Può anche trattarsi della solita dimenticanza, fatto sta che il rischio di essere non (più) assicurati, perché la polizza è scaduta, in caso di indicente stradale, è assolutamente da evitare: immaginate i danni che dovremmo pagare oltre alla multa, che va dagli 687 ai 2.754 Euro, e al sequestro del veicolo, sanzioni applicabili solo per aver circolato senza copertura assicurativa. Ecco perché si era affermata la prassi, da parte delle compagnia di assicurazione, a tutela del “distratto” conducente e cliente della compagnia, di accordargli un periodo di tolleranza di 15 giorni in più, rispetto alla scadenza, di copertura assicurativa, considerandosi il contratto di assicurazione rinnovato con la stessa compagnia in mancanza di disdetta nei termini di legge (il cosiddetto tacito rinnovo). È però intervenuta una riforma legislativa, in campo assicurativo, che ha disposto il divieto del tacito rinnovo dei contratti di responsabilità civile per auto e moto, e dal 1° gennaio 2013 la situazione è cambiata. Non di meno, tale riforma ha recepito la prassi consolidata del periodo di tolleranza dei 15 giorni a tutela dell’automobilista o motociclista distratto. Chi faceva maggiormente le spese di tale riforma, però, era la compagnia di assicurazione, lasciata nell’incertezza, non essendo più tutelata nella continuità del contratto dal tacito rinnovo, circa un espresso e fattivo rinnovo del contratto da parte del proprio cliente conducente, che probabilmente aveva in riserbo, non rinnovando alla scadenza, di cambiare compagnia di assicurazione. A riguardo è intervenuto il Ministero dell’Interno con una circolare, chiarendo alcuni punti fondamentali. Anzitutto le compagnie di assicurazione devono sempre garantire la copertura per i 15 giorni dopo la scadenza, anche nel caso cioè in cui il conducente, automobilista o motociclista, dovesse rinnovare l’assicurazione con un’altra compagnia. Inoltre il conducente stesso è in regola, circolando durante tale periodo di tolleranza, anche con la normativa del codice della strada, non essendo più multabile per assicurazione scaduta. Quindi, se si viene oggi fermati per un controllo e il tagliando dell’assicurazione risultasse scaduto da meno di 15 giorni, il cittadino conducente non ha più alcun problema, si è perfettamente in regola. Ricordiamoci però di rinnovare l’assicurazione al più presto e non oltre il quindicesimo giorno, o con la stessa o con altra compagnia di assicurazione.
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Giuseppe Catapano scrive: Causa per responsabilità professionale, spese legali a carico dell’assicurazione
L’assicurazione deve rimborsare al proprio assicurato, contro il quale sia stata intrapresa un’azione di responsabilità professionale, le spese legali per il giudizio anche nel caso in cui nessun risarcimento venga riconosciuto al terzo che ha intrapreso la causa e che riteneva di essere stato danneggiato. È quanto precisato dalla Cassazione con una sentenza di ieri. L’assicurazione è dunque tenuta a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal codice civile ossia entro un quarto della somma assicurata.
Giuseppe Catapano: Sinistro stradale, quando l’assicurazione non paga le spese legali
Hai subìto un sinistro stradale e hai deciso di incaricare un avvocato affinché curi la relativa pratica di risarcimento del danno (così la lettera di diffida all’assicurazione, l’eventuale gestione dell’incidente con l’ispettore, i contatti col perito fiduciario, ecc.)? Di norma il tuo difensore, all’esito della liquidazione, verrà pagato direttamente dalla Compagnia, per cui tu non dovrai sborsare neanche un euro per il suo intervento (in alcuni casi, l’assicurazione aggiungerà, alla somma erogata al danneggiato, anche l’importo che questi dovrà corrispondere, a sua volta, all’avvocato; in altri casi, la parcella del legale viene corrisposta direttamente dalla compagnia, senza il tramite dell’assicurato). Attenzione però: questo meccanismo non opera sempre – e ora, ti spiegheremo quando – e, così, quando la compagnia non paga le spese legali, sarà il danneggiato a dover mettere mani al proprio portafogli e compensare il proprio difensore. Quando l’assicurazione non paga le spese legali Secondo una recente sentenza della Cassazione, l’assicurazione è tenuta a risarcire le spese legali al danneggiato solo nel caso in cui la gestione del sinistro abbia presentato particolari difficoltà. Insomma solo l’effettiva necessità dell’intervento del difensore fa scattare il ristoro. Secondo la Corte, le spese legali che l’assicurato abbia dovuto sostenere per far valere un proprio diritto, quello cioè al risarcimento nei confronti dell’assicurazione, devono essere risarcite solo quando vi sia un diretta e stretta dipendenza tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno solo in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando: – il sinistro presenta particolari problemi giuridici – oppure quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza dalla propria assicurazione. Al contrario il compenso all’avvocato non va pagato dalla compagnia (e sarà l’assicurato a doverlo fare, con conseguente diminuzione di fatto dell’indennizzo ricevuto) quando la gestione del sinistro non presenti alcuna difficoltà, i danni da esso derivati siano modesti, e soprattutto l’assicuratore abbia prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Tutte le volte, per esempio, in cui, a fronte della richiesta di risarcimento, l’assicurazione abbia prontamente avviato la procedura di liquidazione e inviato l’assegno all’assicurato, è verosimile che, nella somma corrisposta al danneggiato, non siano comprese anche le spese legali. In tali casi, il cliente dovrà vedersela da solo con il proprio difensore.
Catapano Giuseppe informa: Se lo studente si fa male a scuola: quale assicurazione paga?
In questi casi, di norma, opera la polizza assicurativa INAIL, che le scuole sono obbligate a sottoscrivere per ogni alunno. Lo studente, infatti, viene considerato, a tutti gli effetti, come un lavoratore dipendente ed è quindi coperto, per il caso di infortuni, dalla assicurazione pubblica. Tuttavia la copertura è limitata solo ai danni che verificano durante le attività di laboratorio e educazione fisica. Dunque, sono esclusi tutti i danni verificatisi in ambienti e contesti scolastici differenti. Oltre a ciò, ogni Regione predispone di solito una propria assicurazione per gli infortuni a copertura di tutte le scuole di propria competenza. Infine, alcuni istituti scolastici sottoscrivono, con apposita delibera del Consiglio di Istituto, una polizza integrativa infortuni e responsabilità civile verso terzi che serve proprio ad offrire maggiori tutele. Il premio viene fatto pagare, in quota parte, ai genitori degli studenti, trattandosi di un rimborso spese. Un buon contratto di assicurazione prevede sia infortuni che responsabilità civile a carico degli alunni per tutte le attività previste dal POF – Piano dell’Offerta Formativa (anche esterne alla scuola); contempla altresì rimborsi per tutte le spese sostenute a un costo medio di pochi euro annui. Attenzione però: l’istituto scolastico non può porre a spese dei genitori il costo del premio di assicurazione per la responsabilità civile della scuola e del suo personale: questo, infatti, deve essere sostenuto unicamente dall’istituto. È consigliabile aderire alla richiesta della scuola di stipulare una polizza cumulativa infortuni o responsabilità civile perché, a fronte di una tariffa vantaggiosa, si ha una copertura per qualsiasi tipo di incidente che possa avvenire a scuola. In tal caso, se il figlio subisce un infortunio mentre si trova a scuola o mentre si reca o torna dalla scuola i genitori potranno chiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione privata con cui la scuola è assicurata. A tal fine, quest’ultima mette a disposizione delle famiglie, presso la propria segreteria, i moduli da inviare con la richiesta di risarcimento.