LE FONTI AWARDS: PREMIATO Il PROF.Avv. Catapano Giuseppe con ACCADEMIA UNIVERSITARIA AUGE COME ECCELLENZA DELL’ANNO!

Le Fonti Awards  il più importante premio Italiano per il settore economico, finanziario e legale, riconosce  Auge – Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei come Eccellenza dell’Anno.

Nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, l’edificio storico sede della Borsa Italiana in Piazza degli Affari a Milano, mercoledì 13 aprile si è tenuta la dodicesima edizione di Le Fonti Awards: la prestigiosa cerimonia che ogni anno , consacra le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per specializzazione, innovazione e leadership.

La serata è stata è stata un momento di premiazione ma anche di approfondimento, e confronto. A condurre: Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l’emittente punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10,5 milioni di persone.

Manuela Donghi e Giacomo Iacomino,  con queste parole:

 “Per l’impegno nella diffusione della cultura giuridica attraverso la promozione di specifiche attività culturali e formative. Per il particolare metodo di studio, avente come obiettivo una preparazione solida e duratura basata sul ragionamento sistematico degli istituti di base”  hanno consegnato il prestigioso riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Alta Formazione a  Auge – Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei . A ritirare il premio il Rettore Prof.Avv.Giuseppe Catapano accompagnato dal  Tesoriere Prof.Avv. Cesare Cilvini.


L’Accademia  AUGE vanta 200 corsi e seminari di alto aggiornamento dedicati alla Formazione di Avvocati, Ingegneri, Geometri, Architetti, Periti Tributari, Commercialisti, Periti industriali, Amministratori di condominio,gestore della crisi,Esperto crisi d’impresa  . L’Accademia Auge inoltre  è costantemente operativa in tutta Italia con convegni e seminari scientifici, master aventi oggetto tematiche giuridiche con riferimento alla giustizia costituzionale, civile, penale ed amministrativa, lezioni magistrali e Dottorati di Ricerca.

http://www.accademiauge.com

“Perito Esperto Fiscale”

Ancot alla cerimonia di chiusura dell’anno accademico Auge

Il Presidente Celestino Bottoni: “Seguiamo con attenzione ogni iniziativa che serva a valorizzare la figura del tributarista”.

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Consulenti Tributari, Celestino Bottoni, con una delegazione dell’associazione composta dal Vicepresidente Anna Bonelli, da Antonio Vigliotti e Alfredo Recchia, in rappresentanza della componente giovanile dell’Ancot, hanno partecipato, lo scorso 21 luglio, alla cerimonia di conclusione dell’anno accademico dell’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei (Auge), che si è svolta presso la sede di Roma del Parlamento Europeo con un dibattito su un argomento molto attuale, La Rete Universitaria in Europa e i progetti a sostegno, quelli che ci sono e quelli che ci saranno. 

“La nostra presenza qui, alla cerimonia Auge – ha dichiarato il Presidente Ancot Celestino Bottoni – è in linea con l’impegno istituzionale dell’associazione, che da sempre punta alla valorizzazione della figura del tributarista e che segue quindi con attenzione ogni iniziativa che serva a tale scopo. Dunque, ringrazio davvero il Rettore Giuseppe Catapano e l’Auge per aver organizzato il corso di “Tecnico Esperto Fiscale” che partirà nel prossimo anno accademico e che, ne siamo certi, darà ancor più possibilità operative agli esperti tributaristi che conseguiranno il titolo”.

 L’Accademia Universitaria Auge ha recentemente ottenuto il riconoscimento a Le Fonti Awards, il più importante premio italiano per il settore economico, finanziario e legale.  Il Rettore Auge, Prof.Avv. Giuseppe Catapano, dal 2005 porta avanti il tema delicato dell’affermazione della specializzazioni  nell’ambito delle professioni: tanti i progetti realizzati, dal corso per “gestore della crisi”, per “Esperto in crisi d’impresa”, “Giurista d’impresa” , “Perito in infortunistica stradale” fino al corso per “Perito Esperto Fiscale” , qualifica professionale riconosciuta , precisa il Rettore Catapano , “grazie all’impegno dell’Auge inserita nel decreto 74/2022  nelle qualifiche professionali della sezione “contabilità, finanza e analisi patrimoniali”, con la motivazione a firma del Procuratore della Repubblica Dottoressa Maria Antonietta Troncone che testualmente afferma: “L’attività del Perito esperto Fiscale riveste una sua specificità rispetto alle altre categorie già contemplate nell’elenco dei CTU”.

“Circa trentamila professionisti – prosegue il Rettore Catapano – possono vantare un riconoscimento di qualità e di specializzazione che li distingue, sempre nel rispetto reciproco, dalle altre professioni economiche attualmente ordinisticamente regolamentate. Oggi diamo un “benvenuto” istituzionale ad una nuova era di specializzazioni ed alla figura professionale del “tecnico esperto fiscale”, qualifica professionale riconosciuta ed inserita nell’elenco delle professioni del Consulenti Tecnici d’Ufficio”.

L’incontro ha visto sfilare tanti professionisti , avvocati, commercialisti ,docenti universitari, l’ambasciatore della Bulgaria Todor Stoyanov, l’Onorevole Alessandro Amitrano, l’Onorevole Giovanni Russo, il Senatore Francesco Urraro, l’Onorevole Lucia Azzolina, il Vescovo Salvatore Micalef.

BIOGRAFIA

Laurea in economia aziendale 

Laurea in Giurisprudenza 

Avvocato abilitato in Italia- Spagna-Romania , docente universitario di prima fascia , rettore emerito dell’Università degli studi  di Milano , rettore in carica AUGE UNIVERSITA’  (Auge)”Ateneo delle Professioni”, giornalista , editorialista quotidiano la notte ;

membro della Confederazione Universitaria Internazionale;

Rappresentante per l’Italia  della Confederazione CARI “Consorzio Accademico RUMENO ITALIANO”

Curatore della rubrica Giornalistica “ Consulente dii Strada”;

Editorialista della Testata Scientifica Universitaria Auge Informa;

Commentatore  presso la testata giornalistica europea : osservatorioeuropeonline.eu

Diplomatico Culturale presso Ambasciata BURUNDI in Italia ;

Rappresentante Diplomatico Centro di Cultura Burundi in Italia ;

 Presidente della CamCom   Haity in Italia ;

Coordinatore presso la Pastorale della Salute Diocesi di Nola ;

Accademico presso la Universitè Intercontinentale Le Bon Samaritain membro dell’Association Sorbonne Université di Parigi 

Accademico presso l’ Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali ;

Accademico certificato presso  Università di Harvard dall’anno 2005;

Membro Ufficiale Association of African Universities

Membro ufficiale CAPIT Rete associativa del terzo settore

Rappresentante Diplomatico presso FAO

Membro Eurochambres presso European Parliament

Promotore di iniziative a scopo sociale per La tutela dei diritti  delle categorie svantaggiate:

Evento nazionale Dona un sorriso 

Lotta all’usura 

Recupero dei ragazzi deviati attraverso l’arte e la cultura con l’associazione Merola è Napoli ;

Lotta al femminicidio con l’associazione donna con te ;

Arte cultura e letteratura con  Menotti festival art di Spoleto ;

Autore di tante pubblicazioni di cui si ricordano in particolare :

Come risanare il debito pubblico senza chiedere un euro agli italiani 

Banche e anomalie 1 volume

Banche e anomalie 2 volume 

Il venditore capace

Il cittadino e la Sanita 

Il sovraindebitamento 

L’Europa in 24 lezioni

La banconota da 1 milione di sterline 

L’Europa che conta 

Corona virus : impresa possibile ?

L’Europa in utile Italiano e tradotto in lingua Rumena

Il Nuovo Sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa.

Riconoscimenti Ricevuti :

Ordine al Merito della Repubblica Italiana Insignito anno2025

Premio Spoleto festival art anno 2013 letteratura ;

Premio alla letteratura biennale di Venezia anno 2019;

Premio alla letteratura anno 2018 Festival di Spoleto 

Premio alla letteratura  città di Cattolica anno 2019

Premio letteratura anno 2021 in Biennale Venezia Menotti festival art

Premio Costiera Art anno 2019

Premio Ponte Vecchio città di Firenze anno 2022

Premio Awards Borsa di Milano 2023 

Premio Approdo d’autore 2022 ischia

Partecipazione Scientifica Premio Nobel Stoccolma Anno 2024

Premio Internazionale Costiera Arte anno 2024

Premio Italia Concilia anno 2024

Premio Testimone di Pace  nel Mondo  Citta di Roma anno 2024

Premio Letterario Internazionale  Citta di Sarzana anno 2025

Premio Araldo di Padre PIO  anno 2025

Premio Letteratura Internazionale Caravaggio anno 2025

Amministrazione straordinaria: allegazione, dopo il deposito del progetto di stato passivo ma prima dell’udienza di verifica, di una ragione di prededucibilità del credito già insinuato in via chirografaria

Cassazione civile, sez. VI, 31 Gennaio 2022, n. 2899. Pres. Bisogni. Est. Vella.

In tema di amministrazione straordinaria, l’allegazione – dopo il deposito del progetto di stato passivo ma prima dell’udienza di verifica – di una ragione di prededucibilità del credito già insinuato in via chirografaria integra una ammissibile precisazione (o “emendatio”) della domanda, e non già una inammissibile “mutatio libelli”, qualora i fatti costitutivi della prededuzione siano stati già tempestivamente dedotti con la richiesta di insinuazione. (massima ufficiale)

Prescrizione dell’azione di ripetizione del pagamento eseguito a seguito di pignoramento presso terzi dopo il fallimento del debitore

Cassazione civile, sez. I, 11 Gennaio 2022, n. 621. Pres. Genovese. Est. Mercolino.

In tema di ripetizione dell’indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di “debitor debitoris”, versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest’ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l’inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento stesso, avendo quest’ultima natura meramente dichiarativa. (massima ufficiale)

Intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS: è necessaria l’espressa imputazione a TFR del credito ammesso al passivo

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Febbraio 2022, n. 3165. Pres. Berrino. Est. Cavallaro.

In caso di fallimento del datore di lavoro, ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale. (massima ufficiale)

Estensione del fallimento alla super società di fatto: ambito applicativo ed elementi presuntivi

Tribunale Vibo Valentia, 14 Ottobre 2021. Pres. Passarelli. Est. Buggè.

La fattispecie all’esame del Tribunale è la richiesta di fallimento, ex art. 147 l.f., in estensione relativa ad alcune società che operano in uno o più settori di riferimento suffragata dalla rete di connessioni esistenti tra le stesse compagini, in particolare, i locali, i segni distintivi, i rapporti contabili, i rapporti sociali, gli incarichi sociali, gli affari intrattenuti e, infine, anche i rapporti familiari tra le componenti personali dei soci e degli amministratori. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Dirompente è, infatti, il primo comma dell’art. 147 l.f. il quale expressis verbis impone due concetti: che il fallimento di alcuni tipi societari produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche; automatismo fallimentare svincolato dalla dimostrazione dei requisiti di fallibilità nel caso di specie si propone istanza di fallimento in estensione di società, anche diverse di quelle di cui all’art. 147, comma 1, legge fallimentare, che sono socie occulte di una società di fatto. In buona sostanza, l’art. 147, comma 5, legge fallimentare prevede anche l’ipotesi di fallimento della società occulta di cui sono soci non solo ditte individuali, ma anche persone giuridiche, nella specie società eterogenee tra di loro in quanto a tipo societario, e ciò è possibile grazie anche ad un’interpretazione evolutiva della normativa in questione avvalorata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (6/12/2017, n. 255) e della Corte di Cassazione (sent. n. 10507/2016). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il ragionamento induttivo può essere usato per la dimostrazione dell’esistenza di una società di fatto ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 legge fallimentare. Tale ragionamento deve basarsi su elementi gravi, precisi e concordanti (in tal senso, Tribunale Bergamo Sez. II, 5/12/2018 che ha stabilito che “Il riscontro probatorio dell’esistenza di una “supersocietà di fatto occulta” ben può avvenire alla stregua di elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti”. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
 
Gli elementi costitutivi della società occulta sono: 1) il c.d. patto di occultamento; 2) il c.d. vincolo associativo; 3) la c.d. affectio societatis. L’assenza di atti giuridici che palesino in maniera concreta l’esistenza della supersocietà ha imposto l’elaborazione, da parte della giurisprudenza e della migliore dottrina, di quelli che sono gli indici di esteriorizzazione della società occulta e oggetto di una prova rigorosa (Cassazione civ., Sez. I, 20/5/2016, n. 10507): a. sostegno finanziario; b. spendita del nome; c. comunanza di mezzi, poteri amministrativi e rischio d’impresa; d. detenzione delle quote societarie o delle partecipazioni; e. coincidenza delle attività svolte dalle società; f. svolgimento dell’attività in locali anche solo parzialmente coincidenti; g. esistenza di operazioni tra le società da cui derivi un ricavo. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

L’efficacia probatoria del contenuto della relazione del curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti; infatti, mentre la relazione, in quanto formata da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Dall’esame degli atti e delle attività dei Soci Occulti e della Fallita emerge all’evidenza che la “super-società” possa qualificarsi come un soggetto economico comune avente, quale oggetto della propria impresa: a. la produzione di frutta e verdura (per il tramite di due società); b. la trasformazione dei prodotti agricoli in derivati da essi (per il tramite di altre due società); c. la commercializzazione dei prodotti in parola (per il tramite delle società sub b) e di altra); d. il trasporto presso i punti vendita (per il tramite di altra società). Evidente, pertanto, l’esistenza di un oggetto comune costituito al fine di occuparsi dall’intera filiera, dalla produzione alla consegna ai rivenditori finali, di prodotti di natura agricola. Da quanto appena indicato appare in modo evidente quella che è l’attività imputata alla supersocietà, definibile, in sostanza, nell’attività di produrre, commerciare e distribuire prodotti agricoli. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Dalla disamina degli atti emerge che quando una delle società resistenti agiva all’esterno venisse chiaramente speso il nome del gruppo e, pertanto, l’azione venisse percepita come riferibile al gruppo e non singolarmente alla società, tant’è che anche i professionisti che hanno a che fare col gruppo pensano di svolgere un’attività professionale per lo stesso. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Nel caso in esame, la società di fatto è indipendente dal raggruppamento temporaneo e, anzi, quest’ultimo rappresenta solo una modalità operativa per la gestione di un interesse comune. L’utilizzo della carta di credito intitolata ad altra società del gruppo da parte della società del gruppo che si occupa dei trasporti sottolinea ancora una volta l’esistenza di un soggetto terzo, la società di fatto, in quanto tra le società palesi v’è una comunanza di mezzi e di fondi che va al di là del mero rapporto parentale e, peraltro, si suggella in un comune rischio di impresa. Tutti questi elementi (sede, persone fisiche che hanno ruoli nella società, i ruoli e la gestione familiare delle imprese peraltro incontestati, elevato importo della cartella esattoriale e mezzi e fondi comuni) depongono univocamente verso una gestione comune dei poteri di amministrazione e del rischio di impresa. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
La tesi dell’unicità della direzione delle società, da parte di un centro di imputazione economico amministrativo costituito dalla società di fatto, sarebbe avvalorato dal fatto che alcuni dei soggetti cardine delle più importanti cariche e affari disconoscessero molti dei dati basilari relativi alle imprese in cui ricoprivano dei ruoli dall’analisi combinata di questi indici, tant’è che è emerso che la persona fisica abbia avuto la gestione della società di fatto di cui sono socie le società palesi e che lo stesso decideva i ruoli all’interno delle società e gli affari che le singole società devono perseguire. Già da un punto di vista concettuale se si svolge un’attività economica plurisoggettiva vi deve essere una minima differenziazione tra le attività svolte. Peraltro, sono tutte aziende che operano, oggettivamente su mercati differenti, ma in un settore comune che è quello agricolo. L’unica società che si occupa di un’attività diversa è quella dei trasporti, la quale tuttavia ha un’attività strumentale rispetto a quelle delle altre società palesi ed è mezzo necessario per la realizzazione degli affari della società di fatto. Risulterebbe, in effetti, arduo concepire la gestione di una intera filiera economica nel settore agricolo senza pensare alla necessaria logistica del trasporto dei prodotti agricoli. Pertanto, gli elementi fin qui illustrati sono gravemente indicativi dell’esistenza della società di fatto e corroborato da altri indici precisi e concordanti. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Diversamente opinando, in ogni caso, nella fattispecie in esame, tutte le circostanze, benchè singolarmente non univoche, insieme danno un risultato univoco in quanto sono giustificate solo dall’esistenza di un soggetto, costituito da un insieme di società con diversi dipendenti che si occupano della filiera agricola nell’ambito di bandi pubblici di valore milionario, a cui imputare soggettivamente e oggettivamente le operazioni non giustificabili dal punto di vista commerciale con l’imputazione alle singole società. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

L’assenza di automaticità nella dichiarazione di fallimento, inoltre, pone un’altra questione che è quella relativa all’insolvenza della supersocietà. Infatti, devono rimanere concettualmente distinte l’insolvenza della supersocietà da quella della società socia occulta In tal senso si sono pronunciate diverse corti di merito e la Corte di Cassazione (cfr. Corte d’Appello Lecce, 14/01/2019 secondo la quale “Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto occulta esistente tra una società di capitali, già dichiarata fallita, ed altra società di capitali, con ripercussione del fallimento su quest’ultima, il soggetto istante deve allegare ed il tribunale deve accertare la esistenza di un autonomo stato di insolvenza della società di fatto, da valutarsi alla luce di una situazione patrimoniale consolidata, che tenga conto, cioè, complessivamente ed unitariamente, delle situazioni patrimoniali di ciascuna società.”. Cfr anche Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 4/3/2021, n. 6030 secondo la quale “Il fallimento della super-società costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci; perciò l’indagine del giudice deve essere indirizzata all’accertamento sia dell’esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l’attività dell’imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, perché all’insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l’insolvenza della società di fatto.”). Pertanto, per aversi il fallimento in estensione della società occulta deve essere dimostrata la sua insolvenza. Tuttavia, dimostrata l’insolvenza della società occulta, la dichiarazione di estensione del fallimento prescinde dalla tenuta patrimoniale delle altre società, anche di capitali, che sono socie della supersocietà non palese. L’insolvenza in questione è pacificamente quella di cui all’art. 5 legge fallimentare. La ricostruzione della Curatela ha fatto riferimento a passività per oltre due milioni di euro a fronte di attivi incapaci di garantire il regolare pagamento delle obbligazioni sociali della supersocietà. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Piano del consumatore: il giudizio di cognizione in corso non può essere sospeso nelle more del procedimento

Tribunale Modena, 18 Febbraio 2022. Est. Ovi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis comma 2 l. 3/2012 – per cui il giudice può disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata – non può essere disposta la sospensione di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la predetta disposizione non riguarda i giudizi di cognizione, ben potendo il debitore ripresentare l’istanza laddove, nelle more dello svolgimento dell’udienza di convocazione dei creditori, vengano effettivamente iniziate procedure esecutive.

La falcidia dei crediti nel piano del consumatore ex art. 8 comma 1 bis l. 3/2012. Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n.65

Corte Costituzionale, 10 Marzo 2022, n. 65. Pres. Amato. Est. Navarretta.

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1-bis l. 3/2012 nella parte in cui non stabilisce che «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione».

Invero, è la stessa ratio dell’art. 8, comma 1-bis l.3/2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata.

I pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, fino a quando il piano del consumatore non viene omologato, sono efficaci. Non è applicabile al piano del consumatore la disciplina di cui all’art. 44 l. fall., che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento; è, infatti, l’omologazione del piano che rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto dispone l’art. 13, comma 4, della legge n. 3 del 2012”.