Malgrado tutto (crisi, stretta fiscale e venti di guerra che fischiano alle porte di casa) fuochi pirotecnici, botti e scambi di auguri non sono mancati avantieri. E’ giusto così. Guai se dovesse venir meno la speranza. Viva il 1° gennaio, dunque. Capodanno è anche giorno di scaramanzia. Chi crede ai ‘segni’ presta bene attenzione a come gli scorre la giornata cercando in novità, anomalie e ripetizioni il materiale necessario alla confezione di un personalissimo oroscopo. Qualcuno studia pure come pilotare il destino disponendosi a evitare contrasti, scansare noie e divertirsi. Un giorno di festa decisamente speciale e che nella Bari dell’anno Mille ricorreva non il 1° gennaio bensì il 1° settembre. Come è noto, dall’876 al 1071 Bari, che già era stata sede dell’ultimo Esarca di Ravenna (il responsabile dei domini di Bisanzio in Italia), divenne prima città del Catapanato, una provincia dell’Impero bizantino comprendente quella parte dello stivale posta al di sotto della linea immaginaria tra il Gargano e il golfo di Salerno. Questo territorio era governato da un funzionario insignito del titolo di strategos o patrizio. Tale funzionario era sottoposto all’autorità di un Catapano (di qui il nome della provincia) che era una specie di sovrintendente ; il palazzo del Catapano sorgeva dove oggi si leva la Basilica di San Nicola ; gli unici resti ancora visibili dell’antico maniero sono le due asimmetriche torri campanarie che avvolgono la facciata del tempio e che un tempo fungevano da torri di avvistamento. Fra le molte conseguenze della dominazione bizantina, la principale delle quali fu una politica fiscale rapinosa, va annoverata l’estensione al nostro Mezzogiorno del calendario bizantino. Introdotto nell’impero bizantino nell’anno 312 per volere dell’imperatore Costantino I, il calendario bizantino ricalcava il calendario giuliano in uso nell’Impero romano e dal quale si differenziava solo per la data d’inizio dell’anno e la numerazione degli anni. L’anno iniziava il 1º settembre (da notare che tuttora in Sardegna il mese di settembre è chiamato ‘Cabudanni’…) e finiva il 31 agosto. Caduto in disuso a Roma già alla metà del VI secolo, il calendario bizantino continuò ad essere adottato sia pure per poco anche dopo la caduta di Costantinopoli, avvenuta nel 1453. L’ultima nazione nella quale rimase in adozione fu la Russia. Lì venne abolito nel 1699 da Pietro il Grande il quale, avendo in programma di modernizzare il proprio impero, gli preferì il calendario giuliano. Il calendario bizantino è oggi adottato a solo scopo ecclesiastico dalla chiesa ortodossa.
Campania, finanziamenti ad associazioni e comuni per eventi culturali annualità 2018.
Con deliberazione n. 495 del 2 agosto 2018 Regione Campania ha adottato il bando per l’assegnazione di contributi per la promozione di iniziative culturali per l’anno 2018, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2003 e n. 3/2017.
Il bando è dotato di risorse per complessivi € 2.600.000,00 distribuite su 3 assi d’intervento.
Natura dei contributi alle iniziative culturali 2018
I contributi possono essere:
- contributi annuali ordinari, concessi per un programma di iniziative di durata almeno semestrale;
- contributi speciali, concessi a sostegno di singole iniziative di durata almeno semestrale;
- contributi straordinari per eventi a sostegno di iniziative di durata almeno trimestrale.
Ammontare dei contributi erogabili
I contributi annuali ordinari possono raggiungere l’importo di € 50.000,00, a copertura del 50% delle spese ammissibili.
I contributi speciali possono raggiungere l’importo di € 30.000,00, a copertura del 30% delle spese ammissibili.
I contributi straordinari possono raggiungere l’importo di € 24.000,00 a copertura del 60% delle spese ammissibili.
Il costo complessivo dei progetti per i quali si chiede il contributo dev’essere non inferiore a € 10.000,00.
Tipologia di iniziative finanziabili
Tutte le iniziative proposte devono essere rivolte alla valorizzazione del territorio campano, e realizzate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018. In particolare, i contributi erogabili possono riguardare:
- mostre di pittura, scultura e fotografia;
- festival, premi e rassegne letterarie, filosofiche, scientifiche e delle arti performative;
- attività di ricerca scientifica e approfondimento del pensiero filosofico;
- convegnistica;
- iniziative culturali rivolte alle giovani generazioni;
- iniziative di valorizzazione del patrimonio locale promosse da enti locali e altri enti pubblici ubicati nel territorio campano.
Beneficiari
Possono fare richiesta di contributo,
- gli enti, le associazioni e le fondazioni iscritte nell’albo regionale di cui all’art. 6 della Legge Regionale n. 7/2003;
- le istituzioni di alta cultura iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 7/2003;
- gli enti, le associazioni e le fondazioni non iscritte agli albi predetti e che svolgono attività culturali rientranti tra quelle ammesse a contributo;
- gli enti locali e gli altri enti pubblici ubicati sul territorio della Regione Campania.
Termine di presentazione delle domande di contributo
Le domande di accesso ai contributi previsti dal bando potranno essere inoltrate a decorrere dal 6 settembre 2018 e fino al 30 settembre 2018.
Servizio civile: attivati i bandi regionali
I progetti di Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Umbria e Sardegna
L’Assessorato della Sanità, Salute, Politiche sociali e Formazione della Valle d’Aosta ha reso noto che sono 30 i progetti che riguardano la Regione Valle d’Aosta e che prevedono complessivamente 77 posti per giovani volontari. Alla selezione possono partecipare ragazze e ragazzi italiani, comunitari o extracomunitari (purché regolarmente soggiornanti in Italia) tra i 18 e i 28 anni non superati al momento della presentazione della domanda e interessati a maturare un’esperienza nei settori dell’assistenza, della protezione civile, del patrimonio artistico e culturale, dell’educazione e della promozione culturale.
In Piemonte saranno 1169 i giovani che saranno impegnati per la Regione Piemonte, in 313 progetti approvati, presentati dagli enti accreditati all’albo regionale. I numeri prediligono, per bacino di utenza, la città di Torino e la sua Provincia che, da sole, impegnano quasi il 50% di giovani sull’intero totale, a seguire Cuneo (circa 17%) e Asti (circa 16%), mentre il resto è suddiviso tra tutte le altre le province della Regione.
In Umbria il bando prevede la selezione di 248 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Regione. Ai volontari, in servizio per un anno, spetta un compenso mensile di 433,80 euro. In totale sono 33 i progetti approvati dalla Regione Umbria, che saranno attivati in tutto il territorio regionale da Comuni ed enti accreditati nell’Albo regionale. Dei 248 posti disponibili, quattro sono riservati a “volontari FAMI”, cioè a giovani titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria, al fine di favorirne l’inserimento nella comunità regionale. Le aree di intervento riguardano ambiti come l’assistenza, la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale e culturale, la cooperazione allo sviluppo, la promozione e tutela dei diritti umani, l’educazione e la promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale, la promozione della pace tra i popoli, dell’integrazione dell’inclusione sociale. L’elenco dei progetti attivati e il bando per accedere alla selezione sono disponibili sul sito della Regione Umbria. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, per un unico progetto servizio civile, pena l’esclusione dalla selezione. I ragazzi interessati possono chiedere ulteriori informazioni agli uffici regionali, presso la Direzione Salute, Coesione Sociale – Servizio Programmazione nell’Area dell’Inclusione Sociale, inviando una e-mail al seguente indirizzo: serviziocivile@regione.umbria.it. “Il servizio civile – sottolinea Luca Barberini, assessore regionale alla salute, coesione sociale e welfare – rappresenta per i giovani un’opportunità importante di formazione e di crescita personale e professionale, attraverso attività di pubblica utilità a servizio della comunità. Invito i ragazzi e le ragazze umbre a vivere questa esperienza, a contatto con la realtà della pubblica amministrazione e degli enti del privato sociale, partecipando attivamente alla promozione di valori fondamentali e allo sviluppo del territorio”.
Al via anche la selezione di 932 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Sardegna. L’assessorato del Lavoro informa, attraverso un avviso, che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto il bando di partecipazione per i progetti realizzabili nell’anno in corso e nel 2019: esperienze della durata di 12 mesi, dietro il riconoscimento di un assegno mensile anche in questo caso di 433,80 euro. “Vogliamo dare una visibilità sempre maggiore al servizio civile volontario”, sottolinea l’assessora del Lavoro, Virginia Mura. “Anche quest’anno abbiamo ampliato il numero dei progetti ammessi, per consentire a quasi mille ragazzi di spendere le loro migliori energie al servizio della comunità di appartenenza. Confidiamo nella massima partecipazione dei nostri giovani, per cogliere un’opportunità così significativa: un percorso di cittadinanza attiva per la crescita personale”.
Smarrimento della cartella clinica:responsabilità del medico
Cass. civ. Sez. III, 13 luglio 2018, n. 18567
Il principio di vicinanza della prova, fondato sull’obbligo di regolare e completa tenuta della cartella, le cui carenze od omissioni non possono andare a danno del paziente (Cass. 12273/2004; Cass. 1538/2010 e, di recente, Cass. 7250/2018), non può operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione, in quanto dal momento in cui l’obbligo di conservazione si trasferisce sulla struttura sanitaria, l’omessa conservazione è imputabile esclusivamente ad essa; la violazione dell’obbligo di conservazione non può dunque riverberarsi direttamente sul medico determinando una inversione dell’onere probatorio.
I medici possono trovarsi, in caso di smarrimento della cartella clinica ad opera della struttura sanitaria, in una posizione simmetrica a quella del paziente, rischiando a loro volta di essere pregiudicati dalla impossibilità di documentare le attività svolte e regolarmente annotate sulla cartella clinica, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per violare quegli stessi principi in materia di prossimità della prova che ispirano le conseguenze pregiudizievoli per il medico che, dalla presenza di lacune nella cartella clinica, verrebbe diversamente a trarre vantaggio.
Il ruolo dei medici evocati in causa come convenuti insieme alla struttura sanitaria è -non meno che quello dei pazienti, o parenti dei pazienti che abbiano agito in giudizio – un ruolo attivo, nel senso che, ove convenuti, devono attivarsi per articolare nel modo migliore la propria difesa. Sono, quindi, gli stessi medici, che abbiano scrupolosamente compilato la cartella clinica, a poterne e doverne richiedere copia alla struttura per acquisirne disponibilità al fine di articolare le proprie difese di produrla in giudizio, così che, se non possono ritenersi gravati dagli obblighi di conservazione della cartella (che gravano sulla struttura sanitaria), essi non sono esenti dall’ordinario onere probatorio; non possono pertanto con successo, qualora non abbiano essi stessi curato la produzione in giudizio della cartella clinica e non abbiano la disponibilità della copia che avrebbero avuto l’onere, all’inizio della causa, di richiedere, pretendere che siano imputate alla struttura sanitaria eventuali lacune della copia della cartella clinica prodotta in giudizio quando la struttura sanitaria dichiari di aver smarrito l’originale della cartella.
COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L’amministratore di condominio è tenuto a comunicare ogni
anno, all’anagrafe tributaria, l’ammontare dei beni e servizi
acquistati dal condominio nel corso dell’anno d’imposta e i dati
dei relativi fornitori.
A tal fine, è tenuto alla compilazione del Quadro AC, contenuto
all’interno del Modello Redditi 2018, o del Quadro K, presente
all’interno del Modello 730/2018. Nella dichiarazione di
quest’anno è stata introdotta una novità che attiene
all’operazioni poste in essere con soggetti esteri.
Tale modello è richiesto anche per la comunicazione dei dati
identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero
del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni condominiali.
Compro oro: definite le regole del Registro
Dal 5 luglio 2017 sono entrate in vigore le nuove regole per
l’esercizio dell’attività di compro oro, finalizzate ad arginare il
fenomeno del sommerso e delle attività criminali.
Tra le novità più importanti l’introduzione del Registro degli
operatori compro oro, cui è obbligatorio iscriversi per esercitare
l’attività.
Con il Decreto Mef del 14.05.2018 sono state stabilite le modalità
tecniche di invio dei dati al Registro, che diventerà operativo il 3
settembre, come annunciato con il comunicato stampa
dell’OAM del 30.07.2018.
Considerata la rapida ed ampia diffusione del fenomeno dei “compro oro” su
tutto il territorio nazionale, e l’assenza di una regolamentazione specifica, il
legislatore ha emanato il Decreto legislativo 92/2017, in attuazione del criterio
di delega di cui all’art. 15 comma 2 lett. l) della L. 170/2016 (legge di
delegazione europea).
Con questo decreto vengono definiti gli obblighi cui gli operatori compro
oro devono attenersi al fine di garantire la piena tracciabilità della
compravendita e permuta degli oggetti preziosi.
Oltre al problema delle numerose transazioni commerciali in contanti,
senza emissione di alcuna ricevuta fiscale, o altra forma di tracciatura, il
fenomeno dei compro oro – prima del recente intervento – era soggetto
all’infiltrazione di organizzazioni criminali che utilizzavano tale attività di
compro oro per riciclare proventi illeciti.
La legge di conversione del cd. “Decreto dignità” ha introdotto molte novità.
Il Senato ha approvato il 7 agosto 2018 la conversione in legge del cd. Decreto
Dignità, già in vigore dal 14 luglio come decreto 87/2018 (primo
provvedimento del Governo Conte in materia economica) con importanti
modifiche.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta n. 186 dell’11 agosto 2018 come
Legge n.96 del 9/8/2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese”. Gli argomenti principali affrontati nella Legge
riguardano:
misure per il contrasto al precariato,
misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli
occupazionali,
misure di contrasto al gioco d’azzardo,
Semplificazioni fiscali.
Le cessioni gratuite di merce a titolo di «sconto commerciale» non sono imponibili IVA
La cessione di merci a titolo gratuito, effettuata a fronte del raggiungimento di un certo fatturato annuo, rientra nel concetto di “premio” ed in quanto tale è esclusa dalla base imponibile iva.
Ai sensi dell’art. 15 dpr 633/72, infatti, “non concorrono a formare la base imponibile […] il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali; tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.
La norma quindi pone questa duplice condizione:
- che lo sconto sia previsto nelle originarie condizioni contrattuali. È quindi essenziale che tale situazione sia stata concordata fra le parti al momento della conclusione del contratto. L’esclusione non opera qualora il premio sia riconosciuto al cliente solo successivamente alla fatturazione della cessione dei beni ceduti a pagamento (assoggettata ad iva), senza che ciò fosse già stato pattuito contrattualmente.
In questo caso si pone il problema di come provare la pattuizione contrattuale, qualora il contratto sia orale. Pur non disconoscendo la validità di tali contratti, consigliamo di predisporre in ogni caso un documento scritto, con l’indicazione delle modalità di concessione dei premi e l’entità degli stessi, precedente l’inizio delle forniture.
- che per il bene “ceduto” a titolo di premio non sia prevista in base alle tabelle allegate al dpr 633/72 un’aliquota iva più elevata di quella prevista per i beni ceduti a titolo oneroso da cui il premio deriva.
Se non risultano soddisfatte entrambe le condizioni indicate, è necessario assoggettare ad iva il valore normale del bene ceduto gratuitamente, così come è previsto per gli omaggi.
Pertanto, se risultano soddisfatte le condizioni di cui sopra, OPERATIVAMENTE, sia nel ddt accompagnatorio (se non si opta invece per la fattura immediata), che nella successiva fattura differita, si dovrà indicare che la merce è ceduta a titolo di premio.
A tal fine è preferibile indicare con precisione la casistica. Ad esempio nel corpo della fattura si può utilizzare la dicitura “merce ceduta a titolo di premio a seguito del raggiungimento da parte vostra del volume di XX euro di acquisti presso la nostra società nel periodo XX, come previsto da contratto stipulato fra le parti (eventualmente: sottoscritto in data XX/XX/XXXX)” o altre similari.
Il ddt dovrà indicare natura, qualità e quantità dei beni ceduti a titolo di premio.
In base all’art. 21, comma 2, lettere c) e d) dpr 633/72, occorre che il valore normale dei beni ceduti a titolo di premio (o sconto ed abbuono) venga inoltre esposto in fattura. La fattura sarà quindi emessa per il totale dei beni ceduti, sottraendo poi l’importo di quelli ceduti a titolo di premio, che nel caso specifico risultano essere la totalità, cosicché il documento dovrà risultare a zero.
In calce alla fattura andrà riportata la dicitura “escluso dalla base imponibile ex art. 15 dpr 633/72”.
Contabilmente si andrà a movimentare il conto “ricavi” in avere e poi, per lo stesso importo, il conto di costo in conto economico “sconti di natura commerciale, abbuoni, premi e resi su vendite”, in modo da stornare l’importo precedentemente imputato.
Diversamente, se non vengono soddisfatte le condizioni di cui sopra, è evidente che ci troviamo di fronte alla cessione in omaggio di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività dell’impresa e per i quali all’atto dell’acquisto o produzione sia stata detratta l’imposta: in questa ipotesi la cessione risulta essere imponibile Iva a norma delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, n.4), del D.P.R. 633/1972. Le cessioni gratuite di omaggi rilevanti ai fini Iva, per espressa previsione legislativa, sono, pertanto, assimilate alle ordinarie cessioni di beni a titolo oneroso.
Inoltre ai sensi dell’articolo 13 D.P.R. n. 633/72, la base imponibile sarà pari al prezzo di acquisto (in caso di beni solo commercializzati dal cedente), o in mancanza (come in caso di produzione dei beni) al prezzo di costo rideterminato alla data della cessione gratuita, su cui dovrà essere applicata l’imposta come se si trattasse di una cessione ordinaria nei confronti di un cliente (riteniamo che in questa situazione non sia opportuno far vedere al cliente il costo sostenuto per la realizzazione dei prodotti).
E’ prevista, inoltre, la facoltà per l’impresa che assoggetta ad I.V.A. la cessione gratuita del bene di non esercitare la rivalsa, e cioè di non richiedere al soggetto che riceve l’omaggio il pagamento dell’I.V.A. esposta in fattura (è il caso che più frequentemente si verifica nella pratica). Infatti, la rivalsa dell’I.V.A. nei confronti del cliente non è obbligatoria: pertanto se, come usualmente accade, non viene chiesto al destinatario dell’omaggio il pagamento dell’imposta, occorrerà emettere fattura nella quale indicare che non si intende esercitare la rivalsa d’I.V.A. Oppure, in caso di assenza di rivalsa dell’imposta, in alternativa alla fattura sarà possibile adottare una delle seguenti procedure, così come disciplinato dalla circolare n. 32501388 dell’aprile 1993:
a) autofattura in unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse; ed il relativo ammontare imponibile concorrerà alla determinazione dei volumi I.V.A.;
b) in alternativa, procedere con annotazione su un apposito registro degli omaggi dell’ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.
Anche in questa situazioni (omaggi di beni di propria produzione), qualora si voglia ricorrere all’emissione di ddt, lo stesso dovrà indicare natura, qualità e quantità dei beni ceduti a titolo di omaggio.
Infine, per completezza sull’argomento trattato facciamo presente che, nel caso in cui si ricada nell’ipotesi degli omaggi, si dovranno considerare anche le ripercussioni che i beni ceduti a tal titolo avranno nel conteggio della base imponibile delle imposte dirette (sul punto disciplina IRES degli omaggi).
Il luogo giusto per un evento aziendale
Il primo passo da compiere per la scelta del luogo dell’evento è capire a chi è rivolto.
Evento per dipendenti/collaboratori. Si fa, generalmente, per coinvolgere e rendere partecipe della vita aziendale il proprio personale. I messaggi che un tipo di evento del genere deve trasmettere sono vari, tra cui: divertiamoci, siamo uniti, siamo una famiglia, condividiamo un’idea o un progetto, tutti siamo importanti.
Evento per clienti o partner commerciali. Un evento del genere deve trasmettere la forza, la concretezza e l’affidabilità della propria azienda. Al pubblico bisogna comunicare il motivo per cui si dovrebbe entrare in affari con la propria impresa o continuare a rimanere clienti.
Evento aperto al pubblico. Si tratta di un evento per il lancio di un nuovo prodotto. Per ammaliare un pubblico di questo tipo, la comunicazione deve essere sorprendente, innovativa e coinvolgente.
Se abbiamo deciso a quale delle categorie precedenti è destinato l’evento, i criteri per scegliere il luogo si devono basare su: emozioni da trasmettere, posizione, dimensioni della sala e attrezzature necessarie.
Emozioni da trasmettere. Si vuole creare un senso di intimità e coesione nel gruppo? Allora l’evento si deve svolgere all’interno di un parco, in un agriturismo oppure attraverso una gita di gruppo. Si vogliono trasmettere solidità e sicurezza
dell’azienda? Allora l’evento si deve svolgere in un luogo di alto profilo, come per esempio un albergo di lusso con sale meeting oppure all’interno di una villa. Si vogliono trasmettere la storia, la cultura e i valori aziendali? Allora l’evento
potrebbe tenersi nella sede aziendale oppure all’interno di una dimora storica. Si vuole lanciare un nuovo prodotto sul mercato? Allora una fiera specializzata potrebbe essere il luogo ideale.
Posizione. Una località raggiungibile è senza dubbio meglio di una struttura lontana dalle principali vie di comunicazione. È necessario valutare la distanza dell’evento aziendale dalle principali autostrade, aeroporti, stazioni ferroviarie, fermate del bus o della metropolitana. Ecco perché è fondamentale calarsi nei panni dei partecipanti e
chiedersi: con che mezzo parteciperanno all’evento?
Dimensioni della sala e attrezzature. L’evento è a numero chiuso o è aperto a un ampio pubblico? Un evento a numero chiuso permette di stimare meglio i costi e guadagni derivanti dall’organizzazione. Per un evento aperto ad un pubblico più vasto è necessario fare una stima del numero dei partecipanti. Gli errori da non commettere sono quelli di non affittare una sala troppo piccola, ma nemmeno una sala troppo grande per l’affluenza prevista. Infatti, il pubblico avrebbe la spiacevole sensazione di sentirsi disperso in un’aula semi deserta, oppure potrebbe rischiare di rimanere in
piedi per mancanza di sedie.
Altro aspetto da considerare è la scelta del luogo in base all’attrezzatura necessaria al suo svolgimento: ecco perché bisogna valutare elementi come l’ampiezza degli spazi, l’attrattiva del luogo, la presenza di barriere architettoniche, i parcheggi, l’illuminazione, le tecnologie a disposizione (esempio: videoproiettori).
A voi la scelta: meglio nella propria azienda? In una sala congressi di un hotel? In un ristorante?In una piazza?All’interno di un parco? Oppure in una gita di gruppo alla scoperta delle meraviglie che ci circondano?
Il fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali
Tramite la sottoscrizione dell’accordo del 3 ottobre 2017, le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria (Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) si sono avvalse della facoltà di “opting out”, istituendo il “Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali”, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015. Il Fondo categoriale è in attesa di essere cooptato con decreto ministeriale nel sistema pubblico previdenziale e sottrarrà i datori di lavoro professionisti dalla contribuzione al FIS (Fondo di integrazione salariale). Nella fase di avvio, il fondo di settore assicurerà unicamente il finanziamento di un assegno ordinario in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni. È invece sul piano operativo che si segnalano i maggiori profili di innovazione, in quanto l’accordo istitutivo prevede un apprezzabile ampliamento dell’area di tutela minima legale, annoverando fra i destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito del Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali tutti i datori di lavoro con almeno 3 dipendenti.