Giuseppe Catapano: Affitto, come mandare via l’inquilino se il contratto è in nero

Locazione: se non è possibile lo sfratto, si può agire con l’azione di occupazione senza titolo, ma per il risarcimento del danno è necessaria la prova.

Affitto-come-mandare-via-inquilino-se-il-contratto-in-nero-370x230Se manca il contratto di affitto, o questo, sebbene scritto, non sia mai stato registrato, il padrone di casa non può procedere allo sfratto dell’inquilino moroso nel pagamento delle mensilità. O meglio, non può adottare la procedura accelerata dello sfratto per morosità, che consente – salvi i tempi (di regola più prolungati) di esecuzione forzata – un procedimento in pochi mesi. E questo perché tale azione è consentita solo a chi dimostra di avere, tra le mani, un contratto valido, mentre la legge stabilisce che la locazione non registrata è nulla.

Al locatore non resta, dunque, che l’azione per occupazione senza titolo, la quale si svolge secondo i tempi e le forme delle normali cause. Insomma, per mandare via il conduttore potrebbero essere necessari svariati anni. È questa, del resto, la sanzione per aver voluto evadere le tasse.

Che fare in questi casi?

L’avvio dell’azione giudiziale, in ogni caso, è sempre un modo per dare un segnale forte e incisivo all’inquilino che, tuttavia, proprio dai tempi lunghi dei processi potrebbe trarne il maggior beneficio, potendo continuare a permanere nell’immobile per tutto il tempo che ci vuole perché esca la sentenza.

Sarà opportuno, prima della notifica dell’atto processuale, tentare la via della diffida con una lettera dell’avvocato.

Tagliare la luce, l’acqua e il gas?

Non poche volte, il padrone di casa si avventura in condotte “vendicative” che, però, potrebbero far sorgere problemi legali più seri, spesso di tipo penale. È il caso di chi “tagli” i fili della luce o del gas. O quelli del telefono. Oppure cambi le chiavi della serratura della porta del proprio immobile. A parte il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, potrebbe anche scattare, a favore dell’inquilino, la tutela civilistica della “reintegrazione del possesso”: in buona sostanza, la legge tutela chi si trova dentro un immobile, almeno in prima battuta, a prescindere dal fatto che abbia o meno un titolo per restarvi.

Se però l’utenza (luce, gas, telefono) è rimasta intestata al proprietario di casa, questi potrebbe smettere di pagare le società fornitrici del servizio, in modo tale da rendersi a sua volta moroso, ottenendo così il distacco dell’utenza. In tal caso l’illecito da parte del proprietario sarebbe più difficile da dimostrare, essendosi questi potuto trovare nell’oggettiva impossibilità di pagare la bolletta per sopraggiunte difficoltà economiche (provenienti proprio dal mancato pagamento dei canoni di affitto).

Il risarcimento del danno

Nella causa di occupazione senza titolo è sempre possibile chiedere il risarcimento del danno all’inquilino “abusivo”. Attenzione, però: con una sentenza di ieri, la Cassazione ha precisato che il danno va dimostrato e, pertanto, l’indennizzo non scatta automaticamente per il solo fatto che l’inquilino sia rimasto nell’appartamento senza pagare.

Sul punto è insorto, negli anni passati, un contrasto tra i giudici. Secondo alcuni, il risarcimento spetta automaticamente, secondo altri invece no. Oggi la Suprema Corte aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno da occupazione abusiva di un immobile non scatta automaticamente, e non si può perciò pretendere alcun risarcimento se dalla lesione del diritto o dell’interesse non sia disceso un concreto pregiudizio, pregiudizio che ovviamente va dimostrato. Tale prova, però, può essere fornita anche con semplici presunzioni e può consistere anche nell’utilità teorica che il proprietario dell’immobile poteva trarre dall’uso diretto del bene, nel tempo in cui questo è stato occupato da altri.

La Cassazione ricorda che nell’ordinamento italiano non esistono danni liquidati automaticamente, e non si può pretendere alcun risarcimento se dalla lesione del diritto o dell’interesse non sia disceso un concreto danno.

Tuttavia, questo non esclude che l’esistenza del danno possa essere dimostrata con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici.

Giuseppe Catapano: Farsi male a scuola giocando, responsabilità del Ministero

Responsabilità della scuola e degli insegnanti, dovere di vigilanza: presupposti, attività pericolose all’interno della scuola.

Farsi-male-a-scuola-giocando-responsabilita-del-Ministero-370x230Quando la scuola consente ai bambini dei giochi anche solo potenzialmente pericolosi, come una semplice “corsa nei sacchi”, a pagare i danni biologici, morali e patrimoniali subiti dall’alunno è il Ministero. Lo ha chiarito la Cassazione in una sentenza di poche ore fa.

La prudenza non è mai troppa

La legge stabilisce che gli insegnanti sono sempre responsabili dei danni cagionati ai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. In pratica, quando l’evento è imprevedibile e l’attività posta dagli alunni non presenta, sotto tutti i punti di vista, margini di rischio sia pure potenziali, dell’eventuale danno non risponde la scuola.

È anche vero, però, che questo criterio viene interpretato dalla giurisprudenza in modo molto rigoroso. Così come, nell’ambito dei rapporti di lavoro, il datore è sempre responsabile degli infortuni procurati ai dipendenti per non aver rispettato la normativa antinfortunistica, altrettanto l’istituto scolastico deve procedere a mettere “in sicurezza” tutti i luoghi che possono presentare una fonte di rischio per gli alunni. Così – come nel caso deciso oggi dalla Corte – una corsa nei sacchi, organizzata su un palco scivoloso, senza che i giovani siano stati dotati di scarpe di gomma antiscivolo, rimanendo imbrigliati nei sacchi e a rischio prevedibile di caduta, può costituire fonte di un pericolo potenziale.

È evidente, per i giudici, “la negligenza del personale scolastico”, caratterizzata anche dalla “grave imprudenza nel non avere posto in essere tutte le necessarie misure di cautela e di prevenzione”, anche tenendo presente che gli alunni erano tutti “in età scolastica elementare, età che esige assistenza, vigilanza e cura, data la naturale esuberanza dei fanciulli impegnati in un gioco intrinsecamente pericoloso, quale è la corsa nei sacchi”.

L’età degli alunni

Così come accade nel caso di responsabilità dei genitori per gli illeciti commessi dai figli minori, anche in materia di responsabilità dei maestri e insegnanti la vigilanza deve essere esercitata in relazione all’età e al grado di maturazione degli alunni, con la conseguenza, ad esempio, che sarà richiesto un controllo tanto più continuo e attento, quanto minore è l’età degli alunni. Con l’avvicinamento dei minori all’età del pieno discernimento, il rispetto del dovere di vigilanza da parte degli insegnanti non richiede la loro continua presenza, purché sussistano comunque le misure organizzative atte a mantenere la disciplina tra gli allievi.

I soggetti responsabili

In caso di azione volta a stabilire la responsabilità per illeciti commessi da minori o per danni subiti da minori durante il periodo in cui essi erano sottoposti alla vigilanza di un insegnante, i soggetti nei cui confronti procedere sono sempre stati, in prima battuta, gli insegnanti stessi.

Tuttavia, nel caso di coinvolgimento di un insegnante dipendente di un istituto pubblico di istruzione, le conseguenze del risarcimento ricadono sul ministero.

Se, quindi, la responsabilità dell’insegnante pubblico viene comunque ricondotta alla scuola, secondo i principi in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per fatto dei propri dipendenti, anche per gli insegnanti di istituti privati si procede in maniera non dissimile, facendo leva sulle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale e sui nuovi trend giurisprudenziali in materia di responsabilità dell’ente per difetto organizzativo e di responsabilità per i dipendenti di enti (pubblici o privati) per contatto sociale.

Giuseppe Catapano: Quote associative sindacali del lavoratore, come versarle

In tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta effettuata dal datore di lavoro è ben possibile la cessione del quinto dello stipendio.

Quote-associative-sindacali-del-lavoratore-come-versarle-370x230Il lavoratore può chiedere al datore – che non può opporsi tranne casi straordinari – di pagare la quota associativa sindacale tramite cessione del quinto dello stipendio. Ma procediamo con ordine.

La primaria fonte di entrata del sindacato è quella che deriva dall’autofinanziamento degli associati (lavoratori e pensionati).

In certi casi è prevista una quota associativa iniziale (per la tessera) e la “quota sindacale”, in genere periodica, la cui entità è decisa da ogni confederazione o dalla rispettiva categoria.

Un tempo, per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori si usava il sistema della “delega”: in pratica, il contributo sindacale veniva riscosso attraverso una ritenuta dal salario del lavoratore dipendente direttamente dal datore di lavoro (appunto su “delega”) e riversato periodicamente al sindacato.

Oggi il sistema delle cosiddette “deleghe sindacali” di fatto rimane uguale nel suo meccanismo, ma il datore di lavoro non è più obbligato per legge a trattenere, su delega del lavoratore, i contributi sindacali direttamente dalla busta paga ed a versarli all’associazione designata dal lavoratore. Questo non vuol dire neanche che vi sia il divieto (è questa la conseguenza del referendum abrogativo del 1995).

Ciò significa che i lavoratori possono richiedere al loro datore di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato a cui aderiscono e tale atto deve essere qualificato come cessione del credito.

Pertanto, non occorre, in linea generale, il consenso del debitore.

La disciplina attuale della riscossione dei contributi sindacali dipende dalla previsione del contratto collettivo di riferimento. Di norma il CCNL disciplina i sistemi di versamento dei contributi: in tal caso il datore di lavoro deve seguire le regole dettate dallo stesso. Un comportamento diverso, da parte dell’azienda, costituisce condotta antisindacale.

La riscossione tramite cessione del quinto dello stipendio

Secondo una sentenza di ieri della Cassazione, nell’ipotesi di sindacati non firmatari di CCNL, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato attraverso l’istituto della cessione del credito. Non è necessario che il datore di lavoro dia il suo consenso, salvo che questi non provi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale. Il numero elevato di dipendenti non può, da solo, fondare la decisione sulla gravosità dell’onere.

Dunque, la cessione del quinto dello stipendio non riguarda solo banche e altri istituti di credito, come erroneamente ritenuto da talune aziende.

Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare la trattenuta e di versare la quota al sindacato designato è da considerarsi, oltre che un illecito civilistico, una condotta antisindacale in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato cui aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dai propri aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della sua attività.

La possibilità della riscossione dei contributi associativi sindacali tramite cessione di quote di stipendio è soggetta ad alcune limitazioni:

– non può essere superiore a un quinto

– non può essere stabilita per periodi superiori a cinque o dieci anni a condizione che beneficino di uno stipendio fisso e continuativo.

Nelle aziende di perimetro Confindustria, dopo la sottoscrizione dell’AI 28 giugno 2011,dell’AI 31 maggio 2013, dell’AI 10 gennaio 2014, che introducono un sistema di rilevazione della rappresentatività sindacale a mezzo delle denunce contributive INPS, si ritiene oramai obbligatorio, per il datore di lavoro, operare la ritenuta sulla retribuzione per il versamento della contribuzione all’associazione sindacale indicata dal lavoratore.

L’indicazione del sindacato sul cedolino paga

Ai fini della privacy, sul cedolino di paga del lavoratore vanno riportate solo le notizie indispensabili a documentare le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute, per consentire una verifica agevole dell’esatta corresponsione della retribuzione netta. Occorre, quindi, omettere alcune specifiche causali a tutela della privacy del lavoratore, come per esempio l’indicazione del sindacato al quale il lavoratore iscritto versa la ritenuta sindacale. Il datore di lavoro deve pertanto operare la trattenuta utilizzando una diversa dizione o un codice, oppure adottando un’altra espressione che renda individuabile la ritenuta senza descriverla.

Giuseppe Catapano: Avvocati, nuovi crediti formativi tramite autoaggiornamento

Formazione continua: in vigore il nuovo regolamento sui corsi relativi ai crediti formativi; ammesse le attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

La-formazione-continua-obbligatoria-degli-avvocati-e-il-superamento-dei-crediti-formativi-472x270Venerdì scorso, 18 settembre, il CNF ha pubblicato il nuovo testo del regolamento sulla formazione continua.

Vengono introdotti tre livelli di approfondimento formativo: livello base, avanzato e specialistico. Tanto al fine di promuovere la qualità dell’attività formativa e corrispondere alle puntuali esigenze degli Avvocati.

Si potrà assolvere all’obbligo formativo attraverso l’autoaggiornamento preventivamente accreditato: si tratta di attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Gli Ordini mantengono un ampio potere di accreditamento, distribuito su base territoriale.

L’obbligo di formazione continua, precisa il nuovo regolamento, è attuale anche in mancanza di esercizio effettivo della professione per il fatto di essere iscritti all’albo o elenchi e registri.

Giuseppe Catapano: Cartella Equitalia, che succede se dalla busta mancano fogli?

In caso di notifica di cartella esattoriale, Equitalia deve dimostrare il contenuto specifico della busta in cui era contenuta la richiesta di pagamento: non basta la produzione dell’estratto di ruolo e delle cartoline con l’avviso di ricevimento.

Cartella-Equitalia-che-succede-se-dalla-busta-mancano-dei-fogli-370x230Alzi la mano chi non ha mai avuto la tentazione, ricevendo la notifica di una lettera scomoda – e l’esempio di una cartella esattoriale di Equitalia o di una multa stradale calza a pennello -, di strapparne qualche pagina, per sostenere poi che il contenuto non era integro e che, quindi, la comunicazione era incompleta, carente e, in definitiva, nulla. Sembrerebbe quasi un gioco da ragazzi, più degno del furbetto di turno che poi, immancabilmente, finisce sempre per incappare nelle condanne dei giudici. E invece, questa volta, non è così.

Con una serie di sentenze che abbiamo avuto più volte modo di segnalare su questo portale, la Cassazione sta ribadendo da più anni un principio ormai consolidato: nel caso in cui il contribuente contesti l’integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta a Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa contenesse. E questo perché la semplice produzione della copia della busta in cui è contenuta la cartella, con la cartolina dell’avviso di ricevimento e l’estratto di ruolo, sono documenti insufficienti a dimostrare l’esatto contenuto della pretesa di pagamento.

Insomma: spetta al mittente provare il contenuto della busta quando il destinatario contesta la raccomandata. E così, è Equitalia che deve dimostrare che nella raccomandata da essa prodotta in giudizio c’era davvero la cartella di pagamento!

Ecco allora che Equitalia viene sobbarcata di un onere della prova difficile, quasi impossibile. Ma tant’è: questa è la tesi dei giudici che sembrano quasi voler suggerire l’espediente più comodo per impugnare la cartella esattoriale. Certo, il problema – per l’Agente della riscossione, si intende – si potrebbe facilmente risolvere spedendo le cartelle esattoriali con il sistema “senza busta” (foglio di carta ripiegato su sé stesso, spillato e poi affrancato, senza essere immesso in busta chiusa), ma Equitalia continua a preferire i cartoncini tradizionali, “sigillati” (si fa per dire) con la colla. E allora ne paga le conseguenze.

Con una sentenza di questa mattina il giudice di Pace di Salerno riprende lo stesso filone interpretativo della Cassazione e ricorda a tutti che sono prive di effetto le intimazioni di pagamento recapitate da Equitalia al contribuente se l’esattore non produce in giudizio le cartelle mentre il debitore ne lamenta l’irregolare notifica. Tutte le volte infatti in cui il destinatario contesta il contenuto della raccomandata è il mittente a doverlo provare. Non basta allora all’agente della riscossione depositare l’estratto di ruolo aggiornato alla data dell’esibizione in giudizio perché non rappresenta una fotografia delle somme richieste nella cartella esattoriale al momento della notifica.

Sembrerebbe tutto troppo facile per essere vero: all’opponente basta contestare la mancata produzione delle cartelle esattoriali: la legge impone ad Equitalia di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella perché risulta tenuta a esibirle su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Se l’Agente per la riscossione produce soltanto le copie degli avvisi di ricevimento delle cartelle e l’estratto di ruolo, perde la causa e la cartella viene annullata: tali documenti infatti non sono sufficienti a dimostrare il credito azionato. Il semplice estratto di ruolo non può assolvere alla funzione di provare il contenuto della cartella esattoriale perché rappresenta un soltanto momento evolutivo del debito del contribuente verso l’ente impositore per il tramite dell’agente della riscossione e non costituisce una raffigurazione statica delle somme pretese dalla cartella esattoriale al momento della notifica dell’atto impositivo.

Insomma: cosa c’era scritto nella raccomandata se il contribuente sostiene di non averla mai ricevuta o di averne ricevuto solo una parte? Solo il mittente lo può sapere e solo quest’ultimo può darne la prova. È quella che in gergo tecnico viene chiamata una “prova diabolica” ossia quasi impossibile.

Giuseppe Catapano: Settimana corta, come si calcola il sabato?

La mia azienda applica la settimana corta, per cui io lavoro dal lunedì al venerdì; talvolta mi si chiede di lavorare il sabato: come deve essere inquadrata tale prestazione ai fini della retribuzione? Ho diritto alla maggiorazione per il lavoro durante il riposo settimanale?

Settimana-corta-come-si-calcola-il-sabato-370x230Le ore di lavoro settimanale, normalmente distribuite su 6 giorni, possono essere ripartite su 5 giorni. È questo il sistema della cosiddetta settimana corta.

La settimana corta può essere determinata

– dal contratto collettivo;

– dal datore di lavoro. In tal caso, la contrattazione collettiva impone al datore di lavoro l’obbligo di comunicazione o di trattativa.

Nel caso di adozione della settimana corta, il compenso spettante nelle festività infrasettimanali deve essere determinato dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per 5 giorni effettivi di lavoro.

Qualora l’azienda, nonostante l’adozione della settimana corta, imponga al dipendente saltuariamente di prestare lavoro il sabato, questo giorno, pur non essendo di regola lavorato, viene sempre considerato come una giornata di lavoro e, pertanto, non può essere considerato riposo settimanale.

Giuseppe Catapano: Multa nulla senza cartelli anche a sinistra della strada

Autovelox e telelaser: anche se la strada non a senso unico ma a doppia corsia è necessario avvisare i conducenti che si trovano sulla carreggiata di sinistra in fase di sorpasso.

Multa-nulla-senza-cartelli-anche-a-sinistra-della-strada-370x230I cartelli che avvisano i conducenti dei limiti di velocità e della presenza dei controlli elettronici come autovelox o telelaser devono essere collocati anche sul lato sinistro della strada: e ciò perché, qualora l’automobilista si sposti dalla carreggiata di sinistra verso quella di destra per effettuare un sorpasso, potrebbe non vedere la segnaletica normalmente posta a destra. Se tale discorso certamente vale per l’autostrada con più corsie di marcia (leggi “Autovelox: multa nulla se il segnale non è anche a sinistra”), non si può escludere anche nel caso di strada a doppio senso di marcia, nei rettilinei dove è consentito sorpassare. A chiarirlo è una recente sentenza del Tribunale di Trento.

Le postazioni di rilevamento elettronico della velocità devono essere ben visibili e anche l’automobilista che è in fase di sorpasso va informato che sono attivi gli strumenti della polizia stradale: egli, infatti, potrebbe non vedere il cartello perché oscurato dal veicolo sorpassato che si trova proprio in corrispondenza della segnaletica. Servono allora due cartelli, uno a destra e l’altro a sinistra, altrimenti il verbale della contravvenzione va annullato.

Così, anche il conducente che viene pizzicato dall’autovelox o dal telelaser in palese eccesso di velocità (nel caso di specie, si trattava di vettura che procedeva a 170 km/h a fronte di un limite di 90 km/h) può sempre vincere il ricorso contro la multa sostenendo (e dimostrando) di trovarsi sul lato destro della strada, mentre sorpassava un’altra automobile, e di non aver potuto vedere il cartello con la segnaletica stradale.

Il codice della strada stabilisce che le postazioni del rilevamento elettronico della velocità debbano essere preventivamente segnalate agli automobilisti. Ma quando dalla foto scattata dall’apparecchio di controllo elettronico della velocità risulta che il conducente si trovava sul lato sinistro della strada, mentre il cartello che segnala la postazione di controllo è rivolto verso la carreggiata di destra, i cartelli devono essere due, uno alla destra e uno alla sinistra della stessa carreggiata perché l’automobilista intento nella manovra di sorpasso non è in grado di vedere il cartello posto a destra della carreggiata in quanto coperto dal veicolo sorpassato. E se il cartello serve a segnalare la presenza della postazione di rilevamento, devono vederlo tutti i guidatori: quelli che marciano più a destra ma anche coloro che percorrono la corsia di sorpasso.

Giuseppe Catapano: Demansionamento del lavoratore, dopo quanto si prescrive il diritto?

Dopo quanto tempo può intraprendere la causa il lavoratore dipendente declassato rispetto alle mansioni di assunzione?

Demansionamento-del-lavoratore-dopo-quanto-si-prescrive-il-diritto-370x230Il dipendente che sia stato “squalificato” (o meglio, secondo la terminologia giuridica “demansionato”, ossia adibito a mansioni inferiori – anche solo nei fatti – rispetto a quelle per le quali era stato assunto) ha tutto il tempo per poter far causa al datore di lavoro: il fatto che questi abbia atteso molto tempo prima di muovere un’azione legale contro l’azienda non significa che abbia tacitamente accettato la condizione alla quale lo abbia relegato il datore. Insomma, il trascorrere del tempo non può essere inteso come una semplice acquiescenza del dipendente al demansionamento impostogli dal datore. Tale suo diritto, infatti, è “indisponibile”, ossia non può essere mai oggetto di rinuncia. Anzi, potrebbe essere proprio il protrarsi di tale situazione illegittima a giustificare le ragioni delle sue eventuali dimissioni.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una sua sentenza di questa mattina.

La riforma del Job Act

Come abbiamo chiarito nella nostra guida sul demansionamento, scatta la dequalificazione del lavoratore quando l’azienda lo adibisce a nuove mansioni attribuite non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza.

La disciplina della modifica delle mansioni è stata radicalmente cambiata con decorrenza dal 25 giugno 2015.

In via generale, in corso di rapporto il lavoratore può essere adibito ad altre mansioni purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte oppure corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito (ad esempio per effetto di una promozione). Ogni patto contrario è nullo, fatta eccezione per le ipotesi, regolate dalla legge, di assegnazione a mansioni diverse per esigenze legate all’attività produttiva oppure per accordo tra le parti.

Se necessario, il mutamento delle mansioni è accompagnato da un percorso di formazione correlato alle nuove mansioni da svolgere. Il mancato esperimento della formazione non comporta, comunque, la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Quali sono i termini di prescrizione?

Veniamo ora all’interrogativo del dipendente il quale, oggetto di demansionamento, preferisce non fare causa al datore di lavoro per evitare eventuali ritorsioni e rinviare la contestazione a un momento successivo alla cessazione del rapporto.

Con riguardo alla prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica e delle eventuali differenze retributive, si segnalano due orientamenti giurisprudenziali:

– secondo una prima tesi il lavoratore ha 10 anni di tempo per rivendicare il diritto alla qualifica superiore e cinque anni invece per chiedere la relativa differenza del trattamento retributivo corrispondente.

– il secondo nega la configurabilità di un diritto alla qualifica suscettibile di prescriversi e riconosce il diritto alle differenze retributive nei limiti della prescrizione di cinque anni.

Quale risarcimento?

Il demansionamento dà diritto al risarcimento del:

danno patrimoniale (ad esempio, il danno da perdita di chance)

danno non patrimoniale: esso può avere una componente di pregiudizio sia alla professionalità, sia alla sua vita di relazione intesa come perdita di considerazione e prestigio nell’ambito lavorativo capace di riverberarsi altrove e di influenzare tutte le sue relazioni interpersonali (ad esempio, il danno all’integrità psichica per la situazione di frustrazione).

In via generale, entrambe le tipologie di danno vengono liquidate in base ad un criterio equitativo; tuttavia, per la quantificazione del pregiudizio patrimoniale è solitamente utilizzato come parametro di riferimento l’ammontare della retribuzione risultante dalle buste paga prodotte in giudizio.

Giuseppe Catapano: Quale valore ha la consulenza di parte in una causa?

Cassazione: se la CTP (consulenza tecnica di parte) viene ritenuta sufficientemente completa e condivisibile essa può concorrere a convincere il giudice ai fini della sua decisione finale.

Quale-valore-ha-la-consulenza-di-parte-in-una-causa-370x230Non sottovalutare il valore che può avere, all’interno di una causa, la consulenza di parte: essa, infatti, quando ben argomentata e condivisibile, può assumere un valore determinante ai fini della decisione finale. Il giudice, infatti, potrebbe utilizzarla come argomento decisivo per emettere la propria sentenza. È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente sentenza.

Il perito di parte ha il suo peso

La Suprema Corte parte dal dato normativo del codice di procedura civile: “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.

Anche la consulenza tecnica di parte (cosiddetta CTP) può avere, nel formare l’idea del giudice sulla ragione tra le parti, il suo peso decisivo. Le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento nel quale il perito di parte ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice con prudenza ma liberamente. Pertanto, qualora il magistrato le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento.

Giuseppe Catapano: Come rottamare l’automobile del defunto?

La scomparsa di una persona cara non implica solamente un vuoto incolmabile dal punto di vista umano, ma comporta anche l’obbligo di espletare alcune pratiche burocratiche onde non incorrere in problemi futuri.

Come-rottamare-automobile-del-defunto-370x230La rottamazione è la procedura che porta alla demolizione del veicolo che non presenta più le caratteristiche necessarie per la circolazione stradale, ad esempio perché troppo vecchio o incidentato in maniera irrimediabile. Tale procedura non comporta semplicemente la distruzione del mezzo, ma anche la sua cancellazione definitiva dal Pubblico Registro Automobilistico, PRA.

Il veicolo destinato alla dismissione viene considerato un rifiuto speciale pericoloso e, come tale, deve essere consegnato, per la demolizione, presso un centro di raccolta autorizzato oppure, nel caso in cui si voglia cedere un veicolo per acquistarne un altro, come accade spesso in occasione di promozioni delle varie case automobilistiche, presso il concessionario di riferimento.

Nel caso di morte del proprietario dell’automobile, o di altro mezzo di trasporto, la rottamazione può essere richiesta dall’erede mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilabile anche attraverso dei modelli scaricabili online, sui siti specializzati in materia, nella quale si dichiara erede del defunto intestatario del veicolo da demolire.

Per il perfezionamento della richiesta di rottamazione, in caso di morte del proprietario del veicolo, occorre presentare dunque la presente documentazione:

– il libretto di circolazione;

– il certificato di proprietà o foglio complementare;

– targa anteriore e posteriore;

– dichiarazione sostitutiva dell’erede, con firma in originale;

– copia del certificato di morte;

– copia del documento d’identità dell’erede.

Il centro di raccolta autorizzato, o il concessionario, dopo la consegna del mezzo, con relativa documentazione, effettuati gli opportuni controlli, rilascia il certificato di rottamazione, un documento attestante tutti i dati relativi al proprietario, o agli eredi, e al veicolo, che solleva da qualsiasi tipo di responsabilità -civile, penale, amministrativa- legata all’automobile, ed entro il termine di trenta giorni deve provvedere alla cancellazione dell’automobile dal Pubblico Registro Automobilistico con la presentazione della richiesta di cessazione della circolazione per demolizione.

La demolizione e la radiazione del veicolo dai pubblici registri fa cessare l’obbligo, a carico dell’intestatario o dell’erede, del pagamento del bollo auto.

Prima di procedere alla rottamazione di un veicolo è importante verificare che il centro di raccolta, o il concessionario, selezionato sia effettivamente in possesso dell’autorizzazione prevista; occorre inoltre verificare l’emissione, entro il termine di trenta giorni dalla consegna del mezzo, del certificato di rottamazione ed infine, soprattutto ai fini fiscali, è consigliabile conservare tale certificato con cura.

Per effettuare la rottamazione sono previsti dei costi, che in caso di morte dell’intestatario sono ovviamente a carico dell’erede. L’importo dell’imposta di bollo è di 32 Euro se si è in possesso del certificato di proprietà del veicolo, di 48 Euro invece se si utilizza modello NP3C come nota di presentazione al posto del certificato di proprietà, a cui vanno aggiunti 13,50 Euro come emolumenti Aci ed eventualmente i costi di un eventuale trasporto del mezzo presso il centro di demolizione.