Catapano Giuseppe informa: Antitrust, nuovo procedimento contro il Cnf: resistenze sulla pubblicità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato boccia il divieto per gli avvocati di farsi pubblicità online. “Dopo lo stop del Tar del Lazio al nuovo regolamento che disciplina le elezioni nei Consigli degli Ordini, per il quale si chiede un intervento urgente del ministro Orlando, un provvedimento dell’Antitrust , il numero 25487 pubblicato nel bollettino del 15 giugno 2015, contro la ‘norma-bavaglio’ inserita nel Codice deontologico forense, che di fatto limita fortemente la possibilità per gli avvocati di essere presenti online su siti diversi da quello del proprio studio” commenta l’Associazione giovani avvocati italiani, che aveva subito contestato le norme previste dal Cnf e plaude alla decisione dell’Autorità garante.

“Il vigente codice deontologico forense – si legge nel provvedimento dell’Authority – prescrive al comma 9 che ‘L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso’, aggiungendo al comma 12 che ‘la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura’”.

Secondo l’Antitrust, le disposizioni del codice deontologico, entrato in vigore lo scorso 15 dicembre, “si pongono in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dall’Autorità nel provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014; esse, pertanto, costituiscono una violazione di quanto disposto alla lettera c) del deliberato del provvedimento, con il quale l’Autorità diffidava il Cnf dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dell’infrazione accertata”.

Il provvedimento al quale si fa riferimento è quello con il quale l’Antitrust aveva sanzionato il Consiglio Nazionale Forense per aver ristretto la concorrenza sui compensi professionali con una maxi multa da quasi un milione di euro .

“Finalmente gli avvocati potranno farsi conoscere anche sul web, senza il bavaglio imposto da un codice deontologico incapace di dialogare con un contesto, non solo professionale, in evoluzione – commenta la presidente di Aiga Nicoletta Giorgi, che lo scorso 27 ottobre aveva inviato una lettera al Consiglio Nazionale Forense chiedendo chiarimenti – La restrizione dell’utilizzo del web, oltre ad essere un vero bavaglio anacronistico, di fatto pone la nostra categoria professionale in una condizione di forte disparità e svantaggio, anche rispetto agli altri colleghi professionisti che non devono sottostare a limiti di scelta degli strumenti con cui veicolare le proprie informazioni”.

Ora è tempo che il Consiglio Nazionale Forense cambi davvero rotta: “Confidiamo in una lettura moderna della materia e della realtà in cui i professionisti si trovano a svolgere la propria attività, in concorrenza anche con studi internazionali che fanno uso massiccio delle nuove tecnologie e degli strumenti di informazione e pubblicità Diversamente, ostacoli e costi ricadranno al solito sui giovani, impediti ad utilizzare strumenti economici ma ampiamente diffusivi”.

“Il Cnf – conclude la presidente di Aiga – deve riconoscere che sottovalutare, o addirittura trascurare, le istanze provenienti dalle Associazioni lo distanzia ancora di più dalla realtà in cui opera la professione. Evidentemente ciò che non si conosce fa paura: ma questo limite di chi regolamenta la nostra professione non lo dobbiamo pagare noi”.

Catapano Giuseppe: I comportanti scorretti del recupero crediti

Solleciti telefonici, continue richieste per lettera, email, sms, visite domiciliari non solo presso l’abitazione del debitore ma anche presso i vicini di casa: esiste una sorta di elenco di comportamenti che le società di recupero credito non possono mai porre in essere. La verità è che, alla fine, qualcuno si lascia spesso prendere la mano e la querela per le molestie è dietro l’angolo. L’Antitrust è intervenuto più volte per punire il comportamento scorretto di società di recupero crediti: spesso si tratta di somme avanzate da banche, da società fornitrici di utenze domestiche (energia elettrica, gas, telefonia fissa). Ma cosa non possono fare, concretamente, le società di recupero crediti? Non possono chiamare da numerazioni anonime. Il debitore ha diritto di sapere da quale numero telefona l’operatore. Non possono negare le proprie identità: il debitore ha diritto di conoscere nome e cognome del telefonista e la società dalla quale questi sta chiamando. Spesso, invece, gli operatori tendono a far credere di essere dipendenti della società titolare del credito: non è quasi mai così. Infatti, quando un’azienda deve riscuotere un proprio credito incarica società esterne. Non possono telefonare in orari irragionevoli: così, per esempio, non possono chiamare alle 6 di mattina, né alle 9 di sera. Non possono chiamare con una frequenza eccessiva: una o due volte per settimana può essere più che sufficiente per ricordare l’imminente scadenza del pagamento. Non possono chiamare presso il luogo di lavoro o presso parenti. Né possono chiedere il numero di telefono del debitore ai vicini di casa o ai parenti, rivelando le ragioni di tale necessità. Non possono essere offensivi, non possono usare parole violente, né minacce. L’avvertimento di una probabile causa, in caso di mancato pagamento, non è un illecito. Ma minacciare l’arrivo dell’ufficiale giudiziario o l’iscrizione di un’ipoteca sulla casa è illegale perché non corrisponde al vero: affinché ciò avvenga, infatti, devono essere prima avviati gli “atti legali” tramite un avvocato e deve essere data possibilità al debitore di difendersi (di norma viene notificato un decreto ingiuntivo o una citazione in giudizio e, al termine di tali procedimenti, viene inviato un atto di precetto). Non possono minacciare iniziative legali sproporzionate: così, per un residuo debito di cinque euro non si possono paventare conseguenze catastrofiche come una dichiarazione di fallimento. Non possono richiedere il pagamento di debiti scaduti (o meglio prescritti). Non possono pretendere che apriate la porta al loro incaricato (che si fa impropriamente chiamare “esattore”, quando invece si tratta di un soggetto privato). Non possono affiggere sulla porta della vostra abitazione un avviso di mora.