La Cassazione ribadisce che l’affitto di azienda è compatibile con la continuità anche se stipulato prima della domanda di concordato preventivo

Cassazione civile, sez. I, 01 Marzo 2022, n. 6772. Pres. Scaldaferri. Est. Vella.

Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall’art. 186 -bis l.fall., è configurabile anche qualora l’azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all’atto della successiva ammissione, l’azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d’affitto – sia ove contempli l’obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell’azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) – assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. “intangibles”), primo tra tutti l’avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l’arresto anche temporaneo dell’attività comporterebbe.

Quando il curatore subentra nella procedura esecutiva il creditore pignorante ha diritto ad un trattamento di favore?

Tribunale Patti, 26 Gennaio 2021. Pres. Samperi. Est. La Porta.

Il creditore pignorante è equiparato, quanto al corso degli interessi nel fallimento, a tutti gli altri creditori e ciò se il curatore subentra nella procedura esecutiva da lui promossa.

La ratio dell’art.54 l.f., che equipara la sentenza dichiarativa del fallimento al pignoramento è, infatti, proprio quella di porre tutti i creditori nella medesima condizione, con decorrenza dal fallimento degli effetti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, c.c.. (Franco Benassi)

Fallimento del titolare di conto corrente bancario con contratto di affidamento per anticipi su crediti con clausola di compensazione

Cassazione civile, sez. I, 30 Dicembre 2021, n. 42008. Pres. Acierno. Est. Vannucci.

In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l’anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l’incasso da parte della banca, anche nell’interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un’obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest’ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall’art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista. (massima ufficiale)

NEL MEZZO DI UNA CRISI

Autolesionismo. Non c’è altra definizione per descrivere la situazione in cui ci siamo cacciati.                                                                                                                                                    Abbiamo guadagnato un pochino di tempo, ma sempre sul ciglio del burrone siamo e rimaniamo.
Ripetono da più voci che la condizione odierna dell’Italia non è grave come la crisi finanziaria del 2008, che ci costò anni di pesantissima recessione, e neppure come quella del 2011, che ci portò a un passo dal default. Vero. Ma quelle furono crisi esogene – la prima mondiale, la seconda europea – mentre la crisi che stiamo vivendo ora, perché di crisi si tratta ed è bene cominciare a chiamarla con il suo nome, è solo e tutta italiana. E non ha una genesi di natura economico-finanziaria, come le precedenti, bensì politica. Perché è il venir meno della nostra (già residuale) credibilità istituzionale la cosa che ci ha procurato il declassamento del rating e che genera la sfiducia degli investitori internazionali – giudizi sintetizzati nel numeretto chiamato spread – oltre che l’avversione dei partner europei. E il bello (si fa per dire) è che in questa situazione siamo andati a metterci con le mani nostre, per malriposta presunzione, stupida arroganza e inescusabile ignoranza. Nessuno ci ha spinto, abbiamo fatto tutto da soli. E per questo è più grave, e non meno, delle crisi precedenti. Anche se gli effetti sono e saranno più lievi, l’isolamento che ci procura genera danni strutturali incalcolabili, che sarà maledettamente difficile riassorbire. Specie se, come fanno presagire il machismo delle quotidiane dichiarazioni politiche – la peggiore è quella di  chi accusa Draghi di “avvelenare il clima” – e l’adunata di stampo peronista annunciata per l’8 dicembre a Roma, si continuerà a versare benzina sul fuoco.
Il problema non è lo sforamento del parametro Ue del deficit. Anzi, se le risorse mobilitate fossero state spese bene, e se si fosse messa in campo un’operazione parallela di natura straordinaria sul debito, si poteva anche azzardare di più. E probabilmente, in quel caso Bruxelles si sarebbe comportata come il classico cane che abbaia ma non morde. Il problema fondamentale dell’economia italiana è, ormai da un quarto di secolo, la crescita, senza la quale le misure di redistribuzione della ricchezza non possono che essere a debito. E qui si tenta di spacciare una manovra di tipo redistributivo – peraltro fatta di misure di welfare, come il reddito di cittadinanza o l’anticipo della quiescenza, intrinsecamente sbagliate oltre che costose – come una di sviluppo, sulla base del presupposto che la ricchezza generata con spesa pubblica corrente e in deficit si trasformi in consumi e quindi in pil aggiuntivo.  Il risultato, infatti, è che quella ricchezza “artificiale” diventa in larga misura risparmio, così che i costi (gli interessi sul debito) superano largamente i ricavi (la domanda interna). In questo caso, poi, si aggiunge un costo aggiuntivo, che deriva dall’uso strumentale che si è voluto fare della manovra di bilancio, agitata come una clava in sede comunitaria per valorizzarne l’effetto mediatico-elettorale.
In termini di realpolitik, francamente la valutazione che l’Europa non può farsi sbattere in faccia una manovra “eversiva” negli intendimenti (almeno di qualcuno) e dunque non può e non deve rinunciare a dire la sua visto che le “deviazioni” italiane pesano su tutti gli altri paesi dell’eurosistema, vale tanto quanto il ragionamento opposto, e cioè che se quelle italiane sono provocazioni, non bisogna cascarci per non offrire il destro a chi vuole dipingere l’Europa come matrigna per lucrare consenso e magari, coscientemente o meno, finire per farla saltare in aria.

Con i giudizi delle agenzie di rating, che potranno anche non piacere e si potrà legittimamente considerare tutt’altro che infallibili coloro che li stilano, ma certo è dovere di qualunque debitore tenerne conto vista la loro oggettiva influenza. E poi con lo spread, con i rovesci della Borsa, persino con il calare del valore di cambio dell’euro con il dollaro. Tutte cose che non solo fanno lievitare il costo del debito, come già è, ma ne mettono a rischio il suo piazzamento presso le banche italiane e gli investitori internazionali. E che finiranno con mettere all’angolo il sistema bancario nazionale, al quale se verranno chieste ulteriori ricapitalizzazioni, dopo quelle ingenti cui ha già dovuto provvedere, diventerà alla mercé degli istituti stranieri, con buona pace del sovranismo.
Le strade :  La prima è quella “minimalista” reclamata da Draghi: usare il buon senso che finora si è preso a calci. In effetti basterebbe solo un po’ più di silenzio e compostezza, che sulla manovra ci sarebbero enne mediazioni possibili. Ma di questi tempi, è come chiedere la luna. La seconda è estrema: ricorrere alle procedure dell’OMT (Outright monetary transactions). Avremmo liquidità pressochè illimitata a favore del sistema bancario, ma solo nell’ambito di uno specifico programma di politica economica e finanziaria. In pratica, la vituperata “troika”, il commissariamento che persino Berlusconi era riuscito ad evitare. Politicamente sarebbe indigeribile. E poi l’economia italiana è troppo grande per poter essere sostenuta dall’esterno contro le tendenze endogene, e il debito è troppo interno perchè ci vengano concessi aiuti finanziari esterni. Rimane solo la terza soluzione: andare al più presto alle elezioni. Tipo febbraio 2019. Chi siede al  governo avrebbe buoni motivi per andare in quella direzione. E siccome sarebbero motivazioni opposte, probabilmente determinerebbero una frattura tra loro difficilmente componibile dopo il voto. Certo, oggi i sondaggi parlano chiaro. Ma l’indirizzo politico degli italiani è diventato estremamente volatile, e un appuntamento elettorale causato da una crisi come quella che stiamo vivendo potrebbe svegliare coscienze sopite e spingere all’impegno chi fin qui si è sottratto. catapano giuseppe ope 1

Decreto Fiscale 2019

Nel Consiglio dei Ministri n. 23 del 15 ottobre 2018 il Governo su proposta del
Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze
Giovanni Tria ha approvato il decreto legge contenenti le disposizioni urgenti
in materia fiscale. Molte le novità introdotte nel testo, le cui principali
riguardano la pace fiscale (rottamazione-ter, stralcio mini cartelle e definizione
delle liti pendenti) e le semplificazioni sulla fattura elettronica, che entra in
vigore al 1° gennaio 2019. Dopo numerose frizioni politiche, il testo è stato
modificato ed approvato nella sua stesura finale nel Consiglio dei Ministri n. 24
del 20 ottobre 2018.
Il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre n.119 è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 247 dello stesso giorno.
Di seguito un esame delle principali misure sulla pace fiscale, rimandando
alle circolari dei prossimi giorni l’approfondimento della Rottamazione-ter,
della Definizione delle Liti pendenti, Novità sulla fatturazione elettronica e
Processo tributario telematicoCatapano giuseppe decreto fiscale 2019

La palestra da scrivania

  • Il concetto di “stare bene” si sta sempre più diffondendo e attraversa vaste porzioni di mercato, compreso il luogo di lavoro: se la malattia rappresenta un costo sociale e per le casse aziendali, viceversa il benessere del personale rappresenta un elemento di valore aggiunto ed è per questo che è opportuno perseguirlo.
  • Nell’ambito di queste iniziative per il benessere, si evidenzia la tendenza di rivoluzionare scrivanie, cubicoli, postazioni, sedie, ascensori, sale riunioni, mense e macchinette del caffè per fare posto a un nuovo modo di lavorare. Tra i fattori principali, evidenziamo la necessità di ripulire l’aria che si respira in azienda e l’importanza dell’illuminazione, meglio ancora se di tipo naturale.
  • Tra le soluzioni meno costose, figura sicuramente l’eliminazione delle pareti divisorie dei cubicoli, sostituendole con pareti e archi verdi, ricoperti di piante; esistono studi che inviduano alcune specie particolarmente adatte, per esempio edera e spatifillo, in grado di assorbire gli agenti tossici in modo permanente.
  • Anche l’ambiente di lavoro si può trasformare in una “palestra diffusa“: scrivere al Pc stando in piedi grazie a postazioni regolabili e senza sedute; uso di particolari poltrone ergonomiche capaci di sollecitare e tonificare muscoli e schiena anche quando si è intenti a lavorare; presenza sul luogo di lavoro di fisioterapisti che insegnano la corretta postura.Catapano Giuseppe palestra da scrivania

Le nuove sanatorie

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra 2019 e il collegato decreto fiscale contenente numerose misure, prime tra tutte quelle urgenti in materia fiscale. Tra queste, grande interesse e critica ha riscosso la nuova pace fiscale, che è strutturata per sanatorie differenti, in ragione delle diverse situazioni in cui può trovarsi il contribuente.
La sanatoria, che interessa tutti, è quella della presentazione di una dichiarazione integrativa speciale, in base alla quale si potrà far emergere fino a un terzo Catapano Giuseppe pace ficaledell’imponibile rispetto all’anno precedente, entro un tetto massimo di 100.000 euro per singola imposta e per ciascun periodo d’imposta. Sono interessati gli anni fino a quello dichiarato entro il 31.10.2017. Sul maggiore importo dichiarato si dovrà applicare un’imposta sostitutiva (di Irpef, addizionali, Ires e Irap) del 20%. Tale imposta non comprende l’IVA per la quale dovrà essere applicata l’aliquota media del contribuente oppure, se non si riuscisse a determinarla, l’aliquota ordinaria del 22%. Questa dichiarazione integrativa “speciale”, che è preclusa a chi non ha regolarmente presentato la dichiarazione originale o ha omesso i versamenti dovuti, dovrà essere trasmessa entro il 31.05.2019 e i versamenti dovranno essere effettuati a luglio e a settembre 2019 con possibilità di rateizzazione come le altre sanatorie.
In tema di cartelle esattoriali è stata proposta la terza edizione della “rottamazione”. La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.04.2019; si potrà pagare il dovuto in 5 anni con un massimo di 10 rate di pari importo con scadenza 31.07 e 30.11 di ogni anno con un tasso di interesse annuo del 2%. La nuova definizione agevolata si può estendere anche a chi ha aderito alla rottamazione-bis, purché in regola con i pagamenti delle rate scadute al 30.11.2018. Il contribuente potrà compensare i debiti fiscali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso le pubbliche amministrazioni. Sempre in merito alle cartelle è stato introdotto un vero e proprio “condono” con cancellazione automatica di tutti i debiti fiscali di valore residuo non superiore a 1.000 euro, purché relativi ai carichi dal 2000 al 2010.
Ci sono poi le definizioni agevolate che riguardano le controversie con l’Amministrazione Finanziaria. In particolare, qualora siano pendenti in ogni stato e grado di giudizio, la somma richiesta è il valore della controversia (imposte) che viene ridotta alla metà ovvero al 20% del valore in caso di soccombenza dell’ufficio nella pronuncia rispettivamente di primo o di secondo grado. L’importo potrà essere pagato in 5 anni con un massimo di 20 rate trimestrali. Invece, in presenza di processi verbali di constatazione notificati entro la data di entrata in vigore del decreto fiscale collegato, si potrà presentare, entro il 31.05.2019, dichiarazioni integrative per tutti i periodi d’imposta non prescritti, riportando i maggiori imponibili contestati.
Infine, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e gli atti di recupero notificati ma non scaduti e quindi ancora impugnabili, potranno essere definiti versando le sole imposte accertate in un’unica soluzione o in 8 rate trimestrali che possono arrivare a 20 per importi superiori a 50.000 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

commercialista e sanzioni per il cliente

Per le omissioni perpetrate dal commercialista che abbiano condotto a contestazioni di carattere fiscale, il pagamento delle imposte sottratte e il carico sanzionatorio risultano di spettanza esclusiva del contribuente qualora questi non abbia denunciato in sede penale tale situazione e non ci sia stata conseguentemente una verifica in tal senso e in tale sede. La conclusione viene dall’ordinanza della Cassazione, Sezione Civile, 4.10.2018, n. 24307.                                                                                                                              Catapano Giuseppe sanzioni-assicurazione-commercialistiQuesta vicenda trae spunto da un’attività di verifica esperita della Guardia di Finanza, nel contesto della quale emergevano a carico del contribuente ispezionato evenienze oggetto di rilievo concernenti l’omessa presentazione della dichiarazione, in relazione alla quale il contribuente riteneva di non essere responsabile e per ciò non punibile, avendo formalizzato apposita delega all’adempimento di tutti gli obblighi tributari al proprio commercialista.
In ordine a tale questione, il giudice tributario aveva accolto la linea difensiva del contribuente, ritenendo che l’omessa presentazione della dichiarazione non potesse essere imputata al contribuente che in buona fede avesse effettivamente conferito tale specifico incarico al commercialista.
In sede di pronuncia di legittimità, tuttavia, questa conclusione viene cassata in quanto la mera delega non è stata ritenuta condizione ex se idonea a fungere da scriminante per l’attribuzione di responsabilità in capo al contribuente. Viene in realtà ulteriormente chiarito che, quand’anche in sede penale sia stata accertata una responsabilità del commercialista, il contribuente non risulta esonerato dal corretto assolvimento dell’imposta, ma soltanto dagli adempimenti correlati al carico sanzionatorio irrogato. La ratio di tale conclusione risiede ovviamente nella considerazione in base alla quale, qualora si accerti che determinate violazioni di norme fiscali siano state causate da un contegno illecito del professionista incaricato dal contribuente, le relative sanzioni non possono, in tal caso, trovare applicazione nei confronti dell’incolpevole contribuente.
In merito alle conclusioni espresse, si ritiene opportuno osservare come la responsabilità del contribuente non possa ritenersi esclusa nel momento in cui abbia affidato il mandato all’esecuzione di determinati adempimenti fiscali a un soggetto che, in applicazione dei criteri di ordinaria diligenza, non possa ritenersi affidabile.                    A tal proposito si evidenzia come, eccezion fatta per le evenienze integranti la condotta illecita di un professionista regolarmente iscritto all’albo di cui l’affidabilità si darebbe per presunta, negli altri casi risultano pur sempre opportuni ulteriori accertamenti tendenti al controllo di tale affidabilità.

Notifica Pec

Con ordinanza 22.08.2018 n. 20946, la Suprema Corte si è tornata a pronunciare in merito alla notifica via Pec. Nel caso sottoposto alla Corte una parte, difesa fiduciariamente da un avvocato della sua residenza, aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avvocato del foro della causa. L’avvocato fiduciario, nel costituirsi in giudizio, aveva indicato il domicilio fisico del collega, rinviando al proprio indirizzo di posta elettronica le eventuali comunicazioni telematiche.
Il legale di controparte notificava via Pec al domiciliatario avversario il provvedimento emesso dal Tribunale, che veniva reclamato trascorsi i termini di legge dalla notifica. Il reclamante riteneva illegittimo il rigetto del reclamo in rito in quanto, non essendo stato notificato correttamente il provvedimento, mai era decorso il termine breve per reclamarlo. In particolare, sosteneva davanti alla Corte che, avendo eletto domicilio soltanto anagrafico presso il collega del foro della causa, egli rimaneva dominus della causa e aveva indicato il solo suo indirizzo di posta elettronica come atto a ricevere le comunicazioni di cancelleria, comprese le notifiche digitali degli atti processuali. Sosteneva conseguentemente che, avendo eletto solo domicilio anagrafico presso lo studio del collega, lì dovevano essere effettuate le notifiche analogiche tramite ufficiale giudiziario, mentre eventuali notifiche digitali potevano e dovevano essere effettuate esclusivamente al proprio indirizzo di posta elettronica, che rappresentava il domicilio digitale della parte.
L’errore commesso non poteva essere superato dal fatto che l’indirizzo digitale del difensore, mai abilitato dalla parte a ricevere per suo conto la notifica in via telematica, risultava riportato dal sito Internet del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del foro di appartenenza. Nell’atto introduttivo del giudizio, infatti, risultava indicato al fine delle notificazioni l’indirizzo Pec del solo difensore di fiducia. Ne conseguiva che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata fisicamente all’indirizzo reale del domiciliatario e digitalmente all’indirizzo telematico del dominus.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha sancito il seguente principio: “il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo Pec, quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’art. 156 c.p.c. solo per i casi di nullità dell’atto. La legittimazione a ricevere la notificazione dell’atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell’interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare”. E ciò, si aggiunge, analogamente a quanto previsto dall’art. 16 sexies D.L. 179/2012.
Ne consegue che la notifica eseguita digitalmente all’indirizzo elettronico di difensore non abilitato a ricevere tale forma, risultava inidonea a comportare la decorrenza del termine d’impugnazione del provvedimento che si intendeva notificare. Ne deriva l’invalidità insanabile della notifica come effettuata e la non decorrenza dei termini di decadenza dell’impugnazione.Catapano Giuseppe notifica_atti_tributari

Compensazione per chi ?

Da blocco alle indebite compensazioni a blocco di tutte le compensazioni, il passo è davvero breve. Scorrendo i criteri selettivi sulla base dei quali l’Agenzia delle Entrate potrà procedere al blocco dei modelli di pagamento F24 contenenti crediti in compensazione, così come stabilito nel provvedimento direttoriale 21.08.2018, emerge infatti che non esistono specifici crediti o debiti suscettibili di innescare la sospensione del pagamento. Sono infatti “tutte le tipologie di debito” pagate e “tutte le tipologie di credito utilizzate” nel modello di pagamento che, secondo il provvedimento direttoriale, farebbero scattare la procedura di sospensione e perfino di scarto successivo del modello F24.
Allora si fa preso a dire che non sono le indebite compensazioni quelle che il Fisco cerca di intercettare e reprimere, ma piuttosto “tutti” gli utilizzi di crediti in compensazione, quasi a scopo dissuasivo. Eppure, se si esamina la fonte primaria del provvedimento direttoriale, l’art. 1, c. 990, L. 27.12.2017 n.205, il perimetro dei crediti a rischio doveva essere definito con maggiore precisione e dettaglio. Il provvedimento direttoriale, recita la norma primaria contenuta nella legge di Stabilità 2018, avrebbe dovuto infatti stabilire criteri specifici per l’individuazione dei crediti a rischio di indebito utilizzo e non l’universo di tutti i crediti compensabili.
Pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, erano circolate alcune anticipazioni sui criteri della procedura di sospensione e di eventuale scarto: si trattava di crediti d’imposta datati, cioè risalenti ad annualità lontane nel tempo rispetto al loro utilizzo, e di particolari fattispecie di crediti d’imposta.
La scelta del direttore delle Entrate è stata invece di tutt’altro tenore, mettendo alla gogna non alcune tipologie di crediti utilizzati, bensì indiscriminatamente tutte “le tipologie di crediti compensati”.
Ovvia conseguenza di questa scelta è che dal 28.10.2018, data di entrata in vigore del provvedimento direttoriale in oggetto, ogni delega con utilizzo di crediti in compensazione sarà passibile di sospensione e di possibile scarto. Risultato: limitare al massimo la compensazione dei crediti nel modello F24 che è cosa ben diversa dal contrastare le indebite compensazioni.Catapano Giuseppe compensazioni fiscali