Catapano Giuseppe osserva: Avvocati, un appello a Orlando

Un intervento del ministro della giustizia per risolvere il caos elezioni degli ordini forensi. Su 101 consigli rinnovati, infatti, in 20 hanno sporto reclamo elettorale dinanzi al Cnf. E i restanti sono in regime di prorogatio, con limiti allo svolgimento delle attività amministrative. L’indicazione unanime a via Arenula, dopo la sentenza del Tar dello scorso giugno, è arrivata ieri in occasione dell’Agorà degli ordini forensi, promossa dal Consiglio nazionale forense come luogo di confronto istituzionale per le questioni di interesse dell’avvocatura. La richiesta, da parte dei rappresentanti delegati dei consigli degli ordini dei 26 distretti di Corte d’appello, è stata di garantire al sistema ordinistico la necessaria stabilità con l’assunzione di un indirizzo che risolva in maniera definitiva e senza margini di incertezza le problematiche derivanti dalla sentenza Tar, che ha annullato alcune previsioni del regolamento del ministero della giustizia di disciplina delle elezioni dei consigli degli ordini, per la mancata previsione del «voto limitato». La preoccupazione degli ordini è stata raccolta dal Cnf che si è impegnato a riportarla al ministero. I lavori dell’Agorà si sono concentrati poi su altre questioni di interesse per la professione: l’assetto del nuovo sistema disciplinare; le problematiche collegate alla difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello stato, con i progetti di collaborazione tra Cnf, Cassa e il ministero della giustizia per risolvere l’arretrato nella liquidazione dei compensi degli avvocati; l’analisi dei diversi regolamenti attuativi della riforma forense; i disegni di legge attualmente in parlamento, quali «concorrenza» e riforma del processo civile.

Catapano Giuseppe: PIENAMENTE VALIDA LA NOTIFICA DELLE CONTRODEDUZIONI CON APPELLO INCIDENTALE

Secondo il disposto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17953/2012, nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata può avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni, ma anche mediante trasmissione con plico raccomandato, poiché, sebbene l’art. 54 del DLgs. n. 546/92 richiami l’art. 23 del medesimo DLgs., il quale fa riferimento soltanto al deposito degli atti, una soluzione che escluda l’ammissibilità della spedizione per posta sarebbe irragionevolmente diversa – e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost. – rispetto a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 22 dello stesso DLgs., che consente di spiegare appello principale anche a mezzo di invio postale, tanto più che il processo tributario è ispirato al modello della semplificazione delle attività processuali e che l’uso dei mezzi di trasmissione è ampiamente ammesso nel sistema dei processi civili e amministrativi.

Catapano Giuseppe informa: ANNULLATO IN APPELLO L’ACCERTAMENTO SULLA SOCIETÀ. CIÒ NON RENDE LEGITTIMA LA DECISIONE SULLA POSIZIONE DELLA SOCIA

“Avviso di accertamento” per “maggiori redditi (non contabilizzati e non dichiarati)” nei confronti della società. Di rimbalzo, però, a finire nel mirino del Fisco è anche una “socia”, cui viene attribuito un “reddito da partecipazione”, anche tenendo presente che la “compagine societaria” era “a formazione ristretta e con soci tra cui intercorrevano rapporti familiari”.
Correlazione stretta, quindi, tra società e socia. E tale correlazione è rilevante per i giudici tributari regionali: questi ultimi, difatti, hanno “annullato l’avviso di accertamento riferito alla società” e ora ritengono che “anche il provvedimento rivolto nei confronti della socia” vada “annullato”. Ciò perché “l’accertamento induttivo, ritenuto illegittimo, ha riverberato i suoi effetti sul reddito dei soci ma è carente, per le stesse motivazioni, del presupposto impositivo”.
Ma la vittoria per la “socia” è effimera. Per i giudici della Cassazione, difatti, la visione tracciata in Commissione tributaria regionale è erronea. Difatti, “norme” alla mano, “il giudicante” non avrebbe dovuto “pronunciarsi, prima che fosse passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante”.
Detto in maniera chiara, sarebbe stato più logico ‘congelare’ la posizione della “socia” in attesa di definire la questione relativa alla “società”.
E tale visione spinge ora i giudici della Cassazione a riaffidare la vicenda ai giudici tributari regionali, i quali potranno “provvedere sulle questioni oggetto dell’appello” proposto dalla socia “una volta decisa definitivamente” la posizione della società.

Giuseppe Catapano comunica: DATA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA, RISULTANTE DALL’AVVISO DI RICEVIMENTO, PRIVA DI VALORE PROBATORIO. TARDIVO L’APPELLO PROPOSTO DAL FISCO

“Avviso di accertamento” in materia di Iva, relativamente all’anno 2005, per la ‘spa’, ma, in primo grado, viene sostenuta la “illegittimità” dell’operato del Fisco, che, poi, viene sconfitto anche in secondo grado. Più precisamente, i giudici tributari regionali hanno dichiarato “inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio”: in sostanza, “poiché doveva applicarsi il termine di impugnazione semestrale ai sensi dell’art. 327 c.p.c., l’appello alla sentenza di primo grado, depositata il 31.1.2011, era stato notificato oltre il termine del 16.9.2011 e precisamente in data 19.9.2011, come risultava dalla certificazione di ‘Poste Italiane’ fornita dalla società resistente, consultabile agli atti, e diversamente da quanto indicato dal mittente nella ‘cartolina’ predisposta dal medesimo soggetto a titolo di avviso di ricevimento”. Di conseguenza, secondo i giudici tributari regionali, l’appello presentato dall’Ufficio “è tardivo”.
E ora tale visione viene condivisa e fatta propria anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano la “inammissibilità dell’appello”. Sconfitta definitiva, quindi, per il Fisco.
Per i giudici è “priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell’ufficiale postale”. Allo stesso tempo, va preso atto della “assenza di ulteriori elementi, che spettava all’Agenzia delle Entrate dedurre e provare, idonei a conclamare la tempestività dell’impugnazione”.

Catapano Giuseppe: Il ritardo nel deposito di documentazione in primo grado può essere sanata in appello

Se, in una lite contro il fisco, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, una delle due parti deposita in ritardo alcuni documenti, che pertanto non possono essere ammessi in giudizio, il deposito può avvenire in appello, ossia davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza. Secondo i giudici della Suprema Corte, nel giudizio di secondo grado, le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti, anche se tali documenti erano stati oggetto di un precedente deposito in primo grado dichiarato irrituale dalla CTP. Pertanto, i documenti non validamente prodotti in primo grado devono ritenersi ritualmente prodotti nel giudizio di secondo.