Contabilità e bilancio l’area di specializzazione più gettonata per i Commercialisti

Una professione esercitata per l ’89% in uno studio organizzato, per il 61,3% individuale, con bilancio e contabilità (89%) quale area di specializzazione prediletta.

Sono alcuni dei dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, presentati oggi a Milano.

Lo studio segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l’indagine statistica condotta nel 2012 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia.

Al momento dell’elaborazione dei dati contenuti in questa anteprima (13.9.2018), i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318, con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più “robusto” se confrontato con le altre indagini.

I dati qui presentati costituiscono un’anteprima dei risultati dell’indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In questa anteprima, sono rappresentati i dati relativi all’esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall’assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest’ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell’organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla FNC per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.

Nelle prossime settimane, la FNC procederà ad ulteriori elaborazioni e analisi dei dati fornendo, in particolare, dettagli relativi alle macroaree territoriali, alle differenze di genere e a quelle di età. Ulteriori approfondimenti statistici saranno condotti successivamente soprattutto per l’analisi di correlazioni esistenti tra le economie di scala e le economie di specializzazione.

In merito al titolo di studio posseduto, dall’indagine emerge come la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%. Insieme essi raggiungono il 70,5%. Segue con il 20,4% il diploma di scuola media superiore e con il 5,2% la laurea triennale. Infine, il 3% ha un master universitario e l’1% un dottorato di ricerca.

Sul fronte dell’esercizio della professione se l’89% dei rispondenti all’Indagine ha dichiarato di esercitare la in uno studio organizzato il restante campione si divide tra chi lavora in forma non organizzata (8,8%), ad esempio mediante l’uso promiscuo della propria abitazione e chi dichiara di non esercitare la professione o perché iscritto nell’elenco speciale o perché inattivo.

L’area professionale più gettonata dove si è maturata una specifica esperienza, è come prevedibile, è Contabilità e bilancio con l’89% di preferenze, seguita da Consulenza e pianificazione fiscale, anche se a debita distanza, con il 55,2%. Molto vicina a quest’ultima si trova l’area Revisione legale e controllo di legalità con il 54%. Un po’ più distanti troviamo Valutazioni d’azienda con il 41,1%, Contenzioso tributario con il 38,5% e, sorpresa molto interessante, Consulenza e finanza aziendale con il 38,1%. Ancora più distanti, quasi a prefigurare aree professionali di nicchia, troviamo Crisi d’impresa con il 18%, Enti del terzo settore con il 15,7%, Enti locali con il 14,3%, Economia e fiscalità del lavoro con il 13,4%, Funzioni giudiziarie con il 13,2% e, infine, Corporate governance ovvero Amministrazione di imprese con il 9,4%. (Così, comunicato FNC del 24 settembre 2018).

INPS chiude uffici territoriali

L’Inps taglia gli uffici territoriali. Popolazione residente (più di 60 mila abitanti), personale assegnato (oltre 10 unità lavorative) e tasso d’ipercopertura (rapporto utenti e popolazione, inferiore al 60%) sono i tre parametri che giustificano la presenza di un’agenzia sul territorio (bastano due). Viceversa, la difformità di almeno due parametri di un’agenzia già funzionante, fa scattare la sua chiusura. Lo spiega la circolare n. 96/2018 che illustra il nuovo regolamento sul decentramento territoriale, aggiornato nei parametri rispetto alla determina n. 333/2011, presagendo un ridimensionamento anche a motivo del massiccio ricorso alla telematica per numerosi servizi. Con i vecchi parametri, per esempio, il minimo di popolazione residente era di 28 mila abitanti; ora è salito a «più di 60 mila». La circolare chiede ai direttori regionali e di coordinamento metropolitano di presentare, entro il 15 ottobre, una relazione sulle agenzie che non soddisfano almeno due dei parametri e che vanno chiuse o trasformate in Punti Inps.

Nuovi criteri. Il nuovo regolamento è stato approvato con la determina n. 52/2018 e si basa, spiega l’Inps, su una metodologia di valutazione costi/benefici articolata su tre canoni operativi:

a) individuazione del bacino di utenza, nonché d’accessibilità a strutture Inps, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;

b) comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e qualità dei servizi conseguibili dalle agenzie;

c) bilanciamento tra costi emergenti e costi cessanti per la riconfigurazione dell’assetto di servizio, anche tenendo conto delle possibilità di interazione e di erogazione dei servizi consentite dalla tecnologia.

I nuovi parametri. Sono indicati in tabella (insieme ai vecchi paramenti della determina n. 333/2011). Servono, come accennato, per l’istituzione di una nuova agenzia ovvero per la chiusura e/o trasformazione di quelle già istituite e funzionanti. I parametri sono soggetti a revisione biennale, in relazione al progressivo consolidamento dei canali d’interazione con l’utenza alternativi allo sportello (ad esempio, l’online). Per l’istituzione di una nuova agenzia, spiega l’Inps, occorre il rispetto di almeno due paramenti e l’istituzione è determinata dal presidente Inps su proposta del direttore generale. Viceversa, le agenzie già istituite e funzionati, le quali presentino di norma almeno due parametri difformi, possono essere oggetto, sempre da parte presidente dell’Inps, di chiusura o di trasformazione in Punto Inps.

Un mese per il monitoraggio. La parola ora passa al territorio. I direttori regionali e coordinamento metropolitano, infatti, sono chiamati a inviare, entro il 15 ottobre, alla direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, una relazione sulla situazione e sui possibili sviluppi delle agenzie già istituite e funzionanti, che presentino di norma almeno due parametri difformi rispetto a quelli nuovi fissati dal recente regolamento, evidenziando le ragioni a supporto della proposta (chiusura o trasformazione), sulla base di una valutazione operata sulla base dei nuovi criteri (bacino di utenza, miglioramento servizi, costi/benefici).

224 milioni per l’istruzione 0-6 anni

C’è un sostanziale “via libera delle Regioni al riparto 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita sino a sei anni per un totale di 224 milioni”. Lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Stefano Bonaccini,  preannunciando un’intesa in Conferenza Unificata che poi non è stato possibile ratificare a causa della sospensione dei lavori .
Si tratta di risorse importanti per andare avanti nell’ampliamento e nell’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia anche con l’obiettivo di recuperare determinati divari territoriali. I fondi sono stati attribuiti alle Regioni che assicureranno per l’anno 2018 un finanziamento ulteriore pari almeno al 20 per cento delle risorse assicurate dallo Stato. Poi – ha concluso Bonaccini – sulla base della programmazione regionale, saranno erogate direttamente ai Comuni”.

La ripartizione prevista dal Decreto
Regioni Totale Complessivo 2018
Abruzzo 4.045.996
Basilicata 1.557.436
Calabria 6.755.592
Campania 20.395.267
Emilia-Romagna 20.308.143
Friuli Venezia Giulia 4.335.400
Lazio 23.544.329
Liguria 4.870.526
Lombardia 40.000.464
Marche 5.318.025
Molise 862.673
Piemonte 15.671.503
Puglia 12.944.001
Sardegna 4.755.962
Sicilia 17.543.778
Toscana 13.838.453
Trento 2.624.457
Bolzano 2.044.783
Umbria 3.814.237
Valle d’Aosta 658.516
Veneto 18.110.459
Totale 224.000.000

 

Movimenti sospetti sul conto corrente bancario

Accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha così avuto modo di ribadire, una volta di più, come in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del
contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando
all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Nulla da eccepire quindi circa l’operato dell’Agenzia che aveva determinato il reddito e recuperato a tassazione le imposte non
versate sulla base di tali movimenti.

contratto di apprendistato ,assunzione e formazione di giovani

E’ stato pubblicato il bando di Regione Campania finalizzato a promuovere l’immissione dei giovani nel mondo del lavoro attraverso assunzioni mediante contratti di apprendistato professionalizzante. Le azioni previste dal bando mirano a promuovere l’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante attraverso l’erogazione di incentivi datori di lavoro che, al termine dell’apprendistato proseguono il rapporto di lavoro con l’apprendista, a tempo indeterminato. Sono inoltre finanziati percorsi di formazione erogati dalle agenzie formative accreditate presso la Regione Campania.

Le risorse disponibili e destinate all’attuazione della misura sono pari a complessivi € 4.200.000,00, di cui € 3.500.000,00 a valere sull’Asse III del POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 15, Ra 10.6, Azione 10.6.2. e € 700.000,00 a valere sull’asse I del POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.1.

Soggetti richiedenti – incentivi per l’apprendistato professionalizzante in Campania
  1. le imprese con sede legale od operativa in Campania, che assumono o abbiano in corso un contratto di apprendistato professionalizzante e vogliono trasformarlo in definitivo;
  2. le agenzie formative accreditate per la formazione continua presso la Regione Campania in in ATS con le imprese partecipanti.
    Lavoratori coinvolti dall’erogazione degli incentivi

    Destinatari dell’intervento sono i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per chi è già in possesso di una qualifica professionale) residenti o domiciliati in Campania.

    Linee di intervento

    Le azioni finanziabili possono consistere in

    • percorsi formativi per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
    • incentivi all’occupazione rivolti alle imprese che non recedono dal contratto di apprendistato e che al termine dello stesso proseguono il rapporto di lavoro, con l’apprendista, a tempo indeterminato, con obbligo del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi.
    Entità degli incentivi all’occupazione di giovani apprendisti

    Per le imprese , in possesso dei richiesti requisiti, che assumono i destinatari del bando con contratto di apprendistato professionalizzante e lo trasformano in contratto a tempo indeterminato con obbligo di mantenimento per almeno 24 mesi, è prevista l’erogazione di un incentivo all’assunzione e stabilizzazione, pari a € 7.000,00.

    Entità degli incentivi per l’erogazione di percorsi formativi a giovani apprendisti

    Per le agenzie formative accreditate presso Regione Campania, la formazione formale può avere una durata complessiva massima di 120 ore per il triennio di vigenza
    del contratto di apprendistato.
    Il costo totale massimo per il periodo massimo di 120 ore triennali è pari ad € 4.800,00 per apprendista. Per i giovani iscritti alle liste della Legge 68/99, il costo totale massimo è pari ad € 5.600,00.

    La formazione on the job potrà essere finanziata per un massimo di 240 ore nel triennio e per un importo massimo di € 3.360.00 per apprendista e per i giovani iscritti nelle liste della Legge 68/99 per un importo massimo di € 3.840,00.

    Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

    Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma apprendistatoregionecampania.it , seguendo le modalità previste dalla stessa a far data dal 28 settembre 2018 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Rimborso del prezzo di un biglietto

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Gli effetti dell’adesione allo scudo fiscale

A stabilirlo la sezione penale della Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso presentato da due imprenditori.

In particolare “il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l’agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale”. L’adesione allo scudo fiscale con conseguente rimpatrio dei capitali diviene così un “radicale ostacolo alla configurabilità delle successive operazioni commerciali quali autonome condotte penalmente rilevanti”.

Mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 – in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo.

I messaggi sui social destinati a gruppi chiusi devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile

I messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile e tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell’ambiente sociale.

Il contribuente salvo dall’incertezza della normativa

Corte Cassazione 10/09/2018

Non sono applicabili sanzioni qualora le norme fiscali risultano poco comprensibili e la prassi sull’argomento è spesso contrastante. Con queste motivazioni la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società che si era vista contestare la valorizzazione delle rimanenze con ripresa a tassazione a fini IRES e IRAP. Nella stessa
sentenza, la Suprema Corte ha così compilato un decalogo sul tema del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva che si può quindi rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore
indicativo:
1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei
Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;                                                                                          10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
Per la Cassazione, quindi, tali fatti indice “devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.