Controversie previdenziali

Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Luglio 2018, n. 19523. Est. Manna

Similmente, appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. Cass. S.U. n. 26149/17).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche riguardo alle controversie in cui si discuta della legittimità o meno d’un avviso di addebito emesso dall’INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (v. art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010).

Pacchetti turistici: cosa cambia dal 1° luglio 2018

Il settore turistico, in Italia, riveste un’importanza cruciale sotto il
profilo economico, oltre che culturale. Il Decreto Legislativo 21
maggio 2018, n. 62, attua la Direttiva UE 25 novembre 2015, n.
2302, modificando e innovando la disciplina relativa ai pacchetti
ed ai servizi turistici. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore
il 1° luglio 2018 e trovano applicazione per tutti i contratti
conclusi a decorrere da tale data.

Per quanto sia lunga la partita, alla fine dei giochi, il re, la regina ed i pedoni torneranno tutti nella stessa scatola

Cinquant’anni fa, il 22 luglio 1968, Giovannino Guareschi lasciava improvvisamente questo mondo. Aveva sessant’anni. Quello che spinge a parlare di lui non è solo la ricorrenza e il dovere di ricordare uno degli scrittori italiani più tradotti nel mondo (142 lingue) insieme a Dante Alighieri. E nemmeno il desiderio di rendere giustizia a un genio dell’umano così incompreso e ingiustamente bistrattato. Il fatto è che le vicende vissute da don Camillo, da Peppone e dai tanti altri personaggi meno conosciuti, così come le considerazioni contenute negli articoli di un settimanale  che dirigeva e i giudizi taglienti espressi nelle sue vignette, hanno molto da insegnare, non “anche”, ma soprattutto oggi e in vista del domani. Almeno per una serie di fattori.

Di certo possiamo imparare da Guareschi: l’esperienza della fede cristiana come dialogo con Cristo e che ha come scopo l’educazione del cuore. A ciò continuamente spinge il Cristo con ironia malinconica, correggendo la facinorosità settaria di don Camillo e invitandolo a valorizzare l’umano che c’è in tutti, anche nei rivali , a perdonare anche il sopruso.

Così quei dialoghi tra Cristo e don Camillo, che sembravano quasi mitici e fiabeschi in quegli anni ‘50, diventano esperienza di un Cristianesimo fatto di dialogo con una Presenza reale che rende più bella la vita, e parte di una comunità che valorizza il singolo e non lo rende gregge. Così era Giovannino Guareschi, un grande scrittore e grande uomo .

Ecco tutti i fondi per sostenere ricerca, sviluppo e innovazione

In tema di politica industriale, nel corso degli ultimi anni, i policy maker in Europa e nel mondo si sono misurati con una sfida molto complessa: promuovere crescita economica e rafforzare il tessuto economico e produttivo in uno scenario globale post crisi economico-finanziaria. E’ di tutta evidenza, da un lato, che le conseguenze generate dalla crisi hanno fortemente ridotto la capacità operativa delle imprese: più critico è l’accesso al credito e significativamente più contratta la domanda di mercato. Dall’altro lato, in virtù delle ripercussioni sulla resilienza dei conti pubblici (i.e. crisi dei debiti sovrani), i policy maker hanno visto considerevolmente ridursi il montante di risorse da allocare sulle strategie di rilancio delle attività economiche e produttive.

L’esigenza di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, pertanto, ha spinto, nel corso degli ultimi anni, verso un processo di riforma del quadro degli incentivi a supporto delle attività economiche e produttive. L’evoluzione impressa, soprattutto attraverso l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Fondo Crescita Sostenibile – FCS (D.L. 83/12), ha determinato un’apprezzabile riduzione degli strumenti agevolativi esistenti e una conseguente focalizzazione delle risorse verso i fabbisogni ritenuti prioritari del nostro tessuto produttivo: ricerca, sviluppo e innovazione; accesso al credito; investimenti fissi; internazionalizzazione; crisi industriali.

Vista la centralità dei temi, notevole è lo sforzo finanziario destinato alla promozione degli investimenti fissi lordi tramite la Legge Nuova Sabatini (dal 2014 a fronte di circa 864 milioni di euro sono stati attivati circa 11,3 miliardi di euro di finanziamenti) e alla facilitazione dell’accesso al credito per le PMI attraverso il Fondo di garanzia (nel corso del 2017 sono state concesse garanzie per 12,3 miliardi di euro circa a fronte di circa 17,5 miliardi di euro di finanziamenti accolti).

Nell’ambito del nuovo quadro strategico, tuttavia, un ruolo di assoluta centralità è stato riservato al tema del sostegno alle attività di R&S&I, ambito cruciale per la salvaguardia del grado di efficienza dinamica del tessuto economico e produttivo. Il divario rispetto agli altri principali competitor internazionali e dell’Unione, infatti, risulta sempre più marcato (IT 1,3% del PIL; GER 2,94%; FR 2,25%: EU-28 2% circa).

Dal 2014 in poi, attraverso il FCS, sono stati stanziati circa 3,4 miliardi di euro per il sostegno della R&S&I. Per filosofia di fondo e modalità attuative, inoltre, l’approccio seguito segna una profonda linea di discontinuità rispetto al passato. Il disegno di policy, infatti, passa da un approccio di sostegno di tipo verticale basato sull’individuazione delle filiere ad un approccio orizzontale basato sulle tecnologie (i.e. Key Enabling Technologies – Ket’s). In tale prospettiva, pertanto, sono state avviate iniziative volte a incentivare l’attività di ricerca più prossima al mercato (TRL 6-8), ovvero, in ambito ricerca industriale e sviluppo sperimentale (i.e. con esclusione della ricerca di base).

La strategia complessiva messa in campo nell’ambito delle politiche di sostegno alle attività economiche e produttive è caratterizzata da un quadro di forte coerenza tra l’approccio implementato a livello nazionale e quello di matrice comunitaria:

  • concentrazione/focalizzazione delle risorse complessive verso il sostegno alle attività di R&S&I: il 35% delle risorse PON IC ed il 37% delle risorse Nazionali (Fonte: Relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, 2017);
  • approccio attuato in coerenza con la strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) volto, da un lato, a favorire il consolidamento di una filiera dell’innovazione capace di trasformare i risultati della ricerca e dell’innovazione in un vantaggio competitivo per il sistema Paese e, dall’altro, ad individuare tematiche trasversali per lo sviluppo della competitività dei sistemi imprenditoriali, sostenendo le iniziative ad alto potenziale innovativo (CfrHorizon 2020, Industria sostenibile e Agenda digitale, le nuove iniziative Agrifood, Scienze della vita e Fabbrica intelligente).

Gli interventi del Fondo per la Crescita Sostenibile

In tema di operatività, osservando sia gli interventi a sportello che quelli negoziali (i.e. Accordi per l’innovazione), dal 2014 ad oggi il Fondo per la Crescita Sostenibile ha agevolato 867 imprese, favorito 2,5 miliardi di euro di investimenti privati e concesso agevolazioni per 1,4 miliardi di euro.

Un elemento particolarmente significativo che emerge dall’analisi di operatività è indubbiamente l’alto tasso di rappresentatività tra le imprese agevolate delle PMI (67%). Tale evidenza testimonia, da un lato, che le PMI italiane segnalano un alto interesse ad attivare o ampliare i processi innovativi in grado di rafforzare la loro capacità competitiva, dall’altro lato, che il FCS nell’operatività corrente è uno strumento particolarmente adatto a colmare tale fabbisogno.

Agrifood, Scienze della vita e Fabbrica Intelligente

In ottica più recente con riferimento alle ultime iniziative avviate sul FCS, di particolare rilievo è l’intervento, a valere sull’asse I del PON I&C, in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della SNSI relativi a Agrifood, Scienze della vita e Fabbrica Intelligente, che prevede una dotazione di circa 563 milioni di euro. Tale nuovo intervento, in termini più complessivi, mira a fornire una risposta robusta ai fabbisogni di ricerca, sviluppo e innovazione emersi dagli operatori nel Mezzogiorno in tali ambiti tematici. Il macro-obiettivo di sfondo all’intervento è rappresentato dall’esigenza di rafforzare l’ecosistema innovativo nel Sud Italia negli ambiti tematici in cui le potenzialità competitive del tessuto produttivo sono alte.

In ottica d’insieme è possibile constatare che molto è stato fatto, tuttavia, resta sul tappeto l’esigenza di verificare quale sia l’effettivo impatto generato dagli interventi. Il tema della ivalutazione, pertanto, nel corso degli ultimi anni è stato incorporato sempre più all’interno dei processi gestionali al fine di garantire una verifica ex post delle attività correnti, individuando punti di forza e di debolezza delle iniziative implementate. Considerata la natura (i.e. strumenti di supporto alle attività privata di R&S&I) e i relativi tempi di maturazione degli interventi (almeno 5 anni), tuttavia, i primi risultati valutativi sull’impatto del FCS potranno essere prodotti tra circa due anni.

Può chiedere il risarcimento chi ha subito un danno per internet

Chi ha subìto un danno alla persona via internet (per esempio una diffamazione) può rivolgersi direttamente ai giudici del proprio Stato di residenza per chiedere la soddisfazione integrale del danno. In alternativa può chiamare in causa, ma solo pro quota, i giudici di ciascuno degli Stati dell’Unione europea nei quali sono stati diffusi i contenuti contestati. Lo chiarisce la Corte di giustizia europea nelle sentenze a proposito delle cause C.509/09 e C-161/10 mettendo a punto quanto aveva già in precedenza stabilito per il solo caso della diffamazione su organi di stampa.
Diversi i profili delle due controversie approdate alla Corte. Nella prima è in questione il diritto di una società austriaca, la eDate Advertising, che gestisce un portale internet accessibile all’indirizzo http://www.rainbow.at, a pubblicare le notizie relative alla vicenda giudiziaria di due cittadini tedeschi condannati per un gravissimo reato.
Nel secondo caso si tratta invece di un classico gossip: un testo redatto in inglese e intitolato <Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez> è apparso sul sito internet del quotidiano britannico Sunday Mirror, insieme a dettagli relativi all’incontro tra la cantante australiana e l’attore francese. Quest’ultimo e suo padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita privata e del diritto all’immagine di Olivier Martinez e, in Francia, hanno agito in giudizio contro la società britannica Mgn, editrice del Sunday Mirror.
La Corte, nell’affrontare la problematica, ha innanzitutto precisato che la pubblicazione di contenuti su internet si distingue dalla diffusione, circoscritta territorialmente , di un testo a stampa: contenuti online possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di persone, ovunque nel mondo. Pertanto la diffusione universale, da una parte, può aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall’altra, rende estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno che può derivare da queste violazioni.
A differenza poi di quanto avviene a mezzo stampa, dove è stata affermata la competenza in linea di massima dello Stato del luogo dove ha sede l’editore, i giudici europei ritengono che l’impatto sui diritti alla personalità (come quello alla reputazione) di un’informazione messa in rete può essere meglio valutato dal giudice del luogo dove la vittima ha il proprio centro di interessi. Località che coincide di regola con quella della residenza abituale della persona fisica o con quello della sede statutaria per le persone giuridiche. Nei confronti di questo giudice è possibile la richiesta di risarcimento integrale.
Resta poi sempre possibile chiedere l’intervento, per un indennizzo integrale, dell’autorità giudiziaria dello Stato dove ha sede il soggetto che ha diffuso i contenuti contestati, come pure agire, ma solo per una parte del danno, in ognuno degli Stati dell’Unione nei quali è stato veicolato il messaggio dannoso.
Infine, nell’interpretare la direttiva sul commercio elettronico, la Corte ha stabilito che il prestatore di un servizio del commercio elettronico non può essere soggetto nello Stato membro ospitante a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

A chi innova non soltanto agevolazioni ma anche servizi

<incubatori certificaticatapano giuseppe 27 predisposti per offrire servizi e sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese start-up innovative oltre al pacchetto di agevolazioni per le imprese giovani, tecnologiche e votate al reinvestimento.
La start up ai raggi X. Queste le caratteristiche delle nuove start up innovative:
La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;
La società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
Deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
Non deve distribuire o aver distribuito utili;
Deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, spiega una nota di palazzo Chigi, la start up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30% del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.
Il ruolo dell’incubatore di start-up innovative certificato. Si tratta di una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una SocietasEuropaea, residente in Italia che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Detta struttura, rinvenibile nelle realtà locali, molto spesso nella forma di <parco scientifico e tecnologico> entra a far parte dell’articolato sistema di incentivi allo sviluppo delle nuove imprese ed è a sua volta beneficiaria di agevolazioni in termini di esenzione dagli oneri relativi al registro delle imprese. Essa, analogamente alle stesse le start up innovative, deve essere iscritta in apposita sezione speciale del Registro imprese mediante apposita autocertificazione, prodotta dal legale rappresentante, con cui attesti il possesso dei requisiti qualificanti per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto sviluppo.
Tale incubatore deve, a sua volta essere caratterizzato dalla presenza di particolari elementi:
Disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
Disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
Essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
Avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
Avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
Tale ultimo requisito può essere autocertificato adducendo:
Il numero delle candidature innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno;
Il numero di start-up innovative avviate, ospitate e uscite nell’anno;
Il numero complessivo di collaboratori e personale ospitato e le variazioni degli occupati rispetto all’anno precedente;
Il tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
Il capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
Il numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.