In 7 anni la spesa sociale pubblica è stata ridotta ad un quinto di quello che era. Lo rileva il Censis in “Salvare il sociale” nell’ambito dell’annuale appuntamento di riflessione di giugno “Un mese di sociale”.
La riduzione è stata dell’81% nel periodo 2007-2014. Le risorse assegnate al Fondo sociale sono passate da 1,6 miliardi di euro nel 2007 a 435,3 milioni nel 2010, per poi scendere a soli 43,7 milioni nel 2012. Negli ultimi due anni c’è stato un qualche recupero arrivando ai 297,4 milioni del 2014.
Anche il Fondo per la non autosufficienza è passato dai 400 milioni di euro del 2010 al totale annullamento nel 2012, per poi risalire a 350 milioni nell’ultimo anno.
Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa sociale dei Comuni supera i 7 miliardi di euro l’anno, pari a 115,7 euro per abitante. La spesa è destinata per il 38,9% a garantire interventi e servizi, per il 34,4% al funzionamento delle strutture, per il 26,7% ai trasferimenti in denaro. E il Sud ha i maggiori trasferimenti statali rispetto alle risorse proprie dei Comuni, e queste ultime coprono meno della metà delle spese per il welfare locale, a fronte di una media nazionale del 62,5%, amplifinando il divario con il Nord.
“Le categorie che assorbono la quota maggiore di spesa – spiega il Censis – sono le famiglie e i minori (40%), i disabili (23,2%), gli anziani (19,8%), i poveri e i senza fissa dimora (7,9%). Ma le differenze territoriali sono macroscopiche. Si passa dai 282,5 euro per abitante nella Provincia autonoma di Trento ai 25,6 euro della Calabria. Mentre gran parte delle regioni del Centro-Nord si colloca al di sopra della media nazionale, il Sud presenta una spesa media pro-capite che ammonta a meno di un terzo (50,3 euro) di quella del Nord-Est (159,4 euro). Il Mezzogiorno è l’area del Paese in cui è maggiore il peso dei trasferimenti statali rispetto alle risorse proprie dei Comuni. Al Sud queste ultime coprono meno della metà delle spese per il welfare locale, a fronte di una media nazionale del 62,5%. Di conseguenza, i tagli ai trasferimenti statali hanno un impatto diretto sulla riduzione delle risorse disponibili e quindi dei servizi destinati al sociale a livello locale, ampliando il divario già profondo tra Nord e Sud”.
Le istituzioni non profit sono 104 ogni 10.000 abitanti in Valle d’Aosta, 100 in Trentino Alto Adige, 82 in Friuli Venezia Giulia, ma solo 41 ogni 10.000 abitanti in Calabria, 40 in Sicilia, 37 in Puglia, 25 in Campania. Le associazioni non riconosciute sono più di 200.000 (il 66,7% del totale), più di 68.000 sono associazioni riconosciute (22,7%), le cooperative sociali sono oltre 11.000 (3,7%), più di 6.000 le fondazioni (2,1%), oltre 14.000 sono istituzioni con altra forma giuridica (4,8%). Sul totale delle istituzioni non profit, quelle impegnate nel settore sanitario e nell’assistenza sociale sono 36.000 (rappresentano il 12% del totale), precedute da quelle attive nel settore cultura, sport e ricreazione, che da sole rappresentano il 65% del totale.
Per il Censis “l’andamento del Fondo per le politiche sociali, istituito nel 1997 per trasferire risorse aggiuntive agli enti locali e garantire l’offerta di servizi per anziani, disabili, minori, famiglie in difficoltà, testimonia il progressivo ridimensionamento dell’impegno pubblico sul fronte delle politiche socio-sanitarie e socio-assistenziali”.
Catapano Carmine Vincenzo
Giuseppe Catapano scrive: Trasferire la residenza, Equitalia non pignora più la casa
Il decreto del Fare ha stabilito l’impignorabilità dell’unica casa di residenza del debitore; in particolare, Equitalia non può procedere all’espropriazione se l’immobile: – è l’unico di proprietà del contribuente; – se è adibito ad uso abitativo (esclusi, quindi, gli studi e gli usi aziendali); – costituisce la residenza anagrafica del debitore; – non si tratta di abitazione di lusso: non deve cioè rientrare nelle categorie catastali A/8 e A/9. Pertanto, il contribuente che, titolare di due immobili e vendendone uno, vada a vivere nell’altro (che resta, quindi, l’unico di proprietà) e vi fissi la residenza, non potrà subire il pignoramento di Equitalia (non si deve comunque trattare di immobile di lusso). Equitalia resta, però, libera di iscrivere ipoteca su tale casa (la soglia minima di debito per poter iscrivere ipoteca per crediti esattoriali è di 20mila euro). Inoltre, nulla toglie che eventuali altri creditori (per esempio, una banca) possano comunque mettere in vendita, con un’esecuzione forzata, la prima casa di proprietà. In tal caso, Equitalia concorrerà normalmente alla ripartizione del ricavato. In buona sostanza, la nuova norma ha posto ad Equitalia unicamente il divieto di iniziare procedure di esecuzione forzata sull’unica casa, ferma restando la possibilità di iscrivere ipoteca e di partecipare all’esecuzione forzata avviata da altri creditori. In ogni caso, non si ravvisa né la necessità, né l’opportunità di procedere a vendita della seconda casa. E questo per due ragioni. In ordine alla necessità: Equitalia può mettere all’asta gli immobili di proprietà del contribuente a condizione che il proprio credito sia di almeno 120mila euro. Sintetizzando, se per l’iscrizione di ipoteca il credito minimo fatto valere da Equitalia è pari a 20mila euro, per procedere poi alla materiale espropriazione ed esecuzione forzata (solo in presenza di più immobili) è necessario che l’ammontare delle cartelle esattoriali non pagate raggiunga la soglia delle fatidiche 120mila euro. Nel caso di specie, invece, il lettore parla di un debito di 100mila euro. Ragion per cui esso, seppur non al riparo dall’ipoteca (non lo sarebbe neanche se fosse l’unico immobile), è al riparto dalla vendita all’asta. In ordine alla opportunità: In caso di vendita della casa, Equitalia può sempre esercitare l’azione revocatoria (nei 5 anni successivi all’atto di vendita) quando dimostri (circostanza abbastanza agevole) che la cessione è avvenuta per frodare le ragioni del creditore. È sufficiente dimostrare che il contribuente non abbia altri beni “facilmente” aggredibili come quello alienato, per poter rendere inefficace l’atto di compravendita e consentire a Equitalia di aggredire detto immobile. Col risultato che il contribuente dovrà restituire i soldi ottenuti dall’acquirente del bene e perderà anche l’immobile. Le cose non cambiano in caso di donazione dell’immobile medesimo (anzi, in tal caso, l’onere della prova per Equitalia è anche più agevole). Senza contare il rischio che, da una manovra così congeniata, qualcuno possa intravedere l’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In tal caso, scattando un procedimento penale, per il contribuente i problemi potrebbero essere più gravi della perdita di una casa.
Giuseppe Catapano: Il numero della cartella di pagamento sull’avviso a.r. non fa prova
L’indicazione del numero delle cartelle di pagamento sull’avviso di ricevimento non ha valore di prova assoluta e incontestabile (cosiddetta “fede privilegiata”) in quanto non si tratta di una attestazione che redige l’agente postale: solo il postino, infatti, in quanto pubblico ufficiale, può attribuire valore di prova a quanto indicato nelle buste postali. Infatti la legge stabilisce che gli avvisi di ricevimento sono predisposti dagli interessati (ossia dai clienti del servizio postale) e non dal postino medesimo. Inoltre, l’agente postale che consegna un plico con avviso di ricevimento fa firmare al destinatario, provvedendo a rispedirlo al mittente completo in ogni sua parte. Ciò comporta che le indicazioni sull’avviso di ricevimento, non hanno valore di prova privilegiata, ma valgono come semplice presunzioni. Risultato: è priva di alcun valore di prova la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento della cartella di Equitalia senza che ad essa si accompagni una attestazione dell’ufficiale postale. Lo ha detto la Cassazione con una ordinanza di questa mattina. L’aspetto pratico della sentenza è piuttosto interessante: se la cartella di pagamento e l’avviso di ricevimento contengono indicazioni effettuate a penna dal mittente e non dall’ufficio postale, esse possono essere facilmente impugnate: basta contestarle per scaricare poi su Equitalia l’onere della prova contraria. La vicenda È stato respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che sosteneva di aver notificato una cartella di pagamento entro i termini. Il contribuente aveva opposto, fra le altre cose, che dalla stampa del sito on line di Poste italiane la data era più risalente. I giudici hanno ritenuto, nel caso di specie, che il sito on line delle Poste Italiane sia in grado di dimostrare la data consegna della cartella di pagamento. È invece priva di valenza probatoria la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento se non c’è l’attestazione del postino.
Catapano Giuseppe comunica: Multa sulle strisce blu oltre tempo massimo, nuove regole
Era scoppiato un vero e proprio casus belli l’anno scorso in merito alla legittimità delle multe sulle strisce blu per “grattino scaduto”: secondo, infatti, giudici e Ministero mancherebbe, nel codice della strada, la norma che punisce il conducente quando l’auto permane sulle strisce blu anche quando il ticket orario è scaduto e non viene rinnovato. Oggi però arrivano le nuove istruzioni del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture. La nota chiarisce che, ai fini della legittimità delle multe in questione, è necessario che vi sia un regolamento comunale a definire (o meglio, “regolamentare”) la sosta sulle strisce blu. Tale regolamento deve quindi indicare tutti i casi in cui sia obbligatorio il pagamento del ticket e, in particolare: – in quali fasce orarie; – in quali giorni della settimana (per esempio quelli feriali) – per quali categorie di veicoli. Solo se tali parametri sono stati ben definiti nel provvedimento del Comune, i vigili o gli ausiliari del traffico potranno elevare la multa da 25 euro agli automobilisti che lasciano la macchina anche oltre il tempo dal pagamento. Diversamente, la sanzione è illegittima. Dunque, ammesso che l’automobilista voglia avventurarsi in un ricorso al giudice di pace contro una multa di poche decine di euro, potrebbe eccepire l’inesistenza del regolamento comunale, onerando l’amministrazione resistente di esibirlo in giudizio; in assenza di tale prova, l’automobilista vincerà il ricorso. Insomma, a seguito della nuova nota, le multe per chi tiene l’auto per troppo tempo (rispetto a quanto ha pagato) sulle strisce blu non sono automaticamente “sanate”, né – al contrario – restano tutte illegittime, ma dipenderà da Comune a Comune, in base all’eventuale approvazione del regolamento apposito. Questo perché il Codice della strada prevede le multe sulle strisce blu solo “se si tratta di sosta limitata o regolamentata”. Di qui la domanda cruciale: quando la sosta è “regolamentata”? Sul punto era nato un forte dibattito sia in giurisprudenza che a livello amministrativo. Si era detto, infatti, che la violazione dell’obbligo di rinnovare il ticket avrebbe comportato solo un inadempimento contrattuale, con diritto del Comune a riscuotere le somme non con i normali strumenti del diritto amministrativo (sanzione e riscossione con iscrizione a ruolo dell’importo e intervento di Equitalia), ma con quelli del diritto civile (inadempimento contrattuale e azione di recupero crediti). Il problema aveva ovviamente scatenato le proteste dei sindaci che, dopo un incontro con il Governo, erano riusciti a strappare un orientamento diverso, ma contenuto in un semplice comunicato: atto che non è stato sufficiente a convincere le Prefetture del mutato indirizzo. Così ora i chiarimenti con la nuova nota ministeriale che delinea il concetto di “sosta regolamentata” e la conseguente applicazione della multa da 25 euro (per chi parcheggia senza pagare nulla la sanzione parte invece da 41 euro).
Catapano Giuseppe informa: Equitalia, cancellati i ruoli fino a 2mila euro
Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate). Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore. In particolare: – i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati; – anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito. In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso. In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività. Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati. Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
Catapano Giuseppe: Quando si può revocare un assegno
Il correntista può ordinare alla propria banca di non pagare l’assegno bancario che egli ha emesso, ma lo può fare solo dopo il termine di otto giorni dall’emissione dello stesso (se l’assegno è pagabile all’interno dello stesso comune) o di quindici giorni (se è pagabile in altro Comune). In pratica, se il creditore che ha in mano l’assegno (cosiddetto prenditore) si reca allo sportello per il pagamento del titolo, e lo fa entro tale forbice di tempo (8 o 15 giorni), la banca deve ottemperare al suo ordine e deve pagarlo immediatamente; allo stesso modo, se non ci sono fondi, l’assegno deve essere protestato. Al contrario, se il creditore non si è recato in banca negli 8 o 15 giorni dalla sua emissione, il traente (cioè il debitore) ha il diritto di revocare l’assegno e la banca non solo è obbligata a tenere conto della suddetta revoca disposta dal proprio cliente ma, se non lo fa, deve risarcirgli il danno. E ciò vale anche in presenza di fondi sul conto corrente. Lo ha stabilito la Cassazione, con una recente sentenza. La Corte ricorda che l’ordine del correntista, impartito alla propria banca, di non pagare un assegno già emesso ha effetto solo alla fine del termine di presentazione: otto o quindici giorni, a seconda che l’assegno si paghi su piazza (cioè nello stesso Comune) o fuori piazza (in altro Comune). La vicenda La vicenda riguardava la causa intentata da un correntista del Banco di Sicilia che chiedeva il risarcimento dei danni per l’asserito illegittimo protesto di un assegno bancario che ne avrebbe determinato il fallimento. Se nel conto non ci sono soldi L’ordine del correntista di non pagare l’assegno, impartito alla propria banca nei primi otto o quindici giorni, non può essere motivato neanche dal fatto che nel conto non vi sia sufficiente provvista per pagarlo. Se l’assegno, infatti, è “scoperto”, scatta il protesto per mancanza di fondi (salvo la procedura di insoluto a prima presentazione che impone un previo avviso per rientrare immediatamente nella scopertura di conto). Se la revoca avviene dopo il termine Diverso è il discorso se la revoca dell’assegno bancario avviene dopo il termine di 8 o 15 giorni: se il creditore non si è ancora recato in banca, quest’ultima non deve rispettare la volontà del proprio cliente. In pratica, spiega la Corte, il superamento del termine comporta solo il potere del traente di revocare l’assegno con effetto vincolante per la banca. Prima della detta scadenza la banca non deve tener conto della revoca disposta dal cliente, dovendo al contrario provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili, atteso che la legge mira ad assicurare un’affidabile circolazione del titolo e a garantire l’esistenza dei fondi dal momento dell’emissione dell’assegno fino alla scadenza del termine di presentazione. Che può fare il creditore Se l’assegno viene revocato, il creditore resta sempre in mano di un titolo di credito esecutivo. Questo significa che egli può: – nei primi sei mesi, agire direttamente con il pignoramento nei confronti del debitore, senza bisogno di intraprendere prima cause o ricorsi per decreto ingiuntivo. Difatti, l’assegno è già esso stesso un titolo esecutivo. Dunque, previa notifica di un atto di precetto, il creditore potrà già valersi dell’ufficiale giudiziario (attraverso un proprio avvocato) e procedere all’esecuzione forzata; – dopo la scadenza dei sei mesi, il creditore deve procedere con la richiesta di un decreto ingiuntivo (l’assegno resta infatti una promessa di pagamento scritta anche quando non è più titolo esecutivo). f
Catapano Giuseppe scrive: Figlio da una relazione di fatto, va mantenuto?
Anche se nato da una relazione di fatto, ossia senza matrimonio, il figlio va sempre mantenuto da parte di entrambi i genitori: così, se il padre si fa vivo dopo diverso tempo, e riconosce il minore, la ex compagna gli può chiedere gli arretrati non corrisposti dalla nascita; è questa la sintesi di una recente sentenza della Cassazione. Assicurato il rimborso delle spese di mantenimento Secondo la Corte la madre ha sempre diritto al rimborso pro quota delle spese da lei sostenute anteriormente al riconoscimento da parte del padre. Come è noto, infatti, l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio sorge automaticamente con la nascita per il solo fatto di averli generati e rimane fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica: indipendenza che, certo, non significa un lavoro a tempo indeterminato e sicuro, ma comunque una collocazione lavorativa tale da consentirgli – anche senza certezze per il futuro – la possibilità di mantenersi da soli in modo dignitoso. Come si quantifica tale importo? Difficile, anche per il giudice, determinare a quanto ammonti il rimborso delle spese spettante al genitore che ha provveduto fin dalla nascita all’integrale mantenimento del figlio. Di certo, si tratta di un risarcimento vero e proprio per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento. Proprio perché per tali spese risulterebbe complessa una quantificazione nel loro preciso ammontare, per determinare le somme dovute a titolo di rimborso il giudice può ricorrere al cosiddetto “criterio equitativo”: in pratica, il magistrato determina l’importo in base a quanto gli appaia più giusto, benché svincolato da qualsiasi documento o criterio certo e prefissato.
Catapano Giuseppe osserva: Equitalia, posso impugnare la cartella se sto già pagando a rate?
Chi ha già in atto, con Equitalia, un piano di rateazione (o “rateizzazione” come in molti dicono), ossia l’impegno a pagare la cartella a rate, non perde, almeno in teoria, la possibilità di impugnarla in un momento successivo e, quindi, fare ricorso. Questo perché il pagamento del debito non comporta acquiescenza, ossia ammissione del debito stesso (il contribuente, infatti, potrebbe voler pagare solo per evitare conseguenze peggiori come il pignoramento, il fermo auto o un’ipoteca). Tuttavia le ipotesi in cui è, di fatto, possibile l’impugnazione sono minime. Vediamole qui di seguito. Vizio di annullabilità dell’atto prodromico Il contribuente non può impugnare la cartella esattoriale di Equitalia per contestare un vizio dell’atto prodromico, quello cioè notificatogli, in precedenza, dall’ente titolare del tributo o della sanzione (per esempio, la multa del Comune, un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, una richiesta di pagamento di imposte o di contributi previdenziali dall’Inps, ecc.). Infatti, quando la contestazione riguarda il merito di tali atti amministrativi, esistono termini di legge ben precisi per impugnarli. Scaduti tali termini, gli importi non pagati vengono “iscritti a ruolo” e, solo allora, inviati ad Equitalia. Questo significa che se il vizio è relativo all’atto notificato a monte della riscossione, il ricorso non è più possibile per decorrenza dei termini. Vizio di annullabilità della cartella di Equitalia Il contribuente non può impugnare la cartella esattoriale di Equitalia dopo 60 giorni dalla sua notifica per i vizi meno gravi, quelli cioè che danno luogo ad annullabilità della cartella stessa: è il caso, per esempio, di una cartella che calcoli in modo errato gli interessi o che venga inviata a un soggetto che non è l’effettivo debitore o, ancora, che riporti delle somme non dovute. Alla luce di ciò, poiché il procedimento di richiesta e accettazione della rateazione avviene, di norma, in tempi non immediati, potrebbe essere che, anche in questo caso, siano decorsi i suddetti 60 giorni e quindi sia venuta meno la possibilità di impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice. Se però il termine dei 60 giorni non è ancora compiuto, bisogna porre attenzione a un’altra circostanza. Se si vuol far valere un vizio di notifica dell’atto, è bene sapere che, presentando ricorso, lo si sana. Ci spieghiamo meglio. Se il contribuente vuol contestare il fatto che il postino abbia consegnato la cartella a un soggetto che non era un familiare convivente (come richiede il codice), non potrebbe andare dal giudice sostenendo di non aver mai ricevuto tale atto, proprio perché, se lo fa nei termini, significa comunque che ne ha preso visione e, dunque, che ne è venuto in possesso. Insomma, così facendo, sconfesserebbe sé stesso. Questo concetto viene espresso dalla giurisprudenza con il principio secondo cui tutte le volte in cui l’atto, benché viziato, raggiunge (in un modo o nell’altro) il suo scopo non è più impugnabile e il vizio si sana. Si pensi ancora al caso in cui il contribuente riceva una notifica presso la Casa Comunale e, tuttavia, l’agente postale non gli invii la seconda raccomandata per informarlo di aver tentato invano la notifica. Anche qui, il ricorso contro l’errore del postino sanerebbe il vizio. In tutti questi casi, insomma, non rileva tanto la “forma” della procedura di notifica, quanto piuttosto il risultato definitivo: se il destinatario è venuto a conoscenza della cartella (a prescindere dalle modalità concrete) non c’è più possibilità di fare ricorso. In questi casi, non resterebbe altro da fare che attendere la successiva mossa di Equitalia (per esempio, un pignoramento, un’ipoteca o un fermo) e solo allora, “cadendo dalle nuvole”, contestare il mancato ricevimento della cartella. Ovviamente, però, se si è chiesto la rateazione del debito, Equitalia non avvierà mai le procedure esecutive e, quindi, non ci sarà neanche possibilità di fare ricorso. Vizio di nullità dell’atto prodromico o della cartella di Equitalia Non resta che verificare la possibilità di ricorrere contro la cartella esattoriale per vizi di nullità assoluta, ossia di inesistenza dell’atto prodromico (quello cioè con la pretesa fiscale vera e propria) o della successiva cartella. In questo caso, il decorso dei termini per l’impugnazione non è più un ostacolo in quanto, secondo la nostra legge e la giurisprudenza costante, la nullità assoluta è insanabile: in altre parole, il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del procedimento, oltreché essere rilevabile d’ufficio, senza termini massimi. Non c’è quindi una scadenza per impugnare un atto firmato da un soggetto che, in verità, non aveva i poteri per firmalo; per contestare la notifica fatta da un corriere privato e non da un soggetto a cui la legge attribuisce tale potere; o, ancora, per rilevare che la cartella esattoriale o la pretesa fiscale era priva del suo contenuto minimo per venire in esistenza (per esempio, l’indicazione del responsabile del procedimento). Dunque, solo in questo caso è possibile il ricorso nonostante sia stato già avviato un piano di rateazione del debito.
Giuseppe Catapano informa: Come aggiungere il cognome della madre a quello del padre
Ad oggi una coppia di genitori sposati può trasmettere al proprio figlio solo il cognome paterno; al momento della registrazione della nascita presso lo stato civile, infatti, al bambino viene assegnato il solo cognome del padre (salvo ovviamente ci si trovi in situazioni nelle quali è nota solo la madre del neonato). È tuttavia possibile, al fine di garantire effettivamente la parità di diritti tra uomo e donna, tra madre e padre, chiedere in un momento successivo o il cambio di cognome del figlio (sostituendo al cognome paterno quello materno), o l’aggiunta del cognome della madre a quello del padre. LA RICHIESTA La relativa domanda deve essere presentata al Prefetto della Provincia del luogo di residenza del figlio o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. La domanda deve essere presentata da entrambi i genitori e accompagnata dalla seguente documentazione: – marca da bollo da € 16,00 – dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza e lo stato di famiglia ovvero i relativi certificati – fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori (solo se la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 1 è inviata per posta) – eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta – dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità Inoltre la richiesta deve essere specificamente motivata. La giurisprudenza ha considerato valide giustificazioni alla richiesta di aggiunta del cognome materno, ad esempio, la presenza di un forte legame affettivo tra madre e figlio; l’appartenenza della madre ad una famiglia famosa e il conseguente particolare vantaggio per il figlio nell’ereditare il suo cognome. La richiesta può essere presentata personalmente dai genitori e dagli stessi sottoscritta alla presenza dell’impiegato addetto a riceverla, oppure può essere spedita a mezzo posta, unitamente alla fotocopia dei rispettivi documenti di identità. PROCEDIMENTO Il Prefetto, ricevuta la richiesta, valuta le ragioni che la giustificano ed i documenti allegati. Se la richiesta appare meritevole di considerazione, i genitori vengono autorizzati con decreto del Ministro dell’Interno a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza un avviso contenente una “riassunto” della domanda. L’affissione ha durata di 30 giorni. Decorso tale termine senza che nessuno si sia opposto, i genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell’avviso di affissione ed una relazione da parte del competente addetto comunale che attesta l’avvenuta affissione e la sua durata. Il Prefetto, valutata la regolarità dell’affissione e valutate le eventuali opposizioni, emana un decreto con cui concede l’aggiunta del cognome materno a quello paterno. RECLAMO Se il Prefetto ritiene invece di non accogliere l’istanza dei genitori, essi possono proporre – avverso il relativo decreto di rigetto – ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
Catapano Giuseppe informa: Mattarella, l’Italia torna a crescere. Dare sostegno alle pmi
“Nello scenario di cambiamento, nel quale emergono progressivamente i primi segnali positivi, l’Italia sta tornando a crescere”. E’ quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato all’assemblea annuale di Confesercenti in corso in queste ore a Genova. “Anche dal commercio e dal turismo, pur in un clima ancora prudente per la spesa delle famiglie, si affacciano le prime tendenze incoraggianti”, ha sottolineato il capo dello Stato. Secondo Mattarella, “il sistema delle imprese italiane, se opportunamente sostenuto in questo delicato momento di ripresa, potrà valorizzare la sua vocazione creativa e innovativa e la sua preziosa tradizione di alta qualità”. Il presidente ha poi sottolineato che “le piccole e medie imprese italiane hanno subito più di altri gli effetti di lunghi e difficili anni di crisi, con ripercussioni gravi e con sacrifici davvero straordinari”. Nel suo messaggio all’assemblea nazionale di Confesercenti, Mattarella ha poi espresso “vivo apprezzamento per il livello di attenzione e di impegno che la confederazione riserva alla lotta contro il racket e l’usura al fianco e a difesa delle imprese vittime dei soprusi e delle intimidazioni delle realtà criminali”, ha concluso.