mentre il riordino delle Province deve sciogliere ancora il nodo dei dipendenti. “L’assorbimento dei soprannumerari delle Province rischia di rendere più difficile l’operazione di riordino”. Si tratta questa di “un’operazione impegnativa che impatta su un quadro disomogeneo e frammentato”, che evidenzia criticità strutturali, in parte acuite dai recenti interventi di contenimento della spesa pubblica.
Quella della distribuzione del personale delle Province tra Regioni e Comuni, spiega la Corte, è una operazione che pesa “sia sotto i profili del dimensionamento organizzativo dei diversi enti, sia sotto quello dell’esistenza di non sempre giustificate differenze nel trattamento economico”.
Catapano Giuseppe: Contenzioso tributario, Italia spaccata
Alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro servono 188 giorni per depositare una sentenza, che diventano addirittura oltre 213 nella commissione tributaria regionale molisana. Alla Ctp di Pavia, invece, bastano meno di 15 giorni, mentre alla Ctr valdostana poco più di 16. Circa il 10% delle sentenze totali per contenzioso tributario 2014 è stato poi depositato entro 30 giorni dall’ultima udienza; la maggioranza delle sentenze è stata invece depositata entro un mese. Questo quanto emerge dalla relazione annuale pubblicata ieri dal ministero delle finanze. Dall’analisi dei tempi e delle fasi delle controversie tributarie a livello di Ctr e Ctp, la media dei giorni intercorsi nel 2014 dalla data di celebrazione dell’ultima udienza alla data di deposito della sentenza è stata pari a 54 giorni per le province e a 61,1 giorni per le Ctr. Il 95,7% delle sentenze depositate è avvenuto nel termine dei sei mesi, mentre solo lo 0,4% ha ecceduto l’anno dopo l’ultima udienza. In ordine al tempo di processo, il periodo intercorrente tra la data di deposito della controversia presso la Commissione adita e la data di spedizione del dispositivo alle parti processuali per le Ctp è stato pari in media a 961,3 giorni (2 anni e 8 mesi) e a 729,4 giorni (2 anni) per le Ctr. Rispetto al 2013 si è riscontrato un miglioramento di 2 mesi del tempo medio del processo nel primo grado di giudizio (nel 2013 è stato di 1.043,1 giorni), mentre nel secondo grado di giudizio è rimasto pressoché invariato (a circa 730 giorni). Relativamente al secondo grado di giudizio, le più celeri in ordine al tempo di processo sono risultate la città di Pordenone (215,2 giorni) e nuovamente la Valle d’Aosta (181,6 giorni); meno rapide, Nuoro (4.802,8 giorni) e la regione Calabria (2.603,7 giorni).
Catapano Giuseppe osserva: Nuove imprese a tasso zero
Addio sostegno all’autoimprenditorialità disciplinata dalla vecchia legge De Vito e poi modificata dal decreto legislativo n. 185/2000. Al suo posto arriverà « Nuove imprese a tasso zero». La misura si rivolgerà non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età. Inoltre si estenderà all’intero territorio nazionale e non prevederà più l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa). Il finanziamento dovrà essere restituito in otto anni e dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale. L’impresa beneficiaria avrà, inoltre, l’obbligo di dimostrare la copertura del 25% dell’investimento complessivo con mezzi propri o finanziamenti di terzi. Il regolamento ministeriale di cui ItaliaOggi ha preso visione è attuativo del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cosiddetta «Destinazione Italia») ed è arrivato al ministero dell’economia dopo aver ricevuto l’ok del ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi. È alle battute finali, quindi, il percorso con cui il governo vuole effettuare un cambio di passo nella rivisitazione degli incentivi per le nuove imprese.
Giuseppe Catapano informa: 730 precompilato, fino al 29 giugno possibile la correzione
Il contribuente che ha già inviato il 730 precompilato via web tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate e si è accorto di aver commesso degli errori può effettuare un nuovo invio che annulla e sostituisce il precedente. Con un provvedimento pubblicato oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su modi e tempi per inviare la nuova dichiarazione correttiva.
Nuova chance per i contribuenti – Per agevolare i cittadini nel primo anno di avvio sperimentale del 730 precompilato, l’Agenzia offre la possibilità di correggere direttamente la dichiarazione inviata, senza la necessità di rivolgersi al Caf o a un professionista abilitato per la presentazione di un modello 730 integrativo o di presentare un modello Unico correttivo o integrativo.
È possibile, ad esempio, aggiungere degli oneri precedentemente dimenticati, modificare la dichiarazione a seguito delle rettifiche della Certificazione Unica comunicate dal sostituto d’imposta dopo il primo invio del 730 precompilato oppure inserire detrazioni non considerate precedentemente.
Come inviare il nuovo 730 – Per effettuare il nuovo invio è sufficiente accedere con le proprie credenziali all’area del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dedicata al 730 precompilato, riaprire la dichiarazione già trasmessa, apportare le modifiche necessarie e quindi procedere all’invio della dichiarazione sostitutiva. La sostituzione della dichiarazione è ammessa una sola volta.
Quando inviare il modello – La nuova dichiarazione annulla e sostituisce integralmente il 730 già trasmesso e può essere inviata a partire da oggi e fino al 29 giugno.
Solo i contribuenti che hanno presentato il 730 in assenza del sostituto d’imposta che effettua i conguagli utilizzando la procedura web resa disponibile dall’Agenzia e che abbiano trasmesso, entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle somme dovute, possono presentare il 730 sostitutivo entro il 21 giugno 2015.
Come specificato nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia 10 giugno 2015, la nuova chance viene concessa, tenuto conto del carattere sperimentale della procedura, per consentire ai contribuenti che hanno già inviato, attraverso l’apposita funzionalità dell’applicazione web 730 precompilato, la propria dichiarazione 730 con dati errati o incompleti, di correggere la dichiarazione direttamente, senza la necessità di rivolgersi al CAF o a un professionista abilitato per la presentazione di un modello 730 integrativo, di cui all’articolo 14 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, o di presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Catapano Giuseppe: Aggiornamento dell’elenco delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2014
Si comunica che, in esito alle pubblicazioni effettuate per alcuni Comuni in rettifica dei precedenti dati, è stato ripubblicato l’elenco riepilogativo delle aliquote e delle esenzioni dell’addizionale comunale all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2014, aggiornato al 5 giugno 2015.
L’aggiornamento riguarda, in particolare, i Comuni di Bedero Valcuvia (A728), Belgioioso (A741), Breno (B149), Canicattì (B602), Cissone (C738), Cormons (D014), Crucoli (D189), Drapia (D364), Fragagnano (D754), Gatteo (D935), Gavardo (D940), Ghiffa (E003), Magenta (E801), Magherno (E804), Mirabello Monferrato (F232), Monte Urano (F653), Orbassano (G087), Ostuni (G187), Pietrafitta (G615), Pietragalla (G616), Piglio (G659), Qualiano (H101), Roddino (H473), San Martino in Pensilis (H990), San Marcellino (H978), Sannicola (I059), San Pietro a Maida (I093), Somma Vesuviana (I820), Venasca (L729) e Villachiara (L923).
Si precisa che per il Comune di San Marcellino l’aggiornamento dei dati riguarda l’aumento dell’aliquota allo 0,8% in considerazione della dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente.
Per tutti gli altri Comuni, la rettifica dei dati ha ad oggetto l’inserimento della soglia di esenzione dall’imposta in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
L’elenco aggiornato è disponibile alla pagina
L’Agenzia delle Entrate ha già avviato le necessarie attività di competenza volte a tenere conto degli aggiornamenti in questione. (Così, comunicato Mef del 9 giugno 2015)
Catapano Giuseppe osserva: Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti: le risposte ai quesiti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015
L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sulle significative modifiche alla disciplina dell’IRAP, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, infatti, l’Agenzia fa il punto sulle questioni interpretative derivanti dall’evoluzione del quadro normativo, sollevate anche dalle associazioni di categoria, in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d’imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e sui dubbi su public utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione. Di seguito ed in sintesi le novità sostanziali.
L’articolo 1 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina del tributo regionale (IRAP), di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
I commi da 20 a 24 dell’unico articolo 1 della Legge di Stabilita 2015 dispongono, rispettivamente:
1) l’inserimento nell’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997, del comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. 446/1997;
2) il riconoscimento – per i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori dipendenti – di un credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per cento dell’IRAP lorda. Per espressa previsione di legge, il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. I termini di decorrenza della previsione in esame sono analoghi a quelli previsti per la misura di cui al punto precedente;
3) l’abrogazione dell’articolo 2, commi 1 e 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che stabiliva la riduzione delle aliquote IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1, 1-bis), lettere a), b), c) e all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Gli effetti dell’abrogazione decorrono dall’entrata in vigore della norma, divenuta pertanto inefficace ab origine. Sono, tuttavia, salvaguardati i comportamenti di quanti hanno determinato l’acconto relativo al periodo d’imposta 2014 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69;
4) la modifica dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del D.Lgs. 446/1997 tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi. Ciò in quanto la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato riduce l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione e con essa la quota di IRAP ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi (cfr., sul punto, circolare 3 aprile 2013, n. 8/E (in “Finanza & Fisco” n. 7/2013, pag. 462).
Con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, infatti, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle questioni interpretative sollevate dalle associazioni di categoria in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d’imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e scioglie i dubbi su public utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione.
Si alle deduzioni Irap per le public utilities, no ai contratti a termine – Le public utilities, escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare, ai fini Irap, della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato. Sono, invece, esclusi dal beneficio i contratti a termine, stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato.
Disco verde per i contratti di somministrazione lavoro – Le imprese possono dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile Irap anche in caso di personale somministrato. Questo però è possibile solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).
Il credito d’imposta vale solo per chi non ha dipendenti – Il credito di imposta (pari al 10% dell’Irap lorda indicata in dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l’impresa o il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta. Non accedono al beneficio, pertanto, i soggetti che hanno avuto per un periodo di tempo limitato nel corso dell’anno lavoratori alle proprie dipendenze.
Tfr e fondi dentro il calcolo per la deducibilità – Le quote di Tfr maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto dello stanziamento in bilancio. Anche i fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo. Nel caso in cui tali fondi abbiano generato, in passato, Irap deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario recuperare l’imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 88 del TUIR.
Catapano Giuseppe osserva: Mafia capitale, altri 5 arresti – truccata anche la gara per restauro Aula Giulio Cesare
Cinque arresti eseguiti dagli uomini del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza di Roma nell’ambito di un’inchiesta della procura capitolina nel settore degli appalti pubblici e di contrasto alle frodi fiscali. In manette sono finiti anche un alto dirigente in servizio alla Sovrintendenza dei beni culturali di Roma Capitale e un imprenditore, che, fa sapere la Gdf, è “risultato coinvolto anche nell’inchiesta mafia capitale”. In tutto sono sei le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip ma uno dei sei destinatari è recentemente deceduto.
Truccata la gara per restauro Aula Giulio Cesare – Tra le gare “truccate” scoperte dalla Finanza, anche quella relativa al restauro dell’aula Giulio Cesare del palazzo Senatorio, dove si riunisce il consiglio comunale della Capitale, affidata a trattativa privata all’imprenditore arrestato.
Le accuse – I reati contestati sono associazione a delinquere, truffa aggravata e continuata in danno del Comune di Roma, falso, turbativa d’asta, emissione e utilizzo di fatture false, indebite compensazioni d’imposta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con l’aggravante del reato transnazionale, commesso a Roma, Lussemburgo e altrove.
Dirigente favorì imprenditore Fabrizio Amore – All’alto dirigente in servizio alla Sovrintendenza dei beni culturali di Roma Capitale finito in manette si contesta, a quanto fanno sapere le Fiamme gialle, di aver “favorito l’imprenditore romano Fabrizio Amore nell’iter procedurale per l’aggiudicazione di gare pubbliche”, tra cui, appunto, quella relativa al restauro dell’aula Giulio Cesare. In particolare, dagli accertamenti eseguiti è emerso come “l’imprenditore arrestato fosse più che sicuro dell’aggiudicazione della gara, avendo stipulato contratti ed effettuato pagamenti in acconto ai subappaltatori alcuni giorni prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte”. In sostanza, spiega la Gdf, “il pactum sceleris ha fatto sì che fossero invitate alla procedura di gara esclusivamente società riconducibili allo stesso soggetto economico”.
Affitti gonfiati per mini appartamenti destinati a emergenza abitativa- Dall’inchiesta emerge anche che il Comune di Roma ha pagato per anni 2.250 euro al mese per ogni mini appartamento dei due residence in zona Ardeatina destinati all’emergenza abitativa affittati dall’imprenditore finito in manette. Secondo la Gdf, l’imprenditore arrestato inoltre, “grazie alla rete di conoscenze che vanta all’interno degli uffici di Roma Capitale risultata alquanto estesa e ramificata”, tramite “sue società, controllate da società lussemburghesi”, ha concesso in locazione al Comune due strutture residenziali in zona Ardeatina per la gestione delle emergenze abitative della Capitale, e il Comune di Roma “ha pagato per diversi anni canoni di locazione particolarmente elevati, pari a circa 2.250 euro al mese, per ogni mini appartamento”. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Roma si è anche accertato che “alcune unità immobiliari, anziché essere destinate alle emergenze abitative, così come previsto nel contratto di locazione, sono state utilizzate dall’imprenditore per fini propri”.
Evasione fiscale da 11 milioni – Una imponente evasione fiscale, per oltre 11 milioni di euro, è emersa nell’ambito dell’inchiesta. L’evasione fiscale, fanno sapere le Fiamme gialle, sarebbe stata attuata dall’imprenditore arrestato e dai suoi collaboratori, “attraverso un gruppo di società residenti, controllate da imprese estere con sede in Lussemburgo”.
Catapano Giuseppe scrive: Normativa sui cookie: chiarimenti del Garante Privacy e prime multe
Il 2 giugno è scaduto il termine entro il quale i siti internet avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa in materia di cookie, con particolare riferimento all’informativa per gli utenti . Il Garante della privacy, considerata la delicatezza della materia, è intervenuto con una recente nota per fornire alcuni chiarimenti sugli obblighi dei siti e sulla necessità di tutelare la privacy degli utenti, il cui consenso preventivo è essenziale ai fini dell’uso lecito dei cosiddetti cookie di profilazione (cioè quelli che tracciano le scelte di navigazione dell’utente). Innanzitutto viene specificato che la normativa in materia di cookie si applica a tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento strumenti situati sul territorio dello Stato. I siti che non consentono l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio dell’utente o l’accesso a informazioni già archiviate, e che quindi non utilizzano cookie, non sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa. Per l’uso di cookie esclusivamente tecnici (necessari cioè per far funzionare il sito) è richiesto il solo rilascio dell’informativa con le modalità ritenute più idonee (ad es. inserendo il riferimento nella privacy policy del sito) senza necessità di realizzare un apposito banner. I cookie analitici (cioè quelli necessari per monitorare l’uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso) possono essere assimilati ai cookie tecnici se vengono realizzati e utilizzati direttamente dal sito senza l’intervento di soggetti terzi. Se però i cookie analitici sono realizzati e messi a disposizione da terze parti, è necessario che queste ultime utilizzino strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie (per esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP). L’impiego di tali cookie deve, inoltre, essere subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all’impegno della terza parte ad utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui esse dispongano. Molti siti hanno evidenziato la difficoltà di apportare le modifiche necessarie in materia di cookie alle proprie piattaforme che già contengono al loro interno strumenti, spesso pre-configurati, per la gestione dei cookie. Consapevole di tali difficoltà, il Garante ha indicato ai siti il termine di un anno per adeguarsi compiutamente alla normativa. In caso di cookie di profilazione provenienti da domini “terze parti”, sono necessari due elementi: a) il banner che genera l’evento idoneo a rendere il consenso documentabile (a carico del sito principale) b) i link aggiornati ai siti gestiti dalle terze parti in cui l’utente potrà effettuare le proprie scelte in merito alle categorie e ai soggetti da cui ricevere cookie di profilazione. Il Garante chiarisce inoltre che se sul sito i banner pubblicitari o i collegamenti con i social network sono semplici link a siti terze parti che non installano cookie di profilazione, non c’è bisogno di informativa e consenso. Nell’informativa estesa il consenso all’uso di cookie di profilazione potrà essere richiesto per categorie (es. viaggi, sport). Il provvedimento del Garante prevede che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine) comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookie. Il Garante fa presente che a tal fine sono ammesse soluzioni per l’acquisizione del consenso basate su “scroll“, ovvero sulla prosecuzione della navigazione all’interno della medesima pagina web. È però necessario che tali soluzioni, particolarmente rilevanti nel caso di dispositivi mobili, siano chiaramente indicate nell’informativa e siano in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del gestore del sito (prima parte), che possa essere qualificato come azione positiva dell’utente. Se un dominio gestisce più siti web, è sufficiente effettuare una sola notifica al Garante per l’utilizzo dei cookie.