Catapano Giuseppe informa: Renzi convoca un vertice sulla scuola. Via agli incontri con studenti, professori e genitori

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha incontrato questa mattina al Nazareno i parlamentari Pd delle commissioni Cultura di Camera e Senato per un confronto sulle possibili modifiche al ddl scuola. E questa sera sono cominciati con i rappresentanti degli studenti gli incontri che il Pd ha fissato con le organizzazioni del mondo della scuola che hanno manifestato ieri per approfondire nel merito i singoli punti in discussione in parlamento. Gli appuntamenti proseguiranno domani mattina, a partire dalle ore 9.30, quando la delegazione del Pd, composta dal vicesegretario Lorenzo Guerini, dal presidente Matteo Orfini, dalla responsabile Scuola Francesca Puglisi, avrà colloqui con alcune associazioni della scuola, Anief, Cobas, le associazioni dei genitori, Cgil, Cisl, Uil, Gilda, Snals, e rappresentanti degli insegnanti.

L’incontro tra Renzi e i parlamentari del Pd

Alla riunione, durata circa due ore, hanno preso parte anche i ministri delle Riforme Maria Elena Boschi e quello dell’Istruzione Stefania Giannini, che al termine ha commentato: “L’incontro di stamattina è andato molto bene, stiamo lavorando in Commissione e dialogando con tutte le forze interessate con il mondo della scuola. Il dialogo è aperto, stiamo migliorando e integrando il ddl ma non c’è nessun cambiamento di linea. Questo provvedimento verrà compreso a fondo, capito e apprezzato”. Renzi, si apprende da fonti Pd, ha voluto vedere sia i deputati che i senatori perché è fondamentale trovare un accordo preventivo sui ritocchi anche in vista della seconda lettura a Palazzo Madama, che il governo e la maggioranza vorrebbero fosse definitiva per un via libera alla legge entro i primi di giugno. E tra oggi e domani una delegazione del Pd guidata dal presidente Matteo Orfini e dal vicesegretario Lorenzo Guerini incontrerà i sindacati e le associazioni della scuola nella sede del partito. Agli incontri dovrebbero partecipare anche le parlamentari Francesca Puglisi e Simona Malpezzi. Il premier si è detto disposto a dialogare sul merito, anche se l’obiettivo resta. Di fatto la delega ha già iniziato a cambiare. I dirigenti scolastici, ad esempio, dovranno farsi approvare il Piano dell’offerta formativa triennale, in sostanza quello che la scuola offre agli studenti, dal Consiglio d’Istituto con una votazione. E anche su quali precari assumere non è stata presa una decisione. Tuttavia alcuni paletti non cambieranno. Non si torna indietro né sull’autonomia scolastica né sulla facoltà dei presidi di scegliersi il team. Ovviamente selezionando gli insegnanti in base al curriculum non solo tra i vincitori di un concorso nazionale. “Renzi ha detto di essere molto attento e rispettoso nei riguardi del ruolo degli insegnanti che devono decidere sul futuro dei nostri figli”, ha detto dopo la riunione la parlamentare Pd e componente della commissione Cultura alla Camera, Claudia Piccoli Nardelli. Per Angelino Alfano sulla scuola ci sono proteste della sinistra perché si fanno cose di centrodestra e lo stesso vale per il Jobs Act e per la responsabilità civile dei giudici.

Giuseppe Catapano scrive: Nazioni Unite, è record di profughi nel mondo: 38 milioni

Conflitti e violenze, nuove crisi ed emergenze protratte hanno alimentato nel 2014 il drammatico fenomeno della “fuga nel proprio Paese” a dimensioni mai viste: oggi ci sono 38 milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie case, un numero senza precedenti, pari all`insieme degli abitanti di Londra, New York e Pechino. Questo il quadro descritto dall’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), il centro di ricerca del NRC, che ha presentato oggi il suo rapporto “Global Overview 2015” presso le Nazioni Unite a Ginevra.

“Si tratta delle peggiori cifre da una generazione riguardo le persone costrette alla fuga nei loro Paesi, che prova il totale fallimento nel compito di proteggere i civili innocenti”, ha dichiarato Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC), da cui dipende l’IDMC.

Secondo il nuovo rapporto, oggi nel mondo gli sfollati interni sono il doppio dei rifugiati. In base a dati delle Nazioni Unite, nel mondo c’erano circa 16,7 milioni di rifugiati nel 2013. Per sfollati interni (Internally displaced people) si intendono le persone che abbandonano le loro case per motivi di pericolo, ma restano nel loro Paese, mentre i rifugiati cercano riparo oltre le frontiere nazionali.

L’IDMC fa notare che lo scorso anno il numero di sfollati interni è aumentato di 11 milioni, o del 14% rispetto al 2013, superando di gran lunga quello che era considerato “il picco” alla metà dello scorso decennio, marcata dalla crisi nel Darfur e dalle violenze in Iraq. Oscurata anche la fase molto critica che ha accompagnato le cosiddette “Primavere arabe” nel 2011, evidenzia il rapporto. Un documento che “dovrebbe fungere da drammatico campanello d’allarme”, ha detto Egeland, “dobbiamo rompere questa catena per cui milioni di uomini, donne e bambini restano intrappolati in zone di conflitto in tutto il mondo”..

Il 60% dei nuovi sfollati interni, quelli entrati nella categoria l’anno scorso, si trovano in cinque Paesi: Iraq, Sud Sudan, Siria, Repubblica democratica del Congo e Nigeria. L’Iraq è tra questi il Paese con il maggiore numero di sfollati interni, ovvero 2,2 milioni, in gran parte persone costrette alla fuga dalle loro case per sfuggire alla brutalità dello Stato Islamico.
Almeno il 40% della popolazione siriana, ovvero 7,6 milioni di persone, è sfollata, il numero più alto al mondo.
Più a Sud, la campagna di Boko Haram per controllare il territorio e imporre la legge islamica nel nord-est della Nigeria ha spinto centinaia di migliaia di persone a fuggire dalle proprie case. Ma il fenomeno riguarda anche l’Europa, dove per la prima volta da oltre un decennio, si è verificato un numero massiccio di esodi, principalmente a causa dalla guerra in Ucraina, che ha costretto 646.500 persone ad abbandonare le proprie case nel 2014.

“I diplomatici di tutto il mondo, le risoluzioni delle Nazioni Unite, i colloqui di pace e gli accordi di cessate il fuoco hanno perso la loro battaglia contro uomini armati e senza pietà, spinti da interessi politici o religiosi, i che da imperativi umani”, ha dichiarato Egeland. “Questo rapporto dovrebbe costituire un sostanziale campanello d’allarme. Dobbiamo interrompere questa tendenza in cui milioni di uomini, donne e bambini rimangono intrappolati nelle zone di conflitto di tutto il mondo.”

Volker Türk, Assistente Alto Commissario per la Protezione dell`UNHCR, ha affermato che tale, impressionante, numero di persone in fuga a causa di conflitti e violenze anticipa ulteriori esodi. “Sappiamo che sempre più sfollati sono costretti a fuggire più e più volte all’interno del loro paese. Quanto più a lungo dura il conflitto, tanto più si sentono insicuri e quando la disperazione dilaga sono in molti a decidere di attraversare le frontiere e diventare rifugiati “, ha dichiarato.

“Come abbiamo visto nel recente passato, ad esempio nel Mediterraneo, la disperazione spinge le persone a tentare la sorte, anche rischiando pericolose traversate in barca. La soluzione più ovvia è rappresentata da uno sforzo a tutto campo per portare la pace nei paesi devastati dalla guerra”, ha aggiunto Türk.

Il rapporto evidenzia inoltre come i casi di esodo di lunga durata o prolungati contribuiscano in maniera rilevante all`allarmante dato totale sugli sfollati nel mondo. Nel 2014, in quasi il 90% dei 60 paesi e territori monitorati dall`IDMC erano presenti persone sfollate da dieci o più anni.

“Con nuove crisi in corso o con il peggioramento di quelle già esistenti, come in Ucraina o l’Iraq, nuovi casi di sfollati vanno ad aggiungersi a una già massiccia popolazione globale di sfollati a cui sembra impedito di trovare il modo di porre fine al proprio esodo”, ha dichiarato Alfredo Zamudio, direttore dell`IDMC.

“La maggior parte di questa vasta popolazione è composta da coloro che sono diventati sfollati molti anni fa, in Azerbaigian o Cipro. Di conseguenza, ciò a cui comunemente assistiamo è che l`esodo interno costringe un individuo a un circolo vizioso a cui diventa sempre più difficile sfuggire con il passare del tempo”, ha affermato Zamudio.

Il rapporto dell`IDMC descrive inoltre come questi esodi interni spesso rivelino difficoltà strutturali all’interno di un Paese, e come tali crisi possano essere prolungate a causa di una deliberata politicizzazione della questione da parte del governo o del suo rifiuto di trovare una risoluzione formale per risolverle.

Ben “38 milioni di esseri umani soffrono – spesso in condizioni orrende, trovandosi senza speranza e senza futuro. Se non ci impegniamo a cambiare il nostro approccio, l’onda d’urto di questi conflitti continuerà a perseguitarci per i decenni a venire”, ha dichiarato Egeland.

Il rapporto riguarda le migrazioni forzate che si sono verificate nel 2014 e si basa sui dati forniti da governi, organizzazioni non governative partner e agenzie delle Nazioni Unite. Questo rapporto fornisce dati ed analisi degli esodi interni provocati da conflitti e violenza generalizzata in 60 paesi e territori.
Questo rapporto fa riferimento ai casi di migrazioni forzate all’interno dei paesi e non va confuso con il rapporto Global Trends dell’UNHCR, previsto per giugno 2015.

Giuseppe Catapano informa: Proposte e analisi del gruppo di lavoro Europa: la nuova direttiva qualifiche e gli EQF, liberalizzazioni e professioni

Tra il salmastro lago di Paola, che richiama la storia sportiva dei canottieri italiani ed il mare trasparente orlato dalle dune costiere, trova spazio Sabaudia, normalmente meta di vacanze romane, che è stata scenario impeccabile di due giorni animati dai variopinti colori delle Associazioni Professionali aderenti al COLAP.
L’appuntamento primaverile di venerdì 10 e sabato 11 aprile u.s., è stata occasione per riflettere su temi importanti quali la previdenza e le tutele sociali, la formazione e le politiche attive, le Regioni e la legge 4/2013, le politiche fiscali e del lavoro, l’Europa e la direttiva qualifiche.
L’ambizioso progetto di contribuire concretamente perché l’Italia possa “ripartire” anche col contributo delle Associazioni professionali, ha permesso di redigere un piano d’azione COLAP, che saprà sicuramente dare nuovi stimoli alla politica italiana.
Il mercato ha ormai ampliato i confini operativi anche dei Professionisti non iscritti in Ordini e Collegi e l’attenzione allo scenario europeo cresce e preoccupa, per la mancanza di elementi certi che garantiscano la libera circolazione anche di queste professioni.
L’analisi attenta compiuta coi lavori di Sabaudia, ha messo in luce l’importanza di vigilare costantemente sull’operato del legislatore italiano in merito ai tempi ed alle modalità di recepimento della direttiva qualifiche approvata dall’Europa.
La Commissione Europea, con la direttiva 2005/36/CE, ha elaborato un regime uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali, che il parlamento europeo, in data 20 novembre 2013, ha provveduto a modificare con la direttiva 2013/55/UE.
Due le principali novità introdotte dalle modifiche: la Tessera Professionale Europea, associata alla procedura di riconoscimento ottimizzato nell’ambito del Sistema d’informazione del mercato interno (IMI) e la libera circolazione dei Professionisti europei, che si fonda sul riconoscimento della qualifica professionale nello Stato di appartenenza, con la reciprocità dell’ordinamento della professione, regolamentata sia nello Stato di appartenenza, sia nello Stato ospitante.
Inoltre, il senso d’iniziativa e l’imprenditorialità sono priorità a livello europeo ed il “Piano d’azione per l’imprenditorialità 2020” evidenzia la necessità di incorporare tale apprendimento ad ogni livello dell’istruzione, offrendo, soprattutto ai giovani, occasione anche per un’esperienza pratica.
Perché tale obiettivo possa essere meglio raggiunto ed accertato con trasparenza, i lavori non hanno trascurato l’aspetto della certificazione ed il sistema “EQF”.
Un sistema di riferimento per le qualifiche rilasciate nei diversi Paesi dell’Unione:
• neutrale – rispetto ai sistemi formativi e di certificazione dei diversi Paesi
• basato su unità costituite da obiettivi di apprendimento (learning outcomes)
• articolato in otto diversi livelli
• con obiettivi di apprendimento, a ciascun livello, caratterizzati da conoscenze
(knowledge), abilità (skill) e competenze più ampie (competence)
L’attuabilità e la validità dell’EQF sono possibili soltanto attraverso la cooperazione e l’adesione volontaria da parte di ciascun Stato membro e le decisioni finali sul riconoscimento rimangono di competenza nazionale.
Il sistema EQF, inoltre, è il sistema su cui si basa anche la certificazione di parte terza, secondo la norma UNI.
Il COLAP, preoccupato che il recepimento della direttiva qualifiche da parte del legislatore italiano, possa interpretare in maniera distorta la volontà del legislatore europeo, a discapito delle professioni non ordiniste, ritiene che le Associazioni Professionali debbano ricoprire un ruolo centrale per la qualificazione di stampo europeo delle singole figure professionali e le associazioni professionali appartenenti al CoLAP, si propongono come «ente titolato» di riferimento per le qualificazioni nazionali ed europee.
Inoltre s’impegna a far si che il recepimento della direttiva europea, da parte dello Stato Italiano, evidenzi e valorizzi il ruolo delle Associazioni, anche ai fini del rilascio della Tessera Professionale Europea.
Infine, si propone come l’interfaccia verso il Ministero del Lavoro per rappresentare le Associazioni professionali, che si rendono disponibili quali soggetti attivi ad intraprendere il percorso di sviluppo del repertorio nazionale tramite censimento.

Catapano Giuseppe: Cos’è il TAEG?

In base alla nuova normativa sul credito al consumo il TAEG (che sta per Tasso Annuo Effettivo Globale) indica il costo complessivo del prestito, ossia quanto il finanziamento costerà al cliente al netto di tutti gli interessi e tutti i costi. Esso, infatti, somma tutti gli oneri di intermediazione, commissioni, imposte e spese che il consumatore deve pagare per il contratto di credito, compresi anche quelle di servizi accessori (come carte di credito o spese assicurative) che occorre obbligatoriamente sottoscrivere per ottenere prestito o ottenerlo alle condizioni offerte. Insomma, scopo del TAEG è quello di fornire, con un semplice e chiaro numero, un’indicazione al cliente/consumatore dell’eventuale convenienza del prestito e, nello stesso tempo, poterlo confrontare con quello di altri istituti di credito. Nel TAEG sono inclusi anche costi di utilizzazione di carte di credito o di altri mezzi di pagamento. Per esempio se è obbligatorio aprire un conto corrente per accedere al prestito vengono inseriti nel TAEG i costi fissi complessivi e i costi variabili in funzione dell’uso del prestito. Il TAEG include adesso l’imposta di bollo che per legge è pari a 14,62 euro per i contratti di durata fino a 18 mesi e allo 0,25% dell’importo finanziato per i contratti di durata superiore. Dunque un prestito con TAN (Tasso Annuo Nominale) zero potrà avere TAEG pari a zero solo se la finanziaria/banca si accolla il pagamento di tutte le spese, imposta di bollo dovuta allo Stato inclusa. Oggi la banca è obbligata a indicare il TAEG in ogni contratto con il cliente; diversamente il mutuo è nullo. Questo è l’orientamento dei giudici che nasce dalla necessità – imposta dalla legge – di riportare per iscritto tutte le condizioni contrattuali dei rapporti tra banca e clienti (leggi “Se il finanziamento non indica il TAEG è nullo”). I contratti tra banca e clienti, insomma, non possono lasciare nulla all’oralità o alla stretta di mano.

Catapano Giuseppe scrive: Bonus figli

Oltre agli assegni per il nucleo familiare e al nuovo bonus bebè, una legge del 2014 ha introdotto – nel limite di risorse pari a 45 milioni di euro per l’anno 2015 – un beneficio a favore delle famiglie numerose. In particolare, la norma ha lo scopo di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore del nucleo familiare. Limiti di reddito e condomini Possono accedere al beneficio in commento i nuclei familiari con un numero di figli minori che sia pari o superiore a quattro. Quindi, una famiglia con tre figli non può avere i benefici, così come non potrà averli una famiglia con quattro figli di cui uno abbia superato i 18 anni. Inoltre, la famiglia deve essere in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’Isee non superiore a 8.500 euro annui. La norma, però, ad oggi non è ancora operativa. Un apposito decreto ministeriale dovrà regolamentare l’erogazione del bonus. Le modifiche all’ISEE Ricordiamo che, dal 1˚gennaio 2015 tutte le prestazioni sociali, scolastiche e sanitarie agevolate devono essere richieste presentando il nuovo Isee. L’indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie, che fotografa la capacità di spesa in base a reddito, patrimonio e numerosità del nucleo familiare, è stata modificata, dopo 17 anni, dal Decreto “Salva Italia” ed è calcolato ora con un sistema completamente rinnovato. La modalità di calcolo varia, peraltro, a seconda della prestazione richiesta.

Catapano Giuseppe osserva: OK, ITALICUM E SENATO SONO RIFORME PESSIME MA L’ANTI-RENZISMO BECERO È SOLO UN REGALO A RENZI

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo alla vigilia della sua definitiva approvazione: la nuova legge elettorale è un indigeribile minestrone privo di qualunque parentela con i sistemi europei più consolidati, che mischia proporzionale, premio di maggioranza, sbarramento e doppio turno per diventare alla fine una forzatura maggioritaria. Al di là della controversa e comunque non decisiva questione “preferenze-liste bloccate”, che sarebbe stato meglio risolvere adottando i collegi uninominali, il cervellotico sistema escogitato, ha palesemente questi difetti: adotta un premio spropositato a fronte di una soglia bassa; caso unico in Europa, somma sbarramento e premio, producendo uno squilibrio eccessivo tra l’obiettivo della governabilità e quello della rappresentatività; induce il rischio alla frammentazione delle opposizioni; non annulla l’indicazione del nome del candidato premier prevista da norme precedenti, palesemente in contrasto con il profilo costituzionale del nostro sistema istituzionale, che assegna al Capo dello stato il compito di indicare il nome del presidente del Consiglio e al Parlamento di approvarlo. Soprattutto, è un aborto per due ragioni: da una parte la clausola di salvaguardia, difficilmente aggirabile per decreto, proroga l’entrata in vigore al luglio 2016; dall’altra, è valida solo per la Camera, mentre per il Senato si userebbe la legge (proporzionale) uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale, con il rischio che, nel caso in cui le riforme istituzionali dovessero fermarsi, si voterebbe con sistemi diversi per i due rami del Parlamento. Inoltre, essa si incrocia con una riforma del Senato che è una vera e propria schifezza, perché non risolve il problema dell’efficienza e velocità della produzione legislativa (mentre basterebbe rivedere i regolamenti parlamentari), e nello stesso tempo apre la porta agli esponenti del decentramento regionale proprio quando invece bisognerebbe rivederlo se non addirittura abolirlo.

Insomma, un italico pasticcio che ignora i motivi del fallimento della Seconda Repubblica e che rende palese la fondatezza di quanto da tempo andiamo affermando, e cioè che se è vero che dobbiamo fare le riforme dopo tanto immobilismo – e una nuova regolamentazione elettorale e un superamento del bicameralismo inefficiente sono cose più che necessarie – è altrettanto vero che fare le riforme sbagliate è peggio che non farne alcuna. E queste in campo, ahinoi, sono proprio del tutto sbagliate.

Detto questo, e proprio perché si tratta di un giudizio inequivocabile, ci permettiamo di dissentire in modo fermo e assoluto con la gran parte delle motivazioni di coloro – forze politiche e commentatori – che in queste ore si sono dichiarati contrari a queste riforme, senza per questo temere di essere bollati come filo-renziani. Le accuse più stupide, in sé e perché offrono su un piatto d’argento a Renzi argomenti a suo favore da spendere con l’opinione pubblica, sono quelle di chi ha gridato al fascismo, all’insorgere di una pericolosa “democratura”. È lo stesso errore commesso con Berlusconi. Se al Cavaliere, anziché rovesciargli addosso le accuse più infamanti, se invece di scatenargli contro magistratura e media fino all’ossessione, ci si fosse limitati a dire che non era capace di governare – come purtroppo era chiaro fin dall’inizio, causa mancanza di cultura politica – e gli si fossero opposte idee di governo riformatrici, vi possiamo garantire che la sua presenza a palazzo Chigi si sarebbe fermata al 1994. E invece l’anti-berlusconismo è stato il più formidabile propellente di cui Berlusconi abbia potuto godere. Ora la storia si ripete con Renzi. Dire che si forzano i tempi, quando sono anni che si aspetta, e si forzano le regole perché è stata messa la fiducia, nonostante si sappia che gli è perfettamente consentito – e lui l’ha usata, pur non avendone alcun bisogno, proprio perché sapeva di poter beneficiare di questo stupido riflesso condizionato – o urlare che stiamo mettendo un uomo solo al comando, quando tutta la Seconda Repubblica è stata una leadercrazia travestita da bipolarismo, significa essere politicamente sciocchi e fare un regalo grande come una casa a colui che si vorrebbe combattere. Se poi a strapparsi le vesti sono coloro (minoranza Pd, Forza Italia) che al Senato quelle stesse norme avevano già approvato senza batter ciglio e contro le quali, nel merito, si limitano a chiedere “modifiche” (ma come, aprono la porta al fascismo e ci si limita a volerle ritoccare?), beh allora si cade addirittura nel ridicolo. In un referendum svoltosi nel 2009, promosso dal costituzionalista Guzzetta nel 2007, si proponeva il premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione. Tra i tanti, lo firmarono Rosi Bindi, Gianni Cuperlo e Renato Brunetta e fu approvato anche da Berlusconi. Oggi, tutti soggetti che gridano alla “democrazia in pericolo”: ma via, siamo seri. Certo, anche Renzi nel gennaio 2014 twittava: “Le regole si scrivono tutti insieme, farle a colpi di maggioranza è uno stile che abbiamo sempre contestato”. Ma questa incoerenza non giustifica quella degli altri. Semmai aggiunge preoccupazione a preoccupazione. Tutta questa veemente invettiva da parte della “vecchia immobile” classe politica non fa che accreditare Renzi agli occhi dell’opinione pubblica come il premier che le cose le fa. Purtroppo, a prescindere da cosa fa. Mentre è del merito che dovremmo seriamente occuparci.

La verità è che se Bersani e soci vogliono davvero fermare queste schifezze – e lo sono, delle schifezze, non perché abbiano connotati anti-democratici, ma perché non servono a dare la necessaria governabilità al Paese – devono proporre riforme alternative e indicare in una nuova Assemblea Costituente lo strumento per rivedere in modo serio il nostro assetto istituzionale. E devono offrire non lo spettacolo penoso di gente che piagnucola perché Renzi gli ha portato via il gelato – anche perché agli italiani i malandrini fanno simpatia – ma di riformisti seri e decisi che spiegano ai cittadini che la governabilità non la si ottiene con qualche formula matematica, come ha dimostrato l’esperienza della passata legge elettorale, e che per assicurare un governo stabile non basta un premio di maggioranza, per quanto possa essere ampio, ma è necessaria la legittimazione dei governi e quindi occorrono regole e politiche condivise.

Il fatto è che Italicum e Senato federale sono solo delle scuse, il terreno di gioco per un doppio regolamento di conti, interno a Pd e FI. Renzi vuole creare un grosso partito centrista, emarginando quel che rimane della sinistra politica e sindacale. La quale, avendo perso ogni credibilità agli occhi del Paese, tenta di resistergli. Berlusconi, preso da rimettere ordine nel suo impero, non è più interessato a pagare i costi di Forza Italia, di cui intende liberarsi, insieme a quasi tutta la nomenclatura che lui stesso ha partorito, ufficialmente per far nascere il partito repubblicano americano in Italia (con buona pace del vecchio Pri di lamalfiana memoria), in realtà per qualcosa di più modesto, un manipolo di parlamentari fedeli che gli guardi le spalle. La prima sarebbe cosa buona e giusta, se Renzi avesse cultura di governo e classe dirigente all’altezza della sfida. La seconda è classificabile come questione sostanzialmente privata.

Catapano Giuseppe informa: ISCRIZIONI IPOTECARIE, CARTELLA CONTESTATA: DECISIVA LA NOTIFICA. IN BALLO ORIGINALE E FOTOCOPIA DELLA RELATA

“Iscrizioni ipotecarie” contestate dalla contribuente, la quale sostiene che non le è stata “notificata la cartella esattoriale”.
Ebbene, tale obiezione viene ritenuta fondata dai giudici tributari, i quali evidenziano, in premessa, che “la società concessionaria, non costituita in primo grado, aveva prodotto solo in appello la copia delle relate di notifica concernenti la menzionata cartella di pagamento” e aggiungono che “le predette fotocopie delle relate di notifica, siccome recanti l’attestazione di conformità all’originale da parte della stessa società concessionaria” non rispondono alle “previsioni” normative, secondo cui “la conformità all’originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale competente, tra i quali non poteva considerarsi compresa la società concessionaria”.
Per i giudici, di conseguenza, è lapalissiana “l’inesistenza della prova dell’avvenuta notifica della cartella”.
Tale visione, però, viene ritenuta lacunosa dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, ricordano che “la Commissione” può ordinare “l’esibizione degli originali degli atti e documenti, ove sorgano contestazioni: tra gli atti e documenti considerati sono compresi anche quelli contenuti nel fascicolo dei documenti prodotti dalle parti”. Ciò comporta l’applicazione del principio secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale”.
E tale principio, viene chiarito, vale anche “a parti invertite”: in questo caso, quindi, “il giudicante avrebbe dovuto disporre l’esibizione dell’originale del documento contestato, prima di adottare qualsivoglia determinazione che dipendesse dalla contestazione di conformità”.
Ciò rimette in discussione ovviamente l’intera vicenda, affidata nuovamente alla Commissione tributaria regionale.

Catapano Giuseppe osserva: CONTRIBUENTE NON ISCRITTO ALL’ANAGRAFE DEL COMUNE, ILLOGICO IL RICORSO AL RITO DEGLI ‘IRREPERIBILI’: NOTIFICA NON VALIDA, CARTELLA NULLA

“Cartella di pagamento” datata 2003 – e relativa ad Irpef 1994 –, ma il contribuente lamenta di “averne avuto conoscenza soltanto attraverso la successiva intimazione di pagamento, notificatagli nel 2005”.
Decisive le procedure di notifica relative alla “cartella”… Procedure definite “singolari” dai componenti della Commissione tributaria regionale, e tali da rendere nullo l’operato del Fisco.
Più precisamente, “il messo notificatore, rilevato che il destinatario dell’atto non risultava iscritto all’anagrafe del Comune (ciò che effettivamente era – all’epoca – vero, avendo il contribuente acquisito la residenza in detto Comune nel 2005), ha ritenuto – per ciò solo – di adottare il rito degli ‘irreperibili’”, ma se il contribuente “non aveva la residenza” in quel Comune, “era incongrua l’affissione presso quel Comune”, in quanto la norma “prevede il deposito presso il Comune di ultima residenza o di nascita”.
E ora tale visione, tracciata in secondo grado, viene condivisa e fatta propria dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano che “il contribuente” non era iscritto “nell’anagrafe” e non aveva, quindi, “il domicilio fiscale” nel Comune, e ciò “né all’epoca della tentata notificazione della cartella de qua (2003), né in epoca anteriore”. In sostanza, “non risulta che il Comune fosse, nel 2003, quello di domicilio fiscale del contribuente, né che lo fosse stato prima, tale, cioè, da poter essere considerato quello di ultima residenza nota”, aggiungono i giudici.
E ciò esclude in radice che possa considerarsi valida “la notificazione della cartella presso quel Comune, poiché la rilevata non iscrizione (all’epoca) nell’anagrafe comunale non legittimava il messo alla procedura di notificazione semplificata, in quanto questa presuppone un mutamento del domicilio fiscale (della cui comunicazione e conseguente variazione nei registri anagrafici il contribuente è onerato), cioè il trasferimento da un Comune già noto come quello di (ultimo) domicilio fiscale”.

Catapano Giuseppe informa: Nella classifica del “Pil del benessere”, Italia sotto la media

Per chi ritiene che il Pil sia un misuratore molto limitato dello stato di benessere di un paese, il Bli dovrebbe fare al caso suo.

Se si pensa che la felicità sia sinonimo del benessere e della qualità della vita sociale, allora l’Italia è il 23esimo paese più “ricco” al mondo, dietro a Slovenia e Repubblica Ceca. Al primo posto c’è l’Australia.

È il risultato della classifica stilata dal Better Life Index, che l’Ocse, in collaborazione con Expo 2015 di cui è partner ufficiale, ha lanciato da lunedì anche in italiano.

La ricerca, informa l’Ocse, si basa sulle risposte di oltre 3.600 persone e prende in considerazione 11 fattori per misurare l’indice di benessere in 36 paesi. Gli Stati presi in esame sono quelli che fanno parte dell’Organizzione della cooperazione e dello sviluppo economico più Brasile e Russia.

L’Italia si posiziona al 13esimo posto nell’equilibrio lavoro-vita, al 14esimo nel reddito e al 17esimo nella salute. In tutte le altre voci, invece, la performance è al di sotto della media: nelle relazioni sociali siamo in 21esima posizione, nell’impegno civile in 23esima, in abitazione e in sicurezza in 24esima, in soddisfazione personale e in ambiente in 27esima. Malissimo facciamo nell’istruzione (21) e nell’occupazione (29).

La ricerca fornisce indicazioni anche sulle disparità tra le varie regioni nei diversi ambiti: particolarmente evidente la differenza che c’è tra il migliore (provincia di Bolzano che si trova nel 15% di testa tra tutte le regioni Ocse) e il peggiore (Campania, ultima) nell’occupazione. Ampie differenze regionali esistono anche in materia di sicurezza (ai poli opposti provincia di Trento e Calabria), ambiente (Sardegna la migliore, Lombardia la peggiore) e reddito (ancora provincia di Bolzano e Campania).

Molto positivo a livello generale il risultato relativo alla salute, dove 18 regioni italiane conseguono i migliori risultati in area Ocse. Le regioni italiane sono anche tra le migliori in materia di sicurezza e impegno civile.

Solo dolori, infine, sul capitolo istruzione, dove tutte le regioni italiane conseguono risultati inferiori rispetto alla media Ocse. Una volta appurato il livello al quale si trova la soddisfazione degli italiani nei vari ambiti, la ricerca dà informazioni anche su cosa conta di più per loro: al primo posto c’è la salute, al secondo l’istruzione e al terzo la soddisfazione personale.

Catapano Giuseppe osserva: Divorzio, i sei o dodici mesi di separazione decorrono dalla prima udienza

Il 22 aprile scorso la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato a larghissima maggioranza (398 sì, 28 no e 6 astenuti) la c.d. legge sul divorzio breve. Certamente, non si tratta di una rivoluzione copernicana. C’è già chi parla di un’occasione mancata di eliminare il doppio passaggio separazione – divorzio adeguando, così, la normativa italiana a quella degli Stati che prevedono il divorzio diretto (senza passare attraverso un periodo di separazione). Ad ogni modo, con la contrazione del tempo necessario per addivenire alla domanda di divorzio si riduce drasticamente, quel “periodo di riflessione” fonte di tanto contenzioso.

Tempi – Per quanto concerne le separazioni giudiziali è prevista la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente di presentare la domanda di divorzio. I dodici mesi decorrono dalla data di presentazione dei coniugi dinnanzi al giudice per l’udienza presidenziale di separazione. Ovviamente, ciò avrà come inevitabile conseguenza il fatto che al momento della presentazione della domanda di divorzio sarà ancora pendente (presumibilmente in primo grado) il procedimento di separazione giudiziale. Tuttavia in queste ipotesi la causa non dovrà essere assegnata al giudice della separazione personale (contrariamente a quanto previsto dalla Camera in prima lettura).

Nelle separazioni consensuali è prevista la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente la presentazione del ricorso per ottenere divorzio. Tale termine breve si applica anche ai giudizi inizialmente contenziosi, che poi, in virtù dell’intervenuto accordo delle parti, si trasformano in congiunti.

Comunione legale – La norma prevede, altresì, la riduzione dei tempi per ottenere la separazione dei beni, per il caso in cui i coniugi durante l’unione matrimoniale abbiano optato per il regime della comunione legale. Fino ad oggi lo scioglimento della comunione avveniva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale. La nuova norma prevede, invece, che lo scioglimento della comunione avvenga nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.

L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati viene comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione. Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla stessa data.

La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi potrà essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio. Fino ad oggi il presupposto della domanda di divisione era la pronuncia definitiva di separazione quindi, prima di tale momento, mancava il titolo per richiederla.

La nuova norma prevede infine la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti temporanei ed urgente emessi dal Presidente in sede di separazione anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. Nulla è invece cambiato in ordine alle procedure di negoziazione assistita.

IL TESTO
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 22 aprile 2015, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

Articolo 1
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Articolo 2
1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Articolo 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.