“Iscrizioni ipotecarie” contestate dalla contribuente, la quale sostiene che non le è stata “notificata la cartella esattoriale”.
Ebbene, tale obiezione viene ritenuta fondata dai giudici tributari, i quali evidenziano, in premessa, che “la società concessionaria, non costituita in primo grado, aveva prodotto solo in appello la copia delle relate di notifica concernenti la menzionata cartella di pagamento” e aggiungono che “le predette fotocopie delle relate di notifica, siccome recanti l’attestazione di conformità all’originale da parte della stessa società concessionaria” non rispondono alle “previsioni” normative, secondo cui “la conformità all’originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale competente, tra i quali non poteva considerarsi compresa la società concessionaria”.
Per i giudici, di conseguenza, è lapalissiana “l’inesistenza della prova dell’avvenuta notifica della cartella”.
Tale visione, però, viene ritenuta lacunosa dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, ricordano che “la Commissione” può ordinare “l’esibizione degli originali degli atti e documenti, ove sorgano contestazioni: tra gli atti e documenti considerati sono compresi anche quelli contenuti nel fascicolo dei documenti prodotti dalle parti”. Ciò comporta l’applicazione del principio secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale”.
E tale principio, viene chiarito, vale anche “a parti invertite”: in questo caso, quindi, “il giudicante avrebbe dovuto disporre l’esibizione dell’originale del documento contestato, prima di adottare qualsivoglia determinazione che dipendesse dalla contestazione di conformità”.
Ciò rimette in discussione ovviamente l’intera vicenda, affidata nuovamente alla Commissione tributaria regionale.
anagrafe tributaria
Catapano Giuseppe: Debitori: subito sotto torchio
Non c’è solo il Tribunale di Mantova a dare man forte ai creditori rimasti “a secco” dai propri debitori, dopo lunghi, estenuanti e costosi pignoramenti infruttuosi. Anche il Tribunale di Novara sposa lo stesso orientamento e si aggiunge alla lista dei fori che ritengono subito applicabile la riforma dell’esecuzione forzata e, in particolare, sulla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare. La nuova normativa consente al creditore di evitare la consueta “caccia al tesoro” di conti correnti, stipendi, pensioni, e ogni altro bene intestato al debitore solo dando una sbirciatina alle banche dati che usa il fisco per scovare l’evasione fiscale. Stiamo, cioè, parlando della famigerata Anagrafe tributaria e dell’Anagrafe dei rapporti finanziari (o più comunemente detta “dei conti correnti”), tristemente note ai contribuenti per essere gli strumenti attraverso cui l’Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti a maggior rischio “evasione”. Strumenti, però, che ora verranno utilizzati anche ai fini “civilistici”, ossia nelle cause tra dipendente e datore di lavoro, professionista ed ex cliente, padrone di casa e inquilino, correntista e banca e, insomma, tutte le volte in cui è in gioco un rapporto tra un creditore e un debitore. Per le modalità operative leggi: “Esecuzione forzata: la nuova ricerca telematica dei beni da pignorare” “Pignoramento: come si fa la nuova ricerca telematica dei beni del debitore” Da sempre, le principali riforme del nostro Paese – nonostante la formale e definitiva approvazione da parte del Parlamento – sono rimaste impantanate anni e anni, per via dei biblici ritardi nell’approvazione dei relativi regolamenti attuativi. E questa fine rischiava di fare anche il nuovo strumento concesso ai creditori di poter agire in esecuzione forzata: la possibilità, cioè, di chiedere all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, di ricercare, in via telematica, i beni del debitore, accedendo alle banche dati dell’amministrazione finanziaria, viene infatti subordinata all’emanazione dei decreti ministeriali. I tribunali, però, si stanno orientando in modo diverso da una rigida interpretazione della norma. La sostanza è questa: è vero che gli uffici giudiziari non sono ancora attrezzati e necessitano delle precisazioni ministeriali che ancora non sono arrivate. Ma nulla toglie al creditore di bypassare l’ufficiale giudiziario e accedere direttamente all’anagrafe tributaria e dei conti. Lo potrà fare sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale e, comunque, mai in prima persona (per evitare violazioni della privacy), ma richiedendolo ai relativi uffici dell’amministrazione finanziaria (presumibilmente l’Agenzia delle Entrate). Quando poi gli ufficiali giudiziari si saranno dotati delle strutture tecniche e delle regolamentazioni interne per operare in tal modo, la riforma andrà a regime e per l’accesso basterà rivolgersi al proprio tribunale. Qualche giorno fa avevamo commentato un provvedimento del tribunale di Mantova che spiega quanto appena detto (leggi l’articolo: “Creditori: le ricerche nell’anagrafe tributaria dei beni del debitore sono già operative”). Oggi aggiungiamo anche un precedente, dello stesso tenore, del Tribunale di Novara. Nel provvedimento in commento si precisa che l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati telematiche del fisco può avvenire solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo da quando saranno emanati i decreti attuativi ministeriali. Ma nulla toglie che, nel frattempo, il creditore possa ottenere un accesso diretto alle suddette banche dati e solo se, per motivi di carattere tecnologico, non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario (in verità, nel caso di specie, l’ordinanza termina con un diniego alla consultazione, ma solo perché il richiedente aveva fatto istanza di accesso per il tramite degli ufficiali giudiziari). Insomma, non ci sono scuse per non autorizzare il creditore ad accedere all’Anagrafe tributaria. Questa volta i debitori hanno le ore contate…
Giuseppe Catapano: Creditori: le ricerche nell’anagrafe tributaria dei beni del debitore sono già operative
È già da ora operativo l’accesso telematico all’Anagrafe tributaria, nell’ambito dell’esecuzione forzata, per scovare redditi e patrimoni “nascosti” dei debitori. Chi aveva confidato sulla mancata emanazione dei regolamenti attuativi per dormire sonni tranquilli ha fatto i conti senza l’oste. E ciò anche se le disposizioni di attuazione al codice di procedura civile stabiliscono che le modalità per l’accesso a tale banca dati dovranno essere determinate con decreto (ancora non emanato) del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il MEF, sentito il Garante Privacy. A dirlo è un recente e interessante provvedimento del Tribunale di Mantova. Non dovranno più aspettare i creditori che, in attesa che la riforma potesse diventare operativa, hanno nel frattempo sospeso le ricerche propedeutiche all’esecuzione forzata in attesa di poter accedere al maxi-archivio dell’Agenzia delle Entrate (anagrafe tributaria e anagrafe dei conti correnti). Secondo il provvedimento in commento, il creditore può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza attendere i decreti attuativi. Dunque, chi ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, perché in possesso di un titolo esecutivo (per esempio: sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, contratto di mutuo, ecc.) potrà chiedere, all’ufficiale giudiziario, dopo aver pagato il relativo contributo unificato, che questi acceda, con modalità telematiche, alle banche dati del fisco da cui è già da oggi possibile evincere di quali beni o redditi è titolare il debitore. Non solo. Se l’ufficiale giudiziario risponde “picche” al creditore, perché le strutture tecnologiche, in uso al suo ufficio e necessarie a consentirgli l’accesso diretto alle banche dati, sono ancora inadeguate, il creditore può essere autorizzato, dal Presidente del Tribunale, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati (per esempio, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate) le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi. È vero: il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è, in primis, l’ufficiale giudiziario. Ma l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma consente solo a quest’ultimo di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni siano effettuate dai gestori medesimi e non dal creditore. Non ci sarà, pertanto, alcuna lesione della privacy, perché saranno le amministrazioni a prendere in consegna la richiesta e non il creditore direttamente dal suo pc di casa. Insomma, fine del gioco della “mosca cieca” per molti.