Il 16 giugno, ogni anno, è una data “fatale” per tutti i contribuenti: scadono infatti i pagamenti di molte imposte, come Imu, Tasi, Tari (ovvero le tre componenti della Iuc, imposta unica comunale), Irpef, Ires. Irap… Anche se alcune scadenze sono state posticipate al 6 luglio (tutti i versamenti derivanti da Unico e Irap 2015), quelle relative ai pagamenti delle imposte comunali restano, purtroppo invariate: inoltre, la proroga, anche se di 20 giorni, non risolve certamente i problemi di tutti coloro che hanno difficoltà nell’adempimento. Ecco che, allora, viene in aiuto di chi pagherà in ritardo l’istituto del ravvedimento operoso: si tratta, in pratica, della possibilità di pagare le tasse, comprese quelle locali, oltre i termini, versando sanzioni ridotte. Come si calcola il ravvedimento operoso per il ritardo La quantificazione delle sanzioni varia a seconda dei giorni di ritardo: – da 1 a 14 giorni oltre la scadenza, si applica il ravvedimento sprint, grazie a cui la sanzione per omesso versamento viene ridotta a 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo; conseguentemente, essendo la sanzione, per la maggior parte dei casi, pari al 30% dell’imposta dovuta, dunque essendo il minimo pari al suo decimo (3%), si dovrà pagare un tanto pari allo 0,2% per ogni giornata che va dal termine di legge al versamento effettivo: ad esempio, se Tizio adempie 5 giorni dopo la scadenza, verserà l’1% in più, rispetto all’importo originario, oltre agli interessi; – da 15 a 30 giorni dopo il termine, si applica il ravvedimento breve; grazie a quest’istituto, la sanzione corrisponde a 1/12 del 30% dell’ammontare dell’imposta, ovvero al 2,5%, innalzato al 3% (1/10 del minimo) per le violazioni commesse dopo il 31 gennaio 2011. Facciamo un esempio: Tizio e Caio devono pagare 100 Euro d’Irpef; Tizio effettua il versamento con 29 giorni di ritardo, Caio con soli 20 giorni; per entrambi la sanzione sarà di 3 Euro, cambierà solo l’importo degli interessi; – dal 31° giorno posteriore alla scadenza, entro i termini di presentazione della dichiarazione periodica successiva, oppure entro un anno, ove non prevista, si applica invece il ravvedimento lungo. La sanzione alla quale si è assoggettati, in questo caso, è pari a 1/8 del 30%, dunque al 3,75%: esemplificando, se Tizio e Caio devono versare l’Imu per un ammontare di 100 Euro, ma, mentre il primo versa l’imposta dopo 3 mesi e mezzo, il secondo la versa dopo 6 mesi, l’importo della sanzione sarà di 3,75 Euro per tutti e due; varierà soltanto la quantificazione degli interessi, anche in questo caso. Vi sono, però, delle modifiche recentemente apportate, nel caso in cui il ritardo non superi il 90° giorno, che andremo ora ad esporre. Il nuovo ravvedimento della Legge di Stabilità 2015. Grazie alla nuova normativa introdotta dal primo gennaio 2015, ci si può ravvedere senza limiti di tempo: le uniche cause ostative al ravvedimento operoso consisteranno solo nella notifica di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento; pertanto, si potrà usufruire dell’istituto anche con ispezioni e verifiche in corso. L’ammontare delle sanzioni, per ravvedimento sprint e breve, resta lo stesso, così come per il lungo, qualora si superi la scadenza di oltre 90 giorni. Per i versamenti che vanno dal 31° al 90° giorno, si applica invece una sanzione ridotta del 3,3%. Ottime notizie anche per i super ritardatari. Difatti: – per i versamenti da 1 a 2 anni oltre la scadenza, è ora applicabile una sanzione del 4,2%; – superati i 2 anni, la sanzione ammonta solamente al 5%. Calcolo degli interessi per ravvedimento operoso Come abbiamo accennato, per ravvedere i versamenti non basta la sanzione, ma è necessario anche il pagamento degli interessi legali. L’ammontare del tasso d’interesse legale varia ogni anno: nel 2014 era pari all’1%, e nel 2015 è sceso allo 0,50%.La formula per calcolare gli interessi, relativa a ogni annualità, è la seguente: importo da pagare, moltiplicato per il tasso d’interesse, diviso 365, per il numero dei giorni di ritardo. Ad esempio, se Tizio deve pagare 100 Euro d’Irpef, con 90 giorni di ritardo, il calcolo sarà: [(100x 0,50%):365]x90. Quindi verserà 12 centesimi d’interessi.
Catapano Gerardo Antonio
Giuseppe Catapano scrive: Visita fiscale del lavoratore in malattia: obblighi del medico
Come noto, in caso di malattia del dipendente, il datore può richiedere alla sede INPS nella cui circoscrizione si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato, l’effettuazione della visita di controllo già a partire dal primo giorno di assenza; anche a mezzo telefono ove poi faccia seguito un atto scritto.
A partire dal 1° dicembre 2011, la richiesta di visita di controllo deve essere effettuata in modalità esclusivamente telematica; la richiesta è comunicata immediatamente dall’INPS al medico tramite procedura telematica.
Così come il lavoratore ha degli specifici obblighi, primo tra tutti quello della reperibilità, anche il medico di controllo dell’Inps è tenuto al rispetto di una serie di obblighi impostigli dalla legge. Qui di seguito li affronteremo in modo schematico, con una importante precisazione preliminare: se il medico violi tali regole, il malato può legittimamente rifiutarsi di sottoporsi alla visita, ma, qualora sopraggiunga una causa con il datore di lavoro, dovrà fornirne la prova del comportamento illecito del medico stesso.
Ecco, in sintesi gli obblighi:
1) il medico è tenuto a mostrare il tesserino dell’Ordine dei medici o l’apposito cartellino di riconoscimento;
2) quindi deve passare a indentificare il malato attraverso la carta di identità o altro documento;
3) se il lavoratore chiede che alla visita siano presenti altre persone presenti in casa, il medico fiscale è tenuto a farsi rilasciare, dal lavoratore medesimo, un consenso scritto e firmato con tale autorizzazione. Il medico dovrà poi annotare sul verbale il loro nome, cognome e grado di parentela;
4) il medico fiscale deve, poi, preliminarmente informare il dipendente dello scopo del controllo e che la visita medica è lecita e deve essere eseguita;
5) il medico deve astenersi dal fornire al lavoratore malato le proprie valutazioni sulla diagnosi e sulla terapia prescritte dal medico curante di base;
6) quindi si passa alla visita vera e propria; il medico, in particolare, visita accuratamente l’assicurato, limitatamente agli apparati interessati dalla patologia;
7) a visita eseguita, il medico redige il verbale. In esso vi indica: data e ora della visita domiciliare; anamnesi lavorativa, con dettaglio della qualifica e mansione; documentazione sanitaria esibita ed eventuali terapie (tipo, posologia, durata); diagnosi; prognosi medico legale; timbro e firma leggibile. Eventuali cancellature o correzioni vanno controfirmate a fianco;
8) se il certificato del medico di famiglia è scaduto o non è ancora in possesso del lavoratore e il medico non constata il ripristino della capacità lavorativa specifica, demandare la prognosi al curante, segnalando al Dirigente medico legale di II livello di sede di aver agito senza certificazione;
9) se il certificato non è ancora stato inoltrato all’INPS e viene esibito al momento della visita, deve riportare diagnosi, prognosi e data di rilascio, generalità e identificativo regionale (se convenzionato con il SSN) del medico che ha redatto il certificato;
10) se l’assicurato è giudicato in condizioni di riprendere il lavoro, la prognosi va chiusa al massimo 3 giorni dalla data della visita;
11) il medico fiscale deve tenere comunque un comportamento corretto cortese anche se il lavoratore mostri delle resistenze alla visita;
12) in ultimo, il medico fiscale è tenuto informare il malato:
– sull’esito della visita e sul fatto che deve essere apposta la firma sul verbale;
– su fatto che è diritto del lavoratore fare annotazioni sul verbale che firma;
– sul fatto che la firma senza osservazioni equivale ad accettare i contenuti e il giudizio prognostico;
– sul fatto che la firma con annotazione di dissenso comporta una successiva visita il Dirigente medico legale di Sede o la ASL.
Se il lavoratore è assente all’indirizzo indicato, il medico deve darne conto nel verbale, indicando rispettivamente se:
– all’indirizzo indicato (citofono/campanello) non ha risposto nessuno;
– il lavoratore è assente come da dichiarazione di un familiare maggiore di 14 anni o di altra persona presente in casa (indicare nome e cognome, con firma del dichiarante);
– risulta sconosciuto all’indirizzo indicato.
A questo punto, il medico deve rilasciare l’invito al lavoratore perché si presenti alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo (salvo che non abbia ripreso l’attività lavorativa nel frattempo), indicandone la data mediante consegna:
– a un familiare maggiore di 14 anni;
– ad altra persona presente in casa (in busta chiusa);
– al portiere o a un vicino che accetti di riceverlo (in busta chiusa), che deve firmare una ricevuta.
In alternativa è possibile il deposito nella cassetta delle lettere.
L’invito alla visita ambulatoriale va inserito in una busta chiusa all’esterno della quale va trascritto il numero cronologico della notificazione, senza altri segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto; tale numero, insieme al nome del lavoratore, va comunicato all’INPS.
L’INPS informa immediatamente il datore di lavoro o istituto previdenziale che ha richiesto la visita.
Catapano Giuseppe informa: E-commerce, come avviare un’attività
E-commerce: tutti ne parlano, ma in pochi ancora sanno come funziona: in questa breve guida cercheremo di darvi qualche suggerimento pratico e, soprattutto, spiegarvi cosa prevede la legge in materia.
A volte le crisi economiche sono più che altro uno spostamento della domanda verso altri mercati cui le vecchie imprese non sono in grado di adeguarsi immediatamente. Il fenomeno dell’e-commerce ha determinato un deciso scossone nella vendita al dettaglio: gli stessi produttori hanno ritenuto più conveniente distribuire i propri prodotti tramite internet che non attraverso una rete di rivenditori, sistema sicuramente più costoso. Un esempio sono le librerie, i rivenditori di cd, dvd e prodotti di tecnologia di largo consumo (chiavette usb e memorie esterne, primi tra tutti).
Per avviare un’attività di e-commerce non basta avere un sito internet e un buon programmatore. Bisogna rispettare alcune strategie di mercato, di marketing e, soprattutto, una fitta serie di norme giuridiche.
Strategie di mercato
Circa le prime, è chiaro che una partnership con i marketplace potrebbe essere estremamente conveniente (si pensi e-Bay, Amazon, ecc.). Ma avere un sito di proprietà, con una propria piattaforma è anche una garanzia di affidabilità per la clientela: servirà, infatti, per dare utili indicazioni sull’azienda, sul catalogo, sul listino prezzi, sulle sedi operative e, magari, un’area dedicata alla sezione “Dicono di noi”.
Il sito deve fornire le informazioni che permettano di identificarne correttamente il titolare con nome, sede e partita Iva. È inoltre obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica e gli estremi che permettono di contattare il titolare del sito Internet con facilità. Devono poi essere riportati in modo chiaro ed inequivocabile i prezzi e le tariffe dei servizi o dei beni offerti, specificando se gli importi indicati siano comprensivi o meno di imposte e costi aggiuntivi. Per i siti Internet dei professionisti, devono inoltre essere presenti le indicazioni relative all’Ordine di appartenenza e il titolo professionale. Tutte le informazioni devono essere costantemente aggiornate.
A tal fine sarà anche necessario attivare un account con una banca intermediaria come potrebbe essere, per esempio, Paypal, per la registrazione dei pagamenti online dei clienti che utilizzano la carta di credito.
Strategie di marketing
In secondo luogo, è molto importante la comunicazione. E, ovviamente, trattandosi di attività sul web, la pubblicità deve partire proprio da qui.
Numerosi sono i canali. Sicuramente aprire una propria pagina Facebook può essere estremamente importante anche per comprendere i gusti della clientela e capire cosa piace di più attraverso i “like”. Diffondere anche dei contenuti informativi, con un testo, potrebbe aiutare i clienti a comprendere i prodotti: e pertanto, oltre al sito statico, sarà necessario munirlo di un’area “dinamica”, ove cioè si possano pubblicare pagine con contenuti editoriali da postare sui social network. La viralità di questi ultimi è forse il motore più forte, che oggi esista, della pubblicità.
Peraltro potrete anche pensare a una “campagna like”, pagando Facebook, che aumenti la portata della vostra pagina. Con circa 500 euro di spesa, si possono ottenere diverse centinaia di nuovi utenti.
Altro strumento di pubblicità online molto diffuso è Google Adwords, il sistema di pubblicità gestito direttamente dal motore di ricerca americano. In questo caso, se non si è pratici e non si ha tempo per smanettare e comprenderne il funzionamento, conviene valersi di un consulente apposito (ve ne sono tanti in rete, quindi bisognerà scegliere con una certa cura). In buona sostanza con Adwords avete la possibilità di definire un budget giornaliero di spesa, da destinare a inserzioni sui siti che hanno dato la disponibilità, a Google, di riempiere i propri spazi con banner pubblicitari. In questo caso, vi verrà scalato il credito ad ogni clic ricevuto sull’inserzione.
Regole giuridiche
Per l’avvio di un’attività di commercio on line completamente nuova, da parte di un nuovo operatore, è necessario:
– presentare la Scia;
– entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, mediante la “comunicazione unica”, da presentare al Registro delle imprese, provvedere all’iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio e contestualmente alla gestione Inps;
– ottenere, dall’Agenzia delle Entrate, l’attribuzione della partita Iva, compilando il modello AA9/11 per le persone fisiche o AA7/10 per gli altri soggetti;
– comunicare all’agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito web, i dati identificativi dell’Internet service provider, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e di fax;
– qualora si intenda effettuare l’attività in ambito Ue, è necessaria anche l’iscrizione nel Vies.
Se invece non si tratta di nuova attività, ma l’impresa è già operativa e ha semplicemente provveduto ad implementare un sito web con cui effettuare e-commerce, occorre:
– aggiungere il relativo codice attività “47.91.10 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet” all’attuale partita Iva, come attività secondaria;
– comunicare alla Cciaa lo svolgimento dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio per corrispondenza.
In caso di omessa variazione del codice presso la Cciaa in base all’articolo 2630 Codice civile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da 103 a 1.032 euro). Nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito al registro imprese siano effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta ad un terzo.
Contrattualistica
Attenzione ai contratti. Utilizzare dei modelli scaricati da internet potrebbe costarvi caro: infatti, in caso di controversie, potreste scoprire che molte clausole sono nulle.
Difatti, quello che non tutti sanno è che, se il contratto contiene clausole vessatorie, queste necessitano della doppia sottoscrizione: sottoscrizione, però, che va fatta per iscritto e, quindi, non può essere accettata tramite il clic del mouse. Così sarà necessario quantomeno farsi mandare un fax con la stampa del contratto e la firma a mano del cliente (leggi “Inefficaci le clausole vessatorie sul web”).
Per tutto il resto del contratto, la forma telematica è più che sufficiente. E questo perché per le compravendite online non è richiesta necessariamente la forma scritta. Per cui può ben essere sottoscritto mediante point and click, cioè cliccando con il mouse (o altro puntatore) su di un “tasto virtuale” presente sullo schermo del computer.
Al consumatore deve esser reso esplicito nella maniera più chiara che sta passando dalle informazioni su un prodotto all’acqusito del prodotto stesso.
Attenzione però: insieme ad esso sarà necessaria l’informativa sulla privacy e, come da recenti indicazioni del Garante della Privacy, quella sui cookies.
Diritto di recesso
Ricordatevi che, in tema di contratti col consumatore fuori dai luoghi commerciali, quest’ultimo ha il diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (nel caso di contratti di servizi), oppure dal giorno in cui il consumatore riceve i beni. L’informativa sul diritto di recesso deve essere fornita dal venditore nelle condizioni generali della vendita; in mancanza, il termine per il valido esercizio del diritto stesso è prorogato a dodici mesi decorrenti dalla fine del periodo di recesso iniziale.
Qualora sorga una causa
Se dovessero sorgere contestazioni con il cliente, la competenza a decidere la causa è del giudice di pace per le cause (relative a beni mobili o a somme di denaro) di valore non superiore a 5mila euro; se si supera questo tetto, la competenza è del tribunale.
Trattandosi di materia sottoposta al codice del consumo, il giudice competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatori (non c’è modo di derogare a tale norma). Se invece il vostro cliente è un’azienda allora la competenza sarà determinata nel luogo della sede del convenuto (in pratica, chi inizia la causa gioca sempre “fuori casa”).
Catapano Giuseppe osserva: Assegno di mantenimento per i figli, come si calcola?
Quando una coppia di genitori si separa, che sia sposata o meno, uno dei problemi più spinosi – insieme a quello relativo alle modalità di affidamento dei figli – è spesso rappresentato dalla quantificazione dell’assegno dovuto per il loro mantenimento da parte del genitore che lascerà la casa familiare.
C’è un modo per stabilire come esso vada calcolato?
Cosa prevede la legge
Per dare risposta a questa domanda occorre partire dalla lettura della norma che, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli in caso di separazione tra i genitori, prevede che ciascuno dei genitori (salvo diversi accordi tra di loro) è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, quando necessario, la corresponsione di un assegno periodico che va determinato considerando:
– le esigenze attuali del figlio;
– il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Il dovere di mantenimento gravante su entrambi i genitori e che – è bene ricordarlo – è indipendentemente dalla separazione, impone di far fronte a molteplici esigenze dei figli, che non sono soltanto l’obbligo alimentare, ma vanno estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli lo richieda, di una organizzazione domestica stabile, in grado di rispondere alle loro specifiche necessità di cura e di educazione.
L’accertamento dei redditi effettivi
Nell’ambito di un procedimento in tribunale dove manchi l’accordo sull’entità dell’assegno (e quindi sia stata intrapresa una causa vera e propria tra i genitori) sin da subito il giudice è tenuto ad una prima valutazione, se pur sommaria, degli elementi offerti dalle parti, con lo scopo di stabilire, in primo luogo, il pregresso tenore di vita della coppia e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito. Non può, infatti, certamente attendersi l’esito della causa per stabilire quanto un genitore debba versare all’altro affinché provveda ai bisogni dei figli. Quanto deciso, tuttavia, in questa prima fase non ha nulla di definitivo, ben potendo essere modificato in relazione alle prove emerse in seguito.
Si tratta di una valutazione che, spesso, pone la necessità che il giudice non si fermi solo alle dichiarazioni dei redditi presentate; ciò può accadere, nello specifico, quando esse contrastino con l’effettivo stile di vita delle parti per come dimostrato dalla parte interessata a ricevere l’assegno (si pensi al possesso in capo al coniuge di auto di lusso, viaggi costosi, ecc.). Sicché, quando le informazioni di tipo economico fornite dai genitori non sono sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto in contestazione, anche se intestati a persone diverse (per un approfondimento leggi: “Come fare per: provare i guadagni in nero dell’ex”).
A riguardo, le recenti novità legislative hanno attribuito al giudice – nell’ambito di tutti i procedimenti di famiglia – la piena facoltà di ricavare informazioni sul patrimonio, il reddito e il tenore di vita dei coniugi e provvedere alla ricerca di beni con modalità telematiche, anche accedendo alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o inviando alla stessa richieste in tal senso.
Il magistrato, infatti, deve effettuare una ripartizione del reddito familiare al fine di ripristinare le condizioni economiche precedenti alla separazione, sulla base di un principio di “proporzionalità” con l’obiettivo di assicurare ai figli un tenore di vita il più possibile vicino a quello goduto quando la famiglia era unita.
Criteri generali di riferimento
Non esistono dunque dei criteri di calcolo dell’assegno espressamente indicati dalla legge, ma i giudici di solito applicano dei criteri di massima, tenendo conto di quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali prevalenti; allo scopo, essi tengono conto sia redditi percepiti da ciascuno dei due coniugi (incluse eventuali rendite finanziare), sia del valore locativo mensile di eventuali proprietà immobiliari, ivi compresa l’incidenza dell’assegnazione della casa coniugale e il numero dei figli a carico e conviventi.
Naturalmente tali criteri sono orientativi in quanto ogni magistrato ha un ampio margine di discrezionalità nel determinare la misura del mantenimento, il cui risultato va personalizzato e adattato alle specificità del caso concreto (come il fatto che, l’assegno sia destinato, oltre che al mantenimento dei figli, anche a quello del coniuge).
È possibile, ad esempio, che il giudice stabilisca un assegno di misura differenziata per ciascun figlio in ragione dell’età e delle specifiche esigenze (di solito secondo un criterio di proporzione inversa all’età).
I modelli di calcolo
Partendo, comunque, dai criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza maggioritaria, alcuni Tribunali hanno elaborato dei loro parametri di calcolo: ad esempio il Tribunale di Firenze, insieme alla Facoltà di Economia, ha elaborato un Modello per calcolare l’assegno di mantenimento (MoCAM), il Tribunale di Palermo, allo stesso scopo, ha elaborato un software pubblico (scaricabile dal sito http://www.giustiziasicilia.it) e il Tribunale di Monza, ha predisposto nel 2008 delle Tabelle (acquisite quale strumento di riferimento in numerosi fori) che riassumono le ipotesi più ricorrenti e le possibili risposte alle richieste di mantenimento formulate da parte di uno dei coniugi (sia per sé che per i figli).
Tali tabelle, in particolare, conducono ad un criterio di liquidazione “di massima” di un assegno pari ad un quarto del presunto reddito dell’obbligato (in ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge richiedente) ovvero pari ad un terzo (nella più rara ipotesi di non assegnazione) che, però, potrà essere rispettato, solo dopo un opportunamente soppesato la complessiva situazione patrimoniale evidenziata in giudizio (si pensi al caso in cui gravi ancora un mutuo sulla casa coniugale).
Ad esempio, se al genitore collocatario della prole e assegnatario della casa coniugale non venga riconosciuto alcun assegno di mantenimento, la liquidazione del contributo al mantenimento dei figli potrà prevedere, in una situazione di reddito medio (operaio/impiegato: € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità) e sempre che non vi siano particolari condizioni da valutare (si pensi a proprietà immobiliari, depositi o conti correnti di una certa entità), una quantificazione dell’assegno di questo tipo:
– in presenza di un solo figlio: circa il 25 per cento del reddito;
– in presenza di due figli: 40 per cento del reddito;
– in presenza di tre figli: assegno pari al 50 per cento del reddito.
Si tratta, in ogni caso, di esemplificazioni che, nelle dovute proporzioni, possono applicarsi anche a situazioni di redditi ben più alti. Infatti, per la quantificazione dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al patrimonio complessivo di entrambi, costituito, oltre che dai redditi di lavoro, da ogni altra forma di reddito o utilità (come ad esempio il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione societaria, altri proventi di qualsiasi natura).
Le spese straordinarie
Non va poi dimenticato che, oltre all’assegno periodico, normalmente, viene posto a carico del coniuge non collocatario (o non affidatario) dei figli anche l’obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che non possono essere previste forfettariamente nell’importo generale dell’assegno di mantenimento (ne abbiamo parlato in: “Mantenimento figli: spese straordinarie mai a forfait”). Tali spese, infatti, sono comunemente intese come gli esborsi legati a necessità degli figli occasionali o imprevedibili, non quantificabili in via preventiva, o perché legate a fatti sopravvenuti e non preventivabili, o perché estranee alle consuetudini di vita della prole, anche considerando livello sociale del nucleo familiare (per un approfondimento leggi: “Obbligo al mantenimento dei figli dopo la separazione: ripartizione di spese ordinarie e straordinarie)”.
Ciò non esclude che il Tribunale possa anche decidere di ripartire tali spese in diversa percentuale (ad es. 30 e 70%), quando risulti una sproporzione evidente tra i redditi dei genitori (leggi: “Spese straordinarie per i figli: non sempre sono dovute a metà”).
I diversi accordi dei genitori
Se questi sono gli orientamenti generali, non va dimenticato che la legge prevede comunque la possibilità che il giudice tenga conto di “diversi accordi liberamente raggiunti dalle parti”, ed in questo senso si aprono per i genitori molte strade.
Una di queste è rappresentata, solo per fare un esempio, dal fatto che l’obbligo di mantenimento dei figli può essere adempiuto anche attraverso un accordo che preveda, in sostituzione o in concorso con un assegno periodico, l’attribuzione ai figli della proprietà di beni mobili o immobili (ne abbiamo parlato in questo articolo: Mantenimento dei figli: può sostituirsi con la proprietà di beni). Soluzione questa, più facilmente ipotizzabile nel caso in cui l’altro genitore abbia una adeguata autosufficienza economica.
In ogni caso, la situazione maggiormente auspicabile è che i genitori riescano a trovare una soluzione condivisa che permetta loro di evitare il giudizio. Un grosso aiuto in questo caso potrà essere quello di intraprendere il procedimento di separazione affidandosi pratica collaborativa (meglio descritta in questo articolo: Diritto Collaborativo: una terza via per separazione e divorzio. Gli accordi in mano alla coppia).
La separazione, se la coppia è coniugata, potrà di seguito essere raggiunta, sulla base degli accordi così sottoscritti, col metodo consensuale ordinario o tramite il nuovo strumento della negoziazione assistita da avvocati (evitando, in tal caso, di rivolgersi al giudice); se invece si tratta di coppia di fatto, la regolamentazione relativa al mantenimento della prole dovrà necessariamente passare per il Tribunale, se pure con le modalità (più brevi) del procedimento consensuale.
Giuseppe Catapano scrive: Deduzioni e detrazioni fiscali, la mappa completa
Quante deduzioni e detrazioni fiscali spesso non vengono presentate al fisco, un po’ per dimenticanza, un po’ per noncuranza? Eppure costituisce un nostro diritto che può dare, spesso, notevoli vantaggi economici. Molte famiglie compiono quotidianamente delle spese che, però, poi trascurano di ricordare al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi o, addirittura, per le quali, al momento in cui vengono sostenute, non viene richiesta la relativa attestazione come la fattura. Si va dai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, alle polizze vita, dalle spese mediche alle tasse scolastiche, dalle spese funebri ai contributi previdenziali dalla beneficienza alla ristrutturazione della casa, agli investimenti per il risparmio energetico. Cerchiamo allora di fare una mappatura completa dei bonus fiscali previsti dalla nostra attuale legge. Differenza tra deduzioni e detrazioni Il primo passo da compiere è stabilire la differenza tra deduzioni e detrazioni fiscali. Le deduzioni fiscali si scorporano dal reddito imponibile sul quale, solo in un momento successivo, si applicano le aliquote progressive Irpef. In pratica l’onere consente di sottrarre a tassazione una fetta di reddito pari alla stessa spesa sostenuta. Così, per esempio, se un dipendente guadagna un reddito di 38.400 euro all’anno e compie una spesa deducibile fiscalmente di 3.200 euro (per esempio, versamento al fondo pensione di categoria), il reddito che dovrà dichiarare al fisco, e sul quale verrà applicata l’aliquota (la percentuale) dell’Irpef non è più di 38.400 ma di 35.200 (ossia 38.400 sottratto 3.200 di spesa deducibile). Peraltro, poiché l’Irpef è un’imposta progressiva, tante più deduzioni si possono ottenere, tanto più possibilità ci sono di far scendere di scaglione l’aliquota da applicare. Le detrazioni fiscali invece sono meno convenienti della detrazioni. In questo caso, la somma che il fisco ritiene detraibile non viene sottratta dal reddito (sul quale applicare poi l’Irpef), ma sull’imposta che andiamo a pagare (quindi dopo aver già applicato l’Irpef e, quindi, sul risultato ottenuto). L’ammontare del reddito denunciato è quindi ininfluente. Per esempio, chi spende 1.940 euro di interessi per un mutuo, può avere una detrazione di 369 euro (il 19% di 1.940) che si va a sottrarre sull’importo di tasse da pagare materialmente al fisco. Per cui se tale contribuente deve pagare, a titolo di tasse sui redditi, 1.000 euro, ne pagherà invece 631 (1.000 sottratto 631). Tutte le deduzioni e le detrazioni fiscali Ecco una mappa sintetica per ogni deduzione e detrazione fiscale prevista dalla legge. Questo schema servirà anche a distinguere, a colpo sicuro, gli oneri detraibili da quelli deducibili. Le regole si riferiscono alla dichiarazione dei redditi del 2015.
Catapano Giuseppe comunica: Licenziamento per scarso impegno, se sei pigro e non produci
Il licenziamento per scarso rendimento, quello cioè rivolto nei confronti dei lavoratori più lenti, pigri e che rendono poco sul lavoro, non è previsto da nessuna norma di legge. Nulla è cambiato anche dopo l’approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act che non ha colmato la lacuna. Non resta che far riferimento alle sentenze dei tribunali per comprendere come si orientano i giudici in merito a questa fattispecie.
Secondo un’interpretazione minoritaria, il licenziamento per scarso rendimento rientrerebbe in quello per giustificato motivo oggettivo (ossia per ragioni collegate all’azienda e all’organizzazione del lavoro): il lavoratore che opera con scarso rendimento, infatti, fornisce una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro, andando a incidere negativamente sulla produzione.
L’interpretazione invece più seguita dai Tribunali riconosce la possibilità di licenziamento per scarso rendimento e lo riconduce al tipo di licenziamento disciplinare (cosiddetto “giustificato motivo soggettivo”) caratterizzato, cioè, dal notevole inadempimento del lavoratore al proprio dovere di diligenza. Questo perché il lavoratore subordinato non è tenuto a garantire al datore di lavoro un determinato risultato dalla propria attività, ma è obbligato a svolgere la prestazione osservando gli “ordini” da quest’ultimo impartitegli. Nel fare ciò, tuttavia, il lavoratore deve agire con la diligenza tipica di quella determinata prestazione. Proprio in applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha detto che “il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale o d’uso non fa scattare automaticamente l’inesatto adempimento”. In altre parole, non c’è inadempimento solo per il fatto che non sia stato raggiunto il risultato atteso dall’azienda se il lavoratore non è responsabile di alcun comportamento negligente nello svolgimento della prestazione lavorativa. L’inadeguatezza del risultato della prestazione resa, infatti, ben potrebbe essere ascrivibile alla stessa organizzazione dell’impresa o comunque a fattori non dipendenti dal lavoratore.
Dunque, non è così facile disporre un licenziamento per scarso rendimento: è infatti necessario che il datore di lavoro dimostri una condotta particolarmente grave del dipendente. Non basta provare, quindi, il solo mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che ciò deriva solo dalla negligenza del lavoratore nell’esercizio della sua attività lavorativa.
Due sono quindi gli elementi che legittimano il licenziamento per scarso rendimento:
– la significativa inadeguatezza della prestazione resa dal lavoratore e dei relativi risultati
– il notevole (nella gravità) e persistente (nel tempo) inadempimento da parte del lavoratore degli obblighi scaturenti dal proprio contratto di lavoro che sia stata causa dei primi.
Di tutto ciò, dovrà dare prova il datore di lavoro.
Il lavoratore, invece, se vuol evitare il licenziamento, deve dimostrare che lo scarso rendimento è dovuto a causa a lui non imputabile, ma ad altri fattori come, per esempio, l’organizzazione dell’azienda, l’obsolescenza dei macchinari aziendali (per es. un computer lento) o anche un particolare e incolpevole stato soggettivo al momento dell’inadempimento.
Come si intima un licenziamento per scarso rendimento?
Trattandosi di licenziamento per motivo soggettivo, il datore di lavoro dovrà intimare lo stesso nel rispetto della procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori:
– forma scritta della lettera di contestazione al dipendente;
– indicazione analitica, nella suddetta lettera, dei motivi dell’addebito;
– invio tempestivo di tale lettera al dipendente, in concomitanza della condotta contestata o degli eventi specifici;
– attesa di almeno cinque giorni (o il diverso e maggior termine previsto dall’eventuale contratto collettivo applicato) per valutare le eventuali giustificazioni del lavoratore e solo all’esito di ciò comunicare per iscritto il licenziamento (nel rispetto dell’eventuale termine previsto dal contratto collettivo applicato).
Quali sono le motivazioni del datore di lavoro?
Alla base di un licenziamento disciplinare per scarso rendimento, il datore di lavoro non può addurre giudizi soggettivi e/o valutazioni generiche di scarsa dedizione o impegno del lavoratore nello svolgimento della propria prestazione lavorativa. Dovrà invece indicare motivi oggettivi, valutati in modo sereno.
Inoltre, come detto l’inadempimento deve essere “notevole”, e cioè in grado di far venire meno l’interesse dell’azienda alla prestazione.
Infine la negligenza non deve limitarsi a un solo episodio ma deve essere stata continuativa. Il datore di lavoro potrà, per esempio, provare in giudizio che l’insofferenza del lavoratore nei confronti delle disposizioni del datore di lavoro sia rimasta inalterata anche dopo specifiche direttive impartite o addirittura dopo l’irrogazione di sanzioni disciplinari conservative di modo che il provvedimento espulsivo del licenziamento risulti l’unica soluzione possibile.
Si può licenziare il lavoratore che non raggiunge i minimi di produzione stabiliti in programmi di produttività individuale?
L’azienda è libera di stabilire dei cosiddetti “programmi di produttività individuale” (o “performance improvement plan”) con cui fissare parametri e specifici obiettivi per accertare che la prestazione sia eseguita con quella diligenza e quella professionalità proprie delle mansioni affidate al lavoratore. In questo caso, il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituirà di per sé inadempimento, ma integrerà, purtuttavia, un indice di non esatta esecuzione della prestazione. Non solo, ove il programma preveda lo svolgimento di una serie di attività ben identificate e ragionevoli, un sostanziale scostamento potrà essere prova dell’inadempimento.
Per esempio si può licenziare un lavoratore che rispetto a un programma di produttività, pur formulato con la finalità di erogare dei premi, risulti, nell’arco di quattro anni, raggiungere delle percentuali pari a rispettivamente pari al 31,6%, 37,8%, 5,5% e 5,8% rispetto agli obiettivi fissati dal programma, a fronte dei risultati tra il 42% e il 161%, raggiunti dai colleghi.
Cosa cambia con il Job Act
Il Jobs Act ha modificato solo le conseguenze in caso di illegittimità del licenziamento disciplinare, aspetto che potrebbe, comunque, avere un impatto su questo tipo di licenziamenti. Se prima era possibile, in forza del famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la reintegra sul posto di lavoro, oggi questa possibilità viene confinata solo ai casi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento.
In tutti gli altri casi il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità (…) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Catapano Giuseppe informa: E’ REATO LA DISTRAZIONE DEI BENI IN LEASING FINANZIARIO NEL FALLIMENTO
Presa di posizione durissima della corte di cassazione sezione penale che risolve una diatriba alquanto complessa ma ricorrente durante la procedura fallimentare . La distrazione dei beni durante la procedura ricordata integra il reato di bancarotta fraudolenta. Ma ciò che vi è di particolare in questa sentenza è l’oggetto della distrazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nella sua pronuncia in quanto i beni concessi in leasing finanziario non sono di proprietà dell’azienda ma sono soltanto in affitto e per tanto fuori dalla disponibilità materiale dell’utilizzatore. Ma la corte di cassazione , in tema di leasing finanziario non la pensa così, individuando non già la distrazione dei beni medesimi, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto , determinando in questo modo per i creditori il pregiudizio derivante dall’inadempimento delle obbligazioni verso il concedente. Pertanto ritiene corretta confermandola, la decisione dei giudici precedenti.
Catapano Giuseppe: MERCE IN LIQUIDAZIONE, RICARICO CONTENUTO AL MINIMO E POI AZIENDA CEDUTA: ILLEGITTIMO L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Ultimi dodici mesi di attività per l’esercizio commerciale: la proprietaria si gioca le proprie ‘carte’ per minimizzare le perdite, con la “liquidazione della merce”, prima della “cessione dell’azienda”. E tale difficile contesto economico rende fragile la ricostruzione operata dal Fisco, che ha determinato “maggiori ricavi” – rispetto a quelli dichiarati ufficialmente –, applicando “al costo del venduto il ricarico del 31 per cento, derivato dalla media delle ultime tre dichiarazione dei redditi”.
A dare il ‘la’ ai sospetti del Fisco è stata anche “la mancata risposta della contribuente al questionario, inviatole dall’Ufficio, in relazione alla perdita dichiarata” nel 1998 e pari a “102milioni di lire”, e quei sospetti si sono concretizzati in un “accertamento induttivo del reddito” dell’esercizio commerciale.
Ma la visione tracciata dal Fisco viene demolita, in maniera definitiva, dai giudici della Cassazione, i quali sottolineano il ‘peso’ di “eventi particolarmente significativi nell’esercizio dell’impresa, quali la liquidazione dei beni e la successiva cessione dell’azienda”, eventi che “risultano idonei a giustificare una percentuale di ricarico sensibilmente inferiore alla media”.
In questa ottica, basta richiamarsi, per i giudici, alla “comune esperienza”, secondo cui “il prezzo praticato in sede di liquidazione, comprensiva delle rimanenze di magazzino, e quindi di prodotti in buona parte già obsoleti, non corrisponde al valore di mercato, applicandosi in tal caso sconti anche rilevanti, strumentali al più celere realizzo dell’attivo aziendale”.
Di conseguenza, viste “la particolare contingenza economica, culminata nella cessione dell’azienda, e la non contestata liquidazione delle merci, comprese le rimanenze”, è minata alle fondamenta la solidità del “criterio della percentuale media di ricarico”. E ciò spinge i giudici a sancire la nullità definitiva dell’“avviso di accertamento” emesso dal Fisco.
Catapano Giuseppe osserva: Grecia, Fmi esclude possibilità di far slittare rimborso
Massima trepidazione sui mercati per la riunione dell’Eurogruppo, che si sta tenendo oggi in Lussemburgo. Il ministro delle Finanze elleniche Yanis Varoufakis si presenterà con delle idee del governo per trovare un accordo effettivo. Non è chiaro se le proposte sono nuove o sempre le stesse già rispedite al mittente dai creditori.
Non rimane molto tempo: 13 giorni per l’esattezza. Il numero uno del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha infatti annunciato che stavolta non ci saranno proroghe del rimborso. Il 30 giugno è la data ultima prefissata perché Atene restituisca all’istituto prestatario 1,6 miliardi di euro.
Il tutto mentre si diffondono rumor sull’ipotesi di svalutazione del debito pubblico greco. Basterebbe mettere in pratica un’intesa siglata nel novembre del 2012, che rimase sulla carta. Secondo il quotidiano Kathimerini quell’accordo potrebbe essere ribadito la prossima settimana, in occasione del summit dell’Unione europea.
Pare che il taglio del passivo statale sia il vero insormontabile scoglio dei negoziati. La Commissione Europea e la Bce dovrebbero pubblicare in giornata un comunicato congiunto sulla questione del debito greco e degli aiuti al paese.
Michael Hewson, analista di CMC Markets, conferma al Guardian che “il meeting di oggi è visto come l’ultima chance” per permettere alla Grecia di siglare un accordo in tempo per la fine di giugno, esattamente per il 30: è quello il giorno X, in cui scade il termine per rimborsare parte dei prestiti erogati dall’Fmi, per un valore di 1,6 miliardi di euro.
La stessa Commissione europea ha escluso che alla scadenza del termine per raggiungere un accordo, il 30 giugno, si possa continuare il negoziato ad oltranza, come è invece avvenuto in precedenza. Stavolta “non pensiamo di fermare gli orologi”, ha affermato il portavoce Margaritis Schinas. Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha ribadito che non c’è alcuna possibilità” che la Grecia ottenga uno slittamento della data di rimborso del prestito da 1,6 miliardi di euro.
“Non sono sicuro che faremo progressi”. Ha messo subito le mani in avanti il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, che ammette di non essere particolarmente ottimista. “Non ho molte speranze”, continua. E arriva anche l’avvertimento di Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Lussemburgo: “il tempo sta per finire”.
Non si prevede tuttavia nessuna intesa, dal momento che la Grecia, reduce dalle proteste durante la notte contro l’austerity, non presenterà più nessun’altra proposta. Intanto il premier greco Alexis Tsipras vola in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo stesso ministro delle finanze Yanis Varoufakis ha affermato, in un’intervista rilasciata a ITN News, di non sperare in nessun compromesso che possa sbloccare l’impasse.
Pessimista anche il numero uno di Bundesbank. In un’intervista alla Stampa Jens Weidmann ha detto che c’è il “rischio di un contagio”, ma che allo stesso tempo ciò non significa che l’euro sia in pericolo. La moneta unica oggi scambia sopra 1,14 dollari, forte di un progresso dello 0,65% circa.
Un problema di un’eventuale uscita dall’area euro e dall’Unione Europea della Grecia riguarda anche l’aspetto legale. Il caso non è infatti previsto dai trattati. È una delle lezioni da trarre da questa crisi, secondo il presidente della Bundesbank: “bisogna introdurre nei Trattati la possibilità di far fallire gli Stati”.
Ieri il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha detto che l’aspetto legale potrebbe creare ulteriore incertezza sul futuro della Grecia. Non sarebbe infatti ben chiaro come avverebbe un eventuale distacco dal blocco a 29 di Atene, visto che non un evento del genere non è previsto dai trattati.
In due settimane sarebbe impossibile correre ai ripari e introdurre una simile norma, anche perché i singoli paesi dovrebbero approvare democraticamente il nuovo regolamento.
Nonostante tutto la Cancelliera tedesca Angela Merkel è ottimista: al Parlamento tedesco ha detto che finché c’è volontà c’è speranza di raggiungere un accordo. Allo stesso tempo è la Grecia che la palla in mano e che deve “rispettare gli impegni presi sul piano delle riforme”.
Ma come titola oggi il Guardian in prima pagina, la “Grecia non può pagare e non pagherà”.
Non solo: la stessa Commissione sul debito che è stata istituita in Grecia ha appena dichiarato che tutto il debito nei confronti della troika è “illegale, illegittimo e odioso”.
In un report molto dettagliato, si legge che: “Tutte le prove che presentiamo in questo report dimostrano che la Grecia non solo non ha la capacità di onorare questo debito ma, anche, che non dovrebbe prima di tutto pagarlo, perchè il debito che emerge dagli accordi della troika è una violazione diretta dei diritti fondamentali umani dei cittadini greci”.
La Commissione ha un nome preciso: si chiama “Commissione per la verità sul debito pubblico”, ed è stata creata nell’aprile di quest’anno dal Parlamento greco, al fine di indagare sulle origini relative alla crescita del debito e, anche, sull’impatto che le condizioni sottostanti i prestiti hanno avuto sull’economia e la popolazione”.
Il report è diviso in diversi capitoli.
Nel capitolo 1), che analizza il debito verso la troika, si analizza la crescita del debito pubblico greco, a partire dagli anni Ottanta. Se ne deduce che “l’aumento del debito non è stato provocato da una spesa pubblica eccessiva, che di fatto è rimasta inferiore alla spesa pubblica di altri paesi dell’Eurozona, ma piuttosto è stato innescato al pagamento di tassi di interesse estremamente elevati, da una spesa militare eccessiva e ingiustificata, dalla perdita di entrate fiscali dovuta a flussi di capitali in uscita illegali, dalla ricapitalizzazione statale di banche private, e da squilibri internazionali creati a causa delle imperfezioni della stessa Unione monetaria”.
Nel capitolo 2 si parla dell’evoluzione del debito negli anni tra il 2010 e il 2015. Si conclude che il primo accordo sul debito del 2010 ha avuto come obiettivo primario quello di salvare le banche private greche ed europee, permettendo loro di ridurre la loro esposizione verso i bond governativi ellenici.
Nel capitolo 5, si fa riferimento alle condizioni che sono state incluse negli accordi di bailout, e che hanno prodotto la crisi dell’economia e l’insostenibilità del debito. Tali condizioni, “sulle quali i creditori insistono ancora, non solo hanno contributo a zavorrare il Pil, così come ad alzare i prestiti, dunque non solo hanno portato il rapporto debito/Pil greco a un livello ancora più insostenibile, ma hanno anche provocato cambiamenti drammatici nella società, causando una crisi umanitaria. Al momento, il debito pubblico greco può essere considerato totalmente insostenibile”.
Ancora, esaminando l’impatto dei “programmi di bailout”, si evince che le “misure che sono state adottate in linea con questi piani hanno direttamente colpito le condizioni di vita del popolo, violando i diritti civili, che la Grecia e i suoi partner sono obbligati a rispettare, proteggere e promuovere in base alla legge nazionale, regionale e internazionale. I drastici aggiustamenti imposti sull’economia e la società greca nel complesso, si sono tradotti in un deterioramento rapido del tenore di vita e rimangono incompatibili con la giustizia sociale, la coesione sociale, la democrazia e i diritti umani”.
Il Capitolo 9 affronta la questione che mette in allarme l’Unione europea, dal momento che tutto cambierebbe se con la Grecia si creasse un precedente.
Nella sezione del report si parla delle “fondamenta giuridiche per ripudiare e sospendere il debito sovrano greco”. Come opzioni vengono presentate la cancellazione del debito, e si parla di quelle condizioni in base a cui uno stato sovrano può esercitare il diritto di agire unilateralmente per ripudiare o sospendere il pagamento del debito, in base alle leggi internazionali.
Diverse argomentazioni legali permettono a uno stato di ripudiare unilateralmente il suo debito illegale, odioso e illegittimo. Nel caso della Grecia, tale atto unilaterale potrebbe basarsi sulle seguenti argomentazioni: la cattiva fede dei creditori che hanno portato la Grecia a violare la legge nazionale e gli obblighi internazionali, riguardo ai diritti dell’uomo; la preminenza dei diritti dell’uomo nei confronti di accordi, come quelli che sono stati siglati tra i precedenti governi con i creditori o la troika; la coercizione; le condizioni ingiuste che violano in modo flagrante la sovranità greca e la Costituzione; e alla fine, il diritto riconosciuto dalla legge internazionale, che permette a uno Stato di adottare contromisure verso le azioni illegali dei creditori, che intenzionalmente danneggiano la sua sovranità fiscale, obbligandolo a contrarre debiti odiosi, illegali e illegittimi, che violano la autodeterminazione economica e i diritti fondamentali dell’uomo”.
Catapano Giuseppe comunica: Avvocati, ok alla pubblicità online
Gli avvocati potranno promuovere la loro attività in rete. La norma del codice deontologico del Consiglio nazionale forense che impone la possibilità di promuovere l’attività legale solo su siti internet relativi ai propri studi limita la libera concorrenza e, di conseguenza, danneggia i consumatori. A stabilirlo l’Antitrust che, con il provvedimento 25487, pubblicato nel bollettino del 15 giugno 2015 ha dichiarato illegittima la cosiddetta norma bavaglio prevista dal Cnf (si veda ItaliaOggi di ieri). Via libera, quindi, alla pubblicità sul web per gli avvocati. Questi non saranno, infatti, più vincolati alla promozione dell’attività solo attraverso i siti internet dei loro studi. La pronuncia dell’Antitrust è arrivata a seguito della richiesta dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di chiarimenti da parte del Cnf. L’Associazione, in particolare, «fin da subito», si legge nella nota diffusa ieri, «aveva contestato l’esistenza di una disposizione che, di fatto, limita fortemente la possibilità degli avvocati di essere presenti online su siti diversi da quello del proprio studio. Niente Facebook, niente pubblicità online e, in bilico anche la presenza su siti di ricerca di indirizzi». Dubbi ritenuti più che fondati dall’Authority secondo cui ,la disposizione del codice deontologico forense in base al quale l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, pena l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, «è in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dall’Autorità stessa nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014». Pronuncia con cui l’Antitrust aveva già sanzionato il Cnf per aver ristretto la concorrenza sui compensi professionali con una maxi multa da quasi un milione di euro (per la precisione 912.536,40 euro).