IN SINTESI
Per effetto di quanto previsto dal Decreto c.d. “Semplificazioni”, la
determinazione della base imponibile IRAP con il “metodo da
bilancio” da parte di società di persone e ditte individuali in
contabilità ordinaria non richiede più la manifestazione preventiva
della scelta entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il
quale si intende esercitare / revocare l’opzione.
La stessa dovrà essere comunicata direttamente in sede di
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere
dal quale l’opzione è esercitata.
Di conseguenza, l’opzione per il triennio 2015 – 2017 nonché la
revoca dell’opzione esercitata per il triennio 2012 – 2014 dovrà
essere comunicata esclusivamente nel mod. IRAP 2015, senza
necessità di alcun ulteriore adempimento.
Come noto, le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono
determinare la base imponibile IRAP utilizzando uno dei 2 seguenti metodi alternativi:
1. a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97;
ovvero
2. a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97. Per l’applicazione di tale metodo è richiesta la
manifestazione di un’apposita opzione, che:
• è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente
rinnovata. Il rinnovo tacito si verifica al termine di ciascun triennio. Così, ad esempio,
l’opzione esercitata nel 2009 per il triennio 2009 – 2011, se non revocata si è tacitamente
rinnovata per il triennio 2012 – 2014 e si rinnoverà tacitamente per il triennio 2015 – 2017 se
non revocata dal 2015.
Per effetto della revoca dell’opzione la base imponibile IRAP va determinata con il
metodo fiscale per almeno un triennio;
• comporta l’obbligo di tenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
Per i soggetti IRES la base imponibile IRAP può essere determinata soltanto con il metodo
“da bilancio”.
Si rammenta che per gli imprenditori agricoli (persone fisiche, società semplici, enti non
commerciali) titolari di reddito agrario ex art. 32, TUIR, gli esercenti l’attività di allevamento di
animali che determinano forfetariamente il reddito ex art. 56, comma 5, TUIR e gli esercenti
attività di agriturismo che si avvalgono del regime forfetario ex art. 5, Legge n. 413/91 la base
imponibile IRAP è individuata, ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 446/97, quale differenza tra
l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti destinati alla produzione. Tali soggetti
possono, in alternativa ai criteri previsti dal citato art. 9:
• utilizzare il metodo fiscale ex art. 5-bis, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione 9.1.2012, n. 3/E;
ovvero
• optare, ai sensi del comma 2 del citato art. 9, per la determinazione della base imponibile con il
metodo da bilancio ex art. 5. In tal caso devono osservare gli adempimenti contabili previsti
dall’art. 18, DPR n. 600/73 (contabilità ordinaria).
La modalità di esercizio dell’opzione per il metodo da bilancio è stata oggetto di modifiche ad
opera del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, con decorrenza dal 2015.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE FINO AL 2014
Come sopra accennato, per le ditte individuali / società di persone:
• l’utilizzo del metodo fiscale costituisce il regime naturale di determinazione della base
imponibile IRAP;
• per poter utilizzare il metodo da bilancio, consentito soltanto in caso di tenuta della contabilità
ordinaria (per obbligo o per opzione), è richiesto l’esercizio di un’opzione.
Fino al 2014 l’efficacia dell’opzione era subordinata all’invio all’Agenzia delle Entrate
dell’apposito modello entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intendeva
esercitare / revocare l’opzione, ossia entro l’1.3 dell’anno di riferimento.
Per i soggetti di nuova costituzione, l’esercizio dell’opzione doveva essere effettuato entro 60
giorni decorrenti:
• per le società di persone dall’inizio del primo periodo d’imposta.
• per le imprese individuali dalla data di inizio attività comunicata nel mod. AA9/11.
MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE
L’omesso / tardivo invio della comunicazione dell’opzione / revoca per la determinazione della
base imponibile IRAP con il metodo da bilancio può essere regolarizzata tramite la c.d. “remissione
di bonis” introdotta dal DL n. 16/2012, a condizione che:
• la violazione non sia stata constatata ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
La regolarizzazione della comunicazione / adempimento omesso è comunque
consentita, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E,
se l’accesso / ispezione / verifica o altra attività amministrativa di accertamento ha ad
oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale /
regime opzionale;
• alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la comunicazione siano
soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento.
Ai fini della regolarizzazione è necessario:
effettuare la comunicazione;
versare “contestualmente” la sanzione pari a € 258 con il mod. F24 (codice tributo “8114” e
“anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento), senza possibilità di
compensazione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Così, ai fini di regolarizzare l’omesso invio entro il 3.3.2014 della comunicazione di opzione /
revoca con effetto dal 2014, la remissione in bonis doveva essere effettuata entro il 30.9.2014.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE DAL 2015
L’art. 16, D.Lgs. n. 175/2014 ha semplificato le modalità di comunicazione dell’opzione per alcuni
particolari regimi, ossia il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR, la Tonnage tax ex art.
155, TUIR e il consolidato nazionale ex art. 119, TUIR nonché per l’applicazione del metodo da
bilancio ai fini della determinazione della base imponibile IRAP da parte delle società di persone /
imprese individuali in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E, “la finalità perseguita
dal Legislatore è quella di ridurre le ipotesi in cui il mancato (o corretto) adempimento di un onere
formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi
d’imposta e irrogazione di sanzioni”.
Con specifico riguardo all’opzione IRAP in esame, l’art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, come
modificato dal comma 4 del citato art. 16, dispone ora che la stessa va comunicata
“con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende
esercitare l’opzione”.
Di fatto, quindi, il momento di comunicazione dell’opzione risulta posticipato (dall’1.3 al 30.9)
rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente.
La novità in esame è applicabile “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014”, ossia dal 2015.
Di conseguenza le ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria che intendono:
• esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da
bilancio per il triennio 2015 – 2017;
• revocare l’opzione esercitata per il triennio 2012 – 2014, con applicazione del metodo fiscale
per il triennio 2015 – 2017;
non sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello (il cui termine di
presentazione sarebbe scaduto, in vigenza della precedente normativa, il 2.3.2015) ma dovranno
esercitare l’opzione direttamente nel mod. IRAP 2015.
In particolare l’opzione / revoca va comunicata barrando l’apposita casella presente nel quadro
IS, “Sezione VII Opzioni”, a rigo IS35.
Relativamente all’opzione in esame non sono applicabili le disposizioni di cui al DPR n.
442/97 (riguardanti le opzioni da esercitare nel quadro VO del mod. IVA) e pertanto per la
relativa efficacia non è sufficiente il comportamento concludente del soggetto interessato.
Esempio 1
La Alfa e Beta sas, in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione della
base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2015 – 2017.
A tal fine dovrà comunicare l’opzione nel mod. IRAP 2015.
Esempio 2
La ditta individuale Mario Delta, impresa di servizi in contabilità ordinaria, ha optato per
la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio
2012 – 2014. Ora intende revocare tale opzione.
A tal fine dovrà comunicare la revoca nel mod. IRAP 2015.
Per effetto della revoca la ditta è vincolata alla determinazione della base imponibile
IRAP con il metodo fiscale per il triennio 2015 – 2017. Se i ricavi 2014 sono inferiori a €
400.000, nel 2015 può tenere la contabilità semplificata.
Esempio 3
La Omega & Tau snc, in contabilità ordinaria, ha optato per la determinazione della
base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2012 – 2014.
La società intende continuare ad utilizzare tale metodo per il triennio 2015 – 2017.
L’opzione esercitata nel 2012 è automaticamente rinnovata per un ulteriore triennio
(2015 – 2017) e pertanto non sarà necessario comunicarla nel mod. IRAP 2015.
QUESTIONI APERTE
La nuova modalità di esercizio dell’opzione sopra esaminata pone la questione della
regolarizzazione tramite la remissione in bonis dell’omessa comunicazione della stessa. Infatti,
come accennato, la remissione in bonis va effettuata “entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile”.
Ora, considerato che l’opzione va comunicata nell’ambito della dichiarazione IRAP, in attesa di un
chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la “prima dichiarazione utile” sia
rappresentata dal mod. IRAP dell’annualità successiva (così, l’omessa opzione nel mod. IRAP
2015 dovrebbe essere regolarizzabile entro il 30.9.2016, ossia entro il termine di presentazione del
mod. IRAP 2016).