La risoluzione 14.09.2018, n. 64/E ha fornito chiarimenti in risposta a un interpello sul passaggio dal regime semplificato al regime forfetario: un argomento, il passaggio da un regime a un altro, che da sempre desta problemi, derivanti solitamente dal vincolo triennale che implica l’opzione per un determinato regime. Tuttavia, in caso di modifica del sistema per nuove disposizioni normative, era stata concessa la possibilità di superare tale vincolo.
Infatti, con la circolare 13.04.2017, n. 11/E, par. 6.7, l’Agenzia delle Entrate ha concesso ai soggetti che nel 2016 avevano optato per il regime di contabilità ordinaria, di passare dal 1.01.2017 al regime di contabilità semplificata per effetto delle modifiche apportate al regime delle imprese minori. Si è precisato che la stessa concessione valeva anche per il regime forfetario: il contribuente che aveva optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti dei forfetari, poteva dal 1.01.2017 applicare il regime dei forfetari senza scontare il vincolo triennale.
Ultima in ordine di tempo, la risoluzione 14.09.2018, n. 64/E che ha fornito importanti spunti sul tema, partendo da una risposta a un interpello specifico.
La contribuente istante informava di avere svolto fin dal 2015 l’attività di parrucchiera in contabilità semplificata, pur possedendo sempre i requisiti per accedere al regime forfetario e di non avere mai effettuato l’opzione nel quadro VO per la contabilità semplificata al posto del naturale regime forfetario, ma semplicemente attraverso comportamento concludente.
La domanda della contribuente riguardava il fatto che nel 2018 (dichiarazione IVA 2018 per il 2017) aveva optato per il regime semplificato delle registrazioni IVA di cui all’art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973, barrando il rigo VO 26. Si chiede se sia possibile applicare il regime forfetario per il 2018, nonostante il vincolo triennale di permanenza disposto dalla norma sopra citata.
L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente, sostenendo che il vincolo triennale in questione, ossia quello derivante dall’opzione per le registrazioni IVA (invece che quello delle annotazioni di incassi e pagamenti) vincoli solo coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato, ma non coloro che scelgono invece di avvalersi del regime forfetario.
Fin qui la risposta dell’Agenzia pare logica e coerente: tuttavia, desta perplessità un’altra questione. L’Agenzia osserva che la scelta per comportamento concludente esercitata nel 2015 di avvalersi del regime contabile semplificato, pur possedendo i requisiti per il regime dei forfetari, non vincola alla permanenza triennale, poiché si tratta di un regime naturale proprio dei contribuenti minori. Perciò parrebbe sostenere che il passaggio da regime semplificato a regime forfetario non vincoli mai per il triennio trattandosi di “regimi naturali” per il contribuente “impresa minore”, infatti riferendosi al regime semplificato si riporta: “trattandosi ugualmente del regime naturale”.
In definitiva, quindi, sembrerebbe possibile transitare da un regime all’altro, per esempio un anno in semplificata e l’anno successivo in regime forfetario, senza essere vincolati dal triennio, essendo entrambi regimi naturali.
Questo passaggio, se è stato ben compreso, desta perplessità, anche alla luce del chiaro disposto dell’art. 1, c. 70 L. 190/2014, che stabilisce inequivocabilmente il vincolo triennale dell’opzione per uscire dal regime forfetario. La conclusione delle Entrate è invece condivisibile se si è inteso dire che la scelta del “regime delle annotazioni Iva” di cui all’art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973 non è una vera e propria opzione; quindi se un contribuente è naturalmente semplificato e ha optato per il regime di cui sopra, tale opzione lo vincola solo fintanto che perdura il regime semplificato.
In conclusione, l’Agenzia ricorda che sebbene l’opzione si desuma attraverso comportamento concludente, resta obbligatorio comunicarla nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
Se ciò non è stato fatto, è sempre possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare la violazione, che altrimenti sarebbe gravata da una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Autore: Prof. Avv. Giuseppe Catapano
La Chiesa si interroga su come parlare ai giovani
Il Sinodo che si tiene a Roma in questi giorni ha apparentemente a tema “i giovani”. Infatti tutte le volte che la Chiesa si interroga su come parlare ai giovani, ciò che in realtà si sta domandando è qualcosa di più radicale e definitivo. La domanda ultima che anima il Sinodo è se il cristianesimo ha ancora qualche possibilità di parlare al cuore dell’uomo, ad un giovane del nostro tempo. C’è ancora spazio per la fede? Ieri è accaduto un fatto: nel dare il benvenuto ai due vescovi cinesi che per la prima volta partecipavano ad un Sinodo dopo l’accordo fra la Chiesa e il governo di Pechino, Francesco si è commosso fino alle lacrime. È da quel pianto che ricomincia il cristianesimo, dalla percezione di trovarsi dinnanzi a Qualcosa che c’è già e che già ci ha preceduto. Qualcuno che ci ha preceduti e che noi dobbiamo soltanto seguire. È lo storico passaggio da una Chiesa sedentaria e occupata da se stessa ad una Chiesa pellegrina, all’inseguimento di Uno che Vive. Ieri abbiamo visto tutti che cosa accade quando un uomo — anche il Papa — si lascia toccare fino in fondo da Qualcosa che c’è e che opera: tutto si fa più vero, più chiaro, più commovente.
C’è speranza per la fede perché la fede non dipende dall’uomo, ma da Qualcuno vivente. La Chiesa riunita nel suo Sinodo deve in questi giorni decidere se rimettersi in cammino o se confidare in una strategia di rinnovamento o conservazione. Tutto è possibile, ma le lacrime del Papa squarciano il cammino e indicano a tutti una strada. Occorre solo il coraggio di percorrerla fino in fondo, fino a fare della fiducia nel Mistero il modo con cui vivere e stare dentro la storia, dentro ogni storia, di questo nostro tempo.
Possesso di un’automobile: scatta il ‘redditometro’.
Legittima l’applicazione del ‘redditometro’ alla luce del possesso di un’autovettura. Irrilevante il richiamo difensivo del contribuente al fatto che “i costi di gestione e di manutenzione” del veicolo “risultano inferiori a quelli derivanti
dall’applicazione del ‘redditometro’”.
I giudici della Cassazione ribadiscono che decisiva è “la disponibilità di beni indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva – fra i quali rientrano le autovetture –”. Privo di valore, invece, il dato riguardante “il costo di
gestione e di manutenzione del bene”.
In sostanza, “la disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale”, perché
“è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”.
INPS si paga con SisalPay
Attivo su tutto il territorio nazionale il nuovo servizio SisalPay per il pagamento dei contributi per riscatti, ricongiunzioni e rendite. Un nuovo canale frutto della convenzione Reti Amiche tra INPS e Sisal Group SpA.
Modalità di versamento
Il versamento delle rate del proprio piano di ammortamento può essere effettuato in contanti presso 32mila bar, tabacchi ed edicole aderenti al circuito SisalPay, senza dover utilizzare alcun bollettino o altro supporto cartaceo, ma semplicemente comunicando all’operatore il codice fiscale e il numero della pratica.
L’operazione verrà confermata con il rilascio di una ricevuta contenente tutti i dati utili che attestino il pagamento.
Impugnazione dell’estratto di ruolo
Le considerazioni di carattere generale che abbiamo sopra svolto trovano un significativo banco di prova nella giurisprudenza sulla c.d. ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, laddove lo “scarto” tra le caratteristiche strutturali dell’azione innanzi al Giudice tributario (in sede di impugnazione ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992) e di quella innanzi al Giudice ordinario (in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) impone una riflessione approfondita circa la valutazione della sussistenza dell’interesse ad agire, nei termini che saranno appresso chiariti.
Ai fini della migliore comprensione di questa tematica, occorre partire da alcuni – essenziali ed apparentemente banali – profili nozionistici.
Il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di entrate di altra natura, allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse), contenente l’elenco dei debitori aventi il domicilio fiscale nell’area territoriale
di riferimento, formato dall’ufficio competente ai fini della riscossione coattiva (sul punto si v. l’art. 12, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973).
Il sistema della riscossione tramite ruolo è articolato secondo una logica bifasica:
l’Ente creditore (un tempo impositore) provvede ad accertare un credito nei riguardi del debitore. Ciò può avvenire tanto a seguito di un’attività condotta d’ufficio che a seguito della ricezione di un atto proveniente dallo stesso debitore (si pensi, per tutti, alla dichiarazione dei redditi).
L’atto che contiene l’accertamento di questo credito (che in diritto tributario è nella normalità dei casi l’avviso di accertamento) costituisce il titolo che giustifica la pretesa da parte dell’Ente creditore; titolo che porta un debito che l’obbligato può estinguere
spontaneamente entro un certo termine; il subordinatamente al mancato pagamento spontaneo nel termine previsto, l’Ente creditore provvede ad iscrivere a ruolo il
credito (sia quello in linea capitale che quello, frattanto maturato, per interessi e sanzioni); l l’Agente della riscossione, sulla base del ruolo così formato, provvede alla emanazione di atti propedeutici all’esecuzione forzata (in primis della cartella di pagamento, la notifica della quale consente di portare a conoscenza di un determinato
creditore la esistenza di una pretesa nei suoi confronti, come risultante dal titolo, e che assolve, inoltre, alla funzione di intimare il pagamento della somma in essa indicata) e, in ultima battuta, all’esercizio dell’azione esecutiva nelle forme di cui al d.p.r. n. 602 del 1973. Continua a leggere
Reato di sottrazione fraudolenta
Il reato di sottrazione fraudolenta si configura anche nel caso in cui è possibile esperire il pignoramento presso terzi, atteso che il contribuente si è comunque intenzionalmente spogliato del proprio patrimonio con atti simulati o fraudolenti.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40240/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Milano, che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo nei confronti di beni mobili e immobili a lui riconducibili.
In particolare, i giudici supremi hanno ritenuto sussistente la sottrazione fraudolenta, in quanto il manager aveva trasferito all’estero due società, debitrici nei confronti del fisco, con messa in liquidazione e chiusura delle stesse in breve periodo.
A nulla è valsa l’argomentazione difensiva in ordine al fatto che l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto attivare il pignoramento presso terzi; la Corte ha stabilito che il reato sussiste comunque, in quanto “la possibilità di pignorare presso terzi il credito maturato dal contribuente inadempiente non esclude la sussistenza del reato per il quale si procede soprattutto quando tale rimedio consegue all’impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore erariale fraudolentemente spogliato”. Il caso e la pronuncia della Cassazione
L’imprenditore, quale amministratore di fatto e di diritto di due società debitrici nei confronti del fisco per importi particolarmente ingenti, attraverso un contratto di subaffitto aveva concesso a una società italiana (a lui riconducibile come indicato nell’ipotesi accusatoria) le sue aziende.
Contestualmente, aveva trasferito la sede legale di entrambe le società nello stato maltese, con successiva cancellazione delle stesse nel giro di pochi mesi.
Secondo la linea difensiva, non sussisterebbero gli estremi per la sottrazione fraudolenta, in quanto l’Erario avrebbe potuto effettuare un pignoramento pressi terzi a carico della società subaffittuaria in ordine ai canoni destinati alle due società trasferite all’estero.
La tesi difensiva non ha trovato accoglimento nei vari gradi di giudizio.
I supremi giudici hanno ritenuto corretto l’operato del tribunale del riesame che ha confermato il sequestro preventivo in considerazione della sussistenza del fumus del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv codice penale e 11, Dlgs 74/2000.
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che il reato di sottrazione fraudolenta sussiste anche nel caso in cui fosse possibile esperire il pignoramento presso terzi, in quanto il debitore ha comunque posto in essere atti tali per cui non risulta possibile aggredire direttamente il proprio patrimonio (nello specifico, i cambiamenti delle rappresentanze legali delle società coinvolte, la stipula di contratti di subaffitto di rami d’azienda, il trasferimento delle sedi sociali all’estero e la cancellazione delle aziende estere dal registro del commercio). Un punto rilevante ripreso dalla Cassazione, analizzato anche dal tribunale del riesame, riguarda “l’inadempimento della subaffittuaria e l’impossibilità materiale di recuperare forzosamente le somme presso le società ormai trasferite all’estero e cancellate dal registro delle imprese”.
Ne consegue che, di fatto, veniva reso infruttuoso un recupero forzoso delle somme dovute all’Erario.
La Corte, infine, ha precisato come la possibilità di esperire il pignoramento presso terzi non esclude la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta atteso che il debitore ha reso impossibile aggredire direttamente il proprio patrimonio.
Al riguardo stabilisce la sentenza che “non v’è dubbio che l’impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio della società, ormai trasferita all’estero, rende più difficoltosa l’azione recuperatoria, anche se esercitabile mediante pignoramento presso terzi, soprattutto quando tale credito non è in grado di soddisfare la pretesa erariale”. Con la sentenza in commento, la Corte suprema affronta il tema della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La sottrazione fraudolenta si può sostanzialmente definire un reato di pericolo concreto.
In particolare, può essere definito un “reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria” (cfr Cassazione, 13233/2016).
La Corte di cassazione è intervenuta a chiarire come l’oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è il diritto di credito del Fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell’obbligato, potendo, quindi, il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori (cfr Cassazione, 36290/2011).
Nel caso di specie, la Corte suprema ha riconosciuto la sussistenza del reato in questione, atteso che “il delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ha, infatti, natura di reato di pericolo concreto (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648, che ha affermato che il delitto in questione è integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri beni o altrui beni, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio ex ante – l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria) Ciò perché il riferimento alla procedura esecutiva appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente
Il reato, dunque, sussiste a prescindere dalla fondatezza della pretesa erariale e dagli esiti, eventualmente favorevoli per il contribuente, del contenzioso avente ad oggetto la pretesa erariale stessa”. 
Alla luce di tali argomentazioni, i giudici di legittimità hanno ritenuto di respingere le doglianze del manager e riconoscere le sue responsabilità in ordine alla sottrazione fraudolenta, visti gli atti e le condotte poste in essere dallo stesso che hanno determinato l’impossibilità ad aggredire direttamente il patrimonio delle società, trasferite all’estero e poi cessate; a nulla rilevando la possibilità di attivare il pignoramento presso terzi.
Nullo l’accertamento se l’avviso viene inviato prima dei 60 giorni
Contabilità e bilancio l’area di specializzazione più gettonata per i Commercialisti
Una professione esercitata per l ’89% in uno studio organizzato, per il 61,3% individuale, con bilancio e contabilità (89%) quale area di specializzazione prediletta.
Sono alcuni dei dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, presentati oggi a Milano.
Lo studio segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l’indagine statistica condotta nel 2012 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia.
Al momento dell’elaborazione dei dati contenuti in questa anteprima (13.9.2018), i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318, con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più “robusto” se confrontato con le altre indagini.
I dati qui presentati costituiscono un’anteprima dei risultati dell’indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In questa anteprima, sono rappresentati i dati relativi all’esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall’assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest’ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell’organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla FNC per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.
Nelle prossime settimane, la FNC procederà ad ulteriori elaborazioni e analisi dei dati fornendo, in particolare, dettagli relativi alle macroaree territoriali, alle differenze di genere e a quelle di età. Ulteriori approfondimenti statistici saranno condotti successivamente soprattutto per l’analisi di correlazioni esistenti tra le economie di scala e le economie di specializzazione.
In merito al titolo di studio posseduto, dall’indagine emerge come la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%. Insieme essi raggiungono il 70,5%. Segue con il 20,4% il diploma di scuola media superiore e con il 5,2% la laurea triennale. Infine, il 3% ha un master universitario e l’1% un dottorato di ricerca.
Sul fronte dell’esercizio della professione se l’89% dei rispondenti all’Indagine ha dichiarato di esercitare la in uno studio organizzato il restante campione si divide tra chi lavora in forma non organizzata (8,8%), ad esempio mediante l’uso promiscuo della propria abitazione e chi dichiara di non esercitare la professione o perché iscritto nell’elenco speciale o perché inattivo.
L’area professionale più gettonata dove si è maturata una specifica esperienza, è come prevedibile, è Contabilità e bilancio con l’89% di preferenze, seguita da Consulenza e pianificazione fiscale, anche se a debita distanza, con il 55,2%. Molto vicina a quest’ultima si trova l’area Revisione legale e controllo di legalità con il 54%. Un po’ più distanti troviamo Valutazioni d’azienda con il 41,1%, Contenzioso tributario con il 38,5% e, sorpresa molto interessante, Consulenza e finanza aziendale con il 38,1%. Ancora più distanti, quasi a prefigurare aree professionali di nicchia, troviamo Crisi d’impresa con il 18%, Enti del terzo settore con il 15,7%, Enti locali con il 14,3%, Economia e fiscalità del lavoro con il 13,4%, Funzioni giudiziarie con il 13,2% e, infine, Corporate governance ovvero Amministrazione di imprese con il 9,4%. (Così, comunicato FNC del 24 settembre 2018).
Ispezioni nei confronti di altri contribuenti dati utilizzabili
Richiamando consolidata giurisprudenza, la CTR laziale ha stabilito come in tema di I.V.A., in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’accertamento può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l’ utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l’instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumere in via interpretativa, sul piano sistematico, dall’ordinamento tributario in sede di mera raccolta degli elementi di prova. Per questo motivo ha respinto il ricorso presentato da una società che si era vista accertare oltre 100mila euro a fini IVA per una serie di operazioni soggettivamente inesistenti.
INPS chiude uffici territoriali
L’Inps taglia gli uffici territoriali. Popolazione residente (più di 60 mila abitanti), personale assegnato (oltre 10 unità lavorative) e tasso d’ipercopertura (rapporto utenti e popolazione, inferiore al 60%) sono i tre parametri che giustificano la presenza di un’agenzia sul territorio (bastano due). Viceversa, la difformità di almeno due parametri di un’agenzia già funzionante, fa scattare la sua chiusura. Lo spiega la circolare n. 96/2018 che illustra il nuovo regolamento sul decentramento territoriale, aggiornato nei parametri rispetto alla determina n. 333/2011, presagendo un ridimensionamento anche a motivo del massiccio ricorso alla telematica per numerosi servizi. Con i vecchi parametri, per esempio, il minimo di popolazione residente era di 28 mila abitanti; ora è salito a «più di 60 mila». La circolare chiede ai direttori regionali e di coordinamento metropolitano di presentare, entro il 15 ottobre, una relazione sulle agenzie che non soddisfano almeno due dei parametri e che vanno chiuse o trasformate in Punti Inps.
Nuovi criteri. Il nuovo regolamento è stato approvato con la determina n. 52/2018 e si basa, spiega l’Inps, su una metodologia di valutazione costi/benefici articolata su tre canoni operativi:
a) individuazione del bacino di utenza, nonché d’accessibilità a strutture Inps, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;
b) comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e qualità dei servizi conseguibili dalle agenzie;
c) bilanciamento tra costi emergenti e costi cessanti per la riconfigurazione dell’assetto di servizio, anche tenendo conto delle possibilità di interazione e di erogazione dei servizi consentite dalla tecnologia.
I nuovi parametri. Sono indicati in tabella (insieme ai vecchi paramenti della determina n. 333/2011). Servono, come accennato, per l’istituzione di una nuova agenzia ovvero per la chiusura e/o trasformazione di quelle già istituite e funzionanti. I parametri sono soggetti a revisione biennale, in relazione al progressivo consolidamento dei canali d’interazione con l’utenza alternativi allo sportello (ad esempio, l’online). Per l’istituzione di una nuova agenzia, spiega l’Inps, occorre il rispetto di almeno due paramenti e l’istituzione è determinata dal presidente Inps su proposta del direttore generale. Viceversa, le agenzie già istituite e funzionati, le quali presentino di norma almeno due parametri difformi, possono essere oggetto, sempre da parte presidente dell’Inps, di chiusura o di trasformazione in Punto Inps.
Un mese per il monitoraggio. La parola ora passa al territorio. I direttori regionali e coordinamento metropolitano, infatti, sono chiamati a inviare, entro il 15 ottobre, alla direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, una relazione sulla situazione e sui possibili sviluppi delle agenzie già istituite e funzionanti, che presentino di norma almeno due parametri difformi rispetto a quelli nuovi fissati dal recente regolamento, evidenziando le ragioni a supporto della proposta (chiusura o trasformazione), sulla base di una valutazione operata sulla base dei nuovi criteri (bacino di utenza, miglioramento servizi, costi/benefici).