Giuseppe Catapano: Frodi in materia IVA e prescrizione: la sentenza Taricco (Corte di Giustizia dell’Unione Europea)

giucatap32Segnaliamo la pronuncia con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che la normativa italiana in tema di prescrizione, impedendo, nei casi di frode grave in materia IVA, l’inflizione effettiva e dissuasiva di sanzioni, a causa di un termine complessivo di prescrizione troppo breve, potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione.

Il Tribunale di Cuneo, investito del procedimento a carico del sig. Ivo Taricco per una serie di operazioni fraudolente note come «frodi carosello», aveva chiesto alla Corte se, finendo col garantire l’impunità alle persone e alle imprese che violano le disposizioni penali, il diritto italiano non abbia creato una nuova possibilità di esenzione dall’IVA non prevista dal diritto dell’Unione.

Con l’odierna sentenza – si legge nel comunicato stampa rilasciato dalla Corte di Giustizia – «la Corte rammenta, anzitutto, che, secondo l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono lottare, con misuredissuasive ed effettive, contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, prendere le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro propri interessi finanziari. La Corte rammenta inoltre che il bilancio dell’Unione è finanziato, tra l’altro, dalle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati, ragion per cui esiste un nesso diretto tra la riscossione di tali entrate e gli interessi finanziari dell’Unione».

«In considerazione di tali elementi, il giudice italiano dovrà verificare se il diritto italiano consente di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Così, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE qualora il giudice italiano dovesse concludere che un numero considerevole di casi di frode grave non può essere punito a causa del fatto che le norme sulla prescrizione generalmente impediscono l’adozione di decisioni giudiziarie definitive. Analogamente, il diritto italiano sarebbe contrario all’articolo 325 TFUE se stabilisse termini di prescrizione più lunghi per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Italia che per quelli che ledono gli interessi finanziari dell’Unione».

«Così sembra essere – prosegue il comunicato – poiché il diritto italiano non prevede alcun termine di prescrizione assoluto per il reato di associazione allo scopo di commettere delitti in materia di accise sui prodotti del tabacco. Qualora il giudice italiano dovesse ravvisare una violazione dell’articolo 325, egli sarà allora tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, le norme sulla prescrizione controverse. Infatti, l’articolo 325 TFUE ha per effetto, in base al principio del primato del diritto dell’Unione, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della sua entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente».

Nella pronuncia si osserva come «una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice – normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare».

«Il giudice nazionale – conclude la pronuncia – è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE».

Segnaliamo che la terza sezione penale della Corte di Cassazione (Relatore Scarcella, di cui si conosce, per ora, solo l’informazione provvisoria) ha fatto immediata applicazione della sentenza della Corte di giustizia mentre la Corte di Appello di Milano ha investito della questione la Corte Costituzionale.

Giuseppe Catapano: Principio di autoresponsabilità del lavoratore: quando esclude la responsabilità del datore?

Le Massime
1. L’obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.
2. Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Il Commento
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione conferma i precedenti giurisprudenziali in ordine alle conseguenze che il comportamento colposo del lavoratore, rivelatosi per quest’ultimo dannoso, può esplicare sulla responsabilità datoriale.
Il caso di specie, su cui la Corte di legittimità appunta la propria attenzione, può essere puntualmente ricostruito riportando pedissequamente le parole del relatore (cfr. Ritenuto in fatto, paragrafo 1): “Il B., quale datore di lavoro, è stato ritenuto responsabile del delitto contestato, per aver consentito, in violazione della disposizione di cui all’art. 52 d.P.R. 164/1956, che A.L. e S.M. allestissero un trabattello alto circa sette metri e vi salissero al di sopra per eseguire lavori di montaggio di pannelli insonorizzanti sulla parete di un edificio, senza che la struttura fosse ancorata alla parete, in mancanza di un idoneo dispositivo antiribaltamento, e montata in modo irregolare, avendo solo tre punti di appoggio, in quanto uno dei piedi era poggiato su di un blocco di cemento che non si trovava allo stesso livello della superficie su cui erano poggiati gli altri piedi. Sta di fatto che il trabattello, nel corso dei predetti lavori, cedette e rovinò al suolo, il S. fini a terra schiacciato dalla struttura riportando gravissime lesioni”.
L’imputato impugnava perciò in appello, presentando al giudice ad quem il contenuto di sopravvenute conversazioni telefoniche dalle quali emergeva che l’evento lesivo era stato cagionato da un comportamento imprudente della persona offesa, la quale, per persuadere un proprio collega (anch’egli operante sul trabattello) ad interrompere la telefonata che questi stava intrattenendo con la propria fidanzata, aveva cominciato a muoversi al fine di far oscillare la postazione, sino a raggiungere involontariamente gli esiti infausti precedentemente descritti. Tale comportamento veniva sostanzialmente presentato quale concausa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l’evento, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità penale in capo al datore.
In contrasto con quanto asserito dall’appellante, la Corte territoriale evidenziava – per quanto qui di interesse – che il comportamento imprudente del lavoratore non poteva in questo caso avere effetti liberatori con riferimento alla responsabilità penale del datore di lavoro, e ciò ha trovato conforto nelle argomentazioni del Giudice di Legittimità a seguito di ricorso per cassazione.
Spiega la quarta Sezione, in linea con l’insegnamento oramai granitico, che l’entrata in vigore del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ha comportato un mutamento notevole nella percezione della rilevanza del comportamento del lavoratore negli infortuni avvenuti sul luogo di lavoro: dalla sua ininfluenza sul destino processuale del datore di lavoro si è passati ad una visione fondata non solo sulla concreta moltiplicazione delle posizioni di garanzia all’interno del contesto lavorativo, bensì anche su una rivalutata pregnanza della condotta colposa del lavoratore autodanneggiatosi (c.d. principio di autoresponsabilità del lavoratore).
La questione da dirimere diventa allora la seguente: quand’è che l’esito infausto (es. morte, lesioni) occorso al lavoratore può essere addebitato esclusivamente alla sua condotta imprudente, liberando il datore di lavoro da ogni profilo di responsabilità penale?
Si legge tra le massime oramai consolidate, pronunciate anche in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, che il datore di lavoro tradizionalmente sfugge ad ogni pretesa punitiva dell’ordinamento penale, per i danni che il lavoratore si sia in pratica autocagionato con comportamenti imprudenti, quando la condotta dalla quale sia scaturito il danno si qualifica come abnorme, eccezionale, esorbitante rispetto alle mansioni del lavoratore e alle direttive impartitegli (cfr. Cass. pen., 23292/2011; Cass. pen. 7267/2010). Nella sentenza in commento, peraltro, la Corte enuncia la distinzione tra condotta “abnorme” e condotta “esorbitante”, la prima consistendo nel comportamento avulso dall’attività lavorativa tout court, la seconda corrispondendo alla condotta pur sempre lavorativa ma non rientrante nelle specifiche mansioni del lavoratore danneggiato.
La sentenza in epigrafe non solo conferma il principio testé enucleato, ma effettua una importante precisazione: l’imprudenza del lavoratore può escludere la responsabilità del datore di lavoro a patto che questi si sia reso a monte inattaccabile sul piano della avvenuta predisposizione delle misure antinfortunistiche (cfr., di recente, Cass. pen. 6741/2015). In altri termini, il soggetto apicale nel contesto lavorativo conserva la propria responsabilità penale laddove abbia omesso quelle attività organizzative, formative o di messa in sicurezza del luogo di lavoro, le quali avrebbero con grado statistico apprezzabile fatto fronte adeguatamente a quegli stessi rischi promananti dalla condotta imprudente del lavoratore (cfr. Cass. pen. 23729/2005; Cass. pen. 31303/2004; Cass. pen. 3580/1999). In questo caso, dunque, l’evento infausto discende cumulativamente dalla condotta omissiva del datore e da quella commissiva del lavoratore, non potendo quest’ultima assorbire totalmente il fenomeno eziologico; tuttavia è possibile, secondo le più moderne acquisizioni, tener conto della colpa del lavoratore ai fini della commisurazione della pena irrogabile al datore di lavoro (a tale orientamento pare allinearsi la quarta Sezione con la sentenza annotata; cfr. paragrafo 3.4. del Considerato in diritto).
Quanto premesso, ai fini di una migliore comprensione, impone allora di differenziare l’imprudenza normale e prevedibile del lavoratore dall’imprudenza eccezionale, vale a dire un comportamento imprevedibile in quanto abnorme o esorbitante nei termini suesposti.
Con riferimento alla prima, essa non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora a monte egli abbia operato in maniera deficitaria nella predisposizione di quei presidi antinfortunistici che sarebbero valsi a scongiurare l’evento secondo un grado apprezzabile di probabilità: rileva infatti la giurisprudenza che «incombe sul datore di lavoro il precipuo obbligo d’impedire prevedibili imprudenti condotte dei lavoratori, mediante utilizzo di strumenti e macchinari non agevolmente alterabili, l’uso obbligatorio di dispositivi individuali di protezione e, non ultimo, l’approntamento di personale di vigilanza capace di negare l’accesso a procedure pericolose» (in termini, Cass. pen., sez. IV, 22247/2014).
La seconda, al contrario, presuppone proprio a monte la diligenza del datore di lavoro relativamente ad ogni attività formativa, direttiva, organizzativa e di impiego delle misure di sicurezza in grado di far fronte ai rischi comunemente legati al contesto lavorativo; sicché, assolti tali compiti, il datore di lavoro andrà esente da ogni responsabilità in merito a quanto accaduto come conseguenza dell’imprudenza del lavoratore, poiché tale imprudenza sarà in concreto qualificabile come condotta abnorme o esorbitante, come tale escludente il nesso di causalità.
Tentiamo di fornire schematicamente un quadro riepilogativo sulla interferenza tra la condotta del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro alla luce dei principi giurisprudenziali sinora evinti:

  • L’entrata in vigore del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008, ha reso opportuno considerare l’efficacia autolesiva della condotta del lavoratore, in virtù del principio di autoresponsabilità del lavoratore stesso.
  • Il datore di lavoro ha tra i propri compiti, connessi alla posizione di garanzia di cui egli è titolare nei confronti dei lavoratori, quello di impartire le direttive operative ed organizzative cui i lavoratori devono sottostare, nonché quello di predisporre le misure di sicurezza idonee a fronteggiare i rischi normalmente connessi alle mansioni dei lavoratori.
  • Tali presidi antinfortunistici devono mirare a preservare il lavoratore non solo nel regolare espletamento della propria mansione, ma altresì dinanzi al rischio di condotte imprudenti considerabili normali e prevedibili nel contesto lavorativo. In questo caso, l’imprudenza del lavoratore è relegata in secondo piano dalla prevalente posizione di garanzia del datore di lavoro, il quale deve infatti – per consolidata giurisprudenza – non solo allestire i presidi antinfortunistici, ma anche vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, se del caso imponendo agli stessi la loro osservanza nonché l’ossequio alla comune prudenza. Il principio di autoresponsabilità ha, in questa ipotesi, effetti limitativi della responsabilità penale del datore di lavoro, influenzando al ribasso la commisurazione della pena.
  • Il datore di lavoro non risponde per l’esito infausto che abbia attinto il lavoratore, a cagione di una condotta colposa di quest’ultimo, che travalichi lo stadio di “imprudenza prevedibile”, assurgendo al rango di condotta abnorme (assolutamente avulsa dall’attività lavorativa) o esorbitante (coerente con l’attività lavorativa ma avulsa dalla specifica mansione assegnata al lavoratore). In questo caso, prevale l’affidamento che il datore di lavoro ripone nella aderenza dell’attività del lavoratore alle direttive impartitegli e al procedimento lavorativo, e il principio di autoresponsabilità del lavoratore ha effetti liberatori nei confronti del datore di lavoro.

Giuseppe Catapano: Detenzione “illegale”, la Corte europea condanna l’Italia per le condizioni di detenzione e per l’espulsione collettiva di tre tunisini in violazione degli standard di tutela dei diritti umani.

Con una recentissima sentenza, la Corte europea torna a pronunciarsi sulla conformità dell’ordinamento italiano agli standard di tutela dei diritti umani sanciti dalla CEDU.

Nel caso specifico, la Corte esamina il ricorso di tre cittadini tunisini, i quali lamentavano di aver subìto trattamenti inumani e degradanti durante la fase di accoglienza e di essere stati, in un primo momento, trattenuti in stato di detenzione nel centro, e, in un secondo momento di essere stati espulsi, senza mai venire a conoscenza delle informazioni essenziali riguardanti il proprio status.

Gli episodi sarebbero avvenuti tra il 16 ed il 17 settembre quando i tre migranti sbarcarono lungo le coste dell’isola di Lampedusa, durante gli eventi legati alla “primavera araba”: i ricorrenti vennero immediatamente posti in stato di detenzione in un centro di accoglienza, senza alcuna preventiva informazione e senza la possibilità di ricevere assistenza legale. Le condizioni di vita all’interno del centro di detenzione si presentavano – secondo i ricorrenti – assolutamente inadeguate. A causa delle pessime condizioni di detenzione a cui venivano sottoposti regolarmente i tre uomini, il 20 settembre decisero di evadere dal centro: non appena arrestati, essi vennero condotti nella città di Palermo e vennero lasciati per ben quattro giorni reclusi su due navi, ormeggiate nel porto della città. Successivamente, tra il 27 ed il 29 settembre, si diede atto alla procedura di espulsione.

In ragione del preciso quadro storico e fattuale ricostruito dai tre ricorrenti, la Corte ha gioco facile nel condannare all’unanimità l’Italia per violazione dei diritti umani in relazione sia all’art. 5, § 1, 2, 4 per il mancato rispetto delle garanzie in fatto di detenzione cautelare sia in relazione all’art. 3 della CEDU per trattamenti inumani e degradanti a cui erano stati sottoposti durante il periodo di reclusione nel cento di accoglienza a Lampedusa.

A maggioranza, inoltre, la Corte decreta anche la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 per il divieto di espulsioni collettive di stranieri e dell’art. 13 della CEDU per il mancato rispetto del diritto ad un ricorso effettivo in combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del Protocollo n. 4 in punto di divieto di espulsione dei cittadini e divieto di espulsioni collettive di stranieri.
Ai ricorrenti, infine, i giudici di Strasburgo riconoscono a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di euro 10.000,00 ciascuno, oltre ad euro 9.344.51 relativi alle spese del procedimento.

Giuseppe Catapano: Hate speech e discriminazione per motivi razziali in un recente approdo della Corte di Cassazione

giucatap31Con la pronuncia n. 36906 del 2015, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla previsione normativa di cui all’art. 3 c. 1 lett. a) della l. 654/1975, secondo cui ha rilevanza penale la condotta di chi propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero di chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La vicenda da cui prende le mosse la sentenza ha ad oggetto la diffusione di un volantino di promozione elettorale, avvenuta in occasione del rinnovo del Parlamento Europeo dell’anno 2013, ritenuta idonea dai giudici di merito ad integrare il reato prima citato. Ed infatti, secondo il giudice d’appello, il volantino propagandava idee fondate sulla superiorità di una razza rispetto alle altre e sull’odio razziale, facendo ricorso, in particolare, allo slogan “basta usurai -basta stranieri” con sottinteso, ma evi¬dente riferimento a persona di religione ebraica ed esplicito riferimento a persone di nazionalità non comunitaria e, sul retro del volantino, alla rappresentazione grafica esplicativa dello slogan di un’Italia assediata da soggetti di colore dediti allo spaccio di stupefacente, da un Abramo Lincoln attorniato da dollari, da un cinese produttore di merce scadente, da una donna e un bambino Rom sporchi e pronti a depredare e da un soggetto musulmano con una cintura formata da candelotti di dinamite pronti per un attentato terroristico. Le doglianze di parte ricorrente si appuntano sull’erronea applicazione della legge con riferimento proprio all’art. 3 c.1 lett. a) della l. 654/1975; la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, coglie l’occasione per svolgere delle importanti precisazioni sugli elementi costituivi del reato in questione.
Viene innanzitutto affermata la sostanziale continuità normativa tra la norma originaria e la norma come da ultimo modificata dall’art. 13 della L. 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione in Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60): ed infatti, secondo la Corte, la sostituzione del concetto di diffusione delle idee razziste con quello di propaganda di tali idee, da un lato, e del concetto di incitamento con quello di istigazione, dall’altro, non integra un fenomeno di discontinuità normativa e ciò in quanto, la condotta di propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico era già ricompresa in quella, originariamente prevista, consistente nella diffusione in qualsiasi modo, delle medesime idee (nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 35781). Ciò che muta è invece il trattamento sanzionatorio che con la novella del 2006 è stato sostanzialmente modificato in misura più favorevole al reo.
La Corte ricostruisce il reato in chiave plurioffensiva, ritenendo che bene giuridico tutelato sia non solo l’ordine pubblico, inteso come diritto alla tranquillità sociale, ma anche, e soprattutto, la dignità dell’individuo. Da ciò consegue che persona offesa dal reato è non solo colui verso il quale si rivolge la condotta ma anche i soggetti che appartengono a quella etnia. Trattasi, inoltre, di reato di pericolo astratto, non occorrendo che l’azione abbia prodotto effetti, cioè che la propaganda o l’incitamento siano stati recepiti. Ciò che occorre, invece, in ossequio al principio di materialità, è che le espressioni discriminatorie siano percepite da altra persona, quand’anche questa non ne abbia colto la portata lesiva della propria dignità.
Tanto premesso, la Corte si sofferma poi sulla condotta, consistente, come detto, nella propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero nella istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi propaganda ovvero di istigazione. Sebbene riconoscano la sostanziale continuità normativa tra il concetto di propaganda e quello di diffusione, i giudici di legittimità precisano che il concetto di propaganda è invero più specifico di quello di diffusione, richiedendo la prima un contegno più pregnante. In particolare, affinché possa parlarsi di propaganda è sì necessaria una diffusione ma occorre anche che la stessa sia volta a condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni intorno all’idea propagandata.
Sostanziale equivalenza vi è invece tra la nozione, oggi adoperata dalla norma, di istigazione e quella precedente di incitamento, dovendosi intendere l’induzione a commettere atti riprovevoli.
In assenza di precise definizioni legislative, i giudici di legittimità procedono poi a ricostruire i concetti di discriminazione e odio razziale, traendoli dai dati normativi e giurisprudenziali sovranazionali. Quanto alla nozione di discriminazione, a livello normativo il riferimento è innanzitutto all’art. 1 della Convenzione di New York, secondo cui essa sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica. Medesima definizione di discriminazione è data dall’art. 43 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione), mentre per quel che riguarda la Carte europea dei diritti dell’uomo il riferimento è all’art. 14 secondo cui il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
A livello giurisprudenziale e dottrinale, invece, si noti come la discriminazione venga descritta ponendo l’accento sulla violazione della condizione di pari dignità degli individui; essa è infatti intesa quale sentimento di avversione immediatamente volto alla esclusione di condizioni di parità, ovvero come manifestazione di superiorità rispetto ad altri, legata alla razza, all’origine etnica o al colore.
In merito alla nozione di odio razziale, la Corte, ribadendo orientamento già sostenuto, ha specificato che odiare significa manifestare un’avversione tale da desiderare la morte o una grave danno per la persona odiata, per cui non si può qualificare come odio qualsiasi sentimento di avversione o di antipatia.
Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico id est la mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista, dal momento che la norma non richiede che il soggetto attivo agisca per uno scopo eccedente rispetto all’elemento materiale del reato.
Così delineati gli elementi costitutivi del reato che si è analizzato, la Corte procede poi all’esame della vicenda in concreto verificatasi, al fine di stabilire se sia possibile o non, sussumerla all’interno della fattispecie prevista dall’ art. all’art. 3 c.1 lett. a) della l. 654/1975.
La risposta del Supremo Collegio è in senso negativo per le motivazioni che seguono.
La Corte afferma infatti che ci si trova per la prima volta davanti ad un caso di Hate Speech, con ciò intendendo quei discorsi che inneggiano all’odio verso gruppi minoritari o soggetti socialmente deboli, frequentemente pronunciati per lo più da esponenti politici.
Gli Hate Speeches non possono integrare tout court il reato di propaganda di idee razziste, in quanto essi costituiscono pur sempre libera manifestazione del pensiero, che, quale diritto costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 21 Cost., tollera limiti solo davanti alla necessità di tutelare diritti costituzionali di pari rango (in tal senso anche la Corte Costituzionale, si vedano Corte Cost. n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958; da segnalare, inoltre, Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581 , nella parte in cui ritiene infondata la questione di costituzionalità dell’articolo in questione per asserito contrasto con l’art. 21 Cost. giacché il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall’art. 3 Cost. che consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza, e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell’odio e della discriminazione razziale).
In altri termini, affinché si pongano limiti alla libera esternazione dei pensiero è necessario che si prospetti la lesione o messa in pericolo di altri valori costituzionalmente garantiti. Ed è proprio la preminente rilevanza costituzionale del bene della dignità umana a giustificare, se lesa, la limitazione del diritto di manifestare il pensiero.
Ciò nondimeno, come risulta dall’analisi degli orientamenti della giurisprudenza nazionale nonché di quelli della Corte Edu sul punto, non può affermarsi in maniera immutabile la preminenza dell’un diritto costituzionalmente garantito sull’altro. Occorre sempre procedere ad un attento bilanciamento; a tal fine è fondamentale la corretta contestualizzazione delle condotte e, secondo i principi del diritto penale, la verifica che esse si risolvano in esternazioni davvero in grado di di-svelare una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato. Nell’operare il bilanciamento, la Corte di Cassazione ricorda inoltre che nell’ambito delle competizioni elettorali, giurisprudenza costante in materia di diritto di critica politica ritiene doversi tener conto del particolare clima in cui si svolgono le compe¬tizioni elettorali e per ciò ammettere l’utilizzo di toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interper¬sonali tra privati (così, tra le altre, Cass. pen., sez. V, 21 ottobre 1999, n. 12013; Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2008, n. 38747).
Nel caso di specie, la Corte, proprio procedendo a tale bilanciamento e alla contestualizzazione della condotta, ritiene che la diffusione del volantino (il cui contenuto è stato illustrato in apertura) non sia sufficiente ad integrare il reato di propaganda di idee razziste proprio per la mancanza del requisito della propaganda, come sopra descritto. Ed infatti, interpretando la nozione di propaganda non come mera diffusione di idee ma come condotta richiedente un quid pluris, cioè come manifestazione in grado di fare nascere ed alimentare lo stimolo che spinge all’azione di discriminazione, la Corte ritiene che la condotta del ricorrente non abbia tali requisiti. Unitamente a ciò, si consideri che può aversi discriminazione razziale quando questa si basa sulle qualità del soggetto e non anche quando si basa su comportamenti. In altri termini, si può essere legittimamente discriminati per ciò che si fa ma non per ciò che si è. Propaganda discriminatoria che nel caso in esame dunque manca, facendo venir meno la sussistenza del reato, in quanto il ricorrente, utilizzando le parole del Collegio, in maniera alquanto grossolana, vuole veicolare un messaggio di avversione politica – e dunque non già di discriminazione razziale – verso una serie di comportamenti illeciti che, con una generalizzazione che appare una forzatura anche agli occhi del destinatario più sprovveduto, vengono attribuiti a soggetti appartenenti a determinate razze o etnie.

Giuseppe Catapano: Glencore, parte piano taglio debito, ma mercato non si fida

LONDRA (WSI) – Sotto pressione degli investitori il gigante minerario ha risposto il mese scorso con un rilancio del patrimonio netto di 2,5 miliardi di dollari come parte di un piano di riduzione del debito di 10 miliardi.

Nel tentativo di rassicurare gli investitori in seguito al calo dei prezzi delle materie prime, il colosso minerario Glencore ha rivelato i dettagli delle sue prossime operazioni commerciali e i progetti per il taglio del debito.

Il titolo ha perso il 3% circa ieri, ma negli ultimi giorni si è riscattato dopo il crollo del 30% di lunedi’. Una nota degli analisti ha avvertito che il capitale azionario di Glencore avrebbe potuto bruciarsi del tutto se il gruppo attivo nel trading delle materie prime avesse dovuto perdere il giudizio di investmente grade. Perché cio’ accada, secondo Goldman Sachs, basterebbe un calo del 5% delle materie prime. Anche i prezzi dei bond del gruppo anglo svizzero hanno iniziato ad andare a picco, scontando l’idea che il debito venga giudicato spazzatura.

Il titolo Glencore si è qualificato come il peggior FTSE 100 quest’anno, conseguenza del peso delle preoccupazioni degli investitori in merito al rallentamento economico della Cina che potrebbe deprimere ulteriormente la domanda di materie prime. Anche altri titoli minerari sono stati colpiti, ma la pressione che ha subito il gruppo Glencore è stata maggiore soprattutto per i suoi alti livelli di debito, parte dell’eredità ricevuta in seguito all’acquisizione di Xstrata avvenuta due anni fa.

Un’altra caratteristica del gigante minerario è che tende a mantenere una certa segretezza sulle operazioni di trading. Cio’ è cambiato, con Glencore che ha rivelato alcuni elementi chiave di tali attività, di cui Glencore non dice molto, sostenendo che offrire piu’ informazioni darebbe un vantaggio concorenziale notevole a rivali come Vitol o la svizzera Trafigura.

Durante un’assemblea con gli investitori, Glencore ha offerto dettagli sulle riserve del valore di 17 miliardi di dollari che sono usate per le sue operazioni di trading e commercio. Questa somma non viene inclusa nella definizione di debito netto, che era pari a $30 miliardi alla fine di giugno. Tuttavia le agenzie di rating ne hanno tenuto conto nel calcolare il debito complessivo dell’azienda, il che ha reso peggiore la valutazione finale.

Glencore ha allora pensato bene di fornire dettagli in piu’ su tali riserve e sulla loro composizione, con l’obiettivo di dimostrare che se mai se ne presentasse il bisogno, potrebbe liquidarle in fretta. Circa due terzi di esse, pari a 12 miliardi di dollari, sono legate al petrolio e hanno avuto un ciclo di trading di soli otto giorni.

Il business dei metalli di Glencore, che ha un ciclo piu’ lungo di 40 giorni, rappresenta una fetta molto inferiore delle scorte complessive. Il rischio a livello di prezzi è minimo anche per le riserve dedicate alle attività commerciali. Quasi tutte infatti sono infatti “coperte” oppure vengono vendute prima che il prezzo cali ulteriormente.

Il messaggio è chiaro: i trader e le case di trading possono sopravvivere a un indebolimento dei prezzi di mercato. Allo stesso tempo possono anche venire inglobate in un vortice se sbagliano a prendere decisioni importanti. Glencore è accusata di aver erroneamente scommesso su una ripresa del mercato del petrolio, dimostrando che puntare sulle attività di trading per salvarsi in tempi di crisi non è una scelta astuta.

Il gigante in crisi ha annunciato interventi di taglio del debito per un ammontare di 10,2 miliardi di dollari e ha ribadito di non avere problemi di solvibilità. Il mese scorso, sotto la pressione da parte degli investitori, il gruppo anglo elvetico, con sede a Baar, ha rilanciato il patrimonio netto di 2,5 miliardi di dollari come parte di un piano di riduzione del debito di almeno 10 miliardi.

I titoli nel frattempo rimangono di oltre il 20% sotto i livelli di prezzo al quale Ivan Glasenberg, chief executive del gruppo, e altri dirigenti e investitori hanno fatto riferiemnto in settembre nel partecipare all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di dollari.

Giuseppe Catapano: Guerra Mondiale è iniziata, esercito iraniano invade Siria, al fianco di Russia e Hezbollah

DAMASCO (WSI) – A giudicare dagli ultimi titoli delle testate di informazione su Internet, viene da chiedersi se la guerra per procura in corso in Medioriente non stia sfociando nella Terza Guerra Mondiale. Non si tratta piu’ di un conflitto regionale, ma di un vero e proprio confronto a viso aperto su scala globale.

Reuters fa sapere che centinaia di soldati iraniani hanno fatto il loro ingresso in Siria per combattere a fianco di Hezbollah, delle milizie sciite irachene e del regime di Assad contro gli insorti, con l’aiuto aereo della Russia. Le truppe di terra stanno combattendo al fianco dei russi che hanno iniziato da ieri a bombardare i gruppi di ribelli anche chi di loro non fa capo allo Stato Islamico.

L’ultimo gruppo colpito, l’esercito libero della Siria, è stato finanziato e armato dall’Occidente e i suoi combattenti addestrati dalla CIA. Come i curdi in Iraq e nel nord della Siria, è una fazione di insorti sostenuta da Europa e Stati Uniti.

Il gruppo ha riferito a Reuters che una delle sue basi nella provincia di Idlib è stata colpita da 20 missili nell’ambito di due raid aerei distinti. I suoi combattenti sono stati addestrati dalla CIA in Qatar e Arabia Saudita, nel quadro del programma che Washington ha ideato per combattere ISIS e Assad nella regione.

Mosca è pero’ favorevole al mantenimento dello status quo politico in Siria. Il Cremlino vuole che Assad rimanga in carica, perché è l’ultimo alleato di spicco che gli rimane nella caldissima regione mediorientale, dove l’avanzata dell’Isis in Siria e in Iraq, senza contare l’espansione progressiva in Libia, nel Nord Africa, sta creando instabilità spostando gli equilibri.

Centinaia di soldati iraliani sono arrivati in Siria per unirsi all’offensiva guidata dalle truppe governative di Bashar al-Assad, secondo quanto riportato da fonti libanesi. E’ un chiaro segnale che la guerra civile si sta trasformando in una guerra per procura, nella quale le grandi potenze del mondo fanno le loro mosse in una sempre piu’ confusa scacchiera mediorientale.

Gli aerei dell’esercito russo hanno bombardato il paese per il secondo giorno di fila, colpendo civili e ribelli anti governativi, ma non solo obiettivi sensibili dello Stato Islamico, il violento gruppo terroristico islamista che vuole creare un nuovo califfato nella regione e a cui si oppongono un po’ tutte le nazioni della regione e dell’Occidente.

La lotta allo Stato Islamico sembra pero’ ormai rimasto l’unico obiettivo comune di Mosca e Washington, che per la prima volta dai tempi della Guerra Fredda sonoavversari in un vero conflitto. E mentre i suoi aerei bombardano la Siria, il Cremlino sta armando i curdi con l’aiuto del governo in Iraq. I curdi sono nemici dichiarati dell’ISIS, ma anche della Turchia.

Turchia e Arabia Saudita, come gli Stati Uniti e l’Unione Europea, vogliono vedere cadere Assad, accusato di aver provocato migliaia e migliaia di morti sotto il suo regime che non ha mai accettato l’esistenza di oppositori. Un governo che ha fatto decisamente piu’ morti dello stesso Stato Islamico.

Finora il sostegno diretto degli iraniani ad Assad è arrivato nella forma di consulenti militari. Teheran aveva tuttavia in passato mobilitato le milizie sciite da Iraq e Afghanistan per convincerle a unire le forze con le truppe governative siriane.

Mosca ha detto di aver colpito postazioni e basi dello Stato Islamico, ma anche aree vicino alle città di Hama e Homs dove si trovano alcuni gruppi di ribelli che, al contrario dell’ISIS, sono appoggiati dagli alleati di matrice sunnita degli Usa, come sauditi e turchi.

Giuseppe Catapano: Jobs Act, sul Sole 24 Ore come cambiano gli aiuti per chi resta senza lavoro

giucatap30Con il varo degli ultimi decreti del Jobs act, sono destinate a cambiare anche le “politiche attive”, ovvero il sistema di sostegni e riqualificazione per chi perde il lavoro. I tempi sono molto stretti: entro i prossimi tre mesi dovranno essere completati, con diversi provvedimenti, ben dieci passaggi per dare vita al nuovo modello di flexicurity. E dal 1° gennaio dovrà partire l’Anpal, l’agenzia nazionale chiamata a coordinare la rete dei servizi per il lavoro. Sul Sole 24 Ore i tasselli ancora mancanti per il passaggio al nuovo sistema.

LE REGOLE D’ORO PER CHI VA A LAVORARE ALL’ESTERO
Sono sempre di più gli italiani, specialmente tra i giovani, che scelgono di cercare lavoro oltre confine. Ma quali sono gli elementi da considerare prima di questo passo? Come verificare gli aspetti più delicati, come la retribuzione o il carico fiscale nel nuovo Paese? Sul Sole 24, nelle pagine di Lavoro e Carriere, i suggerimenti e le avvertenze per chi vuole diventare un “expats”.

LA GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE: I PAGAMENTI A RATE
L’attuazione della delega fiscale ha modificato anche i meccanismi dei pagamenti a rate, le possibili sospensioni, le notifiche: nella Guida alla riforma, sul Sole 24 Ore del 5 ottobre, il dettaglio delle novità per i contribuenti, analizzate voce per voce.
CASA, CALDA CASA: L’ESPERTO RISPONDE SU MUTUI E RISCALDAMENTO
Nel fascicolo dell’Esperto Risponde, questa settimana, ampio spazio ai temi “di casa”: nelle pagine di Fisco & Diritti le questioni condominiali legate al riscaldamento, mentre nella parte di Risparmio & Famiglia i consigli per la scelta del mutuo. E nell’infodata del Lunedì i dati delle erogazioni provincia per provincia.

Giuseppe Catapano: Grecia, gli Usa hanno aiutato Atene a restare nell’euro. Un telegramma segreto lo rivela

giucatap28La crisi infinita del debito greco riserva una nuova sorpresa. Che gli Usa avessero aiutato e suggerito al premier greco Alexis Tsipras di restare nell’euro era atteggiamento politico noto agli osservatori. Ma era stato finora solo frutto di analisi e congetture. Ora, invece, ci sono le prove.
Alcuni documenti diplomatici greci a questo proposito sono stati pubblicati sul quotidiano greco conservatore e anti-Syriza Kathimerini, rivelando come Tsipras abbia ricevuto il sostegno prezioso e fondamentale da parte dell’amministrazione Obama negli ultimi mesi e soprattutto nella fase calda dell’accettazione nella notte tra il 12-13 luglio del terzo piano di salvataggio.

I documenti mostrano anche come Washington abbia sempre consigliato il governo greco di evitare conflitti aperti con la Germania del ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble, che voleva far uscire Atene dall’euro per cinque anni, e di mostrare invece la volontà sincera di accettare le riforme in vista dell’accordo 13 luglio per il terzo salvataggio greco da 86 miliardi di euro.
Un telegramma segreto inviato al governo greco il 16 luglio dall’ambasciatore greco negli Stati Uniti, Christos Panagopoulos, rivela come Washington consigliò Atene di evitare gli attacchi verbali contro Berlino e di cercare di creare un’ampia alleanza con paesi come il Regno Unito, la Francia, l’Italia e Austria. Paesi che infatti fronteggiarono le richieste tedesche di far uscire Atene dall’euro.
Il governo degli Stati Uniti suggeriva a Tsipras di convincere questi paesi che era disposto a fare sul serio le riforme strutturali se, a loro volta, loro avessero offerto il loro sostegno contro Berlino. Panagopoulos ha anche spiegato che la strategia di Washington era quella di sottolineare l’importanza geopolitica di mantenere la Grecia, paese della Nato, nella moneta unica. Insomma di non aprire un nuovo fronte dopo Ucraina e Siria in un’area già incandescente.
Panagopoulos ha anche rivelato che ci sono stati frequenti e ampi contatti tra Atene e Washington, attraverso dei responsabili del Tesoro e del Dipartimento di Stato. Il diplomatico greco ha scritto tre giorni dopo l’intesa del 13 luglio che aveva ribaltato l’esito del referendum del 5 luglio, che le autorità statunitensi avevano sottolineato la necessità per la zona euro di accettare un’ulteriore riduzione del debito greco.
Mentre il governo degli Stati Uniti avrebbe anche incoraggiato il Fondo monetario internazionale a esprimere una posizione positiva a riguardo in modo palese. Cosa che è accaduta pochi giorni dopo. E questo potrebbe essere la “ricompensa” che Atene ha ricevuto da Washington in cambio dell’accettazione del terzo piano e di restare nell’euro.

Giuseppe Catapano: Mosca, pronti a intervenire sulla costa siriana dal mare. Fuga Isis in Giordania

giucatap27Continuano i raid russi sulla Siria e si aggiunge la notizia che Mosca potrebbe isolare la costa siriana impiegando la Flotta russa del Mar Nero (di stanza in Crimea) nell’operazione avviata la scorsa settimana contro le posizioni del sedicente Stato Islamico nella Repubblica araba. Lo ha detto l’ammiraglio Vladimir Komoyedov, presidente della Commissione Difesa alla Duma di stato ed ex comandante della Flotta.

«Quanto all’utilizzo su larga scala della flotta del Mar Nero in questa operazione, penso che questo sia poco probabile – ha detto – ma dal punto di vista del blocco della costa, penso che sia plausibile. Un colpo sferrato con l’artiglieria dal mare non è escluso: le navi sono pronte, ma per ora non avrebbe senso. I terroristi sono annidati lontano dalla costa» ha detto Komoyedov.
Raid su 9 obiettivi Isis in Siria nelle ultime 24 ore
L’Aeronautica russa ha condotto raid su 9 obiettivi dell’Isis in Siria nel corso delle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Difesa russa, annunciando che è stato colpito il centro di comando del Califfato nero nella provincia di Latakia e un altro, attraverso l’intervento dei caccia Su24m, è stato completamente distrutto vicino ad Al-Rastan, nella provincia di Hama.
L’aviazione russa ha colpito inoltre 3 strutture del sedicente Stato islamico nella provincia di Homs, e ha distrutto 2 depositi di armi. «Tutti gli attacchi aerei russi in Siria sono destinati a scompaginare i comandi a supporto dell’Isis» dice il ministero. Gli equipaggi hanno inoltre condotto 6 attacchi aerei contro la base terroristica mimetizzata del Califfato a Idlib, distrutti 30 veicoli corazzati, afferma il Ministero della Difesa russo.
Fuga in Giordania
Intanto ieri almeno tremila militanti dell’Isis e dei gruppi jihadisti Jabhat Al-Nusra e Jaish al-Yarmouk sono fuggiti dalla Siria in Giordania nel timore dell’avanzata dell’esercito siriano su tutti i fronti e dei raid aerei russi, lanciati da Putin. Inoltre, secondo quanto riporta Ria Novosti, circa 160 militanti jihadisti sono rimasti presumibilmente uccisi ieri durante un attacco dell’esercito siriano nella provincia di Deir Ezzor mentre almeno altri 17 sono morti in un attacco a Homs e Palmira: lo sostiene una fonte militare russa da Latakia (dove c’e’ una base aerea russa). Secondo il ministero della Difesa russo dal 30 settembre al 3 ottobre le forze aerospaziali russe hanno compiuto più di 60 sortite neutralizzando circa 50 obiettivi. Per le fonti ufficiali russe i target colpiti sono legati all’Isis. Tuttavia secondo la coalizione a guida statunitense in realtà i raid avevano come obiettivo principalmente l’opposizione anti Assad, ossia l’Esercito della Conquista.

Giuseppe Catapano: Alluvione in Costa Azzurra, 17 morti e 4 dispersi. Rientrati i 2.500 italiani bloccati sui treni Unitalsi

giucatap26Le piogge torrenziali e di una violenza senza precedenti che ieri si sono abbattute sulla Costa azzurra, tra Mandelieu-la-Napoule e Nizza, hanno causato la morte di 17 persone. Altre 4 persone risultano ancora disperse. Oltre cinquemila gli sfollati, e danni per decine di milioni di euro. Emergenza rientrata per circa 2.500 italiani rimasti bloccati per ore, di ritorno da Lourdes, su cinque “treni bianchi” dell’Unitalsi. Già in Italia, stanno raggiungendo le rispettive destinazioni finali.

«È stata l’Apocalisse, una cosa del genere non si era mai vista», ha commentato Henri Leroy, sindaco di Mandelieu-la-Napoule, uno fra i comuni più colpiti. È soprattutto l’intensità delle precipitazioni, in un arco di tempo di tre ore, che ha sorpreso: tra le 19 e le 22 di sabato sera sono caduti infatti 180 mm di acqua a Cannes, 159 mm a Mandelieu-la-Napoule e 100 mm a Valbonne, vicino Biot. Dal luogo del disastro, il presidente francese ha annunciato ieri lo stato di calamità naturale per la regione delle Alpi Marittime, ha ringraziato i soccorritori e ha espresso la «solidarietà della nazione» alla popolazione colpita dalla catastrofe. Francois Hollande ha poi presentato le condoglianze ai familiari delle vittime. «Le catastrofi ci sono sempre state, ma il loro ritmo, la loro intensità si sono rafforzati», ha commentato il capo di stato, che ha approfittato della situazione per lanciare un appello affinché vengano «prese delle decisioni» per lottare contro i cambiamenti climatici in occasione della Conferenza sul clima di Parigi di novembre.

Tre annegati in un centro anziani, blackout a Nizza

Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati a bordo di treni e numerose strade e autostrade sono state completamente allagate a Cannes, Antibes, Mandelieu-la-Napoule, Villeneuve-Loubet e Nizza. All’aeroporto di Nizza sono rimasti bloccati 500 passeggeri ai terminal, tra i quali molti britannici e danesi. Tre persone sono morte annegate in un centro anziani a Biot, vicino Antibes: si trovavano al piano terra e sono stati sorpresi da una improvvisa onda d’acqua.

A Cannes una donna di 60 anni è stata trovata morta nei pressi di un parcheggio. Altre tre persone sono state trovate morte in a Vallauris-Golfe-Juan in un’automobile sommersa dalle acque all’ingresso di un piccolo tunnel. Una persona e’ stata trovata morta in un camper ad Antibes mentre si cercavano i corpi di cinque persone nel parcheggio di una tenuta a Mandelieu-la-Napoule. Nel pomeriggio di domenica il cadavere di una donna è stato trovato a Mougins. Secondo le prime informazioni l’auto della donna è stata trovata nel fiume Frayere.

Nove persone sono state fermate in relazione ai saccheggi nelle zone colpite dalla terribile alluvione. Lo ha riferito «Nice Matin». A Nizza 35mila abitazioni sono rimaste senza elettricità, 14mila a Cannes. L’incontro di calcio del massimo campionato francese, la Ligue 1, fra Nizza eNantes sabato sera è stata sospesa a causa della pioggia violenta.