Cassazione civile, sez. VI, 31 Gennaio 2022, n. 2899. Pres. Bisogni. Est. Vella.
In tema di amministrazione straordinaria, l’allegazione – dopo il deposito del progetto di stato passivo ma prima dell’udienza di verifica – di una ragione di prededucibilità del credito già insinuato in via chirografaria integra una ammissibile precisazione (o “emendatio”) della domanda, e non già una inammissibile “mutatio libelli”, qualora i fatti costitutivi della prededuzione siano stati già tempestivamente dedotti con la richiesta di insinuazione. (massima ufficiale)