Giuseppe Catapano comunica: DATA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA, RISULTANTE DALL’AVVISO DI RICEVIMENTO, PRIVA DI VALORE PROBATORIO. TARDIVO L’APPELLO PROPOSTO DAL FISCO

“Avviso di accertamento” in materia di Iva, relativamente all’anno 2005, per la ‘spa’, ma, in primo grado, viene sostenuta la “illegittimità” dell’operato del Fisco, che, poi, viene sconfitto anche in secondo grado. Più precisamente, i giudici tributari regionali hanno dichiarato “inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio”: in sostanza, “poiché doveva applicarsi il termine di impugnazione semestrale ai sensi dell’art. 327 c.p.c., l’appello alla sentenza di primo grado, depositata il 31.1.2011, era stato notificato oltre il termine del 16.9.2011 e precisamente in data 19.9.2011, come risultava dalla certificazione di ‘Poste Italiane’ fornita dalla società resistente, consultabile agli atti, e diversamente da quanto indicato dal mittente nella ‘cartolina’ predisposta dal medesimo soggetto a titolo di avviso di ricevimento”. Di conseguenza, secondo i giudici tributari regionali, l’appello presentato dall’Ufficio “è tardivo”.
E ora tale visione viene condivisa e fatta propria anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano la “inammissibilità dell’appello”. Sconfitta definitiva, quindi, per il Fisco.
Per i giudici è “priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell’ufficiale postale”. Allo stesso tempo, va preso atto della “assenza di ulteriori elementi, che spettava all’Agenzia delle Entrate dedurre e provare, idonei a conclamare la tempestività dell’impugnazione”.

Giuseppe Catapano comunica: Mediazione tributaria a 360 °

La mediazione tributaria abbraccia tutti gli enti impositori (e non più solo l’Agenzia delle entrate). Chiunque vorrà opporsi a un accertamento di importo fino a 20 mila euro, dovrà prima passare dal reclamo, che sarà presentato alla Ctp e poi esaminato da apposite strutture «autonome» delle stesse amministrazioni. In caso di accordo le sanzioni saranno ridotte al 35% del minimo. Spazio alla conciliazione in qualsiasi grado del processo, anche laddove l’intesa tra le parti maturi fuori udienza: se la pace fiscale avviene in appello le sanzioni si riducono al 40% del minimo, mentre in pendenza di giudizio di cassazione al 50%. Stop alla compensazione «selvaggia» delle spese di lite, che potrà essere dichiarata solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi motivi (da evidenziare nella sentenza). Sono queste alcune delle principali novità contenute nello schema di dlgs di revisione del contenzioso tributario, all’esame del consiglio dei ministri di oggi, che reca anche il restyling della disciplina degli interpelli. Come anticipato la composizione delle commissioni resterà collegiale. Il giudice monocratico viene introdotto solo nei giudizi di ottemperanza per importi inferiori a 10 mila euro (o comunque per il pagamento delle spese di giudizio). Il decreto introduce una sostanziale parità tra le parti nell’esecutorietà delle sentenze non definitive.

Catapano Giuseppe osserva: Equitalia, posso impugnare la cartella se sto già pagando a rate?

Chi ha già in atto, con Equitalia, un piano di rateazione (o “rateizzazione” come in molti dicono), ossia l’impegno a pagare la cartella a rate, non perde, almeno in teoria, la possibilità di impugnarla in un momento successivo e, quindi, fare ricorso. Questo perché il pagamento del debito non comporta acquiescenza, ossia ammissione del debito stesso (il contribuente, infatti, potrebbe voler pagare solo per evitare conseguenze peggiori come il pignoramento, il fermo auto o un’ipoteca). Tuttavia le ipotesi in cui è, di fatto, possibile l’impugnazione sono minime. Vediamole qui di seguito.   Vizio di annullabilità dell’atto prodromico Il contribuente non può impugnare la cartella esattoriale di Equitalia per contestare un vizio dell’atto prodromico, quello cioè notificatogli, in precedenza, dall’ente titolare del tributo o della sanzione (per esempio, la multa del Comune, un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, una richiesta di pagamento di imposte o di contributi previdenziali dall’Inps, ecc.). Infatti, quando la contestazione riguarda il merito di tali atti amministrativi, esistono termini di legge ben precisi per impugnarli. Scaduti tali termini, gli importi non pagati vengono “iscritti a ruolo” e, solo allora, inviati ad Equitalia. Questo significa che se il vizio è relativo all’atto notificato a monte della riscossione, il ricorso non è più possibile per decorrenza dei termini.   Vizio di annullabilità della cartella di Equitalia Il contribuente non può impugnare la cartella esattoriale di Equitalia dopo 60 giorni dalla sua notifica per i vizi meno gravi, quelli cioè che danno luogo ad annullabilità della cartella stessa: è il caso, per esempio, di una cartella che calcoli in modo errato gli interessi o che venga inviata a un soggetto che non è l’effettivo debitore o, ancora, che riporti delle somme non dovute. Alla luce di ciò, poiché il procedimento di richiesta e accettazione della rateazione avviene, di norma, in tempi non immediati, potrebbe essere che, anche in questo caso, siano decorsi i suddetti 60 giorni e quindi sia venuta meno la possibilità di impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice.   Se però il termine dei 60 giorni non è ancora compiuto, bisogna porre attenzione a un’altra circostanza. Se si vuol far valere un vizio di notifica dell’atto, è bene sapere che, presentando ricorso, lo si sana. Ci spieghiamo meglio. Se il contribuente vuol contestare il fatto che il postino abbia consegnato la cartella a un soggetto che non era un familiare convivente (come richiede il codice), non potrebbe andare dal giudice sostenendo di non aver mai ricevuto tale atto, proprio perché, se lo fa nei termini, significa comunque che ne ha preso visione e, dunque, che ne è venuto in possesso. Insomma, così facendo, sconfesserebbe sé stesso. Questo concetto viene espresso dalla giurisprudenza con il principio secondo cui tutte le volte in cui l’atto, benché viziato, raggiunge (in un modo o nell’altro) il suo scopo non è più impugnabile e il vizio si sana. Si pensi ancora al caso in cui il contribuente riceva una notifica presso la Casa Comunale e, tuttavia, l’agente postale non gli invii la seconda raccomandata per informarlo di aver tentato invano la notifica. Anche qui, il ricorso contro l’errore del postino sanerebbe il vizio. In tutti questi casi, insomma, non rileva tanto la “forma” della procedura di notifica, quanto piuttosto il risultato definitivo: se il destinatario è venuto a conoscenza della cartella (a prescindere dalle modalità concrete) non c’è più possibilità di fare ricorso. In questi casi, non resterebbe altro da fare che attendere la successiva mossa di Equitalia (per esempio, un pignoramento, un’ipoteca o un fermo) e solo allora, “cadendo dalle nuvole”, contestare il mancato ricevimento della cartella. Ovviamente, però, se si è chiesto la rateazione del debito, Equitalia non avvierà mai le procedure esecutive e, quindi, non ci sarà neanche possibilità di fare ricorso.   Vizio di nullità dell’atto prodromico o della cartella di Equitalia Non resta che verificare la possibilità di ricorrere contro la cartella esattoriale per vizi di nullità assoluta, ossia di inesistenza dell’atto prodromico (quello cioè con la pretesa fiscale vera e propria) o della successiva cartella. In questo caso, il decorso dei termini per l’impugnazione non è più un ostacolo in quanto, secondo la nostra legge e la giurisprudenza costante, la nullità assoluta è insanabile: in altre parole, il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del procedimento, oltreché essere rilevabile d’ufficio, senza termini massimi. Non c’è quindi una scadenza per impugnare un atto firmato da un soggetto che, in verità, non aveva i poteri per firmalo; per contestare la notifica fatta da un corriere privato e non da un soggetto a cui la legge attribuisce tale potere; o, ancora, per rilevare che la cartella esattoriale o la pretesa fiscale era priva del suo contenuto minimo per venire in esistenza (per esempio, l’indicazione del responsabile del procedimento). Dunque, solo in questo caso è possibile il ricorso nonostante sia stato già avviato un piano di rateazione del debito.

Catapano Giuseppe osserva: Dichiarazione 730 precompilata – possibilità di un secondo invio per i contribuenti

L’Agenzia delle Entrate consentirà un secondo invio del 730 precompilato per chi l’avesse già trasmesso, per permettere di effettuare correzioni in caso di errori o anomalie presenti nei dati originari già accettati dai contribuenti. Questa è la soluzione per la quale propende l’Agenzia delle Entrate per gestire tutte le casistiche di errori rilevate o segnalate. La soluzione sarà formalizzata a breve da un provvedimento. I soggetti interessati disporranno di una funzione che permetterà di riaprire la dichiarazione già inviata, di apportare modifiche e di rinviarle. In questo modo, il secondo invio sostituirà il primo e la precedente dichiarazione trasmessa si considererà annullata. Il provvedimento dovrà fissare la finestra temporale entro la quale sarà consentito riaprire, modificare e trasmettere nuovamente.

Giuseppe Catapano scrive: Agenzia Entrate, annullamento accertamento oltre i termini?

Innanzi tutto è opportuno fare una breve premessa in merito allo scandalo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e sulla validità dei relativi atti di accertamento fiscale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “sono decaduti, con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati dai dirigenti nominati in base a leggi dichiarate incostituzionali”. Sul versante dell’onere probatorio, come detto più volte dalla Corte di Cassazione, a fronte dell’eccezione del contribuente sulla validità della sottoscrizione, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare la legittimità della stessa, il che, nella specie, si concretizza nel provare che il soggetto è stato assunto a seguito di regolare concorso. Diversi giudici tributari stanno riconoscendo la nullità degli atti sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti”. Tra tutti spiccano, per importanza: CTR Lombardia, CTP Campobasso, CTP Lecce, CTP Milano. In quasi tutti suddetti precedenti si parla di radicale nullità dell’accertamento: questo significa che il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato anche d’ufficio. Essendo tali atti radicalmente nulli, ossia non sanabili neanche con il decorso del tempo, viene aperta la possibilità del ricorso ad una vasta area di contribuenti. Tra questi possiamo menzionare a titolo esemplificativo non solo a chi è stato notificato un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest’ultimo avendo già sostenuto vari gradi di giudizio senza successo o addirittura chi non abbia mai fatto opposizione contro alcun atto impositivo. Tutto ciò è spiegato dal fatto che i vizi di nullità possono essere fatti valere in qualsiasi momento in quanto tali vizi non possono essere mai sanati. Nessun tribunale, sino ad oggi, si è occupato della fattispecie evidenziata dal lettore: ossia la decorrenza dei termini per proporre ricorso. Tuttavia, i principi del nostro ordinamento stabiliscono che un atto radicalmente nullo non può essere sanato neanche con il decorso dei termini per proporre opposizione. Il che aprirebbe la possibilità, nel caso di specie, all’accoglimento del ricorso. Il condizionale è tuttavia d’obbligo quando si ha a che fare con un fenomeno di portata talmente ampia da coinvolgere la stabilità di gran fetta della riscossione esattoriale. In ogni caso, c’è anche da dire che sul punto ancora non si è pronunciata la Cassazione. Quanto alle possibilità di vittoria, ovviamente, stando alla perfetta autonomia decisionale dei giudici, il fatto che la maggioranza delle sentenze sia a favore del contribuente non garantirà al ricorrente una sicura vittoria, potendo il singolo magistrato decidere diversamente dall’indirizzo generale e persino da quello tracciato dalla Cassazione.

Catapano Giuseppe comunica: ADDIO ALLA CARTA: IL CATASTO SI AGGIORNA SOLO VIA WEB. PIÙ VANTAGGI PER PROFESSIONISTI, AMMINISTRAZIONE E CITTADINI

Dal 1° giugno gli atti di aggiornamento catastale viaggeranno esclusivamente online. Diventa obbligatorio, infatti, l’invio via web all’Agenzia delle Entrate, da parte dei professionisti, dei documenti Docfa e Pregeo per l’aggiornamento delle banche dati catastali.

Verso un Catasto ancora più digitale – In caso di nuove costruzioni o se si effettuano variazioni su un immobile come fusioni, frazionamenti, ampliamenti o ristrutturazioni, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate i documenti Docfa e Pregeo, per consentire l’aggiornamento della banca dati catastale. Fino ad oggi l’invio telematico è stato possibile in via facoltativa: da lunedì prossimo, invece, i professionisti (come geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi e periti) potranno inviare gli atti di aggiornamento catastale solo via internet, utilizzando il software messo a disposizione dalle Entrate.

I vantaggi della trasmissione telematica – Grazie all’invio tramite web, i professionisti possono trasmettere le istanze di aggiornamento catastale all’Agenzia delle Entrate comodamente dal proprio ufficio, senza doversi recare presso gli sportelli, in ogni giorno della settimana e in qualunque momento della giornata.

La ricezione dei dati in formato digitale, inoltre, permetterà all’Agenzia di migliorare notevolmente la qualità dei dati catastali e contribuirà a snellire i tempi necessari per l’aggiornamento delle proprie banche dati, consentendo inoltre un risparmio di risorse e una maggiore trasparenza.

L’assistenza degli Uffici nella fase di avvio – Gli Uffici Provinciali-Territorio forniranno ogni utile supporto ai tecnici professionisti, nella fase di avvio della obbligatorietà della trasmissione telematica, anche per i casi di irregolare funzionamento del servizio telematico, al fine di consentire comunque la ricezione di tutti gli atti di aggiornamento, sottoscritti con firma digitale.