Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato reso disponibile il software aggiornato di compilazione e stampa della dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati nel periodo aprile/giugno 2015, che gli autotrasportatori devono presentare, entro il 31 luglio, per non perdere il credito d’imposta loro riconosciuto. Si ricorda, infatti, che, seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 1/2012, l’adempimento è diventato trimestrale e non più annuale. Inoltre, l’utilizzo in compensazione del bonus sarà fruibile fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. Le eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione potranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi (articolo 4, comma 3, Dpr 277/2000). In particolare, l’agevolazione relativa al 1° trimestre 2015, in base alle nuove regole, potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2016. Dalla stessa data decorre il termine di 6 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che, quindi, scadrà il 30 giugno 2017.
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Catapano Giuseppe osserva: Ritardi Trenitalia, arriva il bonus per ritardi anche brevi
Cambiano le regole sui ritardi dei treni. Da due mesi a questa parte (e, in particolare dallo scorso marzo 2015), se hai acquistato un biglietto Trenitalia e il treno fa un ritardo da 30 a 59 minuti, hai diritto al bonus del 25%. Per poterlo richiedere non devi più attendere 20 giorni come in passato, ma ne bastano solo 3. Se però vuoi chiedere il “rimborso” appena arrivato alla stazione di destinazione non lo puoi fare. Tutto ciò che ti è consentito è ritirare il modulo del reclamo reperibile nelle biglietterie o negli uffici di assistenza clienti, presenti nelle stazioni più grandi. È chiaro che, così facendo, l’azienda gioca sull’inerzia e sulla dimenticanza degli utenti che, una volta usciti dalla stazione, difficilmente vi ritornano se non sono mossi da un interesse particolarmente forte. Trenitalia spiega questo divieto di anticipare i tempi dicendo che l’azienda deve registrare il ritardo del treno e per farlo ci mette tre giorni.
GLI SCAGLIONI DEL RITARDO E IL TIPO DI RISARCIMENTO
Da quest’anno, solo per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca è possibile ottenere un’indennità anche per ritardi tra 30 e 59 minuti. L’indennità è pari al 25% del biglietto ma viene riconosciuta solo nella forma del bonus e non del risarcimento in denaro.
Invece, per i ritardi tra 60 e 119 minuti, per tutti i treni (e non solo le tre Frecce) è prevista l’indennità in bonus o in denaro pari al 25% del biglietto.
Infine, per i ritardi superiori a 120 minuti, per tutti i treni è prevista l’indennità in bonus o in denaro pari al 50% del biglietto.
C’è inoltre una grande novità per chi deve cambiare spesso treno ed è soggetto a coincidenze: su pressione dell’Antitrust, Trenitalia ha esteso il diritto all’indennizzo anche ai biglietti relativi a due o più tratte, comprensivi di un servizio regionale e uno nazionale. Si tratta del biglietto globale misto, un biglietto unico al posto di quello a più tratte, in modo da garantire al passeggero il bonus di rimborso sull’intero importo pagato.
Da marzo, inoltre, per gli acquisti effettuati sul sito internet di Trenitalia, l’indennità di ritardo è calcolata rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio, che può contemplare l’utilizzo di uno o più servizi del trasporto nazionale in combinazione tra loro e/o in combinazione con uno o più servizi del trasporto regionale, acquistati contestualmente. Sono esclusi i treni del servizio internazionale o di altra azienda ferroviaria, nonché le combinazioni di viaggio che contemplino esclusivamente servizi regionali.
CHE COS’É IL BONUS
Il riconoscimento del bonus dà diritto all’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al 25% del biglietto oppure il rilascio di un bonus valido per l’acquisto, entro 12 mesi dalla data del viaggio, di altri biglietti di viaggio.
COME CHIEDERE L’INDENNITÀ O IL BONUS
Chi ha subìto il ritardo del treno nazionale, dovrà conservare il biglietto che attesti la corsa. Quindi, dopo tre giorni dalla data di arrivo, potrà chiedere il bonus del 25 o del 50% (a seconda del ritardo) o (per i ritardi superiori a 59 minuti anche) l’indennità in denaro in qualsiasi biglietteria o all’agenzia di viaggi che ha emesso il biglietto (il modulo è reperibile presso le biglietterie e sul sito di Trenitalia).
Per i biglietti acquistati con carta di credito ci si può rivolgere solo al sito e al call center.
Per i biglietti regionali la richiesta va invece inviata per posta, entro un anno dalla data di effettuazione del viaggio, alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di destinazione del viaggio (indirizzi reperibili sul sito http://www.trenitalia.com), allegando il biglietto in originale, timbrato alla partenza e all’arrivo.
Entro un mese dal ricevimento della richiesta, sarà inviato al viaggiatore, a sua scelta, un biglietto a fascia chilometrica o un modulo per il ritiro di denaro.
ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONANTE
L’utente ha diritto al bonus del 25% anche se, all’interno del vagone, non funziona l’aria condizionata. Se però il treno arriva anche in ritardo, i due benefici non si cumulano e si ha diritto solo all’indennizzo per ritardo.
Attenzione: la richiesta di bonus per l’aria condizionata va presentata non prima di 20 giorni dall’arrivo. Il termine massimo, invece, è di 12 mesi.
Si può verificare il diritto al bonus tramite biglietterie, agenzie di viaggio, il sito internet di Trenitalia e il call center. Il rimborso si chiede presso le biglietterie o l’agenzia di viaggio emittente, previa consegna del biglietto originario.
RIMBORSO DEL BIGLIETTO NON UTILIZZATO
Se dovevi partire e poi, all’ultimo, il viaggio è saltato o vi hai rinunciato per qualsiasi ragione puoi ottenere un rimborso solo se il prezzo del biglietto è superiore a 10 euro. Trenitalia applicata una trattenuta sull’importo del biglietto che è diversa a seconda del tipo di biglietto acquistato. Per esempio, per un biglietto base, il 20% del prezzo fino all’orario di partenza del treno.
Catapano Giuseppe scrive: Bonus figli
Oltre agli assegni per il nucleo familiare e al nuovo bonus bebè, una legge del 2014 ha introdotto – nel limite di risorse pari a 45 milioni di euro per l’anno 2015 – un beneficio a favore delle famiglie numerose. In particolare, la norma ha lo scopo di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore del nucleo familiare. Limiti di reddito e condomini Possono accedere al beneficio in commento i nuclei familiari con un numero di figli minori che sia pari o superiore a quattro. Quindi, una famiglia con tre figli non può avere i benefici, così come non potrà averli una famiglia con quattro figli di cui uno abbia superato i 18 anni. Inoltre, la famiglia deve essere in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’Isee non superiore a 8.500 euro annui. La norma, però, ad oggi non è ancora operativa. Un apposito decreto ministeriale dovrà regolamentare l’erogazione del bonus. Le modifiche all’ISEE Ricordiamo che, dal 1˚gennaio 2015 tutte le prestazioni sociali, scolastiche e sanitarie agevolate devono essere richieste presentando il nuovo Isee. L’indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie, che fotografa la capacità di spesa in base a reddito, patrimonio e numerosità del nucleo familiare, è stata modificata, dopo 17 anni, dal Decreto “Salva Italia” ed è calcolato ora con un sistema completamente rinnovato. La modalità di calcolo varia, peraltro, a seconda della prestazione richiesta.