Giuseppe Catapano: Province, Madia firma decreto su mobilità personale

Madia_Marianna_140515Il ministro Marianna Madia ha firmato il decreto ministeriale sulla mobilità del personale delle Province. A riferirlo – secondo quanto riportato dall’agenzia Public Policy – sono fonti di governo.
Il provvedimento sarà quindi inviato alla Corte dei conti per poi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Il decreto chiarirà i criteri del trasferimento dei circa 18mila provinciali che attendono di essere ricollocati dopo la legge Delrio.
Anche se non è stata raggiunta un’intesa con le Regioni, il 4 settembre il Consiglio dei ministri ha deciso di andare avanti. Il provvedimento, fondamentale per gli spostamenti dei provinciali, fisserà le scadenze per avviare la mobilità e il censimento dei posti disponibili in organico.
La tabella di marcia prevede che entro il 31 ottobre 2015 le aree vaste (in questo modo si chiameranno le ex Province) dovranno fornire i dati sui dipendenti in soprannumero.
Per la stessa data anche le Regioni dovranno definire le funzioni e dunque il numero dei provinciali da assorbire. Per il mese di novembre, invece, scatterà la scadenza per le P.a. centrali.
Quanti non troveranno una collocazione entro fine novembre saranno inseriti in appositi elenchi (caricati sul portale http://www.mobilita.gov.it). A fine anno, il ministero della Funzione pubblica renderà pubblici i posti a disposizione e l”elenco del personale in soprannumero.

Giuseppe Catapano: Lorenzin, sotto i 112 miliardi il fondo sanitario non può andare

Lorenzin_Beatrice_220914Per il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la prossima manovra economica del Governo non comporterà nuovi tagli al Fondo Sanitario Nazionale, che non può andare sotto i 112 miliardi. Dire che la disponibilità economica per il fondo sanitario “male che vada sarà la stessa dello scorso anno, vuol dire che ci sono 2 miliardi in più e non ci sono tagli lineari al sistema salute”, afferma Lorenzin.
“Io farò in modo di avere più risorse possibili – afferma Lorenzin – per andare verso il tendenziale del Def che avevamo approvato nel Patto della salute”.  Questo significa che “il comparto sanità non viene più aggredito, che non ha un decremento del finanziamento, ma che invece comincia a crescere nuovamente, penso che questo sia un obiettivo che tutti ci dobbiamo porre”.
Lorenzin commenta anche le ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sulla manovra economica, che ha espresso l’intenzione di “non tagliare il fondo sanitario. Ricordo – sottolinea Lorenzin – che nella legge di stabilità del 2015 eravamo a 112 miliardi, che poi le Regioni hanno deciso di ridursi. Questa riduzione è molto tosta per la gestione del sistema sanitario che avverrà per il 2015. Per il 2016 credo che dobbiamo mantenere almeno il fondo previsto dal patto della Salute per il 2015, attuare la spending review interna con il programma di risparmiare e reinvestire nel sistema sanitario, nessuno può pensare che aumenta il fondo e non si fa la spending, bisogna fare la spending per dare la possibilità di sostenere i cambiamenti e le trasformazioni del processo. Poi abbiamo nel previsionale vecchio un incremento di tre miliardi che ovviamente sarebbe l’ottimo, dobbiamo lavorare su un dato realistico dei conti ma senza permettere un decremento del fondo. Non sarebbe possibile per la sostenibilità delle sfide che abbiamo in campo, – quindi ribadisce Lorenzin – sotto i 112 miliardi non si può andare”.

Giuseppe Catapano: Renzi, dal 2016 niente più Imu ed Irap agricola

Renzi_Matteo_050215Nel 2016 non si pagheranno nè l’Imu né l’Irap agricola, lo prevederà la prossima legge di stabilità. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, intervenendo all’assemblea di Coldiretti all’Expo di Milano. “Il prossimo anno – spiega Renzi – l’Imu agricola sarà cancellata: dal primo gennaio 2016 non si pagherà più. E anche sull’Irap agricola avete ragione: dal prossimo anno non si pagherà più. Abbiamo trovato le coperture ieri, sarà in legge di stabilità”. Il ministro delle Politiche Agricole Forestali, Maurizio Martina, ha sottolineato che “in questi 18 mesi siamo diventati leader nel mondo nel contrasto al falso cibo e ce lo riconoscono tutti, inoltre voglio ricordare il nostro impegno contro il capolarato che come dice il presidente della Repubblica è una piaga da estirpare”. Nel messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato all’assemblea Coldiretti, anche in occasione della Giornata nazionale dell’agricoltura, ha manifesto il proprio sostegno all’impegno dell’associazione proprio nella “lotta al caporalato che – scrive il presidente – colpisce i soggetti più deboli. Gli ultimi tragici eventi hanno fatto emergere una piaga che deve essere eradicata”, afferma Mattarella, e “le iniziative legislative rappresentano una risposta dovuta”.

Giuseppe Catapano: Migranti, Chiamparino e Maroni a “Radio anch’io”

migranti090915“Se vorremo, se vorranno un giorno parlare di Stati Uniti d’Europa la gestione dell’integrazione dei flussi migratori sarà uno dei pilastri”. A sostenerlo è il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino (ch è anche Presidente della Confeenza delle Regioni), intervenendo a Radio Anch’io sull’emergenza immigrazione.
Chiamparino ha sottolineato il ritardo dell’Italia sugli hotspot e la necessità di accelerare le procedure di identificazione. Quindi ha osservato: “se è possibile politicamente organizzare dei corridoi umanitari che partano dai Paesi di esodo delle persone che cercano protezione o migliori condizioni di vita, questa è la via maestra. Ma il punto è che dev’essere politicamente praticabile”. In assenza di ciò bisogna “organizzare l’accoglienza”, un’accoglienza che più “parla europeo tanto meglio è”.
E sugli hotspot per i profughi è intervenuto anche il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, intervenendo nella stessa trasmissione.: “devono essere fatti in Africa”, difficile? “Io li avevo fatti nel 2011 e i flussi si sono fermati nel mese di luglio”, ha sottolineato ancora auspicando che il premier Matteo Renzi il prossimo 30 settembre vada alla conferenza dell’Onu sull’immigrazione per spiegare che quella dei migranti è la più grande emergenza di tutti i tempi. “L’Ue è incapace di gestire, speriamo che la Nazioni Unite si muovano”, ha detto ancora ed ha insistito sulla possibilità di fare i centri di accoglienza in Africa. “E’ una decisione politica, tecnicamente e giuridicamente si può fare”.
Per il presidente della Regione Lombardia, il consiglio straordinario dei ministri dell’Interno europei che ha messo sul tavolo l’emergenza migranti può essere definita una “delusione”. “Hanno ratificato una decisione persa a luglio,. Non e’ successo nulla. Non c’è stato nessun accordo. Nessun avanzamento rispetto alle proposte fatte. Mi pare che Francia e Germania abbiano detto che bisogna creare degli hotspot”, in Italia, “Peggio di così non poteva andare”, ha sottolineato. Dobbiamo “prenderci carico anche dei problemi europei. Esattamente il contrario di quello che dovevamo fare. Non solo l’Europa non ci aiuta. E’ la ratifica che l’Europa ci ha lasciati da soli”.
“L’unica cosa che è venuta ieri è l’autorizzazione a sparare agli scafisti. Ma stiamo scherzando?”, ha sottolineato il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni: “c’e’ un barcone che arriva e una nave militare che dovrebbe o potrebbe sparare agli scafisti… Ma siamo su ‘Scherzi a parte’ forse?”.
Concorde il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino: “Ha ragione Maroni. Come si fa a identificare su un barcone con trecento persone chi è lo scafista?”
Il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, sarà fra l’altro sentito in audizione giovedì 17 settembre, alle ore 14, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonchè sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione, presso palazzo San Macuto.L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.

Giuseppe Catapano: Istat, dati positivi per il mercato del lavoro

Bilancio_matiteIl mercato del lavoro ha registrato nel secondo trimestre 2015 un miglioramento significativo. Il dato positivo riguarda tutti gli indicatori rilevati dall’Istat nel fare il punto proprio sull’andamento del mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2015.
L’input di lavoro utilizzato complessivamente dal sistema economico (espresso dalle ore lavorate di Contabilità Nazionale), registra aumenti dello 0,2% su base congiunturale e dello 0,8% in termini tendenziali. Grazie poi ad una crescita dell’output leggermente più sostenuta, anche la produttività oraria del lavoro ha segnato un modesto recupero su base congiunturale (+0,1%). L’Istat segnala anche “la significativa discesa delle ore di Cig”.
Nel secondo trimestre del 2015 si è andato consolidando il moderato recupero dell’attività economica, con una crescita congiunturale del Pil dello 0,3%.
L’occupazione stimata dall’indagine sulle forze di lavoro al netto degli effetti stagionali è pari a 22 milioni 446 mila persone, lo 0,5% in piu’ del trimestre precedente (+103 mila), corrispondente a un tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni pari al 56,2%, in aumento di 0,3 punti percentuali.
La crescita congiunturale degli occupati nel trimestre ha interessato entrambi i generi e, tra le diverse tipologie, soltanto i lavoratori dipendenti (+0,8%, pari a 137 mila lavoratori in più equamente ripartiti tra l’occupazione a carattere permanente e temporaneo), mentre sono calati gli indipendenti (35 mila unità, -0,6%).
Il tasso di disoccupazione è salito lievemente al 12,4%,nella media del trimestre, diminuendo però fino al 12,0% a luglio.
Significativi sia il recupero congiunturale dell’occupazione nei comparti dei servizi più legati alla dinamica della domanda interna, sia i segnali positivi anche nelle costruzioni. Nell’insieme dell’economia l’aumento dell’occupazione ha riguardato prevalentemente i lavoratori dipendenti, a tempo sia indeterminato sia determinato, e interessa con particolare intensità anche il Mezzogiorno, particolarmente colpito dalla crisi in questi anni.
Particolarmente rilevante il dato sugli inattivi, coloro che né hanno né cercano un lavoro: diminuiscono infatti gli scoraggiati (-114 mila in un anno), soprattutto nel Mezzogiorno e tra i giovani di 15-34 anni. Di contro, aumentano gli inattivi per motivi di studio (+77 mila unità). Lo rileva l’Istat, facendo il punto sul mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2015.
Dopo l’aumento ininterrotto registrato fra il 2008 e il 2014, nel secondo trimestre 2015 prosegue la discesa della disoccupazione di lunga durata (almeno 12 mesi), al 59,5% dal 61,9% di un anno prima. Sono 1 milione 845 mila le persone coinvolte.
L’aumento dell’occupazione interessa con “particolare intensità anche il Mezzogiorno”, un fatto che assume un contorno importante considerando che il Sud è stato “colpito dalla crisi in questi anni”. L’Istituto spiega come nel secondo nel Mezzogiorno gli occupati siano cresciuti “di 120 mila unità”, anche se guardando ai tassi di disoccupazione resta, anzi si allarga, il divario con il Nord.
Ed è l’agricoltura del Mezzogiorno a far segnare il maggior tasso di crescita nelle assunzioni nel 2015, con un aumento record dell’ 11 per cento dei lavoratori dipendenti che sale addirittura al 31 per cento se si considerano le sole donne. Il dato emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Istat del secondo trimestre dell’anno, diffusa alla Giornata dell’Agricoltura italiana ad Expo, con la partecipazione di migliaia di agricoltori guidati dal presidente Roberto Moncalvo alla presenza del premier Matteo Renzi.

Giuseppe Catapano: Fisco, ben 15 le patrimoniali, ecco quanto ci costano

incubo-tasse-in-italia-sono-in-totale-una-quindicina-le-patrimoniali-che-pesano-sui-portafogli-degli-italiani.aspxROMA (WSI) – Solo l’anno scorso le imposte patrimoniali sono costate agli italiani la cifra record di 48,6 miliardi di euro e negli ultimi 25 anni la loro incidenza sul Pil è raddoppiata, mentre in termini assoluti il gettito è aumentato di quasi 5 volte.

A fornire questi dati l’Ufficio studi della CGIA di Mestre che ha provveduto prima a individuare e identificare queste patrimoniali e poi ne ha calcolato l’impatto sulle tasche dei contribuenti.

Sono in totale una quindicina le patrimoniali che pesano sui portafogli degli italiani, anche se le due imposte che gravano sulle abitazioni e sugli immobili strumentali, ovvero Tasi e Imu, garantiscono oltre la metà del gettito complessivo. L’anno scorso infatti tra famiglie, imprese e lavoratori autonomi sono stati versati ben 24,7 miliardi di euro per questi due tributi.

Per quanto riguarda il gettito complessivo delle patrimoniali, rileva la CGIA, se per l’anno in corso, questo dovrebbe attestarsi sul livello raggiunto nel 2014, solo dal 2016 si dovrà registrare una decisa inversione di tendenza. Infine se il Governo confermerà l’abolizione delle tasse che gravano sulla prima casa, dell’Imu agricola e quella sugli imbullonati, afferma Paolo Zabeo della CGIA, nel 2016 dovremmo risparmiare 4,6 miliardi di euro: vale a dire uno sconto che sfiora il 10 per cento.

Giuseppe Catapano: La prova che le élite si preparano alla prossima crisi

the-joker-in-una-scena-tratta-dal-film-the-dark-knight-rises-in-cui-il-criminale-nemico-di-batman-brucia-una-montagna-di-mazzi-di-banconote.aspxNEW YORK (WSI) – Ci sono almeno due fattori che dimostrano come le élite si stiano preparando allo scoppio della prossima crisi finanziaria. Il primo è la decisione di accettare i lingotti d’oro come collaterale degli scambi con soldi veri in cui viene simulata l’attività di trading di un titolo.

Dal momento che una grandissima parte dei beni del sistema finanziario sono in forma “digitale” nel momento in cui un’altra crisi scoppierà ci sarà una caccia alla moneta reale per il semplice fatto che molti dei contratti derivati e di altre forme di valuta non hanno un valore effettivo.

I grandi gruppi di brokeraggio che gestiscono le attività di trading del mercato da oltre 700 mila miliardi di dollari dei derivati (ICE, CEM, LCH) hanno iniziato tutti ad accettare l’oro come collaterale già dal 2012.

Anche la Cina, secondo quanto riportato da Reuters, ha di recente adottato la stessa strategia anti choc. La Borsa di Shanghai accetterà a partire dal 29 settembre l’oro fisico come collaterale sui contratti futures. Potrà ricoprire fino all’80% del ‘margin value’.

È la dimostrazione che i principali gruppi finanziari mondiali sono consapevoli he la maggior parte dei derivati (futures, opzioni) non avranno più il minimo valore durante la prossima crisi.

La seconda prova è l’implementazione di regole sul controllo dei contanti, che renderanno più difficile trasformare i propri investimenti e risparmi in cash fisico. Le autorità americane della Sec hanno imposto il divieto di prelievo dai grandi fondi in caso di scoppio di un’altra crisi.

La norma in questione si chiama ‘Rules Provide Structural and Operational Reform to Address Run Risks in Money Market Funds’. Sembra un pacchetto di regole innocuo. In realtà andando a vedere il capitolo intitolato “Redemption Gates”, si scopre che se il livello settimanale di asset liquidi di un fondo monetario americano scendesse sotto il 30%, tale fondo avrà il potere di sospendere temporaneamente i prelievi di contanti.

È nel migliore interesse del Cda imporre un divieto al deflusso di cash dal fondo, considerato sicuro come un deposito in banca. I fondi non potranno imporre il divieto per più di 10 giorni lavorativi nell’arco di un periodo di 90 giorni (all’incirca due settimane di stop in due mesi di tempo).

Normalmente i portafogli di un fondo monetario comune è composto da titoli del debito a breve termine (meno di un anno) che rappresentato un investimento liquido e di alta qualità. Inoltre l’obiettivo dei money market fund è quello di mantenere un Net Asset Value (NAV) il più stabile possibile, e comunque mai inferiore a un dollaro statunitense. Per questi motivi vengono considerati sicuri al pari dei conti deposito.

Se il sistema dovessa vivere un’altra crisi, i fondi monetari americani potranno mettere il lucchetto al loro capitale. I cittadini non potranno prelevare contanti per 10 giorni. Se il sistema finanziario fosse in salute e stabile non ci sarebbe motivo di varare, proprio in questo momento, una simile riforma. Il rischio è che questo non sia altro che l’inizio di una guerra al contante a tutto campo.

Giuseppe Catapano: Facebook non è proprietario di testi, foto e contenuti postati

Copyright: il diritto d’autore sui contenuti caricati dagli utenti sui profili di Facebook resta di proprietà del creatore dell’opera; il social network ha solo una licenza d’uso senza esclusiva.

avvocato-non-deve-stare-sul-web-ne-su-Facebook-Aiga-contro-CNF-370x230Tutto ciò che pubblichi su Facebook resta di tua proprietà: è questa, in buona sostanza, la risposta all’interrogativo che, da qualche mese, sta circolando sul social network più usato del momento.

Numerosi utenti, dopo essersi chiesti se foto, testi, video e qualsiasi altro contenuto postato sul proprio profilo divenisse automaticamente proprietà indiscussa di Facebook, hanno iniziato a “copiare e incollare”, sulla bacheca, una dichiarazione di paternità che circola da diverso tempo in rete. Dichiarazione che non ha alcuna utilità ed effetto (e, in determinati tratti, neanche significato giuridico). E questo perché non è un dichiarazione unilaterale a poter modificare la legge, tantomeno se riportata dopo che l’utente ha già sottoscritto (approvandolo con il clik) il contratto con il gestore del servizio (Facebook, per l’appunto).

Cosa prevede, nel dettaglio, la legge?

Le norme che qui vengono in considerazione sono unicamente quelle sul diritto d’autore, una legge che risale al 1941 (anche se, nel tempo, ha subito diverse modifiche), ma che, nel suo impianto originale, non è stata sostanzialmente mai modificata, nonostante l’avvento delle nuove tecnologie. La legge sul diritto d’autore prevede, in capo al creatore del contenuto (un testo, una foto, un’opera musicale, uno spot video, ecc.), due tipi di diritti che nascono automaticamente con la nascita dell’opera (quindi, senza bisogno di registrazione alla SIAE o altri sistemi di protezione del copyright):

– il diritto alla paternità dell’opera, ossia ad essere riconosciuti sempre come l’autore e, quindi, citati anche in caso di riproduzione ad opera di terzi

– il diritto a sfruttare economicamente l’opera, riproducendola, vendendola, duplicandola, ecc.

Se il diritto alla paternità non può mai essere ceduto a terzi, a pena di nullità del relativo contratto (per es.: non posso vendere a Tizio il diritto ad affermare di essere lui l’autore del libro che, invece, ho scritto io), quello di sfruttamento economico invece può essere oggetto di vendita, donazione, ecc. (per es.: posso cedere a una cada editrice tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita del mio volume).

Ebbene, nel momento in cui si sottoscrive l’accordo con Facebook per la creazione del profilo personale, in quel momento l’utente accetta (con coscienza o, spesso, con superficialità) la cessione della licenza d’uso in capo al gestore della piattaforma. La cessione è “senza esclusiva”. Il che, in pratica, significa che:

– nessuno può utilizzare i contenuti che tu posti sul tuo profilo, non li può prelevare, utilizzare per scopi personali, vendere o sfruttare economicamente (per es., Tizio non potrebbe usare una foto da me scattata e poi caricata sul mio profilo per farne la copertina di un proprio libro). Per farlo è sempre necessario sempre il tuo consento. Diversamente scatta il risarcimento del danno patrimoniale e morale dell’autore;

– nessuno può dirsi proprietario dei contenuti da te postati sul tuo profilo: il fatto che tu li abbia condivisi su Facebook non implica che gli stessi siano diventati di pubblico dominio. Come detto, il diritto di paternità non può essere mai ceduto;

– con la pubblicazione su Facebook, le opere restano coperte dal diritto d’autore nonostante la loro diffusione e la possibilità, concessa dal social network, della condivisione dei contenuti;

– solo Facebook è legittimato, a utilizzare – secondo le modalità indicate in contratto – i contenuti da te postati in passato. Un’utilizzazione che, certo, non è per scopi personali, ma consiste solo nella messa a disposizione, sulla timeline (e, quindi, per tutti gli iscritti), di quanto pubblicato dai singoli utenti nei propri profili personali. Essa poi si spinge alla possibilità di commentare, condividere e taggare;

– il fatto che il contratto con Facebook sia una licenza d’uso non esclusiva implica che l’autore resta comunque libero di sottoscrivere ulteriori contratti di cessione dei diritti dei propri contenuti (per es. potrei vendere al gestore di una cineteca il diritto di riprodurre il mio spot video, nonostante lo abbia prima caricato su Facebook).

Questi principi sono stati di recente affermati anche dal Tribunale di Roma.
La sentenza è conforme a un altro precedente edito della Corte distrettuale di New York, che con la sentenza del 13 gennaio 2013, aveva citato espressamente i termini di Servizio di Twitter, dove è scritto chiaramente, con riferimento ai diritti degli utenti: “Quel che è tuo, resta tuo – Tu sei il proprietario dei tuoi Contenuti”.

Giuseppe Catapano: Demansionamento, cos’è e qual è il danno da mansioni inferiori

Lavoratori: quando il dipendente viene declassato e adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione; la dequalificazione e il risarcimento del danno patrimoniale e non.

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Il dipendente non può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto e inquadrato (è il cosiddetto demansionamento): il divieto è volto ad evitare la lesione della professionalità acquisita dal lavoratore.

Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve far conoscere al lavoratore la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle mansioni per cui è assunto. In assenza di un’indicazione specifica occorre far riferimento, al fine di individuare la qualifica, alle mansioni effettivamente svolte in modo stabile all’interno dell’azienda.

Alcuni autori tendono poi a precisare la differenza sottile tra demansionamento e dequalificazione: il demansionamento ricorre quando il lavoratore è lasciato in condizioni di forzata inattività e si differenzia dalla dequalificazione professionale, che sussiste nel caso in cui il lavoratore sia impiegato in mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto. Entrambe le ipotesi concretizzano un inadempimento del datore di lavoro.

Eccezioni al demansionamento

Il demansionamento, tuttavia, può essere disposto in presenza di alcune ipotesi eccezionali:

modifica degli assetti organizzativi aziendali, tale da incidere sulla posizione del lavoratore stesso), e/o

– previste dai contratti collettivi.

In entrambe le ipotesi le mansioni attribuite possono appartenere al livello di inquadramento inferiore nella classificazione contrattuale a patto che rientrino nella medesima categoria legale.

Con le recenti modifiche approvate con il Job Act è invece possibile la modifica della categoria in caso di rilevante interesse del lavoratore (come nel caso di conservazione dell’occupazione, acquisizione di una diversa professionalità o miglioramento delle condizioni di vita). A riguardo, leggi l’approfondimento “Mansioni di lavoro: il livello può cambiare”.

Il datore di lavoro comunica al lavoratore l’assegnazione a mansioni inferiori in forma scritta a pena di nullità.

Per esempio: a un lavoratore con qualifica di vetrinista, classificata al livello terzo del CCNL Terziario Confcommercio, potranno essere assegnate le mansioni di commesso alla vendita al pubblico (qualifica appartenente al quarto livello) in conseguenza di una modifica degli assetti organizzativi che incida sulla posizione del lavoratore. In questo caso, infatti, il lavoratore rimane all’interno della categoria impiegatizia.

I chiarimenti dei giudici

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire numerosi aspetti del demansionamento, soprattutto in materia di onere della prova e del risarcimento del danno. In particolare, secondo i giudici, il demansionamento è escluso nei casi di:

– adibizione del lavoratore a mansioni inferiori marginali ed accessorie rispetto a quelle di competenza, purché non rientranti nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata e a condizione che l’attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri tra quelle previste dalla categoria di appartenenza;

riclassamento del personale (riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni) da parte del nuovo CCNL. In tale ipotesi le mansioni devono rimanere immutate e deve essere salvaguardata la professionalità già raggiunta dal lavoratore;

sopravvenuta infermità permanente, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.

La dequalificazione del lavoratore sarebbe quindi legittima qualora costituisca l’unica alternativa possibile al licenziamento; in questo senso, l’attribuzione a mansioni inferiori potrebbe considerarsi giustificata tanto se disposta autonomamente dal datore di lavoro, quanto se attuata a seguito di un accordo sindacale.

Inoltre, un eventuale demansionamento non va valutato in rapporto ad un incarico di natura temporanea, bensì alle mansioni originarie e tipiche della qualifica del lavoratore. Per cui, se il lavoratore viene adibito solo temporaneamente a un livello superiore, nel momento in cui ritorna alle sue normali mansioni ciò non significa che sia stato demansionato.

Diritti del lavoratore

Il lavoratore ha diritto di conservare il livello di inquadramento e il trattamento retributivo riconosciuto prima dell’assegnazione alle mansioni corrispondenti al livello inferiore. Sono tuttavia esclusi gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa precedentemente svolta dal lavoratore (ad esempio, indennità di cassa), che il datore di lavoro non è obbligato a mantenere.

Come difendersi?

Se il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni inferiori in ipotesi diverse da quelle sopra riportate, il demansionamento è da considerarsi illegittimo. Pertanto il lavoratore può agire in tribunale, con una causa di lavoro, e chiedere (anche in via d’urgenza) il riconoscimento della qualifica corretta, nonché, quando il demansionamento presenta una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro – anche provvisoria – recedere dal contratto per giusta causa.

Il ricorso al giudice del lavoro costituisce lo strumento per accertare la violazione del divieto di demansionamento. Accertata la violazione, il giudice può disporre a tutela del lavoratore:

– la condanna del datore di lavoro alla reintegra del lavoratore nella posizione precedente o in una equivalente;

– la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, relativo alle retribuzioni eventualmente maturate medio tempore (es. nel caso di attribuzione di mansioni inferiori con conseguente trattamento economico deteriore);

– la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale determinato dal demansionamento subito.

Chi deve provare il danno?

Tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale deve essere sempre provato dal lavoratore che deve dimostrare una riduzione dello stipendio e/o le conseguenze sul suo equilibrio psicofisico. In difetto, il giudice, anche qualora rilevi l’avvenuto demansionamento e l’illegittimità della condotta del datore, non può liquidare alcun indennizzo al dipendente.

Ai fini del riconoscimento di un danno patrimoniale, è, infatti, necessario fornire prove o allegazioni del male subito.

In tal senso il danno da dequalificazione o da demansionamento può consistere:

– sia nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio (sempre di natura economica) subìto per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno

– sia nella lesione del diritto del lavoratore all’integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all’immagine o alla vita di relazione.

Il rifiuto di svolgere le nuove mansioni

Il rifiuto di svolgere le nuove mansioni è ritenuto legittimo solo se rappresenta una reazione del lavoratore proporzionata e conforme a buona fede.

Il rifiuto della prestazione lavorativa può considerarsi in buona fede solo se si traduce in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e lealtà, risulta oggettivamente ragionevole e logico, cioè deve trovare concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate. In tal caso, l’inadempimento del lavoratore risulta proporzionato al precedente inadempimento del datore di lavoro.

Giuseppe Catapano: Licenziamento illegittimo, si può chiedere il risarcimento del danno?

Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, ma la sua misura è predeterminata per legge.

Licenziamento-illegittimo-si-puo-chiedere-il-risarcimento-del-danno-370x230Parlando di licenziamento illegittimo, ci si chiede spesso quali siano i diritti del lavoratore ingiustamente “silurato” e, in particolare, a quanto ammonti il risarcimento del danno economico e morale subito.

Il danno subito dal lavoratore è costituito, innanzitutto, dalla perdita della retribuzione, che può avvenire anche da un giorno all’altro se il licenziamento è “in tronco” (ossia senza preavviso).

Dal licenziamento possono però derivare anche ulteriori conseguenze: ad esempio, può capitare che, a causa della perdita della retribuzione mensile, non si riesca più a pagare il mutuo acceso per l’acquisto della casa. Potrebbe quindi il dipendente, licenziato senza motivo, chiedere il risarcimento del danno subito?

Quando il Giudice decide sulla regolarità o meno del licenziamento, al contempo, decide anche sul risarcimento del danno. La legge in proposito, prevede un risarcimento certo, ma in misura limitata e prestabilita.

Proprio per questo motivo, in gergo, si parla di “indennità risarcitoria”. Da un lato, infatti, il lavoratore è facilitato, poiché non deve materialmente provare il danno che abbia subito a seguito del licenziamento. Il lavoratore non dovrà dimostrare la perdita economica subita, né tantomeno quantificare l’ammontare delle retribuzioni perdute, né indicare le ulteriori conseguenze di carattere personale (come si diceva, ad esempio, il mancato pagamento del mutuo e quindi l’eventuale esposizione a procedure esecutive da parte della banca): egli ha diritto al risarcimento come automatica conseguenza dell’ingiustizia del licenziamento.

A ben vedere, il lavoratore non deve nemmeno affermare di aver subito un danno, perché il suo diritto è tutelato automaticamente. D’altro canto, la misura del risarcimento è limitata ad una somma prestabilita dal legislatore.

L’entità del risarcimento varia a seconda delle ragioni che hanno condotto al licenziamento illegittimo, ma, in generale, viene calcolata sulla base dell’ammontare dello stipendio mensile percepito durante il rapporto di lavoro.

Vediamo meglio cosa prevede la disciplina approvata con il cosiddetto Jobs Act.

In caso di licenziamento discriminatorio, la legge prevede che spetti al lavoratore un risarcimento pari alle mensilità maturate per tutto il periodo dell’illegittima estromissione dal lavoro e comunque in misura non inferiore alle 5 mensilità di stipendio.

Con il contratto cosiddetto “a tutele crescenti”, di recente introduzione, il risarcimento è calcolato moltiplicando l’importo di due mensilità di stipendio al numero di anni di lavoro alle dipendenze dell’azienda che ha intimato il licenziamento senza motivo, ma non in misura inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24. È il caso, ad esempio, del lavoratore licenziato per l’assenza ingiustificata di un solo giorno: benché questa sia una violazione degli obblighi in capo al lavoratore, di per sé non è sufficiente a giustificarne il licenziamento.

Il cosiddetto Jobs Act ha poi distinto l’ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro addebitata al lavoratore e posta a giustificazione del licenziamento, non si sia in realtà mai verificata: ad esempio: il lavoratore viene licenziato per assenza ingiustificata, ma in realtà non è mai stato assente. In questo caso, il risarcimento dovuto è commisurato a tante mensilità della retribuzione quante sono quelle maturate sino alla riammissione in servizio e comunque non in misura superiore a 12.

Se il licenziamento presenta un vizio formale o procedurale (ad esempio, se, prima del licenziamento, non viene formalmente contestata la condotta del lavoratore) al lavoratore spetta un risarcimento pari ad una mensilità stipendio per ogni anno di lavoro, ma comunque in misura non inferiore a 2 mensilità né superiore a 12.

Infine, in caso di imprese che abbiano alle loro dipendenze meno di 15 dipendenti, il risarcimento è previsto nella misura di una mensilità per ogni anno di lavoro e comunque non superiore a 6 mensilità.

Come si può facilmente intuire, dunque, la misura del risarcimento predeterminata per legge varia a seconda delle ragioni – illegittime – per cui il licenziamento è stato intimato. Il risarcimento sarà maggiore nelle ipotesi giudicate più gravi, come nel caso del licenziamento discriminatorio.

In alcuni casi, poi, è previsto che il risarcimento sia ridotto se il lavoratore ha nel frattempo trovato altra occupazione lavorativa; in altri casi ancora – ad esempio nel licenziamento disciplinare, determinato cioè dalla condotta del lavoratore – il risarcimento è ridotto anche se il lavoratore avrebbe potuto trovare un altro impiego.

Va detto, inoltre, che il lavoratore può ottenere un risarcimento in misura superiore a quanto stabilito dalla legge.

In questo caso, il lavoratore però dovrà rigorosamente indicare il danno ulteriore – rispetto a quello meramente economico – subito (tale può essere il danno alla professionalità o all’immagine) e fornire prova del danno (se il licenziamento ha influito negativamente nella percezione, ed esempio, da parte di possibili futuri datori di lavoro, della persona del lavoratore; ciò può essere dimostrato con testimoni oppure provando opportunità lavorative sfumate a causa del licenziamento) e della sua quantificazione.