Catapano Giuseppe scrive: Anatocismo, come recuperare gli interessi dalla banca

La sentenza di ieri della Cassazione apre un nuovo spiraglio nell’infinito contenzioso tra clienti e banche e, in particolare, in tutte quelle cause rivolte a ottenere la restituzione degli interessi “maggiorati” per via dell’applicazione del cosiddetto “anatocismo”. In pratica, la “capitalizzazione degli interessi” (ossia l’applicazione degli interessi non solo sulla sorte capitale, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza) sarebbe – secondo il nuovo indirizzo della Suprema Corte – sempre illecita: non solo, quindi, quando applicata trimestralmente (orientamento ormai pacifico in giurisprudenza), ma anche annualmente. La sentenza, peraltro, si somma all’ulteriore attacco all’anatocismo proveniente dalla disposizione della legge di Stabilità 2014 che ne ha vietato l’applicazione e che è stata, ancor più di recente, interpretata dal Tribunale di Milano, il quale ha chiarito che il divieto è già operativo e non necessita di decreti attuativi del CICR (come invece la norma lascia intravedere). Ora, quindi, non ci sono più scappatoie e, con la precisazione della Cassazione intervenuta ieri (leggi “Stop anatocismo anche annuale”), i clienti potranno pretendere la restituzione delle somme illegittimamente prelevate sino ad oggi. Val la pena evidenziare il passaggio “chiave” della sentenza della Suprema Corte. Nel provvedimento in questione si legge che l’illegittimità dell’anatocismo era stata, in effetti, già affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il fatto però che la giurisprudenza abbia dichiarato illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi (per l’assenza di un uso normativo atto a legittimarla), non significa che va ritenuta invece lecita la capitalizzazione annuale. Insomma, così come non esistono usi dai quali si possa ritenere valido l’anatocismo applicato una volta ogni tre mesi, non ne esistono neanche con riferimento a quello applicato una volta all’anno. Una deduzione certo strumentale, su cui hanno fatto leva, per tutti questi anni, le banche. “Usi siffatti – prosegue la sentenza – non si rivengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (…) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”. Difatti, le banche hanno ritenuto di poter applicare la capitalizzazione annuale degli interessi passivi a condizione di applicarla anche su quelli attivi: in pratica, sino a ieri si è erroneamente creduto che l’anatocismo fosse legittimo a patto di garantire la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Ma, evidentemente, la Cassazione ha sconfessato anche questa falsa credenza. Deve pertanto ritenersi – e qui il passaggio chiave della sentenza – che la capitalizzazione annuale degli interessi sia un uso illegittimamente applicato: non rileva, infatti, l’arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione. Che fare? Prima di imbarcarsi in una causa costosa, è opportuno affidarsi a un professionista serio che effettui i conteggi sugli estratti conto e, valutata anche l’eventuale prescrizione, verifichi le somme a cui, eventualmente, il cliente abbia diritto alla restituzione. Per piccoli importi potrebbe essere non conveniente intraprendere una causa: e questo perché, oltre all’avvocato e al contributo unificato, potrebbero scattare i costi della perizia tecnica d’ufficio, salvo che il giudice ritenga di addebitarne l’acconto alla banca. In ogni caso, c’è sempre la possibilità di affidarsi all’Arbitro Bancario Finanziario, che certo non è organo terzo come il giudice, ma il ricorso presentato dal cittadino garantisce celerità, economicità e facilità di accesso: ricorso che, ricordiamolo, è possibile solo dopo aver fatto reclamo alla banca o alla finanziaria e aver ricevuto una risposta non soddisfacente oppure non aver ricevuto risposta dopo 30 giorni dal reclamo (l’Arbitro, però, deve essere interpellato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, altrimenti bisogna ricominciare la procedura da capo). Cosa chiedere al giudice? Chi intende intraprendere la causa contro l’anatocismo, dovrà: – chiedere al tribunale che venga ricalcolata la misura degli interessi dal momento dell’apertura del conto corrente o della stipula del contratto di finanziamento anche attraverso una CTU (consulenza tecnica d’ufficio). In tal caso il magistrato riconosce, di norma, al consulente da questi incaricato, il diritto a ottenere un anticipo sull’onorario, che viene posto a carico di chi ne propone istanza (ossia su colui che solleva l’eccezione che, in questo caso, è il cliente); – chiedere che venga dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi; – proporre l’azione di ripetizione dell’indebito attraverso cui può domandare la restituzione delle somme che gli sono state illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici. Quali documenti procurarsi? Chi intende procedere con la causa contro la banca dovrà recuperare: – il contratto di conto corrente o di apertura credito da cui sia possibile individuare il tasso di interesse concordato tra le parti e applicato dalla banca; o, in alternativa, il contratto di finanziamento da cui possa evincersi il calcolo di interessi passivi (per es.: un mutuo o un leasing magari con addebito di interessi in conto corrente); – il foglio informativo, cioè il documento disponibile presso ogni filiale della banca che espone le caratteristiche e le informazioni di un determinato prodotto bancario; – il documento di sintesi, cioè il documento che contiene le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo all’operazione bancaria; – le scritture contabili collegate al contratto cioè gli estratti conto e la documentazione contabile attestante i versamenti effettuati. Con questi documenti, il cliente può fornire la prova di possibili anomalie nell’addebito degli interessi sospetti di anatocismo. Entro quali termini? Ricordiamo che il termine di prescrizione per intraprendere l’azione di restituzione delle somme prelevate a titolo di anatocismo è di dieci anni. Se però i versamenti sono stati effettuati su un conto corrente con apertura di credito con l’obiettivo di ripristinare la provvista, la prescrizione parte dalla data di chiusura del conto corrente. Qualora invece i versamenti siano stati effettuati su un conto con apertura di credito con lo scopo di estinguere il debito, la prescrizione parte dalla data di ciascuno pagamento effettuata a titolo di rimessa.

Catapanao Giuseppe informa: Equitalia, quale difesa contro il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. Esso consiste nel provvedimento con cui l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi dal porre in atto qualsiasi azione il cui scopo sia quello di sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i loro frutti, con la dichiarazione che qualsiasi azione compiuta su di esso non sarà valida. In sostanza con il pignoramento il bene oggetto dell’atto viene sottratto alla disponibilità del suo proprietario. La disciplina dell’espropriazione forzata ordinaria è contenuta nel Codice di procedura civile. Le regole invece dell’espropriazione esattoriale sono speciali e prevedono l’incasso diretto delle somme a ristoro del debito da parte degli agenti della riscossione, in seguito all’esito positivo della procedura di verifica. Il procedimento è notevolmente più veloce rispetto a quello ordinario, in quanto: – non richiede che venga designato un difensore; – non necessita l’autorizzazione dal Giudice dell’esecuzione; – non prevede che venga fissata un’udienza; – non prevede la citazione del terzo pignorato, né il conseguente passaggio dal giudice dell’esecuzione; – il terzo è tenuto a effettuare il versamento in base all’atto ricevuto dall’agente della riscossione, senza che vi sia un’ordinanza di assegnazione da parte dell’autorità giudiziaria. Il procedimento esecutivo presenta, quindi, un carattere derogatorio rispetto alla disciplina prevista dal codice di procedura civile. L’Agente della riscossione, nel caso in cui il contribuente non abbia versato la somma iscritta a ruolo entro i sessanta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento, ovvero i novanta giorni successivi alla notifica dell’accertamento esecutivo, ha la possibilità di avviare l’espropriazione forzata potendo inoltre scegliere se procedere al pignoramento di un bene immobile o di un bene mobile o di un credito del contribuente debitore. La procedura del pignoramento dei crediti presso terzi L’Agente della riscossione ha titolo a pignorare un credito vantato dal contribuente nei confronti di un terzo (ed un deposito bancario è, in sostanza, un credito che il correntista vanta nei confronti dell’Istituto di credito) sia con le modalità ordinarie (dettate dalla disciplina processualcivilistica) sia con quelle specifiche. L’atto con cui vengono pignorati i crediti del debitore verso soggetti terzi può contenere l’ordine impartito al terzo di pagare direttamente il credito all’Agente della riscossione fino a concorrenza del credito per il quale si procede (la banca può quindi essere obbligata a versare all’erario la giacenza esistente sul conto corrente nonché gli eventuali accrediti che su di esso vengano a confluire). In questo caso l’intervento del Giudice dell’esecuzione è eventuale in quanto relegato al solo caso di inottemperanza da parte del terzo, all’ordine di effettuare il pagamento (il giudice interviene solo se la banca non esegue il trasferimento a favore del’Erario delle giacenze sul conto corrente pignorato). Allo scopo di evitare l’inottemperanza e quindi la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Agente della riscossione può adottare la procedura cosiddetta preventiva, richiedendo ai soggetti terzi che sono debitori del contribuente iscritto a ruolo di comunicargli per iscritto le cose o le somme che sono da loro dovute al contribuente debitore. L’atto di pignoramento dei crediti del debitore presso terzi può contenere, in luogo della citazione prevista dal Codice di procedura civile l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: – nel termine di sessanta giorni a partire dalla data della notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; – alle rispettive scadenze, per le restanti somme. In sostanza il termine entro cui il debitore del pignorato deve adempiere al versamento diretto nei confronti del concessionario della riscossione è di 60 giorni, termine che decorre dalla data in cui è stato notificato l’atto di pignoramento. L’atto di espropriazione forzata esattoriale di crediti può essere redatto anche da parte di dipendenti dell’Agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione. La disposizione non trova applicazione relativamente ai crediti pensionistici e con i limiti stabiliti per le ipotesi contemplate dal codice di procedura civile secondo cui le somme che sono dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate non oltre la misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Limiti di pignorabilità Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad: – 1/10 per importi fino a 2.500 euro – 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro – 1/5 per importi superiori a 5.000 euro. Resta in ogni caso ferma la misura della pignorabilità pari ad un quinto, nel caso in cui le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. Inoltre, nel caso di accredito delle somme (quali stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento) oggetto di pignoramento sul conto corrente intestato al debitore, l’obbligo del terzo pignorato (la banca) di trattenere tale importo per poi girarlo all’Agente della riscossione non si estende all’ultimo emolumento accreditato a favore del debitore. In sostanza, l’Istituto di Credito, nel caso in cui venga accreditato sul conto corrente, già pignorato dall’Agente della riscossione, l’ultimo stipendio deve comunque rendere disponibile tale somma al debitore senza poterla acquisire a scomputo delle iscrizioni a ruolo. Rimane esclusa la pignorabilità delle cd. rimesse, vale a dire i versamenti che nel contratto bancario di apertura di credito vengono effettuati dal titolare del conto corrente per ridurre o estinguere il saldo debitore del conto medesimo. L’Agente della riscossione ha poi la possibilità di utilizzare tutti i dati che affluiscono nell’anagrafe tributaria da parte di tutti gli intermediari e, in generale, gli operatori finanziari, compresa Poste Italiane s.p.a. Ciò mette il Concessionario nelle condizioni di conoscere dove i contribuenti hanno depositate le loro somme o dove sono impiegati i loro risparmi. Quali sono le tutele giurisdizionali per il contribuente esecutato Ci si chiede, a questo punto, quali siano gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati da parte del contribuente/debitore esecutato al fine di ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto esecutivo. Secondo la tesi interpretativa prevalente resterebbero escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti dell’esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento. In campo tributario permane infatti l’esclusione delle ordinarie opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. Di conseguenza il debitore contribuente potrebbe esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando l’atto di pignoramento. innanzi la giurisdizione ordinaria, davanti al giudice dell’esecuzione. Per i crediti tributari, tuttavia, le opposizioni sono ammesse solo nei seguenti casi: – facendo riferimento all’opposizione all’esecuzione, solo per contestare la pignorabilità dei beni; – relativamente all’opposizione agli atti esecutivi, per tutti i casi che non riguardino la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Non è quindi possibile un’azione di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o l’irregolarità formale della stessa. Altra corrente interpretativa sostiene invece che il contribuente esecutato abbia legittimamente possibilità di impugnare di fronte alla giurisdizione tributaria quello che rappresenta un vero e proprio atto di “esecuzione forzata”, che non contiene la citazione del terzo dinanzi al giudice dell’esecuzione. D’altra parte, nel caso in cui il contribuente eccepisse il difetto di notifica la norma prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella esattoriale) ne consente l’impugnazione unitamente all’ultimo atto notificato (ovvero l’atto di pignoramento presso terzi). Mancato rispetto dei doveri di diligenza: è possibile ipotizzare una azione di responsabilità verso l’Istituto di Credito? È già stato osservato che la procedura di pignoramento esattoriale presso terzi si concretizza in un rapporto diretto tra Agente della riscossione e terzo (banca), senza che la normativa imponga un obbligo specifico per il terzo di informare tempestivamente il cliente. È possibile, quindi, che l’atto di pignoramento non venga ritualmente notificato al contribuente/debitore, ovvero che sia notificato contestualmente a quello che viene indirizzato all’Istituto di credito che, solitamente, si affretta ad eseguire l’ordine imposto dall’Agente della riscossione. Ci si chiede quindi se si possa ipotizzare nei confronti dell’Istituto di Credito che, ricevuto l’ordine di versare direttamente nelle casse erariali il credito vantato dall’Agente della riscossione, si affretta ad adempiere a quanto intimato senza notificare alcunché all’intestatario del conto, una responsabilità in merito al dovere dare diligente esecuzione del mandato, tenuto conto che secondo quanto viene previsto dal Codice civile la banca risponde secondo le regole del mandato, per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. A tale riguardo appaiono certamente interessanti le conclusioni cui è pervenuto l’Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Roma che ha chiarito che il formale rispetto delle disposizioni in tema di pignoramento presso terzi non esaurisce il panorama degli obblighi gravanti sulla banca, atteso che il rapporto negoziale in essere con il cliente impone alla medesima doveri di trasparenza ed informazione e, pertanto, non può escludersi, a priori una responsabilità dell’Istituto di credito discendente dal dovere generale di diligente e corretta esecuzione del mandato.

Giuseppe Catapano informa: Equitalia, solo l’avviso di ricevimento prova la notifica della cartella

Per dimostrare di aver correttamente notificato la cartella esattoriale, Equitalia è tenuta a esibire l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomanda spedita al cliente. Non ci sono altri mezzi per fornire tale prova. Non vale la fotocopia e, ancor di più, il semplice estratto di ruolo. Va bene, dunque, che ormai la giurisprudenza abbia ritenuto valida la notifica diretta, a mezzo posta, da parte dell’esattore, ma almeno la prova della correttezza di tale adempimento deve essere certa e cristallina: e non c’è altro modo di fornirla se non producendo il cosiddetto “a.r.” in originale. Del resto, è proprio l’avviso di ricevimento che può fornire la dimostrazione incontrovertibile della data di spedizione e di ricezione (essenziale per verificare se Equitalia sia decaduta dal potere di riscuotere e se il contribuente abbia presentato il ricorso nei termini). Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di questa mattina. Attenzione però: non è necessario che Equitalia porti in causa anche la copia della cartella (salvo – aggiungiamo noi – che il contribuente contesti anche il contenuto del plico stesso, nel qual caso spetta al notificante fornire la prova contraria e dimostrare cosa la busta contenesse: leggi “Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto della cartella di pagamento”). Con una lunga motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data può essere fornita solo mediante la produzione dell’avviso di ricevimento. Come detto però, la copia della cartella di pagamento non deve necessariamente essere presentata al giudice: la cartella, infatti – si legge in sentenza – una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi consegnata a quest’ultimo. Essa, in pratica, già si “presume” conosciuta con la semplice esistenza dell’avviso di ricevimento, salvo prova contraria da parte del contribuente. Quest’ultimo, cioè, dovrebbe dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. La sentenza contiene poi un’ultima importante precisazione. L’omissione della notifica della cartella di pagamento è un vizio che ha come conseguenza la nullità del pignoramento di Equitalia. E l’opposizione al pignoramento va presentata davanti al giudice dell’esecuzione (tribunale ordinario e non CTP), anche quando ne venga fatta valere la nullità per omessa notifica della cartella (o dell’intimazione ad adempiere); in tale caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica all’esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale. Sul problema della giurisdizione competente a decidere l’opposizione al pignoramento di Equitalia si era pronunciata la stessa Cassazione qualche giorno fa e da noi segnalata in “Competenza e giurisdizione contro l’esecuzione forzata di Equitalia”.

Catapano Giuseppe: I comportanti scorretti del recupero crediti

Solleciti telefonici, continue richieste per lettera, email, sms, visite domiciliari non solo presso l’abitazione del debitore ma anche presso i vicini di casa: esiste una sorta di elenco di comportamenti che le società di recupero credito non possono mai porre in essere. La verità è che, alla fine, qualcuno si lascia spesso prendere la mano e la querela per le molestie è dietro l’angolo. L’Antitrust è intervenuto più volte per punire il comportamento scorretto di società di recupero crediti: spesso si tratta di somme avanzate da banche, da società fornitrici di utenze domestiche (energia elettrica, gas, telefonia fissa). Ma cosa non possono fare, concretamente, le società di recupero crediti? Non possono chiamare da numerazioni anonime. Il debitore ha diritto di sapere da quale numero telefona l’operatore. Non possono negare le proprie identità: il debitore ha diritto di conoscere nome e cognome del telefonista e la società dalla quale questi sta chiamando. Spesso, invece, gli operatori tendono a far credere di essere dipendenti della società titolare del credito: non è quasi mai così. Infatti, quando un’azienda deve riscuotere un proprio credito incarica società esterne. Non possono telefonare in orari irragionevoli: così, per esempio, non possono chiamare alle 6 di mattina, né alle 9 di sera. Non possono chiamare con una frequenza eccessiva: una o due volte per settimana può essere più che sufficiente per ricordare l’imminente scadenza del pagamento. Non possono chiamare presso il luogo di lavoro o presso parenti. Né possono chiedere il numero di telefono del debitore ai vicini di casa o ai parenti, rivelando le ragioni di tale necessità. Non possono essere offensivi, non possono usare parole violente, né minacce. L’avvertimento di una probabile causa, in caso di mancato pagamento, non è un illecito. Ma minacciare l’arrivo dell’ufficiale giudiziario o l’iscrizione di un’ipoteca sulla casa è illegale perché non corrisponde al vero: affinché ciò avvenga, infatti, devono essere prima avviati gli “atti legali” tramite un avvocato e deve essere data possibilità al debitore di difendersi (di norma viene notificato un decreto ingiuntivo o una citazione in giudizio e, al termine di tali procedimenti, viene inviato un atto di precetto). Non possono minacciare iniziative legali sproporzionate: così, per un residuo debito di cinque euro non si possono paventare conseguenze catastrofiche come una dichiarazione di fallimento. Non possono richiedere il pagamento di debiti scaduti (o meglio prescritti). Non possono pretendere che apriate la porta al loro incaricato (che si fa impropriamente chiamare “esattore”, quando invece si tratta di un soggetto privato). Non possono affiggere sulla porta della vostra abitazione un avviso di mora.

Giuseppe Catapano: S’impenna l’Irpef delle regioni

Impennata delle addizionali regionali Irpef . Per il 2015, il Lazio ha ridotto le aliquote da tre a due, incrementando tuttavia di un punto l’aliquota più alta (da 2,33 a 3,33%). Il Piemonte ha mantenuto cinque aliquote, innalzando però la massima dal 2,33 al 3,33%, mentre l’Abruzzo è passato da tre (1,54, 1,66, 1,73%) a una sola, scegliendo quella massima dell’1,73% che è dunque valida per tutti gli scaglioni di reddito. Percorso simile per la provincia di Trento, che è passata da due aliquote (0,50 e 1,23%) a una sola, quella massima dell’1,23%. È quanto emerge da un’analisi dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale regionale all’Irpef che sono stati trasmessi dalle regioni entro il 30 aprile e già inseriti dal Dipartimento delle finanze nel sito http://www.finanze.it. Dalle informazioni elaborate in questi ultimi giorni si evince che sono nove le regioni che hanno deciso di adottare una sola aliquota: Sardegna, Trento, Bolzano, Valle d’Aosta, Veneto (1,23%), Abruzzo, Calabria, Sicilia (1,73%) e Campania (2,03%). Le altre 12 invece hanno preferito adottare aliquote differenziate. Di queste, nove, cioè Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, hanno stabilito cinque aliquote, in osservanza delle disposizioni dell’art. 6, comma 4, del dlgs 68/2011, fissandole in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, norma che trova applicazione dal 2015. Tre regioni, invece, hanno adottato un minor numero di aliquote: Basilicata tre, Friuli-Venezia Giulia e Lazio due.

Catapano Giuseppe informa: Pensioni, rimborsi senza ricorso. In Gazzetta la sentenza della Consulta. Il governo studia le contromisure

Il governo è ancora al lavoro per trovare la soluzione al problema sul capitolo pensioni dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato lo stop alla rivalutazione degli assegni nel biennio 2012-13 e aperto la strada a rimborsi che secondo alcune stime potrebbero raggiungere quota 16,6 miliardi di euro. Rimborsi che arriveranno per tutti, perché la sentenza della Corte costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale è già efficace, se il governo non riscriverà la norma e alzerà il tetto del blocco alle perequazioni. D’altra parte lo hanno già fatto i governi Prodi nel 1998 e Berlusconi nel 2007: in quelle occasioni la Consulta non ebbe nulla da ridire anche perché l’Ulivo vietò l’adeguamento per gli assegni oltre 5 volte il minimo e il Pdl fissò l’asticella a 8 volte il minimo. L’esecutivo, in ogni caso, per evitare ripercussioni gravi sul deficit, starebbe studiando l’ipotesi di restituire ai pensionati gli aumenti arretrati delle pensioni in titoli di Stato. In questo modo verrebbero neutralizzati gli effetti sull’indebitamento netto rilevanti ai fini europei, anche se naturalmente lo Stato dovrebbe fare più debito per onorare i propri impegni. Resta la necessita’ di trovare risorse finanziarie fresche per garantire l’effetto della mancata rivalutazione 2012-2013 per gli anni a venire e questo avverrà con la nuova legge di stabilità. Il governo sta comunque procedendo per tappe: il primo obiettivo è definire in modo esatto l’impatto finanziario della sentenza della Consulta e quindi sul piano giuridico definire nuove modalità di rivalutazione che permettano di rispettare la sentenza limitando però l’impatto sui conti. Poi, una volta fissata la platea, andrà messo a punto un provvedimento che regoli il passato, mentre il reperimento dei fondi dal 2016 in poi potrebbe essere appunto definito il prossimo anno.
Sul tema dei rimborsi degli arretrati ai pensionati si è occupato anche il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, secondo cui “sarebbe una follia rimborsare tutti”, mentre 5.000 euro potrebbe essere una soglia possibile.
Intervenendo ad Agorà su Raitre il sottosegretario ha spiegato come “non è giusto pensare di rimborsare tutte le pensioni, anche quelle più alte. Siamo in un contesto dove la sostenibilità del sistema pensionistico è stato mantenuto con sacrifici chiesti molto grandi ai pensionati di domani, col passaggio al contributivo, e ai quasi pensionati, spostando in avanti il momento dell’uscita”.
“E’ giusto quindi rispettare la sentenza, ma anche l’equità intergenerazionale. Sarebbe ingiusto dare il rimborso anche alle pensioni elevate, per Scelta Civica sarebbe una follia. Cinquemila euro – ha precisato- potrebbe essere una soglia, al di sopra di quella soglia sarebbe ingiusto rimborsare, verrebbe meno il requisito di giustizia sociale”.
A proposito delle risorse che si renderebbero necessarie per rimborsare tutti, “in un contesto di questo tipo, pensare di inserire somme cosi’ rilevanti facendo ricorso a ulteriori tagli come quelli previsti per rispettare la sentenza verso tutti è sinceramente impossibile. A quel punto non si va a tagliare l’inefficienza, ma si va a devastare un sistema”, ha sottolineato Zanetti. In totale disaccordo con Zanetti il viceministro all’Economia, Enrico Morando, che in un’intervista ad Affaritaliani.it ha messo in evidenza come “le decisioni devono ancora essere prese, quindi non sono in grado di fare valutazioni su questo punto. Bisogna realizzare un intervento molto rapidamente, affrontando il tema posto dalla Consulta. La sentenza, per come e’ scritta e non voglio commentarla, lascia spazio a interventi che possono essere anche significativamente diversi. Vedremo nei prossimi giorni che cosa decidere, ci sto lavorando. Ma trovo che sia negativo fare dichiarazioni senza prospettare soluzioni precise”.
Morando non si e’ sbilanciato sulle cifre spiegando che “dipende da che cosa si decide di fare. A seconda di come si intende attuare la sentenza si determinano esigenze finanziarie diverse. Certamente, quello che è sicuro – ha detto – è che il problema non è semplicemente sull’arretrato, perché, a differenza di quello che c’e’ scritto nella sentenza, la relazione tecnica al decreto originario del 2011 era molto chiara nel definire il risparmio di spesa che si realizzava con quella misura a partire dal 2012 e per tutti gli anni a venire. Quindi le cifre che abbiamo letto sui giornali si riferiscono a oneri annuali e non a oneri complessivi”.

Giuseppe Catapano scrive: OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE: SOTTO ACCUSA LA SOCIETÀ. CARTELLA LEGITTIMA ANCHE PER LA SOCIA CHE, AD ANNO IN CORSO, HA CEDUTO LE PROPRIE QUOTE

“Omesso versamento di imposte”: questa la contestazione nei confronti della società. A essere chiamati in causa, però, sono anche i soci, con relative “cartelle”.
Per una socia, però, i giudici tributari regionali ritengono corretto annullare una singola “cartella”, relativa all’anno 1999, perché essa concerneva “un periodo temporale” in cui la donna “non ricopriva più” il ruolo di componente della compagine societaria.
Tale visione, però, è ritenuta eccessiva dai giudici della Cassazione, i quali, di conseguenza, considerazioni illegittimo l’azzeramento della “cartella”. Ciò innanzitutto perché, alla luce della “disciplina in tema di responsabilità dei soci per debiti della società”, deve “escludersi che la donna fosse esonerata dalla responsabilità per il periodo durante il quale, nell’anno 1999” ella “ricopriva ancora la qualità di socia”.
Allo stesso tempo, va evidenziato che “la Commissione tributaria regionale è partita dal presupposto che le somme portate dalla cartella per l’anno 1999 si riferissero all’intera annualità e non al periodo durante il quale la donna era stata socia”, mentre l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto “di avere indicato nel corso del giudizio i documenti dai quali risultava che la cartella impugnata aveva riguardato unicamente il periodo” dell’anno in cui la donna “era stata socia”.
Peraltro, aggiungono i giudici in conclusione, una volta acclarata “la circostanza che la cartella” è stata “ridotta nell’importo rispetto alla maggiore pretesa relativa all’anno 1999, correlata alla partecipazione societaria della contribuente”, il giudice di merito avrebbe comunque dovuto “rideterminare la pretesa fiscale nella parte ritenuta dovuta”, senza poter optare per “l’annullamento dell’intera cartella”, dovendo il giudice “dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute”.
Tutto ciò conduce i giudici della Cassazione a tenere aperta la vicenda giudiziaria, affidandola nuovamente alle valutazioni dei componenti della Commissione tributaria regionale.

Giuseppe Catapano osserva: Le banche italiane a EXPO 2015

EXPO Milano 2015, dal 1 maggio al 31 ottobre, porterà l’esperienza di 147 Paesi e dell’intero sistema Italia sul tema del cibo e dell’alimentazione. Un settore in cui il nostro Paese può contare su storie incredibili: e infatti il mondo bancario ci sarà. Vediamo come.

Intesa Sanpaolo al padiglione N1

Intesa Sanpaolo, Official Global Partner dell’evento, sarà al padiglione N1 con uno spazio espositivo che presenta l’innovazione tecnologica nel settore bancario e ospita 400 aziende italiane legate a filiere di eccellenza, selezionate in tutta Italia tra i clienti del Gruppo. Sono state raccolte oltre 1.000 candidature, per il 60% spontanee e per il 40% su segnalazione della Rete. Il padiglione prevede un’area dimostrativa e alcuni internet point: si può anche vedere “Created in Italia”, la piattaforma di e-commerce di Intesa Sanpaolo per portare le imprese italiane verso nuovi mercati grazie al commercio elettronico.

Il render del Padiglione Intesa Sanpaolo a EXPO 2015

Padiglione Cibus è Italia: Cariparma con Federalimentare

Cariparma Crédit Agricole è invece presente nel padiglione “Cibus è Italia”: si tratta di un padiglione autonomo, voluto da Federalimentare, di 5.000 mq con due piani di esposizione e un terzo (la lounge in terrazza) per gli eventi. Ospiterà 13 filiere alimentari italiane e le storie di 500 aziende. Lo stand di Cariparma punta su una parete di 8 metri con la proiezione di video per raccontare il ruolo della banca a supporto dell’agroalimentare italiano. Il padiglione Cibus è Italia prevede 200 eventi in sei mesi tra workshop, convegni, degustazioni e incontri con buyer esteri: a settembre verrà presentato l’Osservatorio Agroalimentare, analisi strutturale, economica e finanziaria delle principali filiere dell’agroalimentare, commissionata da Cariparma a Nomisma.

Il Padiglione Cibus è Italia di Federalimentari

La capogruppo Crédit Agricole è invece sponsor del padiglione Francia: la casa madre di Cariparma, Oltralpe, ha una quota di mercato dell’80% nel settore agricolo e agroalimentare. Tema del padiglione francese è “Produrre e nutrire diversamente”, organizzato in quattro impegni per il futuro: produrre di più e meglio; promuovere un modello alimentare sostenibile; trasferire competenze e tecnologie; dare alla qualità la stessa importanza della quantità.

EXPO: BCC a Cascina Triulza con il mondo cooperativo

Il Credito Cooperativo è invece sponsor ufficiale del Padiglione della Società Civile, presso la “Cascina Triulza”, un antico cascinale lombardo già presente nell’area di EXPO 2015 che ospiterà imprese e aziende del terzo settore e del non profit. Le BCC italiane (che erogano il 18% dei finanziamenti del sistema bancario italiano all’agricoltura) sono presenti con uno stand di Federcasse, Gruppo Bancario Iccrea e Confcooperative: previsti anche 12 workshop per consentire alle imprese clienti, attuali o potenziali, di approfondire le opportunità di business locali e internazionali. Confcooperative, sempre a Cascina Triulza, ha organizzato poi 16 workshop sull’esperienza delle Federazioni di settore.

La Cascina Triulza, cuore del terzo settore a EXPO 2015

Banca Popolare di Milano “espone” la cattedra di Melloni e Pambianchi

“Fuori EXPO”, invece, il progetto di Banca Popolare di Milano, che accoglie all’interno della propria sede centrale in Piazza Meda la cattedra ricreata da Alberto Melloni (FScire – Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII) e Carlos Pambianchi, che si vuole proporre come rifacimento della «cathedra» umanistica su cui riposare sfogliando allo stesso tempo un libro. La struttura esporrà il volume, con lo stesso titolo, a disposizione dei visitatori di Expo per riflettere sulle immagini e i testi che ricordano cosa ci abbia nutriti della cultura, dell’arte, del sapere. Il libro, edito da Touring e Skirà, contiene interventi di Haim Baharier, Enzo Bianchi, Walter Siti, Riccardo Muti, Paolo Sorrentino, Patrizia Valduga e di Alberto Melloni, noto studioso di storia del cristianesimo. Alcune delle Cattedre realizzate dall’architetto Carlos Pambianchi saranno presenti in Expo nel Padiglione Italia.

La Popolare di Sondrio si attiva per le aziende clienti

La Banca Popolare di Sondrio ha invece siglato un accordo con UNIDO ITPO Italy (organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite) per aiutare le aziende clienti nel processo di internazionalizzazione e nella ricerca di partner e sbocchi commerciali. UNIDO accompagnerà all’EXPO molte delegazioni estere e la Popolare di Sondrio faciliterà il contatto tra gli emissari e le aziende clienti.

Banca Etica ha presentato il manifesto Terra Viva

A EXPO 2015 anche Banca Etica, che il 2 maggio 2015 ha presentato il manifesto Terra Viva. Oltre a Ugo Biggeri, Presidente di Banca Etica, erano presenti Vandana Shiva, Presidente di Navdanya International, Don Ciotti, Presidente di Libera, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina. Il manifesto Terra Viva vuole sollecitare la scelta di un modello di sviluppo diverso, basato su una economia circolare, fondata sulla rigenerazione delle risorse.

Operativa la filiale Cariparma di Via Carducci

Intanto, è stata ripristinata in poche ore la filiale di Cariparma Crédit Agricole di via Carducci a Milano, danneggiata venerdì 1 maggio dai black bloc distaccatisi dalla manifestazione NO EXPO. Nel corso del weekend il personale dello sportello ha lavorato duro per sistemare tutto e i servizi alla clientela sono normalmente ripresi già lunedì 4 maggio.

Catapano Giuseppe informa: Renzi convoca un vertice sulla scuola. Via agli incontri con studenti, professori e genitori

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha incontrato questa mattina al Nazareno i parlamentari Pd delle commissioni Cultura di Camera e Senato per un confronto sulle possibili modifiche al ddl scuola. E questa sera sono cominciati con i rappresentanti degli studenti gli incontri che il Pd ha fissato con le organizzazioni del mondo della scuola che hanno manifestato ieri per approfondire nel merito i singoli punti in discussione in parlamento. Gli appuntamenti proseguiranno domani mattina, a partire dalle ore 9.30, quando la delegazione del Pd, composta dal vicesegretario Lorenzo Guerini, dal presidente Matteo Orfini, dalla responsabile Scuola Francesca Puglisi, avrà colloqui con alcune associazioni della scuola, Anief, Cobas, le associazioni dei genitori, Cgil, Cisl, Uil, Gilda, Snals, e rappresentanti degli insegnanti.

L’incontro tra Renzi e i parlamentari del Pd

Alla riunione, durata circa due ore, hanno preso parte anche i ministri delle Riforme Maria Elena Boschi e quello dell’Istruzione Stefania Giannini, che al termine ha commentato: “L’incontro di stamattina è andato molto bene, stiamo lavorando in Commissione e dialogando con tutte le forze interessate con il mondo della scuola. Il dialogo è aperto, stiamo migliorando e integrando il ddl ma non c’è nessun cambiamento di linea. Questo provvedimento verrà compreso a fondo, capito e apprezzato”. Renzi, si apprende da fonti Pd, ha voluto vedere sia i deputati che i senatori perché è fondamentale trovare un accordo preventivo sui ritocchi anche in vista della seconda lettura a Palazzo Madama, che il governo e la maggioranza vorrebbero fosse definitiva per un via libera alla legge entro i primi di giugno. E tra oggi e domani una delegazione del Pd guidata dal presidente Matteo Orfini e dal vicesegretario Lorenzo Guerini incontrerà i sindacati e le associazioni della scuola nella sede del partito. Agli incontri dovrebbero partecipare anche le parlamentari Francesca Puglisi e Simona Malpezzi. Il premier si è detto disposto a dialogare sul merito, anche se l’obiettivo resta. Di fatto la delega ha già iniziato a cambiare. I dirigenti scolastici, ad esempio, dovranno farsi approvare il Piano dell’offerta formativa triennale, in sostanza quello che la scuola offre agli studenti, dal Consiglio d’Istituto con una votazione. E anche su quali precari assumere non è stata presa una decisione. Tuttavia alcuni paletti non cambieranno. Non si torna indietro né sull’autonomia scolastica né sulla facoltà dei presidi di scegliersi il team. Ovviamente selezionando gli insegnanti in base al curriculum non solo tra i vincitori di un concorso nazionale. “Renzi ha detto di essere molto attento e rispettoso nei riguardi del ruolo degli insegnanti che devono decidere sul futuro dei nostri figli”, ha detto dopo la riunione la parlamentare Pd e componente della commissione Cultura alla Camera, Claudia Piccoli Nardelli. Per Angelino Alfano sulla scuola ci sono proteste della sinistra perché si fanno cose di centrodestra e lo stesso vale per il Jobs Act e per la responsabilità civile dei giudici.

Giuseppe Catapano scrive: Nazioni Unite, è record di profughi nel mondo: 38 milioni

Conflitti e violenze, nuove crisi ed emergenze protratte hanno alimentato nel 2014 il drammatico fenomeno della “fuga nel proprio Paese” a dimensioni mai viste: oggi ci sono 38 milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie case, un numero senza precedenti, pari all`insieme degli abitanti di Londra, New York e Pechino. Questo il quadro descritto dall’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), il centro di ricerca del NRC, che ha presentato oggi il suo rapporto “Global Overview 2015” presso le Nazioni Unite a Ginevra.

“Si tratta delle peggiori cifre da una generazione riguardo le persone costrette alla fuga nei loro Paesi, che prova il totale fallimento nel compito di proteggere i civili innocenti”, ha dichiarato Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC), da cui dipende l’IDMC.

Secondo il nuovo rapporto, oggi nel mondo gli sfollati interni sono il doppio dei rifugiati. In base a dati delle Nazioni Unite, nel mondo c’erano circa 16,7 milioni di rifugiati nel 2013. Per sfollati interni (Internally displaced people) si intendono le persone che abbandonano le loro case per motivi di pericolo, ma restano nel loro Paese, mentre i rifugiati cercano riparo oltre le frontiere nazionali.

L’IDMC fa notare che lo scorso anno il numero di sfollati interni è aumentato di 11 milioni, o del 14% rispetto al 2013, superando di gran lunga quello che era considerato “il picco” alla metà dello scorso decennio, marcata dalla crisi nel Darfur e dalle violenze in Iraq. Oscurata anche la fase molto critica che ha accompagnato le cosiddette “Primavere arabe” nel 2011, evidenzia il rapporto. Un documento che “dovrebbe fungere da drammatico campanello d’allarme”, ha detto Egeland, “dobbiamo rompere questa catena per cui milioni di uomini, donne e bambini restano intrappolati in zone di conflitto in tutto il mondo”..

Il 60% dei nuovi sfollati interni, quelli entrati nella categoria l’anno scorso, si trovano in cinque Paesi: Iraq, Sud Sudan, Siria, Repubblica democratica del Congo e Nigeria. L’Iraq è tra questi il Paese con il maggiore numero di sfollati interni, ovvero 2,2 milioni, in gran parte persone costrette alla fuga dalle loro case per sfuggire alla brutalità dello Stato Islamico.
Almeno il 40% della popolazione siriana, ovvero 7,6 milioni di persone, è sfollata, il numero più alto al mondo.
Più a Sud, la campagna di Boko Haram per controllare il territorio e imporre la legge islamica nel nord-est della Nigeria ha spinto centinaia di migliaia di persone a fuggire dalle proprie case. Ma il fenomeno riguarda anche l’Europa, dove per la prima volta da oltre un decennio, si è verificato un numero massiccio di esodi, principalmente a causa dalla guerra in Ucraina, che ha costretto 646.500 persone ad abbandonare le proprie case nel 2014.

“I diplomatici di tutto il mondo, le risoluzioni delle Nazioni Unite, i colloqui di pace e gli accordi di cessate il fuoco hanno perso la loro battaglia contro uomini armati e senza pietà, spinti da interessi politici o religiosi, i che da imperativi umani”, ha dichiarato Egeland. “Questo rapporto dovrebbe costituire un sostanziale campanello d’allarme. Dobbiamo interrompere questa tendenza in cui milioni di uomini, donne e bambini rimangono intrappolati nelle zone di conflitto di tutto il mondo.”

Volker Türk, Assistente Alto Commissario per la Protezione dell`UNHCR, ha affermato che tale, impressionante, numero di persone in fuga a causa di conflitti e violenze anticipa ulteriori esodi. “Sappiamo che sempre più sfollati sono costretti a fuggire più e più volte all’interno del loro paese. Quanto più a lungo dura il conflitto, tanto più si sentono insicuri e quando la disperazione dilaga sono in molti a decidere di attraversare le frontiere e diventare rifugiati “, ha dichiarato.

“Come abbiamo visto nel recente passato, ad esempio nel Mediterraneo, la disperazione spinge le persone a tentare la sorte, anche rischiando pericolose traversate in barca. La soluzione più ovvia è rappresentata da uno sforzo a tutto campo per portare la pace nei paesi devastati dalla guerra”, ha aggiunto Türk.

Il rapporto evidenzia inoltre come i casi di esodo di lunga durata o prolungati contribuiscano in maniera rilevante all`allarmante dato totale sugli sfollati nel mondo. Nel 2014, in quasi il 90% dei 60 paesi e territori monitorati dall`IDMC erano presenti persone sfollate da dieci o più anni.

“Con nuove crisi in corso o con il peggioramento di quelle già esistenti, come in Ucraina o l’Iraq, nuovi casi di sfollati vanno ad aggiungersi a una già massiccia popolazione globale di sfollati a cui sembra impedito di trovare il modo di porre fine al proprio esodo”, ha dichiarato Alfredo Zamudio, direttore dell`IDMC.

“La maggior parte di questa vasta popolazione è composta da coloro che sono diventati sfollati molti anni fa, in Azerbaigian o Cipro. Di conseguenza, ciò a cui comunemente assistiamo è che l`esodo interno costringe un individuo a un circolo vizioso a cui diventa sempre più difficile sfuggire con il passare del tempo”, ha affermato Zamudio.

Il rapporto dell`IDMC descrive inoltre come questi esodi interni spesso rivelino difficoltà strutturali all’interno di un Paese, e come tali crisi possano essere prolungate a causa di una deliberata politicizzazione della questione da parte del governo o del suo rifiuto di trovare una risoluzione formale per risolverle.

Ben “38 milioni di esseri umani soffrono – spesso in condizioni orrende, trovandosi senza speranza e senza futuro. Se non ci impegniamo a cambiare il nostro approccio, l’onda d’urto di questi conflitti continuerà a perseguitarci per i decenni a venire”, ha dichiarato Egeland.

Il rapporto riguarda le migrazioni forzate che si sono verificate nel 2014 e si basa sui dati forniti da governi, organizzazioni non governative partner e agenzie delle Nazioni Unite. Questo rapporto fornisce dati ed analisi degli esodi interni provocati da conflitti e violenza generalizzata in 60 paesi e territori.
Questo rapporto fa riferimento ai casi di migrazioni forzate all’interno dei paesi e non va confuso con il rapporto Global Trends dell’UNHCR, previsto per giugno 2015.