Catapano Giuseppe informa: LA NORMA SALVA L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE PER ASSENZA DI DOLO E COLPA GRAVE MA NON LA SOCIETA’

Un contribuente ricorre avverso la sentenza, di una CTR avente ad oggetto sanzioni amministrative ed in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio che ha riformato la sentenza di primo grado, confermando la comminatoria della sanzione amministrativa relativa alla dichiarazione Ilor, mentre ha mantenuto fermo l’annullamento della sanzione relativa alla dichiarazione Irpeg. La Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese, avendo appurato, infatti, sulla base dei fatti la esclusione della sussistenza del dolo e della colpa grave, e come tutta l’attività del legale rappresentante sia stata diligente ed orientata al riconoscimento dell’applicazione della normativa agevolativa, comportante l’esenzione decennale dalle imposte Ilor ed Iperg, e rilevato altresì che emerge come fossero state rilevate sia la formazione del giudicato interno che l’esistenza di una delibera della Società che si assumeva il debito da sanzioni del proprio amministratore, stabilisce tuttavia che il legislatore non abbia voluto, in tale ipotesi, escludere in toto l’irrogazione della sanzione, ma prevedere che, nel caso di assenza di dolo o colpa e di diretto vantaggio, all’autore materiale non potrà essere richiesto il pagamento della sanzione per la somma eccedente euro il massimale previsto, tanto che lo stesso comma fa salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della società. Conclude che nel caso in esame, quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni, che comunque devono essere assolte.

Catapano Giuseppe informa: Ipoteca di Equitalia nulla per la nota di iscrizione con errori grossolani

Se la nota di iscrizione – con cui viene formalizzata, presso i registri immobiliari, l’ipoteca di Equitalia sui beni del contribuente – contiene degli errori evidenti su elementi essenziali di tale formalità, l’ipoteca stessa è nulla e va cancellata. Invece gli errori meno gravi (come un diverso termine di durata della garanzia rispetto al titolo) possono essere sanati con la semplice rettifica. A dirlo è la Cassazione con una sentenza di questa mattina. Con una interessante motivazione la Suprema corte ha fatto un vero e proprio vademecum sulla validità delle ipoteche, incluse quelle di Equitalia. Val la pena, allora, ripercorrere gli interessanti passaggi della sentenza. Innanzitutto la sentenza ricorda che l’ipoteca ha efficacia per venti anni, salvo che le parti stabiliscano diversamente. Che succede però se, nel compilare la nota di iscrizione dell’ipoteca il creditore inserisca, a causa di un errore materiale, un termine dell’ipoteca inferiore a quello di legge? Può tale errore far sì che l’ipoteca abbia un termine di efficacia diverso da quello ventennale previsto dal codice civile? La risposta, a detta dei giudici, è negativa. L’ipoteca – chiariscono i giudici – si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, sulla base di un titolo a suo fondamento (una sentenza di condanna o di risarcimento dei danni, una cambiale, un atto notarile, la volontà delle parti, una norma di legge, ecc.). Allo scopo di effettuare l’iscrizione, il creditore – che fino a quel momento è solo il titolare di un diritto alla iscrizione ipotecaria – deve recarsi presso l’ufficio dei registri immobiliari e farne richiesta, presentando la nota di iscrizione in duplo e una copia del titolo da consegnare all’ufficio affinché rimanga ivi custodito. La nota di iscrizione deve riportare una serie di elementi essenziali, tra cui gli estremi del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore d’ipoteca; il titolo; la sua data; l’importo della somma per la quale l’iscrizione è chiesta; il tempo della esigibilità dell’ipoteca. Gli errori consistenti in omissioni o inesattezze che inducano incertezza sugli elementi essenziale della nota, oppure sull’identità del debitore, del creditore, sull’ammontare del credito o sulla identificazione del bene dato in garanzia producono l’invalidità dell’ipoteca: invalidità cui non si può ovviare con lo strumento della rettifica. Al contrario, l’omissione o l’incertezza su aspetti non essenziali è ovviabile attraverso la rettifica. Dai caratteri essenziali dell’ipoteca sopra accennati si desume che l’ipoteca nasce solo con la sua iscrizione (perciò i tecnici dicono che tale iscrizione ha effetto “costitutivo”). Tuttavia essa nasce in modo valido non necessariamente sulla base di quanto dichiarato dal creditore nella nota di iscrizione, ma nei limiti in cui vi sia conformità tra la nota di iscrizione e il titolo su cui il diritto a iscrivere ipoteca si fonda, nel senso che gli elementi essenziali, che devono essere riportati a pena di nullità nella nota di iscrizione, devono essere coincidenti con quelli risultanti dal titolo. La conseguenza di una eventuale divergenza sugli elementi essenziali è l’invalidità dell’ipoteca, in quanto la nota non può far nascere un diritto di garanzia non corrispondente al titolo. Diversa è invece la situazione che si crea se nella nota viene inserito, per errore, un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia dell’ipoteca, non previsto dal titolo o a esso non conforme. Ciò non può invalidare l’ipoteca o modificarne la sostanza, in quanto la garanzia ipotecaria non può avere caratteristiche diverse rispetto a quanto previsto nel titolo stesso o in esso non previste. Insomma, qualora l’errore nella nota di iscrizione cada su un elemento non essenziale, diverso dagli elementi essenziali indicati dalla legge, e quindi non idoneo ad incidere sulla identificazione del contenuto della garanzia e la cui presenza non è fonte di invalidità della garanzia stessa, lo stesso è ovviabile con lo strumento della rettifica, che rimuove l’inserimento nella nota ipotecaria della previsione del termine inferiore a quello di legge inserita per errore rendendo chiaro anche ai terzi che l’iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ordinario ventennale. Quali sono gli errori essenziali? La Cassazione spiega a chiare lettere che gli errori consistenti in omissioni o inesattezze che inducano incertezza sugli elementi essenziali della nota, ossia sulla identità del debitore, del creditore, sull’ammontare del credito o sulla identificazione del bene dato in garanzia (quindi sulla esatta identificazione dei soggetti coinvolti, dell’oggetto sul quale ricade la garanzia ipotecaria e del credito garantito), producono l’invalidità della iscrizione ipotecaria, non ovviabile con lo strumento della rettifica, mentre l’omissione o l’incertezza in ordine agli aspetti non essenziali è ovviabile con lo strumento della rettifica.

Catapano Giuseppe: Con il fermo auto posso circolare o vendere l’auto?

Il fermo amministrativo (anche detto “ganasce fiscali”) viene emesso a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale inviata da Equitalia entro i termini di legge (60 giorni) e ha ad oggetto i veicoli iscritti nei pubblici registri.

Decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, il concessionario della riscossione può disporre il fermo del veicolo chiedendone l’iscrizione al PRA.

Dopo aver emesso il provvedimento di fermo, prima di chiederne l’iscrizione al PRA, il concessionario della riscossione deve inviare al contribuente una comunicazione con la quale lo invita a versare l’importo dovuto entro il termine di 20 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine il concessionario procede all’iscrizione al PRA.

L’iscrizione del fermo amministrativo fa sorgere un vincolo all’utilizzo del veicolo, dal momento che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e l’eventuale circolazione abusiva determina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Se a seguito del fermo il debito non viene estinto, il concessionario potrà procedere al pignoramento del bene e alla conseguente vendita forzata.

Il fatto che sul mezzo sia presente un fermo non vuol dire che esso non possa essere venduto. Al contrario, l’automobile potrà essere oggetto di compravendita, ma l’acquirente acquisterà il mezzo con tutto il fermo e, quindi, non solo il divieto di utilizzarla, ma anche il rischio di una espropriazione forzata qualora il debitore principale (sul quale rimane il debito con l’erario) non paghi la cartella esattoriale.

Infatti, come specificato dall’ACI, dopo l’iscrizione del fermo, è possibile trascrivere al PRA il trasferimento di proprietà dell’auto, fermo restando che l’atto di vendita successivamente trascritto non sarà opponibile dal nuovo acquirente al concessionario che potrà procedere alla vendita forzata del veicolo qualora non venga effettuato il pagamento dovuto.

Gli atti di disposizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo sono, dunque, inefficaci solo nei confronti del concessionario .

Se il debitore effettua il pagamento integrale delle somme dovute (tributo, sanzioni, interessi e relative spese di notifica), il concessionario emette il provvedimento di revoca del fermo e lo invia al contribuente.
Il contribuente con il provvedimento di revoca può chiedere al PRA la formalità di cancellazione del fermo.
La formalità di cancellazione è completamente esente da emolumenti in quanto in base alla nuova tariffa PRA non sono più dovuti neanche gli emolumenti per l’iscrizione che, come noto, venivano versati dalla parte in sede di cancellazione del fermo.

Catapano Giuseppe scrive: Progetto con gravi difetti: appaltatore, progettista e direttore lavori responsabili

Quando un’opera commissionata (per esempio, una casa) presenta “gravi difetti” conseguenti a una errata progettazione, il progettista e l’appaltatore (la ditta di costruzioni) sono entrambi responsabili nei confronti del committente (il titolare dell’immobile). Il progettista risponde dell’errata progettazione; l’appaltatore risponde sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati, sia nel caso in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto. Secondo una recente sentenza della Cassazione, per “gravi difetti” bisogna intendere quelli che riducono il godimento dell’immobile e ne pregiudicano il normale utilizzo (per esempio: gravi infiltrazioni di acqua, umidità, pavimenti sconnessi, tetto che perde, ecc.). Il codice civile [1] stabilisce che l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente quando l’opera commissionata, nel corso di dieci anni dal suo compimento, presenta pericolo di rovina o anche solamente gravi difetti di costruzione (sempre che si tratti di immobili destinati a lunga durata e purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta). Questa sentenza specifica che, oltre che dell’appaltatore, la responsabilità si estende anche al progettista e al direttore lavori, se presenti. – See more at: http://www.laleggepertutti.it/55464_progetto-con-gravi-difetti-appaltatore-progettista-e-direttore-lavori-responsabili#sthash.sG35udLG.dpuf

Catapano Giuseppe osserva: Licenziamento ingiurioso: le ultime sentenze

Il licenziamento può essere anche ingiurioso. Ciò capita, ad esempio, quando l’azienda lo pubblicizzi pur non essendo necessario, accompagnandolo a considerazioni sulle qualità personali e/o professionali del lavoratore senza che ve ne sia bisogno o attribuendogli condotte dolose e/o infamanti secondo il comune sentire. Se, invece, l’azienda si limita a contestare un generico comportamento colposo (per quanto non vero) non vi è ingiuria. Insomma, il carattere ingiurioso del licenziamento (la cui prova spetta al lavoratore) non consiste, pertanto, nella semplice contestazione, da parte del datore di lavoro, di un fatto lesivo del decoro del lavoratore, ma dipende unicamente dalla forma con cui esso viene espresso o dalla pubblicità o da altre modalità con cui sia stato adottato, quando ciò sia idoneo a ledere l’integrità psico-fisica del lavoratore. In tali casi, fermo restando il risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo o pretestuoso, al dipendente spetta un’ulteriore voce di danno per l’onta subìta. Infatti, una cosa è il licenziamento ingiustificato (perché privo di giustificato motivo o di giusta causa o discriminatorio o verbale) e un’altra è invece il licenziamento ingiurioso che, in quanto lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, dà luogo ad un ulteriore risarcimento del danno. Danno che, ovviamente, il dipendente dovrà dimostrare . La legge prevede già delle forme di risarcimento per il caso di licenziamento illegittimo, commisurate al periodo di lavoro e, ora, con il cosiddetto contratto a tutele crescenti, prefissate dalla legge. Dunque, il lavoratore non può chiedere un ulteriore risarcimento del danno morale a seguito dell’illegittima perdita dello stipendio. E ciò perché il danno costituito dalla lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore e causato esclusivamente dal licenziamento illegittimo (per assenza della relativa giustificazione: giusta causa o giustificato motivo o violazione di norme legali o contrattuali) non è risarcibile. Tutto ciò che può chiedere il lavoratore è il danno per l’eventuale licenziamento ingiurioso: quest’ultimo, infatti, trova la sua causa non nella perdita in sé del posto di lavoro, bensì nel comportamento illegittimo del datore di lavoro . Il licenziamento ingiustificato o non motivato è certamente illegittimo e produce un danno che segue i risarcimenti previsti dalla legge, ma non per questo è anche ingiurioso. Per cui il lavoratore non può pretendere, a tale titolo, un ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall’essere stato illegittimamente licenziato.

Giuseppe Catapano comunica: Bolletta sproporzionata: è il gestore a dover giustificare i consumi

Se l’utente contesta la bolletta, perché riportante consumi sproporzionati o comunque non corrispondenti all’effettivo utilizzo del servizio pubblico, spetta al gestore e non all’utente l’onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore. A chiarirlo è stato il Tribunale Caltanissetta in una sentenza dello scorso 14 gennaio. Nel caso di specie, era stata contestata una fattura per l’erogazione dell’acqua, eccessiva – secondo il consumatore – rispetto all’uso che era stato fatto del servizio, probabilmente per via di un malfunzionamento del contatore. Il giudice, che ha accolto il ricorso del cittadino, ha anche chiarito un importantissimo principio in tema di servizi pubblici: nelle controversie in materia di contratti di somministrazione, ai fini del riparto dell’onere della prova trova applicazione il principio della “vicinanza della prova”. Il che significa, in termini pratici, che, difronte alle contestazioni del consumatore, è il fornitore che deve dimostrare la regolarità del funzionamento dei rilevatori di consumo; se tale prova viene data, allora spetterà all’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela o di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore. Il che corrisponde, peraltro, a quanto in passato espresso dalla stessa Cassazione [1]. Così, sarà il gestore a dover chiedere la nomina di un consulente tecnico per verificare, innanzitutto, che non vi siano anomalie nella rilevazione dei consumi effettuata dal contatore installato nell’abitazione dell’utente. Ricordiamo, a tal fine, che il limite di tolleranza delle anomalie del contatore, ammesso dalla legge [2], è di massimo il 2%. In questo modo, oltre ad ottenere dal tribunale la riduzione dell’importo dovuto per ogni mensilità, l’utente può anche richiedere l’ordine al gestore del servizio di ripristinare il funzionamento dell’utenza.

Catapano Giuseppe informa: LA CHECK-LIST PER IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2015

IN SINTESI

 

Facendo seguito all’Informativa dedicata all’esame dell’attività di verifica finalizzata al rilascio del visto di conformità al mod. IVA 2015, si propone un fac-simile della check-list (in formato word) utilizzabile per attestare l’esecuzione dei controlli da parte del “certificatore”.

Si rammenta che l’apposizione del visto di conformità al mod. IVA 2015 è necessaria non solo per l’utilizzo in compensazione ma anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2014 senza garanzia.

 

CHECK-LIST VISTO DI CONFORMITÀ

CREDITO IVA 2014 – MOD. IVA 2015

 

Premesso che:

  • in base all’art. 10, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito, tenendo presente le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate, nelle Circolari 23.12.2009, n. 57/E e 12.3.2010, n. 12/E, per attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99;
  • in base all’art. 38-bis, così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), l’apposizione del visto di conformità è necessario anche per richiedere il rimborso del credito IVA di importo superiore a € 15.000 senza prestazione della garanzia, tenendo presente i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E;

 

si dà atto di seguito dell’attività di controllo svolta.

 

Dati del contribuente
Ragione sociale / Cognome – Nome
Numero partita IVA

 

Verifica codice attività
Codice attività risultante dal mod. IVA 2015
Descrizione  ___________________________________________________________________
Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2015 corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile
SI NO
Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2015 corrisponde a quello riferito all’attività prevalente in base al volume d’affari
SI NO

 

Tenuta scritture contabili obbligatorie ai fini IVA
Direttamente dal professionista
Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista
Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista
Direttamente dal CAF imprese
Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF
Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)

 

 

Verifica della regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA
Registro fatture emesse
SI NO
Registro corrispettivi
SI NO
Registro acquisti
SI NO
I dati esposti nel mod. IVA 2015 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA ed in particolare:

·      gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali risultanti dal registro delle fatture emesse distinti per aliquota

·      gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali risultanti dal registro degli acquisti distinti per aliquota

SI NO
SI NO

 

Controllo liquidazioni periodiche
Contribuente mensile
Liquidazioni IVA 2014
Saldo
Data di versamento
a credito a debito
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015
  SI      NO
Contribuente trimestrale
Liquidazioni IVA 2014
Saldo
Data di versamento
a credito
a debito
Primo trimestre
Secondo trimestre
Terzo trimestre
Quarto trimestre/saldo IVA
I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015
SI      NO

 

 

Al mod. IVA 2014 è stato apposto il visto di conformità
SI NO
Ammontare del credito IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014 regolarmente presentato in via telematica, di cui
Euro ___________________
richiesto a rimborso Euro ___________________
     riportato nel 2014 Euro ___________________
L’ammontare indicato a rigo VL8 del mod. IVA 2015 corrisponde al credito IVA 2013 riportato nel 2014
SI NO
Ammontare del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione “orizzontale” nel mod. F24
Euro ___________________
Tale importo corrisponde a quanto indicato a rigo VL9 del mod. IVA 2015
SI NO
Per il credito IVA, relativo all’anno      , computato in detrazione e indicato a rigo VL27 del mod. IVA 2015, è stata acquisita la copia del diniego al rimborso dell’Ufficio
SI NO

 

Fattispecie che ha generato il credito IVA
1  = Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquota più bassa rispetto a quella gravante sugli acquisti e  importazioni
2  = Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc. DPR n. 633/72)
3  = Acquisto o importazione di beni ammortizzabili
4  = Operazioni non soggette all’imposta (artt. 7-ter / 7-septies, DPR n. 633/72)
5  = Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

 

Ammontare del credito IVA 2014 risultante dal mod. IVA 2015, di cui  

Euro ___________________

richiesto a rimborso Euro ___________________
     riportato nel 2015 Euro ___________________

Il credito IVA 2014 è superiore al volume d’affari

SI NO
Se si, è stata effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri IVA
SI NO

Ammontare IVA detratta nel 2014

Euro ___________________
Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell’IVA detratta nel 2014) Euro ___________________

 

 

Fatture acquisti verificate con IVA superiore a Euro ___________________

Prot. reg.

acquisti

Fattura n. Data Fornitore Imponibile IVA

Fatture emesse verificate con IVA superiore a Euro ___________________

Prot. reg.

fatt. em.

Fattura n. Data Cliente Imponibile IVA

 

Per la richiesta di rimborso di importo superiore a € 15.000 è stata acquisita l’attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), DPR n. 633/72, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore
SI NO
È stata acquisita l’attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le società di comodo, ex art. 30, comma 4, Legge n. 724/94, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore
SI NO

Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo.

 

 

 

 

Data ___________________________

 

Firma professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese

 

___________________________

 

Catapano Giuseppe osserva: Contratti con controparti estere: ciò che l’imprenditore deve sapere

Dobbiamo preliminarmente avvertire quanto possa essere pericoloso, quando si opera con l’estero, basarsi esclusivamente sulla propria capacità e fantasia imprenditoriale e non tenere in debito conto, quando poi dobbiamo procedere alla stipula del contratto, le regole di natura giuridica che dovranno disciplinare il contratto stesso. Il presente intervento, e quelli che poi seguiranno, si propongono proprio di affrontare tale problematica, ovviamente in una ottica generale e con taglio di natura estremamente pratica, al fine di avviare i lettori ad una prima conoscenza di base sui meccanismi che regolano i contratti internazionali. Un imprenditore sa bene che quando opera con l’estero i rischi possono essere maggiori rispetto a quando si intraprendono affari all’interno e deve quindi evitare il più possibile di incorrere in “infortuni commerciali” che, talvolta, possono mettere in seria difficoltà, la propria azienda. Detto questo, diamo senz’altro per scontato che un contratto internazionale, sia pure tecnicamente perfetto, non costituisce di per se stesso una garanzia invulnerabile per il buon fine della transazione commerciale. Potrà comunque esserci riconosciuto che un contratto internazionale correttamente impostato può prevenire o quanto meno ridurre l’insorgere di eventuali controversie, mentre una equivoca o non chiara formulazione delle clausole contrattuali può invece favorire, anche pretestuosamente, contestazioni o inadempienze che fanno perdere alle aziende molto tempo e spesso anche molto denaro. Possiamo a tal proposito fare l’esempio del licenziatario che, avendo ricevuto dal licenziante la documentazione ed il know- how pattuiti in contratto, tenta poi di sottrarsi al pagamento delle royalties. Altro può essere il caso in cui in un contratto di agenzia, pur essendosi pattuito che in caso di cessazione dello stesso non sarebbe spettata alcuna indennità di fine rapporto, l’azienda preponente si senta poi richiedere dall’agente, senza averlo previsto, il pagamento, a volte di una forte somma, proprio a tale titolo. Un’altra eventualità abbastanza comune è quella in cui il compratore estero, pur avendo ordinato un certo prodotto, non ha più interesse a ritirarlo e accampa una serie di eccezioni o contestazioni. In questo caso se le clausole contrattuali sono state stilate in modo tale da rendere assai ristretto lo spazio per imbastire manovre pretestuose e se è stato pattuito in modo chiaro secondo quali modalità devono essere risolte le eventuali vertenze (ad esempio con il ricorso all’arbitrato ) è assai probabile che la semplice minaccia di una azione legale possa indurre la controparte estera a non persistere nel suo tentativo di sottrarsi ai propri obblighi e possa comunque essere trovata una soluzione. È al riguardo preliminarmente da avvertire che una qualsiasi transazione con controparte estera dovrebbe sempre trovare una regolamentazione scritta mediante la predisposizione di apposito contratto. È pur vero che, sotto il profilo strettamente giuridico, in talune situazioni un contratto può validamente formarsi anche mediante un semplice accordo verbale. Tuttavia bisogna tener presente che l’esistenza di un accordo scritto assume fondamentale importanza nell’eventualità che fra le parti insorga una controversia, in quanto tale documento costituisce il principale elemento in base al quale verrà emessa la decisione finale. Difatti potrà presentare una certa difficoltà per la parte interessata provare per testi o comunque documentare eventuali accordi avvenuti per telefono o in occasione di incontri, oppure intese modificative o integrative del contratto stesso che non trovino riscontro in un patto scritto. Peraltro la prova per testi di un contratto soffre, in linea generale ,nell’ordinamento italiano, di alcune limitazioni ed è in pratica rimessa alla discrezionale valutazione del giudice. In ogni caso, a prescindere dal contenuto negoziale del contratto, che ovviamente dovrà essere attentamente vagliato per conseguire le condizioni più favorevoli per la nostra azienda, le scelte di base che l’operatore deve effettuare sono le seguenti: – quale legge applicare al contratto; – a quale giudice affidare la decisione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, anche in relazione all’eventuale necessità del riconoscimento della sentenza nel Paese della controparte. – l’eventuale ricorso all’arbitrato internazionale nella ipotesi in cui particolari situazioni rendano opportuno o necessario l’utilizzo di tale particolare strumento per la risoluzione delle controversie.

Giuseppe Catapano comunica: Il Consulente Finanziario Indipendente

Nel panorama finanziario italiano il consulente finanziario indipendente è ancora una figura poco conosciuta dai non addetti ai lavoratori.

Da un punto di vista giuridico la figura professionale fa riferimento al contratto d’opera e s’inquadra nella categoria dei prestatori d’opera intellettuale. Il Consulente Finanziario Indipendente è quindi un libero professionista, esattamente come l’avvocato ed il commercialista e, come loro, viene pagato direttamente ed esclusivamente dai loro clienti attraverso una parcella (fee only). Non lavora per nessuna banca, società finanziaria o assicurativa, e non intrattiene con queste alcun rapporto di “collaborazione”, non vende nessun prodotto e di conseguenza non riceve nè percentuali, nè provvigioni sul collocamento di prodotti. Si distingue quindi nettamente da altre figure conosciute come il promotore finanziario, il private banker, il broker o l’assicuratore che sono pagati da altri per collocare prodotti finanziari. Di conseguenza il consulente finanziario indipendente è l’unico professionista in ambito finanziario che si colloca totalmente dalla parte del cliente, con il quale collabora in virtù di un contratto annuale di consulenza. Anche l’ambito di operatività è molto più ampio rispetto alle figure citate in precedenza, in quanto non si limita esclusivamente alla gestione del patrimonio dei propri clienti, ma riguarda anche la consulenza all’imprenditore ed alla sua azienda relativamente alle forme migliori di finanziamento, alle garanzie bancarie, configurandosi spesso come un direttore finanziario in outsourcing. Analizza derivati sottoscritti da aziende, enti pubblici, si occupa di anatocismo ed usura. Per quanto riguarda gli investimenti, il consulente finanziario indipendente effettua una vera e propria pianificazione. In riferimento agli obiettivi ed alle esigenze dei propri clienti, fornisce indicazioni circa la riorganizzazione del patrimonio, ottimizzando le varie aree di intervento: finanziaria, assicurativa, immobiliare, fiscale e successoria. All’atto pratico, relativamente alla parte finanziaria ed assicurativa, analizza in una prima fase i prodotti già detenuti in portafoglio dal suo cliente e la loro qualità, spesso di difficile comprensione. Elimina i costi inutili ed esagerati, indirizzando il cliente verso strumenti e scelte efficienti, ottenendo il duplice effetto di far risparmiare costi e commissioni e nel contempo di ottenere performance migliori. I consigli profusi contribuiranno alla costruzione di un portafoglio ottimale a solo ed esclusivo beneficio del cliente. Il consulente finanziario indipendente non detiene mai password o mezzi di pagamento dei propri clienti che, quindi, sia da un punto di vista psicologico che pratico sono completamente tranquilli e tutelati, mantenendo i rapporti nelle banche da loro prescelte, senza spostare il denaro. È bene precisare che la consulenza gratuita svolta dalle banche o dai promotori finanziari, non è vera e propria consulenza ma promozione, finalizzata alla vendita di un “prodotto” e non è gratuita come erroneamente si pensa, in quanto i prodotti proposti hanno una struttura di costi espliciti ed impliciti che non sempre viene chiaramente esplicitata al cliente e spesso è decisamente elevata. Ciò che è bene evidenziare è che, in ogni caso, la parcella è sempre di gran lunga inferiore rispetto alle commissioni ed ai costi occulti praticati dalla banca, assicurazione o fondo d’investimento direttamente a fronte degli investimenti effettuati. Purtroppo il risparmiatore non è a conoscenza e non ha la percezione delle tipologie di “prelievi” a cui è soggetto. A conti fatti la parcella si “paga da sé” grazie all’efficienza delle scelte consigliate, ai risultati ottenuti e al risparmio di costi inutili.

Catapano Giuseppe informa: Pensione d’inabilità ordinaria 2015, requisiti e modalità d’accesso

La pensione di inabilità ordinaria è un trattamento che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, affetti da un’infermità fisica o mentale, non dovuta a cause di servizio o lavoro. L’istituto è stato previsto da una legge del 1984 e “riordinato” dalla Riforma Dini , ed è applicabile sia ai dipendenti privati che ai pubblici (per questi ultimi, con alcune peculiarità).

CONDIZIONI
Le condizioni per ottenerla sono:
– un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, accertata dalla commissione medica competente;
– almeno cinque anni di anzianità contributiva, di cui tre versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di pensione.
Ovviamente, per aver diritto al trattamento, non deve essere svolto nessun tipo di attività lavorativa, né dipendente né autonoma.

DIFFERENZE CON LE ALTRE PENSIONE DI INVALIDITÀ
La pensione d’inabilità non deve essere confusa con quella d’invalidità ordinaria: in quest’ipotesi, si tratta di un assegno spettante ai lavoratori aventi una riduzione della capacità lavorativa di oltre un terzo ( considerando occupazioni confacenti ad attitudini ed esperienza del soggetto).

Non dev’essere confusa nemmeno con la pensione d’inabilità per invalidi civili al 100%: quest’ultimo è un assegno dovuto a soggetti di età tra i 18 e i 65 anni, impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con reddito inferiore a 15.154,24 euro. Trattandosi di un emolumento assistenziale, la provvidenza è dovuta indipendentemente dal versamento di contributi.

AMMONTARE
Tornando al trattamento di inabilità ordinario, l’ammontare è calcolato aggiungendo, alle settimane di contribuzione versate, una maggiorazione convenzionale, che copre il periodo mancante, dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento del sessantesimo anno d’età.

Tra settimane di contribuzione maturate e maggiorazione, ad ogni modo, non possono essere complessivamente superati i 40 anni di anzianità contributiva.

Per coloro che, al 31 dicembre 1995, possedevano meno di 18 anni di contributi, il calcolo della maggiorazione è eseguito con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l’età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza(dipendenti, autonomi, fondi particolari). A seguito della “Riforma Monti Fornero” , il calcolo contributivo è altresì applicato per i periodi successivi al 31.12.2011.

MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELLA PENSIONE
Gli step per ottenere la pensione sono i seguenti:

– domandare il rilascio della certificazione sanitaria al proprio medico, mediante la compilazione del modello SS3, reperibile presso il sito dell’Inps;

– inoltrare, assieme alla documentazione necessaria (autocertificazione dello stato di famiglia; situazione reddituale per valutare integrazione al minimo, assegni familiari e maggiorazioni; richiesta detrazioni, data di cessazione dell’attività lavorativa;), domanda di trattamento all’Istituto (tramite sito internet, se in possesso del PIN, oppure telefonicamente, al numero 803.164, o, ancora, tramite patronato);

– sottoporsi all’accertamento medico prescritto dall’Ente.

MATURAZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento, se l’istanza è accolta, matura dal mese successivo alla presentazione della domanda.
In caso contrario, è possibile presentare , entro 90 giorni dall’esito, ricorso al Comitato Provinciale dell’Inps.
Ad ogni modo, pur osservando che l’assegno non sia definitivo, poiché le condizioni sanitarie del pensionato possono essere soggette a revisione, ricordiamo che la pensione d’inabilità ordinaria, in quanto assimilata al normale trattamento di quiescenza, è reversibile ai superstiti.

In pratica

Per ottenere la pensione d’inabilità ordinaria nel 2015, i requisiti soggettivi sono:
– Età compresa tra 18 e 65 anni;
– assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I requisiti contributivi sono:
– Almeno 260 settimane d’anzianità contributiva, di cui 156 maturate nel quinquennio precedente alla domanda d’inabilità.

I documenti necessari sono:
– Certificazione del proprio medico (modello SS3);
– autocertificazione dello stato di famiglia;
– modello Red (situazione reddituale);
– eventuale richiesta di integrazione al minimo, assegni familiari e maggiorazioni;
– eventuale richiesta detrazioni reddituali;
– data di cessazione dell’attività lavorativa o di cancellazione da albi ed elenchi;
– modello di domanda d’inabilità ordinaria(AP60_ INAB1).

La domanda può essere effettuata:
– tramite sito web Inps, se in possesso di PIN;
– telefonicamente, al numero 803.164;
– tramite patronato.