Imprese e competitività

Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), con il decreto
direttoriale 23 aprile 2018, ha finito le regole da seguire e gli
adempimenti amministrativo-contabili da effettuare per le
imprese per accedere alle risorse Pon (Programma operativo
nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 Fesr) in relazione
al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno alla
luce delle modifiche introdotte dal Dl 243/2016

Può chiedere il risarcimento chi ha subito un danno per internet

Chi ha subìto un danno alla persona via internet (per esempio una diffamazione) può rivolgersi direttamente ai giudici del proprio Stato di residenza per chiedere la soddisfazione integrale del danno. In alternativa può chiamare in causa, ma solo pro quota, i giudici di ciascuno degli Stati dell’Unione europea nei quali sono stati diffusi i contenuti contestati. Lo chiarisce la Corte di giustizia europea nelle sentenze a proposito delle cause C.509/09 e C-161/10 mettendo a punto quanto aveva già in precedenza stabilito per il solo caso della diffamazione su organi di stampa.
Diversi i profili delle due controversie approdate alla Corte. Nella prima è in questione il diritto di una società austriaca, la eDate Advertising, che gestisce un portale internet accessibile all’indirizzo http://www.rainbow.at, a pubblicare le notizie relative alla vicenda giudiziaria di due cittadini tedeschi condannati per un gravissimo reato.
Nel secondo caso si tratta invece di un classico gossip: un testo redatto in inglese e intitolato <Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez> è apparso sul sito internet del quotidiano britannico Sunday Mirror, insieme a dettagli relativi all’incontro tra la cantante australiana e l’attore francese. Quest’ultimo e suo padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita privata e del diritto all’immagine di Olivier Martinez e, in Francia, hanno agito in giudizio contro la società britannica Mgn, editrice del Sunday Mirror.
La Corte, nell’affrontare la problematica, ha innanzitutto precisato che la pubblicazione di contenuti su internet si distingue dalla diffusione, circoscritta territorialmente , di un testo a stampa: contenuti online possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di persone, ovunque nel mondo. Pertanto la diffusione universale, da una parte, può aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall’altra, rende estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno che può derivare da queste violazioni.
A differenza poi di quanto avviene a mezzo stampa, dove è stata affermata la competenza in linea di massima dello Stato del luogo dove ha sede l’editore, i giudici europei ritengono che l’impatto sui diritti alla personalità (come quello alla reputazione) di un’informazione messa in rete può essere meglio valutato dal giudice del luogo dove la vittima ha il proprio centro di interessi. Località che coincide di regola con quella della residenza abituale della persona fisica o con quello della sede statutaria per le persone giuridiche. Nei confronti di questo giudice è possibile la richiesta di risarcimento integrale.
Resta poi sempre possibile chiedere l’intervento, per un indennizzo integrale, dell’autorità giudiziaria dello Stato dove ha sede il soggetto che ha diffuso i contenuti contestati, come pure agire, ma solo per una parte del danno, in ognuno degli Stati dell’Unione nei quali è stato veicolato il messaggio dannoso.
Infine, nell’interpretare la direttiva sul commercio elettronico, la Corte ha stabilito che il prestatore di un servizio del commercio elettronico non può essere soggetto nello Stato membro ospitante a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

A chi innova non soltanto agevolazioni ma anche servizi

<incubatori certificaticatapano giuseppe 27 predisposti per offrire servizi e sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese start-up innovative oltre al pacchetto di agevolazioni per le imprese giovani, tecnologiche e votate al reinvestimento.
La start up ai raggi X. Queste le caratteristiche delle nuove start up innovative:
La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;
La società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
Deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
Non deve distribuire o aver distribuito utili;
Deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, spiega una nota di palazzo Chigi, la start up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30% del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.
Il ruolo dell’incubatore di start-up innovative certificato. Si tratta di una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una SocietasEuropaea, residente in Italia che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Detta struttura, rinvenibile nelle realtà locali, molto spesso nella forma di <parco scientifico e tecnologico> entra a far parte dell’articolato sistema di incentivi allo sviluppo delle nuove imprese ed è a sua volta beneficiaria di agevolazioni in termini di esenzione dagli oneri relativi al registro delle imprese. Essa, analogamente alle stesse le start up innovative, deve essere iscritta in apposita sezione speciale del Registro imprese mediante apposita autocertificazione, prodotta dal legale rappresentante, con cui attesti il possesso dei requisiti qualificanti per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto sviluppo.
Tale incubatore deve, a sua volta essere caratterizzato dalla presenza di particolari elementi:
Disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
Disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
Essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
Avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
Avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
Tale ultimo requisito può essere autocertificato adducendo:
Il numero delle candidature innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno;
Il numero di start-up innovative avviate, ospitate e uscite nell’anno;
Il numero complessivo di collaboratori e personale ospitato e le variazioni degli occupati rispetto all’anno precedente;
Il tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
Il capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
Il numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.