Le considerazioni di carattere generale che abbiamo sopra svolto trovano un significativo banco di prova nella giurisprudenza sulla c.d. ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, laddove lo “scarto” tra le caratteristiche strutturali dell’azione innanzi al Giudice tributario (in sede di impugnazione ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992) e di quella innanzi al Giudice ordinario (in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) impone una riflessione approfondita circa la valutazione della sussistenza dell’interesse ad agire, nei termini che saranno appresso chiariti.
Ai fini della migliore comprensione di questa tematica, occorre partire da alcuni – essenziali ed apparentemente banali – profili nozionistici.
Il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di entrate di altra natura, allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse), contenente l’elenco dei debitori aventi il domicilio fiscale nell’area territoriale
di riferimento, formato dall’ufficio competente ai fini della riscossione coattiva (sul punto si v. l’art. 12, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973).
Il sistema della riscossione tramite ruolo è articolato secondo una logica bifasica:
l’Ente creditore (un tempo impositore) provvede ad accertare un credito nei riguardi del debitore. Ciò può avvenire tanto a seguito di un’attività condotta d’ufficio che a seguito della ricezione di un atto proveniente dallo stesso debitore (si pensi, per tutti, alla dichiarazione dei redditi).
L’atto che contiene l’accertamento di questo credito (che in diritto tributario è nella normalità dei casi l’avviso di accertamento) costituisce il titolo che giustifica la pretesa da parte dell’Ente creditore; titolo che porta un debito che l’obbligato può estinguere
spontaneamente entro un certo termine; il subordinatamente al mancato pagamento spontaneo nel termine previsto, l’Ente creditore provvede ad iscrivere a ruolo il
credito (sia quello in linea capitale che quello, frattanto maturato, per interessi e sanzioni); l l’Agente della riscossione, sulla base del ruolo così formato, provvede alla emanazione di atti propedeutici all’esecuzione forzata (in primis della cartella di pagamento, la notifica della quale consente di portare a conoscenza di un determinato
creditore la esistenza di una pretesa nei suoi confronti, come risultante dal titolo, e che assolve, inoltre, alla funzione di intimare il pagamento della somma in essa indicata) e, in ultima battuta, all’esercizio dell’azione esecutiva nelle forme di cui al d.p.r. n. 602 del 1973. Continua a leggere
Autore: Prof. Avv. Giuseppe Catapano
Reato di sottrazione fraudolenta
Il reato di sottrazione fraudolenta si configura anche nel caso in cui è possibile esperire il pignoramento presso terzi, atteso che il contribuente si è comunque intenzionalmente spogliato del proprio patrimonio con atti simulati o fraudolenti.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 40240/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Milano, che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo nei confronti di beni mobili e immobili a lui riconducibili.
In particolare, i giudici supremi hanno ritenuto sussistente la sottrazione fraudolenta, in quanto il manager aveva trasferito all’estero due società, debitrici nei confronti del fisco, con messa in liquidazione e chiusura delle stesse in breve periodo.
A nulla è valsa l’argomentazione difensiva in ordine al fatto che l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto attivare il pignoramento presso terzi; la Corte ha stabilito che il reato sussiste comunque, in quanto “la possibilità di pignorare presso terzi il credito maturato dal contribuente inadempiente non esclude la sussistenza del reato per il quale si procede soprattutto quando tale rimedio consegue all’impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore erariale fraudolentemente spogliato”. Il caso e la pronuncia della Cassazione
L’imprenditore, quale amministratore di fatto e di diritto di due società debitrici nei confronti del fisco per importi particolarmente ingenti, attraverso un contratto di subaffitto aveva concesso a una società italiana (a lui riconducibile come indicato nell’ipotesi accusatoria) le sue aziende.
Contestualmente, aveva trasferito la sede legale di entrambe le società nello stato maltese, con successiva cancellazione delle stesse nel giro di pochi mesi.
Secondo la linea difensiva, non sussisterebbero gli estremi per la sottrazione fraudolenta, in quanto l’Erario avrebbe potuto effettuare un pignoramento pressi terzi a carico della società subaffittuaria in ordine ai canoni destinati alle due società trasferite all’estero.
La tesi difensiva non ha trovato accoglimento nei vari gradi di giudizio.
I supremi giudici hanno ritenuto corretto l’operato del tribunale del riesame che ha confermato il sequestro preventivo in considerazione della sussistenza del fumus del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv codice penale e 11, Dlgs 74/2000.
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che il reato di sottrazione fraudolenta sussiste anche nel caso in cui fosse possibile esperire il pignoramento presso terzi, in quanto il debitore ha comunque posto in essere atti tali per cui non risulta possibile aggredire direttamente il proprio patrimonio (nello specifico, i cambiamenti delle rappresentanze legali delle società coinvolte, la stipula di contratti di subaffitto di rami d’azienda, il trasferimento delle sedi sociali all’estero e la cancellazione delle aziende estere dal registro del commercio). Un punto rilevante ripreso dalla Cassazione, analizzato anche dal tribunale del riesame, riguarda “l’inadempimento della subaffittuaria e l’impossibilità materiale di recuperare forzosamente le somme presso le società ormai trasferite all’estero e cancellate dal registro delle imprese”.
Ne consegue che, di fatto, veniva reso infruttuoso un recupero forzoso delle somme dovute all’Erario.
La Corte, infine, ha precisato come la possibilità di esperire il pignoramento presso terzi non esclude la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta atteso che il debitore ha reso impossibile aggredire direttamente il proprio patrimonio.
Al riguardo stabilisce la sentenza che “non v’è dubbio che l’impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio della società, ormai trasferita all’estero, rende più difficoltosa l’azione recuperatoria, anche se esercitabile mediante pignoramento presso terzi, soprattutto quando tale credito non è in grado di soddisfare la pretesa erariale”. Con la sentenza in commento, la Corte suprema affronta il tema della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
La sottrazione fraudolenta si può sostanzialmente definire un reato di pericolo concreto.
In particolare, può essere definito un “reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria” (cfr Cassazione, 13233/2016).
La Corte di cassazione è intervenuta a chiarire come l’oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è il diritto di credito del Fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell’obbligato, potendo, quindi, il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori (cfr Cassazione, 36290/2011).
Nel caso di specie, la Corte suprema ha riconosciuto la sussistenza del reato in questione, atteso che “il delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 ha, infatti, natura di reato di pericolo concreto (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648, che ha affermato che il delitto in questione è integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri beni o altrui beni, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio ex ante – l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria) Ciò perché il riferimento alla procedura esecutiva appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente
Il reato, dunque, sussiste a prescindere dalla fondatezza della pretesa erariale e dagli esiti, eventualmente favorevoli per il contribuente, del contenzioso avente ad oggetto la pretesa erariale stessa”. 
Alla luce di tali argomentazioni, i giudici di legittimità hanno ritenuto di respingere le doglianze del manager e riconoscere le sue responsabilità in ordine alla sottrazione fraudolenta, visti gli atti e le condotte poste in essere dallo stesso che hanno determinato l’impossibilità ad aggredire direttamente il patrimonio delle società, trasferite all’estero e poi cessate; a nulla rilevando la possibilità di attivare il pignoramento presso terzi.
Nullo l’accertamento se l’avviso viene inviato prima dei 60 giorni
Contabilità e bilancio l’area di specializzazione più gettonata per i Commercialisti
Una professione esercitata per l ’89% in uno studio organizzato, per il 61,3% individuale, con bilancio e contabilità (89%) quale area di specializzazione prediletta.
Sono alcuni dei dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, presentati oggi a Milano.
Lo studio segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l’indagine statistica condotta nel 2012 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia.
Al momento dell’elaborazione dei dati contenuti in questa anteprima (13.9.2018), i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318, con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più “robusto” se confrontato con le altre indagini.
I dati qui presentati costituiscono un’anteprima dei risultati dell’indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In questa anteprima, sono rappresentati i dati relativi all’esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall’assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest’ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell’organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla FNC per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.
Nelle prossime settimane, la FNC procederà ad ulteriori elaborazioni e analisi dei dati fornendo, in particolare, dettagli relativi alle macroaree territoriali, alle differenze di genere e a quelle di età. Ulteriori approfondimenti statistici saranno condotti successivamente soprattutto per l’analisi di correlazioni esistenti tra le economie di scala e le economie di specializzazione.
In merito al titolo di studio posseduto, dall’indagine emerge come la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%. Insieme essi raggiungono il 70,5%. Segue con il 20,4% il diploma di scuola media superiore e con il 5,2% la laurea triennale. Infine, il 3% ha un master universitario e l’1% un dottorato di ricerca.
Sul fronte dell’esercizio della professione se l’89% dei rispondenti all’Indagine ha dichiarato di esercitare la in uno studio organizzato il restante campione si divide tra chi lavora in forma non organizzata (8,8%), ad esempio mediante l’uso promiscuo della propria abitazione e chi dichiara di non esercitare la professione o perché iscritto nell’elenco speciale o perché inattivo.
L’area professionale più gettonata dove si è maturata una specifica esperienza, è come prevedibile, è Contabilità e bilancio con l’89% di preferenze, seguita da Consulenza e pianificazione fiscale, anche se a debita distanza, con il 55,2%. Molto vicina a quest’ultima si trova l’area Revisione legale e controllo di legalità con il 54%. Un po’ più distanti troviamo Valutazioni d’azienda con il 41,1%, Contenzioso tributario con il 38,5% e, sorpresa molto interessante, Consulenza e finanza aziendale con il 38,1%. Ancora più distanti, quasi a prefigurare aree professionali di nicchia, troviamo Crisi d’impresa con il 18%, Enti del terzo settore con il 15,7%, Enti locali con il 14,3%, Economia e fiscalità del lavoro con il 13,4%, Funzioni giudiziarie con il 13,2% e, infine, Corporate governance ovvero Amministrazione di imprese con il 9,4%. (Così, comunicato FNC del 24 settembre 2018).
Ispezioni nei confronti di altri contribuenti dati utilizzabili
Richiamando consolidata giurisprudenza, la CTR laziale ha stabilito come in tema di I.V.A., in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’accertamento può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l’ utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l’instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumere in via interpretativa, sul piano sistematico, dall’ordinamento tributario in sede di mera raccolta degli elementi di prova. Per questo motivo ha respinto il ricorso presentato da una società che si era vista accertare oltre 100mila euro a fini IVA per una serie di operazioni soggettivamente inesistenti.
INPS chiude uffici territoriali
L’Inps taglia gli uffici territoriali. Popolazione residente (più di 60 mila abitanti), personale assegnato (oltre 10 unità lavorative) e tasso d’ipercopertura (rapporto utenti e popolazione, inferiore al 60%) sono i tre parametri che giustificano la presenza di un’agenzia sul territorio (bastano due). Viceversa, la difformità di almeno due parametri di un’agenzia già funzionante, fa scattare la sua chiusura. Lo spiega la circolare n. 96/2018 che illustra il nuovo regolamento sul decentramento territoriale, aggiornato nei parametri rispetto alla determina n. 333/2011, presagendo un ridimensionamento anche a motivo del massiccio ricorso alla telematica per numerosi servizi. Con i vecchi parametri, per esempio, il minimo di popolazione residente era di 28 mila abitanti; ora è salito a «più di 60 mila». La circolare chiede ai direttori regionali e di coordinamento metropolitano di presentare, entro il 15 ottobre, una relazione sulle agenzie che non soddisfano almeno due dei parametri e che vanno chiuse o trasformate in Punti Inps.
Nuovi criteri. Il nuovo regolamento è stato approvato con la determina n. 52/2018 e si basa, spiega l’Inps, su una metodologia di valutazione costi/benefici articolata su tre canoni operativi:
a) individuazione del bacino di utenza, nonché d’accessibilità a strutture Inps, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;
b) comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e qualità dei servizi conseguibili dalle agenzie;
c) bilanciamento tra costi emergenti e costi cessanti per la riconfigurazione dell’assetto di servizio, anche tenendo conto delle possibilità di interazione e di erogazione dei servizi consentite dalla tecnologia.
I nuovi parametri. Sono indicati in tabella (insieme ai vecchi paramenti della determina n. 333/2011). Servono, come accennato, per l’istituzione di una nuova agenzia ovvero per la chiusura e/o trasformazione di quelle già istituite e funzionanti. I parametri sono soggetti a revisione biennale, in relazione al progressivo consolidamento dei canali d’interazione con l’utenza alternativi allo sportello (ad esempio, l’online). Per l’istituzione di una nuova agenzia, spiega l’Inps, occorre il rispetto di almeno due paramenti e l’istituzione è determinata dal presidente Inps su proposta del direttore generale. Viceversa, le agenzie già istituite e funzionati, le quali presentino di norma almeno due parametri difformi, possono essere oggetto, sempre da parte presidente dell’Inps, di chiusura o di trasformazione in Punto Inps.
Un mese per il monitoraggio. La parola ora passa al territorio. I direttori regionali e coordinamento metropolitano, infatti, sono chiamati a inviare, entro il 15 ottobre, alla direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, una relazione sulla situazione e sui possibili sviluppi delle agenzie già istituite e funzionanti, che presentino di norma almeno due parametri difformi rispetto a quelli nuovi fissati dal recente regolamento, evidenziando le ragioni a supporto della proposta (chiusura o trasformazione), sulla base di una valutazione operata sulla base dei nuovi criteri (bacino di utenza, miglioramento servizi, costi/benefici).
224 milioni per l’istruzione 0-6 anni
C’è un sostanziale “via libera delle Regioni al riparto 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita sino a sei anni per un totale di 224 milioni”. Lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Stefano Bonaccini, preannunciando un’intesa in Conferenza Unificata che poi non è stato possibile ratificare a causa della sospensione dei lavori .
Si tratta di risorse importanti per andare avanti nell’ampliamento e nell’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia anche con l’obiettivo di recuperare determinati divari territoriali. I fondi sono stati attribuiti alle Regioni che assicureranno per l’anno 2018 un finanziamento ulteriore pari almeno al 20 per cento delle risorse assicurate dallo Stato. Poi – ha concluso Bonaccini – sulla base della programmazione regionale, saranno erogate direttamente ai Comuni”.
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La ripartizione prevista dal Decreto
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| Regioni | Totale Complessivo 2018 |
| Abruzzo | 4.045.996 |
| Basilicata | 1.557.436 |
| Calabria | 6.755.592 |
| Campania | 20.395.267 |
| Emilia-Romagna | 20.308.143 |
| Friuli Venezia Giulia | 4.335.400 |
| Lazio | 23.544.329 |
| Liguria | 4.870.526 |
| Lombardia | 40.000.464 |
| Marche | 5.318.025 |
| Molise | 862.673 |
| Piemonte | 15.671.503 |
| Puglia | 12.944.001 |
| Sardegna | 4.755.962 |
| Sicilia | 17.543.778 |
| Toscana | 13.838.453 |
| Trento | 2.624.457 |
| Bolzano | 2.044.783 |
| Umbria | 3.814.237 |
| Valle d’Aosta | 658.516 |
| Veneto | 18.110.459 |
| Totale | 224.000.000 |
Movimenti sospetti sul conto corrente bancario
Accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha così avuto modo di ribadire, una volta di più, come in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del
contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando
all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Nulla da eccepire quindi circa l’operato dell’Agenzia che aveva determinato il reddito e recuperato a tassazione le imposte non
versate sulla base di tali movimenti.
contratto di apprendistato ,assunzione e formazione di giovani
E’ stato pubblicato il bando di Regione Campania finalizzato a promuovere l’immissione dei giovani nel mondo del lavoro attraverso assunzioni mediante contratti di apprendistato professionalizzante. Le azioni previste dal bando mirano a promuovere l’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante attraverso l’erogazione di incentivi datori di lavoro che, al termine dell’apprendistato proseguono il rapporto di lavoro con l’apprendista, a tempo indeterminato. Sono inoltre finanziati percorsi di formazione erogati dalle agenzie formative accreditate presso la Regione Campania.
Le risorse disponibili e destinate all’attuazione della misura sono pari a complessivi € 4.200.000,00, di cui € 3.500.000,00 a valere sull’Asse III del POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 15, Ra 10.6, Azione 10.6.2. e € 700.000,00 a valere sull’asse I del POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.1.
Soggetti richiedenti – incentivi per l’apprendistato professionalizzante in Campania
- le imprese con sede legale od operativa in Campania, che assumono o abbiano in corso un contratto di apprendistato professionalizzante e vogliono trasformarlo in definitivo;
- le agenzie formative accreditate per la formazione continua presso la Regione Campania in in ATS con le imprese partecipanti.
Lavoratori coinvolti dall’erogazione degli incentivi
Destinatari dell’intervento sono i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per chi è già in possesso di una qualifica professionale) residenti o domiciliati in Campania.
Linee di intervento
Le azioni finanziabili possono consistere in
- percorsi formativi per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
- incentivi all’occupazione rivolti alle imprese che non recedono dal contratto di apprendistato e che al termine dello stesso proseguono il rapporto di lavoro, con l’apprendista, a tempo indeterminato, con obbligo del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi.
Entità degli incentivi all’occupazione di giovani apprendisti
Per le imprese , in possesso dei richiesti requisiti, che assumono i destinatari del bando con contratto di apprendistato professionalizzante e lo trasformano in contratto a tempo indeterminato con obbligo di mantenimento per almeno 24 mesi, è prevista l’erogazione di un incentivo all’assunzione e stabilizzazione, pari a € 7.000,00.
Entità degli incentivi per l’erogazione di percorsi formativi a giovani apprendisti
Per le agenzie formative accreditate presso Regione Campania, la formazione formale può avere una durata complessiva massima di 120 ore per il triennio di vigenza
del contratto di apprendistato.
Il costo totale massimo per il periodo massimo di 120 ore triennali è pari ad € 4.800,00 per apprendista. Per i giovani iscritti alle liste della Legge 68/99, il costo totale massimo è pari ad € 5.600,00.La formazione on the job potrà essere finanziata per un massimo di 240 ore nel triennio e per un importo massimo di € 3.360.00 per apprendista e per i giovani iscritti nelle liste della Legge 68/99 per un importo massimo di € 3.840,00.
Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento
Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma apprendistatoregionecampania.it , seguendo le modalità previste dalla stessa a far data dal 28 settembre 2018 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Rimborso del prezzo di un biglietto
Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.