Se hai smarrito il bancomat o la carta di credito e, dopo appena cinque minuti, dal tuo conto corrente scompare una ingente somma di denaro, cosa potrebbe pensare la tua banca? Che il ladro non ha avuto difficoltà a trovare il pin della carta e che pertanto, molto probabilmente, lo avevi conservato proprio dentro il portafogli rubato. E allora la tua richiesta di restituzione delle somme sottratte dal malvivente verrebbe bollata con un secco “no”: e questo perché la legge stabilisce che la banca è tenuta a restituirti gli importi trafugati dal conto corrente a condizione che tu abbia custodito diligentemente tanto il bancomat (o la carta di credito) quanto il pin e, soprattutto, che tu non abbia conservato entrambi nello stesso posto, agevolando il lavoro al malvivente. In ogni caso, è la banca che deve dare tale prova, ossia dimostrare tale tua negligenza. Senonché è di qualche mese fa una interessante sentenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario che viene in soccorso dei correntisti. Secondo l’ABF, l’istituto di credito non può presumere la grave negligenza del correntista nella custodia separata della carta e del corrispondente pin solo per via del breve lasso di tempo intercorso tra il furto e l’utilizzo dello strumento di pagamento. Si tratta di semplici presunzioni che non possono giustificare il rifiuto della banca alla restituzione delle somme sottratte. Insomma, la banca, se non vuole rimborsare al proprio cliente gli importi rubati deve dare una prova puntuale della mancata adozione, da parte di quest’ultimo, di misure idonee per la custodia diligente della carta e del relativo pin.
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Catapano Giuseppe comunica: Protesto dell’assegno, come evitarlo
Evitare il protesto dell’assegno potrebbe essere il modo migliore non solo per mettersi al riparo dai rischi di un pignoramento del creditore, ma anche dalle sanzioni e dall’eventuale iscrizione nel registro dei protestati della CAI (Centrale Allarme Interbancaria). In questo articolo forniremo alcuni suggerimenti pratici in merito; ma prima vediamo come funziona la procedura di protesto. Protesto dell’assegno: come funziona L’assegno viene protestato tutte le volte in cui, sul conto corrente di chi lo ha emesso (traente), non vi sono somme sufficienti a coprirne l’integrale pagamento. In pratica, ciò avviene quando il creditore, recatosi in banca e esibito l’assegno al cassiere, ne esige l’incasso (denaro contante o accredito sul proprio conto) e, in quel momento, si vede invece opporre un secco rifiuto perché l’assegno è “scoperto”. Il protesto, però, non avviene immediatamente, ma va rispettata una particolare procedura: – la banca comunica immediatamente al debitore il cosiddetto “insoluto a prima presentazione”, ossia che è stato presentato un assegno e l’insufficienza delle somme per coprire l’assegno (la comunicazione contiene la fotocopia del titolo). Al titolare del conto viene così concesso un termine per coprire l’assegno, versando sul proprio conto le somme necessarie a pagare il creditore. Se tutto avviene correttamente, il debitore non subisce conseguenze di alcun tipo; – se invece il debitore non copre l’assegno, il titolo viene protestato: la banca cioè lo invia a un notaio (o, più raramente, a un ufficiale giudiziario) che provvede all’iscrizione del protesto nel relativo registro; – l’ultimo adempimento è l’iscrizione del debitore nell’elenco dei Protestati della CAI. Quando il debitore può intervenire per evitare il protesto Il debitore può tuttavia intervenire in un successivo momento, anche dopo l’avvio della procedura di protesto. In particolare, si possono verificare due ipotesi: – se il debitore copre l’assegno entro 60 giorni dal protesto (pagamento tardivo), dovrà aggiungere le spese di protesto, una penale del 10% della somma dell’assegno e gli interessi legali. È necessario fornire alla banca la prova dell’avvenuto pagamento del titolo, consistente nella dichiarazione del creditore di aver ricevuto detti importi; – se il debitore non paga neanche entro i 60 giorni, viene definitivamente iscritto nell’elenco Protestati del CAI (Centrale Allarme Interbancaria) e non potrà essere cancellato, neanche se provvederà al pagamento. Dunque, la prima soluzione (e anche più scontata) per evitare il protesto impone al debitore di pagare l’assegno dopo la comunicazione di “insoluto a prima presentazione”. Al massimo, egli potrebbe pagare entro 60 giorni dopo l’elevazione del protesto. In tal caso verrebbe cancellato immediatamente dall’elenco dei protestati. Clausola “Senza protesto” o “senza spese” Esiste un altro sistema per evitare il protesto, di certo più sicuro e che viene adottato già all’atto della consegna del titolo: consiste nell’apporre sull’assegno la dicitura “Senza spese” o “Senza protesto” e quindi firmare sotto tale postilla. In tali casi il titolo non potrà mai essere mai protestato dalla banca. Ovviamente, per fare ciò, è necessario il consenso di entrambe le parti (traente e prenditore, ossia debitore e creditore). Il vantaggio di questo sistema è palese per il debitore: così facendo, infatti, anche se l’assegno verrà portato all’incasso in un momento in cui in conto non vi sono le somme sufficienti a coprirlo, esso non sarà mai protestato. Il creditore, dal canto suo, potrebbe comunque trovare conveniente tale accordo perché esso non gli impedisce, comunque, nonostante la presenza della clausola “Senza protesto”, di portare in esecuzione forzata l’assegno (che resta, infatti, un titolo esecutivo) ed eventualmente procedere con l’ufficiale giudiziario al pignoramento. Inoltre, in questo modo, il creditore eviterà di anticipare le spese di protesto che, di regola, gli vengono sempre addebitate, salvo poi farsele rimborsare dal debitore. Questa pratica è piuttosto diffusa ed è pienamente lecita in quanto prevista espressamente dalla legge. Vi si fa ricorso spesso quando il debitore gestisce grossi flussi di denaro sia in entrata che in uscita senza che tra di essi via sia una perfetta corrispondenza: così potrebbe trovarsi, in determinati momenti, ad avere il conto scoperto per coprire le spese. Questa soluzione, invece, gli eviterebbe, per pochi giorni di ritardo nel pagamento, di essere iscritto nel registro Protesti. In verità, il protesto spesso comporta uno svantaggio anche per il creditore: il debitore, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, viene interdetto all’emissione di altri assegni e, nello stesso tempo, viene iscritto nella centrale rischi dei cattivi pagatori. Con la conseguenza che potrebbe trovarsi in maggiore difficoltà economiche nel reperire il denaro necessario per far fronte ai propri debiti, ivi compreso il prenditore dell’assegno. Il creditore, dal canto suo, con o senza protesto resta sempre in possesso di un titolo esecutivo che gli consente di agire in esecuzione forzata, senza bisogno di intraprendere una causa o avviare un procedimento per decreto ingiuntivo.
Giuseppe Catapano informa: Soros: “Cina e Usa sull’orlo della Terza Guerra Mondiale”
A meno che gli Stati Uniti non facciano “concessioni importanti” e consentano alla valuta cinese di entrare a far parte del basket di divise del Fondo Monetario Internazionale, c’è il pericolo reale che la Cina stringa un’alleanza politica e militare con la Russia.
“A quel punto la minaccia di una terza Guerra Mondiale diventerebbe reale”. A lanciare l’avvertimento è George Soros, illustre investitore che ha fatto fama e fortuna speculando al ribasso contro la sterlina e la lira a inizio Anni 90, in un intervento alla conferenza di Bretton Woods della Banca Mondiale.
Il futuro della geopolitica ed economia mondiale dipende molto da cosa succederà in Cina dal punto di vista politico ed economico.
Secondo Soros se i tentativi di Pechino di trasformare la propria economia da una macchina da esportazioni a un motore alimentato dalla domanda interna falliranno, c’è la possibilità che i leader cinesi optino per fomentare un conflitto esterno, che mantenga il popolo unito e garantisca una continuità di governo.
Il tutto mentre il presidente della Cina Hu parla del dollaro come una valuta che “appartiene al passato”, con il governo che prepara qualcosa di grosso per il prossimo ottobre nei mercati valutari.
Intanto la Finlandia ha messo in allerta 900 mila riservisti “in caso di guerra”. Il governo di Helsinki nega qualsiasi collegamento con la crisi ucraina e le tensioni con la Russia, ma per gli analisti, e gli stessi riservisti, il timing parla da sè.
“È chiaramente dovuto a un atteggiamento più aggressivo da parte dei russi – ha detto al Daily Telegraph uno dei militari richiamabili, che ha ricevuto la comunicazione – sono nelle riserve da 15 anni e non ho mai visto niente di simile. Molto raramente mandano lettere del genere”.
Catapano Giuseppe scrive: Anatocismo, come recuperare gli interessi dalla banca
La sentenza di ieri della Cassazione apre un nuovo spiraglio nell’infinito contenzioso tra clienti e banche e, in particolare, in tutte quelle cause rivolte a ottenere la restituzione degli interessi “maggiorati” per via dell’applicazione del cosiddetto “anatocismo”. In pratica, la “capitalizzazione degli interessi” (ossia l’applicazione degli interessi non solo sulla sorte capitale, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza) sarebbe – secondo il nuovo indirizzo della Suprema Corte – sempre illecita: non solo, quindi, quando applicata trimestralmente (orientamento ormai pacifico in giurisprudenza), ma anche annualmente. La sentenza, peraltro, si somma all’ulteriore attacco all’anatocismo proveniente dalla disposizione della legge di Stabilità 2014 che ne ha vietato l’applicazione e che è stata, ancor più di recente, interpretata dal Tribunale di Milano, il quale ha chiarito che il divieto è già operativo e non necessita di decreti attuativi del CICR (come invece la norma lascia intravedere). Ora, quindi, non ci sono più scappatoie e, con la precisazione della Cassazione intervenuta ieri (leggi “Stop anatocismo anche annuale”), i clienti potranno pretendere la restituzione delle somme illegittimamente prelevate sino ad oggi. Val la pena evidenziare il passaggio “chiave” della sentenza della Suprema Corte. Nel provvedimento in questione si legge che l’illegittimità dell’anatocismo era stata, in effetti, già affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il fatto però che la giurisprudenza abbia dichiarato illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi (per l’assenza di un uso normativo atto a legittimarla), non significa che va ritenuta invece lecita la capitalizzazione annuale. Insomma, così come non esistono usi dai quali si possa ritenere valido l’anatocismo applicato una volta ogni tre mesi, non ne esistono neanche con riferimento a quello applicato una volta all’anno. Una deduzione certo strumentale, su cui hanno fatto leva, per tutti questi anni, le banche. “Usi siffatti – prosegue la sentenza – non si rivengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (…) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”. Difatti, le banche hanno ritenuto di poter applicare la capitalizzazione annuale degli interessi passivi a condizione di applicarla anche su quelli attivi: in pratica, sino a ieri si è erroneamente creduto che l’anatocismo fosse legittimo a patto di garantire la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Ma, evidentemente, la Cassazione ha sconfessato anche questa falsa credenza. Deve pertanto ritenersi – e qui il passaggio chiave della sentenza – che la capitalizzazione annuale degli interessi sia un uso illegittimamente applicato: non rileva, infatti, l’arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione. Che fare? Prima di imbarcarsi in una causa costosa, è opportuno affidarsi a un professionista serio che effettui i conteggi sugli estratti conto e, valutata anche l’eventuale prescrizione, verifichi le somme a cui, eventualmente, il cliente abbia diritto alla restituzione. Per piccoli importi potrebbe essere non conveniente intraprendere una causa: e questo perché, oltre all’avvocato e al contributo unificato, potrebbero scattare i costi della perizia tecnica d’ufficio, salvo che il giudice ritenga di addebitarne l’acconto alla banca. In ogni caso, c’è sempre la possibilità di affidarsi all’Arbitro Bancario Finanziario, che certo non è organo terzo come il giudice, ma il ricorso presentato dal cittadino garantisce celerità, economicità e facilità di accesso: ricorso che, ricordiamolo, è possibile solo dopo aver fatto reclamo alla banca o alla finanziaria e aver ricevuto una risposta non soddisfacente oppure non aver ricevuto risposta dopo 30 giorni dal reclamo (l’Arbitro, però, deve essere interpellato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, altrimenti bisogna ricominciare la procedura da capo). Cosa chiedere al giudice? Chi intende intraprendere la causa contro l’anatocismo, dovrà: – chiedere al tribunale che venga ricalcolata la misura degli interessi dal momento dell’apertura del conto corrente o della stipula del contratto di finanziamento anche attraverso una CTU (consulenza tecnica d’ufficio). In tal caso il magistrato riconosce, di norma, al consulente da questi incaricato, il diritto a ottenere un anticipo sull’onorario, che viene posto a carico di chi ne propone istanza (ossia su colui che solleva l’eccezione che, in questo caso, è il cliente); – chiedere che venga dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi; – proporre l’azione di ripetizione dell’indebito attraverso cui può domandare la restituzione delle somme che gli sono state illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici. Quali documenti procurarsi? Chi intende procedere con la causa contro la banca dovrà recuperare: – il contratto di conto corrente o di apertura credito da cui sia possibile individuare il tasso di interesse concordato tra le parti e applicato dalla banca; o, in alternativa, il contratto di finanziamento da cui possa evincersi il calcolo di interessi passivi (per es.: un mutuo o un leasing magari con addebito di interessi in conto corrente); – il foglio informativo, cioè il documento disponibile presso ogni filiale della banca che espone le caratteristiche e le informazioni di un determinato prodotto bancario; – il documento di sintesi, cioè il documento che contiene le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo all’operazione bancaria; – le scritture contabili collegate al contratto cioè gli estratti conto e la documentazione contabile attestante i versamenti effettuati. Con questi documenti, il cliente può fornire la prova di possibili anomalie nell’addebito degli interessi sospetti di anatocismo. Entro quali termini? Ricordiamo che il termine di prescrizione per intraprendere l’azione di restituzione delle somme prelevate a titolo di anatocismo è di dieci anni. Se però i versamenti sono stati effettuati su un conto corrente con apertura di credito con l’obiettivo di ripristinare la provvista, la prescrizione parte dalla data di chiusura del conto corrente. Qualora invece i versamenti siano stati effettuati su un conto con apertura di credito con lo scopo di estinguere il debito, la prescrizione parte dalla data di ciascuno pagamento effettuata a titolo di rimessa.