COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore di condominio è tenuto a comunicare ogni
anno, all’anagrafe tributaria, l’ammontare dei beni e servizi
acquistati dal condominio nel corso dell’anno d’imposta e i dati
dei relativi fornitori.
A tal fine, è tenuto alla compilazione del Quadro AC, contenuto
all’interno del Modello Redditi 2018, o del Quadro K, presente
all’interno del Modello 730/2018. Nella dichiarazione di
quest’anno è stata introdotta una novità che attiene
all’operazioni poste in essere con soggetti esteri.
Tale modello è richiesto anche per la comunicazione dei dati
identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero
del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni condominiali.

Compro oro: definite le regole del Registro

Dal 5 luglio 2017 sono entrate in vigore le nuove regole per
l’esercizio dell’attività di compro oro, finalizzate ad arginare il
fenomeno del sommerso e delle attività criminali.
Tra le novità più importanti l’introduzione del Registro degli
operatori compro oro, cui è obbligatorio iscriversi per esercitare
l’attività.
Con il Decreto Mef del 14.05.2018 sono state stabilite le modalità
tecniche di invio dei dati al Registro, che diventerà operativo il 3
settembre, come annunciato con il comunicato stampa
dell’OAM del 30.07.2018.

Considerata la rapida ed ampia diffusione del fenomeno dei “compro oro” su
tutto il territorio nazionale, e l’assenza di una regolamentazione specifica, il
legislatore ha emanato il Decreto legislativo 92/2017, in attuazione del criterio
di delega di cui all’art. 15 comma 2 lett. l) della L. 170/2016 (legge di
delegazione europea).
Con questo decreto vengono definiti gli obblighi cui gli operatori compro
oro devono attenersi al fine di garantire la piena tracciabilità della
compravendita e permuta degli oggetti preziosi.
Oltre al problema delle numerose transazioni commerciali in contanti,
senza emissione di alcuna ricevuta fiscale, o altra forma di tracciatura, il
fenomeno dei compro oro – prima del recente intervento – era soggetto
all’infiltrazione di organizzazioni criminali che utilizzavano tale attività di
compro oro per riciclare proventi illeciti.

La legge di conversione del cd. “Decreto dignità” ha introdotto molte novità.

Il Senato ha approvato il 7 agosto 2018 la conversione in legge del cd. Decreto
Dignità, già in vigore dal 14 luglio come decreto 87/2018 (primo
provvedimento del Governo Conte in materia economica) con importanti
modifiche.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta n. 186 dell’11 agosto 2018 come
Legge n.96 del 9/8/2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese”. Gli argomenti principali affrontati nella Legge
riguardano:
 misure per il contrasto al precariato,
 misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli
occupazionali,
 misure di contrasto al gioco d’azzardo,
 Semplificazioni fiscali.

 

Le cessioni gratuite di merce a titolo di «sconto commerciale» non sono imponibili IVA

La cessione di merci a titolo gratuito, effettuata a fronte del raggiungimento di un certo fatturato annuo, rientra nel concetto di “premio” ed in quanto tale è esclusa dalla base imponibile iva.

Ai sensi dell’art. 15 dpr 633/72, infatti, “non concorrono a formare la base imponibile […] il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali; tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.

La norma quindi pone questa duplice condizione:

  • che lo sconto sia previsto nelle originarie condizioni contrattuali. È quindi essenziale che tale situazione sia stata concordata fra le parti al momento della conclusione del contratto. L’esclusione non opera qualora il premio sia riconosciuto al cliente solo successivamente alla fatturazione della cessione dei beni ceduti a pagamento (assoggettata ad iva), senza che ciò fosse già stato pattuito contrattualmente.

In questo caso si pone il problema di come provare la pattuizione contrattuale, qualora il contratto sia orale. Pur non disconoscendo la validità di tali contratti, consigliamo di predisporre in ogni caso un documento scritto, con l’indicazione delle modalità di concessione dei premi e l’entità degli stessi, precedente l’inizio delle forniture.

  • che per il bene “ceduto” a titolo di premio non sia prevista in base alle tabelle allegate al dpr 633/72 un’aliquota iva più elevata di quella prevista per i beni ceduti a titolo oneroso da cui il premio deriva.

 

Se non risultano soddisfatte entrambe le condizioni indicate, è necessario assoggettare ad iva il valore normale del bene ceduto gratuitamente, così come è previsto per gli omaggi.

Pertanto, se risultano soddisfatte le condizioni di cui sopra, OPERATIVAMENTE, sia nel ddt accompagnatorio (se non si opta invece per la fattura immediata), che nella successiva fattura differita, si dovrà indicare che la merce è ceduta a titolo di premio.

A tal fine è preferibile indicare con precisione la casistica. Ad esempio nel corpo della fattura si può utilizzare la dicitura “merce ceduta a titolo di premio a seguito del raggiungimento da parte vostra del volume di XX euro di acquisti presso la nostra società nel periodo XX, come previsto da contratto stipulato fra le parti (eventualmente: sottoscritto in data XX/XX/XXXX)” o altre similari.

Il ddt dovrà indicare natura, qualità e quantità dei beni ceduti a titolo di premio.

In base all’art. 21, comma 2, lettere c) e d) dpr 633/72, occorre che il valore normale dei beni ceduti a titolo di premio (o sconto ed abbuono) venga inoltre esposto in fattura. La fattura sarà quindi emessa per il totale dei beni ceduti, sottraendo poi l’importo di quelli ceduti a titolo di premio, che nel caso specifico risultano essere la totalità, cosicché il documento dovrà risultare a zero.

In calce alla fattura andrà riportata la dicitura “escluso dalla base imponibile ex art. 15 dpr 633/72”.

 

Contabilmente si andrà a movimentare il conto “ricavi” in avere e poi, per lo stesso importo, il conto di costo in conto economico “sconti di natura commerciale, abbuoni, premi e resi su vendite”, in modo da stornare l’importo precedentemente imputato.

 

Diversamente, se non vengono soddisfatte le condizioni di cui sopra, è evidente che ci troviamo di fronte alla cessione in omaggio di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività dell’impresa e per i quali all’atto dell’acquisto o produzione sia stata detratta l’imposta: in questa ipotesi la cessione risulta essere imponibile Iva a norma delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, n.4), del D.P.R. 633/1972. Le cessioni gratuite di omaggi rilevanti ai fini Iva, per espressa previsione legislativa, sono, pertanto, assimilate alle ordinarie cessioni di beni a titolo oneroso.

 

Inoltre ai sensi dell’articolo 13 D.P.R. n. 633/72, la base imponibile sarà pari al prezzo di acquisto (in caso di beni solo commercializzati dal cedente), o in mancanza (come in caso di produzione dei beni) al prezzo di costo rideterminato alla data della cessione gratuita, su cui dovrà essere applicata l’imposta come se si trattasse di una cessione ordinaria nei confronti di un cliente (riteniamo che in questa situazione non sia opportuno far vedere al cliente il costo sostenuto per  la realizzazione dei prodotti).

 

E’ prevista, inoltre, la facoltà per l’impresa che assoggetta ad I.V.A. la cessione gratuita del bene di non esercitare la rivalsa, e cioè di non richiedere al soggetto che riceve l’omaggio il pagamento dell’I.V.A. esposta in fattura (è il caso che più frequentemente si verifica nella pratica). Infatti, la rivalsa dell’I.V.A. nei confronti del cliente non è obbligatoria: pertanto se, come usualmente accade, non viene chiesto al destinatario dell’omaggio il pagamento dell’imposta, occorrerà emettere fattura nella quale indicare che non si intende esercitare la rivalsa d’I.V.A. Oppure, in caso di assenza di rivalsa dell’imposta, in alternativa alla fattura sarà possibile adottare una delle seguenti procedure, così come disciplinato dalla circolare n. 32501388 dell’aprile 1993:

a)      autofattura in unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse; ed il relativo ammontare imponibile concorrerà alla determinazione dei volumi I.V.A.;

b)      in alternativa, procedere con annotazione su un apposito registro degli omaggi dell’ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.

 

Anche in questa situazioni (omaggi di beni di propria produzione), qualora si voglia ricorrere all’emissione di ddt, lo stesso dovrà indicare natura, qualità e quantità dei beni ceduti a titolo di omaggio.

 

Infine, per completezza sull’argomento trattato facciamo presente che, nel caso in cui si ricada nell’ipotesi degli omaggi, si dovranno considerare anche le ripercussioni che i beni ceduti a tal titolo avranno nel conteggio della base imponibile delle imposte dirette (sul punto disciplina IRES degli omaggi).

Il luogo giusto per un evento aziendale

Il primo passo da compiere per la scelta del luogo dell’evento è capire a chi è rivolto.
Evento per dipendenti/collaboratori. Si fa, generalmente, per coinvolgere e rendere partecipe della vita aziendale il proprio personale. I messaggi che un tipo di evento del genere deve trasmettere sono vari, tra cui: divertiamoci, siamo uniti, siamo una famiglia, condividiamo un’idea o un progetto, tutti siamo importanti.
Evento per clienti o partner commerciali. Un evento del genere deve trasmettere la forza, la concretezza e l’affidabilità della propria azienda. Al pubblico bisogna comunicare il motivo per cui si dovrebbe entrare in affari con la propria impresa o continuare a rimanere clienti.
Evento aperto al pubblico. Si tratta di un evento per il lancio di un nuovo prodotto. Per ammaliare un pubblico di questo tipo, la comunicazione deve essere sorprendente, innovativa e coinvolgente.
Se abbiamo deciso a quale delle categorie precedenti è destinato l’evento, i criteri per scegliere il luogo si devono basare su: emozioni da trasmettere, posizione, dimensioni della sala e attrezzature necessarie.
Emozioni da trasmettere. Si vuole creare un senso di intimità e coesione nel gruppo? Allora l’evento si deve svolgere all’interno di un parco, in un agriturismo oppure attraverso una gita di gruppo. Si vogliono trasmettere solidità e sicurezza
dell’azienda? Allora l’evento si deve svolgere in un luogo di alto profilo, come per esempio un albergo di lusso con sale meeting oppure all’interno di una villa. Si vogliono trasmettere la storia, la cultura e i valori aziendali? Allora l’evento
potrebbe tenersi nella sede aziendale oppure all’interno di una dimora storica. Si vuole lanciare un nuovo prodotto sul mercato? Allora una fiera specializzata potrebbe essere il luogo ideale.
Posizione. Una località raggiungibile è senza dubbio meglio di una struttura lontana dalle principali vie di comunicazione. È necessario valutare la distanza dell’evento aziendale dalle principali autostrade, aeroporti, stazioni ferroviarie, fermate del bus o della metropolitana. Ecco perché è fondamentale calarsi nei panni dei partecipanti e
chiedersi: con che mezzo parteciperanno all’evento?
Dimensioni della sala e attrezzature. L’evento è a numero chiuso o è aperto a un ampio pubblico? Un evento a numero chiuso permette di stimare meglio i costi e guadagni derivanti dall’organizzazione. Per un evento aperto ad un pubblico più vasto è necessario fare una stima del numero dei partecipanti. Gli errori da non commettere sono quelli di non affittare una sala troppo piccola, ma nemmeno una sala troppo grande per l’affluenza prevista. Infatti, il pubblico avrebbe la spiacevole sensazione di sentirsi disperso in un’aula semi deserta, oppure potrebbe rischiare di rimanere in
piedi per mancanza di sedie.
Altro aspetto da considerare è la scelta del luogo in base all’attrezzatura necessaria al suo svolgimento: ecco perché bisogna valutare elementi come l’ampiezza degli spazi, l’attrattiva del luogo, la presenza di barriere architettoniche, i parcheggi, l’illuminazione, le tecnologie a disposizione (esempio: videoproiettori).
A voi la scelta: meglio nella propria azienda? In una sala congressi di un hotel? In un ristorante?In una piazza?All’interno di un parco? Oppure in una gita di gruppo alla scoperta delle meraviglie che ci circondano?

Il fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali

Tramite la sottoscrizione dell’accordo del 3 ottobre 2017, le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria (Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) si sono avvalse della facoltà di “opting out”, istituendo il “Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali”, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015. Il Fondo categoriale è in attesa di essere cooptato con decreto ministeriale nel sistema pubblico previdenziale e sottrarrà i datori di lavoro professionisti dalla contribuzione al FIS (Fondo di integrazione salariale). Nella fase di avvio, il fondo di settore assicurerà unicamente il finanziamento di un assegno ordinario in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni. È invece sul piano operativo che si segnalano i maggiori profili di innovazione, in quanto l’accordo istitutivo prevede un apprezzabile ampliamento dell’area di tutela minima legale, annoverando fra i destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito del Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali tutti i datori di lavoro con almeno 3 dipendenti.

Agevolazioni “prima casa” computo della superficie utile. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2010 del 26 gennaio 2018)

In tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 1, comma III, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta Registro), occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969. In forza di detto provvedimento è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di un’abitazione assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso. in ogni caso, in esito all’entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. 23/2011, non sono dovute le sanzioni applicate .

Per l’impresa che aumenta la propria competitività arrivano aiuti dallo stato

Si ha un aiuto di stato solo nel caso in cui l’intervento pubblico produca un vantaggio per l’impresa cui è rivolto. ll fatto che si verifichi un trasferimento di denaro da un soggetto pubblico a un’impresa non comporta necessariamente un vantaggio per quest’ultima. Occorre cioè verificare se l’impresa, in virtù dell’intervento pubblico, migliora la propria situazione finanziaria a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato. Queste alcune delle risposte ad una serie di quesiti posti ad Unioncamere in merito alla concessione e gestione degli aiuti di stato alle imprese. Possono costituire oggetto di contributi in de minimis le spese di viaggio sostenute da un’impresa per la partecipazione, per esempio, a un evento o a una manifestazione promozionale.

Casi di esclusione di aiuto di stato

Non siamo in presenza di un aiuto di stato nel caso di concessione di voucher per la copertura delle spese per l’attività svolta dai tutor aziendali nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. In questo caso le imprese non godono di nessun vantaggio in quanto il voucher costituisce tutt’al più un risarcimento per i costi che l’impresa dovrà sostenere per assistere lo studente. L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica; Il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente. L’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro. Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi. Le imprese ospitanti devono essere in grado di garantire

– capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività ricomprese in alternanza scuola-lavoro;

– capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività in convenzione;

– capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività.

A tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e dedicato alla supervisione ed alla valutazione dello studente, a cui quest’ultimo fa riferimento e con oneri a carico del soggetto ospitante. Il voucher potrà essere utilizzato per coprire le spese legate alla figura del tutor e potrà inoltre servire per acquistare servizi accessori, necessari all’impresa partecipante a gestire le comunicazioni con il sistema scolastico e a rafforzare la partnership con esso. Tutti costi che l’impresa che non si renderà disponibile ad ospitare studenti non dovrà sostenere. La volontarietà della partecipazione all’operazione da parte delle imprese è elemento essenziale ai fini della qualificazione del voucher sotto il profilo delle regole di concorrenza. Il voucher acquisisce così essenzialmente la funzione di stimolo per le imprese ad aderire all’iniziativa, che diversamente avrebbe grandi difficoltà ad essere messa in atto in forma generalizzata.

 

Campania finanziamenti cultura e turismo, fondo perduto fino a € 200.000

Regione Campania ha pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 164 del 30 luglio 2018 recante il bando per  la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le Micro, Piccole e Medie imprese operanti nei settori della culturaprodotti e servizi del turismo culturale in Campania. Il bando rientra nell’ambito dell’Azione 3.2.2 del POR Campania FESR 2014 – 2020.

La misura è dotata di risorse per € 10.000.000,00 suddivisi in due ambiti di intervento, come segue:

Ambito 1 Sistema produttivo della Cultura – dotazione finanziaria € 4.000.000,00.

Beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le Micro, Piccole o Medie Imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che operano nella sfera del patrimonio culturale storico e artistico.
In particolare, si specifica che le imprese che possono accedere agli aiuti devono appartenere ai seguenti settori:

  • rappresentazioni artistiche;
  • gestione di strutture artistiche e sale cinematografiche;
  • biblioteche, archivi e attività di musei;
  • gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • attività di orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.
Interventi ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni i progetti che riguardano le seguenti tipologie di interventi:

  • miglioramento dei servizi e della qualità dell’offerta culturale esistente nelle aree di interesse degli attrattori identificati, valorizzando e rafforzando la fruizione degli stessi, consolidando il legame tra identità e territorio, cultura e turismo sostenibile ed incrementando le attività economiche ad essi connessi, ovvero impiantando nuovi servizi o dando corso ad innovazioni di processo con le stesse finalità;
  • riqualificazione e offerta di nuovi servizi e prodotti culturali;
  • creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli di gestione di sale e strutture adibite a rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche in genere;
  • valorizzazione, rigenerazione e fruizione culturale di spazi pubblici identificabili come attrattori culturali e naturali, o spazi collegati a questi ultimi.
Spese ammissibili ed ammontare delle agevolazioni

Il programma dovrà prevedere spese agevolabili per un valore minimo complessivo di € 50.000,00.
Sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci di spesa:

  • opere murarie, sistemazioni esterne ed impiantistiche;
  • macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività gestionale del proponente; mezzi mobili, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’attività oggetto delle agevolazioni;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività dal programma;
  • consulenze specialistiche in tema di ICT, marketing e innovazione, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo e promo-commerciale;
  • servizi di ricerca, sviluppo e digitalizzazione.

Il contributo erogabile può raggiungere l’intensità massima dell’80% delle spese ammesse e l’importo massimo può raggiungere € 200.000,00.

Ambito 2 Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale – dotazione finanziaria € 6.000.000,00.

Beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le Micro, Piccole o Medie Imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che operano nella sfera delle produzioni dei contenuti culturali, della cultura materiale e delle attività correlate. In particolare, le imprese devono operare nei seguenti settori:

  • industrie culturali, fotografia, stampa;
  • industrie creative, editoria, grafica, studi di registrazione, radio e televisione, studi di registrazioni sonore, computer games (a tematica culturale), comunicazione;
  • servizi per la pubblicità, software e sviluppo, ICT; architettura e servizi diversi per il patrimonio culturale, design, il made in Italy, la moda ed i settori in cui trovano espressione le attività collegate alle tradizioni ed alla
    culturale locale;
  • mobilità turistica, ricettività, ristorazione.
Interventi ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni i progetti che riguardano le seguenti tipologie di interventi:

  • sviluppo di nuovi prodotti/servizi a sostegno del turismo culturale realizzati in una logica di rete e che sfruttano le nuove tecnologie;
  • valorizzazione e promozione turistica degli attrattori culturali e naturali, della tradizione e della cultura locale;
  • rafforzamento e potenziamento di attività tipiche locali legate all’incremento dell’offerta collegata alla fruizione turistico-culturale.
Spese ammissibili ed ammontare delle agevolazioni

Il programma dovrà prevedere spese agevolabili per un valore minimo complessivo di € 50.000,00.
Sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci di spesa:

  • opere murarie, sistemazioni esterne ed impiantistiche;
  • macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività gestionale del proponente; mezzi mobili, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’attività oggetto delle agevolazioni;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività dal programma;
  • consulenze specialistiche in tema di ICT, marketing e innovazione, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo e promo-commerciale;
  • servizi di ricerca, sviluppo e digitalizzazione.

L’incentivo, nella forma di contributo a fondo perduto, può raggiungere la misura massima del 60% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di:

  • 200.000,00 euro per progetti proposti da consorzi/società consortili o Reti – soggetto;
  • 80.000,00 euro per progetti proposti da singole MPMI;
  • nel caso di impresa facente parte di una Rete – contratto il contributo massimo ottenibile è pari a
    euro 100.000,00. Alla stessa Rete – contratto complessivamente non potrà essere attribuito un
    contributo superiore a euro 400.000,00.
Termine di presentazione delle domande di accesso agli incentivi

Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line e inviate mediante procedura telematica a partire dalle ore 10.00 del 19 settembre 2018 fino alle ore 14.00 del 1° ottobre 2018.

Trend positivo per turismo ed esportazioni

 Ferragosto positivo per il turismo e per l’export del nostro Paese.
Per il ponte tra il 12 ed il 15 agosto è stato già riservato l”88% delle camere offerte online dal nostro sistema ricettivo, con punte del 93% nelle località balneari. Un dato che – secondo le rilevazioni e le analisi condotte da Cst per Assoturismo Confesercenti – conferma l”andamento positivo della stagione dal punto di vista dei numeri dei visitatori: per il trimestre estivo giugno-agosto si prevedono 218,9 milioni di presenze, 4,5 milioni in più dell”estate record dello scorso anno. È quanto emerge dal monitoraggio dei principali Online Travel Agency, emerge che in media l”88% delle camere disponibili online è già stato prenotato; ma valori più alti sono attesi per le locali balneari (93%) e per le località lacuali (91%). Bene anche le destinazioni montane, con tassi d’occupazione media intorno al 90%. Le città d”arte sono all”84%, mentre le località termali si fermano al 65%. Tra le regioni, le più prenotate sono la Sardegna (93% della disponibilità già riservata) e il Trentino Alto Adige e la Liguria (92%).
A contribuire alla crescita è la domanda estera, orientata soprattutto alle città d’arte, mentre quella italiana rimane più debole, concentrata in particolare nei fine settimana presso le località balneari. Una situazione che sta causando momenti di difficoltà. Anche nelle località balneari, comunque, ad aumentare sono soprattutto i turisti stranieri, mentre la domanda italiana rimane ferma rispetto allo stesso periodo del 2017.
Notizie positive anche dalle imprese degli altri settori: a giugno 2018 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+4,6%) e un più contenuto aumento per le importazioni (+0,3%). Il sostenuto incremento congiunturale dell’export è da ascrivere prevalentemente alla crescita delle vendite verso i mercati extra Ue (+8,0%), dovuta principalmente ai mezzi di navigazione marittima, mentre quella verso l’area Ue è meno intensa (+2,1%). A rilevarlo è l’Istat che nel secondo trimestre del 2018, rispetto al primo, registrano incrementi per entrambi i flussi, più intensi per le importazioni (+2,5%) che per le esportazioni (+1,1%). A giugno 2018 l’aumento dell’export su base annua è pari a +6,6% e coinvolge sia l’area extra Ue (+8,0%) sia i paesi Ue (+5,6%).
Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita tendenziale dell’export nel mese di giugno, si segnalano mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+47,0%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+10,2%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+15,4%) e prodotti petroliferi raffinati (+20,1%) mentre nello stesso mese contribuiscono negativamente, come si è detto, gli autoveicoli (-3,1%).
Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’incremento delle esportazioni sono Svizzera (+55,1%), Stati Uniti (+18,8%), Francia (+10,3%), Germania (+4,1%) e Paesi Bassi (+20,8%).Nel periodo gennaio-giugno 2018, la crescita tendenziale dell’export è pari a +3,7% ed è principalmente determinata da metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+7,0%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,6%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+11,9%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+6,5%) e apparecchi elettrici (+4,1%). Si stima che il surplus commerciale aumenti di oltre mezzo miliardo di euro (da +4.504 milioni a giugno 2017 a +5.071 milioni a giugno 2018). Nei primi sei mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge +18.955 milioni (+38.179 milioni al netto dei prodotti energetici). Nel mese di giugno 2018 si stima che l’indice dei prezzi all’importazione aumenti dell’1,1% su maggio 2018 e del 3,5% su base annua. Al netto dei prodotti energetici, l’indice aumenta dello 0,3% in termini congiunturali e diminuisce dello 0,1% in termini tendenziali.