Catapano Giuseppe comunica: Licenziamento per scarso impegno, se sei pigro e non produci

Il licenziamento per scarso rendimento, quello cioè rivolto nei confronti dei lavoratori più lenti, pigri e che rendono poco sul lavoro, non è previsto da nessuna norma di legge. Nulla è cambiato anche dopo l’approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act che non ha colmato la lacuna. Non resta che far riferimento alle sentenze dei tribunali per comprendere come si orientano i giudici in merito a questa fattispecie.

Secondo un’interpretazione minoritaria, il licenziamento per scarso rendimento rientrerebbe in quello per giustificato motivo oggettivo (ossia per ragioni collegate all’azienda e all’organizzazione del lavoro): il lavoratore che opera con scarso rendimento, infatti, fornisce una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro, andando a incidere negativamente sulla produzione.

L’interpretazione invece più seguita dai Tribunali riconosce la possibilità di licenziamento per scarso rendimento e lo riconduce al tipo di licenziamento disciplinare (cosiddetto “giustificato motivo soggettivo”) caratterizzato, cioè, dal notevole inadempimento del lavoratore al proprio dovere di diligenza. Questo perché il lavoratore subordinato non è tenuto a garantire al datore di lavoro un determinato risultato dalla propria attività, ma è obbligato a svolgere la prestazione osservando gli “ordini” da quest’ultimo impartitegli. Nel fare ciò, tuttavia, il lavoratore deve agire con la diligenza tipica di quella determinata prestazione. Proprio in applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha detto che “il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale o d’uso non fa scattare automaticamente l’inesatto adempimento”. In altre parole, non c’è inadempimento solo per il fatto che non sia stato raggiunto il risultato atteso dall’azienda se il lavoratore non è responsabile di alcun comportamento negligente nello svolgimento della prestazione lavorativa. L’inadeguatezza del risultato della prestazione resa, infatti, ben potrebbe essere ascrivibile alla stessa organizzazione dell’impresa o comunque a fattori non dipendenti dal lavoratore.

Dunque, non è così facile disporre un licenziamento per scarso rendimento: è infatti necessario che il datore di lavoro dimostri una condotta particolarmente grave del dipendente. Non basta provare, quindi, il solo mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che ciò deriva solo dalla negligenza del lavoratore nell’esercizio della sua attività lavorativa.

Due sono quindi gli elementi che legittimano il licenziamento per scarso rendimento:
– la significativa inadeguatezza della prestazione resa dal lavoratore e dei relativi risultati
– il notevole (nella gravità) e persistente (nel tempo) inadempimento da parte del lavoratore degli obblighi scaturenti dal proprio contratto di lavoro che sia stata causa dei primi.
Di tutto ciò, dovrà dare prova il datore di lavoro.

Il lavoratore, invece, se vuol evitare il licenziamento, deve dimostrare che lo scarso rendimento è dovuto a causa a lui non imputabile, ma ad altri fattori come, per esempio, l’organizzazione dell’azienda, l’obsolescenza dei macchinari aziendali (per es. un computer lento) o anche un particolare e incolpevole stato soggettivo al momento dell’inadempimento.

Come si intima un licenziamento per scarso rendimento?
Trattandosi di licenziamento per motivo soggettivo, il datore di lavoro dovrà intimare lo stesso nel rispetto della procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori:
– forma scritta della lettera di contestazione al dipendente;
– indicazione analitica, nella suddetta lettera, dei motivi dell’addebito;
– invio tempestivo di tale lettera al dipendente, in concomitanza della condotta contestata o degli eventi specifici;
– attesa di almeno cinque giorni (o il diverso e maggior termine previsto dall’eventuale contratto collettivo applicato) per valutare le eventuali giustificazioni del lavoratore e solo all’esito di ciò comunicare per iscritto il licenziamento (nel rispetto dell’eventuale termine previsto dal contratto collettivo applicato).

Quali sono le motivazioni del datore di lavoro?
Alla base di un licenziamento disciplinare per scarso rendimento, il datore di lavoro non può addurre giudizi soggettivi e/o valutazioni generiche di scarsa dedizione o impegno del lavoratore nello svolgimento della propria prestazione lavorativa. Dovrà invece indicare motivi oggettivi, valutati in modo sereno.

Inoltre, come detto l’inadempimento deve essere “notevole”, e cioè in grado di far venire meno l’interesse dell’azienda alla prestazione.

Infine la negligenza non deve limitarsi a un solo episodio ma deve essere stata continuativa. Il datore di lavoro potrà, per esempio, provare in giudizio che l’insofferenza del lavoratore nei confronti delle disposizioni del datore di lavoro sia rimasta inalterata anche dopo specifiche direttive impartite o addirittura dopo l’irrogazione di sanzioni disciplinari conservative di modo che il provvedimento espulsivo del licenziamento risulti l’unica soluzione possibile.

Si può licenziare il lavoratore che non raggiunge i minimi di produzione stabiliti in programmi di produttività individuale?
L’azienda è libera di stabilire dei cosiddetti “programmi di produttività individuale” (o “performance improvement plan”) con cui fissare parametri e specifici obiettivi per accertare che la prestazione sia eseguita con quella diligenza e quella professionalità proprie delle mansioni affidate al lavoratore. In questo caso, il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituirà di per sé inadempimento, ma integrerà, purtuttavia, un indice di non esatta esecuzione della prestazione. Non solo, ove il programma preveda lo svolgimento di una serie di attività ben identificate e ragionevoli, un sostanziale scostamento potrà essere prova dell’inadempimento.
Per esempio si può licenziare un lavoratore che rispetto a un programma di produttività, pur formulato con la finalità di erogare dei premi, risulti, nell’arco di quattro anni, raggiungere delle percentuali pari a rispettivamente pari al 31,6%, 37,8%, 5,5% e 5,8% rispetto agli obiettivi fissati dal programma, a fronte dei risultati tra il 42% e il 161%, raggiunti dai colleghi.

Cosa cambia con il Job Act
Il Jobs Act ha modificato solo le conseguenze in caso di illegittimità del licenziamento disciplinare, aspetto che potrebbe, comunque, avere un impatto su questo tipo di licenziamenti. Se prima era possibile, in forza del famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la reintegra sul posto di lavoro, oggi questa possibilità viene confinata solo ai casi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento.
In tutti gli altri casi il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità (…) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Catapano Giuseppe informa: E’ REATO LA DISTRAZIONE DEI BENI IN LEASING FINANZIARIO NEL FALLIMENTO

Presa di posizione durissima della corte di cassazione sezione penale che risolve una diatriba alquanto complessa ma ricorrente durante la procedura fallimentare . La distrazione dei beni durante la procedura ricordata integra il reato di bancarotta fraudolenta. Ma ciò che vi è di particolare in questa sentenza è l’oggetto della distrazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nella sua pronuncia in quanto i beni concessi in leasing finanziario non sono di proprietà dell’azienda ma sono soltanto in affitto e per tanto fuori dalla disponibilità materiale dell’utilizzatore. Ma la corte di cassazione , in tema di leasing finanziario non la pensa così, individuando non già la distrazione dei beni medesimi, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto , determinando in questo modo per i creditori il pregiudizio derivante dall’inadempimento delle obbligazioni verso il concedente. Pertanto ritiene corretta confermandola, la decisione dei giudici precedenti.

Catapano Giuseppe: MERCE IN LIQUIDAZIONE, RICARICO CONTENUTO AL MINIMO E POI AZIENDA CEDUTA: ILLEGITTIMO L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Ultimi dodici mesi di attività per l’esercizio commerciale: la proprietaria si gioca le proprie ‘carte’ per minimizzare le perdite, con la “liquidazione della merce”, prima della “cessione dell’azienda”. E tale difficile contesto economico rende fragile la ricostruzione operata dal Fisco, che ha determinato “maggiori ricavi” – rispetto a quelli dichiarati ufficialmente –, applicando “al costo del venduto il ricarico del 31 per cento, derivato dalla media delle ultime tre dichiarazione dei redditi”.
A dare il ‘la’ ai sospetti del Fisco è stata anche “la mancata risposta della contribuente al questionario, inviatole dall’Ufficio, in relazione alla perdita dichiarata” nel 1998 e pari a “102milioni di lire”, e quei sospetti si sono concretizzati in un “accertamento induttivo del reddito” dell’esercizio commerciale.
Ma la visione tracciata dal Fisco viene demolita, in maniera definitiva, dai giudici della Cassazione, i quali sottolineano il ‘peso’ di “eventi particolarmente significativi nell’esercizio dell’impresa, quali la liquidazione dei beni e la successiva cessione dell’azienda”, eventi che “risultano idonei a giustificare una percentuale di ricarico sensibilmente inferiore alla media”.
In questa ottica, basta richiamarsi, per i giudici, alla “comune esperienza”, secondo cui “il prezzo praticato in sede di liquidazione, comprensiva delle rimanenze di magazzino, e quindi di prodotti in buona parte già obsoleti, non corrisponde al valore di mercato, applicandosi in tal caso sconti anche rilevanti, strumentali al più celere realizzo dell’attivo aziendale”.
Di conseguenza, viste “la particolare contingenza economica, culminata nella cessione dell’azienda, e la non contestata liquidazione delle merci, comprese le rimanenze”, è minata alle fondamenta la solidità del “criterio della percentuale media di ricarico”. E ciò spinge i giudici a sancire la nullità definitiva dell’“avviso di accertamento” emesso dal Fisco.

Catapano Giuseppe osserva: Grecia, Fmi esclude possibilità di far slittare rimborso

Massima trepidazione sui mercati per la riunione dell’Eurogruppo, che si sta tenendo oggi in Lussemburgo. Il ministro delle Finanze elleniche Yanis Varoufakis si presenterà con delle idee del governo per trovare un accordo effettivo. Non è chiaro se le proposte sono nuove o sempre le stesse già rispedite al mittente dai creditori.

Non rimane molto tempo: 13 giorni per l’esattezza. Il numero uno del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha infatti annunciato che stavolta non ci saranno proroghe del rimborso. Il 30 giugno è la data ultima prefissata perché Atene restituisca all’istituto prestatario 1,6 miliardi di euro.

Il tutto mentre si diffondono rumor sull’ipotesi di svalutazione del debito pubblico greco. Basterebbe mettere in pratica un’intesa siglata nel novembre del 2012, che rimase sulla carta. Secondo il quotidiano Kathimerini quell’accordo potrebbe essere ribadito la prossima settimana, in occasione del summit dell’Unione europea.

Pare che il taglio del passivo statale sia il vero insormontabile scoglio dei negoziati. La Commissione Europea e la Bce dovrebbero pubblicare in giornata un comunicato congiunto sulla questione del debito greco e degli aiuti al paese.

Michael Hewson, analista di CMC Markets, conferma al Guardian che “il meeting di oggi è visto come l’ultima chance” per permettere alla Grecia di siglare un accordo in tempo per la fine di giugno, esattamente per il 30: è quello il giorno X, in cui scade il termine per rimborsare parte dei prestiti erogati dall’Fmi, per un valore di 1,6 miliardi di euro.

La stessa Commissione europea ha escluso che alla scadenza del termine per raggiungere un accordo, il 30 giugno, si possa continuare il negoziato ad oltranza, come è invece avvenuto in precedenza. Stavolta “non pensiamo di fermare gli orologi”, ha affermato il portavoce Margaritis Schinas. Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha ribadito che non c’è alcuna possibilità” che la Grecia ottenga uno slittamento della data di rimborso del prestito da 1,6 miliardi di euro.

“Non sono sicuro che faremo progressi”. Ha messo subito le mani in avanti il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, che ammette di non essere particolarmente ottimista. “Non ho molte speranze”, continua. E arriva anche l’avvertimento di Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Lussemburgo: “il tempo sta per finire”.

Non si prevede tuttavia nessuna intesa, dal momento che la Grecia, reduce dalle proteste durante la notte contro l’austerity, non presenterà più nessun’altra proposta. Intanto il premier greco Alexis Tsipras vola in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo stesso ministro delle finanze Yanis Varoufakis ha affermato, in un’intervista rilasciata a ITN News, di non sperare in nessun compromesso che possa sbloccare l’impasse.

Pessimista anche il numero uno di Bundesbank. In un’intervista alla Stampa Jens Weidmann ha detto che c’è il “rischio di un contagio”, ma che allo stesso tempo ciò non significa che l’euro sia in pericolo. La moneta unica oggi scambia sopra 1,14 dollari, forte di un progresso dello 0,65% circa.

Un problema di un’eventuale uscita dall’area euro e dall’Unione Europea della Grecia riguarda anche l’aspetto legale. Il caso non è infatti previsto dai trattati. È una delle lezioni da trarre da questa crisi, secondo il presidente della Bundesbank: “bisogna introdurre nei Trattati la possibilità di far fallire gli Stati”.

Ieri il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha detto che l’aspetto legale potrebbe creare ulteriore incertezza sul futuro della Grecia. Non sarebbe infatti ben chiaro come avverebbe un eventuale distacco dal blocco a 29 di Atene, visto che non un evento del genere non è previsto dai trattati.

In due settimane sarebbe impossibile correre ai ripari e introdurre una simile norma, anche perché i singoli paesi dovrebbero approvare democraticamente il nuovo regolamento.

Nonostante tutto la Cancelliera tedesca Angela Merkel è ottimista: al Parlamento tedesco ha detto che finché c’è volontà c’è speranza di raggiungere un accordo. Allo stesso tempo è la Grecia che la palla in mano e che deve “rispettare gli impegni presi sul piano delle riforme”.

Ma come titola oggi il Guardian in prima pagina, la “Grecia non può pagare e non pagherà”.

Non solo: la stessa Commissione sul debito che è stata istituita in Grecia ha appena dichiarato che tutto il debito nei confronti della troika è “illegale, illegittimo e odioso”.

In un report molto dettagliato, si legge che: “Tutte le prove che presentiamo in questo report dimostrano che la Grecia non solo non ha la capacità di onorare questo debito ma, anche, che non dovrebbe prima di tutto pagarlo, perchè il debito che emerge dagli accordi della troika è una violazione diretta dei diritti fondamentali umani dei cittadini greci”.

La Commissione ha un nome preciso: si chiama “Commissione per la verità sul debito pubblico”, ed è stata creata nell’aprile di quest’anno dal Parlamento greco, al fine di indagare sulle origini relative alla crescita del debito e, anche, sull’impatto che le condizioni sottostanti i prestiti hanno avuto sull’economia e la popolazione”.

Il report è diviso in diversi capitoli.

Nel capitolo 1), che analizza il debito verso la troika, si analizza la crescita del debito pubblico greco, a partire dagli anni Ottanta. Se ne deduce che “l’aumento del debito non è stato provocato da una spesa pubblica eccessiva, che di fatto è rimasta inferiore alla spesa pubblica di altri paesi dell’Eurozona, ma piuttosto è stato innescato al pagamento di tassi di interesse estremamente elevati, da una spesa militare eccessiva e ingiustificata, dalla perdita di entrate fiscali dovuta a flussi di capitali in uscita illegali, dalla ricapitalizzazione statale di banche private, e da squilibri internazionali creati a causa delle imperfezioni della stessa Unione monetaria”.

Nel capitolo 2 si parla dell’evoluzione del debito negli anni tra il 2010 e il 2015. Si conclude che il primo accordo sul debito del 2010 ha avuto come obiettivo primario quello di salvare le banche private greche ed europee, permettendo loro di ridurre la loro esposizione verso i bond governativi ellenici.

Nel capitolo 5, si fa riferimento alle condizioni che sono state incluse negli accordi di bailout, e che hanno prodotto la crisi dell’economia e l’insostenibilità del debito. Tali condizioni, “sulle quali i creditori insistono ancora, non solo hanno contributo a zavorrare il Pil, così come ad alzare i prestiti, dunque non solo hanno portato il rapporto debito/Pil greco a un livello ancora più insostenibile, ma hanno anche provocato cambiamenti drammatici nella società, causando una crisi umanitaria. Al momento, il debito pubblico greco può essere considerato totalmente insostenibile”.

Ancora, esaminando l’impatto dei “programmi di bailout”, si evince che le “misure che sono state adottate in linea con questi piani hanno direttamente colpito le condizioni di vita del popolo, violando i diritti civili, che la Grecia e i suoi partner sono obbligati a rispettare, proteggere e promuovere in base alla legge nazionale, regionale e internazionale. I drastici aggiustamenti imposti sull’economia e la società greca nel complesso, si sono tradotti in un deterioramento rapido del tenore di vita e rimangono incompatibili con la giustizia sociale, la coesione sociale, la democrazia e i diritti umani”.

Il Capitolo 9 affronta la questione che mette in allarme l’Unione europea, dal momento che tutto cambierebbe se con la Grecia si creasse un precedente.

Nella sezione del report si parla delle “fondamenta giuridiche per ripudiare e sospendere il debito sovrano greco”. Come opzioni vengono presentate la cancellazione del debito, e si parla di quelle condizioni in base a cui uno stato sovrano può esercitare il diritto di agire unilateralmente per ripudiare o sospendere il pagamento del debito, in base alle leggi internazionali.

Diverse argomentazioni legali permettono a uno stato di ripudiare unilateralmente il suo debito illegale, odioso e illegittimo. Nel caso della Grecia, tale atto unilaterale potrebbe basarsi sulle seguenti argomentazioni: la cattiva fede dei creditori che hanno portato la Grecia a violare la legge nazionale e gli obblighi internazionali, riguardo ai diritti dell’uomo; la preminenza dei diritti dell’uomo nei confronti di accordi, come quelli che sono stati siglati tra i precedenti governi con i creditori o la troika; la coercizione; le condizioni ingiuste che violano in modo flagrante la sovranità greca e la Costituzione; e alla fine, il diritto riconosciuto dalla legge internazionale, che permette a uno Stato di adottare contromisure verso le azioni illegali dei creditori, che intenzionalmente danneggiano la sua sovranità fiscale, obbligandolo a contrarre debiti odiosi, illegali e illegittimi, che violano la autodeterminazione economica e i diritti fondamentali dell’uomo”.

Catapano Giuseppe comunica: Avvocati, ok alla pubblicità online

Gli avvocati potranno promuovere la loro attività in rete. La norma del codice deontologico del Consiglio nazionale forense che impone la possibilità di promuovere l’attività legale solo su siti internet relativi ai propri studi limita la libera concorrenza e, di conseguenza, danneggia i consumatori. A stabilirlo l’Antitrust che, con il provvedimento 25487, pubblicato nel bollettino del 15 giugno 2015 ha dichiarato illegittima la cosiddetta norma bavaglio prevista dal Cnf (si veda ItaliaOggi di ieri). Via libera, quindi, alla pubblicità sul web per gli avvocati. Questi non saranno, infatti, più vincolati alla promozione dell’attività solo attraverso i siti internet dei loro studi. La pronuncia dell’Antitrust è arrivata a seguito della richiesta dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di chiarimenti da parte del Cnf. L’Associazione, in particolare, «fin da subito», si legge nella nota diffusa ieri, «aveva contestato l’esistenza di una disposizione che, di fatto, limita fortemente la possibilità degli avvocati di essere presenti online su siti diversi da quello del proprio studio. Niente Facebook, niente pubblicità online e, in bilico anche la presenza su siti di ricerca di indirizzi». Dubbi ritenuti più che fondati dall’Authority secondo cui ,la disposizione del codice deontologico forense in base al quale l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, pena l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, «è in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dall’Autorità stessa nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014». Pronuncia con cui l’Antitrust aveva già sanzionato il Cnf per aver ristretto la concorrenza sui compensi professionali con una maxi multa da quasi un milione di euro (per la precisione 912.536,40 euro).

Giuseppe Catapano scrive: Commercialisti ad alto rischio

Il commercialista che tiene la contabilità del contribuente accusato per dichiarazione infedele rischia il sequestro dei suoi beni personali. Ciò perché, in qualità di consulente, avrebbe dovuto ripristinare la legalità e poi perché la misura reale può incidere contemporaneamente sui beni di ciascuno dei concorrenti. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24967 del 16 giugno 2015, ha respinto il ricorso di un professionista. Nel confermare la validità della misura già convalidata dal Tribunale delle Libertà di Brindisi, la terza sezione penale ha infatti ricordato che il concorso di persone nel reato implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e il sequestro non è collegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito.
Dunque la misura reale può incidere contemporaneamente o indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti, fermo restando che il valore dei beni sequestrati non può complessivamente eccedere il valore del prezzo o del profitto del reato, in quanto il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca.

Catapano Giuseppe osserva: Ipotesi corruzione, perquisizioni in Rai, Mediaset, La7. Indagati due ex dirigenti di palazzo Chigi

L’inchiesta della procura di Roma, culminata con le 60 perquisizioni disposte presso Rai, Mediaset, La7 e Infront, chiama in causa, per l’ipotesi di corruzione, anche due dirigenti della presidenza del consiglio dei ministri quando era premier Silvio Berlusconi. Si tratta di Roberto Gasparotti, già responsabile dell’immagine televisiva del leader di FI, e Giovanni Mastropietro, già direttore della fotografia dello stesso Cavaliere. Il sospetto di chi indaga, infatti, è che possano aver preso soldi dall’imprenditore David Biancifiori, che nel 2008 si aggiudicò una commessa da 8 milioni di euro. Per questa ragione, le Fiamme Gialle hanno acquisito presso il Dipartimento risorse strumentali della presidenza una serie di documenti.
Un’acquisizione che si è svolta all’insegna della “massima collaborazione” da parte degli uffici della stessa presidenza.
I finanzieri del nucleo tributario, su ordine della procura di Roma, hanno effettuato questa mattina una serie di perquisizioni presso le sedi Rai, Mediaset, La7 e Infront.
L’inchiesta vede coinvolte 44 persone. Il reato ipotizzato nei confronti di dirigenti e funzionari della Rai è quello di corruzione. Per i manager di Mediaset, La7 e Infront è quello di concorso in appropriazione indebita.
David Biancifiori, titolare di società che organizzano eventi e che forniscono scenografie, gruppi elettrogeni, per diverse produzioni televisive nazionali, si trova agli arresti domiciliari dall’aprile scorso, nell’ambito di una indagine condotta dalla magistratura di Velletri culminata con l’arresto del sindaco del Comune di Marino, Fabio Silvagni.

La7: danneggiati, parte civile in eventuale processo. “In relazione alle notizie apparse oggi, si comunica che le indagini in corso da parte della Procura di Roma ipotizzano fatti di appropriazione indebita ai danni di alcune società ed emittenti televisive, tra le quali LA7 srl. LA7 ha fornito alla Guardia di Finanza la documentazione richiesta e si riserva di costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa di La7.

Catapano Giuseppe scrive: Mattarella e Bergoglio su emergenza migranti

“L’accoglienza è difficile, complessa e necessaria. Occorre solidarietà e intelligenza, cose di cui il nostro Paese è capace di fare uso”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Vicenza per la cerimonia del centesimo anniversario della nascita di Mariano Rumor.
Mattarella interviene sul tema emergenza migranti sostenendo che serve unità sia dentro che fuori i confini nazionali ed evidenziando il “momento in cui l’Europa deve affrontare una allarmante crescita dei flussi migratori”.
“Siamo tutti chiamati – dichiara Mattarella – a una azione inclusiva di solidarietà verso chi fugge da guerra, miseria, persecuzioni e fame e va alla disperata ricerca di una vita migliore e più sicura”. Mattarella quindi aggiunge che “libertà, pace e sicurezza sono valori fondanti della comunità europea e non possono essere considerati esclusivi”.
Oggi il Papa sollecita la comunità internazionale ad agire. Il Papa ha ricordato i tanti che cercano “rifugio lontano dalla loro terra” e “una casa dove poter vivere senza timore, perché siano sempre rispettati la loro dignità”, e ha incoraggiato “l’opera di quanti portano loro un aiuto” e auspicato che “la comunità internazionale agisca in maniera concorde e efficace per prevenire le cause delle migrazioni forzate”.
“Vi invito tutti – ha dichiarato il Papa per la Giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite – a chiedere perdono per le persone e le istituzioni che chiudono le porte a questa gente che cerca una famiglia, che vuole essere custodita”.
“Preghiamo – ha esortato il Papa rivolto ai 30 mila fedeli presenti in piazza San Pietro – per tanti fratelli e sorelle che cercando rifugio lontano dalla loro terra, che cercano una casa dove poter vivere senza timore, perchè siano sempre rispettati nella loro dignità”.

Catapano Giuseppe informa: Antitrust, nuovo procedimento contro il Cnf: resistenze sulla pubblicità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato boccia il divieto per gli avvocati di farsi pubblicità online. “Dopo lo stop del Tar del Lazio al nuovo regolamento che disciplina le elezioni nei Consigli degli Ordini, per il quale si chiede un intervento urgente del ministro Orlando, un provvedimento dell’Antitrust , il numero 25487 pubblicato nel bollettino del 15 giugno 2015, contro la ‘norma-bavaglio’ inserita nel Codice deontologico forense, che di fatto limita fortemente la possibilità per gli avvocati di essere presenti online su siti diversi da quello del proprio studio” commenta l’Associazione giovani avvocati italiani, che aveva subito contestato le norme previste dal Cnf e plaude alla decisione dell’Autorità garante.

“Il vigente codice deontologico forense – si legge nel provvedimento dell’Authority – prescrive al comma 9 che ‘L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso’, aggiungendo al comma 12 che ‘la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura’”.

Secondo l’Antitrust, le disposizioni del codice deontologico, entrato in vigore lo scorso 15 dicembre, “si pongono in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dall’Autorità nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014; esse, pertanto, costituiscono una violazione di quanto disposto alla lettera c) del deliberato del provvedimento, con il quale l’Autorità diffidava il Cnf dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dell’infrazione accertata”.

Il provvedimento al quale si fa riferimento è quello con il quale l’Antitrust aveva sanzionato il Consiglio Nazionale Forense per aver ristretto la concorrenza sui compensi professionali con una maxi multa da quasi un milione di euro .

“Finalmente gli avvocati potranno farsi conoscere anche sul web, senza il bavaglio imposto da un codice deontologico incapace di dialogare con un contesto, non solo professionale, in evoluzione – commenta la presidente di Aiga Nicoletta Giorgi, che lo scorso 27 ottobre aveva inviato una lettera al Consiglio Nazionale Forense chiedendo chiarimenti – La restrizione dell’utilizzo del web, oltre ad essere un vero bavaglio anacronistico, di fatto pone la nostra categoria professionale in una condizione di forte disparità e svantaggio, anche rispetto agli altri colleghi professionisti che non devono sottostare a limiti di scelta degli strumenti con cui veicolare le proprie informazioni”.

Ora è tempo che il Consiglio Nazionale Forense cambi davvero rotta: “Confidiamo in una lettura moderna della materia e della realtà in cui i professionisti si trovano a svolgere la propria attività, in concorrenza anche con studi internazionali che fanno uso massiccio delle nuove tecnologie e degli strumenti di informazione e pubblicità Diversamente, ostacoli e costi ricadranno al solito sui giovani, impediti ad utilizzare strumenti economici ma ampiamente diffusivi”.

“Il Cnf – conclude la presidente di Aiga – deve riconoscere che sottovalutare, o addirittura trascurare, le istanze provenienti dalle Associazioni lo distanzia ancora di più dalla realtà in cui opera la professione. Evidentemente ciò che non si conosce fa paura: ma questo limite di chi regolamenta la nostra professione non lo dobbiamo pagare noi”.

Catapano Giuseppe informa: Riforma dei contratti di lavoro

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 11 giugno 2015, sotto la presidenza del Presidente del Consi-glio dei Ministri Matteo Renzi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Ai sensi dell’articolo 57, infine, il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.), a partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Con l’intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa.
Nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione si prevede inoltre l’abrogazione delle disposizioni sull’associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.

In particolare, l’articolo 52 del provvedimento approvato prevede il superamento del contratto di lavoro a progetto, disponendo l’abrogazione delle disposizioni che attualmente regolano tale fattispecie (articoli 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003), le quali continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 1). A partire da tale data, quindi, tali contratti non potranno più essere stipulati. Mentre, l’articolo 53 interviene sulla disciplina dell’associazione in partecipazione. La norma apporta stabilisce che l’apporto dell’associato può avvenire esclusivamente tramite conferimento di capitali (non più, quindi, tramite apporto di lavoro) (comma 1, lettera a)). In relazione a ciò, viene abrogato il terzo comma dell’articolo 2549 c.c. (comma 1, lettera b)). Il comma 2, infine, salvaguarda i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata del decreto in esame nei quali l’apporto dell’associato consista anche in prestazioni lavorative, fino alla loro cessazione.