Giuseppe Catapano informa: Anatocismo sugli interessi della banca, il punto della situazione

La questione dell’anatocismo che le banche hanno applicato per anni, e continuano illegittimamente ad applicare, sui conti correnti, prosciugandoli, ha conosciuto, negli ultimi due anni, un importante inversione di tendenza. È necessario, quindi, fare il punto della situazione perché mai come ora si può dire che la pratica di calcolare la percentuale degli interessi, non solo sul capitale finanziato, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza (moltiplicandone quindi gli importi a tutto vantaggio della banca) è definitivamente illegittima e fuorilegge.

Cos’è l’anatocismo?
Per effetto dell’anatocismo, gli interessi scaduti si aggiungono al capitale, originando, così, ulteriori interessi. Per questo si parla anche di “capitalizzazione degli interessi”, in quanto gli interessi producono altri interessi.
In mancanza di usi normativi contrari, però, l’anatocismo è illegittimo perché così stabilito dal codice civile. In ambito bancario la Cassazione ha ritenuto che tali usi non sussistano, ma ne aveva salvato, in passato, la legittimità tutte le volte in cui la capitalizzazione degli interessi avesse riguardato non solo gli interessi passivi (quelli debitori), ma anche quelli attivi (cioè a favore del correntista).

Cosa è successo il 1° gennaio 2014? Il Governo contro l’anatocismo
La legge di Stabilità per il 2014 aveva dichiarato definitivamente abolito l’anatocismo bancario. Tuttavia aveva subordinato l’attuazione di questa norma all’emanazione di una delibera attuativa del CICR (il Comitato interministeriale di credito e risparmio). Neanche a dirlo, questa delibera non è mai intervenuta.

Cosa è successo il 25 marzo 2015? Il tribunale di Milano contro l’anatocismo
Il Tribunale di Milano ha ritenuto l’anatocismo fuorilegge già a partire dal 1° gennaio 2014, nonostante la delibera del CICR non sia stata emanata. E questo perché, secondo i giudici del capoluogo lombardo, la norma è già sufficientemente chiara e specifica da non necessitare di ulteriori dettagli per poter essere applicata ai correntisti.

La decisione è suonata come uno scossone per il mondo bancario: inevitabili le prime richieste di rimborso da parte dei correntisti.

Cosa è successo il 6 maggio 2015? La Cassazione contro l’anatocismo
A rincarare la dose è stata anche la Cassazione che ha stabilito, neanche un mese dopo, che l’anatocismo sarebbe illegittimo non solo quando applicato trimestralmente, ma anche annualmente: una decisione storica, perché in controtendenza rispetto a quanto essa stessa aveva in precedenza affermato.

Abbiamo quindi spiegato, in una precedente guida, cosa deve fare il correntista e cosa deve richiedere al giudice, con quali documenti.

Cosa è successo il 7 maggio 2015? Di nuovo la Cassazione contro l’anatocismo
Non paga di quanto aveva fatto solo un giorno prima, la Cassazione ha poi chiarito che la nullità dell’anatocismo – ivi compreso quello calcolato su base annuale – può essere rilevata d’ufficio, ossia direttamente dal giudice, a prescindere da eventuali eccezioni di parte. Il che ha riaperto le porte a una serie di giudizi già consumati in primo grado per i quali, quindi, in appello (salvo decorrenza dei termini) i calcoli potrebbero essere ulteriormente rivisti in favore del clienti.

Com’è oggi?
Dunque, oggi, dalla miscela di norme e sentenze che si sono susseguite dopo il 2014, è legittimo affermare che l’anatocismo è definitivamente fuorilegge: a prescindere dall’emanazione dei regolamenti di attuazione del CICR, a prescindere che si tratti di capitalizzazione trimestrale o annuale.

Tale convincimento era apparso già chiaro all’indomani della legge di stabilità per il 2014.
Infatti, si preannunciava che le Banche avrebbero dovuto modificare, una volta per tutte, le loro procedure di calcolo degli interessi in modo tale da evitare qualsiasi forma di anatocismo.

Nella vigente norma del testo unico bancario si prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Ma, secondo i giudici di Milano, al di là della mancata adozione della relativa delibera da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il sistema bancario dovrà restituire, a tutti i correntisti, gli interessi addebitati in modo illegittimo a fare data dal 1° gennaio 2014.

Insomma, da oggi le banche saranno chiamate a una contabilità molto più attenta del conto corrente e della restituzione del finanziamento, in modo da non confondere la restituzione degli interessi con quella del capitale, evitando che i primi si cumulino ancora al secondo.

Giuseppe Catapano scrive: Agenzia Entrate, annullamento accertamento oltre i termini?

Innanzi tutto è opportuno fare una breve premessa in merito allo scandalo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e sulla validità dei relativi atti di accertamento fiscale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “sono decaduti, con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati dai dirigenti nominati in base a leggi dichiarate incostituzionali”. Sul versante dell’onere probatorio, come detto più volte dalla Corte di Cassazione, a fronte dell’eccezione del contribuente sulla validità della sottoscrizione, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare la legittimità della stessa, il che, nella specie, si concretizza nel provare che il soggetto è stato assunto a seguito di regolare concorso. Diversi giudici tributari stanno riconoscendo la nullità degli atti sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti”. Tra tutti spiccano, per importanza: CTR Lombardia, CTP Campobasso, CTP Lecce, CTP Milano. In quasi tutti suddetti precedenti si parla di radicale nullità dell’accertamento: questo significa che il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato anche d’ufficio. Essendo tali atti radicalmente nulli, ossia non sanabili neanche con il decorso del tempo, viene aperta la possibilità del ricorso ad una vasta area di contribuenti. Tra questi possiamo menzionare a titolo esemplificativo non solo a chi è stato notificato un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest’ultimo avendo già sostenuto vari gradi di giudizio senza successo o addirittura chi non abbia mai fatto opposizione contro alcun atto impositivo. Tutto ciò è spiegato dal fatto che i vizi di nullità possono essere fatti valere in qualsiasi momento in quanto tali vizi non possono essere mai sanati. Nessun tribunale, sino ad oggi, si è occupato della fattispecie evidenziata dal lettore: ossia la decorrenza dei termini per proporre ricorso. Tuttavia, i principi del nostro ordinamento stabiliscono che un atto radicalmente nullo non può essere sanato neanche con il decorso dei termini per proporre opposizione. Il che aprirebbe la possibilità, nel caso di specie, all’accoglimento del ricorso. Il condizionale è tuttavia d’obbligo quando si ha a che fare con un fenomeno di portata talmente ampia da coinvolgere la stabilità di gran fetta della riscossione esattoriale. In ogni caso, c’è anche da dire che sul punto ancora non si è pronunciata la Cassazione. Quanto alle possibilità di vittoria, ovviamente, stando alla perfetta autonomia decisionale dei giudici, il fatto che la maggioranza delle sentenze sia a favore del contribuente non garantirà al ricorrente una sicura vittoria, potendo il singolo magistrato decidere diversamente dall’indirizzo generale e persino da quello tracciato dalla Cassazione.

Giuseppe Catapano informa: Fondo patrimoniale per non pagare i debiti

Non è sempre possibile utilizzare il fondo patrimoniale per non pagare i propri debiti. È, infatti, illegittima la costituzione di un fondo patrimoniale fatta apposta per evitare l’aggressione dei beni da parte dei creditori. L’ammonimento viene da una recente sentenza della Cassazione. Ma procediamo con ordine.

Il fondo patrimoniale e i debiti sorti dopo la sua costituzione
Il fondo patrimoniale crea una sorta di scudo nei confronti dei creditori sorti dopo la sua annotazione nell’atto di matrimonio. In pratica, tutti i beni che vengono inseriti nel fondo non possono essere più pignorati e soggetti a esecuzione forzata. Ma tale scudo non vale per tutti i debiti, ma solo per quelli contratti per esigenze estranee alla famiglia: si pensi, ad esempio, ad acquisti per attività ludiche, sportive, o per attività imprenditoriali.
Invece, per le obbligazioni nate per il mantenimento della famiglia o dell’immobile in questione, la barriera del fondo patrimoniale non opera più. Per esempio, l’abitazione inserita nel fondo è aggredibile dal fisco per il mancato pagamento delle imposte sulla casa, dal condominio per la morosità negli oneri mensili, dal venditore a cui non sia stata pagata la rata della cucina o del frigorifero, ecc. .

Il fondo patrimoniale e i debiti sorti prima della sua costituzione
Diverso è il discorso se il debito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale. In tal caso, il debito già esisteva al momento dell’iscrizione del fondo nell’atto di matrimonio e, pertanto, la schermatura del fondo non opera più. Il creditore, però, prima di poter aggredire i beni inseriti nel fondo patrimoniale, pignorandoli, deve procedere alla cosiddetta azione revocatoria: una causa, cioè, volta a rendere inefficace, nei suoi confronti, il fondo stesso.
Nel giudizio in questione il creditore deve dimostrare che il fondo sia stato creato al solo scopo di danneggiare (o meglio frodare) il creditore. A tal fine basta dimostrare:
– che il debitore fosse a conoscenza, all’atto della costituzione del fondo, di avere un’obbligazione;
– che il debitore non avesse altri beni, di pari o superiore valore, su cui il creditore potesse soddisfarsi. Per esempio: se il debitore inserisce nel fondo una casa, ma è anche proprietario di altri immobili altrettanto appetibili sul mercato il fondo non è revocabile. Viceversa, il giudice disporrà la revoca del fondo se il debitore, oltre ai beni inseriti nel fondo, non ha altro o ha beni (mobili o immobili) di scarso valore.

L’azione revocatoria deve essere intrapresa entro massimo 5 anni dalla costituzione del fondo. Se scade tale termine, neanche i creditori anteriori alla nascita del fondo potranno più tutelare le proprie ragioni e, pertanto, il fondo prevarrà anche su di loro.

Il fondo su tutti i beni del debitore
Di certo, il conferimento in blocco di tutti i propri beni al fondo patrimoniale è un chiaro indice della volontà del debitore di frustrare le ragioni dei creditori e, quindi, la revocatoria è pressoché scontata, sempre nel rispetto degli altri presupposti (creditore anteriore alla costituzione del fondo; azione giudiziale entro 5 anni).

Il debitore dovrebbe dimostrare, per vincere il giudizio, di essere proprietario di altri beni utilmente pignorabili.

Se i beni sono in comunione
Le predette regole si applicano anche quando il conferimento nel fondo patrimoniale riguarda beni rientranti nella comunione legale dei coniugi: se l’atto è posto in essere da uno dei due coniugi per sfuggire ai creditori, la revocatoria è ugualmente possibile senza che sia necessario accertare la volontà di frodare i creditori anche in capo all’altro coniuge. Insomma, non è necessario verificare se quest’ultimo fosse a conoscenza dell’intento fraudolento del coniuge.

La natura gratuita della costituzione del fondo patrimoniale, che persiste anche nel caso di conferimento di beni appartenenti alla comunione legale, rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore e quindi superfluo accertare la sua consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori.

Catapano Giuseppe comunica: AZIENDA IN CRISI, ‘SALTATO’ IL PAGAMENTO DELL’IVA: IL SUCCESSIVO FALLIMENTO NON SALVA IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ben “sei mesi di reclusione” per il “legale rappresentante di una ‘srl’”: a lui è addebitato il mancato pagamento dell’“Iva dovuta, entro il 27 dicembre 2008, in base alla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2007”. Notevole la cifra: quasi 110mila euro.
Secondo l’uomo, però, i giudici di merito hanno trascurato le enormi “difficoltà economiche” che hanno colpito la società, tanto da condurla “al fallimento nel 2011”.
Tale obiezione, però, non convince i giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la condanna.
Certo, il “legale rappresentante” ha affermato “di essersi trovato nella impossibilità materiale di adempiere al pagamento dell’imposta per la crisi che aveva investito” la società, “giunta poi al fallimento dichiarato” ad agosto 2011, ma, nonostante tutto, nonostante il fallimento, non pare evidente una “condizione” tale da rendere impossibile il “pagamento dell’Iva”. Su questo punto, in particolare, spiegano i giudici, si può “escludere la impossibilità assoluta” a provvedere al pagamento anche “per la distanza cronologica tra l’anno di imposta per cui è stato contestato il reato (2007, per cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 27 dicembre 2008) e la maturazione dell’insolvenza (il fallimento fu dichiarato quasi tre anni dopo)”.

Catapano Giuseppe osserva: ANCHE UN SOLO DEBITO PUO’ SANCIRE IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’

Non è questione di quantità ma di qualità; un unico debito non dovrebbe fare primavera ma in questo caso si, soprattutto se i giudici di merito abbiano valutato la complessità della situazione in generale. E’ la soluzione che la suprema corte di Cassazione affibbia al nostro caso in tema di presupposto oggettivo del fallimento. La società ricorrente poneva in dubbio l’operato dei giudici di merito in quanto esso si basava, a dire del ricorrente, addirittura su un solo debito non definitivo e su di una prospettiva economico patrimoniale ben diversa da quella che poteva essere addossata ad un’impresa insolvente. Di diverso avviso i giudici supremi che analizzando la questione fanno salvo l’operato dei giudizi precedenti condannando alle spese i ricorrenti.

Giuseppe Catapano informa: ‘BUCATI’ SOTTOSCRIZIONE E INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: CARTELLA DI ACCERTAMENTO ANCORA IN PIEDI…

“Cartella di pagamento” nei confronti di una società, e relativa alla “liquidazione in base alla dichiarazione dei redditi per gli anni 2000 e 2001”. Ma, secondo i giudici tributari regionali, l’operato del Fisco è viziato… più precisamente, decisiva è la “mancanza di sottoscrizione e dell’indicazione del responsabile del procedimento”, e ciò, sempre per dei giudici di secondo grado, porta all’annullamento della “cartella”.
Di avviso opposto, però, i giudici della Cassazione. Questi ultimi, in premessa, ricordano che “la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008”, come in questo caso, “non è affetta da nullità”. E, subito dopo, ancora i giudici di terzo grado aggiungono che “l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”.
Chiara, quindi, la chiave di lettura offerta dai giudici della Cassazione, e di cui dovranno tenere conto i giudici tributari regionali riprendendo in esame la vicenda.

Giuseppe Catapano comunica: UNESCO – tre nuove riserve italiane

Sono italiani i nuovi 3 siti naturalistici UNESCO, ritenuti esempi mondiali di sviluppo sostenibile e di crescita economica e turistica rispettosa dell’ecosistema e della biodiversità. Si tratta di due siti a carattere interregionale, l’Appennino Tosco-Emiliano, e il Delta del Po (quest’ultimo sul confine fra Veneto e Emilia Romagna), e del sito Alpi Ledrensi e Judicaria che si estende dalle Dolomiti di Brenta al Lago di Garda nella Provincia di Trento.
Lo ha sancito il Consiglio internazionale dell’UNESCO nell’ambito del programma “Uomo e Biosfera” (MAB), che ha approvato l’iscrizione di tre nuovi siti italiani nel prestigioso network mondiale delle riserve UNESCO.
“E’ la prima volta, in quarant’anni, che l’Italia ottiene un risultato cosi’ importante a livello internazionale in ambito ambientale – afferma il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti -. L’UNESCO, iscrivendo 3 nuovi siti nella Lista delle eccellenze naturalistiche, evidenzia la straordinaria biodiversità e ricchezza di paesaggi del nostro Paese e, al tempo stesso, riconosce la capacità delle comunità locali di saper trovare il giusto equilibrio fra uomo e natura, valorizzando l’insieme delle risorse umane, naturali, culturali, paesaggistiche e produttive presenti sul territorio”.
Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, si dice orgoglioso di “un riconoscimento che premia il lavoro intenso di candidatura attivato da più di un anno da parte del parco dell’Appennino e delle comunità locali. Un riconoscimento che, nella sua interezza, premia anche la Regione con più boschi in Italia e con un eccezionale patrimonio naturalistico e biodiversità”. Lo sottolinea Rossi per il riconoscimento Unesco del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.
Per il Delta del Po “è una bellissima notizia che attendavamo da quando l’iter per questo riconoscimento era iniziato – commenta il presidente della regione Veneto, Luca Zaia – . Non avevamo dubbi che mancasse solo l’ufficializzazione che attestasse l’importanza e il fascino di uno dei parchi deltizi più interessanti d’Europa. Confermo il nostro impegno a salvaguardare e valorizzare questo territorio – sottolinea Zaia -, avendo a cuore oltre all’ambiente e alle straordinarie risorse naturalistiche che accoglie, anche la comunita’ polesana, che da un attento e compatibile sviluppo culturale e turistico, puo’ trarre irrinunciabili benefici”.
Per il duplice riconoscimento si dice sodisfatta anche la regione Emilia Romagna attraverso l’assessore regionale alle Politiche ambientali, Paola Gazzolo: “è un risultato straordinario, di cui possono fregiarsi solo 13 Riserve in tutta Italia. Orgogliosi che di tre candidature italiane riconosciute, due siano in Emilia-Romagna. Un punto di partenza per internazionalizzare il nostro patrimonio ambientale e promuovere una crescita sostenibile”.

Giuseppe Catapano scrive: Corte dei Conti, aumento tasse locali dovuto allo Stato centrale

Aumentano le tasse locali, ma ciò è dovuto a scelte del governo centrale, “piuttosto che espressione dell’autonomia impositiva degli enti decentrati”. La Corte dei Conti evidenzia inoltre che tra il 1995 e il 2014 la quota delle entrate derivanti dalle amministrazioni locali sul totale della Pubblica Amministrazione è quasi raddoppiata passando dall’11,4% al 21,9%, ribadendo che “ciò è stato il frutto di scelte operate a livello di governo centrale”.
Lo rileva il Rapporto 2015 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica, nel quale sono forniti al Parlamento e al Governo una valutazione della nostra finanza pubblica. Vengono anche analizzati gli andamenti macroeconomici e le prospettive della finanza pubblica.
“Il rapporto fra la spesa dei Governi locali e il totale della spesa pubblica del periodo 2001-2014 è rimasto sostanzialmente costante, in Italia come pure in Germania. Solo in Francia, ove si registrava un livello di “centralismo” di partenza decisamente più elevato, il peso della spesa pubblica locale si è lievemente accresciuto”.
Si sostiene anche che “un duraturo controllo sulle dinamiche di spesa può ormai difficilmente prescindere da una riscrittura del patto sociale che lega i cittadini all’azione di governo e che abbia al proprio centro una riorganizzazione dei servizi di welfare”.
Così come indicato anche nel Def, “le condizioni di sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica – sottolinea la Corte dei Conti – richiedono uno scenario macroeconomico ambizioso”, con interventi profondi capaci di rialzare le dinamiche produttive. In questo programma di riforme strutturali bisogna anche “restituire capacità di spesa a famiglie e imprese. Una direzione intrapresa nel 2014, con la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro e con un bonus erogato alle famiglie”.
Il blocco della dinamica retributiva e “la consistente flessione” del numero dei dipendenti della P.a. hanno portato nei quattro anni 2011-2014 ad una diminuzione complessiva della spesa di personale di circa il 5%, pari a 8,7 miliardi.
Mentre il riordino delle Province deve sciogliere ancora il nodo dei dipendenti. “L’assorbimento dei soprannumerari delle Province rischia di rendere più difficile l’operazione di riordino”. Si tratta questa di “un’operazione impegnativa che impatta su un quadro disomogeneo e frammentato”, che evidenzia criticità strutturali, in parte acuite dai recenti interventi di contenimento della spesa pubblica.
Quella della distribuzione del personale delle Province tra Regioni e Comuni, spiega la Corte, è una operazione che pesa “sia sotto i profili del dimensionamento organizzativo dei diversi enti, sia sotto quello dell’esistenza di non sempre giustificate differenze nel trattamento economico”.

Catapano Giuseppe: Contenzioso tributario, Italia spaccata

Alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro servono 188 giorni per depositare una sentenza, che diventano addirittura oltre 213 nella commissione tributaria regionale molisana. Alla Ctp di Pavia, invece, bastano meno di 15 giorni, mentre alla Ctr valdostana poco più di 16. Circa il 10% delle sentenze totali per contenzioso tributario 2014 è stato poi depositato entro 30 giorni dall’ultima udienza; la maggioranza delle sentenze è stata invece depositata entro un mese. Questo quanto emerge dalla relazione annuale pubblicata ieri dal ministero delle finanze. Dall’analisi dei tempi e delle fasi delle controversie tributarie a livello di Ctr e Ctp, la media dei giorni intercorsi nel 2014 dalla data di celebrazione dell’ultima udienza alla data di deposito della sentenza è stata pari a 54 giorni per le province e a 61,1 giorni per le Ctr. Il 95,7% delle sentenze depositate è avvenuto nel termine dei sei mesi, mentre solo lo 0,4% ha ecceduto l’anno dopo l’ultima udienza. In ordine al tempo di processo, il periodo intercorrente tra la data di deposito della controversia presso la Commissione adita e la data di spedizione del dispositivo alle parti processuali per le Ctp è stato pari in media a 961,3 giorni (2 anni e 8 mesi) e a 729,4 giorni (2 anni) per le Ctr. Rispetto al 2013 si è riscontrato un miglioramento di 2 mesi del tempo medio del processo nel primo grado di giudizio (nel 2013 è stato di 1.043,1 giorni), mentre nel secondo grado di giudizio è rimasto pressoché invariato (a circa 730 giorni). Relativamente al secondo grado di giudizio, le più celeri in ordine al tempo di processo sono risultate la città di Pordenone (215,2 giorni) e nuovamente la Valle d’Aosta (181,6 giorni); meno rapide, Nuoro (4.802,8 giorni) e la regione Calabria (2.603,7 giorni).

Catapano Giuseppe osserva: Nuove imprese a tasso zero

Addio sostegno all’autoimprenditorialità disciplinata dalla vecchia legge De Vito e poi modificata dal decreto legislativo n. 185/2000. Al suo posto arriverà « Nuove imprese a tasso zero». La misura si rivolgerà non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età. Inoltre si estenderà all’intero territorio nazionale e non prevederà più l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa). Il finanziamento dovrà essere restituito in otto anni e dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale. L’impresa beneficiaria avrà, inoltre, l’obbligo di dimostrare la copertura del 25% dell’investimento complessivo con mezzi propri o finanziamenti di terzi. Il regolamento ministeriale di cui ItaliaOggi ha preso visione è attuativo del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cosiddetta «Destinazione Italia») ed è arrivato al ministero dell’economia dopo aver ricevuto l’ok del ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi. È alle battute finali, quindi, il percorso con cui il governo vuole effettuare un cambio di passo nella rivisitazione degli incentivi per le nuove imprese.