Gli effetti dell’adesione allo scudo fiscale

A stabilirlo la sezione penale della Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso presentato da due imprenditori.

In particolare “il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l’agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale”. L’adesione allo scudo fiscale con conseguente rimpatrio dei capitali diviene così un “radicale ostacolo alla configurabilità delle successive operazioni commerciali quali autonome condotte penalmente rilevanti”.

Mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 – in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo.

I messaggi sui social destinati a gruppi chiusi devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile

I messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile e tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell’ambiente sociale.

Il contribuente salvo dall’incertezza della normativa

Corte Cassazione 10/09/2018

Non sono applicabili sanzioni qualora le norme fiscali risultano poco comprensibili e la prassi sull’argomento è spesso contrastante. Con queste motivazioni la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società che si era vista contestare la valorizzazione delle rimanenze con ripresa a tassazione a fini IRES e IRAP. Nella stessa
sentenza, la Suprema Corte ha così compilato un decalogo sul tema del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva che si può quindi rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore
indicativo:
1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei
Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;                                                                                          10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
Per la Cassazione, quindi, tali fatti indice “devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Proroga scadenze Rottamazione

L’emendamento

In base a quanto proposto, dovrebbe essere rinviata a dicembre la scadenza per il pagamento della seconda, terza e quarta rata con cui si può versare quanto dovuto in base ai criteri di adesione alla definizione agevolata prevista dal dl 148/2017, relativa alle somme a ruolo affidate all’agente della riscossione dal primo al 30 settembre 2017.

Le nuove scadenze

In base all’emendamento M5S, presentato in sede di seconda lettura del provvedimento alla Camera:

  • le tre rate di settembreottobre e novembre 2018 slitterebbero al7 dicembre,
  • il pagamento dell’ultima rata del prossimo febbraio sarebbe poi previsto per maggio 2019.

I tempi di approvazione

Se l’emendamento fosse approvato, lo slittamento arriverebbe a pochi giorni dal termine originario, visto che la scadenza della delega per la conversione in legge del decreto è fissata al 25 settembre.

Ricordiamo che il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 è stato già approvato al Senato ed è in discussione alla Camera, dove potrebbe essere approvato entro il prossimo 11 settembre.

Quando è pignorabile la Prima casa

In caso di pignoramentoimmobiliare esistono alcune regole che vincolano l’azione dell’ente di riscossione, tra questi è vietato il pignoramento sulla prima casa, a patto che si tratti dell’unica casa del debitore.

In sostanza perché valga il principio della impignorabilità della prima casa è necessario che il debitore non sia in possesso di alcun altro immobile, indipendentemente dall’uso, dalla destinazione e dall’accatastamento.

Se si possiede anche una minima quota di un altro immobile, la “prima casa” diventa pignorabile. Questo significa che nel caso in esame, il possesso di un secondo immobile, rende pignorabile tanto la prima casa quanto l’altra.

Per completezza ricordiamo che in merito al DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Ai fini del ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il decreto ha previsto (articolo 15, comma 1, lettera o) la riscrittura dell’Art. 13 del DLgs 471/1997, che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza afferma che:

“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”                                                                                                                     Il creditore quindi, prima si deve rivolgere al Giudice competente, firmare il decreto ingiuntivo e far notificare il cosiddetto atto di precetto (è una comunicazione ufficiale di preavviso di esecuzione immobiliare, nel quale si avvisa a pagare quanto dovuto e le modalità per farlo così da interrompere la procedura espropriativa) presso il domicilio del debitore, con il quale lo intima di saldare il debito entro 10 giorni. Se il debitore, dopo aver ricevuto l’atto di precetto continua a non pagare, dopo 45 giorni il creditore può richiedere il pignoramento dei beni immobili posseduti dal debitore per la somma che serve a coprire il debito, con la vendita all’asta del bene immobile.

Disabilità: ripartito il fondo “dopo di noi”

“Le Regioni danno l’intesa in Conferenza Unificata al riparto delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 2018”, lo ha annunciato Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
“Si tratta di un fondo che sostiene soggetti tra i più deboli della popolazione – spiega Bonaccini – e li aiuta nei percorsi sociali e assistenziali.  Va comunque detto che questo fondo è stato decurtato di 5 milioni, passando da uno stanziamento previsto nel 2016 pari a 56,1 milioni di euro a quello del 2018 ridotto a 51,1 milioni.
Per questo motivo- conclude Bonaccini –  la Conferenza delle Regioni, pur dando l’intesa, raccomanda al Governo che si recuperino le risorse mancanti e che queste divengano strutturali superando la scadenza annuale, fonte di incertezza”.
La quota attribuita a ciascuna Regione del Fondo – per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 2018 – è calcolata in base al numero della popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente.
Regioni Risorse ()
Abruzzo 1.124.200,00
Basilicata 511.000,00
Calabria 1.737.400,00
Campania 5.161.100,00
Emilia-Romagna 3.730.300,00
Friuli Venezia Giulia 1.022.000,00
Lazio 5.161.100,00
Liguria 1.277.500,00
Lombardia 8.584.800,00
Marche 1.277.500,00
Molise 255.500,00
Piemonte 3.679.200,00
Puglia 3.525.900,00
Sardegna 1.481.900,00
Sicilia 4.394.600,00
Toscana 3.117.100,00
Umbria 766.500,00
Valle d’Aosta 102.200,00
Veneto 4.190.200,00
Totale 51.100.000,00

under 50 cercasi

Sempre meno giovani al comando delle imprese italiane. Tra marzo 2013 e marzo 2018 le cariche di amministratore nelle imprese del nostro Paese sono cresciute di circa 48mila unità, ma continuano a diminuire i giovani coinvolti nelle ‘stanze dei bottoni’ dell’Azienda-Italia. Complessivamente, infatti, nei 5 anni considerati la percentuale di amministratori con più di 50 anni è passata dal rappresentare il 53,3 al 61% del totale delle cariche, con una perdita invece di 7,7 punti percentuali per quella degli under 50.

Questo, in sintesi, il quadro che emerge dall’elaborazione Unioncamere-InfoCamere sulle persone con carica di amministratore nelle imprese italiane negli ultimi cinque anni.

Al 31 marzo di quest’anno gli amministratori di imprese in Italia sono 3,8 milioni, quasi 50 mila unità in più rispetto alla stessa data di cinque anni fa. Un aumento che, però, segnala un forte movimento tra le classi di età a tutto vantaggio per quelle degli over 50 rispetto ai più giovani. Tra il 2013 e il 2018, gli amministratori tra i 50 e 69 anni sono aumentati di 194mila e in quella degli ‘over 70’ di altre 125mila, per una crescita complessiva di 319mila unità per l’insieme degli over 50. A questa espansione ha fatto eco una forte contrazione degli amministratori con meno di 50 anni di età: a fine marzo di quest’anno erano 1,5 milioni con una diminuzione totale di oltre 270mila unità negli ultimi 5 anni (il 15% in meno rispetto al 2013), dei quali 251 mila nella classe tra i 30 e i 49 anni e 20 mila in quella under 30.

Sul versante territoriale, ancora una volta i dati rivelano un’Italia divisa in due: da una parte, nelle ripartizioni del Centro e del Mezzogiorno, si assiste complessivamente ad una crescita nel numero degli amministratori (79mila in più nei 5 anni in esame, di cui 30mila al Centro e 49mila al Sud), dinamica opposta nelle circoscrizioni settentrionali, con una riduzione più lieve nel Nord-Est (-8mila unità, -1,0%) e più rilevante nel Nord-Ovest (-24mila unità, -2,0%).

Lo spostamento della distribuzione per età della popolazione verso le classi più anziane interessa invece tutte le aree geografiche dello stivale. Rispetto al 2013, in tutte le ripartizioni si evidenzia una riduzione del numero di amministratori nelle due fasce di età più giovani e un aumento marcato per quelle oltre i 50 anni: il processo d’invecchiamento dei capitani d’impresa appare più accentuato al Sud e Isole sia in termini assoluti (+102mila unità) che relativi (+20,9%) di quello riscontrato nelle regioni centro-settentrionali, dove il”grigio” dell’età si fa largo soprattutto al Nord-Ovest (+82.500 unità quanto ai valori assoluti) e al Centro (+17,6% in termini relativi). La tendenza si conferma pienamente anche su base regionale: in tutte le 20 regioni italiane, sia per la classe di età 50-69 anni che per quella over70, si registrano variazioni in aumento nel quinquennio esaminato. Particolarmente significativa la performance del Molise, che primeggia in termini di crescita relativa in entrambe le classi (rispettivamente +28 e +47%) e della Calabria (+24 e +42%).

Guardando ai settori produttivi, nei cinque anni considerati il fenomeno dell’invecchiamento degli amministratori caratterizza tutte le attività, con incrementi di quasi il 30% nella classe 50-69 anni e superiori al 40 % in quella degli over 70 nei due settori dell’alloggio e ristorazione e dei servizi alle imprese. Sul fronte opposto, la riduzione degli amministatori under 50 incontra pochissime eccezioni, tra cui vanno segnalate quella degli amministratori under 30 dell’agricoltura (aumentati di oltre 2.000 unità) e dei servizi di informazione e comunicazione (+463). Poiché i dati sulle cariche riflettono da vicino l’evoluzione dello stock di imprese, la lettura per tipo di attività evidenzia una contrazione nei settori che, nel periodo esaminato, hanno visto ridursi in modo più sensibile il numero di imprese: manifatturiero (-19mila amministratori), costruzioni (-17mila) e attività immobiliari (-4.600).

La donazione simulata dell’immobile può costare la revoca delle agevolazioni ‘prima casa

Fatale la donazione – simulata – dell’immobile, poco tempestiva e sufficiente per dare il ‘la’ alla revoca delle “agevolazioni
‘prima casa’”.
Vittoria definitiva per il Fisco. Respinte in Cassazione tutte le obiezioni proposte dal legale del contribuente.
Già in Commissione tributaria regionale è stato sancito che “l’atto posto in essere, ovvero la simulata donazione, ha
significato solo in quanto ha effetto nei confronti dei terzi”, incluso l’Erario.
Tale valutazione è confermata dalla Cassazione.
I giudici del ‘Palazzaccio’ ribadiscono, in particolare, che “il negozio simulato non produce effetti tra le parti e, tuttavia,
produce effetti nei confronti dei terzi”. Di conseguenza, “il negozio simulato, nel caso di specie la donazione trascritta,
èopponibile all’Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione, sicché l’atto di donazione determina il venir meno di una
condizione giustificativa del regime delle agevolazioni “prima casa”, ovvero che l’immobile non sia venduto o donato
prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto”.
Irrilevante è “l’atto di risoluzione”, poiché “l’effetto risolutorio attiene unicamente ai rapporti tra le parti e non già ai terzi”.

Nullo il fermo amministrativo se manca la notifica della cartella

Accogliendo il ricorso e le tesi del contribuente, la CTP toscana ha confermato la nullità del fermo amministrativo:

  • per mancata notificazione della cartella di pagamento e degli atti presupposti;
  • per mancata notificazione del preavviso e/o dalla comunicazione di avvenuto fermo.

Inoltre, nonostante precisa richiesta della Commissione stessa all’Agenzia delle Entrate, di depositare gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (o la copia conforme) relativi alle cartelle oggetto del giudizio nonché delle cartelle stesse, nulla è stato prodotto.