Fallimento del titolare di conto corrente bancario con contratto di affidamento per anticipi su crediti con clausola di compensazione

Cassazione civile, sez. I, 30 Dicembre 2021, n. 42008. Pres. Acierno. Est. Vannucci.

In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l’anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l’incasso da parte della banca, anche nell’interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un’obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest’ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall’art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista. (massima ufficiale)

Movimenti sospetti sul conto corrente bancario

Accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha così avuto modo di ribadire, una volta di più, come in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del
contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando
all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Nulla da eccepire quindi circa l’operato dell’Agenzia che aveva determinato il reddito e recuperato a tassazione le imposte non
versate sulla base di tali movimenti.

Catapano Giuseppe: L’abuso di denominazione bancaria da parte di soggetti diversi dalle banche

L’art. 133 del Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) disciplina il c.d. abuso di denominazione bancaria da parte di soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari, a protezione della riserva legale dell’attività bancaria e finanziaria e dell’affidamento del pubblico nell’attività medesima.

La norma prevede in concreto il divieto dell’uso da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati di qualsiasi parola idonea ad ingannare l’utente sul legittimo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria.

In particolare, è vietato:

– a soggetti diversi dalle banche l’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria;

– ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 T.U.B., l’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata;

Oltre le banche e gli intermediari finanziari, la norma protegge altri soggetti operanti nell’attività riservata bancaria e finanziaria, nonchè attività del settore di recente formulazione (come ad esempio l’emissione di moneta elettronica ed il microcredito).

In particolare, è anche vietato:

– a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche l’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di emissione di moneta elettronica;

– a soggetti diversi dagli istituti di pagamento l’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di servizi di pagamento.

Chiunque contravviene ai divieti suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di €.

Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia o di essere abilitato all’esercizio delle attività previste all’articolo 111 T.U.B. (Microcredito).

L’art. 133 del T.U.B. – come ben scritto in una risalente pronunzia della Pretura di Torino del 19 febbraio 1998 – descrive una fattispecie di pericolo astratto laddove indica tassativamente alcune parole il cui uso esclusivo è riservato alle banche (ed adesso, in specifici settori, anche ad altri intermediari abilitati).

In caso di uso di una di tali parole non è difatti necessario procedere alla verifica dell’idoneità concreta ad ingannare il destinatario circa lo svolgimento legittimo dell’attività bancaria, atteso che è lo stesso legislatore a ritenere astrattamente il pericolo di lesione sia dell’interesse della banca sia dell’affidamento dell’utente. La norma descrive quindi una fattispecie di pericolo concreto laddove esige la verifica dell’idoneità lesiva dell’abuso di termini che per la loro forza semantica possono indurre a pensare ad una attività bancaria, rinviando alla discrezionalità del giudice la verifica di tale possibilità.

È sufficiente comunque che l’uso sia idoneo a trarre in inganno perché il precetto sia violato, non essendo necessario che si ingeneri effettivamente la confusione che il legislatore vuole evitare.

La Banca d’Italia può determinare in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate possano essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

È il caso, ad esempio, delle società appartenenti ad un gruppo bancario che utilizzino il logotipo della capogruppo, oppure, ancora, delle c.d. casse peote, che da tempo remoto raccolgono somme di denaro senza fine di lucro, concedendo modesti prestiti al consumo ispirandosi alla mutualità.

Giuseppe Catapano scrive: Banche e assicurazioni, cambia la deducibilità delle perdite su crediti

Per banche e assicurazioni, svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio e perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso diventano «deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio».E’ quanto stabilisce il decreto approvato martedì dal Consiglio dei ministri (e in attesa della pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale») già per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Inizialmente, per le svalutazioni e le perdite su crediti la deducibilità ai fini Ires e Irap è limitata al 75%, mentre il restante 25% potrà essere dedotto in varie percentuali fino al periodo d’imposta in corso al 2025 (ad esempio, per il 5% dell’ammontare residuo nel 2016, per l’8% nel 2017, per il 10% nel 2018 e così via). La norma è stata prevista per venire incontro alle banche, considerata la difficile gestione dei crediti divenuti inesigibili, e alle assicurazioni, i cui bilanci in questi anni di crisi sono andati progressivamente appesantendosi con il deterioramento dei finanziamenti erogati alla clientela privata.

Catapano Giuseppe informa: Banche, nuovo decreto legge per recuperare i crediti dai morosi

Il consiglio ha approvato ieri il decreto legge contenente nuove e più incisive norme per contrastare il mancato pagamento dei debiti nei confronti delle banche: gli istituti di credito entrano così al centro di una normativa che consentirà loro di ridurre i tempi di riscossione dei crediti. In questo modo il Governo mira a tutelare l’economia nazionale e, con l’introduzione di una maggiore tutela per le banche, ridurre il cosiddetto credit crunch, ossia la contrazione del credito da parte degli istituti che, al momento, si sentono poco tutelati dalle leggi sul recupero dei crediti. Tempi più rapidi per il recupero dei crediti La riforma interviene sia con misure apposite per le procedure concorsuali come il fallimento, per farle funzionare meglio, sia con misure che agevolano il recupero crediti e la realizzazione di garanzie, riducendo i tempi del recupero medesimo. L’accordo di ristrutturazione Viene inoltra prevista una procedura di ristrutturazione dei debiti: l’accordo sarà possibile quando l’esposizione verso le banche è pari o superiore al 50% dell’indebitamento complessivo. Si tratta di una sorta di concordato: il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti all’accordo che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. L’accordo ha valore solo dopo che il tribunale lo abbia omologato. L’omologa interviene solo dopo la verifica che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo: – hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; – hanno ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull’accordo e sui suoi effetti, e sono stati messi in condizione di partecipare alle trattative; – possono risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Uno degli principi che sorreggono la nuova previsione è che qualora ci sia dalla maggioranza dei creditori un accordo di risoluzione non ci sarà più una dittatura della minoranza che blocchi la risoluzione stessa. Deducibilità dei crediti Con riferimento ai crediti in sofferenza, le banche vengono autorizzate a dedurre le perdite dalle tasse nell’arco di un anno (in precedenza la perdita andava spalmata in cinque anni).

Catapano Giuseppe osserva: Grecia, Fmi esclude possibilità di far slittare rimborso

Massima trepidazione sui mercati per la riunione dell’Eurogruppo, che si sta tenendo oggi in Lussemburgo. Il ministro delle Finanze elleniche Yanis Varoufakis si presenterà con delle idee del governo per trovare un accordo effettivo. Non è chiaro se le proposte sono nuove o sempre le stesse già rispedite al mittente dai creditori.

Non rimane molto tempo: 13 giorni per l’esattezza. Il numero uno del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha infatti annunciato che stavolta non ci saranno proroghe del rimborso. Il 30 giugno è la data ultima prefissata perché Atene restituisca all’istituto prestatario 1,6 miliardi di euro.

Il tutto mentre si diffondono rumor sull’ipotesi di svalutazione del debito pubblico greco. Basterebbe mettere in pratica un’intesa siglata nel novembre del 2012, che rimase sulla carta. Secondo il quotidiano Kathimerini quell’accordo potrebbe essere ribadito la prossima settimana, in occasione del summit dell’Unione europea.

Pare che il taglio del passivo statale sia il vero insormontabile scoglio dei negoziati. La Commissione Europea e la Bce dovrebbero pubblicare in giornata un comunicato congiunto sulla questione del debito greco e degli aiuti al paese.

Michael Hewson, analista di CMC Markets, conferma al Guardian che “il meeting di oggi è visto come l’ultima chance” per permettere alla Grecia di siglare un accordo in tempo per la fine di giugno, esattamente per il 30: è quello il giorno X, in cui scade il termine per rimborsare parte dei prestiti erogati dall’Fmi, per un valore di 1,6 miliardi di euro.

La stessa Commissione europea ha escluso che alla scadenza del termine per raggiungere un accordo, il 30 giugno, si possa continuare il negoziato ad oltranza, come è invece avvenuto in precedenza. Stavolta “non pensiamo di fermare gli orologi”, ha affermato il portavoce Margaritis Schinas. Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha ribadito che non c’è alcuna possibilità” che la Grecia ottenga uno slittamento della data di rimborso del prestito da 1,6 miliardi di euro.

“Non sono sicuro che faremo progressi”. Ha messo subito le mani in avanti il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, che ammette di non essere particolarmente ottimista. “Non ho molte speranze”, continua. E arriva anche l’avvertimento di Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Lussemburgo: “il tempo sta per finire”.

Non si prevede tuttavia nessuna intesa, dal momento che la Grecia, reduce dalle proteste durante la notte contro l’austerity, non presenterà più nessun’altra proposta. Intanto il premier greco Alexis Tsipras vola in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo stesso ministro delle finanze Yanis Varoufakis ha affermato, in un’intervista rilasciata a ITN News, di non sperare in nessun compromesso che possa sbloccare l’impasse.

Pessimista anche il numero uno di Bundesbank. In un’intervista alla Stampa Jens Weidmann ha detto che c’è il “rischio di un contagio”, ma che allo stesso tempo ciò non significa che l’euro sia in pericolo. La moneta unica oggi scambia sopra 1,14 dollari, forte di un progresso dello 0,65% circa.

Un problema di un’eventuale uscita dall’area euro e dall’Unione Europea della Grecia riguarda anche l’aspetto legale. Il caso non è infatti previsto dai trattati. È una delle lezioni da trarre da questa crisi, secondo il presidente della Bundesbank: “bisogna introdurre nei Trattati la possibilità di far fallire gli Stati”.

Ieri il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha detto che l’aspetto legale potrebbe creare ulteriore incertezza sul futuro della Grecia. Non sarebbe infatti ben chiaro come avverebbe un eventuale distacco dal blocco a 29 di Atene, visto che non un evento del genere non è previsto dai trattati.

In due settimane sarebbe impossibile correre ai ripari e introdurre una simile norma, anche perché i singoli paesi dovrebbero approvare democraticamente il nuovo regolamento.

Nonostante tutto la Cancelliera tedesca Angela Merkel è ottimista: al Parlamento tedesco ha detto che finché c’è volontà c’è speranza di raggiungere un accordo. Allo stesso tempo è la Grecia che la palla in mano e che deve “rispettare gli impegni presi sul piano delle riforme”.

Ma come titola oggi il Guardian in prima pagina, la “Grecia non può pagare e non pagherà”.

Non solo: la stessa Commissione sul debito che è stata istituita in Grecia ha appena dichiarato che tutto il debito nei confronti della troika è “illegale, illegittimo e odioso”.

In un report molto dettagliato, si legge che: “Tutte le prove che presentiamo in questo report dimostrano che la Grecia non solo non ha la capacità di onorare questo debito ma, anche, che non dovrebbe prima di tutto pagarlo, perchè il debito che emerge dagli accordi della troika è una violazione diretta dei diritti fondamentali umani dei cittadini greci”.

La Commissione ha un nome preciso: si chiama “Commissione per la verità sul debito pubblico”, ed è stata creata nell’aprile di quest’anno dal Parlamento greco, al fine di indagare sulle origini relative alla crescita del debito e, anche, sull’impatto che le condizioni sottostanti i prestiti hanno avuto sull’economia e la popolazione”.

Il report è diviso in diversi capitoli.

Nel capitolo 1), che analizza il debito verso la troika, si analizza la crescita del debito pubblico greco, a partire dagli anni Ottanta. Se ne deduce che “l’aumento del debito non è stato provocato da una spesa pubblica eccessiva, che di fatto è rimasta inferiore alla spesa pubblica di altri paesi dell’Eurozona, ma piuttosto è stato innescato al pagamento di tassi di interesse estremamente elevati, da una spesa militare eccessiva e ingiustificata, dalla perdita di entrate fiscali dovuta a flussi di capitali in uscita illegali, dalla ricapitalizzazione statale di banche private, e da squilibri internazionali creati a causa delle imperfezioni della stessa Unione monetaria”.

Nel capitolo 2 si parla dell’evoluzione del debito negli anni tra il 2010 e il 2015. Si conclude che il primo accordo sul debito del 2010 ha avuto come obiettivo primario quello di salvare le banche private greche ed europee, permettendo loro di ridurre la loro esposizione verso i bond governativi ellenici.

Nel capitolo 5, si fa riferimento alle condizioni che sono state incluse negli accordi di bailout, e che hanno prodotto la crisi dell’economia e l’insostenibilità del debito. Tali condizioni, “sulle quali i creditori insistono ancora, non solo hanno contributo a zavorrare il Pil, così come ad alzare i prestiti, dunque non solo hanno portato il rapporto debito/Pil greco a un livello ancora più insostenibile, ma hanno anche provocato cambiamenti drammatici nella società, causando una crisi umanitaria. Al momento, il debito pubblico greco può essere considerato totalmente insostenibile”.

Ancora, esaminando l’impatto dei “programmi di bailout”, si evince che le “misure che sono state adottate in linea con questi piani hanno direttamente colpito le condizioni di vita del popolo, violando i diritti civili, che la Grecia e i suoi partner sono obbligati a rispettare, proteggere e promuovere in base alla legge nazionale, regionale e internazionale. I drastici aggiustamenti imposti sull’economia e la società greca nel complesso, si sono tradotti in un deterioramento rapido del tenore di vita e rimangono incompatibili con la giustizia sociale, la coesione sociale, la democrazia e i diritti umani”.

Il Capitolo 9 affronta la questione che mette in allarme l’Unione europea, dal momento che tutto cambierebbe se con la Grecia si creasse un precedente.

Nella sezione del report si parla delle “fondamenta giuridiche per ripudiare e sospendere il debito sovrano greco”. Come opzioni vengono presentate la cancellazione del debito, e si parla di quelle condizioni in base a cui uno stato sovrano può esercitare il diritto di agire unilateralmente per ripudiare o sospendere il pagamento del debito, in base alle leggi internazionali.

Diverse argomentazioni legali permettono a uno stato di ripudiare unilateralmente il suo debito illegale, odioso e illegittimo. Nel caso della Grecia, tale atto unilaterale potrebbe basarsi sulle seguenti argomentazioni: la cattiva fede dei creditori che hanno portato la Grecia a violare la legge nazionale e gli obblighi internazionali, riguardo ai diritti dell’uomo; la preminenza dei diritti dell’uomo nei confronti di accordi, come quelli che sono stati siglati tra i precedenti governi con i creditori o la troika; la coercizione; le condizioni ingiuste che violano in modo flagrante la sovranità greca e la Costituzione; e alla fine, il diritto riconosciuto dalla legge internazionale, che permette a uno Stato di adottare contromisure verso le azioni illegali dei creditori, che intenzionalmente danneggiano la sua sovranità fiscale, obbligandolo a contrarre debiti odiosi, illegali e illegittimi, che violano la autodeterminazione economica e i diritti fondamentali dell’uomo”.

Giuseppe Catapano informa: Anatocismo sugli interessi della banca, il punto della situazione

La questione dell’anatocismo che le banche hanno applicato per anni, e continuano illegittimamente ad applicare, sui conti correnti, prosciugandoli, ha conosciuto, negli ultimi due anni, un importante inversione di tendenza. È necessario, quindi, fare il punto della situazione perché mai come ora si può dire che la pratica di calcolare la percentuale degli interessi, non solo sul capitale finanziato, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza (moltiplicandone quindi gli importi a tutto vantaggio della banca) è definitivamente illegittima e fuorilegge.

Cos’è l’anatocismo?
Per effetto dell’anatocismo, gli interessi scaduti si aggiungono al capitale, originando, così, ulteriori interessi. Per questo si parla anche di “capitalizzazione degli interessi”, in quanto gli interessi producono altri interessi.
In mancanza di usi normativi contrari, però, l’anatocismo è illegittimo perché così stabilito dal codice civile. In ambito bancario la Cassazione ha ritenuto che tali usi non sussistano, ma ne aveva salvato, in passato, la legittimità tutte le volte in cui la capitalizzazione degli interessi avesse riguardato non solo gli interessi passivi (quelli debitori), ma anche quelli attivi (cioè a favore del correntista).

Cosa è successo il 1° gennaio 2014? Il Governo contro l’anatocismo
La legge di Stabilità per il 2014 aveva dichiarato definitivamente abolito l’anatocismo bancario. Tuttavia aveva subordinato l’attuazione di questa norma all’emanazione di una delibera attuativa del CICR (il Comitato interministeriale di credito e risparmio). Neanche a dirlo, questa delibera non è mai intervenuta.

Cosa è successo il 25 marzo 2015? Il tribunale di Milano contro l’anatocismo
Il Tribunale di Milano ha ritenuto l’anatocismo fuorilegge già a partire dal 1° gennaio 2014, nonostante la delibera del CICR non sia stata emanata. E questo perché, secondo i giudici del capoluogo lombardo, la norma è già sufficientemente chiara e specifica da non necessitare di ulteriori dettagli per poter essere applicata ai correntisti.

La decisione è suonata come uno scossone per il mondo bancario: inevitabili le prime richieste di rimborso da parte dei correntisti.

Cosa è successo il 6 maggio 2015? La Cassazione contro l’anatocismo
A rincarare la dose è stata anche la Cassazione che ha stabilito, neanche un mese dopo, che l’anatocismo sarebbe illegittimo non solo quando applicato trimestralmente, ma anche annualmente: una decisione storica, perché in controtendenza rispetto a quanto essa stessa aveva in precedenza affermato.

Abbiamo quindi spiegato, in una precedente guida, cosa deve fare il correntista e cosa deve richiedere al giudice, con quali documenti.

Cosa è successo il 7 maggio 2015? Di nuovo la Cassazione contro l’anatocismo
Non paga di quanto aveva fatto solo un giorno prima, la Cassazione ha poi chiarito che la nullità dell’anatocismo – ivi compreso quello calcolato su base annuale – può essere rilevata d’ufficio, ossia direttamente dal giudice, a prescindere da eventuali eccezioni di parte. Il che ha riaperto le porte a una serie di giudizi già consumati in primo grado per i quali, quindi, in appello (salvo decorrenza dei termini) i calcoli potrebbero essere ulteriormente rivisti in favore del clienti.

Com’è oggi?
Dunque, oggi, dalla miscela di norme e sentenze che si sono susseguite dopo il 2014, è legittimo affermare che l’anatocismo è definitivamente fuorilegge: a prescindere dall’emanazione dei regolamenti di attuazione del CICR, a prescindere che si tratti di capitalizzazione trimestrale o annuale.

Tale convincimento era apparso già chiaro all’indomani della legge di stabilità per il 2014.
Infatti, si preannunciava che le Banche avrebbero dovuto modificare, una volta per tutte, le loro procedure di calcolo degli interessi in modo tale da evitare qualsiasi forma di anatocismo.

Nella vigente norma del testo unico bancario si prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Ma, secondo i giudici di Milano, al di là della mancata adozione della relativa delibera da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il sistema bancario dovrà restituire, a tutti i correntisti, gli interessi addebitati in modo illegittimo a fare data dal 1° gennaio 2014.

Insomma, da oggi le banche saranno chiamate a una contabilità molto più attenta del conto corrente e della restituzione del finanziamento, in modo da non confondere la restituzione degli interessi con quella del capitale, evitando che i primi si cumulino ancora al secondo.

Giuseppe Catapano scrive: Microcredito, otto banche al via

Al 27 maggio otto le banche pronte per l’erogazione delle operazioni del microcredito. Le banche disponibili ad erogare i finanziamenti di microcredito sono: l’Unicredit, la banca di credito cooperativo Aquara, la banca di credito cooperativo Capaccio Paestum, la banca di credito cooperativo di Scafati e Cetara, la banca di credito cooperativo alto casertano e basso frusinate, la banca di credito cooperativo monte pruno di Rosigno e di Laurino, la banca san Francesco – credito cooperativo, la banca di credito cooperativo «Sen Pietro Grammatico» di Paceco. Questo è quanto emerge da un report pubblicato sul sito del movimento cinque stelle dedicato al microcredito. Dai dati forniti il 28 maggio dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro (Cnocdl) emerge che oltre 3 mila società di piccola media dimensione e di lavoratori con partita Iva hanno effettuato la prenotazione online della garanzia al fondo, per un controvalore di richieste inoltrate pari a circa 80 milioni di euro. Tre sono i passi per ottenere la garanzia del fondo Pmi: la prenotazione, la conferma della prenotazione e la presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo alla procedura telematica presente sul sito fondo di garanzia.

Catapano Giuseppe scrive: Anatocismo, come recuperare gli interessi dalla banca

La sentenza di ieri della Cassazione apre un nuovo spiraglio nell’infinito contenzioso tra clienti e banche e, in particolare, in tutte quelle cause rivolte a ottenere la restituzione degli interessi “maggiorati” per via dell’applicazione del cosiddetto “anatocismo”. In pratica, la “capitalizzazione degli interessi” (ossia l’applicazione degli interessi non solo sulla sorte capitale, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza) sarebbe – secondo il nuovo indirizzo della Suprema Corte – sempre illecita: non solo, quindi, quando applicata trimestralmente (orientamento ormai pacifico in giurisprudenza), ma anche annualmente. La sentenza, peraltro, si somma all’ulteriore attacco all’anatocismo proveniente dalla disposizione della legge di Stabilità 2014 che ne ha vietato l’applicazione e che è stata, ancor più di recente, interpretata dal Tribunale di Milano, il quale ha chiarito che il divieto è già operativo e non necessita di decreti attuativi del CICR (come invece la norma lascia intravedere). Ora, quindi, non ci sono più scappatoie e, con la precisazione della Cassazione intervenuta ieri (leggi “Stop anatocismo anche annuale”), i clienti potranno pretendere la restituzione delle somme illegittimamente prelevate sino ad oggi. Val la pena evidenziare il passaggio “chiave” della sentenza della Suprema Corte. Nel provvedimento in questione si legge che l’illegittimità dell’anatocismo era stata, in effetti, già affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il fatto però che la giurisprudenza abbia dichiarato illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi (per l’assenza di un uso normativo atto a legittimarla), non significa che va ritenuta invece lecita la capitalizzazione annuale. Insomma, così come non esistono usi dai quali si possa ritenere valido l’anatocismo applicato una volta ogni tre mesi, non ne esistono neanche con riferimento a quello applicato una volta all’anno. Una deduzione certo strumentale, su cui hanno fatto leva, per tutti questi anni, le banche. “Usi siffatti – prosegue la sentenza – non si rivengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (…) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”. Difatti, le banche hanno ritenuto di poter applicare la capitalizzazione annuale degli interessi passivi a condizione di applicarla anche su quelli attivi: in pratica, sino a ieri si è erroneamente creduto che l’anatocismo fosse legittimo a patto di garantire la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Ma, evidentemente, la Cassazione ha sconfessato anche questa falsa credenza. Deve pertanto ritenersi – e qui il passaggio chiave della sentenza – che la capitalizzazione annuale degli interessi sia un uso illegittimamente applicato: non rileva, infatti, l’arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione. Che fare? Prima di imbarcarsi in una causa costosa, è opportuno affidarsi a un professionista serio che effettui i conteggi sugli estratti conto e, valutata anche l’eventuale prescrizione, verifichi le somme a cui, eventualmente, il cliente abbia diritto alla restituzione. Per piccoli importi potrebbe essere non conveniente intraprendere una causa: e questo perché, oltre all’avvocato e al contributo unificato, potrebbero scattare i costi della perizia tecnica d’ufficio, salvo che il giudice ritenga di addebitarne l’acconto alla banca. In ogni caso, c’è sempre la possibilità di affidarsi all’Arbitro Bancario Finanziario, che certo non è organo terzo come il giudice, ma il ricorso presentato dal cittadino garantisce celerità, economicità e facilità di accesso: ricorso che, ricordiamolo, è possibile solo dopo aver fatto reclamo alla banca o alla finanziaria e aver ricevuto una risposta non soddisfacente oppure non aver ricevuto risposta dopo 30 giorni dal reclamo (l’Arbitro, però, deve essere interpellato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, altrimenti bisogna ricominciare la procedura da capo). Cosa chiedere al giudice? Chi intende intraprendere la causa contro l’anatocismo, dovrà: – chiedere al tribunale che venga ricalcolata la misura degli interessi dal momento dell’apertura del conto corrente o della stipula del contratto di finanziamento anche attraverso una CTU (consulenza tecnica d’ufficio). In tal caso il magistrato riconosce, di norma, al consulente da questi incaricato, il diritto a ottenere un anticipo sull’onorario, che viene posto a carico di chi ne propone istanza (ossia su colui che solleva l’eccezione che, in questo caso, è il cliente); – chiedere che venga dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi; – proporre l’azione di ripetizione dell’indebito attraverso cui può domandare la restituzione delle somme che gli sono state illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici. Quali documenti procurarsi? Chi intende procedere con la causa contro la banca dovrà recuperare: – il contratto di conto corrente o di apertura credito da cui sia possibile individuare il tasso di interesse concordato tra le parti e applicato dalla banca; o, in alternativa, il contratto di finanziamento da cui possa evincersi il calcolo di interessi passivi (per es.: un mutuo o un leasing magari con addebito di interessi in conto corrente); – il foglio informativo, cioè il documento disponibile presso ogni filiale della banca che espone le caratteristiche e le informazioni di un determinato prodotto bancario; – il documento di sintesi, cioè il documento che contiene le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo all’operazione bancaria; – le scritture contabili collegate al contratto cioè gli estratti conto e la documentazione contabile attestante i versamenti effettuati. Con questi documenti, il cliente può fornire la prova di possibili anomalie nell’addebito degli interessi sospetti di anatocismo. Entro quali termini? Ricordiamo che il termine di prescrizione per intraprendere l’azione di restituzione delle somme prelevate a titolo di anatocismo è di dieci anni. Se però i versamenti sono stati effettuati su un conto corrente con apertura di credito con l’obiettivo di ripristinare la provvista, la prescrizione parte dalla data di chiusura del conto corrente. Qualora invece i versamenti siano stati effettuati su un conto con apertura di credito con lo scopo di estinguere il debito, la prescrizione parte dalla data di ciascuno pagamento effettuata a titolo di rimessa.

Giuseppe Catapano osserva: Le banche italiane a EXPO 2015

EXPO Milano 2015, dal 1 maggio al 31 ottobre, porterà l’esperienza di 147 Paesi e dell’intero sistema Italia sul tema del cibo e dell’alimentazione. Un settore in cui il nostro Paese può contare su storie incredibili: e infatti il mondo bancario ci sarà. Vediamo come.

Intesa Sanpaolo al padiglione N1

Intesa Sanpaolo, Official Global Partner dell’evento, sarà al padiglione N1 con uno spazio espositivo che presenta l’innovazione tecnologica nel settore bancario e ospita 400 aziende italiane legate a filiere di eccellenza, selezionate in tutta Italia tra i clienti del Gruppo. Sono state raccolte oltre 1.000 candidature, per il 60% spontanee e per il 40% su segnalazione della Rete. Il padiglione prevede un’area dimostrativa e alcuni internet point: si può anche vedere “Created in Italia”, la piattaforma di e-commerce di Intesa Sanpaolo per portare le imprese italiane verso nuovi mercati grazie al commercio elettronico.

Il render del Padiglione Intesa Sanpaolo a EXPO 2015

Padiglione Cibus è Italia: Cariparma con Federalimentare

Cariparma Crédit Agricole è invece presente nel padiglione “Cibus è Italia”: si tratta di un padiglione autonomo, voluto da Federalimentare, di 5.000 mq con due piani di esposizione e un terzo (la lounge in terrazza) per gli eventi. Ospiterà 13 filiere alimentari italiane e le storie di 500 aziende. Lo stand di Cariparma punta su una parete di 8 metri con la proiezione di video per raccontare il ruolo della banca a supporto dell’agroalimentare italiano. Il padiglione Cibus è Italia prevede 200 eventi in sei mesi tra workshop, convegni, degustazioni e incontri con buyer esteri: a settembre verrà presentato l’Osservatorio Agroalimentare, analisi strutturale, economica e finanziaria delle principali filiere dell’agroalimentare, commissionata da Cariparma a Nomisma.

Il Padiglione Cibus è Italia di Federalimentari

La capogruppo Crédit Agricole è invece sponsor del padiglione Francia: la casa madre di Cariparma, Oltralpe, ha una quota di mercato dell’80% nel settore agricolo e agroalimentare. Tema del padiglione francese è “Produrre e nutrire diversamente”, organizzato in quattro impegni per il futuro: produrre di più e meglio; promuovere un modello alimentare sostenibile; trasferire competenze e tecnologie; dare alla qualità la stessa importanza della quantità.

EXPO: BCC a Cascina Triulza con il mondo cooperativo

Il Credito Cooperativo è invece sponsor ufficiale del Padiglione della Società Civile, presso la “Cascina Triulza”, un antico cascinale lombardo già presente nell’area di EXPO 2015 che ospiterà imprese e aziende del terzo settore e del non profit. Le BCC italiane (che erogano il 18% dei finanziamenti del sistema bancario italiano all’agricoltura) sono presenti con uno stand di Federcasse, Gruppo Bancario Iccrea e Confcooperative: previsti anche 12 workshop per consentire alle imprese clienti, attuali o potenziali, di approfondire le opportunità di business locali e internazionali. Confcooperative, sempre a Cascina Triulza, ha organizzato poi 16 workshop sull’esperienza delle Federazioni di settore.

La Cascina Triulza, cuore del terzo settore a EXPO 2015

Banca Popolare di Milano “espone” la cattedra di Melloni e Pambianchi

“Fuori EXPO”, invece, il progetto di Banca Popolare di Milano, che accoglie all’interno della propria sede centrale in Piazza Meda la cattedra ricreata da Alberto Melloni (FScire – Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII) e Carlos Pambianchi, che si vuole proporre come rifacimento della «cathedra» umanistica su cui riposare sfogliando allo stesso tempo un libro. La struttura esporrà il volume, con lo stesso titolo, a disposizione dei visitatori di Expo per riflettere sulle immagini e i testi che ricordano cosa ci abbia nutriti della cultura, dell’arte, del sapere. Il libro, edito da Touring e Skirà, contiene interventi di Haim Baharier, Enzo Bianchi, Walter Siti, Riccardo Muti, Paolo Sorrentino, Patrizia Valduga e di Alberto Melloni, noto studioso di storia del cristianesimo. Alcune delle Cattedre realizzate dall’architetto Carlos Pambianchi saranno presenti in Expo nel Padiglione Italia.

La Popolare di Sondrio si attiva per le aziende clienti

La Banca Popolare di Sondrio ha invece siglato un accordo con UNIDO ITPO Italy (organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite) per aiutare le aziende clienti nel processo di internazionalizzazione e nella ricerca di partner e sbocchi commerciali. UNIDO accompagnerà all’EXPO molte delegazioni estere e la Popolare di Sondrio faciliterà il contatto tra gli emissari e le aziende clienti.

Banca Etica ha presentato il manifesto Terra Viva

A EXPO 2015 anche Banca Etica, che il 2 maggio 2015 ha presentato il manifesto Terra Viva. Oltre a Ugo Biggeri, Presidente di Banca Etica, erano presenti Vandana Shiva, Presidente di Navdanya International, Don Ciotti, Presidente di Libera, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina. Il manifesto Terra Viva vuole sollecitare la scelta di un modello di sviluppo diverso, basato su una economia circolare, fondata sulla rigenerazione delle risorse.

Operativa la filiale Cariparma di Via Carducci

Intanto, è stata ripristinata in poche ore la filiale di Cariparma Crédit Agricole di via Carducci a Milano, danneggiata venerdì 1 maggio dai black bloc distaccatisi dalla manifestazione NO EXPO. Nel corso del weekend il personale dello sportello ha lavorato duro per sistemare tutto e i servizi alla clientela sono normalmente ripresi già lunedì 4 maggio.