224 milioni per l’istruzione 0-6 anni

C’è un sostanziale “via libera delle Regioni al riparto 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita sino a sei anni per un totale di 224 milioni”. Lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Stefano Bonaccini,  preannunciando un’intesa in Conferenza Unificata che poi non è stato possibile ratificare a causa della sospensione dei lavori .
Si tratta di risorse importanti per andare avanti nell’ampliamento e nell’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia anche con l’obiettivo di recuperare determinati divari territoriali. I fondi sono stati attribuiti alle Regioni che assicureranno per l’anno 2018 un finanziamento ulteriore pari almeno al 20 per cento delle risorse assicurate dallo Stato. Poi – ha concluso Bonaccini – sulla base della programmazione regionale, saranno erogate direttamente ai Comuni”.

La ripartizione prevista dal Decreto
Regioni Totale Complessivo 2018
Abruzzo 4.045.996
Basilicata 1.557.436
Calabria 6.755.592
Campania 20.395.267
Emilia-Romagna 20.308.143
Friuli Venezia Giulia 4.335.400
Lazio 23.544.329
Liguria 4.870.526
Lombardia 40.000.464
Marche 5.318.025
Molise 862.673
Piemonte 15.671.503
Puglia 12.944.001
Sardegna 4.755.962
Sicilia 17.543.778
Toscana 13.838.453
Trento 2.624.457
Bolzano 2.044.783
Umbria 3.814.237
Valle d’Aosta 658.516
Veneto 18.110.459
Totale 224.000.000

 

Movimenti sospetti sul conto corrente bancario

Accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha così avuto modo di ribadire, una volta di più, come in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del
contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando
all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Nulla da eccepire quindi circa l’operato dell’Agenzia che aveva determinato il reddito e recuperato a tassazione le imposte non
versate sulla base di tali movimenti.

contratto di apprendistato ,assunzione e formazione di giovani

E’ stato pubblicato il bando di Regione Campania finalizzato a promuovere l’immissione dei giovani nel mondo del lavoro attraverso assunzioni mediante contratti di apprendistato professionalizzante. Le azioni previste dal bando mirano a promuovere l’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante attraverso l’erogazione di incentivi datori di lavoro che, al termine dell’apprendistato proseguono il rapporto di lavoro con l’apprendista, a tempo indeterminato. Sono inoltre finanziati percorsi di formazione erogati dalle agenzie formative accreditate presso la Regione Campania.

Le risorse disponibili e destinate all’attuazione della misura sono pari a complessivi € 4.200.000,00, di cui € 3.500.000,00 a valere sull’Asse III del POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 15, Ra 10.6, Azione 10.6.2. e € 700.000,00 a valere sull’asse I del POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.1.

Soggetti richiedenti – incentivi per l’apprendistato professionalizzante in Campania
  1. le imprese con sede legale od operativa in Campania, che assumono o abbiano in corso un contratto di apprendistato professionalizzante e vogliono trasformarlo in definitivo;
  2. le agenzie formative accreditate per la formazione continua presso la Regione Campania in in ATS con le imprese partecipanti.
    Lavoratori coinvolti dall’erogazione degli incentivi

    Destinatari dell’intervento sono i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per chi è già in possesso di una qualifica professionale) residenti o domiciliati in Campania.

    Linee di intervento

    Le azioni finanziabili possono consistere in

    • percorsi formativi per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
    • incentivi all’occupazione rivolti alle imprese che non recedono dal contratto di apprendistato e che al termine dello stesso proseguono il rapporto di lavoro, con l’apprendista, a tempo indeterminato, con obbligo del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi.
    Entità degli incentivi all’occupazione di giovani apprendisti

    Per le imprese , in possesso dei richiesti requisiti, che assumono i destinatari del bando con contratto di apprendistato professionalizzante e lo trasformano in contratto a tempo indeterminato con obbligo di mantenimento per almeno 24 mesi, è prevista l’erogazione di un incentivo all’assunzione e stabilizzazione, pari a € 7.000,00.

    Entità degli incentivi per l’erogazione di percorsi formativi a giovani apprendisti

    Per le agenzie formative accreditate presso Regione Campania, la formazione formale può avere una durata complessiva massima di 120 ore per il triennio di vigenza
    del contratto di apprendistato.
    Il costo totale massimo per il periodo massimo di 120 ore triennali è pari ad € 4.800,00 per apprendista. Per i giovani iscritti alle liste della Legge 68/99, il costo totale massimo è pari ad € 5.600,00.

    La formazione on the job potrà essere finanziata per un massimo di 240 ore nel triennio e per un importo massimo di € 3.360.00 per apprendista e per i giovani iscritti nelle liste della Legge 68/99 per un importo massimo di € 3.840,00.

    Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

    Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma apprendistatoregionecampania.it , seguendo le modalità previste dalla stessa a far data dal 28 settembre 2018 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Rimborso del prezzo di un biglietto

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Gli effetti dell’adesione allo scudo fiscale

A stabilirlo la sezione penale della Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso presentato da due imprenditori.

In particolare “il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l’agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale”. L’adesione allo scudo fiscale con conseguente rimpatrio dei capitali diviene così un “radicale ostacolo alla configurabilità delle successive operazioni commerciali quali autonome condotte penalmente rilevanti”.

Mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 – in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo.

I messaggi sui social destinati a gruppi chiusi devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile

I messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile e tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell’ambiente sociale.

Il contribuente salvo dall’incertezza della normativa

Corte Cassazione 10/09/2018

Non sono applicabili sanzioni qualora le norme fiscali risultano poco comprensibili e la prassi sull’argomento è spesso contrastante. Con queste motivazioni la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società che si era vista contestare la valorizzazione delle rimanenze con ripresa a tassazione a fini IRES e IRAP. Nella stessa
sentenza, la Suprema Corte ha così compilato un decalogo sul tema del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva che si può quindi rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore
indicativo:
1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei
Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;                                                                                          10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
Per la Cassazione, quindi, tali fatti indice “devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Proroga scadenze Rottamazione

L’emendamento

In base a quanto proposto, dovrebbe essere rinviata a dicembre la scadenza per il pagamento della seconda, terza e quarta rata con cui si può versare quanto dovuto in base ai criteri di adesione alla definizione agevolata prevista dal dl 148/2017, relativa alle somme a ruolo affidate all’agente della riscossione dal primo al 30 settembre 2017.

Le nuove scadenze

In base all’emendamento M5S, presentato in sede di seconda lettura del provvedimento alla Camera:

  • le tre rate di settembreottobre e novembre 2018 slitterebbero al7 dicembre,
  • il pagamento dell’ultima rata del prossimo febbraio sarebbe poi previsto per maggio 2019.

I tempi di approvazione

Se l’emendamento fosse approvato, lo slittamento arriverebbe a pochi giorni dal termine originario, visto che la scadenza della delega per la conversione in legge del decreto è fissata al 25 settembre.

Ricordiamo che il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 è stato già approvato al Senato ed è in discussione alla Camera, dove potrebbe essere approvato entro il prossimo 11 settembre.

Quando è pignorabile la Prima casa

In caso di pignoramentoimmobiliare esistono alcune regole che vincolano l’azione dell’ente di riscossione, tra questi è vietato il pignoramento sulla prima casa, a patto che si tratti dell’unica casa del debitore.

In sostanza perché valga il principio della impignorabilità della prima casa è necessario che il debitore non sia in possesso di alcun altro immobile, indipendentemente dall’uso, dalla destinazione e dall’accatastamento.

Se si possiede anche una minima quota di un altro immobile, la “prima casa” diventa pignorabile. Questo significa che nel caso in esame, il possesso di un secondo immobile, rende pignorabile tanto la prima casa quanto l’altra.

Per completezza ricordiamo che in merito al DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Ai fini del ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il decreto ha previsto (articolo 15, comma 1, lettera o) la riscrittura dell’Art. 13 del DLgs 471/1997, che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza afferma che:

“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”                                                                                                                     Il creditore quindi, prima si deve rivolgere al Giudice competente, firmare il decreto ingiuntivo e far notificare il cosiddetto atto di precetto (è una comunicazione ufficiale di preavviso di esecuzione immobiliare, nel quale si avvisa a pagare quanto dovuto e le modalità per farlo così da interrompere la procedura espropriativa) presso il domicilio del debitore, con il quale lo intima di saldare il debito entro 10 giorni. Se il debitore, dopo aver ricevuto l’atto di precetto continua a non pagare, dopo 45 giorni il creditore può richiedere il pignoramento dei beni immobili posseduti dal debitore per la somma che serve a coprire il debito, con la vendita all’asta del bene immobile.