Concordati e ristrutturazione del debito: dall’Agenzia la circolare in tema di crediti tributari e contributivi

La circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce indicazioni in merito al corretto trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, si è resa necessaria successivamente alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare in merito alle procedure avviate successivamente al 1 Gennaio 2017 o comunque a tale data non ancora votate o sottoscritte per adesione, per le quali è obbligatorio il procedimento previsto dall’art. 182-ter della L.F. in tutte le ipotesi di concordato preventivo così
come è riconosciuta la possibilità di falcidiare, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, anche i debiti relativi all’IVA e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso
di liquidazione.
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 16/E del 23 Luglio 2018

Mandato d’arresto europeo: occorre il rischio reale

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un giudice indipendente e imparziale

L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, disponga di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione europea, adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio.

 

Separazione e Divorzio

Cassazione civile, sez. III, 15 Maggio 2018, n. 11766. Est. Guizzi.

Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art.2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza.

Incombe sull’autore della dichiarazione ex art. 1988 c.c. l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale; di conseguenza, non è sufficiente che lo stesso affermi e dimostri che altro rapporto fondamentale è stato estinto, essendo, invece, indispensabile che esista coincidenza – concreta – tra tale rapporto (di cui è data prova) e quello “presunto” per effetto della ricognizione di debito e non una mera compatibilità astratta tra i due titoli. [Nella fattispecie, in assenza di prova di tale coincidenza, la Corte ha confermato la condanna della ricorrente a restituire all’ex convivente somme di denaro che la stessa asseriva costituire contributi alla vita di coppia, come tali non ripetibii.

DEBITI SOCIETA’ESTINTE

Per i debiti non soddisfatti dalla societa’ di capitali, davvero succede a pieno titolo il socio che quindi risponde nei confronti del creditore? La tesi appare non supportata dal dato normativo ma e’ tuttavia presente in modo ambiguo in una recente pronuncia della Cassazione.
Per le obbligazioni contratte dalla società di capitali risponde sempre e solo quest’ultima con il suo patrimonio. Questo principio generale vale anche quando la società procede all’estinzione per effetto del termine della liquidazione, pur
non avendo onorato in tutto o in parte i propri debiti: infatti a norma dell’art. 2495, c. 2, C.C., per i debiti non estinti i creditori possono rivolgersi ai soci, se questi ultimi hanno incassato somme derivanti dall’attività di liquidazione, oppure al liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di quest’ultimo. Questi principi cardine del nostro
ordinamento, che con alcune precisazioni valgono anche per i debiti tributari, sono stati messi in dubbio da una recente sentenza della Corte di Cassazione (2.07.2018, n. 17243), nella cui succinta motivazione emergono passaggi francamente incomprensibili, a meno che, appunto, la succinta stesura non tragga in inganno il lettore. Nella citata
sentenza si afferma che il socio subentra con un fenomeno di tipo successorio, per cui i debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo a quest’ultimo. Ma ciò che davvero è grave è il passaggio successivo, in cui si afferma che ciò accade indipendentemente “dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di
liquidazione” e poi si aggiunge che la responsabilità del socio di società di capitali “non subisce limitazione alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci“.
Si tratta di affermazione dalle quali emerge un quadro preoccupante e certamente in controtendenza rispetto a quanto generalmente si è sostenuto dalla dottrina e cioè che la responsabilità del socio rispetto alle obbligazioni non estinte dalla società di capitali, cancellata dal Registro Imprese per effetto dell’avvenuta liquidazione volontaria, è limitata alla ipotesi in cui, durante la fase di liquidazione, abbia riscosso somme a titolo di riparto del patrimonio della società. Per la particolare ipotesi dei debiti tributari, l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, al c. 3 aggiunge la previsione secondo cui i soci rispondono dei debiti stessi, nel limite non solo delle somme incassate durante la liquidazione bensì anche per quelle incassate quale effetto di assegnazioni avvenute nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione. Ma si tratta pur sempre di limiti ben precisi, in relazione ai quali si può affermare che, se il socio non ha
incassato nulla a titolo di riparto dalla società durante la fase di liquidazione e durante il biennio precedente, nessuna responsabilità può essergli ascritta.
Lo scenario potrebbe sembrare eccessivamente lesivo dei diritti dei creditori, ma occorre sempre ricordare che, anche se la società fosse operativa, la responsabilità rispetto alle obbligazioni sociali sarebbe sempre limitata al patrimonio della società: i creditori non potrebbero intentare alcuna azione nei confronti dei soci. E a pensarci bene, il limite di
responsabilità previsto dal combinato disposto degli artt. 2495 C.C. e 36 D.P.R. 602/1973 (le somme incassate dai soci a titolo di riparto) altro non fa che confermare la regola generale: risponde sempre e solo il patrimonio netto della società, anche se trasferito ai soci: appunto, le assegnazioni avvenute prima e durante la fase di liquidazione. Alla luce
di tutto ciò, risulta ancora più incomprensibile il contenuto della sentenza sopra citata.

Per quanto sia lunga la partita, alla fine dei giochi, il re, la regina ed i pedoni torneranno tutti nella stessa scatola

Cinquant’anni fa, il 22 luglio 1968, Giovannino Guareschi lasciava improvvisamente questo mondo. Aveva sessant’anni. Quello che spinge a parlare di lui non è solo la ricorrenza e il dovere di ricordare uno degli scrittori italiani più tradotti nel mondo (142 lingue) insieme a Dante Alighieri. E nemmeno il desiderio di rendere giustizia a un genio dell’umano così incompreso e ingiustamente bistrattato. Il fatto è che le vicende vissute da don Camillo, da Peppone e dai tanti altri personaggi meno conosciuti, così come le considerazioni contenute negli articoli di un settimanale  che dirigeva e i giudizi taglienti espressi nelle sue vignette, hanno molto da insegnare, non “anche”, ma soprattutto oggi e in vista del domani. Almeno per una serie di fattori.

Di certo possiamo imparare da Guareschi: l’esperienza della fede cristiana come dialogo con Cristo e che ha come scopo l’educazione del cuore. A ciò continuamente spinge il Cristo con ironia malinconica, correggendo la facinorosità settaria di don Camillo e invitandolo a valorizzare l’umano che c’è in tutti, anche nei rivali , a perdonare anche il sopruso.

Così quei dialoghi tra Cristo e don Camillo, che sembravano quasi mitici e fiabeschi in quegli anni ‘50, diventano esperienza di un Cristianesimo fatto di dialogo con una Presenza reale che rende più bella la vita, e parte di una comunità che valorizza il singolo e non lo rende gregge. Così era Giovannino Guareschi, un grande scrittore e grande uomo .

Ecco tutti i fondi per sostenere ricerca, sviluppo e innovazione

In tema di politica industriale, nel corso degli ultimi anni, i policy maker in Europa e nel mondo si sono misurati con una sfida molto complessa: promuovere crescita economica e rafforzare il tessuto economico e produttivo in uno scenario globale post crisi economico-finanziaria. E’ di tutta evidenza, da un lato, che le conseguenze generate dalla crisi hanno fortemente ridotto la capacità operativa delle imprese: più critico è l’accesso al credito e significativamente più contratta la domanda di mercato. Dall’altro lato, in virtù delle ripercussioni sulla resilienza dei conti pubblici (i.e. crisi dei debiti sovrani), i policy maker hanno visto considerevolmente ridursi il montante di risorse da allocare sulle strategie di rilancio delle attività economiche e produttive.

L’esigenza di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, pertanto, ha spinto, nel corso degli ultimi anni, verso un processo di riforma del quadro degli incentivi a supporto delle attività economiche e produttive. L’evoluzione impressa, soprattutto attraverso l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Fondo Crescita Sostenibile – FCS (D.L. 83/12), ha determinato un’apprezzabile riduzione degli strumenti agevolativi esistenti e una conseguente focalizzazione delle risorse verso i fabbisogni ritenuti prioritari del nostro tessuto produttivo: ricerca, sviluppo e innovazione; accesso al credito; investimenti fissi; internazionalizzazione; crisi industriali.

Vista la centralità dei temi, notevole è lo sforzo finanziario destinato alla promozione degli investimenti fissi lordi tramite la Legge Nuova Sabatini (dal 2014 a fronte di circa 864 milioni di euro sono stati attivati circa 11,3 miliardi di euro di finanziamenti) e alla facilitazione dell’accesso al credito per le PMI attraverso il Fondo di garanzia (nel corso del 2017 sono state concesse garanzie per 12,3 miliardi di euro circa a fronte di circa 17,5 miliardi di euro di finanziamenti accolti).

Nell’ambito del nuovo quadro strategico, tuttavia, un ruolo di assoluta centralità è stato riservato al tema del sostegno alle attività di R&S&I, ambito cruciale per la salvaguardia del grado di efficienza dinamica del tessuto economico e produttivo. Il divario rispetto agli altri principali competitor internazionali e dell’Unione, infatti, risulta sempre più marcato (IT 1,3% del PIL; GER 2,94%; FR 2,25%: EU-28 2% circa).

Dal 2014 in poi, attraverso il FCS, sono stati stanziati circa 3,4 miliardi di euro per il sostegno della R&S&I. Per filosofia di fondo e modalità attuative, inoltre, l’approccio seguito segna una profonda linea di discontinuità rispetto al passato. Il disegno di policy, infatti, passa da un approccio di sostegno di tipo verticale basato sull’individuazione delle filiere ad un approccio orizzontale basato sulle tecnologie (i.e. Key Enabling Technologies – Ket’s). In tale prospettiva, pertanto, sono state avviate iniziative volte a incentivare l’attività di ricerca più prossima al mercato (TRL 6-8), ovvero, in ambito ricerca industriale e sviluppo sperimentale (i.e. con esclusione della ricerca di base).

La strategia complessiva messa in campo nell’ambito delle politiche di sostegno alle attività economiche e produttive è caratterizzata da un quadro di forte coerenza tra l’approccio implementato a livello nazionale e quello di matrice comunitaria:

  • concentrazione/focalizzazione delle risorse complessive verso il sostegno alle attività di R&S&I: il 35% delle risorse PON IC ed il 37% delle risorse Nazionali (Fonte: Relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, 2017);
  • approccio attuato in coerenza con la strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) volto, da un lato, a favorire il consolidamento di una filiera dell’innovazione capace di trasformare i risultati della ricerca e dell’innovazione in un vantaggio competitivo per il sistema Paese e, dall’altro, ad individuare tematiche trasversali per lo sviluppo della competitività dei sistemi imprenditoriali, sostenendo le iniziative ad alto potenziale innovativo (CfrHorizon 2020, Industria sostenibile e Agenda digitale, le nuove iniziative Agrifood, Scienze della vita e Fabbrica intelligente).

Gli interventi del Fondo per la Crescita Sostenibile

In tema di operatività, osservando sia gli interventi a sportello che quelli negoziali (i.e. Accordi per l’innovazione), dal 2014 ad oggi il Fondo per la Crescita Sostenibile ha agevolato 867 imprese, favorito 2,5 miliardi di euro di investimenti privati e concesso agevolazioni per 1,4 miliardi di euro.

Un elemento particolarmente significativo che emerge dall’analisi di operatività è indubbiamente l’alto tasso di rappresentatività tra le imprese agevolate delle PMI (67%). Tale evidenza testimonia, da un lato, che le PMI italiane segnalano un alto interesse ad attivare o ampliare i processi innovativi in grado di rafforzare la loro capacità competitiva, dall’altro lato, che il FCS nell’operatività corrente è uno strumento particolarmente adatto a colmare tale fabbisogno.

Agrifood, Scienze della vita e Fabbrica Intelligente

In ottica più recente con riferimento alle ultime iniziative avviate sul FCS, di particolare rilievo è l’intervento, a valere sull’asse I del PON I&C, in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della SNSI relativi a Agrifood, Scienze della vita e Fabbrica Intelligente, che prevede una dotazione di circa 563 milioni di euro. Tale nuovo intervento, in termini più complessivi, mira a fornire una risposta robusta ai fabbisogni di ricerca, sviluppo e innovazione emersi dagli operatori nel Mezzogiorno in tali ambiti tematici. Il macro-obiettivo di sfondo all’intervento è rappresentato dall’esigenza di rafforzare l’ecosistema innovativo nel Sud Italia negli ambiti tematici in cui le potenzialità competitive del tessuto produttivo sono alte.

In ottica d’insieme è possibile constatare che molto è stato fatto, tuttavia, resta sul tappeto l’esigenza di verificare quale sia l’effettivo impatto generato dagli interventi. Il tema della ivalutazione, pertanto, nel corso degli ultimi anni è stato incorporato sempre più all’interno dei processi gestionali al fine di garantire una verifica ex post delle attività correnti, individuando punti di forza e di debolezza delle iniziative implementate. Considerata la natura (i.e. strumenti di supporto alle attività privata di R&S&I) e i relativi tempi di maturazione degli interventi (almeno 5 anni), tuttavia, i primi risultati valutativi sull’impatto del FCS potranno essere prodotti tra circa due anni.

Giuseppe Catapano: Caso Apple, Dublino contrattacca, l’Ue ha violato la sovranità dell’Irlanda

giucatap724L’Unione Europea e’ andata oltre la sua autorita’ e ha violato la sovranità di Dublino quanto ha ordinato all’Irlanda di recuperare 13 miliardi di euro di tasse non pagate da Apple.
Lo afferma il governo irlandese in un documento di tre pagine pubblicato per sostenere il ricorso presentato contro la decisione presa dalla Commissione Europea lo scorso agosto. In settimana e’ previsto che la stessa commissione pubblichi una versione definitiva dell’ordine.
La richiesta di recuperare le tasse non pagate da Apple e’ la maggiore mai inviata da Bruxelles a uno degli Stati membri Ue. La commissione ha posto sotto indagine diversi accordi fiscali con grandi aziende ma in molti casi ha sollevati dubbi sul rispetto delle normative comunitarie e parlato di aiuti di Stato illegali a causa dei presunti vantaggi garantiti ad alcune aziende rispetto ai concorrenti grazie ad una minor imposizione fiscale.
Le iniziative della Ue hanno interessato altre grandi multinazionali statunitensi come McDonald’s e Amazon.com.

Giuseppe Catapano: Non soltanto per il profitto

giucatap723La società benefit italiana compie un anno. Fu infatti introdotta con la legge di stabilità del 2016 e, pur in presenza di criticità su alcuni aspetti importanti della disciplina, sta dimostrando una notevole vitalità. Sono una cinquantina le società benefit già operative. Circa la metà sono di nuova costituzione, le altre sono diventate tali con una modifica allo statuto. Ma entro la fine del prossimo anno il numero dovrebbe triplicare. E soprattutto c’è, intorno a questo tema, la massima attenzione degli operatori professionali più qualificati, dottori commercialisti e avvocati.
Not only for profit, è l’idea attorno a cui ruota questa forma societaria nata sulla falsariga della benefit corporation americana del 2007. Si tratta di un ibrido che dovrebbe coniugare aspetti economici e sociali dell’impresa: lo statuto deve infatti indicare, insieme allo scopo di lucro, anche quello di un impatto positivo in termini ambientali o sociali. Tanto che si stanno mettendo a punto dei metodi per misurare questo tipo di ricadute aziendali.
Da un punto di vista filosofico la B-corp si propone di riportare la persona al centro delle priorità, applicando logiche “umane” al business e invertendo quindi la prassi che vede l’applicazione di logiche “commerciali” alle persone che lavorano in azienda o che ruotano intorno ad essa.
Dal punto di vista giuridico non mancano dubbi interpretativi su aspetti decisivi di questa nuova formula societaria. C’è per esempio il tema della responsabilità degli amministratori: nello statuto si deve prevedere il perseguimento dello scopo sociale, se invece i manager puntano solo al profitto possono essere soggetti ad azioni di responsabilità dei soci? Nel 1919 Henry Ford ha dovuto risarcire i soci per aver destinato, nella gestione della società, risorse finanziarie finalizzate soprattutto all’incremento dell’occupazione, invece che alla produzione di utili. Delicato anche il tema del recesso del socio in occasione del cambiamento dell’oggetto sociale.
Molti di questi dubbi potrebbero trovare risposte nei decreti legislativi in preparazione per dare attuazione alla legge delega del terzo settore. I primi provvedimenti dovrebbero essere pronti nel giro di poche settimane.
Al di là delle questioni giuridiche le discussioni degli addetti ai lavori sembrano ruotare intorno alla natura informale della società benefit che non prevede, per ora, alcuna certificazione formale. Il rischio potrebbe essere quello di trasformare la b-corp in un marchio alla moda, in pratica un comodo espediente di marketing, con un costo di acquisizione modesto, finalizzato esclusivamente a migliorare l’immagine della società, quindi la vendibilità dei suoi prodotti o la disponibilità di capitale da parte di investitori molto interessati agli aspetti etico-ambientali della produzione.
Un po’ come il bilancio ambientale, adottato da molte aziende più come strumento di promozione, che nella reale convinzione di misurare le ricadute sociali della propria attività economica.
Negli Stati uniti si è cerato di rispondere a questo problema con la creazione di un ente che certifica la presenza dei requisiti di sostenibilità sociale e ambientale e garantisce la legittimità della patente etica che l’impresa si attribuisce. In Italia si prevede invece che sia l’antitrust a vigilare, ma l’Autorità garante ha una possibilità di azione piuttosto limitata e non sarebbe in grado di controllare un numero elevato di imprese. E’ però probabile che il legislatore, dopo aver valutato l’impatto creato dalle nuove disposizioni, si riservi di intervenire per i chiarimenti o le correzioni che la prassi avranno ritenuto necessari o opportuni.

Giuseppe Catapano: Le inquietudini del Pd, Orfini, legislatura finita. Guerini: Renzi non è solo

giucatap722La valanga di no ha travolto soprattutto il Pd allargando crepe presenti in un partito lacerato dalla guerra tra maggioranza renziana e minoranza. La recente direzione del partito ha di fatto messo i democrat in una posizione di stan by in attesa cioé della conclusione delle consultazioni al Quirinale. Il segretario nonché premier dimissionario, Matteo Renzi, ha dettato la linea, ma il suo messaggio è stato accolto da tutti? “Questa legislatura nasce con l’impegno
solenne a fare riforme e legge elettorale. Così giustificammo maggioranze disomogenee. Il 4 dicembre questo film è finito. E questo porta alla fine della legislatura”. Cosi’ in una intervista a Repubblica il presidente del Pd, Matteo Orfini. Ma “resta il problema del sistema di voto, che è ciò che giustificherebbe il prolungamento della legislatura. Prima di decidere, però, chiediamo alle altre forze cosa intendano fare”, dichiara Orfini. “Noi vogliamo capire chi secondo loro deve governare mentre cambiamo la legge. Aspettiamo le consultazioni, ma non mi sembra possibile che possano chiedere di cambiare la legge elettorale e stare ogni giorno in piazza contro il governo”. Quanto all’ipotesi che il Pd governi solo con l’attuale maggioranza Orfini dice che “a oggi il presidente dem non mi sembra la possibilità più realistica. Ma aspettiamo le consultazioni”. Intanto c’è da fare chiarezza nel Pd. “Abbiamo subito una sconfitta importante e dobbiamo aprire una riflessione vera, anche su quello che non ha funzionato. Non in una direzione, ma al congresso”. Quanto a Dario Franceschini – leader di AreaDem, tornata a essere la componente di gran lunga più rappresentata nei gruppi Pd –
“è stato un ottimo ministro ed è un importante leader del Pd. Ma non è l’azionista di maggioranza del partito. Né lui né nessun’altro può immaginare di gestire il Pd come una federazione di correnti, perché non si fa il bene del partito”. In una intervista con ‘Il Corriere della Sera‘ il vicesegretario del Pd, lorenzo Guerini, difende Renzi. “Ha fatto quel che aveva sempre detto. Ha tratto le conseguenze della sconfitta al referendum ed è questo il fatto con cui ci dobbiamo confrontare. Per noi, che siamo una forza responsabile, l’interesse del Paese viene prima di tutto”, ha detto Orfini aggiungendo che “il segretario è tutt’altro che solo. Nel Pd e in tutta Italia c’è compattezza intorno alla sua figura”. E ha ribadito: “Il Pd ha un segretario che si chiama Matteo Renzi e che non è stato minimamente messo in discussione. Il lungo applauso che ha salutato il suo ingresso in direzione testimonia come tutto il partito si sia stretto intorno al suo leader”. Per Guerini “I numeri della direzione sono molto chiari. Renzi è segretario in virtù del congresso del 2013, nel 2017 ci sarà un altro congresso e in quella sede ci confronteremo”.