Giuseppe Catapano: All’incontro di mediazione non si delega l’avvocato

Tribunale di Milano: necessaria la presenza personale della parte accompagnata dall’avvocato.

La-mediazione-si-puo-fare-anche-su-Skype-o-Hangouts-liberta-di-scelta-dell-organismo-per-le-parti-400x270Si delega l’avvocato solo per la causa in tribunale, ma non per l’incontro preliminare davanti all’organismo di mediazione: se, infatti, al tavolo delle trattative non si siede anche il cliente personalmente, la partecipazione alla mediazione si considera come non avvenuta e la parte ne paga le conseguenze a livello processuale (leggi “Mediazione: per l’assenza multa elevata”). Un orientamento, questo, inaugurato qualche mese fa dal Tribunale di Firenze e ora sposato anche dal foro di Milano in una recente ordinanza.

L’interpretazione, in verità, va ormai consolidandosi in numerosi tribunali italiani: l’orientamento dei giudici è quello di fare in modo che il tentativo di mediazione sia effettivo, il che solo la presenza personale del cliente lo può garantire. Questo al fine di evitare che il tentativo di conciliazione si trasformi in un inutile espediente burocratico che aggravi la posizione delle parti senza offrire ulteriori opportunità compositive.

La mediazione, dunque, potrà considerarsi effettivamente svolta dalle parti solo se queste saranno personalmente presenti davanti al mediatore e, come impone la legge, assistite dai rispettivi avvocati per il raggiungimento dell’accordo.

Giuseppe Catapano: Mediazione anche se la causa ha per oggetto diritti indisponibili

All’interno dello stesso giudizio possono convivere interessi disponibili, come quelli di natura economica, e interessi indisponibili: il giudice deve guardare il cuore della controversia e non la sua qualificazione formale.

mediazione-si-va-avanti-anche-senza-la-controparte-370x230Anche in un procedimento che abbia ad oggetto diritti indisponibili ci può essere spazio per la mediazione delegata dal giudice in corso di causa. Con una ben motivata ordinanza, infatti, il Tribunale di Milano chiarisce come la mediazione sia un istituto con una potenziale area di operatività che va ben oltre le controversie aventi ad oggetto (principale) diritti disponibili. Per comprendere, però, il provvedimento è necessario raccontare la vicenda.

La vicenda

Una causa di nullità di matrimonio per bigamia, i coniugi discutevano sulle conseguenze patrimoniali che la sentenza avrebbe dovuto comportare per entrambi. Senonché il marito decedeva in corso del giudizio e al suo posto si costituivano gli eredi. Chiaro, allora, l’interesse di questi ultimi a portare avanti la causa solo per scopi di natura economica.

Nello stesso giudizio, diritti disponibili e indisponibili

La presenza di un diritto indisponibile nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili, come, nel caso di specie, quelli di natura economica degli eredi sul patrimonio del parente defunto.

Non si deve, allora, guardare “coi paraocchi” alla natura della causa per come registrata all’atto dell’iscrizione a ruolo, ma al cuore vero della controversia, agli interessi in gioco tra le parti. E, nel caso di specie, non vi è dubbio che il centro della lite sia rappresentato dagli interessi economici (pienamente disponibili) delle parti e che la questione processualmente pregiudiziale di natura indisponibile (e, cioè, lo status) altro non sia (diventata) che l’occasione per discutere del patrimonio.

L’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può infatti avere poi ricadute sui procedimenti in generale: infatti, la composizione del conflitto spegne l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che, può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti (negozi processuali si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili).

Ben può allora il giudice, almeno per gli aspetti disponibili della controversia (quelli di natura economica) rinviare le parti davanti all’organismo di mediazione per tentare una conciliazione.

Giuseppe Catapano: Autotutela, l’atto illegittimo deve essere sempre annullato

Annullamento degli atti fiscali emessi dall’Agenzia delle Entrate e delle altre amministrazioni: il contribuente può presentare ricorso contro il diniego; istanza anche oltre i termini per il ricorso giudiziale.

Autotutela-atto-illegittimo-deve-essere-sempre-annullato-370x230Chi ha esperienza di richieste di sgravi o di annullamento di atti palesemente illegittimi si sarà scontrato, più di una volta, contro l’ottusa cecità di alcune amministrazioni che, pur dinanzi ai più palesi vizi, sono spesso solite rigettare le istanze del contribuente, invitando questi a “proporre ricorso presso le competenti sedi”. Il che è come dire “Non vogliamo fare retromarcia, se non davanti all’ordine del giudice. Anche a costo di essere condannati alle spese processuali”. Un vero atto di spregio nei confronti del cittadino e una palese negazione del principio di collaborazione tra fisco e contribuente. Una collaborazione che, evidentemente, viene intesa dalla P.A. solo in senso unilaterale (a proprio vantaggio). Così, il malcapitato, nonostante l’atto amministrativo sia macchiato delle più evidenti illiceità, è costretto, per ottenere tutela, a sobbarcarsi i costi e i tempi di un giudizio in tribunale.

Le ultime circolari del direttore dell’Agenzia delle Entrate stanno però invitando sempre più spesso le sedi territoriali a tenere conto delle istanze del cittadino presentate attraverso il ricorso in autotutela: strumento che consente a quest’ultimo di farsi ascoltare dagli uffici quando ritiene di avere subito un’ingiustizia. E ciò senza bisogno di dover chiedere l’intervento del giudice.

Per una giusta autotutela – sottolinea il direttore dell’Agenzia delle Entrate – gli uffici devono ricordarsi della regola non scritta, ma sempre valida, del buon senso. Insomma, bisogna dire addio ai formalismi inutili, è necessario ascoltare di più i cittadini ed evitare inutile contenzioso. Contenzioso che potrebbe solo aggravare ulteriormente l’erario con inutili spese processuali. Gli uffici, invece di cercare evasioni inesistenti, devono rispettare i cittadini, soprattutto quelli leali che fanno il loro dovere.

Addirittura, sottolinea l’Agenzia delle Entrate è necessario adottare atti di autotutela non solo su richiesta del contribuente, ma, se ne sussistono i presupposti, anche d’iniziativa dello stesso ufficio per assicurare adeguati canoni di buona amministrazione.

L’autotutela diventa quindi un vero e proprio dovere per la pubblica amministrazione, un’ammissione di colpa che deve vincere l’arroganza oltranzista di alcuni dirigenti, arroccati su posizioni che, a volte, sembrano più una “presa di posizione” inutile e priva di riscontro pratico.

Non solo. Al cittadino devono essere garantite due tutele:

– innanzitutto la possibilità di presentare il ricorso in autotutela anche a scadenza dei termini per agire in tribunale. Non perché ormai il contribuente è decaduto dall’azione l’ufficio se ne deve approfittare per portare avanti la sua pretesa, benché illegittima. Anzi, se l’atto è palesemente nullo esso va comunque annullato, anche se divenuto “definitivo”, ossia non più impugnabile. L’Amministrazione, infatti, deve garantire l’imparzialità e il buon andamento, al di là degli interessi di parte, propri piuttosto dei soggetti privati e non di quelli pubblici;

– il secondo punto, consequenziale al primo, è che deve essere consentito al cittadino ricorrere al giudice contro il diniego di autotutela. Se l’amministrazione respinge immotivatamente la richiesta di sgravio o annullamento di un atto, il contribuente può fare ricorso al tribunale contro il dissenso. Fino ad oggi questa possibilità era stata interdetta perché il diniego di autotutela non rientra nell’elenco degli atti contro i quali la legge dice che si può ricorrere al giudice (elenco da sempre ritenuto tassativo). Oggi, invece, la Cassazione ha superato questa interpretazione formalista. Il contribuente può quindi presentare ricorso contro il diniego di annullamento in autotutela, a condizione che l’atto del quale si chiede l’annullamento contenga una “compiuta pretesa tributaria”. Infatti, così come il Fisco ha il diritto di chiedere le imposte, i contribuenti hanno il diritto di contestare la pretesa tributaria.

L’unico caso in cui l’autotutela non può essere pronunciata è che esista una sentenza definitiva (“passata in giudicato”) a favore dell’ufficio.

Cosa succede dopo l’annullamento in autotutela?
L’atto sbagliato che viene annullato dall’amministrazione implica l’obbligo per l’amministrazione di restituire i soldi eventualmente già versati dal contribuente.

Giuseppe Catapano: Separazione e tradimento, le chat con l’amante sono prove valide?

Infedeltà: le prove del tradimento ottenute violando le regole sulla privacy non sempre sono utilizzabili nella causa di separazione per provare l’addebito.

Separazione-e-tradimento-le-chat-con-amante-sono-prove-valide-370x230Come si fa a provare il tradimento del coniuge? Di certo, non sarà quest’ultimo ad autodenunciarsi. È chiaro, quindi, che, di norma, per dimostrare l’infedeltà coniugale ci debba sempre essere una certa “forzatura” dell’altrui privacy. Tema tutt’altro che raro, posta peraltro la fioritura di numerose agenzie investigative specializzate nel ramo matrimoniale.

Il problema, però, viene dopo: possono essere poi utilizzate le prove ottenute in modo “irregolare”, ossia violando la riservatezza altrui? Si pensi al pedinamento, alla fotografia indiscreta puntata sull’auto del soggetto tallonato, alla lettura di nascosto degli sms ricevuti sul cellulare o, infine, al virus inserito nel computer del coniuge che consenta di leggere le altrui email o le chat. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma le sentenze sembrano essere non tutte coerenti tra loro.

Il report dell’investigatore potrebbe essere una prova sufficiente dell’infedeltà altrui, a condizione però che non venga contestato dalla controparte processuale. Così le foto scattate dallo 007 bastano a fondare una pronuncia di addebito nella causa di separazione a condizione che colui contro il quale sono prodotte dimentichi di contestarne espressamente la genuinità (si legga a riguardo il recente precedente del Tribunale di Milano in “Contro i tradimenti basta il detective”).

Se, invece, il rapporto investigativo viene contestato, allora si può correre ai ripari chiamando a testimoniare lo stesso detective che ha effettuato i pedinamenti e che potrà dichiarare, davanti al giudice, di aver visto il soggetto in questione durante frequentazioni clandestine e in atteggiamenti compromettenti con l’amante (leggi “Investigatori: testimonianza in giudizio necessaria”).

Non c’è, infatti, alcuna lesione della privacy a carico del coniuge pedinato dallo 007: le dichiarazioni di quest’ultimo ben possono valere come prova testimoniale.

A confermare il fatto che i dati ottenuti attraverso la lesione della altrui privacy sono ugualmente utilizzabili in processo, se serve per far valere un proprio diritto, sono anche due sentenze di recente pubblicazione e che, per certi versi, possono destare una certa preoccupazione. La prima è del Tribunale di Torino e risale a due anni fa: secondo il giudice piemontese ben si può violare l’altrui account di posta elettronica, frugare e sgraffignare tra le email ricevute, crearne una copia e produrle poi in causa a prova del tradimento del coniuge (leggi: “Attenzione a sms ed email”).

Dello stesso tenore, poi, una più recente pronuncia, questa volta della Corte di Appello di Trento secondo cui è consentito chiamare in causa, come testimone, il soggetto che, di nascosto, abbia letto gli sms compromettenti arrivati sul cellulare del fedifrago.

Non la pensa allo stesso modo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il quale tutte le volte in cui si viola la privacy altrui si commette illecito, anche se ciò è necessario per procurarsi le prove in un giudizio di separazione. Tali prove, acquisite in modo illegittimo, non possono entrare in causa. I messaggi privati inviati con i social network sono assistiti dalla tipica tutela che protegge tutte le conversazioni segrete e private: esse possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione.

A metà strada, invece, sembra porsi la recente sentenza del Tribunale di Livorno: in tema di separazione dei coniugi – si legge nel provvedimento – le chat con il presunto amante non sono producibili in giudizio, soprattutto se intercorse quando la crisi è già in atto. Le chat – conclude il giudice – sono “la versione contemporanea delle relazioni epistolari di un tempo e pertanto soggiacciono agli stessi vincoli di segretezza, a meno che non siano strettamente necessarie al giudizio”. Ma cosa intende dire, il giudice, con la frase “strettamente necessarie al giudizio”? Per comprenderlo bisogna leggere i fatti di causa: nella vicenda di specie, era risultato che il tradimento fosse intervenuto quando già la crisi dei coniugi era intervenuta e, pertanto – secondo l’insegnamento pacifico dei giudizi – era del tutto irrilevante ai fini dell’addebito (l’infedeltà è infatti motivo di addebito solo quando sia l’unica ed esclusiva causa della crisi di coppia, e non solo l’effetto di una crisi già sussistente).

Dunque, il tribunale di Livorno ha rigettato la prova perché “irrilevante” ai fini del decidere. Sembra così di intravedere la possibilità di una decisione opposta qualora i fatti fossero andati diversamente e la dimostrazione del tradimento fosse stata davvero l’ago della bilancia per stabilire la sussistenza dell’addebito o meno.

Giuseppe Catapano: Split payment drena-risorse

img724116Split payment sta funzionando alla perfezione. Purtroppo. Lo confermano i dati diffusi dal Mef sulle entrate tributarie erariali nei primi sette mesi dell’anno. Tra gennaio e luglio le entrate Iva derivanti dallo Split payment hanno permesso una crescita delle entrate Iva di 1.450 milioni. Questo balzo», dichiara Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna, «è soprattutto il risultato amaro dello Split payment, il sistema che impedisce il pagamento dell’Iva alle imprese fornitrici della pubblica amministrazione. Un maxi-drenaggio di risorse pari a 2.553 milioni di euro a danno di tutto il sistema produttivo, che, peraltro, secondo i nostri calcoli, vede allontanare il recupero di circa due miliardi di Iva sugli acquisti, liquidità fondamentale in un momento di perdurante stretta creditizia. Abbiamo a portata di mano l’occasione per eliminare questo errore. Se, come ha annunciato il ministro Padoan, la legge di Stabilità permetterà di abbassare le tasse sulle imprese e sul lavoro, potrà essere l’occasione giusta anche per abolire lo Split payment».

Giuseppe Catapano: Borse Ue, avvio negativo: Milano -0,87%. Spread in lieve rialzo, a 116. Euro in calo

img471022Primi scambi in rosso sulle borse europee: a Piazza Affari il Ftse Mib segna -0,87%, a Francoforte il Dax -0,69%, a Londra il Ftse 100 -0,93% e a Parigi il Cac 40 -0,81%.
A Milano, vendite diffuse sul paniere principale. Tra i bancari in rosso soprattutto B.Mps (-1,15%), Bper (-1,38%) e Bpm (-1,14%).
Segno meno anche per Tenaris (-1,63%) e Fca (-1,15%). Vendite pure su Telecom I. (-1,67%) nonostante l’incremento del target price a 1,2 euro da 1,1 euro da parte degli esperti di Credit Suisse.
Lo spread Btp-Bund ha aperto in leggero rialzo, a 116 punti base rispetto alla chiusura di ieri (115pb) e il rendimento è a 1,84%.
Euro in leggero calo verso il dollaro: il cambio euro-dollaro tratta a 1,1213 contro la chiusura precedente a 1,1205. Il cross dollaro-yen e l’euro-yen sono scambiati invece a 120,67 e 135,29 contro le chiusure precedenti rispettivamente a 121,07 e 135,11.

Giuseppe Catapano: Un antiriciclaggio semplificato

img357233Antiriciclaggio con nuove regole. Nuovi parametri per individuare il rischio riciclaggio non più generalizzato ma con possibilità di esentare chi ha attività a basso rischio antiriciclaggio. Sezioni speciali nel registro imprese per quanto riguarda i titolari effettivi delle persone giuridiche e dei trust con possibilità di accesso per l’Agenzia delle entrate, Gdf e Equitalia ( le amministrazioni che contrastanto l’evasione fiscale). Restyling delle sanzioni e riforma complessiva dei comproro. Sono queste alcune delle novità che arrivano dalla legge comunitaria all’esame del consiglio dei ministri, presieduto da Matteo Renzi che dà attuazione alla IV direttiva antiriciclaggio.

Nuovo approccio basato sul rischio. Cambia la metodologia di applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Non più regole generali per tutti e indifferenziati, bensì i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno adottare efficaci strumenti per individuare e valutare i rischi di riciclaggio. Si dovrà tenere conto della natura dell’attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa, nonchè degli esiti dell’analisi nazionale del rischio. Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario predisporre misure di gestione econtrollo proporzionali al rischio riscontrato.

Giuseppe Catapano: Notifica di atti giudiziari e multe, il governo toglie l’esclusiva alle Poste da giugno 2016

img983982Arriva il primo stop alla riserva legale di Poste Italiane. Le commissioni finanze e attività produttive della camera hanno dato il proprio via libera all’articolo 18 del ddl Concorrenza, che sopprime, dal 10 giugno 2016, l’attribuzione in esclusiva al gruppo guidato dall’a.d. Francesco Caio della consegna delle notifiche di atti giudiziari e multe.
I deputati hanno accolto il testo così come presentato dal governo, senza tenere conto dei malumori di Poste nè delle critiche avanzate in audizione parlamentare dai rappresentanti di Confindustria, in sintonia di vedute con le posizioni di Caio, che lunedì prossimo sarà a New York per incontrare gli investitori istituzionali in vista del collocamento del gruppo in borsa.
Al riguardo è stata anche avanzata l’idea di prorogare il termine al 31 dicembre 2017, ben oltre la data della messa sul mercato di una quota fino al 40% del gruppo, prevista a cavallo tra ottobre e novembre di quest’anno. Ma alla fine l’emendamento non è arrivato sul tavolo delle due commissioni. Brindano invece al voto favorevole i concorrenti di Poste.

Giuseppe Catapano: Migranti, la Danimarca riapre i collegamenti ferroviari con la Germania

img844731La Danimarca riapre i collegamenti con ferroviari con la frontiera tedesca. Dopo che la polizia ne aveva ordinato la sospensione a causa del massiccio afflusso di migranti, le autorità danesi hanno sbloccato la rete dei treni. Lo ha annunciato la Dsb, la compagnia ferroviaria danese. I collegamenti via traghetto resteranno comunque interdetti ai treni, dopo che ieri centinaia di migranti si sono rifiutati di sbarcare di servizi provenienti dalla Germania chiedendo di proseguire invece verso la Svezia. I rifugiati si sono rifiutati di registrarsi con le autorità danesi, perchè questo avrebbe significato richiedere asilo in Danimarca o ritornare in Germania, mentre la loro intenzione era quella di chiedere asilo in Svezia, dove le condizioni per il rilascio sono più permissive. La Danimarca ha invece cercato di contenere l’afflusso di rifugiati emettendo permessi di residenza temporanei, ritardando i ricongiungimenti familiari e tagliando i benefit per i nuovi migranti in arrivo.

Giuseppe Catapano: Cina, investimenti esteri +9,2% e aprirà il mercato valutario a banche centrali straniere. Inflazione annua al 2%

img282288Gli investimenti esteri in Cina sono cresciuti del 9,2% nel periodo gennaio-agosto rispetto a un anno fa, secondo quanto ha comunicato il ministero del commercio cinese. Nei primi 8 mesi dell’anno il paese ha attratto un totale di 525,3 miliardi di yuan (circa 85,34 miliardi di dollari, 76,29 miliardi di euro) di investimenti diretti esteri, cresciuti del 22% a agosto su base annua, attestandosi a 54,2 miliardi di yuan.
Intanto, il premier cinese Li Keqiang ha dichiarato che entro la fine dell’anno la Cina permetterà alle banche centrali estere di investire nel mercato valutario interbancario onshore nazionale e creerà un sistema di pagamenti transfrontaliero. “Non ci sarà nessun atterraggio duro per l’economia cinese”, ha aggiunto il premier intervenendo al World economic forum, a Dalian, spiegando anche che il paese introdurrà una politica di importazioni più proattiva per stimolare la domanda domestica.
Sul mercato interno cinese continua il rallentamento delle vendite di veicoli: a agosto sono diminuite del 3,4% le vendite di auto rispetto allo stesso mese 2014, a 1,42 milioni, mentre le vendite complessive di veicoli sono scese del -3% nell’anno, a quota a 1,66 milioni.
Sul fronte dell’inflazione, in un anno, a agosto, l’incremento è stato del 2%, superiore alle previsioni, mentre su base mensile l’indice dei prezzi al consumo a agosto è salito dello 0,5%.