Quando il curatore subentra nella procedura esecutiva il creditore pignorante ha diritto ad un trattamento di favore?

Tribunale Patti, 26 Gennaio 2021. Pres. Samperi. Est. La Porta.

Il creditore pignorante è equiparato, quanto al corso degli interessi nel fallimento, a tutti gli altri creditori e ciò se il curatore subentra nella procedura esecutiva da lui promossa.

La ratio dell’art.54 l.f., che equipara la sentenza dichiarativa del fallimento al pignoramento è, infatti, proprio quella di porre tutti i creditori nella medesima condizione, con decorrenza dal fallimento degli effetti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, c.c.. (Franco Benassi)

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