Le considerazioni di carattere generale che abbiamo sopra svolto trovano un significativo banco di prova nella giurisprudenza sulla c.d. ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, laddove lo “scarto” tra le caratteristiche strutturali dell’azione innanzi al Giudice tributario (in sede di impugnazione ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992) e di quella innanzi al Giudice ordinario (in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) impone una riflessione approfondita circa la valutazione della sussistenza dell’interesse ad agire, nei termini che saranno appresso chiariti.
Ai fini della migliore comprensione di questa tematica, occorre partire da alcuni – essenziali ed apparentemente banali – profili nozionistici.
Il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di entrate di altra natura, allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse), contenente l’elenco dei debitori aventi il domicilio fiscale nell’area territoriale
di riferimento, formato dall’ufficio competente ai fini della riscossione coattiva (sul punto si v. l’art. 12, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973).
Il sistema della riscossione tramite ruolo è articolato secondo una logica bifasica:
l’Ente creditore (un tempo impositore) provvede ad accertare un credito nei riguardi del debitore. Ciò può avvenire tanto a seguito di un’attività condotta d’ufficio che a seguito della ricezione di un atto proveniente dallo stesso debitore (si pensi, per tutti, alla dichiarazione dei redditi).
L’atto che contiene l’accertamento di questo credito (che in diritto tributario è nella normalità dei casi l’avviso di accertamento) costituisce il titolo che giustifica la pretesa da parte dell’Ente creditore; titolo che porta un debito che l’obbligato può estinguere
spontaneamente entro un certo termine; il subordinatamente al mancato pagamento spontaneo nel termine previsto, l’Ente creditore provvede ad iscrivere a ruolo il
credito (sia quello in linea capitale che quello, frattanto maturato, per interessi e sanzioni); l l’Agente della riscossione, sulla base del ruolo così formato, provvede alla emanazione di atti propedeutici all’esecuzione forzata (in primis della cartella di pagamento, la notifica della quale consente di portare a conoscenza di un determinato
creditore la esistenza di una pretesa nei suoi confronti, come risultante dal titolo, e che assolve, inoltre, alla funzione di intimare il pagamento della somma in essa indicata) e, in ultima battuta, all’esercizio dell’azione esecutiva nelle forme di cui al d.p.r. n. 602 del 1973. Continua a leggere →