Call center dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° agosto arrivano i numeri verdi gratuiti

I recapiti telefonici di assistenza dell’Agenzia delle Entrate cambiano e diventano gratuiti. Dal prossimo 1° agosto, per avere informazioni e assistenza i contribuenti potranno rivolgersi senza costi ai seguenti numeri:

  • 800.90.96.96 per informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento;
  • 800.89.41.41 per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati, e per informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara.

La chiamata diventa gratuita

 Oltre alla numerazione, cambia anche il costo della chiamata: dal primo agosto, infatti, per i nuovi numeri verdi il costo del traffico telefonico sarà interamente a carico dell’Agenzia, come conseguenza della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017. I contribuenti non dovranno, quindi, sostenere alcun costo per ricevere assistenza fiscale.

Un periodo di transizione per facilitare il passaggio alla nuova numerazione

La precedente numerazione, con tariffa urbana a tempo, resterà attiva fino alla fine dell’anno. Per favorire il passaggio alla nuova numerazione, infatti, fino al 31 dicembre 2018 saranno operativi sia i “numeri con addebito” che i nuovi “numeri verdi”. Qualora l’utente digiti i recapiti telefonici precedentemente in uso (848.800.444 e 848.448.833), un messaggio vocale indicherà al chiamante la nuova numerazione, specificando che potrà scegliere di richiamare usando il numero verde, senza sostenere quindi alcun costo telefonico, oppure di rimanere in linea. In quest’ultimo caso usufruirà del servizio di assistenza con addebito del costo della telefonata a tariffa urbana a tempo.

Molte informazioni già online

 Per le questioni più comuni o di carattere generale è possibile consultare in qualsiasi momento il sito internet delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 luglio 2018)

Controversie previdenziali

Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Luglio 2018, n. 19523. Est. Manna

Similmente, appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. Cass. S.U. n. 26149/17).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche riguardo alle controversie in cui si discuta della legittimità o meno d’un avviso di addebito emesso dall’INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (v. art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010).

Pacchetti turistici: cosa cambia dal 1° luglio 2018

Il settore turistico, in Italia, riveste un’importanza cruciale sotto il
profilo economico, oltre che culturale. Il Decreto Legislativo 21
maggio 2018, n. 62, attua la Direttiva UE 25 novembre 2015, n.
2302, modificando e innovando la disciplina relativa ai pacchetti
ed ai servizi turistici. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore
il 1° luglio 2018 e trovano applicazione per tutti i contratti
conclusi a decorrere da tale data.

Ismea agevola investimenti delle imprese agricole e agroalimentari

Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ha approvato le istruzioni per accedere ai finanziamenti agevolati per la realizzazione di investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché
nella distribuzione e logistica di cui al D.M. Politiche Agricole 12.10.2017.
Le risorse a disposizione, che ammontano a 120 milioni di euro, saranno assegnate entro il limite massimo individuale di 20 milioni, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, alle imprese che supereranno la valutazione economico-finanziaria effettuata da Ismea.
Sono finanziabili gli investimenti di importo compreso tra 2 e 20 milioni di euro avviati successivamente alla presentazione della richiesta di finanziamento, da attuarsi mediante acquisizioni/realizzazioni aventi ad oggetto:
– attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
– trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli;
– prodotti agricoli, individuati ai sensi dell’art. 32, c. 2, lett. c) Tuir;
– distribuzione e logistica, anche online, di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Sotto il profilo soggettivo sono beneficiari agevolabili le società di capitali, anche in forma cooperativa:
– che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli,
compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
– che operano nella produzione di beni individuati ai sensi dell’art. 32, c. 2, lett. c) del Tuir;
– partecipate almeno al 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nella distribuzione e nella  logistica, anche online, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso di interesse agevolato pari al 30% del tasso di riferimento che, in ogni caso, non potrà essere inferiore allo 0,50%; la durata massima è di 15 anni, di cui sino a un massimo di 5 anni di preammortamento, rimborsabile con rate semestrali a capitale costante, e con garanzie da fornire sui beni
immobili oggetto dell’investimento il cui valore di mercato sia almeno pari al 120% del finanziamento concesso.
Le domande dovranno essere presentate per via telematica tramite il portale Ismea allegando i documenti previsti dal bando, tra i quali assume particolare importanza lo studio di fattibilità del progetto di investimento secondo il facsimile che sarà reso disponibile.
L’istruttoria, oltre al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti, prevede anche la verifica della sostenibilità economico finanziaria del progetto, con particolare riguardo alla possibilità di rimborso del finanziamento richiesto;
all’esito positivo dei controlli, verrà decretata l’ammissibilità al finanziamento agevolato erogabile anche per stati di avanzamento dell’investimento, cumulabile a particolari condizioni con altri aiuti di Stato, compresi i de minimis.

un ombrello con qualche buco è sempre meglio di non avere affatto un ombrello

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la presente iniziativa intende supportare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso:

  • dote di servizi di sensibilizzazione, supporto, accompagnamento e formazione in favore delle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) erogati da Enti Accreditati iscritti all’albo dei servizi al lavoro di Regione Lombardia (Misura A Ambito 1)
  • contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) in proporzionale al numero di studenti coinvolti (Misura A Ambito 2 – Misura B).

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 900.000,00 euro di cui Euro 600.000,00 destinate alla Misura A (Ambito 1  e Ambito 2) ed Euro 300.000,00 alla Misura B

A chi

La Misura A Ambito 1, è rivolta agli Enti Accreditati iscritti all’albo dei servizi al lavoro di Regione Lombardia.

La Misura A Ambito 2 e la Misura B  sono rivolte alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) aventi sede legale e /o operativa nelle province di Milano, Monza-Brianza e Lodi.
Misure D’Intervento
Misura A Ambito 1

La misura prevede Dote-servizi riservati agli Enti Accreditati finalizzati all’erogazione di servizi di sensibilizzazione, supporto e accompagnamento rivolti MPMI che intendono avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro della durata minima di 80 ore. Gli Enti Accreditati riceveranno un rimborso a fronte dell’erogazione delle seguenti due tipologie di servizi:

  1. Servizi di accompagnamento e sensibilizzazione all’alternanza, propedeutici all’attivazione dei percorsi di alternanza.Tali servizi saranno riconosciuti “a risultato” per un importo pari a 198,00 Euro per singola impresa.
  2. Servizi di supporto all’inserimento di studenti in percorsi di alternanza per un massimo di 15 studenti. Tali servizi saranno riconosciuti “a risultato” per un importo massimo di 5.308,00 Euro per singola impresa.

I servizi di cui alla lettera a) sono propedeutici all’attivazione dei servizi di supporto all’inserimento di studenti in percorsi di alternanza di cui alla lettera b).

L’importo massimo del rimborso per ciascun operatore è di euro 80.000,00
Misura A Ambito 2 

La misura prevede Voucher-contributo riservato alle MPMI che realizzano o hanno realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso i servizi di supporto erogati dagli enti accreditati previsti dall’ambito 1 del presente bando o dal bando della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per l’erogazione di una dote di servizi di supporto allo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro rivolta alle micro-piccole imprese (MPI) rif. Del. 51 del 27/11/2017.

Il contributo è proporzionale al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro ed è compreso tra un minimo di euro 500,00 per un solo studente a un massimo di euro 8.000,00 per 15 studenti di cui massimo 10 con disabilità.
Misura B

La misura prevede Voucher-contributo riservato alle MPMI non rientranti nell’ambito 2 della misura A che hanno svolto o svolgeranno nel 2018 un percorso di alternanza della durata minima di 40 ore il cui tutor aziendale abbia frequentato il corso di formazione gratuito per tutor aziendali, della durata di almeno 4 ore, erogato dalla Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi attraverso la propria Azienda Formaper (per info https://www.formaper.it/), entro la data di rendicontazione.

Il contributo è proporzionale al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro ed è compreso tra un minimo di euro 250,00 per un solo studente a un massimo di euro 4.000,00 per 15 studenti di cui massimo 10 con disabilità.
Procedimento

Le domande saranno accolte secondo  l’ordine cronologico di arrivo (procedura a sportello)  previa istruttoria formale effettuata dall’U.O. Innovazione e Credito.
A seguito degli esiti della verifica amministrativa saranno emessi provvedimenti periodici di assegnazione della concessione, a cura del Dirigente dell’Area Comunicazione e Sviluppo delle imprese.
Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati su questo sito e comunicati ai diretti interessati.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Comunicazione e Sviluppo delle Imprese della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Quando

Gli  Operatori e le MPMI possono presentare la domanda di partecipazione dal 28/05/2018 al 31/12/2018.
Presentazione

Tramite la piattaforma informatica, sezione Servizi e-gov alla voce Contributi alle Imprese previa registrazione al sito www.registroimprese.it, seguendo le istruzioni indicate in Bandi – contributi alle imprese.
Guida per l’iscrizione al RASL
Per le imprese non iscritte al RASL, l’operatore può attivare e facilitare il processo d’iscrizione dell’azienda.

 
Rendicontazione
Tramite la piattaforma informatica www.registroimprese.it, sezione Servizi e-gov alla voce Contributi alle Imprese utilizzata in fase di presentazione della domanda, secondo quando previsto dal bando, punto 10) “Modalità di Rimborso dei Servizi di dote”.

Corri veloce, non farti prendere.

Corri così veloce da non farti acciuffare dalla noia, dall’invidia, dall’istinto di sentirti migliore degli altri. Corri senza fermarti, più veloce di tutto e tutti, perchè altrimenti anche tu sarai preso.

Non tutto il reale è riconducibile alla misurabilità matematica. Non lo sono di certo le esperienze più tipicamente umane, come l’amore, la fedeltà, l’onestà, la creatività. Non lo è l’arte: i centimetri quadrati o i pixel di nudo non potranno mai misurare la differenza tra porno e arte. Non lo è la libertà. Non lo è il bello, come non lo sono il buono e il vero. Essi non sono valori quantificabili, ma esigenze e criteri di giudizio inscritti nel profondo dell’essere uomo che segnalano un rapporto misterioso con l’infinito. Si può chiamare cuore, questo livello profondo dell’umano, o ragione nella pienezza della sua apertura. Questo cuore (o ragione, se preferiamo), a differenza dell’algoritmo, non confonderà mai la bellezza con un pornazzo. Il cuore è ferito dal desiderio della bellezza. L’algoritmo neanche un po’. È per questo che equivoca.

Concordati e ristrutturazione del debito: dall’Agenzia la circolare in tema di crediti tributari e contributivi

La circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce indicazioni in merito al corretto trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, si è resa necessaria successivamente alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare in merito alle procedure avviate successivamente al 1 Gennaio 2017 o comunque a tale data non ancora votate o sottoscritte per adesione, per le quali è obbligatorio il procedimento previsto dall’art. 182-ter della L.F. in tutte le ipotesi di concordato preventivo così
come è riconosciuta la possibilità di falcidiare, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, anche i debiti relativi all’IVA e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso
di liquidazione.
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 16/E del 23 Luglio 2018

Mandato d’arresto europeo: occorre il rischio reale

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un giudice indipendente e imparziale

L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, disponga di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione europea, adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio.

 

Separazione e Divorzio

Cassazione civile, sez. III, 15 Maggio 2018, n. 11766. Est. Guizzi.

Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art.2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza.

Incombe sull’autore della dichiarazione ex art. 1988 c.c. l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale; di conseguenza, non è sufficiente che lo stesso affermi e dimostri che altro rapporto fondamentale è stato estinto, essendo, invece, indispensabile che esista coincidenza – concreta – tra tale rapporto (di cui è data prova) e quello “presunto” per effetto della ricognizione di debito e non una mera compatibilità astratta tra i due titoli. [Nella fattispecie, in assenza di prova di tale coincidenza, la Corte ha confermato la condanna della ricorrente a restituire all’ex convivente somme di denaro che la stessa asseriva costituire contributi alla vita di coppia, come tali non ripetibii.

DEBITI SOCIETA’ESTINTE

Per i debiti non soddisfatti dalla societa’ di capitali, davvero succede a pieno titolo il socio che quindi risponde nei confronti del creditore? La tesi appare non supportata dal dato normativo ma e’ tuttavia presente in modo ambiguo in una recente pronuncia della Cassazione.
Per le obbligazioni contratte dalla società di capitali risponde sempre e solo quest’ultima con il suo patrimonio. Questo principio generale vale anche quando la società procede all’estinzione per effetto del termine della liquidazione, pur
non avendo onorato in tutto o in parte i propri debiti: infatti a norma dell’art. 2495, c. 2, C.C., per i debiti non estinti i creditori possono rivolgersi ai soci, se questi ultimi hanno incassato somme derivanti dall’attività di liquidazione, oppure al liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di quest’ultimo. Questi principi cardine del nostro
ordinamento, che con alcune precisazioni valgono anche per i debiti tributari, sono stati messi in dubbio da una recente sentenza della Corte di Cassazione (2.07.2018, n. 17243), nella cui succinta motivazione emergono passaggi francamente incomprensibili, a meno che, appunto, la succinta stesura non tragga in inganno il lettore. Nella citata
sentenza si afferma che il socio subentra con un fenomeno di tipo successorio, per cui i debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo a quest’ultimo. Ma ciò che davvero è grave è il passaggio successivo, in cui si afferma che ciò accade indipendentemente “dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di
liquidazione” e poi si aggiunge che la responsabilità del socio di società di capitali “non subisce limitazione alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci“.
Si tratta di affermazione dalle quali emerge un quadro preoccupante e certamente in controtendenza rispetto a quanto generalmente si è sostenuto dalla dottrina e cioè che la responsabilità del socio rispetto alle obbligazioni non estinte dalla società di capitali, cancellata dal Registro Imprese per effetto dell’avvenuta liquidazione volontaria, è limitata alla ipotesi in cui, durante la fase di liquidazione, abbia riscosso somme a titolo di riparto del patrimonio della società. Per la particolare ipotesi dei debiti tributari, l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, al c. 3 aggiunge la previsione secondo cui i soci rispondono dei debiti stessi, nel limite non solo delle somme incassate durante la liquidazione bensì anche per quelle incassate quale effetto di assegnazioni avvenute nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione. Ma si tratta pur sempre di limiti ben precisi, in relazione ai quali si può affermare che, se il socio non ha
incassato nulla a titolo di riparto dalla società durante la fase di liquidazione e durante il biennio precedente, nessuna responsabilità può essergli ascritta.
Lo scenario potrebbe sembrare eccessivamente lesivo dei diritti dei creditori, ma occorre sempre ricordare che, anche se la società fosse operativa, la responsabilità rispetto alle obbligazioni sociali sarebbe sempre limitata al patrimonio della società: i creditori non potrebbero intentare alcuna azione nei confronti dei soci. E a pensarci bene, il limite di
responsabilità previsto dal combinato disposto degli artt. 2495 C.C. e 36 D.P.R. 602/1973 (le somme incassate dai soci a titolo di riparto) altro non fa che confermare la regola generale: risponde sempre e solo il patrimonio netto della società, anche se trasferito ai soci: appunto, le assegnazioni avvenute prima e durante la fase di liquidazione. Alla luce
di tutto ciò, risulta ancora più incomprensibile il contenuto della sentenza sopra citata.